Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2013, n. 38964
CASS
Sentenza 21 giugno 2013

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Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2013, n. 38964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38964
    Data del deposito : 21 giugno 2013

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