Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. Ne consegue che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato. (La S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di merito ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in virtù di un corretto comportamento processuale, pur fissando la pena base nel massimo edittale per la particolare gravità del caso: tassista che pretendendo di effettuare un servizio di trasporto per il quale era stata prenotata altra autovettura colpisce al volto il dipendente dell'albergo che aveva effettuato la prenotazione arrecandogli lesioni e con un pugno alla testa l'autista del taxi prenotato, il quale, caduto a terra, riportava un ematoma cerebrale e decedeva dopo sette giorni).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2009, n. 12049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12049 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/12/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2314
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 22037/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RO, N. IL 09/03/1967;
avverso la sentenza n. 39/2008 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 10/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Lo Voi Francesco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili avvocati Marsiglia Rocco per AT IA e in sostituzione dell'avvocato Villa Raffaele per EO EL RI, TO NI UI per PO LA e NA OL per EO GI, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato avvocati Gianzi GI e Buttazzo Antonio, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LI ES, conducente di taxi, è stato accusato di avere, per futili motivi, ovvero per non essere stato assecondato nella sua pretesa di effettuare con il proprio taxi un servizio di trasporto per il quale era stata prenotata altra autovettura, colpito al volto con uno schiaffo PE DI, dipendente dell'albergo che aveva effettuato la prenotazione, che riportava lesioni guarite entro venti giorni, e con un pugno alla testa EO AS, l'autista NCC che era sopraggiunto a seguito di prenotazione, che, caduto a terra, riportava ematoma cerebrale e decedeva dopo sette giorni.
Per tali fatti il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza emessa con il rito abbreviato il 13 febbraio 2008, escluse le aggravanti contestate - art. 577 c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n.
1 - e riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, condannava il LI alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di omicidio preterintenzionale ed a quella di mesi tre di reclusione per quello di lesioni, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite con provvisionale.
La Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 10 febbraio 2009, rigettava la impugnazione del LI che era soltanto sulla pena, essendosi lo stesso doluto che la pena base determinata di diciotto anni di reclusione era eccessiva e che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva trattandosi di precedenti di modesta entità e lontani nel tempo.
In motivazione la Corte, tra l'altro, criticava il fatto che in primo grado fossero state riconosciute all'imputato le attenuanti generiche e fosse stata esclusa l'aggravante dei motivi futili e poneva in evidenza la gravità del fatto, ritenendo corretto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva ed equa la pena inflitta al LI.
Con il primo ricorso per Cassazione, a firma dell'avvocato GI Gianzi, ES LI deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 1, ed agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p.. Il ricorrente, dopo avere denunciato la violazione sostanziale del principio tantum devolutum quantum appellatimi per le critiche rivolte dalla Corte di Assise di Appello alla decisione di primo grado in ordine alla esclusione dell'aggravante dei futili motivi ed al riconoscimento delle attenuanti generiche ed avere spiegato che siffatta valutazione aveva inciso concretamente sul giudizio di gravità del fatto e di congruità della pena inflitta, chiariva che la motivazione era illogica in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, tenuto conto della modesta entità dei precedenti penali e del fatto che i così detti precedenti giudiziari non erano mai stati verificati con una sentenza e, comunque, riguardavano i rapporti con l'ex coniuge. Denunciava, infine, il ricorrente l'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena per l'omicidio preterintenzionale nel massimo edittale, essendo il comportamento tenuto dal LI - pugno al volto - in sè privo di una particolare pericolosità.
Con un secondo ricorso a firma dell'avvocato Buttazzo Antonio, il LI deduceva la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione per avere la Corte di Assise di Appello erroneamente ritenuto che la violenza del pugno potesse essere desunta in via indiretta dalle conseguenze della caduta al suolo della vittima, non essendo vero che più forte è il pugno, più violento e lesivo è l'impatto a seguito di caduta.
Il ricorrente, inoltre, rilevava che l'affermazione della Corte che la violenza del pugno potesse essere desunta anche direttamente dal danno alla fronte subito dalla vittima era priva di reale motivazione perché si era fondata esclusivamente sul rilievo medico legale della presenza di un ematoma subdurale in sede frontale sinistra. Infine il ricorrente denunciava che la Corte aveva rilevato una incongruenza nella decisione del giudice di primo grado che da un lato aveva escluso l'aggravante dei futili motivi e concesso le attenuanti generiche e dall'altro aveva determinato la pena base nel massimo edittale, ma non aveva poi provveduto ad eliminare siffatta anomalia denunciata in primo luogo dal LI in sede di appello.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LI ES non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente sembra aver voluto censurare non tanto la motivazione della sentenza impugnata, quanto le valutazioni di merito compiute dal giudice di secondo grado. Con specifico riferimento al primo motivo di impugnazione del primo ricorso deve osservarsi che il divieto della reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, la quale ben può essere meno favorevole per l'imputato, e comunque ha per oggetto esclusivamente la qualità e quantità di pena riportata in primo grado (vedi Cass., Sez. 4, 3 ottobre 2007 - 23 gennaio 2008, n. 3447, CED 238738). Nel caso di specie è certo vero che i punti concernenti la esclusione dell'aggravante dei motivi futili e quello riguardante il riconoscimento delle attenuanti generiche non erano stati impugnati dal Pubblico Ministero e, quindi, non costituivano oggetto del giudizio di appello, non potendo il giudice di secondo grado modificare tali statuizioni, ma è pure vero che quest'ultimo giudice non poteva non ripercorrere tutti i passaggi della motivazione della sentenza di primo grado al fine di valutare la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato ai fini di un corretto giudizio di comparazione tra l'aggravante della recidiva e le attenuanti generiche, oggetto quest'ultimo del giudizio di appello.
Probabilmente la Corte di Assise ha censurato in modo eccessivamente aspro, anche se secondo questo Collegio fondato nel merito, la decisione del primo giudice di escludere l'aggravante dei futili motivi e riconoscere le attenuanti generiche, ma le affermazioni della Corte di merito si giustificano perché evidentemente ai fini della valutazione della congruità o meno del giudizio di equivalenza tra l'aggravante della recidiva e le attenuanti generiche il giudice di secondo grado non poteva non tenere conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p., ovvero della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato.
Orbene, depurata da alcune espressioni incongrue, che possono apparire come una non giustificata censura a decisioni del giudice di primo grado su punti non impugnati, la impostazione della motivazione della sentenza ricorsa appare corretta.
Sotto tale profilo non è stato violato il principio tantum devolutimi quantum appellatimi perché la Corte di merito ha esaminato alcuni fatti al fine di compiere un corretto giudizio di comparazione, non potendosi limitare, come sembra richiedere il ricorrente, ad una valutazione tra il numero dei precedenti giudiziari e penali e le attenuanti generiche.
Appare, pertanto, fondata su una corretta motivazione la valutazione di equivalenza delle attenuanti e dell'aggravante in considerazione della indubbia gravità del caso e della presenza di precedenti penali e giudiziari, dai quali si desumono, come ha messo in evidenza il giudice di appello, elementi indicativi di una personalità propensa all'uso della violenza fisica anche nei confronti di soggetti deboli, come quelli familiari.
Del pari infondato è il rilievo del ricorrente circa la presunta incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena base nel massimo edittale previsto. In punto di diritto bisogna rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che tra la decisione di concedere o negare le attenuanti generiche e la determinazione della pena base non esiste un rapporto di necessaria interdipendenza, poiché le attenuanti previste dall'art. 62 bis c.p. operano sulla pena già determinata in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. (vedi Cass. 28 febbraio - 14 giugno 1977, n. 7522). L'indirizzo deve condividersi perché il riconoscimento delle generiche e la determinazione della pena, pur richiamandosi astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 c.p., si fondano, in effetti, su presupposti diversi, perché nel primo caso occorre l'accertamento di particolari circostanze che siano tali da rendere il colpevole meritevole o meno di particolare clemenza, mentre nel secondo il giudice, in virtù del suo potere discrezionale, irroga una pena adeguata alla gravità della violazione commessa (vedi Cass., Sez. 1, 1 aprile - 24 giugno 1982,n. 6262). Insomma, e per concludere sul punto, il beneficio previsto dall'art.62 bis c.p. ha una sua ragione autonoma ravvisabile in situazioni atipiche che mentano, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità dell'imputato (così Cass., Sez. 1,15 febbraio 1988 - 12 aprile 1988, n. 4508) e non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato (vedi Cass., Sez. 5, 1 luglio - 13 agosto 1998, n. 9472). Ebbene nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi enunciati, i giudici del merito hanno ritenuto il LI meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche essenzialmente in virtù di un corretto comportamento processuale, mentre hanno fissato la pena nel massimo edittale previsto per la particolare gravità del caso. Il ragionamento posto a base di tale decisione è perfettamente logico e non è, quindi, censurabile in questa sede di legittimità. Sono infondati anche i rilievi contenuti nel secondo ricorso del LI, con i quali è stata, in buona sostanza, censurata la valutazione di gravità del fatto ascritto al ricorrente. Pur volendo prescindere dal fatto che si tratta essenzialmente di questioni di merito, già affrontate e risolte dalla Corte di secondo grado, va detto che la gravità della condotta del LI è palese, come è stato opportunamente sottolineato, perché il tassista AS EO, giunto sul posto in seguito a regolare chiamata, è stato proditoriamente colpito dal collega LI con un pugno al volto di notevole violenza, senza che nemmeno in precedenza vi fosse stato un litigio verbale e senza che vi fossero colpe o comportamenti scorretti in qualche modo ascrivibili alla povera vittima.
Discutere della estrema gravità di una tale condotta appare, in verità, un fuor d'opera.
Ma anche a volere accettare il ragionamento del ricorrente, secondo il quale il colpo non sarebbe stato di particolare violenza, va detto che la Corte di merito, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha stabilito, con motivazione del tutto logica confortata dai risultati di una consulenza medico-legale, che i danni riportati dalla fronte della vittima costituivano segno inequivocabile della violenza del colpo e della volontà dell'agente di cagionare un grave danno, tenuto conto anche della parte del corpo investita dalla violenza, tanto che, secondo la Corte di merito, l'elemento soggettivo era quasi al limite tra dolo indiretto (vedi localizzazione della lesione) e preterintenzione. Tale giudizio ha trovato conferma anche nell'esame dei danni riportati a seguito della caduta sull'acciottolato, in base alla considerazione, che non è affatto manifestamente illogica, che più forte è il colpo inferto e più rovinosa è la caduta.
Ed infatti può anche accadere che a seguito di un colpo non molto violento si cada malamente per terra con gravi conseguenze, ma non è vero il contrario, nel senso che a colpi violenti corrisponde pressoché costantemente una caduta della vittima rovinosa con esiti molto gravi.
Ebbene nel caso di specie i giudici del merito, con accertamento non censurabile in sede di legittimità, hanno stabilito che, per il tipo e la entità delle lesioni riportate nel lobo frontale, il colpo inferto dal LI al EO AS fu molto violento, fatto che provocò la pesante caduta della vittima sull'acciottolato con esiti mortali.
Da tanto, oltre che dalla assenza di validi motivi che giustificassero l'esplodere di tanta violenza, i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno tratto il ragionevole convincimento della gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, con conseguente determinazione della pena nei massimi edittali. Nessuna censura sotto il profilo della legittimità merita la decisione impugnata, che, è bene ribadire, dopo avere analizzato i singoli e specifici elementi già presi in considerazione e discussi, ha compiuto anche una valutazione complessiva giudicando la pena irrogata in primo grado del tutto equa e...proporzionata ai gravi comportamenti posti in essere dall'appellante, alla intensità del dolo e alla capacità a delinquere.
Le altre censure contenute nel secondo ricorso sono già state prese in considerazione e discusse quando si è valutato il primo ricorso del LI, che conteneva analoghi rilievi.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna di loro, oltre accessori come per legge.
È appena il caso di rilevare che la liquidazione in favore delle parti civili di una somma non rilevante deriva dal fatto che l'interesse delle stesse al ricorso ed al suo esito era assai modesto, trattandosi di un ricorso che non concerneva la responsabilità del LI, ma soltanto la entità della pena inflittagli.
Ed, infatti, anche una eventuale modifica di quest'ultima non avrebbe provocato rilevanti variazioni sulla liquidazione dei danni alle parti civili costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna di loro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010