Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., ritenendo immune da vizi l'accertamento della permanenza del reato di associazione di stampo mafioso dopo l'emissione della prima misura coercitiva, effettuato dal giudice del riesame, anche con specifico riguardo al periodo di coercizione intramuraria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 46103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46103 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2793
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31674/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
CA AM N. IL 01/05/1989;
avverso l'ordinanza n. 467/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 15/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del Dott. Delehaye Enrico, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 15 maggio 2014 e depositata il 21 maggio 2014, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha confermato l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 17 aprile 2014, di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di AG AM, indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso armata, in relazione alla compartecipazione alla 'ndrina NI, radicata in Stefanaconi, con permanenza protratta alla attualita'.
Con riferimento alla eccezione di perdita di efficacia della misura coercitiva, formulata dal difensore nel corso della udienza camerale sotto il profilo che il dies a quo di decorrenza della custodia intramuraria doveva essere retrodatato, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., alla data della esecuzione delle precedente ordinanze di custodia cautelare in carcere, per delitti in materia di armi aggravati dalla finalità di agevolazione della associazione mafiosa, il Collegio, con richiamo di pertinenti principi giurisprudenziali, ha osservato: la protrazione della permanenza della condotta associativa è successiva alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse il 1 luglio 2013, contraddistinte dai numeri 16 e 24, nel procedimento n. 4648/12 RGNR DDA CZ, per i succitati delitti in materia di armi aggravati ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (e in precedenza per gli stessi fatti dal giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia); al di là del dato formale della contestazione aperta, risulta che pur dopo l'applicazione delle prime misure restrittive, l'indagato ha posto in essere "condotte fondanti l'ipotesi associativa"; peraltro dagli atti del procedimento non era dato desumere gravi indizi di reità in ordine al delitto associativo, anteriormente al 1 luglio 2013; l'ordinanza, oggetto di riesame, si fonda sulle risultanze della informativa della polizia giudiziaria, recante la data del 22 luglio 2013, che ha dato luogo alla richiesta cautelare, formulata dal Pubblico Ministero il 31 ottobre 2013; il compendio indiziario della ordinanza in questione, "pur composto in parte da atti acquisiti tempo prima delle ordinanze emesse nel procedimento penale nr. 4648/12 R.G.N.R. DDA del dicembre 2012 e del luglio 2013, non era in ogni caso, al momento della emissione dei predetti provvedimenti custodiali, nella materiale disponibilità della Procura procedente in modo da tale da poter essere globalmente esaminato e valutato (...) in quanto trattavasi di elementi probatori bisognevoli di interpretazioni e, soprattutto, di approfondimento investigativo, la cui elaborazione ha richiesto tempi non brevi";
infine è assorbente il rilievo che - laddove non rilevano le prime ordinanze coercitive emesse dal giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia il 10 maggio 2012 (n. 1353/12 RGNR VV) e il 18 settembre 2012 (n. 2019/12 RGNR VV), essendo i procedimenti pendenti davanti ad altra autorità - a far tempo dal 1 luglio 2013, non è, comune, ancora decorso il termine massimo di fase (di anni uno) della custodia cautelare.
Quanto ai gravi indizi di reità, dopo aver analiticamente enumerato gli indici rilevatori della sussistenza del gruppo mafioso, il Tribunale ha rilevato: il compendio indiziario a carico dell'indagato è costituito dalle dichiarazioni di reità dei collaboranti, NI DA e NO DA (rese il 18 settembre 2012, il 22 settembre 2012, l'11 ottobre 2012, il 27 novembre 2012 e il 28 febbraio 2013), dalle intercettazioni delle conversazioni tra presenti intercorse in ambiente intramurario tra l'indagato e i fratelli ER e CO FR, dai sequestri delle armi eseguiti;
i collaboranti (il giudice del riesame riporta testualmente le dichiarazioni nei brani salienti) hanno riferito, per loro personale conoscenza, la appartenenza dell'indagato alla 'ndrina NI e il ruolo specifico di armiere svolto dal AG nella compartecipazione associativa, nonche' l'accollo da parte del gruppo delle spese legali dell'indagato; le conversazioni intercettate (parimenti riportate nella ordinanza) disvelano, oltre che il coinvolgimento dell'indagato nella "messa in sicurezza" delle armi della cosca, la conoscenza e la condivisione delle illecite attività associative anche in relazione alla progettazione di fatti di sangue. 2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Galeota, mediante atto recante la data del 5 luglio 2014, col quale sviluppa due motivi, denunziando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), col primo mezzo, la mancanza e, col secondo, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Col primo motivo il difensore contesta la sussistenza dei gravi indizi di reità e si duole del diniego della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in carcere, opponendo:
l'ordinanza coercitiva si basa sulle "medesime fonti di prova" che sorreggono le precedenti ordinanze numeri 16/13 e 24/13 (del 1 luglio 2013) emesse nel procedimento n. 4648/12 RGNR;
il giudice del riesame ha omesso di dar conto del "quid pluris necessario alfine di ritenere sussistente nei confronti dell'indagato, l'autonoma fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p."; gli indizi circa i reati fine non dimostrano l'inserimento nella cosca;
ne' risulta che AG "fosse al corrente delle dinamiche ovvero dei componenti della associazione"; ne' l'indagato e il fratello erano gli unici custodi delle armi.
2.2 - Col secondo motivo il difensore, con specifico riferimento, alla denegata retrodatazione della custodia cautelare in carcere, deduce: la informativa "conclusiva" del 23 luglio 2013 non introduce nuove "fonti di prova", se non con riferimento a reati di usura e di estorsione non contestati all'indagato; a carico di costui gli elementi investigativi più recenti (esposti) risalgono all'aprile 2013; il Pubblico Ministero ha artatamente separato il procedimento, formulando in data 26 luglio 2013 richiesta di giudizio immediato per i reati relativi alle armi;
la stessa ordinanza coercitiva ha dato atto che, alla stregua della ordinanze coercitive del 1 luglio 2013 emesse nel procedimento n. 4648/12 RGNR, risultava già delineata la "operatività sul territorio" del gruppo criminale;
inoltre è incontestabile la "strumentalità reciproca" tra i delitti concernenti le armi e quello associativo.
3. - Il ricorso non merita accoglimento.
3.1 - In ordine alla gravità indiziaria, la contestazione operata dal difensore, sotto il profilo del vizio della motivazione, è generica e infondata.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, n. 624 del 5 maggio 1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 4842 del 2 dicembre 2003, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.2 - La residua questione, agitata dal ricorrente, della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in carcere è priva di giuridico pregio.
Insuperabile risulta, per vero, la considerazione del giudice del riesame circa la protrazione della permanenza (alla attualità) del delitto associativo, quanto meno alla data del 17 aprile 2014, di emissione della ordinanza riesaminata, e, pertanto, in epoca posteriore rispetto ai provvedimenti coercitivi emessi in relazione ai reati fine, con conseguente esclusione della ipotesi di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Il ricorrente, limitandosi ad obbiettare che fonti indiziarie del delitto associativo preesistevano alle pregresse ordinanze coercitive, non ha apprezzabilmente confutato il rilievo della protrazione della permanenza della compartecipazione associativa. In proposito - giova ricordare - questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento" (Sez. 1, n. 12907 del 23 novembre 2000, Boscolo, Rv. 218440, cui adde, in senso parzialmente difforme, proprio in tema di contestazione con formula c.d. aperta di un reato permanente, Sez. 1, n. 48211 del 13 dicembre 2013, Allegro, Rv. 257817, secondo la quale "il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi"). Per vero, in ordine all'accertamento della permanenza del delitto associativo, riguardo al singolo compartecipe, è decisiva la considerazione dell'elemento strutturale della fattispecie associativa e dell'oggetto giuridico del reato.
Il delitto è tipizzato in funzione del requisito essenziale e caratterizzante della proiezione indeterminata, verso il futuro e senza alcuna limitazione temporale, della progettualità delittuosa dei compartecipi. In ciò risiede, peraltro, il discrimen della associazione rispetto alla ipotesi della compartecipazione organizzata di più soggetti nel delitto continuato. L'oggetto giuridico peculiare del reato associativo non consiste, poi, nella repressione dei reati fine, ne' di particolari, positive condotte degli associati, costituenti espressione della societas sceleris;
è, invece, costituito dalla esigenza di tutelare l'ordine pubblico in relazione alla situazione di mero pericolo che insorge per il solo fatto del pactum sceleris e della pura e semplice disponibilità degli associati alla perpetrazione delle concorsuali attività delittuose.
Da tali premesse discende la conclusione che la permanenza è perfettamente compatibile con la inattività degli associati, nella perpetrazione dei reati fine e, pure, con lo stato silente della associazione;
sicché ha termine solo nel caso (oggettivo) della cessazione della consorteria criminale (scioglimento, incorporazione o debellano della compagine) ovvero nei casi (soggettivi), concernenti i singoli associati, (oltre che della morte) del recesso o della esclusione del compartecipe, positivamente acclarati. E nulla, pertanto, rileva la carenza "di ulteriori comportamenti omogenei alle finalità del sodalizio" da parte dell'associato (Cass., Sez. 2, 15 ottobre 2004, Andreotti, pp. 129 - 131 e 154 - 155, cui adde: Sez. 5, n. 22897 del 27 aprile 2001, Riina, Rv. 219436; Sez. 6, n. 3089 del 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213570; Sez. 5, n. 4380 del 10 ottobre 1997, Latella, Rv. 208825; Sez. 1, n. 3319 del 5 luglio 1994, Contempo, Rv. 199274 e Sez. 1, n. 1896 del 13 giugno 1987, Abbate, Rv. 177584). Orbene, nel caso in esame, in carenza di circostanze o eventi rivelatori della cessazione medio tempore della associazione di AG alla 'ndrina NI, e a fronte della positiva verifica, operata dal giudice del riesame, della persistenza della compartecipazione associativa del ricorrente in costanza della coercizione intramuraria, la inconfutata permanenza del delitto contestato fino all'aprile 2014 osta alla retrodatazione (v. da ultimo ex multis Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012 - dep. 01/08/2012, Canzonieri, Rv. 253237, la quale ha ribadito: "Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, il presupposto dell'anteriorita' dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione - nella specie di tipo mafioso - e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza"). 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014