Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 3
Il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. ha natura di reato di evento, sicché è configurabile il tentativo pur se la rubrica fa riferimento all'attentato, costituendo un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, ai quali, ove ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità. (Conf.: n. 11835 del 1989, Rv. 182018-01).
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.
Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 32564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32564 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di NI EN, SS LE, SS CE, ST AN, DI CI e LL CO AR e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse LT CE;
udito il difensore Avv. MASSIMO CAMPANELLA, in sostituzione dell'Avv. ANGELA CISALE quale difensore della parte civile AS CK e AN "EMERGENZA CRIMINALITA' ONLUS", e in sostituzione dell'Avv. CE DENTE quale difensore delle parti civili BI NE e BI ER, il quale si è riportato alle conclusioni e note spese depositate;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32564 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2023 udito il difensore della parte civile COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, Avv. FAUSTO VECCHIO, il quale si è riportato alle conclusioni e nota spese depositate;
udito l'Avv. GIANLUCA D'AIUTO in sostituzione dell'Avv. LUIGI GARGIULO, difensore di NI EN, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e della memoria depositata;
uditi i difensori di SS LE e SS CE, Avv. GIUSEPPE LL IC e Avv. GIANLUCA D'AIUTO, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di LT CE, Avv. COSTANTINO CARDIELLO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di ST AN, Avv. MICHELE SARNO e Avv. PIERANGELO SANTORO in sostituzione dell'Avv. ALESSANDRO DIDDI, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La OR di appello di Salerno, con sentenza del 25 marzo 2022, rideterminava la pena alla quale era stato condannato NI TA, riconoscendo nei confronti dello stesso, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e confermava la condanna di CO OG, AN SS, CE SS, CE LT, AR LL OR e IR IC. 2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi. 2.1. Gli Avv. Luigi Gargiulo e Raffaele Francese nell'interesse di CO OG, condannato per i reati di cui ai capi AA) (art.416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod. pen., 11-quater e 71 D.L. 159/11), B) (artt.81 cpv., 110, 424, 56-629 comma 3 in relazione all'art. 628 comma 3 n.3 e 3-bis, 61 n.5, 416-bis.1 cod. pen. e 71 D.L. 159/11) C) (artt.110, 81, 56-629 comma 3 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 e 3 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. e 71 D.L. 159/11), C-bis) (artt. 10, 12 e 13 L.497/74, 61 comma 2 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. e 71 D.L.159/11), C-ter) (artt. 635 cod. pen., 61 n.2 e 416-bis.1 cod. pen. e 71 D.L. 159/11), D) (artt.582, 583 commal, 585 comma 1 e 2 in relazione all'art. 576 comma 1 n.1 cod. pen., 61 comma 1 n.2 e 416-ter.1 cod. pen. e 71 D.L. 159/11) D-bis) (artt.629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416- bis.1 cod. pen. e 71 D.L. 159/11) del procedimento n.15377/15 R.G.N.R. ricorrono per i seguenti motivi: 2.1.1. violazione di legge, difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i capi B) e B-bis della rubrica: nella sentenza impugnata assumeva valenza decisiva per la ritenuta posizione apicale nel sodalizio la condanna dei coimputati versanti nella medesima posizione associativa apicale e la presenza dell'imputato nei pressi del cantiere della persona offesa Milone, che avrebbe dimostrato una sorta di interesse per le vicende imprenditoriali della stessa;
in realtà, la sentenza era carente in relazione all'esistenza di uno specifico mandato derivante dalla volontà di OG, alla dimostrazione di un concreto interesse ed alla prospettazione di un qualsiasi comportamento concreto, che si inserisse in maniera decisiva nel nesso causale che aveva portato i correi alla perpetrazione del fatto delittuoso;
2.1.2. violazione di legge, difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i capi D) e D-bis della rubrica;
le medesime censure di cui sopra andavano riportate alla vicenda O/, visto che non erano stati evidenziati un solo atto processuale in cui si facesse riferimento ad un diretto interessamento di OG, un suo comportamento concreto che denotasse una manifestazione di volontà e un assenso anche tacito rispetto a comportamenti criminali compiuti da altri o una chiamata in reità o in correità diretta rispetto alla perpetrazione del fatto;
2.1.3. violazione di legge in relazione alla utilizzabilità della chiamata in reità di NO De AI, difetto assoluto e comunque contraddittorietà della motivazione in relazione alla qualifica di promotore ed organizzatore dell'associazione di cui al capo AA) della rubrica: le dichiarazioni di De AI soffrivano di una totale mancanza di valutazione della attendibilità intrinseca della chiamata, di una assoluta assenza di riscontri individualizzanti, di una totale mancanza di valutazione dell'intento omicidiario nei confronti dei fratelli OG estrinsecato nel corso dell'escussione da De AI, il che minava in radice l'attendibilità del teste assistito;
la sentenza impugnata soffriva di una assoluta assenza fisica della motivazione rispetto alla posizione qualificata di OG quale capo dell'associazione. 2.1.4. I difensori presentavano memoria nella quale insistevano nei motivi di ricorso. 2.2. Gli Avv. Giuseppe LL Monica e Gianluca D'Aiuto nell'interesse di AN SS, condannato per i reati di cui ai capi AA) (art.416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod. pen., 11-quater e 71 D.L. 159/11) del procedimento n. 13577/15 R.G.N.R. e D) (artt. 110, 56-629 in relazione all'art. 628 terza ipotesi cod. pen.), E (artt. 628 comma 3 terza ipotesi e 61 n.2 cod. pen.), F) (artt.110- 629 in relazione all'art. 628 comma 3 terza ipotesi cod. pen) e G) (artt. 112, 424, 61 .,2 e n 5 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.) del procedimento n. 10288/14 R.G.N.R., e di CE SS, condannato per i reati di cui ai capi AA (art.416- bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod. pen., 11-quater e 71 D.L. 159/11) e L (art. 612 comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.) L-bis) (artt.110 e 61 n. 2 cod. pen., 10 e 12 L.497/74 e 416-bis.1 cod. pen.), L-ter) (artt.110, 635 2° comma n.1, 61 n.2 e 416-bis.1 cod. pen.) del procedimento n. 13577/15 R.G.N.R. e G) (artt. 112, 424, 61, n. 2 e n. 5 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.) del procedimento n. 10288/14 R.G.N.R, ricorrono per i seguenti motivi: 2.2.1. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in ordine alla inosservanza del divieto di bis in idem per precedente pronuncia irrevocabile sul delitto associativo contestato al capo AA) dell'imputazione e carenza assoluta di motivazione sul punto: gli imputati, all'esito dell'udienza preliminare tenutasi nell'ambito del procedimento n. 10288/14 R.G.N.R. erano stati prosciolti dal delitto di associazione di tipo camorristico ex art. 416-bis cod. pen. contestato al capo a) della rubrica con sentenza di non luogo a procedere emessa il 12 ottobre 2015, poi divenuta definitiva;
la OR di appello aveva rigettato la relativa eccezione evidenziando le differenze del dato cronologico, della composizione soggettiva, della matrice storica dei sodalizi e la finalità di acquisire il controllo e la gestione di attività economiche, presente solo nel secondo sodalizio, non considerando che i reati-fine contestati nei due procedimenti erano i medesimi, medesime le vicende storiche, il compendio investigativo e l'arco temporale di riferimento;
né poteva assumere rilievo il diverso ruolo assegnato ad AN SS -qualificato ora come partecipe, ora come promotore- in quanto la preclusione del ne bis in idem opera anche quando il reato viene diversamente considerato per il titolo e per grado;
inoltre, la OR di appello, dopo aver affermato la diversità cronologica, aveva omesso di individuare gli elementi di prova idonei a dimostrare la persistenza della condotta di partecipazione con riferimento allo specifico periodo di tempo della nuova associazione non coperto dal bis in idem. 2.2.2. erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alle caratteristiche dell'associazione di tipo camorristico contestata al capo AA) della rubrica e carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto: a fronte delle censure volte a rimarcare la carenza di prova in ordine alla forza di intimidazione sul territorio, anche in ragione dello scarso numero di affiliati all'associazione, la OR di appello si era limitata a valorizzare alcuni colloqui intercettati in cui AN SS rappresentava, quasi auspicandola, una generica capacità del sodalizio criminoso di intimorire la gente;
dalla conversazione intercettata in cui OG esortava altri compartecipi a far avere somme di denaro ai fratelli SS si evinceva che la forza intimidatrice ed il vincolo associativo erano talmente blandi da dover essere supportati dal versamento di somme di denaro per evitare possibili "fuoriuscite"; 2.2.3 motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla partecipazione di AN SS all'associazione di tipo camorristico contestato al capo AA) della rubrica: la OR di appello si era limitata a valorizzare, oltre al coinvolgimento di AN SS nei reati fine, una conversazione tra i due fratelli SS che commentavano la loro capacità criminale, i colloqui intercettati in carcere da cui si evinceva che OG esortava altri compartecipi a far avere somme di denaro ai fratelli SS, le dichiarazioni del collaboratore Di AI, affidando così la partecipazione di AN SS al sodalizio ad elementi del tutto generici ed inidonei, soprattutto in ragione della rimarcata estraneità dei reati-fine accertati a carico degli associati rispetto al programma criminoso dell'associazione; „ 2.2.4. motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla partecipazione di CE SS all'associazione di tipo camorristico contestata al capo AA) della rubrica: vengono proposte le medesime considerazioni di cui al punto precedente;
2.2.5. motivazione insufficiente in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi e materiali esplosivi, prevista dall'art. 416- bis commi 4 e 5 cod. pen.: come già evidenziato in appello, i giudici di merito avevano omesso di dar conto di un profilo essenziale, e cioè della disponibilità delle armi in capo al gruppo criminale e non ai singoli associati;
2.2.6. motivazione insufficiente rispetto alla partecipazione dei ricorrenti al delitto di incendio contestato al capo G) della rubrica: nell'atto di appello si era censurata l'insufficienza delle prove poste a fondamento della condanna, evidenziando l'inattendibilità del riconoscimento effettuato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, fondato su sensazioni, impressioni e valutazioni personali del teste, e si erano contestati il contenuto generico e criptico della conversazioni intercettate e il fatto che gli indumenti rinvenuti nella disponibilità di CE SS erano accessori di comune utilizzo, inidonei a fornite certezze;
la OR di appello aveva risposto richiamando un precedente giurisprudenziale non conferente, relativo ad un caso in cui il riconoscimento era stato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, un tatuaggio, la corporatura e l'altezza del soggetto;
2.2.7. motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento alla partecipazione di CE SS ai reati contestati ai capi L, L-bis e L-ter dell'imputazione: il Tribunale aveva valorizzato le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, da cui si notava una autovettura Smart nella zona di transito per raggiungere ed allontanarsi dal luogo dell'attentato, e la circostanza che la cella agganciata dall'utenza in uso a CE SS in orario compatibile in una zona vicina al /ocus commissi delicti sarebbe stato elemento determinante per ritenere provata la partecipazione dell'imputato all'azione criminosa;
a fronte delle censure della difesa relative alla insufficienza degli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, la risposta della OR di appello era del tutto generica e valorizzava elementi manifestamente eccentrici rispetto al thema decidendum;
2.2.8. carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. per i delitti di cui ai capi G), L), L-bis) e L-ter dell'imputazione: la motivazione della OR di appello risultava del tutto carente in ordine all'indicazione delle circostanze da cui desumere la sussistenza dell'aggravante; 2.2.9. motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: i giudici di merito avevano omesso di verificare se la pena applicata agli imputati fosse effettivamente adeguata al disvalore delle condotte accertate, facendo ricorso, se necessario, al giudizio di bilanciamento con le ritenute aggravanti;
la scelta di negare le attenuanti generiche si poneva in contraddizione con l'individuazione della pena base nel minimo edittale. 2.3. L'Avv. Costantino Cardiello, difensore di CE LT, condannato per i reati di cui ai capi D) (artt. 110, 56-629 in relazione all'art. 628 terza ipotesi cod. pen.) ed F) (artt.110-629 in relazione all'art. 628 comma 3 terza ipotesi cod. pen) del procedimento n. 10288/14 R.G. propone ricorso per i seguenti motivi: 2.3.1. violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere le sentenze di merito condannato il ricorrente per il concorso morale nelle due estorsioni contestate, in luogo dell'accusa di essere autore materiale delle vicende di cui ai capi D) e G), senza vi fosse continenza tra accusa contestata ed accusa ritenuta: la decisione di condannare LT per due estorsioni stonava con il nucleo essenziale della dichiarazione della persona offesa EL, che aveva riferito di non essere stato minacciato direttamente da LT;
l'imputazione, assai generica, non dava spazio al contributo esterno psicologico in favore di SS, giacché la casella del concorso morale era già occupata da OL PO;
nel tentativo di perfezionare la tesi del "quasi concorso morale" posta in essere dal giudice di primo grado, la OR di appello aveva descritto un concorso morale "quantomeno in termini di istigazione ed agevolazione", per cui era evidente che l'imputazione trasformata dalla sentenza di secondo grado rappresentava una radicale novità rispetto alla quale nessuna attività difensiva poteva essere abbozzata;
2.3.2. carenza della motivazione in merito al contributo causale fornito da LT -concorrente morale- nella condotta materiale realizzata da SS;
medesima carenza grafica sul tema del momento dell'istigazione e sulla presunta accettazione da parte di SS dell'istigazione: non veniva spiegata quale era stata e quando si era manifestata l'effettiva influenza sull'autore del fatto (SS) in rapporto di causalità efficiente;
anzi, affermare che LT aveva aderito alla condotta violenta e minatoria di SS era esattamente antitetico alla istigazione, perché l'intervento adesivo non era dotato di quel minimo grado di autonomia capace di agevolare il partecipe materiale;
dalle sentenze di merito risultava che la persona offesa EL aveva tenuto un atteggiamento che poteva essere considerato truffaldino mentre LT, che aveva avuto un atteggiamento quasi da mediatore, non era accusato della rapina del veicolo nella disponibilità di EL, cioè di quel fatto che per l'economia delle due sentenze di merito rappresentava l'epicentro criminale della cd. vicenda EL;
dai colloqui tra SS e il ricorrente emergeva che LT aveva interesse ad ottenere soldi (finanziamento) tramite EL, e non soldi da costui;
pertanto, anche ove si volesse attribuire alla presenza del ricorrente ai colloqui tra EL ed AN SS una valenza intimidatoria, altrettanto non poteva dirsi con riferimento all'affermazione che l'imputato fosse consapevole del proposito estorsivo di SS e che lo avesse ispirato;
era, inoltre, mancata la disamina del problema probatorio della preesistente e già determinata volontà criminosa del presunto istigato, visto che AN SS era considerato, a differenza del ricorrente, partecipe del sodalizio camorristico ed aveva deciso una propria strategia (la rapina dei veicolo di EL) nascondendola ad LT, per cui non si comprendeva come questi avrebbe potuto interferire con un contributo efficiente;
2.3.3. carenza assoluta di motivazione in merito alle specifiche doglianze sul tema della configurabilità dell'estorsione di cui al capo G), pur avendo la difesa dedotto l'esistenza della prova (travisata) che escludeva sia la minaccia, sia il profitto illecito: vi era stato un mero richiamo ai colloqui intercettati, senza però estrarre dagli stessi un significato probatorio utile a confermare la penale responsabilità di LT;
la dichiarazione del teste principale (EL) veniva raramente citata a sostegno della ricostruzione privilegiata dalla OR territoriale, o venivano citati brani che non riguardavano affatto il contributo offerto dal ricorrente;
la OR di appello riteneva che LT avesse consumato l'estorsione di cui al capo G) conseguendo un profitto illecito di 200 euro, nonostante il fatto che l'estorto avesse chiarito a dibattimento di avere sì versato quei soldi ad LT, ma solo perché era con lui in affari per l'apertura di un nuovo conto corrente ove sarebbe dovuta transitare la somma di un finanziamento;
l'atto di appello si era anche occupato di scardinare l'impianto accusatorio secondo cui il noleggio della Fiat Panda rappresentava la controprestazione per la restituzione del veicolo DS5 oggetto di rapina, osservando che al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio la vettura DS5 era già stata restituita da diverse settimane e che vi erano numerosi colloqui da cui risultava che già dal mese di ottobre LT aveva chiesto a EL un finanziamento proprio per avere la possibilità di acquistare un piccolo veicolo del tipo Fiat Panda;
nessuna risposta vi era stata sulle censure difensive, ma si era fatto ricorso a due conversazioni da cui si sarebbe dovuto arguire il superamento degli argomenti di prova addotti dalla difesa, errando nella interpretazione logica dei dialoghi;
2.3.4. carenza assoluta di motivazione in merito alla configurabilità dell'estorsione, pur avendo la difesa dedotto l'esistenza della prova (travisata) della inattendibilità del teste EL, oltre alla prova che il versamento dei 150 euro non poteva considerarsi collegato ad una condotta estorsiva: non si era tenuto conto che la sentenza di primo grado si era lungamente diffusa sui profili di inattendibilità della persona offesa;
che EL aveva subìto una perquisizione domiciliare che serviva a chiarire il rapporto tra lui ed il resto degli indagati, all'esito della quale erano state rinvenute nella sua disponibilità carte di credito intestate ad LT, collegate ad un conto manovrato da EL;
che dopo la rapina i rapporti tra LT e EL non si erano affatto modificati, tanto che il secondo aveva proposto ad LT di aprire un nuovo conto corrente;
che EL aveva riferito in dibattimento di non aver subìto minacce da parte di LT;
che la somma di 150 euro versata in favore dell'imputato era un tentativo di EL di non perdere il proprio cliente RI (tanto che avrebbe dovuto essere restituita in caso di esito negativo del finanziamento), per cui non poteva essere considerata provento di estorsione;
la OR di appello aveva trascurato il significato probatorio della deposizione di EL;
la motivazione della OR di appello era una sorta di ibrido, in cui LT, pur essendo solo istigatore della condotta violenta nei confronti di SS, avrebbe ricevuto un profitto per sé e per SS, senza spiegare da quali dati probatori si evinceva questa complicata situazione concorsuale;
2.3.5. erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen., avendo la sentenza impugnata escluso la ricorrenza della diversa ipotesi delittuosa: dopo aver affermato che "la condotta meno grave potrebbe essere attribuita al solo LT che si reputa danneggiato soprattutto in relazione alla garanzia prestata nel finanziamento della vettura usata dal EL", il giudice di primo grado aveva compromesso la propria ricostruzione con l'errato richiamo alle modalità della rapina;
la OR di appello, sollecitata sul punto, aveva sostenuto di non voler credere alla ricostruzione del primo giudice, trascurando che EL manovrava un conto corrente intestato ad LT, al punto tale da averlo reso garante inconsapevole per il leasing della sua vettura DS5; a ciò si aggiungeva che non era corretta l'informazione secondo cui SS agiva quale negotiorum gestor di RI, perché le pretese creditorie avanzata da SS a EL non erano finalizzate a sostenere le ragioni del ricorrente;
2.3.6. violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere la OR di appello • condannato LT per la ricorrenza della mai contestata aggravante delle più persone riunite;
difetto assoluto di motivazione in punto di ricorrenz dell'aggravante contestata ex art. 628 comma 3 n.3 cod. pen.; apoditticità della sentenza impugnata nella parte in cui affermava che la circostanza del danno di lieve entità era recessiva rispetto alle conseguenze psicofisiche cagionate: l'assoluzione del ricorrente dal reato associativo aveva comportato conseguentemente l'azzeramento dell'aggravante della "violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.416-bis cod. pen."; le sentenze di merito abbozzavano invece una ricostruzione secondo cui sussisteva in capo al ricorrente la circostanza, mai contestata, dell'aggravante delle più persone riunite. 2.4. Gli Avv. Alessandro Diddi e Michele Sarno nell'interesse di NI TA, condannato per il reato di cui al capo M) (artt. 56-294 cod. pen. e 416- bis.1 cod. pen.), propongono ricorso per i seguenti motivi: 2.4.1. violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. per avere la OR di appello, diversamente dal primo giudice, riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso in assenza della rinnovazione istruttoria: i giudici di appello, attraverso una diversa valutazione del compendio probatorio (la ricostruzione del fatto era avvenuta unicamente attraverso le dichiarazioni rese da IN, dal collaboratore di giustizia Di EO e dal teste IC, oltre che dall'esame dell'imputato) erano pervenuti ad una diversa e più grave qualificazione giuridica in difetto di motivazione rafforzata e senza alcuna valutazione in ordine alla eventuale necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale;
2.4.2. violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192 comma 3 cod. proc. pen. per avere in sentenza erroneamente riconosciuto l'aggravante del "metodo mafioso" in capo al ricorrente e per avere illogicamente e contraddittoriamente motivato sul punto con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante a carico di TA richiamando il fatto che nei confronti dei concorrenti nel reato GA e De AR, giudicati separatamente, era stata ravvisata siffatta modalità di estrinsecazione della condotta e, in assenza di riscontri probatori, aveva ritenuto imputabile l'aggravante a titolo di colpa;
pertanto, l'iter argomentativo della sentenza impugnata appariva errato sia rispetto alla possibilità di una configurabilità oggettiva dell'aggravante, sia perché palesemente illogico e contraddittorio rispetto al quadro probatorio, sostanzialmente immutato rispetto alla sentenza di primo grado, che la aveva esclusa;
mancava qualsiasi riscontro istruttorio sulla conoscenza da parte di TA delle modalità del fatto ai danni di IN, della caratura criminale del correo (visto che GA per TA era incensurato) e della sua adesione ad un gruppo criminale;
non era poi vero, \ come scritto dalla OR di appello, che il Tribunale aveva riconosciuto nella sostanza l'aggravante omettendo di pronunciarsi, in quanto il Tribunale aveva affermato testualmente che non erano emersi "elementi dai quali inferire che una identica consapevolezza animasse anche il comportamento dell'TA", non trovando le dichiarazioni di De AI riscontro nelle emergenze processuali;
la OR di appello aveva invece utilizzato le dichiarazioni di De AI pur riconoscendo che il Tribunale non le aveva ritenute attendibili;
2.4.3. violazione degli artt. 294 cod. pen., 192, 194 e 500 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato la norma penale e per avere omesso di motivare sulla condotta contestata al ricorrente: rispetto al narrato della persona offesa erano emerse divergenze contenute nelle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento rispetto a quelle rese nel corso delle indagini preliminari;
la OR di appello era giunta a conclusioni diametralmente contraddittorie rispetto a quanto riferito da IN, non confrontandosi con il fatto che IN solo in dibattimento aveva riferito che GA, la sera dell'incontro presso la sua abitazione, gli aveva comunicato che il mandante della sua azione era TA, mentre il giorno successivo aveva detto che aveva agito per conto di Lanzara, altro esponente politico;
la sentenza impugnata, piuttosto che confrontarsi con le divergenze tra le diverse dichiarazioni di IN, aveva inteso attribuire rilievo a presunti elementi convergenti (messaggi sms e dichiarazioni del collaboratore De AI) che non costituivano riscontro all'attendibilità estrinseca di IN, mostrandosi irragionevole nel momento in cui interpretava come anomali i contatti tra GA e TA intercorsi a ridosso della data del 31 maggio 2016 in cui era prevista la seduta consiliare di cui al capo di accusa, benchè il ricorrente avesse fornito ampia e comprovata giustificazione circa la natura degli stessi;
la motivazione della sentenza impugnata si mostrava illogica e contraddittoria in quanto, mediante una mera rilettura delle dichiarazioni della persona offesa, unitamente alla valorizzazione di singoli elementi di per sé inconferenti, giungeva alla dimostrazione del proprio teorema rivalutando in peius la posizione di TA. 2.5. L'Avv. Tullio Toriello nell'interesse di IR IC, condannata per il reato di cui al capo 0-bis) (artt. 110, 390 2°comnna cod. pen.) propone ricorso per i seguenti motivi: 2.5.1. violazione di legge, vizio di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 390 comma cod. pen., travisamento della prova e mancata valutazione di elementi decisivi dedotti nei motivi di appello: nel primo motivo di appello, per escludere l'aspetto soggettivo del reato contestato, si era rilevato che GA non era direttamente affiliato al clan OG e che il reato per il quale era stato condannato non atteneva alla sfera dei reati riguardanti la criminalità organizzata;
si erano valorizzati estratti di conversazioni tra GA e la compagna UG NN nei quali i due esprimevano personali convincimenti, avulsi da ulteriori elementi investigativi di riscontro;
si erano valorizzate argomentazioni della sentenza appellata che però attenevano ad un condotta (quella contestata al capo O) per la quale la IC era stata assolta;
erano rimaste inesplorate le deduzioni difensive sul concetto di "notorietà criminale" e non era stata fornita prova riguardo la consapevolezza della IC di aiutare un fuggitivo;
2.5.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo motivo di appello per travisamento della prova in ordine al reato contestato in riferimento al contenuto delle conversazioni captate nel corso dei colloqui in carcere, nel corso delle quali la compagna di GA riferiva allo stesso che sarebbe stata la figlia della IC a rivelare alle forze dell'ordine il luogo del suo nascondiglio;
a parte che si trattava di mere supposizioni, non si vedeva quale motivo avrebbe avuto la figlia della IC a rendere dichiarazioni sapendo che si sarebbe avviato un procedimento penale nei confronti della madre;
2.5.3. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio: per motivare il rigetto della richiesta di mitigazione della pena, la OR di appello aveva utilizzato argomentazioni poste a base del capo O) della sentenza, da cui la IC era stata assolta. 2.6. L'Avv. Tullio Torello nell'interesse di AR LL OR, propone ricorso con argomentazioni identiche a quelle contenute nel ricorso proposto nell'interesse di IR IC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CO OG deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Premesso che in tema di prova indiziaria, alla OR di cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, si deve rilevare come, con riferimento al primo motivo di ricorso, la OR di appello ha elencato i numerosi indizi che conducevano a ritenere CO OG mandante della pretesa estorsiva esercitata nei confronti della persona offesa Milone, a cominciare dalla condanna per i medesimi fatti di GI OG, CE GA, GI IN e MA De AR -e cioè di quei soggetti che, secondo le dichiarazioni del collaboratore De AI, erano in posizione di subordinazione rispetto al ricorrente, capo dell'associazione-, dai contatti avuti dal ricorrente con De AR, IN (autori delle minacce) ed AN SS nei momenti immediatamente antecedenti, coevi e prossimi alle condotte contestate, per proseguire poi con la notata presenza di CO OG, riconosciuto da Milone, quale soggetto che si aggirava in molteplici occasioni nei pressi del cantiere ove egli lavorava (malgrado OG fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); su tutti tali aspetti, il motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. 1.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, la OR di appello ha evidenziato la condanna per i medesimi fatti di GI OG, CE MO, MA De AR, GI IN ed NI EL ed il fatto che CO OG veniva avvisato quasi in tempo reale delle condotte delinquenziali perpetrate dagli autori materiali delle stesse, fatto che non aveva altra spiegazione se non quella di avvisare il "capo" di quanto accaduto (si veda la motivazione della OR di appello alle pagine da 29 a 31 della sentenza impugnata). 1.3. Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, posto che la qualifica di capo dell'associazione è stata ritenuta non solo in base alle dichiarazioni del collaboratore De AI, ma anche ai riscontri alle stesse costituiti dalle intercettazioni telefoniche in cui AN SS, riferendosi ai fratelli OG, afferma "stando sotto di loro hai voglia quante cose ti fa fare?", ai dialoghi intercettati tra CO OG ed AN SS in cui il primo impartiva ordini per il sostentamento economico e legale dei membri dell'associazione (pag. 33 sentenza impugnata), alla lettera sequestrata in cui CO OG investe il fratello della gestione degli affari. 1.4. L'inammissibilità in toto del ricorso rende priva di rilievo l'eventuale sopravvenienza di un mutato regime di procedibilità per alcuno dei reati ascritti all'imputato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AN SS deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello proposto nell'interesse di CE SS è fondato limitatamente al reato di cui al capo L-ter. 2.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, premesso che in tema di associazione di tipo mafioso, al fine di escludere la medesimezza del fatto non sono sufficienti i mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) del soggetto ovvero le eventuali modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, ma è necessario accertare che il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio, si deve rilevare come la OR di appello abbia esposto esauriente motivazione sul perché l'associazione per la quale AN SS è stato assolto e quella per la quale ha riportato condanna siano diverse (pag. 50 e 51), rilevando che la sentenza di proscioglimento è dell'ottobre 2015 e quindi non poteva certo coprire il periodo successivo (l'associazione in contestazione è stata attiva da marzo 2014 ad aprile 2018); hanno poi certamente un peso le diverse composizioni e i diversi ruoli apicali rivestiti e le diverse finalità delle due associazioni, indicate a pag.51 della sentenza impugnata (si veda anche la motivazione della sentenza di primo grado contenuta nelle pagine da 280 a 291). Deve quindi essere ribadito che "in tema di reati associativi, il divieto di "bis in idem" posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la OR ha escluso l'identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate)" (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Bello, Rv. 280287 - 02) 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che l'avvalersi della forza di intimidazione deve essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi, per cui deve sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo: la motivazione della OR di appello dà atto di ciò nelle pagine da 47 a 49 della sentenza impugnata, evidenziando le dichiarazioni del collaboratore De AI, ("" le intercettazioni a carico di AN SS e la commissione dei reati fine, espressione del modus operandi dell'associazione. 2.3. Nelle stesse pagine vengono anche illustrati gli elementi che corroborano l'assunto della partecipazione di AN SS all'associazione, ed il motivo di ricorso pretende di fornire una diversa valutazione degli elementi posti a base della motivazione, operazione non consentita in sede di legittimità, giacché la OR è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. 2.4. Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento alla partecipazione di CE SS all'associazione, vista la motivazione contenuta a pag. 62 della sentenza;
peraltro, giova evidenziare che il sostentamento degli affiliati, che si ricava dai colloqui intercettati in carcere di CO OG, è una tipica manifestazione di appartenenza del soggetto beneficiario. 2.5. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis commi 4 e 5, la OR di appello ha evidenziato che le armi sono state usate per eseguire i reati-fine, per cui le stesse sono state usate per il conseguimento delle finalità dell'associazione; si deve rilevare che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti commessi dal gruppo criminale. 2.6. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso, per il quale si deve ribadire che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 13" Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata ha risposto al motivo di ricorso evidenziando a pag. 44, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che il teste MO ha riconosciuto i fratelli SS come i soggetti ripresi dalle videocamere nei pressi del luogo del delitto e che le conversazioni intercettate facevano chiaro riferimento all'attentato incendiario compiuto (argomentazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo). 2.7. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al settimo motivo di ricorso, relativo alla condanna di CE SS per i reati contestati ai capi L e L-bis, stante l'ampia motivazione della OR di appello contenuta alle pagine da 58 a 61 della sentenza impugnata, riguardo alla quale il ricorso reitera le medesime censure sulle quali vi è già stata risposta, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità. 2.8. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 L.203/91), si deve ricordare che "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dalla OR di appello, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, posto che, nella diffusa motivazione contenuta nelle pagine 46 e 52 della sentenza impugnata, vengono sottolineate le modalità dell'azione (attentati ai danni di esercizi pubblici in un territorio in cui era nota la presenza di una consorteria mafiosa) e, per CE SS, che la minaccia adombrava l'intervento di un gruppo di persone (pag.61) i‘ che quindi evocavano, nella percezione delle persone offese, di trovarsi di fronte ad una associazione mafiosa. 2.9. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza;
al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, i ricorrenti, a fronte della ritenuta gravità dei fatti, non indicano alcun elemento in base al quale sarebbero meritevoli del beneficio, se non il fatto che la pena edittale è stata fissata nel minimo edittale, senza considerare che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi (vedi sul punto Sez.4, n. 36532 del 15/09/2021, M. Rv. 281888 — 01). 2.10. Deve rilevarsi, infine, che in base alla nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen. come modificato dalla cd. "legge Cartabia", il danneggiamento con minaccia è punibile a querela della persona offesa, come prevede il 4°comma dell'articolo citato;
il reato avrebbe potuto essere considerato procedibile di ufficio soltanto se fosse stata ritenuta sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede (ora prevista dal comma 2 n. 1 cod. pen.), che avrebbe potuto essere ritenuta contestata in fatto, visto che il danneggiamento aveva avuto come oggetto la saracinesca dell'agenzia finanziaria;
nel momento però in cui il capo di imputazione ha fatto espresso riferimento soltanto alle aggravanti della minaccia del fine di realizzare altro reato e della modalità mafiosa, deve ritenersi esclusa l'aggravante della esposizione alla pubblica fede;
pertanto, non essendo presente in atti la querela, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo L-ter non potendosi procedere per sopravvenuto difetto di querela, con eliminazione della pena inflitta in continuazione di mesi sei di reclusione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di CE LT deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, è principio consolidato di questa OR quello secondo il quale "non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione" (Sez.2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017): la conclusione secondo la quale LT avrebbe aderito "quantomeno in termini di istigazione ed agevolazione" (pag. 68) ai propositi criminosi di AN RR è quindi pienamente giustificata e non costituisce violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (vedi Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Nel caso di specie la OR ha riconosciuto un ruolo del tutto analogo e per certi versi sovrapponibile a quello di AN SS, alla luce della comunanza di intenti tra i due ricavata dalle conversazioni intercettate. 3.2. La OR di appello ha anche valorizzato diversi comportamenti di LT, quali quello di aver detto ad AN SS (autore materiale delle minacce) di aver parlato con la persona offesa EL che gli aveva chiesto di aspettare, e di aver poi detto a EL, in un'altra occasione "noi il 10 dobbiamo prendere i soldi! Perché sennò chiamo il compare!" (pag.67 e 68 sentenza impugnata); ancora, AN SS ed LT discutevano dei soldi che EL aveva portato o doveva portare per riavere la macchina oggetto della rapina (pag.68), per cui si è tratta la logica conclusione che LT era partecipe della condotta violenta e minatoria perpetrata da SS;
non si tratta quindi, come sostenuto in ricorso di influenza da parte di LT nella condotta di AN SS, quanto di una vera e propria collaborazione, essendosi LT più volte interfacciato direttamente con la persona offesa EL in merito alla richiesta di consegna delle somme (vedi conversazioni citate a pag. 67 della sentenza impugnata); né si può sostenere che le richieste di LT a SC fossero relative ad un finanziamento richiesto visto che, come sottolineato dalla OR di appello, a seguito della rapina avente ad oggetto l'autovettura, le somme venivano richieste quale contropartita per la restituzione della stessa;
quanto all'eccezione secondo la quale LT non avrebbe avuto altro che la somma di 200 euro a titolo di finanziamento, si deve rilevare come il motivo di ricorso non si confronti assolutamente con l'argomentazione della OR di appello secondo la quale AN SS aveva conseguito ingenti somme di denaro e che quindi, se anche si volesse prescindere dalle utilità conseguite da LT, questi dovrebbe comunque rispondere di estorsione alla luce del contributo causale apportato (pag.70 sentenza impugnata). 3.3. Quanto alla eccezione sulla inattendibilità della persona offesa contenuta nel quarto motivo di ricorso, si deve premettere che, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa OR, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa OR, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la OR di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa nelle pagine da 64 in avanti, evidenziando i plurimi riscontri alle dichiarazioni di EL, sui quali nessuna censura specifica vi è nel motivo di gravame. 3.4. Quanto alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., la OR di appello ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo al coimputato AN SS, relative al fatto che non vi era alcuna pretesa azionabile in giudizio, sia perché non vi era un diritto di LT ad ottenere un finanziamento da EL, sia perché le pretese di SS e LT andavano ben oltre la concessione di un finanziamento (si veda quanto riportato al pag. 42 della sentenza impugnata); irrilevante è poi il fatto che LT non abbia proferito minacce nei confronti di EL, visto che si era fatto più volte latore della richiesta di corresponsione di somme (si veda motivazione contenuta a pag.67 della sentenza impugnata). 3.5. Relativamente all'aggravante delle più persone riunite, l'eccezione secondo la quale l'aggravante non era mai stata contestata è inammissibile per non essere stata proposta nell'atto di appello, nel quale si contestava soltanto la sua sussistenza e che potesse essere attribuita anche ad LT;
si deve quindi ribadire che, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20). L'attenuante del danno di lieve entità è stata esclusa dalla OR di appello con la motivazione contenuta a pag. 72 della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito;
si deve ribadire che "l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima." (Sez.2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di NI TA è infondato. 4.1. Quanto al primo motivo, deve convenirsi con il ricorrente che la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. comporta che, ai fini della reformatio in peius in appello di una sentenza di primo grado che abbia escluso la configurabilità di una circostanza aggravante, fondata su un diverso apprezzamento di prove dichiarative assunte in primo grado, sia indispensabile procedere alla rinnovazione in appello delle predette prove dichiarative. 4.1.1. Secondo un orientamento di questa OR (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658 - 01), il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4.1.2. A parere di altro orientamento, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità, ritenendo configurabili le circostanze aggravanti determinanti la procedibilità d'ufficio sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, è tenuto a disporne la rinnovazione (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Ambrosin, Rv. 281654-01). 4.1.3. Il primo orientamento non può essere condiviso. Deve, infatti, ritenersi che l'ampia nozione di "sentenza di proscioglimento", evocata dalla norma de qua, per riformare in peius la quale sulla base di una diversa "valutazione della prova dichiarativa" è necessaria la riassunzione di quest'ultima dinanzi al giudice d'appello, ricomprenda necessariamente, per la sua onnicomprensività, anche il proscioglimento parziale (che la disposizione non considera espressamente privo di rilievo ai fini de quibus) riguardante un elemento accessorio, pur meramente eventuale, del fatto reato, ovvero una circostanza aggravante, dalla cui configurazione possono derivare conseguenze sanzionatorie di notevole rilievo (si pensi ai casi nei quali le ipotesi aggravate del reato base divengano punibili con la pena dell'ergastolo, in luogo che della reclusione). Medesima appare, in tali casi, l'esigenza di conformarsi allo statuto costituzionale del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova, che costituisce ratio del dovere di rinnovazione sancito dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 4.1.4. In presenza di una disciplina positiva ad hoc, letteralmente e sistematicamente interpretabile nei sensi che precedono, non può trarsi , rs•rsj argomento contrario dal fatto (valorizzato dall'orientamento non condiviso) che la giurisprudenza della OR EDU mai abbia enucleato tale garanzia tra quelle inerenti al giusto processo penale ex art. 6 Conv. EDU , in relazione a fattispecie riguardanti statuizioni d'appello in peius in tema di circostanze aggravanti: ciò in quanto pacificamente le garanzie convenzionali costituiscono soglia minima, ma non precludono agli Stati che aderiscono alla Convenzione EDU la facoltà di accordare garanzie più ampie di quelle convenzionali. 4.1.5. Ciò premesso in diritto, osserva, peraltro, in fatto, il collegio che alla contestata statuizione peggiorativa quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. la OR di appello non è pervenuta - come inesattamente si afferma in ricorso - sulla base della rivalutazione di prove dichiarative (in numero di tre) non riassunte, ma correggendo un errore di diritto nel quale il primo giudice era incorso, e valorizzando elementi dallo stesso Tribunale menzionati, ma non adeguatamente valorizzati. In particolare, la OR di appello, alle pagine 82 e seguenti della sentenza impugnata, ha evidenziato che lo stesso giudice di primo grado aveva in più punti ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della suddetta aggravante, motivando anche sulla conoscenza della caratura criminale di GA da parte di TA, il quale avrebbe dovuto prospettarsi il ricorso da parte del primo di modalità esecutive dell'agire mafioso (tanto che nei confronti del GA l'aggravante è stata riconosciuta). 4.1.6. Quanto fin qui osservato evidenzia, inoltre, che la motivazione posta dalla OR di appello a base della contestata statuizione ben può ritenersi, come necessario, "rafforzata", ovvero più convincente di quella lacunosa accolta dal Tribunale. 4.2. Infondato è anche il secondo motivo. 4.2.1. All'imputato è contestato il concorso in reato commesso con il c.d "metodo mafioso". Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa OR (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffré, Rv. 270602 - 01; Sez. 3, n. 36364 del 20/5/2015, Mancuso, non mass.), diversamente dalla fattispecie aggravante, pure contemplata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso (che ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ed alla quale è conseguentemente applicabile, nel caso di concorso di persone nel reato, la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono, costituente lex specialis rispetto a quella di cui all'art. 59, comma secondo, cod, pen.), nel caso di uso del cd. metodo mafioso, l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti. Invero, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere;
la circostanza aggravante de qua, infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ne consegue che, una volta accertato - come nel caso di specie - che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178 - 01). 4.3. Quanto alla responsabilità di TA per il reato contestato, vi è ampia motivazione della OR di appello alle pagine 72 e seguenti, nelle quali si evidenziano i plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa IN;
il terzo motivo di ricorso si concentra soltanto sulla divergenza delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento dal IN, tralasciando tutti gli altri argomenti di prova dettagliatamente elencati dalla OR di appello (le dichiarazioni del teste Perrotta, i contatti tra telefonici e gli sms tra TA e GA, le dichiarazioni del collaboratore De AI, le intercettazioni a carico di GA); in conclusione, con riferimento alle censure del motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. 4.3.1. In considerazione della mera (e non manifesta) infondatezza dei primi due motivi di ricorso, merita di essere ribadito, di ufficio, che il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. è reato di evento, con configurabilità del tentativo, ancorché la rubrica faccia riferimento all'attentato, e costituisce un titolo generico e 23 sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale ai quali, qualora ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità (Sez. 1, n. 11835 del 26/06/1989, Celentano, Rv. 182018 - 01). 5. I ricorsi proposti nell'interesse di RA IC e LL OR, che possono essere trattati congiuntamente stante l'identità dei motivi proposti, devono essere dichiarati inammissibili. 5.1. Invero, in merito alla consapevolezza degli imputati di dare ospitalità e rifugio ad un latitante, appare non manifestamente illogica la conclusione della OR di appello secondo la quale, se la compagna di RI GA era convinta che a "tradirlo" fosse stata la figlia dei due imputati, voleva dire che sia costei che i genitori erano a conoscenza dello status di fuggitivo di GA;
a ciò si aggiunge la vicinanza degli imputati sia con la famiglia GA che con esponenti del sodalizio quale CE GA ed CO OG (di cui faceva parte anche RI GA. 5.2 n denunciato travisamento della conversazione intercettata tra la compagna di GA e quest'ultimo costituisce, in realtà, un tentativo di fornire una diversa interpretazione della conversazione intercettata, operazione non consentita in sede di legittimità in quanto, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 5.3 Relativamente alla dosimetria della pena, è stato applicato correttamente il principio più volte affermato da questa OR secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 RA e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., gli imputati OG CO, LT CE, IC IR e LL OR AR, cha hanno proposto ricorsi inammissibili, devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 4, causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Gli imputati TA NI e SS AN, i cui ricorsi vanno rigettati, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 6.1. Devono, infine, essere rigettate le richieste di condanna alle spese processuali presentate dalle parti civili, in quanto le stesse non hanno fornito alcun contributo utile alla definizione del procedimento. A riprova di ciò, si deve rilevare che: - RO NE e RO BE hanno rivolto la loro richiesta nei confronti di OG GI, che non è imputato nel presente procedimento;
- l'Associazione Antiracket e Antiusura "Emergenza Legalità" ha presentato richiesta di condanna alle spese non solo a carico di SS CE, SS AN e OG CO, ma anche nei confronti di RI CE (per il quale non era intervenuta condanna al risarcimento del danno) e di AD NO, non imputato nel presente procedimento;
- il Comune di Pontecagnano Faiano ha chiesto la conferma della condanna e la rifusione delle spese non solo nei confronti di TA NI (erroneamente indicato come Attanasio), ma anche nei confronti degli altri imputati, per i quali non si era costituita parte civile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS CE limitatamente al reato di cui al capo L-ter), perché il reato è improcedibile per sopravvenuto difetto di querela ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di TA NI e SS AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OG CO, LT CE, IC IR e LL OR AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali delle parti civili RO BE, RO NE, Associazione Antiracket e Antiusura "Emergenza Legalità" e Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco p.t. Così deciso il 12/04/2023