Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha aggiunto che, invece, nel caso di annullamento con rinvio per violazione o erronea applicazione della legge nel giudizio resta ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato).
Commentari • 4
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Massima In tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, la condotta post delictum costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, potendo rivelare, se caratterizzata da improvvisazione, disorganizzazione o contraddittorietà, l'assenza di una previa e perdurante deliberazione criminosa. Ne consegue che il giudice non può escluderne la rilevanza, né fondare la premeditazione su mere congetture relative alla gestione successiva del cadavere. Il fatto Il caso riguarda un omicidio particolarmente efferato, seguito da una lunga e complessa attività di distruzione e occultamento del cadavere. Nel primo giudizio, la Corte d'assise aveva escluso …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 11 marzo 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42814 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2000
Dott. SETTEMBRE IO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 32561/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
TA NI N. IL 29/08/1956;
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
- Uditi, per l'imputato, gli avv.ti Gianzi SE e Maio Nino, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15/3/2013, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha assolto AT IO dal reato di omicidio volontario in danno di DÌ SA, avvenuto in SI il 31/5/2005, e dal reato connesso di porto abusivo dell'arma utilizzata per il delitto (un fucile a pallettoni).
Secondo l'accusa, condivisa dal giudice di primo grado e dal giudice della sentenza annullata, il DÌ, capo operaio dell'Azienda Forestale Calabria, ma di fatto capo dell'omonimo cosca, operante in Locri, fu vittima della faida in corso nella Locride tra le opposte fazioni dei AT-ZU-TT e quella dei DÌ fin dal 1967, allorché, nella cd. "strage del mercato", fu ucciso DÌ IC, padre della vittima di quest'omicidio. Ad avviso dei giudicanti, la faida, dopo un lungo periodo di tregua, riprese nel febbraio 2005 con l'assassinio di AT SE, per il quale sono stati condannati due membri della famiglia DÌ (OS e IO); ed è proseguita - tre mesi dopo - con l'omicidio di DÌ SA.
2. Alla base del ragionamento della Corte di merito vi sono le considerazioni seguenti:
a) nessun elemento probatorio acquisito al processo - nemmeno le dichiarazioni dei collaboratori esaminati in sede di rinvio - consente di stabilire un collegamento diretto - in via morale o materiale - dell'imputato con l'omicidio di DÌ SA;
b) la posizione di vertice, occupata da AT IO nell'ambito della cosca di riferimento, non lo rende, per ciò solo, responsabile di tutti i delitti commessi dal sodalizio, nemmeno di quelli aventi incidenza sull'assetto degli equilibri malavitosi, in mancanza di elementi idonei a stabilire un diretto collegamento tra l'imputato e il fatto omicidiario;
c) nessuno dei collaboratori esaminati a dibattimento (nè VE IC e OL UN, già escussi nel precedente dibattimento;
ne' ED IC e MA NZ, escussi nel rinnovato dibattimento su richiesta del Pubblico ministero) ha fornito informazioni sicure a carico di AT IO quale mandante dell'omicidio, essendosi gli stessi limitati a riferire le convinzioni maturate nel gruppo malavitoso di appartenenza;
d) la conversazione telefonica del 31/5/2005, delle ore 18,34 (un'ora dopo l'omicidio), intervenuta tra AT IO e ZU SE, rivela la soddisfazione dei due per l'uccisione di DÌ SA (menzionato, in una conversazione dal carattere allusivo e metaforico, come "maiale" nelle cui viscere sono state rinvenute buste di plastica), ma non è rivelatrice di un coinvolgimento diretto dell'odierno imputato nell'omicidio.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, lamentando, con unico motivo, carenza e illogicità della motivazione. Si duole, in particolare, del fatto che la Corte di merito abbia semplicemente "recepito" le emergenze processuali sopra illustrate ed abbia omesso di attuare una lettura "in controluce" delle stesse, attraverso l'utilizzo di massime di esperienza idonee ad illuminare i comportamenti tenuti dai protagonisti di questa vicenda. Inoltre, che si sia sottratta al compito assegnatole dal giudice rescindente di chiarire, in sede di rinvio, "in quale modo le specificità dei contributi collaborativi dei pentiti VE e OL ... consentano comunque di ritenere affidabili e credibili le loro dichiarazioni con riferimento preciso al mandato omicidiario contestato al ricorrente".
Quindi, premesso che, in base a consolidate regole di esperienza, l'assassinio di un esponente di vertice della consorteria opposta non può prescindere dalla partecipazione morale dei vertici del sodalizio e che la circolazione delle notizie relative ai più gravi fatti di sangue non può che rimanere interna alle consorterie mafiose interessate, il Pubblico Ministero ricorrente valuta come scarsamente comprensibili le riserve espresse dalla Corte di merito intorno alle notizie propalate da NO, OL e ED, in quanto:
a) ED è stato giudicato pienamente credibile dalla Corte di Assise di Locri nel processo a carico di UR IC, oltre che maggiormente informato - sull'omicidio di cui si discute - rispetto a OL e NO;
b) è massima di esperienza consolidata che la cosca "residente" debba dare il proprio preventivo benestare a quelle che - estranee al territorio - intendano compiere reati di una certa rilevanza nel territorio della residente. Pertanto, è perfettamente comprensibile che ED abbia parlato di un "permesso" richiesto dai AT al clan Commisso di SI e che i AT si siano rivolti, a tal fine, a ER SA;
c) i collaboratori hanno descritto condotte specifiche poste in essere da AT IO in funzione dell'omicidio di cui si discute, quali l'invio di emissari a SI per ottenere la preventiva autorizzazione;
i ripetuti contatti intervenuti nelle ore che precedettero l'omicidio con ZU IC (tra le 9,01 e le 14,44) e TT IO;
la telefonata avente a tema l'uccisione del "maiale"; l'informazione, ripetuta, dei collaboratori, che identificano nell'imputato il mandante del grave fatto di sangue. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento.
1. Va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte, la quale ha ravvisato un vizio di motivazione nella pronuncia di condanna del 17/11/2011 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria. È noto che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (cfr. Cass., sez. 4A, 14 ottobre 2003, rv. 226418;
Cass., sez. 6A, 3 dicembre 2001, Bassan;
Cass. sez. 1A, 14 novembre 2001, Murante;
Cass., Sez. Un. 8 maggio 1996, D'Avino, rv. 204463), fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame.
2. Orbene, i rilievi mossi dal giudice rescindente alla sentenza annullata sono fondamentalmente due: a) l'esistenza della faida e di una credibile ragione criminale dell'omicidio "non provano ne' la riferibilità di esso a qualcuno, ne', tampoco, un mandato omicidiario come quello contestato al ricorrente, pur potendo costituire, le medesime, un valido contesto nel quale collocare dati probatori idonei a sostenere il giudizio di colpevolezza"; b) le dichiarazioni dei collaboratori sono "de relato" e caratterizzate da "incertezza", non valutata dal giudicante, quanto alla fonte e al contenuto, che le rende "di rilievo probatorio debole sotto il profilo dell'affidabilità".
Infatti, veniva fatto rilevare:
- i collaboratori avevano riferito notizie circolanti nel clan della vittima, e quindi esprimevano il sentire del gruppo di appartenenza;
- GI IL è l'informatore sia di NO che di OL. Tuttavia, ha raccontato cose diverse ai due, perché a NO ha riferito che incaricato dell'esecuzione dell'omicidio fu il gruppo di UR;
a OL ha detto che il mandato venne conferito al clan Costa;
- la telefonata delle ore 18,05 è stata interpretata diversamente da altra Corte d'Assise, che ha mandato assolto ZU SE. In conseguenza di ciò veniva dato incarico al giudice del rinvio di riesaminare il quadro probatorio complessivo e chiarire, sulla scorta, altresì, dei rilievi difensivi:
- in quali termini fatti e circostanze riferibili a ZU IC e TT IO (accusati di essere gli esecutori materiali dell'omicidio) indirizzino i relativi contenuti probatori a carico dell'imputato;
- come e perché il contenuto della telefonata delle ore 18,34 del 31/5/2005 sia dimostrativo del mandato omicidiario dato da AT IO;
- in quale modo le specificità dei contributi collaborativi dei pentiti NO e OL consentano di ritenere affidabili e credibili le loro dichiarazioni con preciso riferimento al mandato omicidiario contestato al ricorrente.
3. Orbene, così ricostruito il mandato dato dalla Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia di annullamento, il cui contenuto è stato correttamente riportato dalla sentenza impugnata, ritiene questa Corte che si possa senz'altro escludere che la sentenza di rinvio sia incorsa in violazione dell'art. 627 c.p.p., come sostanzialmente denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente. Il giudice di rinvio si è, invero, fatto carico di riesaminare, alla luce delle indicazioni di questa Corte, il complessivo materiale probatorio, integrandolo con l'esame di altri due collaboratori, concludendo che, anche con le nuove acquisizioni, non risultano superati i rilievi critici della precedente sentenza di annullamento. E ciò per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il contesto in cui è maturato l'omicidio non è mutato all'esito dell'escussione dei nuovi testi, in quanto anche ED e MA hanno rapportato l'episodio omicidiario ai decennali contrasti tra i clan della Locride. La certa esistenza di una faida tra le opposte consorterie dei AT (di cui facevano parte anche le famiglie ZU e TT) e quella dei DÌ (collegata al clan Commisso di SI) rappresenta - è detto in sentenza - il "contesto" in cui leggere i contributi dichiarativi e gli altri elementi indiziari introdotti nel processo dalla pubblica accusa, ma non costituisce, di per sè, elemento attributivo della responsabilità ad alcuno dei membri del sodalizio avverso. Trattasi, all'evidenza, di fedele allineamento alle indicazioni del giudice rescindente.
3.2. Il ruolo verticistico di AT IO nella cosca è stato correttamente valutato dai giudici di merito, i quali, pur rilevando che lo stesso può costituire un indizio o un valido riscontro logico alle dichiarazioni di collaboratori, tuttavia non può rappresentare, da solo, un elemento autonomamente attributivo di responsabilità, sia perché altri membri del sodalizio avevano interesse all'eliminazione di DÌ SA (tanto vale, in particolare, per UR IC, membro del clan alleato, che aveva da vendicare la pregressa uccisione del cognato AM SQ, figliastro di AT IC e fratellastro del AT SE ucciso a febbraio 2005; tanto vale per gli ZU, che avevano da vendicare l'uccisione, avvenuta tempo prima, del congiunto ZU DA), sia perché non esiste, nel nostro ordinamento, una qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione" o di "riscontro d'ambiente", collegata al ruolo di vertice nel sodalizio (ruolo peraltro condiviso, nella specie, da AT IO con ZU SE), in ciò allineandosi, ancora una volta, alle indicazioni della sentenza di annullamento.
3.3. Il nuovo, approfondito esame delle dichiarazioni dei collaboratori già escussi nel precedente dibattimento e di quelli escussi nel dibattimento rinnovato non hanno consentito di acquisire elementi dotati di sicura valenza identificativa nei confronti di AT IO. E questo perché nessuno dei essi ha riferito circostanze apprese di persona, ma solo circostanze apprese nell'ambito della cosca di riferimento, che era quella dell'ucciso. È, pertanto, altamente logico e verosimile - argomenta la Corte di merito - che NO e OL - vivendo a contatto con gli esponenti della cosca DÌ, convinta della provenienza dell'attacco dalla cosca AT - si siano resi portatori di notizie e sospetti circolanti nell'ambiente malavitoso di riferimento ed abbiano attribuito la responsabilità dell'omicidio a AT IO, in considerazione della posizione di vertice occupata nel sodalizio. Lo stesso dicasi per ED, che era "vicino" alla cosca DÌ in virtù dei rapporti con DÌ SA (di cui era fratellastro); mentre MA, malavitoso calabrese, oltre ad essere poco credibile, ha addirittura puntato il dito contro un soggetto diverso (AT IC), per notizie apprese in carcere (ancora una volta da membri della "famiglia" DÌ).
L'esame critico delle dichiarazioni dei collaboratori suddetti è stato - da parte della Corte di merito - ampio e approfondito (avendovi dedicato le pagg. da 16 a 28) ed è stato effettuato in aderenza al criterio imposto dalla sentenza di annullamento, secondo cui non possono essere i sospetti circolanti nell'ambiente della cosca bersagliata a integrare - una volta veicolati, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, nel processo - la prova della responsabilità penale dei membri della cosca avversa. Tanto vale non solo per NO e OL, le cui dichiarazioni erano già state ritenute insufficienti dalla sentenza annullata, ma anche per ED, che, seppur facendo il nome di "AT OT come mandante dell'omicidio, non si è rivelato in possesso di informazioni maggiormente qualificate, avendo riferito ciò che apprese da ER IO (membro della cosca Commisso, a cui esponenti della famiglia AT si erano rivolti per ottenere aiuto o autorizzazione ad operare su SI). Priva di palesi illogicità, è, sul punto, la sentenza impugnata, la quale, tenuto conto della natura indiretta delle conoscenze di ED (informato da ER, che, a sua volta, ripeteva quanto appreso dagli emissari dei AT), ha attribuito natura congetturale al dato proveniente dal collaboratore suddetto e confermato il giudizio di incertezza circa la provenienza del mandato omicidiario.
3.4. Anche la telefonata delle ore 18,34, intercorsa tra AT IO e ZU SE, è stata oggetto di rinnovata attenzione da parte della Corte di merito e anche le riflessioni sviluppate intorno ad essa non mostrano incongruenze o illogicità, avendo la Corte rilevato che la chiamata partì da ZU SE, già assolto, con sentenza definitiva, dall'accusa di concorso nell'omicidio e che i contenuti della telefonata - dal carattere allusivo e metaforico - non sono rivelatori di un coinvolgimento diretto dell'odierno imputato, perché è ZU, al massimo, che si mostra partecipe dell'uccisione del "maiale" (abbiamo ...abbiamo...abbiamo ammazzato...abbiamo aperto) e mostra - insieme a AT - soddisfazione per la risuscita dell'impresa; e perché la soddisfazione per l'uccisione del "nemico" è comune ai membri della cosca, come rivelato dalla telefonata successiva, intercorsa tra ZU SE e TT IO. Nonostante il tenore vagamente indiziario della conversazione sia stato sottolineato anche dalla Corte di merito, tuttavia, la constatazione che la stessa non è stata ritenuta sufficiente - da altro giudice - per affermare la partecipazione di ZU all'omicidio di DÌ SA non rimane senza significato per AT, dal momento che il coinvolgimento di quest'ultimo nella conversazione è provocato da ZU e poiché è ZU, al massimo, che lascia trasparire un proprio ruolo attivo nell'omicidio. La telefonata rivela, quindi, a tutto concedere, la consapevolezza, in capo a AT, dell'evento (circostanza, argomenta la Corte d'appello, di nessun significato indiziante a carico di AT, stante la rapidità con cui, nei piccoli centri, si diffonde la notizia di un omicidio "eccellente"), ma non fornisce la prova di un suo concorso morale: il che, alla luce dei criteri indicati dal giudice rescindente, non costituisce affermazione contrastante con i criteri di valutazione probatoria applicabili nella specie.
3.5. Non risulta che la Corte di merito abbia tenuto conto delle telefonate intercorse, nello stesso momento in cui è stato consumato l'omicidio, tra ZU IC e TT IO, ma la circostanza che almeno uno dei due (ZU IC) sia stato assolto dall'accusa di omicidio in danno di DÌ SA dalla Corte di Assise di Locri in data 26/11/2010 rende ragione del silenzio serbato, sul punto, dalla Corte territoriale, anche perché la sentenza di annullamento di questa Corte dell'8 maggio 2011 aveva già stigmatizzato la mancanza di collegamento - risultante dalla motivazione del provvedimento a suo tempo impugnato - tra le telefonate suddette e l'accusa mossa a AT IO. Nè il Pubblico Ministero ricorrente ha censurato questo punto della decisione, rilevando, anzi, che "da quegli argomenti si può pure prescindere nel valutare la posizione personale di AT IO".
4. Nella ricostruzione dei giudici di merito vi è, quindi, un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e una lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che danno ampia ragione del divisamente espresso, anche sotto il profilo della collocazione criminale dei soggetti coinvolti - a vario titolo - in questa vicenda criminale, e rendono la decisione incensurabile in sede di legittimità. Qui va solo aggiunto che le insistenze del Pubblico Ministero ricorrente sulla attendibilità dei collaboratori (e dell'ED, sentito come teste) non sono in linea con la ratio della sentenza impugnata e con la motivazione in essa contenuta, giacché il "punctum dolens" non è costituito dalla credibilità dei testi o "collaboratori" (che la Corte d'appello non ha messo in discussione), ma dalla qualità del loro narrato: non fatti vissuti di persona o appresi in maniera verificabile, ma fatti filtrati attraverso l'intuizione o la comprensione che, di essi, ebbero i dichiaranti. Fatti, quindi, che richiedono una necessaria opera di interpretazione, su cui la Corte di merito si è cimentata con argomenti ne' incongrui ne' illogici.
Il ricorso dal Pubblico Ministero va, di conseguenza, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014