Sentenza 21 giugno 2013
Massime • 1
Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2013, n. 38964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38964 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 21/06/2013
Dott. BEVERE AN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1941
Dott. DE MARZO PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 875/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB US N. IL 19/07/1979;
LL AL N. IL 30/01/1971;
AN LV N. IL 29/12/1987;
avverso la sentenza n. 1847/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 27.6.2012, la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza, emessa ex art. 442 c.p.p., il 14.7.2011 dal Gup del tribunale di Napoli, preso atto della rinuncia, da parte degli imputati ai motivi di impugnazione riguardanti il merito, fatta eccezione per quelli relativi alla sussistenza delle aggravanti e al generale trattamento sanzionatorio, ha escluso, per OB PP, l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 e, per CE AN e US UA, la recidiva e ha così rideterminato, la pena, per OB PP, in 6 anni di reclusione e Euro 1.400 di multa, per CE AN, US UA e AN LV, in 4 anni di reclusione e Euro 1.200 di multa. Ha revocato la pena accessoria della interdizione legale per questi ultimi;
ha sostituito l'interdizione perpetua dai pp.uu. con l'interdizione della durata di 5 anni.
Ha confermato la dichiarazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per aver imposto ad esercenti commerciali l'acquisto,
ogni settimana, di almeno una busta di caffè da 3/5 kg, di pessima qualità, avvalendosi del clima di intimidazione derivante dalla loro appartenenza al clan dei Casalesi ed al gruppo guidato da ET PP;
ha confermato la dichiarazione di responsabilità del OB in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, unito al primo reato dal vincolo della continuazione, associazione denominata clan dei Casalesi, operante sul litorale della strada statale Domiziana e nella provincia di Caserta.
Ha confermato l'interdizione perpetua dai pp.uu. e la misura di sicurezza della libertà vigilata, della durata di due anni, per OB e la confisca di quanto in sequestro.
Il difensore di US UA ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione: la responsabilità è fondata sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, non convergenti, non indipendenti(nel senso di essere indenni da suggestioni o condizionamenti) non specifiche e quindi non individualizzanti;
pertanto non possono considerarsi reciprocamente confermative;
2. violazione di legge in riferimento all'ipotesi ex art 513 bis c.p.: la corte suprema stabilisce che tale ipotesi di reato garantisce la tutela dell'ordine economico, mentre l'ipotesi ex art.629 c.p. garantisce il patrimonio: la sentenza non chiarisce il motivo per cui ha ritenuto che la condotta del US abbia leso il patrimonio, piuttosto che una limitazione alla libera concorrenza con una perdita di mercato esclusivamente in danno del singolo fornitore concorrente.
Il difensore di OB PP ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 628 c.p., comma 3, n. 3: la corte afferma la compatibilità delle due aggravanti senza tener conto che:
- la prima aggravante comprende la seconda, in quanto è chiaro che il legislatore del 1991 ha voluto colpire più severamente le associazioni mafiose, ampliando la previsione di condotte intimidatorie da sanzionare: non solo quelle imputabili ai soggetti appartenenti ad un clan, ma anche a quelli che, pur non appartenendovi, si avvalgano del metodo mafioso o comunque agiscano per arrecare vantaggio all'associazione;
- queste aggravanti sono incompatibili nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi del metodo mafioso, proprio in quanto già l'essere partecipe del sodalizio implica di per sè l'esercizio del metodo suddetto, come risulta dal testo dell'art. 416 bis c.p., che scandisce l'associazione della cui forza intimidatrice i sodali si avvalgono e le condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. È evidente che l'aggravante dell'art. 7 si applica al soggetto che, non facendo parte dell'associazione, commetta il delitto avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività dell'associazione;
- vanno pertanto distinti i casi in cui le modalità dell'associato (utilizzo del metodo e vantaggio dell'associazione) coincidano o sussistono isolatamente: se l'associato consumi l'estorsione a suo esclusivo vantaggio (e quindi usi solo il metodo mafioso) c'è l'assorbimento delle due aggravanti;
mentre, nel caso in cui l'associato compia un'estorsione in favore dell'associazione, all'utilizzo del metodo si aggiunge l'aver avvantaggiato l'associazione, rendendo concorrenti l'aggravante dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 (circostanza di posizione, in relazione alla quale rileva l'appartenenza all'associazione come fatto storico) e l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 (modalità di azione del soggetto, indipendentemente dalla partecipazione o meno al sodalizio, incriminato dall'art. 416 bis c.p. - S.U. n. 10 del 21.2.2001, Cinalli e altri). Il riconoscimento della prima aggravante presuppone un precedente e definitivo accertamento della circostanza di posizione, effettuata da altra autorità giudiziaria, cioè una condanna definitiva per il reato ex art. 416 bis c.p., accertamento che manca per il OB. Inoltre manca anche la dimostrazione della sussistenza dell'altra aggravante, nella forma di aver posto in essere la condotta avvalendosi dell'intimidazione mafiosa, derivante dall'appartenenza al clan, e al fine di riaffermare la supremazia sul territorio. Manca specificamente la dimostrazione del dolo specifico, cioè che, nella coscienza dell'idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione dell'associazione, questa finalità abbia costituito motivo specifico della spinta criminosa.
Negli atti mancano gli elementi che consentano di individuare, oltre alla fattispecie criminosa di riferimento, l'ulteriore dolo di agevolare il clan ed una particolare modalità della condotta. Nella sentenza, la corte si limita ad effettuare un collegamento tra la circostanza della presenza del ET nel territorio e il suo presunto interesse nella vicenda, nonché la consapevolezza del OB di questa situazione, senza che possa escludersi che il ricorrente abbia potuto perseguire un tornaconto personale, collegato con la sua attività commerciale. Nessun titolare degli esercizi commerciali ha mai affermato che sia stato speso il nome di ET, onde coartare la psiche delle vittime, rendendo così configurabile la citata aggravante ex art. 7.
2. Violazione di legge in riferimento all'art. 62 c.p., n. 4 e artt.62 bis e 133 c.p.: la corte ha omesso ogni motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e ha negato la concessione delle attenuanti generiche con un'unica argomentazione, comune a tutti gli appellanti. Il difensore di AN LV ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e all'art. 118 c.p.: la corte - al pari del primo giudice - ha posto a fondamento della pronuncia non le concrete modalità dei fatti, ma esclusivamente il contesto ambientale in cui si è svolta la vicenda, senza la dimostrazione che il ricorrente si sia avvalso in concreto del metodo mafioso, alla luce di un'oggettiva e specifica individuazione modale. Secondo il ricorrente manca anche la dimostrazione del dolo specifico, cioè del fine precipuo di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. Nei motivi di appello si sottolineava come non fosse riconducibile al metodo mafioso l'azione del AN, ne' al fine di agevolare l'organizzazione, stante il suo carattere episodico, ne' in riferimento ad un'egemonia sul territorio, tipica di una modalità mafiosa. Pertanto l'aggravante non può estendersi al AN, in virtù di un mero automatismo, a norma degli artt. 59 e 118 c.p.;
2. violazione di legge in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e artt. 59 e 118 c.p.; vizio di motivazione: questa aggravante non è stata riconosciuta dal primo giudice, in quanto la pena è stata stabilita nella misura di anni 5 di reclusione;
in assenza di impugnazione da parte del p.m., la corte, nell'asserire la configurabilità dell'aggravante, ha operato un'inammissibile reformatio in peius.
In ogni caso non risulta che egli appartenga ad un'associazione ne' che abbia riportato alcuna condanna per il delitto ex art. 416 bis c.p.;
3. violazione di legge in riferimento all'art. 62 c.p., n. 4: la corte ha omesso di giustificare il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante (riconosce la richiesta a p. 4);
inoltre, a pag. 6, la corte afferma che l'imposizione di acquisto del caffè non aveva prodotto ai commercianti altro che una lievissima flessione dei loro guadagni;
4. violazione di legge, in riferimento all'art. 62 bis c.p. e art. 63 c.p., comma 4, L. n. 203 del 1991, art. 7; vizio di motivazione: la corte non da alcuna giustificazione sulle ritenute modalità della condotta, come connotate da allarme sociale, ne' da rilievo adeguato alla giovane età e all'incensuratezza; ne' esprime specifiche argomentazioni sul AN per motivare l'aumento della pena, ex art. 63 c.p., comma 4. Il ricorso presentato nell'interesse di US UA non è fondato, in quanto i motivi si riferiscono ad argomentazioni oggetto di esplicita ed incontrovertibile rinuncia in sede di appello, rinuncia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto questa Corte. non può prenderli in considerazione, sulla base di un'implicita revoca della rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, anche se unilaterali. La dimensione della pena e la sussistenza delle aggravanti risultano comunque giustificate in base agli accertamenti dimostrativi della partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica facente capo al ET, sulla cui esistenza (come sarà rilevato più innanzi) giudici si sono soffermati con ampie argomentazioni. Non merita accoglimento il ricorso presentato nell'interesse di OB PP. In premessa va rilevata la fondatezza del convincimento dei giudici di merito - basato su incontestate sentenze definitive e verificate dichiarazioni di collaboratori di giustizia - in ordine alla dimostrata esistenza del Clan dei Casalesi e della sua articolazione facente capo a ET PP: la storiografia giudiziaria di quest'ultimo gruppo mafioso, richiamata dal giudice di appello, descrive la consumazione di 18 omicidi, alcuni tentati omicidi fra l'aprile 2008 e il gennaio 2009, atti intimidatori ai danni di esercenti commerciali nel territorio di Castel Volturno. La partecipazione del OB al clan e il suo diretto collegamento con PP ET nella vicenda del caffè sono descritti da collaboratori di giustizia e dagli accertamenti di polizia giudiziaria e sono stati definitivamente accertati, a seguito della rinuncia ai relativi motivi di appello. Quanto al requisito, L. n.203 del 1991, ex art. 7, dell'utilizzazione sistematica della forza intimidatoria (il ed metodo mafioso), è stato rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da:
a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata;
b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità);
c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Nel caso in esame, alla luce degli accertamenti sopra indicati, correttamente è stato ritenuta sussistente l'ipotesi di messaggio silente, nel senso che l'espressione utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati e di chi agisce nel suo ambito, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria, una volta che abbia creato una dimensione territoriale, non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune (i reati fine, diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà economica e produttiva), ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione. L'ineludibile funzionalità della coatta vendita di pessimo caffè alla realizzazione del programma illecito di comando e di potere dell'associazione la rende oggetto di dolo specifico, identificato nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio - fondato sulla temibile fama - non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti. I giudici di merito hanno poi evidenziato, con specifici dati processuali, come la finalità di estorsione sia stata, oltre quella di far riconoscere l'autorità in ambito territoriale del gruppo camorristico, anche quella di incrementare gli incassi e l'illecito autofinanziamento del gruppo medesimo.
Quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 c.p., comma 2, (consistente nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), va rilevata, secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 1, n. 43663 del 18.10.07, rv 238419; sez. 6, n. 27040 del 22.1.08, rv 241008; sez. 2, n. 510 del 7.12.2011, rv 251769) la compatibilità con quella prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso).
giacché, per l'applicazione della prima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, ne', in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso dell'altra aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare che nell'attività criminosa sia stata presente la modalità di tipo "mafioso", Tale accertamento è da ritenere effettuato dai giudici di merito, alla luce della suindicate argomentazioni sulla sussistenza, nel caso in esame, della utilizzazione della forza intimidatoria da parte dei procacciatori di caffè col marchio OB, la cui vendita coatta è risultata ai giudici di merito organizzata da ET PP ed eseguita dal OB e dal AN LV stilizzando in modo sistematico il metodo mafioso non ricollegabile a una loro specifica, attuale condotta, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione (v. risultati indagini p.g. 31.10.08, esito perquisizione nell'abitazione di EN Ducenta, rifugio del ET, dopo l'evasione nella dimensione sopra indicata, escussione di titolari di 12 bar in Casal di Principe e in Teverola). Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 è del tutto generica, in quanto è priva di specifici argomenti relativi ai quantitativi di merce per singoli titolari di esercizi commerciali e alla comparazione qualitativa ed economica con merce dello stesso tipo. In ogni caso la limitata offensività dell'attività estorsiva è stata riconosciuta, sia pure all'esclusivo fine di rideterminare la pena.
Nessuna censura è formulabile in ordine al negato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la corte di merito ha esercitato in maniera assolutamente corretta il potere discrezionale, previsto dalla legge. Esclusa analiticamente la sussistenza, per tutti gli appellanti, di elementi di fatto legittimanti la riduzione della pena, la corte di appello, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, desunta, ex art. 133, comma 1, n. 1 dal comune contesto sociale, economico, organizzativo, considerato indicativo di un profondo inserimento di tutti nel fenomeno criminoso di quel vasto territorio.
Non merita accoglimento il ricorso presentato nell'interesse di AN LV, fatta esclusione per il motivo sub 3). Quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, si ribadisce quanto già esposto, in relazione a OB, sulla dimostrata esistenza del Clan dei Casalesi e sulla storiografia giudiziaria dei suoi componenti costellata da numerosi delitti di alta ferocia e di incontestabile gravità; questo recente passato di forte spessore di violenza ha costituto un'efficace fonte di messaggio intimidatorio silente;
cioè ha consentito ai singoli il ricorso sistematico al metodo mafioso dell'utilizzazione della forza intimidatoria non ricollegabile a una loro specifica, attuale condotta, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione. In definitiva, grazie alle precedenti promozioni di assoggettamento e omertà, chi opera non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia, di agire sotto la spinta di specifici atti forieri di paura, assoggettamento, omertà, essendo sufficiente avvalersi dell'alto livello di "cattiva fama" raggiunto dall'associazione:
L'ineludibile funzionalità della coatta vendita di pessimo caffè alla realizzazione del programma illecito di comando e di potere dell'associazione la rende oggetto di dolo specifico, identificato nell?intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio - fondato sulla fama - non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti. I giudici di merito hanno poi evidenziato come la finalità di estorsione sia stata, oltre quella di far riconoscere l'autorità in ambito territoriale del gruppo camorristico, anche quella di incrementare gli incassi e l'illecito autofinanziamento del gruppo medesimo. La partecipazione del AN nell'attività criminosa del clan e il suo diretto collegamento con PP ET sono descritti da collaboratori di giustizia e dagli accertamenti di polizia giudiziaria e sono stati definitivamente accertati, a seguito della rinuncia ai relativi motivi di appello. In maniera insindacabile è risultato ai giudici che la vendita coatta di pessimo caffè è stata ideata da ET PP ed eseguita principalmente dal OB e dal AN LV (v. risultati indagini p.g. 31.10.08, esito perquisizione nell'abitazione di EN Ducenta, rifugio del ET, dopo l'evasione nella dimensione sopra indicata, escussione di titolari di 12 bar in Casal di Principe e in Teverola). I collaboratori hanno rievocato lo svolgimento di incontri con il ET, nel corso dei quali si attribuivano a OB e a AN il ruolo organizzativo dell'estorsione e lo specifico incarico delle consegne della merce.
Quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 c.p., comma 2, (consistente nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto di cui è risultata l'appartenenza ad associazione mafiosa), va rilevato che la corte di appello, preso atto del mancato calcolo, da parte del primo giudice, di un correlato aumento della pena e dell'omessa impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa, non ha conseguentemente apportato alcun aggravamento della pena;
pertanto la sanzione finale è stata ridotta da 6 a 4 anni di reclusione ed è stata calcolata partendo dalla identica pena base fissata nella sentenza di primo grado (cinque anni di reclusione), aumentandola di un anno per l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e riducendola a 4 anni per la diminuente del rito. Pertanto non è rilevabile alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto alla censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, va ribadito quanto rilevato in relazione al motivo del ricorso del OB: esclusa analiticamente la sussistenza, per tutti gli appellanti, di elementi di fatto legittimanti la riduzione della pena, la corte di appello, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, desunta, ex art. 133, comma 1, n. 1 dal comune contesto sociale, economico, organizzativo, considerato indicativo di un profondo inserimento di tutti nel fenomeno criminoso di quel vasto territorio.
Inoltre è del tutto generica la critica alla violazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Pertanto è da riconoscere al giudice di appello un corretto esercizio del suo potere discrezionale nella valutazione degli elementi sin qui esaminati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Fondata è invece la doglianza relativa all'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4; su tale argomento nei motivi di appello sono stati richiamati specifici elementi di fatto, concernenti alcuni titolari di esercizi commerciali e la valutazione del danno da essi riportato. L'assoluta assenza di esame e valutazione, da parte della corte di merito, sulla rilevanza e fondatezza di tale doglianza, determina una carenza motivazionale, che porta alla declaratoria di nullità parziale della sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, limitatamente a questo specifico punto, fermo restando il giudicato formatosi in ordine alla responsabilità del ricorrente. Il ricorso, in relazione agli altri motivi, va rigettato. Vanno anche rigettati i ricorsi di OB e US, con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, rivendicata da AN LV, e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte di appello di Napoli, altra sezione.
Rigetta nel resto.
Rigetta altresì i ricorsi di OB PP e US UA, e condanna, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013