Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 14255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14255 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
14255-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/06 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 810/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 31914 2015Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ EP N. IL 23/10/1964 IN GI LO NI N. IL 07/06/1963 avverso la sentenza n. 3213/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 31/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per is Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Uditi: il Pubblico Ministero dott. Enrico Delehaye, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- il Difensori degli imputati, avvocati Giovanni Milana, EL Peluso e Franco Coppi, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Enzo Musco, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 13 gennaio 2013, G.u.p. del Tribunale di AT ha condannato, tra gli altri, IZ PE e RO IA GE TO alla pena di anni otto di reclusione ciascuno per il reato di associazione a delinquere di natura mafiosa pluriaggravata, per aver fatto parte della famiglia nissena di "CO RA" e, in particolare, della cellula del gruppo DO, operante nel territorio di AT, promossa e diretta dal coimputato SA IO (con contestazione chiusa al novembre 2009).
1.1 Intervenuta impugnazione degli imputati, la Corte di appello di AT, con sentenza del 31 ottobre 2014, interamente condividendo l'analisi e la valutazione delle fonti probatorie sviluppate dalla decisione di primo grado, ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati, mantenendo inalterata la pena loro inflitta.
1.2 A premessa unitaria, Corte distrettuale, rinviando integralmente alla più ampia ricostruzione contenuta nella decisione di primo grado, ha descritto i collegamenti tra le famiglie mafiose operanti nel territorio della provincia di Caltanissetta e AT e il ruolo centrale svolto dalla famiglia DO;
ha richiamato le sentenze irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., emesse nell'ambito dei procedimenti detti " Leopardo", "Grande Oriente" e Atlantide-Mercurio", con le quali era stata definitivamente accertata l'esistenza 11 della cosca mafiosa facente capo a DO PE, detto Piddu, rappresentante provinciale di CO RA nella provincia nissena e la perdurante operatività di detta consorteria anche in epoca successiva all'inizio della detenzione del suo capo storico;
ha posto in rilievo il ruolo apicale rivestito da IO SA (nipote di PE DO), definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale responsabile di una "cellula" del gruppo DO operante nel territorio di AT già nell'arco temporale compreso tra il 1997 e il 2001. In particolare, la sentenza della Corte di appello di AT dell'8.10.2002 (procedimento c.d. Orione) aveva accertato che l'aggregazione mafiosa diretta da IO SA aveva, tra l'altro, interessi economici in estorsioni e in lavori pubblici, quali gli appalti relativi alla 1 realizzazione dell' "ospedale Garibaldi" di AT;
il ruolo del SA era, inoltre, quello di mantenere i contatti tra la "famiglia" catanese di CO RA e RN ZA.
1.3 Alla luce della lettura delle due conformi decisioni di merito, la frangia catanese del clan DO aveva continuato ad essere operativa anche dopo gli arresti di alcuni consociati, tra cui lo stesso capo SA IO, attraverso l'avvicendamento e l'apporto fornito da soggetti -come IZ PE- già vicini in passato al capo della consorteria, che avevano provveduto alla gestione degli affari economici della famiglia mafiosa, sicché dopo il ritorno in libertà del SA, il gruppo si era ricompattato intorno al suo vertice, con rinnovata efficienza criminale soprattutto nel settore del controllo delle attività economiche, delle estorsioni, del traffico degli stupefacenti.
1.4 I giudici di merito, sulla base di una estesa esposizione di tutte le fonti conoscitive offerte dalle indagini e di una loro analitica e comparativa analisi inferenziale, hanno ritenuto raggiunte univoche prove innanzitutto della oggettiva esistenza ed operatività della cellula mafiosa facente capo al SA nel periodo storico in contestazione;
di poi hanno reputato ampiamente dimostrata la partecipazione al sodalizio criminoso di tutti gli imputati raggiunti dalla relativa imputazione. Un duplice contesto probatorio, quindi, ritenuto accreditato: - dai contenuti delle numerose conversazioni intercettate in corso di indagini (conversazioni telefoniche e ambientali) che hanno dato conto dell'attualità del vincolo associativo e della capacità operativa del sodalizio, plasticamente confermando la sussistenza di tutti gli elementi tipici dell'associazione mafiosa: l'esistenza di una cassa comune in cui confluivano i proventi delle attività illecite;
la destinazione delle risorse finanziarie anche al mantenimento degli affiliati e dei loro familiari;
le frizioni interne determinate dalla distribuzione degli utili;
i timori per i controlli delle forze dell'ordine e la necessità di costante predisposizione di cautele per evitare di essere intercettati о comunque per eludere le investigazioni;
le dinamiche interne al sodalizio;
ruolo di assoluta ed indiscussa primazia di SA IO;
la distribuzione degli incarichi tra gli associati;
l'impegno profuso nella gestione degli appalti sia nella fase della loro aggiudicazione, attraverso l'ingerenza della consorteria, sia nella fase dell'esecuzione dei lavori, attraverso l'imposizione di proprie imprese o di forniture di materiali;
l'imposizione mafiosa alle imprese non contigue della ineludibile corresponsione di una percentuale sull'importo dei lavori appaltati;
ed ancora, la programmazione di attività intimidatorie funzionali al recupero dei crediti di soggetti vicini alla famiglia DO;
dalle attendibili dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, già inseriti in "CO RA" (AR EL, appartenente alla famiglia di GE;
AL 2 EU, esponente della famiglia catanese;
NA LE, appartenente alla famiglia di Caltanissetta, "avvicinato dal 1987" e poi "uomo d'onore" dal 1994) che avevano descritto e narrato alcune vicende associative e il ruolo verticistico del SA, come pure il suo impegno in un'intensa attività di traffico di stupefacenti;
dai servizi dinamici espletati dalla polizia giudiziaria.
1.5 La responsabilità associativa mafiosa di IZ e RO è stata considerata provata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base di convergenti e solidi dati probatori.
1.5.1 Segnatamente, l'internità di RO IA è stata desunta dai contenuti delle conversazioni intercettate e dagli esiti dell'attività di osservazione che ne aveva monitorato i numerosi incontri con SA LV e con gli altri sodali. Particolare rilievo rivestivano i seguenti elementi: -·la conversazione ambientale del 10.1.2009 ( prog. n. 186), nel corso della quale SA, dialogando con l'associato RS AE (separatamente giudicato) e nel rimproverargli il suo attaccamento al danaro, tesseva le lodi degli altri associati, tra cui annoverava il RO, chiamato con l'appellativo di GI, lodandone la fedeltà incondizionata e contrapponendo alla rapacità del suo interlocutore il disinteresse del sodale, che non si era mai permesso di sollevare obiezioni sulla distribuzione dei proventi delle loro attività; -- la conversazione ambientale del 6.11.2008 ( prog. n. 2937-2938), nel corso della quale era l'RS a ragguagliare SA, RO e RO PE sugli accorgimenti da adottare nell'uso dei cellulari per evitare le intercettazioni;
- le conversazioni, tutte puntualmente indicate, da cui emergeva che era proprio il RO a relazionarsi con le imprese di interesse per la cosca, anche attraverso interposte persone e a gestire, con l'autorizzazione del SA, i lavori per la realizzazione di un centro commerciale del valore di 80-110 milioni di euro (prog. n. 3460), mantenendo contatti con l'imprenditore IN PE, interessato all'affare, in seguito attinto sia da misura custodiale carceraria per partecipazione ad associazione mafiosa che da sequestro di prevenzione, vicende di cui RO informava il capo della consorteria e che determinavano la brusca interruzione dell'iniziativa ( prog. 855); le conversazioni nel corso delle quali SA e RO discutevano di appalti in corso di aggiudicazione ( prog. n. 3586); della gestione di appalti già aggiudicati (prog. n. 3727); dei rapporti di affari intrattenuti con operatori economici, assegnatari di lavori per l'intervento della consorteria e con i quali i sodali avrebbero dovuto ripartire gli utili secondo accordi pregressi ed immodificabili (prog. n. 108);
3 - le conversazioni ambientali, registrate nell'autovettura in uso all'imputato, aventi ad oggetto i sistemi di occultamento delle risorse finanziarie attraverso conti di appoggio su cui confluivano le rimesse di danaro gestite dall'imputato (prog. n. 43 e 355); - l'adempimento da parte dello stesso di ogni incombenza di interesse per la consorteria, come attestato dalle intercettazioni che lo vedevano impegnato a rintracciare un soggetto addetto allo spaccio di stupefacenti per conto del SA ( prog. n. 2378, 10872, 2381); · gli entusiastici giudizi espressi sull'integrità e sulla correttezza del capo, definito da RO ed IZ un mafioso di saldi e ferrei principi ( prog. n. 924). Ed ancora si annotavano le risultanze dei servizi di osservazione che avevano consentito di verificare come fosse proprio il RO ad accompagnare abitualmente SA nei suoi spostamenti, facendogli da autista;
a curare, unitamente all'IZ, gli interessi dell'organizzazione anche nei rapporti con i familiari del SA, all'epoca sottoposto al regime di libertà vigilata, recandosi, fra l'altro, personalmente a HE per incontrare SC SA, già uomo d'onore, al quale riferire, per ottenerne il placet, di un investimento immobiliare, nel quale sarebbero state reimpiegate risorse dell'organizzazione.
1.5.2 La compenetrazione organica di IZ PE nella cosca mafiosa e la consistenza del contributo stabilmente apportato sono state desunte: - 2008dalle conversazioni n. e 6426, nel corso delle quali SA rammentava, encomiandole, la fedeltà e la risalente vicinanza dell'IZ anche nel corso della sua latitanza nell'anno 1995; ricordava il contestuale arresto del sodale, trovato in sua compagnia, per favoreggiamento personale;
il suo interessamento perché IZ avesse "una giusta" sistemazione carceraria, i suggerimenti fornitigli in ordine alla tesi da sostenere nell'interrogatorio di garanzia (la casuale presenza nell'abitazione dell'amica presso la quale era stato rinvenuto il latitante). Sullo specifico episodio si era soffermato lo stesso IZ, in un colloquio con RO, attribuendo il suo arresto ad una soffiata di UI DO che voleva ingraziarsi le forze dell'ordine e conseguire un alleggerimento della propria posizione (prog. n. 152 del 26.8.2008); - dalla partecipazione del ricorrente ad incontri con esponenti di rilievo della criminalità catanese e gelese. In tal senso deponevano le risultanze di un servizio di osservazione eseguito dalle forze dell'ordine, nel corso del quale era stato monitorato l'incontro avvenuto nell'anno 1997 presso un'autodemolizione di proprietà del padre di NZ LL, referente catanese di CO RA, tra 4 IO SA, IZ ed esponenti dell'organizzazione mafiosa del nisseno, SC RD e AR EL;
- dalle indicazioni accusatorie del AR, divenuto collaboratore di giustizia, quale aveva riferito di aver conosciuto IZ in occasione di uno dei suoi primi incontri con il SA e di aver appreso dal RD che il ricorrente era l'uomo di fiducia del SA stesso;
-dalle dichiarazioni dei collaboratori AL EU e NO NO, convergenti nel confermare il rapporto di particolare fiducia e di stretta collaborazione esistente tra IZ e SA, riferendo AL di un incontro nel corso del quale i due gli avevano proposto di intraprendere affari per la comune gestione di un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti;
il NO di un incontro con il SA nell'anno 1997, al quale il predetto si era presentato in compagnia del ricorrente;
-dalla conversazione n.152 del 28.8.2008 che ne attestava il coinvolgimento anche nel traffico degli stupefacenti, in quanto nel corso della stessa IZ riferiva al RO particolari su una fornitura di droga, per la quale aveva ricevuto in pagamento un assegno rimasto insoluto;
dalle conversazione in cui esprimeva giudizi positivi su SA, particolarmente apprezzandone la solida mafiosità; - dalle conversazioni, di univoca interpretazione, dalle quali risultava la sua partecipazione, insieme al RO, all'incontro in HE con SC SA per riferire e discutere di un delicato investimento di interesse per la consorteria;
- dalle conversazioni dalle quali emergeva il conteggio di somme di danaro che IZ riceveva dal SA ( conv. n. 556 del 10.2.2008) o che consegnava al SA (conv. del 21.3.2008).
2. La sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dai difensori dei due imputati, che hanno dedotto vizi di legittimità della decisione riconducibili alla tipologia della violazione di legge e della carenza, contraddittorietà o palese illogicità di motivazione. Censure che, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1, si sintetizzano nei termini che seguono.
2.1 Ricorso di RO IA.
2.1.1 Carenza assoluta di motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione mafiosa, della quale -in tesi di accusa- il ricorrente sarebbe stato partecipe e in ordine alla prova della condotta associativa. - Deduce il ricorrente che, con il primo motivo dell'atto di appello era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistente e concretamente operativa l'associazione di stampo mafioso facente capo a SA IO. Il GUP aveva, difatti, valutato solo precedenti condanne, senza riscontrare 5 comportamenti illeciti e fatti di reato;
le indagini, protrattesi per oltre due anni, non avevano consentito la concreta delineazione di attività delittuose attuative del programma sociale;
non era stato individuato dall'accusa un solo appalto illecito o pilotato dalla presunta associazione;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferivano a periodi antecedenti a quelli in contestazione, né da esse e dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis codice di rito poteva trarsi la prova dell'esistenza attuale della consorteria. Il primo decidente, di fatto, aveva incongruamente utilizzato l'equazione, inammissibile, secondo cui, provata l'esistenza in un dato momento storico del sodalizio, se ne doveva dedurre la permanenza in perpetuo, pur in assenza di dati obiettivamente dimostrativi della sua attuale operatività. Sui ridetti rilievi critici la sentenza di secondo grado tace. La Corte di appello ha poi ribadito la responsabilità dell'imputato per il reato associativo attraverso la mera trasposizione della motivazione della decisione confermata, replicandone i denunciati limiti e sottraendosi ai suoi doveri di risposta;
non ha tenuto in alcun conto che i rapporti di assidua frequentazione del ricorrente con SA IO erano l'effetto dello stretto vincolo amicale che li legava sin dai tempi dell'adolescenza; ha valorizzato in negativo, senza esplicarne le ragioni, contegni dello stesso RO riconducibili alla sua attività di agente immobiliare, quali in particolare il presunto affare con l'imprenditore IN, successivamente arrestato, piuttosto che la ricerca di un'abitazione per il SA;
del fantomatico conto corrente aperto dal RO, ma sul quale avrebbe operato SA non vi era traccia concreta agli atti, non essendone stati individuati gli estremi né l'istituto bancario presso cui sarebbe stato acceso.
2.1.2 Violazione di legge e mancanza di motivazione sulla prospettata sussistenza dei reati di concorso esterno in associazione o favoreggiamento o assistenza agli associati in luogo di quello associativo ex art. 416 bis cod. pen.. Con l'atto di impugnazione della prima sentenza era stato illustrato un subordinato motivo di censura attinente alla possibile configurazione delle diverse e meno gravi ipotesi di reato, ma la sentenza di secondo grado, pur dando sommariamente atto della proposizione del motivo di appello, si è astenuta dall'enunciare qualsiasi doverosa risposta alla ipotesi di derubricazione del reato mafioso.
2.1.3 Violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 2, 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen. che avrebbero dovuto essere escluse stante l'assenza di qualsivoglia dato dimostrativo della disponibilità di armi ovvero dell'esistenza di attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo o profitto dei delitti. 6 2.1.4 Mancanza di motivazione in punto di attenuanti generiche. I giudici del gravame hanno pedissequamente confermato il diniego del beneficio con motivazione apparente, affatto obliterando l'incensuratezza dell'imputato ed il suo corretto comportamento processuale.
2.2 Ricorso di IZ PE.
2.2.1 Mancanza e illogicità della motivazione sulla prova del reato associativo. La Corte di appello, pur dando atto della salda e risalente amicizia tra IO SA e l'imputato come pure dell'appartenenza di IZ ad un contesto sociale diverso da quello di ordinario riferimento dei partecipi ad associazioni criminali, ha ribadito che la prova della responsabilità dell'imputato per il reato associativo è stata desunta dalle intercettazioni e dalle indicazioni dei collaboratori, ritenute lineari e significative. Ma così non è. Perché non è stata evidenziata alcuna condotta di IZ caratterizzata da connotazione mafiosa ovvero sintomatica del preteso ruolo svolto nella gestione degli investimenti delle risorse dell'organizzazione; il quadro probatorio indicativo degli interessi economici della consorteria, principalmente in tema di gestione e controllo degli appalti, è scevro da riferimenti al ruolo dell'imputato né tampoco ne attesta il coinvolgimento in un solo affare o in una specifica attività. Arbitrariamente e incongruamente la Corte distrettuale ha posto a dato di partenza dell'itinerario ricostruttivo l'arresto di IZ, in data 13.1.1995 per favoreggiamento della latitanza del SA e le preoccupazioni di quest'ultimo per la sorte dell'amico, per inferirne la sua datata internità alla consorteria, in tal guisa presumendo ciò che invece era tenuta a dimostrare;
ha assegnato valenza probatoria alle dichiarazioni dei collaboratori, affidando la conferma della responsabilità associativa del prevenuto anche alla apodittica, positiva valutazione di contributi informativi contraddistinti da patente genericità e di cui, peraltro, è stato travisato il contenuto, avendo AR EL annotato l'estemporaneità e la casualità dell'incontro in cui conobbe IZ, mentre AL EU non ha affatto indicato l'IZ quale autore della proposta avente ad oggetto la gestione di una fonte di approvvigionamento di droga. Mera congettura e non massima di esperienza è l'affermazione secondo la quale chi si accompagni in alcune occasioni a soggetto ritenuto appartenente ad un clan malavitoso non possa non condividerne gli interessi illeciti;
illogica la deduzione della partecipazione al sodalizio dall'esternazione di un positivo giudizio formulato nei confronti di SA, definito "vero mafioso" nel corso di una chiacchierata e con tono decisamente scherzoso. 7 Erroneamente la Corte di appello ha conferito significato probatorio al viaggio effettuato a HE per incontrare SA SC, traendone un ulteriore elemento a carico, ma colmandone la oggettiva carenza di conducenza accusatoria con argomentazioni inconferenti, come pure meramente congetturale è l'affermazione della provenienza illecita delle somme che avrebbero dovuto essere reimpiegate nell'affare oggetto dell'imbasciata di cui IZ e RO sarebbero stati latori. La Corte, inoltre, ha sostanzialmente omesso di rispondere alle motivate deduzioni difensive sul contenuto della conversazione del 13.1.2009 intercorsa tra IZ e NI, sbrigativamente affermando che i " due conti" di cui parlavano i colloquianti non potevano che riferirsi ad affari illeciti, senza nemmeno curarsi di confutare gli argomenti sviluppati nell'atto di appello;
ha travisato o male interpretato, replicando gli errori della prima decisione, i referenti dei dialoghi captati coinvolgenti direttamente о indirettamente l'imputato. Dialoghi cui sono state coniugate, emergenze estrinseche, inapprezzabili come riscontri, formate dai rapporti di frequentazione con il SA e da contegni dello stesso IZ, letti in una deformante ottica colpevolista, desunti dalle citate captazioni in virtù di un inaccettabile canone probatorio circolare;
ha sopravvalutato l'intercettazione n. 556 del 10.12.2008 dalla quale, in tesi di accusa, si desume la consegna di danaro all'IZ da parte del SA, trascurando di apprezzare la modestia dell'importo, incompatibile con un investimento ascrivibile agli interessi di un clan malavitoso, e di tener conto della sua indimostrata provenienza illecita;
allo stesso modo erroneamente è stato conferito valore dimostrativo alla conversazione videoregistrata del 15.9.2009 che non prova, contrariamente a quanto solo intuito o immaginato dai giudici di merito, che IZ fosse materialmente impegnato nel conteggio di danaro presso l'abitazione del SA, come sostenuto, con dovizia di argomentazioni, nei motivi di gravame, cui la Corte ha omesso di fornire risposta.
2.2.2 Mancanza e illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. I giudici del gravame, dimentichi del pur richiamato rapporto di amicizia tra SA ed IZ, hanno negato il beneficio prescindendo dalla valutazione della concreta entità del presunto apporto criminoso del prevenuto e svalutandone l' incensuratezza. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento. 8 I motivi espressi dai due illustrati atti impugnatori sono tutti infondati e in più casi connotati da genericità. Genericità sia in senso assoluto per sommarietà o vaghezza delle doglianze, sia in termini di difetto di specificità per pedissequa riproduzione degli stessi motivi di gravame pur idoneamente vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale e dagli stessi giudici di primo grado con argomenti cui si oppongono enunciati critici solo apparenti o formali.
1. Ricorso RO 1.1 Le censure rivolte alla sentenza di appello in punto di dimostrazione della sussistenza dell'associazione (primo motivo) sono affette da totale genericità e da manifesta infondatezza.
1.1.2 La sentenza impugnata ha, infatti, dedicato ampio spazio ad illustrare l'attualità del vincolo associativo e della capacità operativa della frangia catanese della famiglia DO, capeggiata dal SA (v. pp.
2-9 della sentenza e paragrafo 1.4 del " Considerato in fatto" cui si rinvia), indicando ed analizzando nel dettaglio le fonti probatorie, rispetto alle quali il ricorrente non elabora alcun peculiare profilo di possibile criticità, limitandosi a riproporre l'apodittico assunto della fragilità dell'accusa che si assume, per un verso, trarre alimento da fonti conoscitive datate (le richiamate sentenze irrevocabili che hanno definitivamente accertato l'esistenza della cosca DO e della sua cellula catanese facente capo al SA, fotografando l'operatività di quest'ultima negli anni 1997-2001; le indicazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia asseritamente relative ad epoche e fatti risalenti); per altro verso, dovuta alla mancata contestazione di reati-fine, quasi che illogicamente- la prova dell'esistenza del sodalizio criminale e dell'adesione ad esso debba necessariamente presupporre l'accertata commissione anche di reati oggetto del programma criminoso.
1.1.3 Di contro, la Corte di merito, all'esito di una nuova e autonoma valutazione delle emergenze processuali, giustapposta ai richiami all'ampia analisi svolta dal primo decidente, ha ribadito l'univoco valore dimostrativo delle acquisite fonti di prova, rappresentate primariamente dalle innumerevoli conversazioni intercettate per tutta la durata delle indagini, dimostratesi essenziali non solo a delineare la compagine soggettiva del gruppo criminale ma, attraverso le quotidiane interlocuzioni tra gli associati e il chiaro contenuto delle stesse, a documentare la vitalità ed operatività intensa ed incessante della consorteria. Le risultanze processuali passate in rassegna nella decisione, affatto scevra dalle lacune motivazionali che inconsistentemente le si imputano, non evidenziano in alcun modo le carenze probatorie addotte dal ricorrente;
la permanenza del clan mafioso, il ruolo significativo della cosca assunto in wit passato e mantenuto inalterato nel tempo- negli affari criminali e nella vita 9 economica isolana essendo rimasti attestati e ribaditi dalla viva voce dei collocutori nel corso di conversazioni di lapalissiana evidenza che il ricorrente semplicemente mostra di ignorare, svolgendo assertive e schematiche censure, ma non proponendo alcuna pertinente critica alle valutazioni operate dai giudici del merito. Basti qui ribadire l'emblematica valenza probatoria della conversazione, diffusamente descritta dal G.u.p. e altrettanto diffusamente commentata dalla Corte di appello (prog. n. 186), che vede il SA riaffermare la sua posizione di assoluta supremazia all'interno dell'associazione mafiosa, il suo insindacabile potere decisionale nella distribuzione dei proventi delle attività economiche del gruppo, l'impossibilità per i suoi sottoposti di interloquire sulla divisione degli utili come pure di manifestare una qualche forma di disapprovazione o di critica. Conversazione non a torto ritenuta di formidabile conducenza accusatoria, sia per la ricognizione soggettiva della cosca, operata dallo stesso SA, attraverso l'indicazione nominativa dei suoi più fedeli sottoposti, sia per la centralità assegnata nella vita dell'ente all'aspetto delle risorse economiche e della gestione della cassa alimentata dai proventi della comune attività delittuosa, sia, infine, per l'esplicito riferimento ai margini di libertà riconosciuta ai sottoposti, ai quali era interdetta la facoltà di critica in tale settore, ma riconosciuta la facoltà di proporre l'eliminazione fisica degli avversari. Né può sottacersi l'attivismo nella gestione di affari e di traffici illeciti di vario genere di cui vi è traccia evidente nelle conversazioni, puntualmente richiamate per gli espliciti riferimenti a) ad appalti pilotati in corso di aggiudicazione;
b) all'ingerenza mafiosa nell'esecuzione dei lavori aggiudicati;
c) al reimpiego delle risorse illecite in nuove iniziative economiche;
d) all'imposizione di tangenti sia nella forma classica (corresponsione del pizzo ovvero di una percentuale sull'importo dei lavori in corso di esecuzione) sia attraverso l'imposizione delle forniture o del subappalto dei lavori a imprese riconducibili o contigue al sodalizio;
e) al traffico degli stupefacenti. E in tale ultimo settore, a riprova della ripetitività ed attualità dei contatti tra esponenti di altre famiglie mafiose, SA e i suoi più fedeli associati, nemmeno possono sottacersi le convergenti indicazioni di AL e AR che hanno riferito fatti ed episodi specifici nient'affatto datati, ma collocati nell'anno 2007 ( v. p. 9 della sentenza).
1.2 Quanto alle prove della adesione al sodalizio mafioso dell'imputato, che con il ricorso si adducono inesistenti o insufficienti, i giudici di merito hanno dimostrato con valutazioni lineari e aderenti a critica disamina del compendio conoscitivo acquisito al processo la solidità del quadro probatorio delineatosi a carico del RO. 10 La sentenza impugnata (che riserva all'esame della posizione dell'imputato numerose pagine di motivazione: pp. 18 - 24) ha puntualmente vagliato i motivi di gravame espressi nell'atto di appello, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo la infondatezza, in particolare osservando come la tesi difensiva, secondo la quale la frequentazione del SA troverebbe giustificazione solo nella risalente amicizia con il predetto, è rimasta smentita dalle risultanze processuali che ne hanno attestato la cointeressenza e il coinvolgimento in tutti gli affari della consorteria, a nulla rilevando sul piano della solidità del quadro probatorio la mancata contestazione di un reato fine o l'individuazione di attività economiche controllate dal sodalizio o ancora l'individuazione degli estremi del conto corrente sul quale SA operava direttamente o per il tramite del fedele associato.
1.2.1 Rilievi sterilmente riproposti in questa sede e che poco o nulla si confrontano con i contenuti delle intercettazioni puntualmente richiamati dal giudice del gravame (sintetizzate supra nel paragrafo 1.5.1 del "Considerato in fatto" cui si rinvia) e, ancora più diffusamente riportati nella confermata decisione di primo grado: "· affatto ininfluente è la mancata identificazione dell'imprenditore di nome PP di cui alla conversazione n. 108 del 15 giugno 2008 tra SA e RO;
ciò che rileva, come correttamente e logicamente valorizzato nelle conformi decisioni, è il contenuto del colloquio, nel corso del quale i due locutori esplicitamente si riferivano alla percentuale degli utili che l'imprenditore era tenuto a corrispondere loro per un lavoro ottenuto attraverso l'ingerenza del sodalizio;
ininfluente è l'esatta individuazione dell'appalto per la realizzazione di un - centro commerciale di cui alle conversazioni n. 3460, 3586 e 3727 del novembre 2008 tra SA, RO e RO PE, appalto in ordine al quale, " su indicazione dello zio" (DO PE), al SA -e per esso al suo gruppo- "spettava" l'esecuzione dei lavori di movimento terra, la realizzazione delle opere in muratura, la realizzazione degli impianti elettrici, la fornitura degli infissi;
correttamente è stata sottolineata dai giudici di merito la rilevanza delle - intercettazioni dalle quali emergevano: l'interesse di SA, IZ, RO all'acquisto di un'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione;
l'interesse di SA, RO e IZ all'investimento delle risorse illecite in un complesso residenziale immobiliare e il viaggio effettuato dai due associati, su incarico del capo, a HE per incontrare SC SA e sottoporre il progetto alla sua valutazione;
i commenti di SA e RO sulla stranezza del controllo operato dalla Squadra Mobile di AT nei confronti dell'associato RO PE;
i suggerimenti forniti da RS AE a SA, RO e 11 RO sull'utilizzo del cellulare e sugli espedienti da utilizzare per scongiurare il rischio di essere intercettati;
le ripetute ricerche da parte di RO e RO di uno spacciatore per la consegna di "una busta"; l'inequivoco riferimento a conti di appoggio su cui confluivano parte degli utili sociali, conti certamente gestiti dal RO, anche se non formalmente al medesimo intestati;
i rapporti intrattenuti con IN MA PE, imprenditore messinese ritenuto vicino alla famiglia DO (cfr. dichiarazioni del collaboratore AL p. 27 e ss, della sentenza di primo grado), indagato e cautelato per il delitto di associazione mafiosa, con il quale RO direttamente si interfacciava per conto del SA, come confermato dagli espliciti riferimenti contenuti in alcune conversazioni (quali quelle relative all'appalto per la costruzione del centro commerciale) e dagli incontri video-ripresi presso il bar ER di AT (cfr. p. 66 sentenza di primo grado). 1.2.2 È su questi dati conoscitivi (ai quali si sommano gli entusiastici reciproci giudizi -per SA RO era uno dei suoi più fedeli collaboratori;
per il secondo SA era un vero mafioso dai ferrei principi- e, primo per valenza probatoria, il dato, pacifico, della partecipazione alle somme distribuite dal vertice agli associati) che la Corte di appello, sulla scia della decisione del g.u.p., ha valorizzato sul piano oggettivo, ma anche sul piano soggettivo l'adesione mafiosa dell'imputato. Come noto, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, grazie ad attendibili regole di esperienza immanenti nella fenomenologia criminale mafiosa, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto agente al sodalizio. Ciò purché si tratti di indizi connotati da gravità e precisione e sostenuti anche da specifici fatti concludenti idonei, senza alcun automatismo probatorio, a suffragare la costante permanenza del vincolo associativo (tra le altre: Sez. 1 n. 1470 del 11.12.2007, (dep. 2008) P.G. in proc. Addante, rv. 238839). A tali criteri ricostruttivi si è compiutamente ispirata la sentenza di appello, dando conto, con apprezzabile ancoraggio fattuale, dei modi e delle concrete dinamiche, attraverso le quali il ricorrente ha dato corpo alla sua partecipazione associativa e contribuito, in termini di efficienza causale, alla stabilità e alla sopravvivenza dell'aggregato mafioso.
1.2.3 Di contro, le sintetiche ed inconferenti deduzioni difensive focalizzano l'attenzione sulla natura esclusivamente amicale del rapporto SA-RO, spingendosi a ritenere, al più, i contegni dell'imputato posti ad esclusivo beneficio personale del primo e solo di esso, ma non fanno velo alla precisa e puntuale individuazione degli specifici fatti riconducibili alla operatività del sodalizio mafioso posti in essere dal prevenuto nella sua veste di associato che i 12 giudici del merito hanno desunto da elementi oggettivi, idonei a storicizzare e a rendere concreta l'accusa.
1.3 Ciò rende manifesta l'infondatezza e la genericità dei sommari, subordinati rilievi critici di cui al secondo motivo del ricorso, con i quali si censura l'omessa motivazione circa la sussumibilità delle condotte dell'imputato in altre fattispecie, promiscuamente indicate nel concorso esterno in associazione o nel favoreggiamento o nell'aiuto agli associati. Non si comprende quali risposte diverse ed ulteriori avrebbe dovuto fornire la Corte di appello. La sentenza ha esposto gli elementi che corroborano il solido quadro probatorio asseverante la partecipazione associativa criminosa dell'imputato con un ruolo di sicuro rilievo operativo e funzionale;
senza ricorrere ad alcuna presunzione dimostrativa, ma attraverso la coerente ed accurata lettura delle fonti dialogiche offerte dalla captazioni foniche involgenti direttamente o indirettamente la persona del ricorrente, i giudici del merito hanno posto in luce il complesso dei suoi poliedrici interventi che trovano una giustificazione soltanto nel quadro di una piena e consapevole partecipazione alla vita e alle attività illecite del gruppo criminale, in tal guisa efficacemente dimostrando come il RO abbia interagito non in maniera episodica, ma in modo organico, sistematico e temporalmente stabile con i coimputati nel reato associativo, contribuendo a realizzare la componente di un elemento della struttura organizzativa del gruppo mafioso di SA IO.
1.4 Analoga sommarietà contraddistingue i rilievi censori sulle ritenute aggravanti del reato associativo, che si traducono in una acritica replica del corrispondente motivo di appello avverso la decisione di primo grado, censure adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici, avvalorati da una attenta lettura delle emergenze processuali. La Corte di appello, rilevata l'inconferenza del richiamo all'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 2, non ritenuta e nemmeno contestata, ha confermato la sussistenza dell'aggravante oggettiva di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6, che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche attraverso l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Giova, però, ribadire che, stante la letterale formulazione normativa, è sufficiente, per l'integrazione della menzionata circostanza aggravante, che i proventi dei delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a 13 conseguire tale risultato, in linea con il modello legale della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., al comma 3, la natura degli scopi avuti di mira dagli associati (Sez. 5^, n. 24661 del 11/12/2013 - dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259863). I giudici del merito, dopo aver individuato nelle attività estorsive, nel traffico degli stupefacenti e, soprattutto, nel condizionamento mafioso dell'assegnazione dei lavori pubblici i principali settori di interesse e le principali fonti di ricchezza della consorteria, anche alla luce delle sentenze che fanno parte del compendio probatorio utilizzabile e delle convergenti dichiarazioni di matrice collaborativa (scrupolosamente trascritte nei brani di interesse e commentate nella sentenza di primo grado), hanno razionalmente rilevato come la finalità di assunzione del controllo di attività economiche e di reimpiego della ricchezza illecita, costituisca il leitmotiv delle intercettazioni, il cui tema ricorrente è quello degli investimenti immobiliari, delle iniziative imprenditoriali, della gestione delle gare di appalto, dell'imposizione di forniture di materiali, dell'assegnazione in subappalto di importanti fette dei lavori aggiudicati. Le doglianze del ricorrente si rivelano, dunque, in punto di fatto, prive di specificità, risolvendosi nella generica considerazione della mancata individuazione di specifiche attività economiche gestite o controllare dalla consorteria, senza però svolgere alcuna critica pertinente al peso e al significato assegnati alle numerose intercettazioni da cui è stata tratta la prova della disponibilità di ingenti capitali illeciti e della predisposta destinazione dei medesimi per iniziative di imprenditoria mafiosa, come pure l'effettiva immissione delle risorse del sodalizio nel circuito dell'economia legale, attraverso il controllo sul territorio e sulle attività economiche ivi esercitate, l'imposizione mafiosa di forniture di beni e servizi, l'espropriazione degli aggiudicatari con il ricorso all'imposizione dei subappalti. Anche la qualificazione aggravata del sodalizio ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., comma 4, non risulta affatto trascurata dalla due decisioni di merito e in particolare dalla sentenza di secondo grado. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni. La Corte territoriale ha ricordato come dalle decisioni facenti parte del compendio probatorio sia emerso che la cosca DO e le sue cellule territoriali potevano contare sulla disponibilità di armi, destinate a mantenere il controllo sul territorio di influenza della cosca e alla realizzazione degli scopi illeciti del sodalizio tra i quali l'eliminazione degli avversari, ed ha richiamato il contenuto dell'intercettazione n. 186 indicativa della disponibilità di 14 armi, dalla stessa risultando che il SA riconosceva all'RS la facoltà di individuare i soggetti che rappresentavano un intralcio al perseguimento degli obiettivi del gruppo e di proporne l'eliminazione fisica. E tanto basta per ritenere esistente, compiuta e logica la giustificazione esibita dalla decisione.
1.5 Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, con riferimento alle invocate circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale, con motivazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, ha razionalmente ritenuto recessivo il profilo della sostanziale incensuratezza dell'imputato alla luce del suo rilevante contributo associativo, del legame di particolare fiducia esistente tra lo stesso e il capo della cosca, della sua sperimentata ed esemplare fedeltà alla consorteria.
2. Ricorso IZ 2.1 Infondate debbono reputarsi le critiche in tema di erronea conferma della responsabilità associativa mafiosa del ricorrente. Critiche per più versi, d'altra parte, non deducibili nel giudizio di legittimità quando delineano una rilettura e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità, in special modo ove si ponga attenzione all'ampiezza descrittiva e alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta in sede di merito. La stessa trama dell'impugnazione ne mette in luce i limiti, in quanto essa riproduce doglianze già espresse con l'atto di appello nell'ottica della mera opposizione confutativa e ripropone la medesima lettura parcellare dei dati probatori, già stigmatizzata dai giudici del gravame.
2.2 I giudici di merito hanno desunto rilevanti indicatori della stabile ed organica compenetrazione dell'imputato nel tessuto organizzativo del sodalizio da più fonti, esaminate nell'ambito di un percorso ricostruttivo organico, plausibile, sorretto da un'orditura motivazionale che non presenta carenze, contraddizioni o aporie. La risalente disponibilità del prevenuto nei confronti della cosca capeggiata dal SA, al quale era legato da stretti vincoli di amicizia, è stata correttamente fondata sul suo arresto nell'anno 1995 per favoreggiamento della latitanza del capo clan e sulle dichiarazioni, affatto omogenee e convergenti, dei collaboratori di giustizia;
dati conoscitivi, i secondi, stimati indicativi della sua affiliazione all'aggregazione criminale da non breve tempo, ché altrimenti l'imputato non avrebbe potuto partecipare a riunioni con esponenti di rilievo della criminalità catanese e gelese, certamente non riservati ad accoliti di recente leva. E sul punto, le motivazioni esibite dalla sentenza impugnata sono estremamente precise e puntuali, essendo stato ricostruito l'episodio dell'arresto dell'imputato in occasione della cattura del latitante alla stregua dei chiari 15 contenuti delle conversazioni registrate: quelle in cui SA ne svelava i retroscena (n. 807 e n. 6426), precisando i suggerimenti forniti ad IZ e dal medesimo pedissequamente utilizzati nel corso del suo interrogatorio di garanzia;
quella registrata in ambientale in data 26/8/2008, nel corso della quale era lo stesso IZ a raccontare a RO di essere stato "pizzicato" a causa di una "soffiata" di GI DO (" mi ha fatto arrestare lui...se no a me non mi pizzicavano mai").
2.3 Altrettanto logicamente sono state valorizzate in negativo le propalazioni dei collaboratori AR, AL, NO che lo hanno indicato quale uomo di fiducia del SA e suo accompagnatore in riunioni ed incontri riservati già a partire dall'anno 1997. Le censure con cui il ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle ridette prove dichiarative che assume essere generiche, non riscontrate e addirittura travisate, sono prive di ogni pur parcellare crisma di specificità, oltre che manifestamente infondate. Non risponde al vero che l'incontro nel corso del quale AR conobbe IZ non era programmato né determinato da ragioni illecite, ma soltanto casuale, in quanto nell'occasione riferita il collaboratore si era recato a AT per procedere all'acquisto di mobili. Dalla lettura della sentenza di primo grado (pp. 16 e ss.) emerge che AR è stato assolutamente preciso sul punto: si era recato a AT agli inizi degli anni '90 per acquistare mobili e, in quella occasione, aveva conosciuto per la prima volta SA IO, all'epoca gestore del negozio Mobilandia, presentatogli dal cugino RD SC;
aveva incontrato nuovamente SA negli anni 1995-1996 sempre a AT ove aveva accompagnato GI DO;
aveva nel corso di un successivo incontro con il SA conosciuto l'IZ, indicatogli da SC RD come uno dei più stretti collaboratori del SA e suo uomo di fiducia. Indicazioni, quelle del AR, non solo riscontrate, ma anche temporalmente collocate alla stregua delle risultanze di un mirato servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria nel corso del quale, in data 30.1.1997, era stato registrato l'incontro tra AR, partito da GE in compagnia di RD SC, e SA IO accompagnato nell'occasione da IZ PE, incontro tenutosi presso l'autodemolizione del padre di NZ LL, referente di CO RA. Del pari nessuna lettura travisante delle dichiarazioni del collaboratore AL è stata condotta dai giudici del merito, risultando chiaro anche dallo stralcio del verbale delle dichiarazioni allegato al ricorso (interamente trascritte a p. 29 della sentenza di primo grado) che fu proprio l'IZ "braccio destro" di SA IO, nell'estate precedente la morte di GE OL (rinvenuto carbonizzato il 30/9/2007), a chiedere al propalante un appuntamento per conto 16 del primo;
che all'incontro il SA si presentò con l'IZ e che, sebbene, fosse stato il SA a proporgli, al cospetto del suo associato, la gestione di due canali di fornitura di stupefacenti che assicurato avrebbero un approvvigionamento mensile di cinquanta chilogrammi di cocaina al mese, fu poi l'IZ, dopo qualche giorno, a raggiungere AL presso la sua abitazione per ribadire la proposta e vincere le resistenze opposte dal dichiarante. Indicazioni che la Corte di appello ha ritenuto riscontrate anche dall'intercettazione n. 152 del 28.8.2008, nel corso della quale l'imputato rassegnava a RO particolari relativi ad una fornitura di droga che interessava pure GI DO e per la quale aveva ricevuto in pagamento un assegno rimasto insoluto. Del resto, come ben evidenziato dai giudici di primo grado (a pp. 27 e ss.), il propalante ha riferito che era stato proprio l'IZ, agli inizi degli anni '90, a presentargli IO SA e che sempre SA e l'IZ gli avevano indicato IN e SI quali imprenditori vicini alla famiglia DO, riferendogli di un sequestro di beni patito dal primo, attivo nel settore di maggiore interesse per la famiglia DO, quello del movimento terra e del calcestruzzo. E ancora sono state valorizzate le dichiarazioni di NO NO che ha dichiarato di aver incontrato nel 1997 SA, presentatosi in compagnia di IZ, presso l'abitazione di IN PE per chiedere l'intervento di quest'ultimo sui responsabili di una cooperativa ortofrutticola al fine di sollecitare il pagamento di una partita di arance di cui era creditrice proprio la madre di IZ;
come pure (p. 68 sentenza di primo grado) la conversazione ambientale del 23.3.1998 intercorsa tra IZ e IV LU, moglie del SA, nel corso della quale il primo consegnava alla seconda il danaro spettante al SA stesso, allontanatosi a seguito dell'omicidio di CA LO, chiedendo notizie sui suoi spostamenti.
2.4 Nessuna interpretazione forzata o congetturale delle captazioni eseguite in occasione del viaggio a HE (ove IZ e RO si erano recati, su incarico di SA, per incontrare il fratello di questi, SC, e per sottoporre alla sua valutazione un importante investimento in un complesso di edilizia residenziale) è stata fornita dalla Corte di appello che ha ricostruito l'episodio alle pp. 27-30 della sentenza e, attraverso l'accurata disamina delle risultanze foniche e il contestuale apprezzamento delle opposte e contraddittorie versioni rese dagli imputati, ha ritenuto più che plausibilmente smentita la tesi difensiva, con argomenti logici e rigorosi cui il ricorrente oppone una rivisitazione alternativa di segno meramente fattuale non consentita nel presente giudizio di legittimità. 17 2.5 Ed inoltre la Corte distrettuale, sia direttamente sia attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza appellata, ha logicamente sottolineato, raccordandoli tra loro, tutti gli ulteriori dati conoscitivi rilevanti sotto il profilo della vita dimensione probatoria della partecipazione dell'imputato alla associativa con il principale e precipuo compito di provvedere al reinvestimento degli illeciti profitti, segnatamente evidenziando: le conversazioni aventi ad oggetto ulteriori progettati investimenti, attraverso la creazione di una cooperativa ( conv. del 21.3.2008); l'utilizzazione di un terreno già avente destinazione edilizia ( "questo terreno nostro è già con la destinazione edilizia” conv. n. 618 del 24.12.2008); l'acquisto di un'azienda avente ad oggetto attività di ristorazione.
2.6 Parimenti nessuna lettura travisante è stata eseguita dai giudici di merito delle conversazioni da cui emerge la consegna di danaro all'IZ da parte del SA (n. 556 del 10.12.2008) ovvero la consegna di danaro da parte di IZ al SA (conv. audio-filmata del 15.9.2009), di poi impegnato con il secondo nel conteggio materiale delle mazzette di banconote come documentato dalle immagini registrate dalla telecamera.
2.7 E, per finire, nessuna approssimativa e liquidatoria risposta è stata fornita dal giudice dell'appello sulla lettura alternativa offerta dalla difesa del prevenuto al contenuto della conversazione del 13.1.2009 tra IZ e NI. Il ricorrente si duole della valenza accusatoria attribuita anche a tale captazione, ma omette di confrontarsi sinanco con le motivazioni della sentenza di primo grado, nella quale si dava atto di come l'IZ fosse stato incaricato dal SA di rappresentarlo in occasione degli incontri con NI TO, imprenditore vicino a CO RA, in particolare alla famiglia DO, per conto della quale operava nel settore delle slot machine e dei video poker e in stretti rapporti con il SA (come concordemente riferito dai collaboratori AR e Smorta Crocifisso); che gli incontri tra IZ e NI erano stati riscontrati nel corso di mirati servizi di pedinamento determinati proprio dall'ascolto delle utenze monitorate e che, in tale netto contesto, andava inserita anche la breve e lapidaria conversazione del 13.1.2009, nel corso della quale IZ e NI si davano appuntamento" per fare due conti".
2.8 Nessun appunto, dunque, può essere mosso alle valutazioni lineari e logiche del compendio conoscitivo acquisito al processo operate dai giudici del merito, mentre i rilievi del ricorrente sulla addotta carenza di prove della sua partecipazione non hanno fondamento e l'assunto secondo il quale giudice di appello non avrebbe dato effettiva e logica risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello è inconsistente e meramente artificioso. La sentenza impugnata -che ha affrontato con rigore metodologico tutti i profili di censura esposti 18M nell'atto di gravame- ha avuto buon gioco a disaggregare le sommarie censure del prevenuto, facendo leva su oggettivi dati dimostrativi della sua piena adesione operativa alle illecite attività del gruppo mafioso formati, oltre che sui plurimi dati di natura dichiarativa estremamente chiari, riscontrati, convergenti nell'indicarne la risalente internità alla consorteria, sulle captazioni foniche che lo riguardano da vicino;
captazioni che ne confermano e conclamano il ruolo di persona di fiducia del SA e dell'intero gruppo, la poliedricità dei suoi comportamenti, la costanza e rilevanza del contributo associativo.
2.9 Le censure, subordinate (secondo motivo di ricorso), enunciate dal ricorrente con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite nel presente giudizio di legittimità per le stesse ragioni espresse in rapporto agli omologhi rilievi formulati dal ricorrente RO, a ragione della sufficiente e logica motivazione con cui la sentenza di appello le ha disattese, avuto riguardo alla gravità della condotta criminosa dell'imputato, alla risalenza nel tempo della sua partecipazione associativa, alla mancata indicazione (nell'appello) di specifici elementi realmente idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio.
3. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, per infondatezza e in parte inammissibilità dei motivi. Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016 Il Consigliere @estensore Il Presidente Rosanna Saraceno SC MA Silvio Bonito газениоранее М ом гло DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 19