Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 42792
CASS
Sentenza 31 ottobre 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, il 31 ottobre 2001, con relatore il Dott. Giovanni Canzio. Le parti ricorrenti, indagate per associazione per delinquere e furti, contestavano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno di un'autovettura, sostenendo che l'abitacolo dovesse essere considerato un "luogo di privata dimora" ai sensi dell'art. 266.2 c.p.p. e che il decreto di autorizzazione del g.i.p. fosse carente di motivazione. Inoltre, lamentavano la violazione dell'art. 268.3 c.p.p. riguardo all'uso di impianti di intercettazione non installati presso la procura.

Il giudice ha rigettato i ricorsi, affermando che l'abitacolo non può essere considerato un luogo di privata dimora e che le intercettazioni erano legittime, in quanto il decreto del g.i.p. motivava adeguatamente la necessità di intercettare per il proseguimento delle indagini. Inoltre, ha stabilito che l'art. 268.3 c.p.p. si applica anche alle intercettazioni ambientali, ma che nel caso specifico le condizioni di urgenza erano state soddisfatte, giustificando l'uso di impianti esterni. La Corte ha quindi confermato la legittimità delle intercettazioni e l'inutilizzabilità delle censure difensive, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Massime4

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza.

In tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione "per relationem" del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1)- il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura; 2)- abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3)- sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione.

In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità, in procedimento incidentale "de libertate", di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all'esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 42792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42792
Data del deposito : 31 ottobre 2001

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