Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 32564
CASS
Sentenza 12 aprile 2023

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Il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. ha natura di reato di evento, sicché è configurabile il tentativo pur se la rubrica fa riferimento all'attentato, costituendo un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, ai quali, ove ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità. (Conf.: n. 11835 del 1989, Rv. 182018-01).

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 32564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32564
    Data del deposito : 12 aprile 2023

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