Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 46103
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Sentenza 7 ottobre 2014

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In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., ritenendo immune da vizi l'accertamento della permanenza del reato di associazione di stampo mafioso dopo l'emissione della prima misura coercitiva, effettuato dal giudice del riesame, anche con specifico riguardo al periodo di coercizione intramuraria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 46103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46103
    Data del deposito : 7 ottobre 2014

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