Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/05/2012, n. 36258
CASS
Sentenza 24 maggio 2012

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 36258/12 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, il 24 maggio 2012. Le parti coinvolte nel procedimento sono il Procuratore generale della Repubblica e un imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il Procuratore generale ha richiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, che aveva escluso l'aggravante di ingente quantità di droga, sostenendo che il giudice di merito avesse travisato i dati analitici relativi alla sostanza sequestrata. L'imputato, al contrario, ha contestato la sussistenza del concorso nel reato, chiedendo il riconoscimento di attenuanti generiche.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza impugnata in merito all'aggravante e rinviando il caso alla Corte d'appello di Perugia. Il giudice ha argomentato che l'aggravante di ingente quantità deve essere valutata in base a criteri quantitativi, stabilendo un principio di diritto secondo cui tale aggravante non è di norma ravvisabile per quantità inferiori a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi stabilito per ciascuna sostanza. La decisione si fonda sulla necessità di garantire una valutazione uniforme e coerente, evitando discrezionalità eccessive che possano ledere il principio di legalità.

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Massime3

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità).

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/05/2012, n. 36258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36258
Data del deposito : 24 maggio 2012

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