Sentenza 19 gennaio 2015
Massime • 2
La polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In caso di morte del soggetto che ha proceduto alla denuncia del possesso di un'arma alla competente autorità, incombe alla persona, cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma, l'obbligo di ripetere eguale denuncia, in quanto l'art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2015, n. 22563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22563 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/01/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 146
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 38718/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RF AL N. IL 28/01/1951;
avverso l'ordinanza n. 106/2014 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA, del 18/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, il quale ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. De Angelis R..
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 18 luglio 2014 il Tribunale di Foggia, respingendo l'istanza di riesame proposta da PE LE, confermava il decreto del PM presso quei Tribunale dei 20 giugno 2014, che aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria il 18 giugno 2014 nei confronti dell'istante, che aveva avuto ad oggetto: un fucile automatico calibro 12 marca Franchi ed un fucile da caccia marca Gambea calibro 12 detenuti dallo stesso presso la sua abitazione in Foggia, in quanto tali armi (comuni da sparo) "non erano state regolarmente denunciate alla Questura", nonché delle "munizioni a piombo spezzato", indicazione questa, però, che deve ritenersi - come obiettato dal ricorrente - frutto di errore di trascrizione, non facendo il verbale di sequestro menzione, in effetti, di tali munizioni.
1.1 Il Tribunale, infatti, riteneva:
che il sequestro aveva effettiva natura probatoria, avendo avuto ad oggetto delle cose (i fucili) "pertinenti al reato previsto e punito dalla L. n. 895 del 1967, art. 2" (e non già quello ex art. 38 T.U.L.P.S., come pure si legge nel verbale di sequestro);
che non era ravvisabile alcuna nullità (a regime intermedio) nella circostanza che la polizia giudiziaria avesse dapprima proceduto alla stesura del verbale di sequestro (alle ore 12,40) e solo successivamente (alle ore 13,00) proceduto, ex art. 349 c.p.p., alla redazione dei verbale di identificazione (dell'indagato), di dichiarazione od elezione di domicilio per le notificazioni ed eventuale nomina di difensore di fiducia, e ciò in quanto l'art. 114 disp. att. c.p.p. impone alla polizia giudiziaria solo l'obbligo -
nel caso di specie regolarmente assolto dai Carabinieri della legione IA - di avvertire la persona sottoposta ad indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (e della quale il PE non ha inteso avvalersi, riservandosi di nominare un difensore di fiducia), ma non pone alcun obbligo di dare avviso ai difensore ne' di nominare un difensore d'ufficio nel caso in cui l'indagato non intenda farsi assistere da chicchessia;
che era infondato l'assunto difensivo secondo cui difettava nella specie il fumus delicti, vuoi perché i due fucili, appartenuti in vita da Di SI CH, zio da parte di madre dell'indagato, che ne aveva denunciato regolarmente l'acquisto nel 1981, erano stati affidati "solo in via temporanea" al PE, nel 2005, dai Carabinieri di Orsara di IA (luogo di residenza del Di SI), a ragione delle precarie condizioni di salute del proprietario dei fucili e della circostanza che l'indagato era l'unico dei suoi congiunti, ad essere titolare di due distinte autorizzazioni di porto d'arma (uno per uso caccia e l'altro per difesa personale) vuoi comunque per la intervenuta prescrizione della fattispecie delittuosa.
Alle deduzioni della difesa, il Tribunale obiettava:
che intanto non vi era prova documentale di un formale affidamento dei fucili all'indagato operato dai Carabinieri di Orsara di IA;
che tale affidamento, ove pure effettivamente avvenuto, costituiva comunque un dato irrilevante e insufficiente per escludere la sussistenza del reato ipotizzato, posto che il PE, nonostante l'attuale detenzione delle armi, non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza come previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S., obbligo che la giurisprudenza di questa Corte ritiene gravare su chiunque detenga l'arma, indipendentemente dalla durata e dal titolo della detenzione medesima (in termini Sez. 1, n. 18013 del 20/03/2004 - dep. 19/04/2004, P.G.in proc. Tambosi, Rv. 227978, relativo ad un soggetto che pur non essendo erede del proprietario dell'arma aveva continuato ad abitare, dopo la sua morte, nella casa dove l'arma si trovi);
che il reato ipotizzato non poteva ritenersi prescritto, in quanto la giurisprudenza di questa Corte (in termini Sez. 1, n. 11490 del 02/04/1986 - dep. 23/10/1986, Marangoni, Rv. 174061) è univoca nell'affermare che il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente (con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia) ovvero per un fatto o intervento esterno (come la confisca dell'arma);
che l'irreprensibilità della condotta del PE e la titolarità di due distinte autorizzazioni di porto d'armi, non poteva valere ad escludere la configurabilità del reato ipotizzato, in quanto, per costante giurisprudenza (in termini, Sez. 1, n. 3213 de 19/02/1992 - dep. 18/03/1992, Fontana, Rv. 189664), "il delitto di porto illegale di arma ha struttura autonoma e diversa rispetto al reato di detenzione illegale".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PE LE, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Lanunziata, deducendone l'illegittimità:
2.1 per inosservanza dell'art. 144 disp. att. c.p.p., dal momento che la polizia giudiziaria aveva effettivamente proceduto al sequestro prima di avvertire la persona indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore e che la nullità a regime intermedio determinata dall'omesso preventivo avvertimento dell'indagato, doveva ritenersi tempestivamente sollevata con la richiesta di riesame (questione controversa, sulla quale non risultano intervenute le S.U.);
2.2 per violazione di legge, con riferimento alla errata qualificazione come delitto del fatto contestato, in realtà riconducibile, esclusa la detenzione anche di munizioni a piombo spezzato, frutto verosimilmente di un refuso, all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p. e art. 38 T.U.L.P.S., ma non certamente a quella delittuosa prevista e punita dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 indicata nel decreto di convalida, essendo il
PE titolare di porto d'armi e legittimo detentore anche di altre armi e che i due fucili sequestrati - a lui mai ceduti - erano stati effettivamente solo affidati dai Carabinieri in via provvisoria, come confermato dalla dichiarazione in atti di D'SI PA (sorella del defunto proprietario dei due fucili);
2,3 per violazione di legge (art. 129 c.p.p.), con riferimento alla mancata rilevazione dell'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 697 c.p., astrattamente ipotizzabile a tutto concedere, nel caso di specie, anche alla luce della chiara distinzione esistente tra tale reato, e l'ipotizzato delitto di detenzione illegale di armi, tracciata dal giudice delle leggi con la prodotta sentenza n. 207 del 1982 prodotta in sede camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di PE LE è inammissibile, in quanto basata su motivi manifestamente infondati che ripropongono nel presente giudizio di legittimità delle argomentazioni difensive già disattese dal giudice di merito con motivazione più che adeguata ed esente da vizi logico-giuridici che possano comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
1.1 Quanto alla eccezione di nullità del sequestro che si assume derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), del tutto correttamente la stessa è stata rigettata, avendo il Tribunale rilevato, dall'esame del verbale di sequestro (atto allegato dalla difesa del PE al ricorso per cassazione), che "durante le operazioni di sequestro" il ricorrente era "stato reso edotto della facoltà di farsi assistere nelle operazioni da un difensore di fiducia, facoltà della quale lo stesso si riservava". A fronte di tale inoppugnabile ed incontestata rilevazione fattuale del giudice di merito, la difesa del PE oppone argomentazioni del tutto incongrue e manifestamente infondate, laddove in ricorso si afferma: che la polizia giudiziaria avrebbe "disposto prima il sequestro (ore 12,40) e poi la nomina di un difensore" (pag. 4) e che prima di "effettuare il sequestro" la polizia giudiziaria avrebbe dovuto prima ad invitare il PE a "formalizzare la nomina del difensore di fiducia od anche di ufficio mediante chiamata al Call Center" (pag. 5).
Ed invero quanto alla sequenza temporale degli adempimenti svolti dalla polizia giudiziaria, dall'esame degli atti allegati al ricorso si evince che i militari che hanno proceduto al sequestro, nel rispetto dell'art. 114 disp. att. c.p.p., nel procedere al compimento della perquisizione, hanno prima avvertito la persona sottoposta ad indagine che aveva facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e solo successivamente provveduto, ex art. 349 c.p.p., una volta rinvenuto il fucile non denunziato, alla identificazione dell'indagato, il quale, per altro, anche in tale occasione si riservava la nomina di un difensore.
1.2 Quanto poi al rilievo difensivo secondo cui la polizia avrebbe dovuto comunque provvedere alla nomina di un difensore di ufficio, è agevole rilevare, che nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente il principio di diritto secondo cui "la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, a compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 c.p.p., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 c.p.p., per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (in termini, Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992 - dep. 13/10/1992, Ritrecina, Rv. 191920).
1.3 Manifestamente infondati risultano, altresì, gli ulteriori motivi d'impugnazione dedotti in ricorso, diretti a contestare l'effettiva sussistenza del delitto ipotizzato a carico del PE, con riferimento vuoi alla inesatta qualificazione giuridica della condotta allo stesso contesta, vuoi all'avvenuta prescrizione del reato.
Premesso, infatti, che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma dell'art. 324 c.p.p. è limitato dall'art. 325 c.p.p., comma 1 all'esclusivo vizio di "violazione di legge", è agevole rilevare che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione del Pubblico ministero - confermata dai giudici del riesame - di convalidare il sequestro di cui è processo con riferimento all'ipotesi delittuosa di detenzione illegale di arma.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente i giudici del riesame hanno infatti esattamente interpretato le norme applicate (la L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12, sanzionando sì la L. 2 dicembre 1967, n. 895, art. 2 la detenzione illegale di armi, ma di quelle da guerra) alla luce di consolidati principi di diritto fissati da questa Corte, secondo cui "pur se il possesso di un'arma è stato denunciato alla competente autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe obbligo di ripetere eguale denuncia pure alla persona cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma. Invero la norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dei luoghi ove le stesse sono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma non hanno rilievo ne' il titolo, ne' le modalità in base alle quali si perviene al possesso di un'arma, necessario essendo che comunque, in tale evenienza il detentore ne faccia denuncia alla competente autorità" (in termini, Sez. 1, n. 680 dei 30/11/1995 - dep. 22/01/1996, P.M. in proc. Sferza, Rv. 203794).
Anche volendo ritenere rituale la produzione, in questa sede, delle informali dichiarazioni di D'SI PA, moglie del defunto proprietario dell'arma, e veritiere le dichiarazioni rese dalla stessa secondo cui l'arma sequestrata sarebbe stata consegnata al nipote PE LE, ciò non esclude, evidentemente, che nessuna denunzia dell'arma risulta effettuata dall'odierno ricorrente.
Anche l'assunto difensivo secondo cui il reato contestato sarebbe prescritto, si fonda sull'errato presupposto che la qualificazione giuridica del fatto contestato sarebbe errata, fermo restando, per altro, come già affermato dai giudici del riesame, che il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente (con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia) ovvero per un fatto o intervento esterno (come la confisca dell'arma)" in termini, (Sez. 1, n. 11490 del 02/04/1986 - dep. 23/10/1986, Marangoni, Rv. 174061).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015