Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso.
In tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2017, n. 18940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18940 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
1 9940-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/03/2017 SENTENZA 15 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: ANTONIO PRESTIPINO -Presidente - MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE SE BELTRANI N.41365/2016 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - EP SGADARI ha pronunciato la seguente : SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi OZ e AB ed il rigetto dei ricorsi GI, RA e US. Uditi i difensori avv.ti Agati per la parte civile F.A.I. che insiste per il rigetto dei ricorsi, avv.to Asta, d'ufficio per AB che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento degli stessi, avv.to Ingrosso che si riporta ai motivi per l'imputato GI ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi US e RA ed avv.to Luisa OZ, quale sostituto processuale 1 dell'avv.Rendace, che insiste per l'accoglimento del ricorso dell'imputato OZ. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 5 novembre 2015 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro del 26-9-2014 che aveva condannato all'esito del rito abbreviato: -US RI alla pena di anni 6, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed € 1320 di multa perché colpevole dei delitti unificati per continuazione di direzione di organizzazione mafiosa, quale capo del sottogruppo US-Castiglia, e di due ipotesi di estorsione aggravata contestate ai capi nn.8 e 9 della rubrica;
-RA IO alla pena di anni 6, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed € 1480 di multa perché colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa e di tre distinte ipotesi estorsive aggravate di cui ai capi nn. 8, 9 e 12; -GI AN alla pena di anni 4, mesi 3, giorni 10 di reclusione ed € 840 di multa perché responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa e dell'estorsione aggravata di cui al capo n.12; - AB GI alla pena di anni 3 di reclusione ed € 360 di multa perché colpevole dell'estorsione di cui al capo n.5; -OZ SA alla pena di anni 7, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed € 1800 di multa in quanto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n.1, anche delle ipotesi estorsive contestate ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, riqualificati i capi nn. 4 e 13 nella fattispecie tentata.
1.2 La sentenza di appello, riportandosi alla pronuncia di primo grado del G.U.P. di Catanzaro, ricostruiva le attività poste in essere da un gruppo di soggetti affiliati al clan mafioso PE operante nel territorio della città di Cosenza e dedito alla consumazione di estorsioni in danno di esercenti l'attività del commercio. In particolare, giudice di secondo grado, dava atto che le indagini sfociate nel presente procedimento avevano avuto inizio a seguito della collaborazione con la giustizia di uno dei componenti il predetto gruppo criminale, TO IG, giudicato e condannato nello stesso giudizio, che aveva ricostruito le attività estorsive riferendo di essere stato personalmente coinvolto nelle stesse ed ammettendo di avere consumato danneggiamenti e minacce, anche mediante armi, nell'interesse del gruppo. A seguito delle dichiarazioni del predetto, venivano attivati servizi di captazione di conversazioni ambientali e telefoniche che ad avviso del giudice di appello permettevano di accertare come il gruppo operasse alle dipendenze del US, in quel periodo temporale sottoposto ad arresti domiciliari in clinica, e venisse coordinato dal RA per conto del quale, il OZ principalmente ed anche gli altri imputati, formulavano le richieste estorsive ai danni dei vari commercianti taglieggiati.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. AB GI lamentando, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza o 2 erronea applicazione della legge penale non essendo emersi elementi idonei a provare la responsabilità del delitto di concorso in estorsione mancando gli elementi costitutivi del reato;
sottolineava al proposito come la vittima sentita a sommarie informazioni testimoniali avesse escluso il coinvolgimento del AB nell'estorsione patita ed, in ogni caso, aveva riferito fatti appresi da terzi sicchè le sue dichiarazioni dovevano essere valutata quali provenienti de relato, con la conseguente necessità di ricercare elementi tali da suffragare credibilità ed attendibilità. Richiamava poi la giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della responsabilità per concorso in estorsione dell'intermediario intervenuto ad esclusiva tutela delle vittime del reato. Con un secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai fatti contestati e alla condotta ascritta posto che i giudici di appello non avevano risposto ai motivi proposti in relazione anche al'assenza di condotta violenta, al difetto dell'elemento psicologico ed all'errore esegetico nella valutazione delle dichiarazioni della CA CL;
mancava quindi la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/91 e con l'ultima doglianza lamentava violazione di legge per inosservanza dell'art. 62 bis cod.pen. e mancanza di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
1.4 OZ SA chiedeva l'annullamento della impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed al difetto di motivazione. In primo luogo lamentava che il giudice di appello si era limitato a ripetere pedissequamente le argomentazioni del giudice di primo grado senza rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello con riferimento alla carenza probatoria rispetto al reato associativo posto che l'affermazione di colpevolezza del OZ era stata basata solo in forza della ritenuta responsabilità per le singole estorsioni e cioè dei soli reati fine dell'associazione. Pertanto, i giudici di merito, avevano errato nel ritenere il reato associativo provato sulla base dell'accertato concorso di persone nei fatti estorsivi;
mancava la prova dell'affectio societatis e dell'esistenza di una stabile organizzazione pur rudimentale, dotata di relazioni gerarchiche, di una cassa comune, di radicamento sul territorio. I giudici avevano pertanto adottato un sillogismo semplicistico sconfessato dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui è partecipe solo il soggetto che ha seguito della sua rituale affiliazione sia stabilmente aggregato al gruppo criminale e fornisca un contributo apprezzabile all'esistenza e rafforzamento dello stesso;
viceversa per il OZ mancava prova sia della sua affiliazione formale che dell'apporto causale al rafforzamento del gruppo, e non erano emerse altre condotte penalmente rilevanti che lo legassero agli altri compartecipi. Lamentava poi il difetto di prova con riguardo ad alcune delle ipotesi estorsive;
in particolare quanto al capo 4 (estorsione RE), ricostruito il materiale probatorio, si rilevava che gli elementi valorizzati non fornivano dimostrazione della presunta richiesta estorsiva e la conversazione OZ-RA doveva interpretarsi come significativa di una assoluta ignoranza dei due circa il contenuto delle richieste minatorie. Non vi era poi alcun riscontro alla tesi secondo cui nell'incontro con RE, OZ avesse formulato richieste 3 estorsive allo stesso e la successiva richiesta diretta alla moglie di annotare i dati di un'auto non poteva ricollegarsi proprio alla vicenda RE ed alla vettura di questi. Quanto al capo n.10 (estorsione UN), la conversazione era stata erratamente interpretata nella parte in cui il conteggio del denaro era stato attribuito al pagamento del pizzo posto che invece, una precedente conversazione, dimostrava che il pagamento aveva avuto ad oggetto la consegna di un oggetto illecito e che il UN, lungi dall'essere vittima, aveva concorso nei fatti posto che aveva agito per tutelare proprio OZ dal possibile intervento di agenti in borghese con ciò dimostrando di avere interesse alla consegna. Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, si eccepiva carenza della motivazione anche in ordine all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche non potendo il giudizio negativo basarsi sulla sola gravità del fatto trattandosi di soggetto incensurato e che aveva posto in essere la condotta in un arco temporale contenuto.
1.5 GI AN proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore deducendo con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione posto che il ricorrente era stato condannato per il reato di estorsione consumata sino a febbraio 2012, e con posizione quindi separata dagli iniziali correi ritenuti responsabili di altro fatto tentato, sulla base di due soli elementi indiziari costituiti dall'intercettazione ambientale del 27-2-2012 e dalle dichiarazioni del TO. Quanto al primo elemento, il giudice aveva ricavato la prova che GI fosse autore dell'estorsione in danno del LI con motivazione illogica perché la conoscenza di un fatto di reato non poteva dimostrarne l'avvenuta consumazione;
la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza della modalità di riscossione del pizzo non implicava in re ipsa l'avvenuta consumazione da parte dello stesso del fatto delittuoso, peraltro commesso senza il concorso di altri. La motivazione appariva viziata anche nella parte in cui aveva riferito modalità esecutive di altre estorsioni confondendo però le emergenze probatorie di fatti diversi sicchè mancavano gli elementi sulla base dei quali ritenere GI autore del fatto in assenza di denuncia da parte della persona offesa. Contraddittoria era poi la motivazione nella parte in cui aveva ricavato la prova della partecipazione all'associazione mafiosa dalla mera conoscenza di singoli reati fine. Deduceva poi travisamento della prova nella parte in cui le dichiarazioni del collaboratore erano state valutate quale elemento a carico del ricorrente benché questi non avesse indicato tra i commercianti estorti il LI ed avesse riferito fatti relativi al 2010 mentre il delitto risultava commesso nel 2012. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. con riguardo al travisamento della prova in relazione alla ritenuta partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nella veste di esattore del pizzo, con condotta compresa tra novembre 2011 e febbraio 2012, posto che le dichiarazioni del collaboratore riguardavano un periodo antecedente e cioè l'anno 2010 e non potevano trasportarsi ad epoca successiva. Inoltre il ragionamento difettava posto che GI non era stato condannato per un delitto fine commesso in concorso con altri presunti partecipi, né per altri reati fine, ed il LI non risultava inserito in quell'elenco di commercianti taglieggiati dal gruppo mafioso né ancora vi 4 era prova che il profitto realizzato fosse confluito nelle casse dell'associazione. Lamentava poi violazione dell'art. 133 cod.pen. anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza motivato con osservazioni non specifiche per la posizione del GI che ne aveva già usufruito all'esito del giudizio di primo grado.
1.6 US RI proponeva ricorso tramite il proprio difensore deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al capo n.1 della rubrica, posto che il ruolo del US all'interno dell'associazione era stato ricavato dalle dichiarazioni del collaboratore, prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca, contraddette dalla mancata percezione di somme a titolo di stipendio associativo, prive di adeguati riscontri esterni sia in relazione allo svolgimento di summit mafiosi all'interno della struttura sanitaria che in relazione alla partecipazione al singolo episodio estorsivo. I riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate a visite al US durante il periodo di sottoposizione di questi alla detenzione domiciliare, erano privi di qualsiasi riscontro oggettivo ed inverosimile era la partecipazione dello stesso al compimento di attività intimidatorie in danno dei commercianti come peraltro dimostrato dall'assoluzione da molteplici accuse già in primo grado. Lamentava poi, con altro motivo, la mancata qualificazione del fatto di cui al capo n.1 quale mera partecipazione in luogo del ritenuto ruolo direttivo posto che era mancato qualsiasi riscontro alla tesi d'accusa ed il TO non aveva indicato il ricorrente tra i soggetti che usufruivano di stipendio associativo. Infine, in relazione al capo n.1, doveva ritenersi l'eccessività della pena inflitta in continuazione. Con altro motivo deduceva in relazione al capo n.8 dell'imputazione (estorsione RD) violazione di legge e vizio di motivazione circa il concorso del US nell'episodio, ricavato soltanto dall'interpretazione di una conversazione tra terzi priva di elementi di conferma, dal contenuto equivoco, la cui gravità indiziaria era già stata esclusa in sede di applicazione della misura cautelare;
peraltro la sentenza impugnata non aveva adeguatamente spiegato per quale ragione ritenere preferibile l'interpretazione fornita dalla P.G. in luogo di quella alternativa della difesa. Lamentava poi al proposito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata ed alla misura della pena inflitta in continuazione. Con riguardo al concorso nell'estorsione di cui al capo n.9, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto concorso del US nei fatti a fronte del dato isolato costituito dal ritenuto versamento di una somma di denaro relativa ad un solo pagamento operato dalla vittima, assenza di risultanze ulteriori, mancata indicazione da parte del TO del US quale percettore di somme. L'interpretazione della frase riferita da US doveva ritenersi frutto di travisamento;
in ogni caso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione posto che poteva al più ritenersi che il ricorrente avesse ricevuto somme provento di delitto ma non anche che avesse previamente concorso nella deliberazione del fatto criminoso rimanendone estraneo. Sussisteva ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di 5 mafia che doveva essere esclusa sia con riferimento al metodo che con riguardo al metus che con riferimento al profilo agevolativo. Infine, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena base inflitta (anni 7).
1.7 RA IO proponeva ricorso per cassazione e premesso che l'impugnata sentenza non permetteva di ricavare il ruolo svolto dallo stesso in seno al gruppo criminale, si era limitata a riprodurre le conclusioni del G.U.P. di Catanzaro evitando di analizzare i motivi proposti, deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il capo n.1 dell'imputazione posto che già le conclusioni del giudice di primo grado non erano idonee a sostenere l'affermazione di responsabilità e la sentenza di appello non aveva colmato tali lacune. Insufficienti dovevano ritenersi gli elementi ricavati dalle dichiarazioni del collaboratore TO e dalle intercettazioni disposte in seguito alla collaborazione dello stesso, in quanto mancava la prova certa della partecipazione del ricorrente alla societas sceleris, non sussistevano gli elementi tipici del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., non emergeva con chiarezza il ruolo svolto dal RA nell'ambito del gruppo anche in merito ai reati fine della associazione. Le fonti probatorie analizzate erano tutte di natura indiretta e non rappresentativa e dovevano richiamarsi i criteri normativi e l'orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione delle chiamate di correità e dell'interpretazione delle intercettazioni che imponevano una valutazione degli indizi solo ove gli stessi fossero gravi precisi e concordanti e tali da escludere ipotesi alternative ragionevoli. Errato doveva pertanto ritenersi il percorso seguito dai giudici di merito, che avevano accoppiato la dichiarazione del collaboratore al contenuto delle intercettazioni per ritenere consumato un determinato reato;
quanto al contenuto delle conversazioni ed al ruolo attribuito al RA, sovraordinato al OZ secondo l'impostazione della sentenza di appello, si lamentava l'illogicità della conclusione circa la possibilità che somme provento del pagamento del pizzo fossero state dirottate dal RA al pagamento di debiti personali e ciò in evidente contrasto con le regole di funzionamento delle associazioni di tipo mafioso, di cui pure RA era stato ritenuto partecipe. La pronuncia di appello aveva poi errato nel ricavare elementi di prova circa la sussistenza del gruppo associativo dall'esito del procedimento c.d. Garden, riguardante i coimputati US e GI, posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale la precedente condanna per mafia di alcuni soggetti non può ritenersi elemento sufficiente a far ritenere un gruppo dotato per ciò solo dei caratteri di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Aveva errato ancora la Corte nella valutazione delle dichiarazioni del TO, ritenute attendibili sulla base degli esiti delle successive captazioni disposte, senza però che in tal modo fosse stata fornita prova di singoli episodi delittuosi;
le dichiarazioni del collaboratore non erano state adeguatamente verificate, non si era proceduto ad analizzare la sua credibilità, non si era tenuto conto del fatto che alcuni reati dei quali lo stesso si era autoaccusato non si erano verificati. Erano stati forniti specifici elementi per dimostrare l'inattendibilità del racconto dello stesso così come rilevato ad 6 esempio al proposito della indicata lista di commercianti da taglieggiare, elemento confutato dalla difesa perché mai indicato da nessuno degli altri collaboratori di giustizia che peraltro mai avevano accusato il RA di partecipazione al gruppo mafioso. Il racconto del TO doveva pertanto ritenersi complessivamente inattendibile e quanto alla necessaria ricerca degli elementi oggettivi di riscontro, tale necessaria operazione era mancata sicchè la valutazione di tali dichiarazioni era errata nella parte in cui veniva posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo n.
1. Mancava qualsiasi riscontro documentale ovvero anche proveniente da dichiarazioni di altro pentito che abbia citato RA come soggetto coinvolto nel gruppo criminale, sicchè mancava la possibilità di riferirsi al criterio della convergenza del molteplice in ordine alla posizione del medesimo. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo all'interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti RA e OZ, ritenute dimostrative dell'effettuazione di estorsioni in danno di commercianti benché avessero contenuto criptico e poco chiaro, che non poteva colmarsi con il ricorso alle accuse del collaboratore. Quindi le intercettazioni prive di univoco significato, non potevano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità ed erano comunque rimaste dati isolati privi di riscontri oggettivi. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono innanzi tutto essere premesse alcune considerazioni attinenti il tema contestato con i motivi di ricorso dagli imputati attinenti la ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante TO, essendosi lamentando che il procedimento seguito dai giudici di merito avrebbe violato il disposto dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. anche per la mancata individuazione dei necessari riscontri esterni soprattutto in relazione all'imputazione associativa di cui al capo n.1; la doglianza richiama il tema delle regole di individuazione dei riscontri esterni individualizzanti ex art. 192 cit.. Deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità, quale idoneo elemento di prova, presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod. proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla 7 base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero, infatti, che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che seppur inidonea ex se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro perciò può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Il tema dei riscontri esterni in ipotesi di chiamata di correità formulata con riguardo al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. trova poi ulteriori approfondimenti giurisprudenziali legati proprio alla particolare natura del delitto associativo, per sua natura privo di evento naturalistico ed indipendente dalla realizzazione dei singoli reati-fine; in tale senso occorre sottolineare come sia stato ripetutamente affermato che in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, Rv. 263699). E il primo e fondamentale elemento di riscontro esterno di natura individualizzante una chiamata di correità ritenuta attendibile, avente ad oggetto la partecipazione ad associazione mafiosa, anche con ruolo direttivo, è certamente costituito dalla accertata partecipazione del singolo chiamato alla consumazione di delitti-fine dell'associazione. Proprio tramite la consumazione dei delitti fine, infatti, si manifesta il ruolo dinamico ed effettivo del singolo partecipe al gruppo criminale sicchè deve ritenersi che tale condotta sia idonea a fornire adeguato riscontro esterno ad una chiamata di correità avente ad oggetto la partecipazione. Inoltre, in relazione al tema del riscontro esterno individualizzante ad una singola chiamata di correità formulata in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, va approfondito ed affrontato il tema della valenza significativa di contatti, relazioni, 8 frequentazioni con altri associati che rileva anche nel presente giudizio;
se è vero infatti che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa "vive" per sua natura di legami e relazioni tra gli associati nel contesto delle quali il programma associativo criminale viene deliberato e perfezionato, prima ed indipendentemente dalla consumazione dei singoli delitti-fine, è indubbio che tali rapporti ove accertati, ripetuti, privi di alternativa spiegazione, possono avere valore di riscontro esterno individualizzante. E ciò vale in primo luogo quando essi riguardino accertate frequentazioni con soggetti di vertice del gruppo criminale poiché in tal caso l'elemento della frequentazione assurge ad un rapporto specifico tra partecipe, oggetto della precisa indicazione del chiamante in correità, e soggetto posto in posizione verticistica criminale;
difatti la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, ) Rv. 267418). Al proposito, si è così affermato, che in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 Rv. 252281; Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009 Rv. 244382). Pur essendo quindi escluso che le sole frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a meno che le stesse non riguardino la partecipazione ad accertati summit criminali che vedano coinvolti solo esponenti dell'organizzazione, deve però essere ammesso che a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, i rapporti con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art.192 terzo comma cod. proc.pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. E tali principi vanno seguiti ed osservati anche nel caso in esame in cui sono rimasti accertati, senza alcuna smentita, rapporti e frequentazioni non soltanto tra i singoli associati, ma anche tra gli stessi e soggetti come US o GI, già condannati definitivamente proprio per il delitto di associazione mafiosa. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, hanno inoltre dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della valenza probatoria delle accuse ricavate dalle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate. Il tema della valutazione delle dichiarazioni rese nel corso di intercettazioni da parte di soggetti coinvolti nei fatti, dal contenuto auto ed etero 9 accusatorio, trova stabile soluzione all'interno del panorama giurisprudenziale;
si è al proposito difatti affermato (Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001 Rv. 218392) che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma 3 cod. proc.pen.. La giurisprudenza sin dalle prime interpretazioni di tale fonte di prova ha pertanto nettamente distinto le accuse provenienti da soggetti sottoposti ad intercettazioni da quelle rese da coimputati o imputati di reato connesso, collaboratori di giustizia. Difatti, se per questi ultimi si pone un delicato problema di ricerca della spontaneità e veridicità dell'accusa, ritenendosi sussistente un pericolo di ricerca di benefici premiali che "inficia" la veridicità della prova e la sminuisce a dichiarazione dotata di minore valenza bisognevole della ricerca di riscontri esterni individualizzanti, per i primi, e cioè per i soggetti sottoposti ad intercettazione, tale originario sospetto non esiste e non può dedursi in relazione anche al solo sospetto di essere intercettato poiché una tale condizione non è comunque di per sé indice di scarsa credibilità. Proprio in questo senso questa stessa sezione ha affermato che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012 Rv. 251812); questa pronuncia in particolare ha precisato come il principio secondo il quale "le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono conformemente ai principi - affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale" si riferisce alle dichiarazioni rese a verbale, non già a quelle oggetto di intercettazione per le quali va confermata la regola ermeneutica per la quale alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice (vedi anche in termini Sez. 1, 23.9.2010 n. 36218; Sez. 4, 28.9.2006 n. 35860). In questo solco, e senza giungere a 10 conclusioni difformi, si segnala anche una recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno anch'esse stabilito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714) come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.. L'applicazione dei suddetti costanti principi non può che portare alla reiezione di quei motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati le cui condotte sono state ricostruite alla luce delle dichiarazioni rese nel corso delle conversazioni intercettate e con i quali si è invece dedotto che il contenuto delle intercettazioni sarebbe rimasto privo di adeguato riscontro. Fatte tali necessarie premesse deve poi procedersi con l'analisi delle singole posizioni processuali.
2.2 AB GI ha proposto ricorso lamentando l'assenza di elementi idonei a provare la responsabilità del delitto di concorso in estorsione, nonché, deducendo, di essere comunque intervenuto nell'episodio ai danni della CA esclusivamente nell'interesse delle vittime ed a tutela delle stesse. Il ricorso è a giudizio di questa Corte manifestamente infondato;
al proposito, la Corte di merito, ha ricostruito accuratamente i fatti con le osservazioni contenute nelle pagine 6-7 della sentenza impugnata, nelle quali viene dato atto che fu proprio il AB: a comunicare alle vittime l'oggetto della richiesta proveniente dalla criminalità organizzata operante nel territorio di Cosenza, a individuare successivamente il soggetto che avrebbe ritirato il denaro dalle stesse vittime nonché a richiedere una seconda volta il pagamento, sempre per conto dell'organizzazione mafiosa, di una somma di ulteriori 3.000 €. Sulla base di tale ricostruzione, che il ricorrente non contesta in concreto se non con argomenti del tutto generici, deve certamente essere esclusa la fondatezza del primo motivo con il quale si chiede escludersi l'ipotesi di concorso in estorsione per difetto degli elementi costitutivi;
la richiesta di versamento di una somma di denaro accompagnata dalla indicazione che la stessa proviene dalla criminalità organizzata locale, chiaramente costituisce condotta intimidatoria finalizzata a realizzare un ingiusto profitto con altrui danno ed integra pertanto l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 629 cod.pen., come già condivisibilmente ritenuto dai giudici di merito con valutazione conforme. Quanto alla doglianza riguardante il ruolo di mero intermediario nell'interesse delle vittime, che si assume assunto dal AB nello specifico episodio, il tema è anch'esso affrontato ed approfondito dal giudice di appello con le ampie argomentazioni svolte a pagina 7 della sentenza impugnata nelle quali viene proprio escluso un intervento solidaristico del ricorrente. Si è in presenza di una congerie di elementi probatori, costituiti dalle dichiarazioni della CA e dal contenuto delle intercettazioni tra AB e OZ in parte riportate, correttamente valutati con giudizio pienamente conforme dai giudici di primo e secondo grado e sulla base dei quali veniva fatta corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la 11 vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n.2833 del 27/9/2012, Rv. 254298); detto principio deve poi essere specificato sottolineando come solidarietà umana ed agire nell'interesse esclusivo della vittima vanno esclusi quando l'autore del fatto trasmetta la prima richiesta di pagamento a nome dell'associazione mafiosa locale, solleciti i pagamenti, si rechi a ritirare le somme, ponga in essere condotte finalizzate ad impedire di essere individuato dagli organi di P.G., faciliti il trasferimento del denaro estorto ad altri soggetti, custodisca il prezzo del reato prima e ne permetta poi il godimento agli estorsori. Tali condotte, singolarmente o cumulativamente poste in essere, infatti, sono incompatibili con l'agire nell'esclusivo interesse della vittima perché finalizzate all'esecuzione della fattispecie estorsiva e poste in essere in cooperazione con l'autore dei fatti. E nel caso in esame risulta proprio che il suddetto ricorrente ha trasmesso le richieste provenienti dal gruppo mafioso cosentino proprio alle vittime, sfruttando il proprio ruolo di ex dipendente della ditta, e poi facilitato i pagamenti nonché richiesto ulteriori versamenti con condotta quindi pienamente rientrante nel parametro del concorso nel fatto estorsivo. Né sussiste erronea valutazione delle dichiarazioni della CA essendo le stesse state oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice di merito che le ha correttamente collegate al contenuto delle conversazioni e neppure difetto di prova dell'elemento soggettivo, posto che AB, ha agito con piena consapevolezza di trasmettere messaggi intimidatori provenienti dalla criminalità organizzata e diretti alla ditta degli CA. Quanto alla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 7 L.203/91, la condotta posta in essere è palesemente diretta ad agevolare il gruppo mafioso locale come inequivocabilmente dimostrato dal contenuto della richiesta e dalla indicazione della sua provenienza proprio da tale gruppo sicchè il motivo è anch'esso palesemente non fondato. Del tutto logiche paiono poi le motivazioni della Corte di appello di Catanzaro quanto alla negazione della prevalenza delle attenuanti generiche spiegate alla pagina 22 della pronuncia impugnata nella quale si da atto della particolare natura della condotta posta in essere dimostrativa del consenso prestato a metodi palesemente criminali.
2.3 Il primo motivo proposto nell'interesse dell'imputato OZ, e con il quale si è lamentata l'impossibilità di desumere la prova della sussistenza dell'organizzazione criminale dalla sola consumazione dei delitti-fine, nonché la parallela erroneità della dichiarazione di colpevolezza dello stesso in forza della sua acclarata partecipazione a singoli fatti estorsivi, è manifestamente non fondato;
quanto al primo aspetto di tale doglianza, questa Corte ricorda come per costante interpretazione giurisprudenziale, cui si ritiene di dovere certamente aderire, in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233; Sez. 2, 12 n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376). Il principio, coerentemente applicato dal giudice di appello di Catanzaro, trova suo fondamento nella ovvia considerazione che stante la particolare natura del delitto di cui all'art.416 bis cod.pen., fattispecie di pericolo priva di evento in senso naturalistico, la sua esistenza va ricavata e desunta proprio dalle modalità concrete di attuazione delle singole condotte criminose esplicative del programma delinquenziale al fine di distinguerlo dalle semplici ipotesi di concorso di persone nel reato. E così, correttamente si riteneva che l'esecuzione di una serie di estorsioni in danno di commercianti, sfruttando l'appartenenza alla locale criminalità organizzata, reclamando anzi palesemente l'inserimento nella locale famiglia al momento della richiesta di pagamento, l'utilizzazione di metodi palesemente intimidatori come quelli riferiti dal TO, autore di plurimi episodi di danneggiamento e minaccia confessati, l'uso anche di armi nel compiere gli attentati, abbia dimostrato l'esistenza del gruppo delinquenziale cui è accusato partecipare il OZ, con il preciso ruolo di soggetto incaricato di richiedere il pizzo ed esigere i pagamenti periodici. Se è vero che in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Rv. 216391), la Corte di appello di Catanzaro ha correttamente desunto l'esistenza del contesto associativo proprio dalle modalità esecutive dei delitti-fine, tutti significativi dell'esistenza del gruppo mafioso operante nella città di Cosenza. E parallelamente la partecipazione di OZ a tali delitti-scopo ne prova il coinvolgimento ed inserimento nel consesso criminale, senza che sia necessario fornire dimostrazione di una sua formale affiliazione o comunque legalizzazione ovvero dell'esistenza di altri atti formali attestanti un formale coinvolgimento. Va ricordato, al proposito, che la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione rappresenta univoco sintomo indipendentemente dalla prova di una - - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria formale iniziazione - partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Rv. 261909); l'appartenenza è quindi indipendente dalla formale affiliazione, e può anche precederla quando sia dimostrata la stabile partecipazione a plurimi delitti fine, che per le loro particolari modalità consumative chiariscono proprio che il singolo opera ed agisce, non nell'ambito limitato di un concorso di persone nel singolo fatto delittuoso, bensì quale componente di un gruppo criminale dedito con stabilità alla perpetrazione di delitti in un preciso contesto spaziale. E poiché l'estorsione di mafia è ripetutamente e stabilmente 13 caratterizzata dalla richiesta di versamento di denaro al gruppo criminale che opera il controllo di quel determinato territorio, certamente il coinvolgimento del OZ nella consumazione di più episodi di tal fatta manifesta il suo pieno inserimento nel gruppo delinquenziale capeggiato dal US. Difatti proprio operando in tal modo il ricorrente manifesta il suo coinvolgimento nel gruppo delinquenziale di cui al capo n.1 della rubrica posto che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418); e tale è risultata proprio la condotta del OZ che ha attivamente operato al servizio del gruppo in un determinato contesto spazio-temporale rendendosi particolarmente attivo nel settore delle estorsioni la partecipazione alle quali viene peraltro solo in parte contestata dall'atto di gravame. Quanto alle doglianze proposte con riferimento alle singole ipotesi estorsive, non si ravvisano i lamentati difetti motivazionali né, tantomeno, alcuna violazione di legge avendo il giudice di appello con motivazione logica, ancorata a ben precise emergenze probatorie singolarmente elencate ed analizzate, esente dalle lamentate censure, fornito adeguata spiegazione della affermazione di responsabilità. Ii motivi proposti con riferimento all'imputazione di cui al capo n.10 paiono palesemente reiterativi poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il giudice di appello di Catanzaro ha adeguatamente spiegato alle pagine 15-16 della sentenza impugnata come la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla difesa, e secondo cui il denaro che OZ conta alla presenza della moglie subito dopo essersi recato dal commerciante UN proprietario della pizzeria La Romana, non sarebbero frutto della esazione del pizzo per conto del gruppo criminale bensì corrispettivo della consegna di un oggetto illecito, è del tutto inverosimile ed implausibile per le modalità in cui si verificava la consegna del denaro. A tale osservazione, si aggiunge, che detta ricostruzione appare un mero espediente difensivo perché priva di qualsiasi riscontro posto che benché OZ fosse costantemente monitorato dalla P.G. anche in quel preciso frangente, mai venne notata la consegna o il trasporto di alcunché, mai neppure sostenuta dallo stesso ricorrente ovvero ammessa dal UN. 14 Con riguardo poi alle doglianze proposte con riferimento al capo n.4, le argomentazioni esposte dal giudice di appello alla pagina 11 della gravata sentenza, paiono ugualmente inequivocabilmente conducenti e logiche;
innanzi tutto, la Corte di appello, ha escluso che possa esservi errore nella indicazione della vettura durante la conversazione significativa posto che il mezzo della parte offesa non veniva indicato dal OZ alla moglie solo con riferimento al tipo bensì anche con riferimento alla targa e la sequenza alfanumerica indicata in quella conversazione dall'imputato è risultata proprio quella della vettura del RE. Coerentemente, pertanto, escluso detto possibile errore, il giudice di appello riteneva che l'incontro OZ- RE, preceduto da una conversazione in cui l'imputato contatta l'intermediario Capitano, fosse stato portato a termine per formulare una precisa richiesta estorsiva, posto che al termine dello stesso il ricorrente riferisce alla moglie del rifiuto opposto da parte del suo interlocutore al quale bisogna reagire facendogli un torto e tale dato comunicava al correo RA in una conversazione di pochi giorni dopo quando, peraltro, veniva informato che tale esercente era già oggetto di estorsione da parte dello "zio Maruzzo". La convergente lettura di dati ricavati dalle conversazioni intercettate e dagli appostamenti di Polizia Giudiziaria, ha fondato l'affermazione di responsabilità con valutazione del tutto esente dalle lamentate illogicità o contraddizioni. Le doglianze subordinate, avanzate con l'ultimo motivo, saranno oggetto di valutazione congiunta con gli altri ricorrenti nella parte finale della presente motivazione.
2.4 Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse del GI di cui deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità; quanto al primo motivo, deve innanzi tutto ricordarsi come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con 15 ricorso per cassazione;
in particolare, i giudici di merito, e quello di appello in particolare con le ampie osservazioni svolte alle pagine 16/18 della sentenza di secondo grado, hanno già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del GI si caratterizza per la presenza di alcune conversazioni intercettate e che vedono coinvolto detto ricorrente ed il coimputato OZ, soggetto come visto risultato stabilmente inserito nel gruppo criminale con il ruolo di esattore del pizzo, discutere circa l'importo pagato dal titolare di un negozio di alimentari di nome CH ed il giorno esatto di versamento delle somme. GI, pertanto, in detta conversazione, non manifesta soltanto una generica conoscenza delle modalità esecutive dell'estorsione ai danni del commerciante bensì, indica con assoluta precisione, somme da escutere in nome dell'associazione e giorni del mese nei quali recarsi presso il medesimo, così manifestando chiaramente l'avvenuta perpetrazione del fatto-reato, desunto da una lettura delle conversazioni che non può ritenersi manifestamente illogica e non è smentita da alcuna alternativa interpretazione. Ed a tale dato correttamente il giudice di appello aggiunge la dichiarazione del collaboratore TO, che indica GI quale soggetto coinvolto nelle attività del gruppo criminale quale esattore del pizzo unitamente proprio al OZ, a definitiva dimostrazione della corretta interpretazione di quella intercettazione. A nulla rileva pertanto che il LI non sia soggetto inserito nella lista dei commercianti, ovvero che la parte offesa non abbia presentato alcuna denuncia, poiché alla sua identificazione giudici di merito sono giunti con valutazione conforme ed in fatto sulla base della corretta lettura di una serie di dati costituiti anche dall'analisi di successive conversazioni tra OZ e RA e dall'esito dei servizi di osservazione. Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo con il quale il ricorrente ha lamentato il difetto degli elementi per ritenerlo coinvolto nell'associazione di tipo mafioso contestata al capo n.
1. A fronte della dichiarazione del collaboratore, pur riferita ad un periodo precedente, il giudice di appello valorizzava la circostanza che proprio nel periodo temporale oggetto di incriminazione, e cioè nel febbraio 2012, GI interloquiva con il OZ comunicando a questi l'importo che uno dei commercianti estorti avrebbe dovuto versare ed i giorni di pagamento del pizzo al gruppo criminale, così manifestando piena adesione a quel gruppo delinquenziale nel quale, secondo le dichiarazioni del collaboratore, era inserito già negli anni precedenti con un compito del tutto corrispondente a quanto emergente dal contenuto di quella conversazione. Proprio in applicazione dei principi enucleati nella parte introduttiva della presente motivazione, il giudice di appello riteneva provato l'inserimento del GI nel contesto associativo di cui al capo n.1, ritenendo la chiamata di correità, pur formulata in relazione ad un periodo precedente, riscontrata dal contenuto di una significativa conversazione. I motivi subordinati verranno analizzati congiuntamente alle altre posizioni.
2.5 Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso US;
quanto al primo motivo, la Corte di appello di Catanzaro ha evidenziato in 16 plurimi passaggi motivazionali come il predetto ricorrente fosse richiamato frequentemente con il nomignolo di "zio Maruzzo" nelle conversazioni tra OZ e RA aventi ad oggetto la consumazione di tipici delitti fine dell'associazione e cioè le estorsioni che in danno dei commercianti cosentini la locale famiglia mafiosa portava a termine. A fronte di tale ripetuto riferimento, che indicava già il US quale soggetto in posizione di vertice e quindi attribuiva allo stesso quel ruolo direttivo che viene contestato allo stesso, giudice di appello valorizzava le indicazioni provenienti dal collaboratore di giustizia TO, riportate a pagina 4 della pronuncia oggetto di ricorso, nelle quali il US viene indicato espressamente quale vertice della cosca facente capo a FR PE. Inoltre, il giudice di appello, sottolinea ancora a pagina 14, altro elemento assai significativo per ritenere confermata l'indicazione del collaboratore di giustizia, e cioè la visita che il RA fa al US ricoverato in regime di arresti domiciliari nel maggio del 2012 e nel contesto della quale il servizio di video registrazione permette addirittura di verificare come il primo consegni delle somme di denaro al ricorrente, certamente provento di attività illecita estorsiva stante che RA e OZ sono risultati soggetti stabilmente dediti proprio a tale attività per conto della cosca. Appare pertanto evidente che la consegna di somme di denaro direttamente da RA a US conferma il dato indicato dal collaboratore di giustizia sia quanto alla permanenza dell'inserimento dello stesso nella cosca mafiosa a tutto il 2102, sia con riguardo al ruolo di vertice svolto da US ancora in quella data, posto che è addirittura RA a recarsi personalmente a consegnare il denaro frutto di precedenti attività estorsive. La dichiarazione del collaboratore la cui attendibilità intrinseca è stata del tutto genericamente contestata dal ricorrente, non avendo lo stesso in alcun modo evidenziato precise ed evidenti contraddizioni o imprecisioni di qualsiasi genere nel racconto dello stesso, trova pertanto un riscontro di precisa natura esterna ed individualizzante costituente dato di per sé idoneo a dimostrare la partecipazione ad attività associative, sicchè la doglianza riferita all'assenza di riscontri esterni alla chiamata di correità, ed alla rilevata mancanza di tipiche attività riferibili al gruppo delinquenziale, ovvero alla mancata ricezione di uno stipendio da parte dei sodali allora in stato di libertà, viene proprio smentita da tale precisa ed inequivocabile condotta. In relazione, poi, ai motivi proposti con riguardo alle singole ipotesi di reato contestate e ritenute in danno del US, le doglianze appaiono meramente reiterative e comunque coinvolgenti aspetti di mero fatto, non deducibili in questa sede;
il giudice di appello con le argomentazioni svolte alle pagine 14/15, e prima ancora a pagina 12, elenca ed analizza compitamente gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine agli specifici episodi estorsivi di cui ai capi 8 e 9 della rubrica. Ben lungi dall'essere operata la ritenuta colpevolezza sulla base di una sola responsabilità da posizione verticistica, il giudizio di merito, sia in primo che secondo grado, ha utilizzato a carico del US le conversazioni intercettate, l'elemento assai significativo della visita del RA e della consegna del denaro pur quando il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari proprio per ritenerlo direttamente coinvolto in quegli specifici episodi. Né può ritenersi, così 17 come pure dedotto, che la conversazione su cui si basa l'affermazione di responsabilità per l'estorsione RD non abbia contenuto chiaro e sia intervenuta tra terzi, perché l'analisi compiuta dal giudice di primo grado è del tutto logica ed ampiamente esposta a pagina 12 con argomenti del tutto logici e privi di qualsiasi rilevabile contraddizione;
inequivocabile è il riferimento a RD quale parte offesa dell'estorsione e soggetto dal quale il US, zio proprio del OZ, ricava denaro sicchè correttamente l'interpretazione di una conversazione tra terzi soggetti risultati stabilmente dediti ad attività delinquenziali, manifesta il coinvolgimento nei fatti anche del ricorrente, non valendo, secondo gli orientamenti ampiamente citati nella parte introduttiva della presente motivazione, la regola della necessaria ricerca di riscontri ma quella della libera interpretazione secondo il libero convincimento del giudice. Anche in relazione al capo 9 vanno svolte le medesime osservazioni quanto al ricorso proposto;
si lamenta vizio di motivazione sebbene la pronuncia di secondo grado motivi ampiamente circa la sicura riconducibilità della assai anomala consegna di somme di denaro contante da RA a US, nel periodo di sottoposizione di questi a regime di arresti domiciliari in clinica, proprio ad attività illecite espressamente richiamate come commesse in danno della Comalpi. Infondatamente pertanto il ricorrente lamenta la qualificazione giuridica del fatto e la sua natura consumata posto che va comunque ricordato quanto alla posizione del US che per questi vale il principio secondo cui è chiamato a rispondere a titolo di concorso nei delitti fine consumati dagli associati dello stesso ristretto gruppo mafioso da egli diretto e risultato stabilmente dedito alla esecuzione di attività estorsive avendo fornito un proprio contributo diretto sicchè in alcun modo il fatto può qualificarsi ai sensi dell'art. 648 cod.pen. poiché US ha proprio diretto le attività di quel gruppo i cui componenti portavano poi a termine i singoli fatti estorsivi. Le doglianze aventi ad oggetto l'aggravante di mafia di cui all'art. 7 L.203/91, e le pene inflitte anche a titolo di aumento per continuazione, vanno analizzate in uno alla posizione dei coimputati.
2.6 Quanto al ricorso RA il primo motivo è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare 18 gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mentre nel caso in esame si procede ad una generalizzata doglianza con riferimento all'affermazione di responsabilità. E comunque pur a volere soprassedere da tale valutazione di genericità e non specificità, il ruolo del RA nel contesto della cosca mafiosa cosentina operante sotto la direzione US, è pienamente individuato dai giudici di merito con valutazione del tutto conforme ed ancorata a precise emergenze probatorie correttamente valutate nel presente giudizio abbreviato;
la Corte di appello di Catanzaro, ben lungi dall'adeguarsi passivamente alle argomentazioni ampie del primo grado, ha evidenziato come RA, sia sulla base delle dichiarazioni del TO che per le risultanze di molteplici captazioni, risulti stabilmente dedito alla consumazione di fatti estorsivi, operi la direzione del OZ incaricato di contattare i commercianti ed esigere i pagamenti, si riferisca quale soggetto sovra ordinato al US al quale consegna a volte il denaro mentre il coimputato è addirittura ristretto agli arresti domiciliari in clinica. Ben lungi dall'apparire emessa in difetto di motivazione, l'affermazione di responsabilità del RA per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere è ampiamente argomentata con riferimento al ben preciso ruolo svolto dal ricorrente;
né risulta alcuna violazione di legge con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaborante posto che lo stesso, sottoposto ad attento vaglio di credibilità intrinseca, è stato poi valutato unitamente ad altri elementi idonei a confermarne l'attendibilità e costituiti proprio dal contenuto di molteplici conversazioni con il correo OZ e nelle quali i due indiscutibilmente discutono della consumazione di estorsioni in danno dei commercianti cosentini taglieggiati. Sicchè il lamentato vizio non pare proprio sussistere e del tutto generica si profila la contestazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del TO perché non collegata ad alcuna valutazione effettivamente specifica posto che il mancato ritrovamento della lista dei commercianti taglieggiati non è certamente di nessun rilievo potendo la stessa essere stata occultata o, comunque, andata distrutta a fronte delle imponenti conferme al racconto del pentito provenienti dalle conversazioni intercorse proprio tra RA e OZ ovvero tra RA e US che oltre a fornire autonoma prova della responsabilità del ricorrente e dei correi per taluno degli episodi delittuosi, manifestano poi la piena sussistenza di adeguati riscotnri esterni alle dichiarazioni del collaboratore così che il procedimento seguito dai giudici di merito nella valutazione delle stesse appare conforme alle regole di legge ed a quelle della giurisprudenza in precedenza richiamate. La segnalata impossibilità di destinare parte del denaro frutto delle attività dell'associazione al pagamento di debiti propri, non rileva alcuna illogicità della motivazione della pronuncia ed appare doglianza sostanzialmente inconducente. Quanto al secondo motivo lo stesso oltre ad apparire ugualmente generico ed aspecifico appare prospettare significati alternativi del contenuto delle conversazioni intercettate;
orbene al proposito occorre rammentare come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di 19 esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta poiché alcuna valutazione illogica appare essere stata compiuta;
i giudici di merito sottolineato come il RA venisse già indicato dal TO come l'organizzatore e direttore delle attività estorsive nei confronti dei commercianti cosentini taglieggiati, procedevano poi ad analizzare il compendio delle risultanze delle conversazioni, apparso davvero significativo nelle parti in cui il ricorrente ed il OZ individuano singoli operatori economici cui il secondo poi si rivolgeva direttamente, come risultante dai servizi di osservazione, anche per ritirare somme di denaro. Somme transitate poi nelle mani del RA e da questi in parte consegnate al US. Anche il ricorso RA deve pertanto ritenersi manifestamente infondato oltre che generico.
2.7 Quanto alle doglianze subordinate, avanzate nell'interesse dei ricorrenti, si osserva come la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 appaia non solo correttamente contestata ma altresì fondatamente ritenuta in presenza di plurime emergenze, costituite dalle dichiarazioni di una delle vittime, dalle emergenze incontestabili delle conversazioni, dalle dichiarazioni del TO, che tutte insieme dimostrano come le attività siano state portate a termine per agevolare le attività della cosca mafiosa locale e con metodo intimidatorio tipico dell'associazione mafiosa a nome della quale espressamente OZ, RA e gli altri ricorrenti operavano e richiedevano il pagamento del pizzo. Le ampie osservazioni contenute a pagina 22 della sentenza impugnata, escludono qualsiasi vizio o difetto motivazionale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena, alla fissazione degli aumenti per continuazione;
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla circostanza lamentata dai ricorsi AB e GI, cui le attenuanti generiche erano state concesse in primo grado e che reclamavo con l'appello il riconoscimento del giudizio di 20 prevalenza, le osservazioni svolte dalla Corte di appello di Catanzaro paiono evidentemente specifiche anche con riguardo al diniego di tale richiesta. Infine, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Invero, una - specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuna oltre al rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile FAI che si liquidano in € 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile FAI che liquida in € 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Roma, 14 marzo 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo 1 PRESIDENTE Dott.Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2017 IL DICASS CANCELLIERE CL Planelli 21