Sentenza 31 ottobre 2001
Massime • 4
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza.
In tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione "per relationem" del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1)- il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura; 2)- abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3)- sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità, in procedimento incidentale "de libertate", di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all'esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative.
Commentari • 55
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 42792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42792 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1. Dott. Umberto PAPADIA Componente
2. Dott. Mariano BATTISTI "
3. Dott. Pietro Antonio SIRENA "
4. Dott. Giovanni SILVESTRI "
5. Dott. Pierluigi ONORATO "
6. Dott. Giuliana FERRUA "
7. Dott. Nicola MILO "
8. Dott. Giovanni CANZIO rel. "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC AS nato il [...];
SE VA nato il [...];
SE EL nato il [...].
Avverso l'ordinanza in data 25.05.2001 del Tribunale di Bari. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto, previa declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Domenico Di Terlizzi. In fatto e in diritto
1.1. - Con ordinanza del 25.5.2001 il tribunale di Bari confermava, in sede di riesame, il provvedimento emesso il 2.5.2001 dal g.i.p. del tribunale di Trani applicativo della misura della custodia cautelare nei confronti di IC AS, SE VA e SE EL, indagati per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere operante nel territorio dell'alta Murgia, finalizzata alla commissione di furti di mezzi agricoli e di estorsioni in danno dei proprietari, nonché per taluni delitti di furto ed estorsione.
La gravità del quadro indiziario in ordine all'esistenza dell'associazione criminosa facente capo ad SE EL ed alle altre imputazioni, oltre che sugli esiti delle operazioni investigative del commissariato di p.s. di Andria, era prevalentemente fondata sulle risultanze delle intercettazioni ambientali, eseguite dal 31.10. al 30.11.2000 a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero tg. MI69512Y del coindagato RO NC, che avevano condotto alla scoperta di una base logistica in cui erano nascosti i mezzi agricoli rubati e all'identificazione dei componenti del gruppo e del ruolo da ciascuno di essi rivestito, secondo un modus operandi identico per tutti i delitti-fine perpetrati nella campagne murgesi, costituiti da numerosi furti di mezzi agricoli restituiti solo dietro pagamento di un riscatto.
Sull'eccezione difensiva d'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni intercettative per la denunziata violazione degli artt. 266.2 e 268.3 c.p.p., replicava il tribunale, quanto alla prima disposizione, che l'autovettura non può qualificarsi luogo di privata dimora e, quanto alla seconda, che essa é stata dettata ed é applicabile esclusivamente per le intercettazioni telefoniche. 1.2. - Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, il quale ha dedotto violazione di legge dell'impugnata ordinanza per un duplice profilo d'inutilizzabilità ex art. 271.1 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'autovettura, costituenti secondo lo stesso tribunale "l'asse portante" del quadro indiziario e della prospettazione accusatoria.
I ricorrenti lamentano con il primo motivo che, risultando le intercettazioni disposte all'interno di un'autovettura, il decreto di autorizzazione del g.i.p. in data 12.10.2000 avrebbe dovuto fare riferimento al fondato motivo che in essa si stesse svolgendo l'attività criminosa, così come esige l'art. 266.2 c.p.p. quando l'operazione intrusiva riguardi uno dei luoghi indicati dall'art.614 c.p.: anche l'abitacolo di un'autovettura sarebbe infatti configurabile come "luogo di privata dimora" alla luce del mutamento dei costumi, che ha portato a destinare la stessa ad ulteriori finalità, oltre quella di trasporto delle persone, rispetto alle quali esiste il diritto di esclusione dalle altrui intromissioni. Con il secondo motivo si censura l'inosservanza dell'art. 268.3 c.p.p. che prevede, di regola, l'esecuzione delle operazioni di ricezione e registrazione di conversazioni mediante gli impianti installati nella procura della Repubblica, sul rilievo che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto inapplicabile tale disposto alle intercettazioni ambientali, proponendosi in subordine l'eccezione d'incostituzionalità della citata disposizione, se interpretata restrittivamente con riferimento alle sole intercettazioni telefoniche, per violazione degli artt. 3 e 15 Cost., poiché il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sarebbe suscettibile di limitazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo quando le operazioni di intercettazione siano costantemente eseguite sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria.
Il p.m. aveva disposto che le operazioni fossero compiute mediante gli impianti installati presso la polizia di Stato di Andria, identici a quelli della procura di Trani, previa certificazione della locale sezione di p.g. circa l'occupazione di tutte le postazioni della sala intercettazione per indagini in corso:
circostanza questa che confermerebbe sia la possibilità tecnica di effettuare intercettazioni ambientali da impianti fissi, sia la disponibilità da parte della procura di apparecchiature idonee al compimento delle operazioni. Di talché, attesa l'equiparazione delle intercettazioni ambientali a quelle telefoniche, la motivazione del decreto del p.m. non era rispondente ai requisiti di legge, poiché risultava assente l'esposizione delle "eccezionali ragioni di urgenza" che devono coesistere con l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti di procura.
I ricorrenti lamentano inoltre l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite in forza del decreto di proroga del g.i.p. in data 10.11.2000, in quanto agli atti mancherebbe del tutto il conseguente provvedimento esecutivo del p.m., pur necessario a fronte del decorso del tempo che avrebbe potuto far venir meno l'originaria inadeguatezza degli impianti della procura, sì che l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione a quest'ultima non risulterebbe autorizzato per le intercettazioni prorogate.
Con un'articolata memoria difensiva depositata il 5.10.2001 vengono approfondite le questioni sollevate con il ricorso, anche con apporti di carattere strettamente tecnico inerenti alle specifiche modalità di intercettazione ambientale.
1.3. - Sulla preventiva richiesta del difensore di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, poiché sulle questioni dedotte con i motivi di impugnazione sussisterebbe contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, il Primo Presidente Aggiunto con decreto del 17.7.2001 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la sua trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio. 2.- La difesa degli indagati ha eccepito - sotto molteplici profili - l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271.1 c.p.p., delle intercettazioni di conversazioni fra presenti eseguite nel corso delle indagini preliminari mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, costituenti secondo il tribunale del riesame "l'asse portante" del quadro indiziario e dell'ipotesi accusatoria che giustificavano l'ordinanza coercitiva.
Ritiene il Collegio, prima di procedere all'analitico esame delle diverse questioni sollevate con il ricorso, che sia necessario porre una duplice premessa di ordine metodologico: la prima attinente alla disciplina dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel procedimento de libertate;
la seconda riguardante i limiti dei poteri di controllo del giudice di legittimità sugli atti del procedimento a seguito di denunzia dell'inosservanza di norme processuali stabilite, come nella specie, a pena di inutilizzabilità.
2.1. - L'art. 273.1 del nuovo codice di rito prescrive, come condizione generale di applicabilità di una misura cautelare personale, che sussistano "gravi indizi di colpevolezza" a carico della persona contro la quale il provvedimento restrittivo venga emesso.
Il modello normativo di riferimento risulta peraltro significativamente arricchito dall'art. 11 l.
1.3.2001 n. 63 che ha inserito nell'art. 273, dopo il primo comma, il seguente comma 1-bis: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1". Detta norma richiama, in sede di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale, la disposizione dell'art. 271.1 attinente, più che alle regole valutative della prova cautelare, al fenomeno dell'inutilizzabilità dei dati dimostrativi acquisiti in violazione di specifici divieti stabiliti dalla legge. È da osservare tuttavia che in questa materia, dopo alcune pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone;
Sez. Un., 20.11.1996, Glicora;
Sez. Un., 21.6.2000, Primavera), poteva già dirsi consolidata la soluzione interpretativa secondo la quale la radicale sanzione dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, investendo l'elemento dimostrativo, probatorio o indiziario, acquisito in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, dovesse trovare applicazione anche nel procedimento cautelare.
La ratio legis della novella va dunque ravvisata nell'esigenza di acquisire al sistema codicistico il suddetto risultato ermeneutico, sì da escludere definitivamente, anche a livello ordinamentale e in piena coerenza con le chiare indicazioni del giudice delle leggi (C. cost., sent. n. 34 del 1973; da ultimo, ordd. n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001), che i risultati di intercettazioni illegittimamente acquisiti possano considerarsi rilevanti, non solo a fini probatori nel dibattimento e in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi negoziali, ma anche nell'udienza preliminare e nella fase delle indagini preliminari come elementi apprezzabili per l'adozione di provvedimenti di cautela personale.
2.2. - Quanto al secondo aspetto metodologico sopra enunciato, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, 16.3.1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. III, 29.10.1993, rv. 195875; Sez. VI, 4.2.1998, rv. 210378; Sez. VI, 21.10.1998, rv. 213332) secondo il quale, quando sia dedotto mediante ricorso per cassazione un error in procedendo ai sensi dell'art. 606.1 lett. c) c.p.p., la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può -talora deve necessariamente- accedere all'esame dei relativi atti processuali, che resta invece precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato ex art. 606.1 lett. e) soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. 3. - I ricorrenti lamentano innanzitutto che, pur risultando le intercettazioni disposte all'interno di un'autovettura, il decreto di autorizzazione del g.i.p. in data 12.10.2000 sarebbe carente di qualsiasi riferimento al fondato motivo di ritenere che in essa si stesse svolgendo l'attività criminosa, come esige l'art. 266.2 c.p.p. per l'intercettazione ambientale "domiciliare" quando l'operazione intrusiva riguardi uno dei luoghi indicati dall'art.614 c.p.: anche l'abitacolo di un'autovettura sarebbe configurabile come "luogo di privata dimora" alla luce del mutamento dei costumi, che ha portato a destinare la stessa ad ulteriori finalità, oltre quella di trasporto delle persone, rispetto alle quali esiste il diritto di esclusione dalle altrui intromissioni.
3.1. - La prima questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste dunque nello stabilire se, ai fini della disciplina dell'intercettazione di comunicazioni fra presenti, l'abitacolo di un'autovettura possa considerarsi "luogo di privata dimora".
Considerato che il precetto dell'art. 266.2 c.p.p. (per il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., è consentita "solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa") è espressamente derogato per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 d.l. n.152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, integrato dall'art.
3-bis, comma 2, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, e dall'art. 23.1 l. n. 63 del 2001 (che, in siffatta ipotesi, consente l'intercettazione ambientale domiciliare "anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa"), il quesito interpretativo si articola in realtà secondo una duplice, progressiva, prospettazione.
Le Sezioni unite sono chiamate, infatti, a valutare:
a) in via preliminare, se l'abitacolo di un'autovettura costituisca o meno luogo di privata dimora;
b) in caso affermativo, se, per la tipologia delle imputazioni in relazione alle quali risulta originariamente chiesta e disposta l'intercettazione ambientale - associazione per delinquere e ricettazione continuata -, ricorra o meno l'ipotesi di procediment relativo a un delitto di criminalità organizzata.
Su entrambe le questioni si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità. a1) Sullo specifico argomento delle intercettazioni ambientali disposte all'interno di autovettura, si sono pronunciate nel senso che l'abitacolo di un autoveicolo, strutturalmente privo di attrezzature che rendano possibile ed attuale un'utilizzazione di tipo domestico dello spazio chiuso ma costituente ordinario mezzo di trasporto, non rientra tra i luoghi di privata dimora: Cass., Sez. VI, 19.2.1981, Semitaio, rv. 149373; Sez. I, 22.1.1996, Porcaro, rv. 203799; Sez. VI, 5.10.2000, Saggio;
Sez. I, 11.7.2000, Nicchio, rv. 216749; Sez. I, 18.10.2000, Galli, rv. 218042; Sez. VI, 23.1.2001, De Palma;
sez. II, 4.5.2001, Berlingeri;
Sez. II, 9.5.2001, D'Agostino.
In contrasto con tali pronunce la seconda Sezione penale della Corte di cassazione (Sez. II, 12.3.1998, Zagaria, rv. 211142), dopo aver posto a raffronto gli artt. 14 Cost. e 614 c.p., ha ritenuto che, rientrando nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano la funzione di proteggere la vita privata e siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra essi vada compreso l'abitacolo di una autovettura. E in tal senso va menzionata una non recente decisione (sent. n. 88 del 1987) nella quale, con riguardo ad altro problema - attinente al potere dell'autorità amministrativa di intimare l'apertura di mezzi di trasporto sulla base dell'art. 6 l. prov. aut. Trento 26.7.1973 n. 18 - la Corte costituzionale non ha manifestato dubbi circa la configurabilità dell'autovettura come "luogo di privata dimora sia pure esposto al pubblico dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro", richiamando - pur se non incontrovertibilmente - il "diritto penale vivente" formatosi all'epoca con riferimento a problematiche di diritto sostanziale estranee al thema decidendum.
b1) Sono altresì note le profonde divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza semantica e la portata da attribuire, ai fini della corretta applicabilità della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 conv. in l. n. 203 del 1991 e succ. modif., alla locuzione legislativa "criminalità organizzata". Per la sua ambigua matrice essa viene interpretata talora estensivamente in senso socio-criminologico o teleologico, con riguardo cioè alle finalità della norma speciale, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse purché realizzate da una pluralità di soggetti che abbiano costituito un apparato organizzativo per commettere reati (Cass., Sez. VI, 7.1.1997, Pacini Battaglia, rv. 207363; Sez. VI, 16.5.1997, Pacini Battaglia, rv. 210045; Sez. I, 2.7.1998, Ingrosso, rv. 211167; Sez. I, 2.7.1998, Capoccia;
da ultimo, Sez. Un., 21.6.2000, Primavera, § 28): in quest'ipotesi, l'intercettazione di comunicazioni che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l'attività criminosa, con la conseguenza che non sarebbe richiesta alcuna motivazione, sul punto, del decreto autorizzativo del giudice.
Altre volte essa viene intesa, viceversa, in senso più rigorosamente ordinamentale, mediante l'analitica individuazione delle fattispecie criminose - selezionate mediante la tecnica di normazione per "cataloghi" -, operata dagli artt. 407.2 lett. a), 372.1-bis e 51.3-bis c.p.p., nel rispetto del principio di legalità-tassatività e delle garanzie apprestate a tutela della libertà personale dell'imputato (Cass., Sez. VI, 24.2.1995, Galvanin, rv. 201695). 3.2. - Dall'esame degli atti, consentito attinendo la censura ad un vizio in procedendo, risulta che il decreto autorizzativo del g.i.p in data 12.10.2000 fa esplicito riferimento, nell'ultimo capoverso della parte motiva, al carattere di indispensabilità delle intercettazioni "... per l'utile proseguimento delle indagini, atteso che consentirebbero non solo di riscontrare il quadro indiziario dianzi delineato, ma altresì di acquisire, come è tipico nell'atto a sorpresa, utili elementi sull'attività delittuosa che deve ritenersi in atto in quanto, allo scopo di eludere le attività investigative, i prevenuti si sono disfatti dei propri autoveicoli ed utilizzano l'autovettura dello RO per organizzare le loro attività delittuose (annotazione di servizio 8.9. e 23.9.2000) ...". Il testuale riferimento al fondato sospetto - a seguito di giudizio prognostico all'atto dell'emanazione del provvedimento autorizzativo - di attualità dell'attività criminosa di programmazione, deliberazione, preparazione e organizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere, svolta all'interno di un'autovettura nella disponibilità di un terzo e con l'intento di sfuggire alle investigazioni dell'autorità, appare certamente idoneo a soddisfare l'onere della motivazione negli specifici termini prescritti dall'art. 266.2 c.p.p. e, di conseguenza, a far ritenere, comunque, legittima l'intercettazione di conversazioni tra presenti de qua.
In definitiva, la prima quaestio juris sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite, pur articolata secondo la duplice prospettazione suindicata, deve ritenersi priva di rilevanza nel caso concreto, poiché dalla verifica dei presupposti fattuali del relativo motivo di gravame è emerso - contrariamente all'assunto difensivo - che il decreto autorizzativo del g.i.p. risulta puntualmente motivato con riferimento alla ragionevole ipotesi del perdurante svolgimento, all'interno dell'autovettura, dell'attività criminosa.
4. - L'altra questione demandata alle Sezioni Unite é se l'art. 268.3 c.p.p., secondo il quale l'esecuzione delle operazioni di ricezione e registrazione di conversazioni deve avvenire, di regola, mediante gli impianti installati nella procura della Repubblica, sia applicabile, oltre che alle intercettazioni telefoniche, anche a quelle ambientali;
e, in quest'ultima ipotesi, occorre stabilire quali siano i requisiti minimi perché sia soddisfatto - a pena d'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271.1 - l'obbligo di congrua motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero con riferimento, da un lato, all'insufficienza o inidoneità degli impianti della procura e, dall'altro, alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificative, in deroga al regime ordinario, del compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
Sul tema della localizzazione degli impianti (la cui disciplina è stata positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale con recenti ordinanze n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001) la giurisprudenza delle Sezioni semplici appare non concordemente orientata.
Si è, per lungo tempo, sostenuto che l'art. 268.3 fosse applicabile esclusivamente alle operazioni di intercettazioni telefoniche e non anche a quelle relative ad intercettazioni ambientali, sul rilievo - condiviso dalla dottrina largamente prevalente - che quest'ultime, potendo essere realizzate solo a mezzo di apparecchiature vicine alla fonte sonora, richiederebbero l'uso di strumenti non installati o non agevolmente installabili presso le procure della Repubblica, a causa delle loro caratteristiche che, necessitando di centrali di ascolto mobili, sarebbero tecnicamente incompatibili con impianti fissi e centralizzati (Cass., Sez. I, 8.6.1994, Morabito, rv. 199908; Sez. I, 28.9.1996, Vozza, rv. 205698; Sez. VI, 7.1.1997, Pacini Battaglia, rv. 207365; Sez. VI, 22.1.1997, Dominante, rv. 208900; Sez. VI, 16.5.1997, Pacini Battaglia, rv. 210046; Sez. VI, 16.12.1997, Scollo, rv. 210066; Sez. V, 24.9.1998, Burgio, rv. 213977; Sez. I, 26.11.1998, Galeandro, rv. 212104). Con la sentenza 28.9.1999, Renelli, rv. 214434 della prima Sezione penale (seguita da Cass., Sez. I, 22.5.2000, Delle Grottaglie, rv. 216282 e Sez. I, 29.9.2000, Bayan, rv. 217548) si è affermato per la prima volta l'opposto principio, secondo cui la disposizione dell'art. 268.3 c.p.p. deve trovare applicazione anche nel caso di intercettazione di comunicazioni inter praesentes, per cui, in mancanza del decreto motivato del pubblico ministero di autorizzazione all'impiego di impianti diversi da quelli installati presso la procura, i risultati delle operazioni intercettative sono inutilizzabili a norma dell'art. 271.1.
5 - Le Sezioni Unite, premesso che la prima tesi interpretativa collide sia con la esegesi letterale che con la ratio della disciplina positiva, condividono il più recente e rigoroso indirizzo giurisprudenziale per le seguenti considerazioni di ordine formale e logico-sistematico.
La chiara formulazione letterale della norma non consente innanzi tutto distinzioni di sorta - almeno per questo profilo - tra le due tipologie di intercettazioni.
L'art. 267 c.p.p., nel disciplinare i presupposti e le forme sia del provvedimento autorizzativo del giudice che di quello esecutivo del pubblico ministero circa le modalità e la durata delle operazioni, abbraccia infatti in un'unica prescrizione "le operazioni previste dall'art. 266", quindi tanto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, quanto l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, previste rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 266. E non vi è alcuna seria ragione per dubitare che l'art. 268, riguardante l'esecuzione delle medesime "operazioni" e in particolare, al terzo comma, il tema della localizzazione degli impianti, abbia inteso diversificare la sorte dell'intercettazione ambientale rispetto a quella dell'intercettazione telefonica.
Quanto alla ratio legis, lo sviluppo normativo che sta a monte dell'odierno criterio codicistico conferma che il legislatore, in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale già nella vigenza dell'abrogato codice di rito (sent. n. 34 del 1973), pretende che la compressione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione tutelato dall'art. 15 Cost., contemperandosi con il distinto interesse, pure oggetto di protezione costituzionale, all'efficace prevenzione e repressione di gravi illeciti penali, sia subordinato al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico ma anche di ordine "tecnico", finalizzate alla possibilità che l'autorità giudiziaria eserciti "anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione".
Di seguito alla citata pronunzia n. 34 del 1973 il legislatore aveva dapprima stabilito che le intercettazioni dovessero effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure della Repubblica (art. 226-quater, comma 1, c.p.p. 1930, aggiunto dall'art. 5 l. n. 98 del 1974) e poi consentito di utilizzare, ma solo "per ragioni di urgenza", anche gli impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 226-quater, comma 2, sost. dall'art. 8 d.l. n. 59 del 1978 conv. in l. n. 191 del 1978).
L'avere il legislatore del nuovo codice di rito privilegiato l'impiego degli apparati installati negli uffici giudiziari, dettando una "regola di selezione" volta a circoscrivere, in presenza dei concorrenti requisiti dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura e delle eccezionali ragioni d'urgenza, nonché con l'apposita garanzia dell'obbligo di motivazione -sul punto- del decreto esecutivo del pubblico ministero, l'utilizzazione "in via derogatoria" degli impianti esterni, risponde dunque al ragionevole intento di collocare la disposizione contenuta nell'art. 268.3 nel solco e nella prospettiva del rammentato sviluppo normativo.
Di talché, avuto riguardo alla formidabile capacità intrusiva del mezzo di ricerca della prova nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, appare assolutamente adeguato il riflesso processuale della radicale sanzione d'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative ove le "garanzie tecniche" di espletamento del mezzo -in particolare, quella dell'obbligo di motivazione del provvedimento esecutivo derogatorio, relativamente al duplice requisito dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura e delle eccezionali ragioni di urgenza- siano state eluse (C. cost., sent. n. 34 del 1973 e, da ultimo, ordd. n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001; Cass., Sez. VI, 18.5.1994, Bani, rv. 199091; Sez. I, 20.3.1996, Superbo, rv. 204619; Sez. I, 7.10.1997, Bonavota, rv. 209163; Sez. IV, 22.4.1999, Nobile, rv. 213819; Sez. IV, 17.11.1999, Arizi, rv. 215658; Sez. IV, 9.2.2000, Sasso). È da osservare inoltre che neppure il presupposto fattuale della prima impostazione giurisprudenziale che fondava, fino a qualche anno addietro, la base giustificativa del ragionamento sulla circostanza che la tecnologia imponeva il ricorso a strutture mobili di captazione della fonte sonora per l'esecuzione di intercettazioni ambientali, sembra oggi corretto, alla luce delle moderne evoluzioni tecnologiche che consentono (com'è concretamente avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale le intercettazioni ambientali sono state eseguite mediante collocazione nell'autovettura di un telefono cellulare, collegato con l'impianto fisso di ricezione e registrazione della polizia di Stato di Andria ed attivato di volta in volta mediante la composizione di un numero telefonico radiomobile) il compimento delle medesime operazioni anche mediante impianti fissi e, quindi, anche mediante le apparecchiature di ascolto e di registrazione installate presso la procura della Repubblica.
Le considerazioni fin qui svolte avvalorano la linearità logica e sistematica della più rigorosa soluzione ermeneutica secondo la quale, giusta l'ordinamento processuale positivo, la disposizione dell'art. 268.3 c.p.p., che prevede la garanzia del provvedimento motivato del pubblico ministero perché possano utilizzarsi impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, si applica anche alle operazioni di intercettazione di comunicazioni fra presenti, le quali comportano, anzi, un più intenso sacrificio dei diritti tutelati dall'art. 15 Cost. rispetto alle intercettazioni telefoniche.
6. - Alla luce del principio di diritto sopra affermato deve valutarsi, a questo punto, la censura difensiva che si sostanzia nell'omessa motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero in ordine al presupposto delle "eccezionali ragioni di urgenza" richiesto dall'art. 268.3 c.p.p., con la conseguente eccezione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a norma dell'art. 271.1.
La difesa prospetta, in linea di fatto, che la procura della Repubblica di Trani avrebbe avuto la disponibilità di apparati fissi, tecnicamente idonei a captare intercettazioni ambientali, senza alcuna necessità di far ricorso a impianti esterni, considerato che nell'ambito di altro procedimento analoghe intercettazioni erano state compiute a mezzo degli impianti RT 6000 e RT 2000 in dotazione alla procura medesima, e che nell'ambito del presente procedimento il p.m. aveva emesso il decreto esecutivo in data 12.10.2000, disponendo che le operazioni fossero compiute mediante gli impianti installati presso la polizia di Stato di Andria identici a quelli della procura, previa certificazione della locale sezione di p.g. circa l'occupazione di tutte le postazioni della sala intercettazione per indagini in corso. La motivazione del decreto esecutivo del p.m. non sarebbe rispondente alla prescrizione normativa poiché, risultando assente l'esposizione delle "eccezionali ragioni di urgenza" che devono coesistere con l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti, l'autorizzazione alla polizia di Stato al noleggio dell'impianto RT 6000 bene avrebbe potuto compiersi in favore della sala intercettazioni della procura dovendosi attendere, in assenza dell'urgenza, la disponibilità di una delle relative postazioni.
Con riferimento al caso di specie, rileva il Collegio, convenendosi con l'esattezza dell'astratto rilievo della difesa dei ricorrenti, che effettivamente non si è rinvenuta nel decreto esecutivo emesso dal pubblico ministero un'esplicita indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza": condizione di assoluta indifferibilità temporale, questa, che -unitamente alla motivata indisponibilità degli impianti installati in procura per essere in corso altre intercettazioni- avrebbe potuto giustificare la deroga all'utilizzazione degli stessi per il compimento delle operazioni di intercettazione ambientale.
La critica non coglie tuttavia nel segno perché, tenuta presente l'intera, invero concitata, sequenza temporale dei vari atti della procedura (richiesta di autorizzazione del p.m. in data 11.10.2000;
decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione del g.i.p. depositato in cancelleria alle ore 12,30 del 12.10.2000;
decreto esecutivo delle operazioni di intercettazioni emesso dal p.m. nelle ore immediatamente successive dello stesso giorno) e valutato l'esplicito richiamo nelle premesse del decreto del p.m. al provvedimento autorizzativo del g.i.p., il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risulta integrato per relationem, con riferimento allo specifico passo motivazionale del decreto autorizzativo del giudice in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati-fine dell'associazione per delinquere.
Figura criminosa d'indubbia gravità, quest'ultima, le cui ontologiche caratteristiche di delitto "di durata" rendono assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della collettività, mediante l'urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova, laddove non è consentito attendere il ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianti di procura, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (cfr. Cass., Sez. I, 5.12.2000, Patteri, rv. 218307).
Ricorrono dunque gli estremi della motivazione per relationem, che è da considerare legittima (nei termini enunciati dalle Sezioni Unite, in tema di intercettazione di conversazioni, con sentenza 21.6.2000, Primavera) qualora, come nel caso di specie: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento - l'autorizzazione motivata del g.i.p.- la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione, sul punto, propria del provvedimento di destinazione - il decreto esecutivo del p.m.-; b) dimostri che il decidente abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti alla sua decisione - il decreto autorizzativo del g.i.p. faceva immediato seguito alla motivata richiesta del p.m.-; c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento -giudizio di riesame- in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo dell'impugnazione.
Ritiene in definitiva il Collegio che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 268.3 c.p.p. e del relativo sindacato di legittimità sull'esistenza e sulla portata della stessa, sia in senso fisico-testuale che logico-giuridico, dall'esame degli atti e dalla lettura del provvedimento de quo si possa chiaramente dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal pubblico ministero nel disporre, in via derogatoria, l'esecuzione delle operazioni intercettative mediante impianti esterni alla procura, ritenuti adeguati, in considerazione della descritta situazione fattuale, al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle ragioni di assoluta urgenza dell'ascolto e della registrazione delle conversazioni tra presenti: donde la legittima utilizzabilità, ai fini cautelari, dei risultati delle relative operazioni captative.
7. - I ricorrenti lamentano inoltre l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite in forza del decreto di proroga del g.i.p. in data 10.11.2000, in quanto agli atti manca del tutto il conseguente provvedimento esecutivo del p.m., necessario - secondo l'assunto difensivo- a fronte del decorso del tempo che avrebbe potuto far venir meno l'originaria indisponibilità degli impianti di procura;
di guisa che l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso quest'ultima non risulta affatto motivato per le operazioni intercettative prorogate.
Occorre pertanto esaminare la questione se, nell'ipotesi di proroga ritualmente autorizzata dal giudice per le indagini preliminari della durata delle operazioni d'intercettazione, occorra un ulteriore decreto esecutivo del pubblico ministero circa le modalità delle stesse a norma dell'art. 267.3 c.p.p. e -in caso di risposta affermativa al quesito- se, per quest'ultimo, sia comunque prescritto l'obbligo di motivazione ex art. 268.3, con riferimento ad entrambi i requisiti della perdurante inidoneità o insufficienza degli impianti di procura e della persistente, eccezionale, urgenza dell'atto investigativo perché sia consentita la deroga alla riserva tendenziale di esclusivo utilizzo degli stessi.
Orbene, non può seriamente dubitarsi che tanto l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti di procura quanto l'assoluta indifferibilità delle operazioni costituiscano parametri variabili nel tempo, la cui persistenza soltanto, concretamente verificabile dall'autorità giudiziaria, è in grado di legittimare la perdurante deroga all'ordinario regime di esecuzione delle operazioni intercettative: cessata l'assoluta urgenza o resisi disponibili gli impianti di procura, le operazioni devono tornare a svolgersi nella loro sede naturale, pena l'inevitabile sanzione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni illegittimamente eseguite. E però, non possono condividersi affatto le conclusioni cui perviene il ragionamento della difesa la quale, non denunziando neppure la circostanza fattuale che siano venute meno le condizioni legittimanti l'utilizzo degli impianti esterni ma congetturandone soltanto l'ipotesi, sostiene che, nel caso in cui si proceda ad intercettazioni prorogate, entrambi i requisiti sarebbero comunque da sottoporre a verifica, in ogni caso, mediante apposito provvedimento del pubblico ministero che dia atto del protrarsi nel tempo della situazione legittimante la deroga e ne giustifichi le ragioni.
Ritiene, per contro, il Collegio che, anziché instaurarsi secondo l'astratta prospettazione difensiva una sorta di inammissibile automatismo, disancorato da ogni serio fondamento normativo e logico, tra il fenomeno della proroga della durata dell'intercettazione e la selezione dell'impianto, risponda alla ragionevole esigenza di assicurare un'effettiva vigilanza circa le garanzie costituzionali "anche di ordine tecnico" la tesi (già affermata da Cass., Sez. VI, 27.4.1998, Sinesi, rv. 210919) secondo la quale, in assenza di significativi mutamenti fattuali delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla procura, il pubblico ministero non è tenuto ad adottare un ulteriore decreto esecutivo, che si limiti a confermare anche per le operazioni prorogate quanto già precedentemente disposto in merito alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego dell'apparato alternativo. S'intende cioè sostenere che, rispetto alla fattispecie derogatoria disciplinata dall'art. 268.3 c.p.p., il fenomeno della proroga della durata delle operazioni d'intercettazione presenta, di per sé, connotati di sostanziale alterità e neutralità.
Da un lato, non è dato trarre dal modello normativo un'affermazione di principio per cui, in via generale ed astratta, al provvedimento di proroga del giudice deve ineludibilmente conseguire un ulteriore decreto dispositivo delle modalità delle operazioni intercettative da parte del pubblico ministero.
D'altra parte, la proroga, come autorizzazione motivata del giudice, funzionale all'esigenza di comprimere per successivi periodi di quindici giorni oltre il termine ordinario la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, che deve ugualmente dar conto dell'attuale persistenza delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico e delle indispensabili esigenze captative, incide esclusivamente sulla durata delle operazioni d'intercettazione e, ferma restando ogni altra modalità di esecuzione delle stesse precedentemente indicata dal pubblico ministero secondo i precetti degli artt. 267.3 e 268.3 c.p.p., non costituisce affatto - di per sé - un segnale automatico di discontinuità rispetto all'originario assetto dispositivo dell'intercettazione.
Soluzione di continuità che, a prescindere dal formale provvedimento di proroga del giudice, ben potrebbe viceversa configurarsi in qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione delle operazioni intercettative, qualora si verifichi un'effettiva variazione dell'originaria situazione fattuale legittimante la deroga all'obbligo di esclusiva utilizzazione degli impianti di procura, che renda in concreto necessario e utile un ulteriore, immediato, provvedimento del pubblico ministero finalizzato al ripristino dell'ordinario modus operandi.
8. - L'impugnata ordinanza merita di essere confermata anche se in forza di un percorso ermeneutico diverso ed anzi contrastante, per molti aspetti, rispetto al ragionamento svolto dal giudice del riesame, che va corretto a norma dell'art. 619.1 c.p.p. senza che tale operazione di rettifica comporti, peraltro, alcun effetto rescindente (Cass., Sez. Un., 24.6.1998, Kremi). Alla decisione reiettiva dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria le incombenze di cui all'art. 94.1-ter n. att. cod.proc.pen..
Così deliberato in camera di consiglio il 31 ottobre 2001. Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001