Sentenza 19 ottobre 2012
Massime • 3
Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'acquisizione di corrispondenza epistolare inviata e ricevuta da persona in stato di detenzione carceraria).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Commentari • 12
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La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2012, n. 49970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49970 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ER Giovanni - Presidente - del 19/10/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO D. - rel. Consigliere - N. 1456
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 16705/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UI DR N. IL 28/04/1960;
2) AN ED N. IL 07/02/1962;
3) DI RS EL N. IL 13/11/1963;
4) BA CO N. IL 22/01/1980;
5) DI NT NO N. IL 12/12/1975;
6) PANAIA SI AT N. IL 13/01/1969;
7) TA AN N. IL 20/11/1969;
8) ZU AN N. IL 12/09/1976;
9) ZU ER N. IL 08/04/1972;
avverso la sentenza n. 1094/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio per Di TO LE e per il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori: Avv. Aricò Giovanni, per Di TO;
Avv. Giuseppe Mammoliti per IO e ER UC;
Avv. Bartolo NA per UI NA, in sostituzione per delega di IA DA IP;
Avv. NA Bartolo per NA CO, in sostituzione per delega dell'avv. Leone Fonte;
avv. NA Bartolo per IO UC;
Avv. Giacomo Iaria per HA BA, Di RS HE e CO Trambacco. Nessuno è comparso per IO LD e per le parti civili.
RITENUTO IN FATTO
1. HA BA, IO LD, NA UI, Di RS HE, LE Di TO, CO AT NA, MB CO e IO e ER UC propongono ricorso contro la sentenza 13 maggio 2010, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, ha confermato la decisione resa all'esito di giudizio abbreviato che li dichiarò responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e, in particolare:
a) HA BA e NA UI del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
b) HA BA, HE Di RS, LE Di TO, CO AT NA, CO MB, e UC IO di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché BA, Di RS, Di TO, MB e IO UC anche di spaccio di stupefacenti e, infine, IO LD e UC ER solo di spaccio di stupefacenti.
A fronte delle censure proposte contro la decisione di primo grado e volte alla declaratoria di inutilizzabilità delle missive inviate e ricevute da MM OS, detenuto per altra causa, nonché delle conversazioni intercettate, la Corte d'appello ha disatteso tali censure e confermato la sentenza, ritenendo infondate le eccezioni di inutilizzabilità e che i predetti mezzi di ricerca della prova fossero di tale consistenza e convergenza da rendere incontrovertibile la sussistenza dei due reati associativi. Quanto alla corrispondenza epistolare, il giudice d'appello ha richiamato la pronuncia di questa Corte che ha ne ha confermato l'utilizzabilità trattandosi di prova atipica legittimamente ammessa. Anche sulla questione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, da un lato, sono stati evocati i principi enunciati dalle Sezioni unite, secondo cui i predetti mezzi di prova, qualora provengano da altri procedimenti, sono utilizzabili un volta acquisite le copie delle registrazioni e dei relativi verbali;
mentre, è onere della parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità produrre i decreti dei quali si denuncia l'illegittimità. Inoltre, quanto all'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p. per le intercettazioni disposte nel presente procedimento, il giudice d'appello ha posto in rilievo che le operazioni di captazione sono state effettuate con gli apparecchi in dotazione delle Procura di Reggio Calabria e vi è stato solo un ascolto remoto da parte degli organi di polizia;
delega, ad avviso del giudice d'appello, correttamente giustificata in ragione di esigenze collegate all'attività investigativa.
Quanto al merito, il giudice d'appello precisa che per i due reati associativi - l'uno, associazione di stampo mafioso e, l'altro, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, - oggetto del presente procedimento è riferita all'arco temporale 2003-2006 e cioè alla condotta associativa della cosca "OS" proseguita, anche con riferimento al traffico di stupefacenti, dopo la condanna definitiva del Tribunale di Locri.
Per il giudice di merito, il complessivo quadro probatorio costituito dalle missive ricevute e spedite da MM OS e le intercettazioni effettuate nel corso dei colloqui danno consistenza all'ipotesi accusatoria e alla prosecuzione degli affari illeciti con metodi mafiosi: i colloqui intercettati delineano i moduli organizzativi e operativi del gruppo criminale nonché i ruoli degli associati.
La Corte d'appello esamina le singole posizioni degli odierni ricorrenti e in particolare di:
- NA UI, per la quale la lettura dei dialoghi anche scritti si rileva che non si è in presenza di conversazioni personali, bensì di contatti affaristici-criminali, per i quali la donna costituiva un raccordo con l'esterno. Le conversazioni, intercettate nel corso dei colloqui in carcere, (pp. 902 e 903 della decisione di primo grado, riprodotta nella sentenza impugnata) danno consistenza al ruolo di "collaboratrice affidabile" per i contatti esterni con gli altri associati e, in particolare, con BA HA e il figlio RO OS;
ed è in tali conversazioni che MM OS è informato degli arresti di "sodali" nel territorio barese e riferisce ad NA UI di volere "restaurare" il suo predominio mafioso (p. 904 cit.) anche mediante l'impiego di risorse finanziarie per investimenti in settore industriali e alberghieri;
- HA BA, non ha contestato il merito delle accuse, bensì si è limitato e denunciare la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di fatti già giudicati dal Tribunale di Bari con la decisione 9 giugno 2006. Il giudice d'appello rileva che lo spessore delle prove acquisite, tra le quali le intercettazioni ambientali, danno conto del traffico di stupefacente - "attività già avviata da tempo e la cui diffusività sia soggettiva che territoriale" - sono tali da rendere incontrovertibile l'inserimento di BA nel contesto mafioso e nell'associazione dedita al traffico di stupefacente (pp. 1017-1018 cit.) tra la Calabria e la Puglia, zona di sua accertata influenza. Il giudice d'appello disattende l'eccezione della violazione del ne bis in idem, poiché si è in presenza di condotte del tutto diverse, soprattutto sotto il profilo soggettivo e quello del tempus commissi delicti.
Prova dell'attività di notevole spessore di spaccio di stupefacenti è fornita dall'arresto in flagranza di MB e AP per detenzione di cocaina occultata all'interno dell'auto; tra l'altro, entrambi colti in possesso di 5,500 Euro, somma che i due portavano con sè per il pagamento di forniture di droga.
- per HE Di RS, cognato di BA, la prova del coinvolgimento nell'associazione finalizzata al narcotraffico è fornita dalle intercettazioni e dalle missive, dalle quali risulta che egli si è recato in territorio torinese e altrove per procurarsi la cocaina per il successivo spaccio nel territorio della locride;
le conversazioni intercettate contengono espressioni "criptiche" le quali, ad avviso del giudice d'appello, sono chiaramente riferibili all'illecito traffico di stupefacente. Anche l'identificazione di Di RS assume certezza dalle conversazioni con OS FR;
certezza raggiunta anche dai colloqui precedenti tra YA e OS. Per tali ragioni, la Corte di merito ha respinto la richiesta di perizia fonica.
- Di TO LE, accusato del delitto associativo e di un episodio di acquisto di cocaina in concorso con MB e AP, la prova della sua responsabilità, oltre che dalle lettere, emerge dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali, rileva il giudice d'appello, sono utilizzati termini che forniscono la prova del diretto coinvolgimento nel delitto associativo;
conversazioni il cui linguaggio criptico è prova dell'abitualità di rapporti (pp. 1021 e 1022 cit.). L'identificazione, oltre che da precise circostanze riferite alla gioielleria della quale era titolare la sua ex moglie - come risulta da una lettera acquisita agli atti - è ascrivibile al metodo comparativo effettuato dagli organi di polizia giudiziaria, la cui affidabilità, ad avviso della Corte d'appello, non può essere posta in discussione perché è effettuato da personale di polizia giudiziari esperto nel settore (p. 1021). Ad avviso del giudice d'appello, l'ampiezza e l'intensità dei contatti avuti da Di TO con il gruppo dedito al traffico di stupefacenti e gli accorgimenti di "cambiare" periodicamente le schede telefoniche, forniscono la prova del coinvolgimento di Di TO non soltanto nell'episodio relativo al sequestro di droga a MB, ma anche nella struttura associativa.
L'aggravante della disponibilità di armi è provata anch'essa dalle conversazioni intercettate tra YA e FR OS, dalle quali emerge il porto di armi nel corso dei viaggi in Calabria, come avvenuto in altre occasioni;
- per CO MB, il thema decidendum, anche in relazione alle censure mosse è per il giudice d'appello limitato: vi è stato arresto in flagranza ed è stata riconosciuta la continuazione di tale episodio con il delitto associativo nonché con i reati per i quali vi è stata condanna del Tribunale di Bari. Infondata l'eccezione della violazione del divieto del bis in idem, poiché, ad avviso del giudice d'appello, si tratta di episodi del tutto diversi e autonomi e relativi ad altri soggetti rispetto a quelli coinvolti nel presente procedimento e tenuto conto, tra l'altro, che non era stato accertato il collegamento criminale del gruppo di YA con la 'ndrina calabrese di OS.
- CO NA è accusato di avere fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacente e della quale BA si rivolgeva per l'acquisto della sostanza stupefacente. Inoltre, l'imputato risponde di concorso nel reato di detenzione di cocaina, accertato all'esito delle intercettazioni;
conversazioni, dalle quali emerge che NA, dopo avere preso accordi con AN, riceve una prima volta MB, senza procedere alla consegna della cocaina, per mancanza di contatti con gli acquirenti, consegna che successivamente si perfeziona il 22 novembre 2003, quando AP e CC si recano in Calabria con la somma di 5.500 Euro, stupefacente sequestrato il giorno successivo.
La rete di rapporti emersa dall'intercettazioni tra NA e BA dimostra, per il giudice d'appello, il comune progetto criminoso richiesto per la configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacente. I collegamenti di NA con la 'ndrina di OS, escludono la configurabilita' dell'attenuante della lieve entità e dimostrano l'adeguatezza della pena inflitta e corretto il diniego delle attenuanti generiche.
- le posizioni di IO LD, IO UC e UC ER sono congiuntamente esaminate per quanto riguarda l'episodio di detenzione di cocaina, ceduta da IO UC ad LD IO che a sua volta la cedeva poi a terzi non identificati. La prova è fornita da conversazioni intercettate che, ad avviso del giudice d'appello, danno conto dell'episodio nel suo completo svolgimento e del coinvolgimento dei due CO e di LD (p. 1025 cit.).
Quanto al delitto associativo per il quale vi è stata condanna di IO UC, il giudice d'appello pone in rilevo che egli è in contatto con FR OS e con YA;
il collegamento con quest'ultimo - riferito a una fornitura di cocaina non andata a buon fine e per la quale si rivolge a YA allo scopo di richiamare il cognato Di RS, dimostra una cooperazione non occasionale nell'attività di spaccio e un inserimento con ruolo definito nell'associazione finalizzata al narco-traffico.
3. I ricorsi.
3.1.La difesa di LE Di TO deduce:
-violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità.
Nonostante fosse stata richiesta perizia fonica sulle sette conversazioni intercettate, il giudice d'appello ha ritenuto di superare tale accertamento, attraverso una missiva inviata dal BA a OS nella quale sarebbe indicato la gioielleria dei famigliari del ricorrente quale luogo ove rivolgersi per essere accompagnati da BA. Sotto tale profilo, la motivazione è manifestamente illogica, poiché non fornisce alcuna certezza all'individuazione di Di TO e non ha valore dimostrativo per la partecipazione all'associazione e ai reati scopo.
La partecipazione all'associazione non può essere ricondotta ai contatti con MB, PO di BA e certamente in grado di interagire con lui senza l'intermediazione di altri, ben conoscendo l'abitazione dove egli era agli arresti domiciliari. Non sono espresse le ragioni per le quali Di TO avrebbe fornito un contributo al reato commesso da CC e, in tal modo, partecipato all'associazione finalizzata al narcotraffico. Le limitatissime conversazioni non possono essere prova di una precisa volontà di partecipazione all'organizzazione.
Manca ogni prova sulla sussistenza dell'aggravante del comma quarto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché non può essere tale la circostanza valorizzata dalla Corte d'appello emersa da intercettazioni tra BA e OS, i quali farebbero entrambi riferimento ad alcune armi. Manca la prova della comune conoscenza della disponibilità delle armi.
Non risponde a logica l'assunto per il quale a carico di UC va esclusa l'aggravante, mentre per gli altri si fa ricorso a una presunzione di conoscenza. Si tratta di circostanza aggravante oggettiva per la quale deve essere provata la conoscenza.
3.1.2. Altro difensore di LE Di TO, avv.to FR AO Ferragonio, deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), mancando una motivazione rigorosa sugli elementi richiesti per la configurazione dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità. Non può essere fondata su dati presuntivi l'affermazione che i termini utilizzati facciano riferimento a sostanze stupefacenti, bensì è necessario che entrambi i giudici di merito indichino le ragioni per le quali sono pervenuti a tali conclusioni.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), il giudice d'appello non si
è espresso sulle ragioni perle quali i motivi di impugnazioni sarebbero stati infondati, limitandosi a ripercorrere le motivazioni relative alla decisione cautelare, in palese violazione del requisiti richiesti per la motivazione per relationem.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), anche in riferimento agli artt. 495 e 603 c.p.p., per non avere accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di perizia fonica per accertare se l'interlocutore di BA fosse in realtà Di TO. Le decisioni di primo e secondo grado non hanno precisato le ragioni per le quali l'accertamento fosse inutile e indubbia l'individuazione di Di TO. Unico riferimento per la identificazione di Di TO è, per i giudici di merito, il contenuto di una lettera spedita il 1 dicembre 2003 da BA kahled a MM OS.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.192 e 546 c.p.p., l'esame delle sentenza impugnata dimostra l'assoluta mancanza di motivazione, vizio che ne dovrebbe determinare la nullità. Vi è un'acritica elencazione di prove senza alcuna specifica argomentazione e dimostrazione delle ragione per le quali si giunge all'affermazione di colpevolezza.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché in entrambe le sentenze non si da conto dei requisiti minimi per la sussistenza del reato associativo, in applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza. I tempi su cui la decisione impugnata fonda la propria decisione sono talmente ristretti da non dar conto della sussistenza del delitto associativo. Peraltro, i rapporti sui quali si fonda la condanna riguardano soltanto YA HA e nessun altro associato. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. La sentenza impugnata non da conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi. Si è in presenza di mere asserzioni prive di ogni elemento che le possa giustificare e, peraltro, del tutto illogiche e incoerenti rispetto alla conclusione raggiunta per IO UC per il qual è stata esclusa l'aggravante.
3.2. La difesa di NA UI, deduce.
- vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, e agli artt. 69, 70 bis, 71 e 18 ter dell'ordinamento penitenziario nonché in relazione al D.P.R. 30 giugno 2000, art. 38, comma 6 e all'art. 191 c.p.p.. Per la difesa, le lettere spedite e ricevute da OS MM, all'epoca in cui era detenuto nel carcere di Palmi, sono state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge penitenziaria e come tali non possono essere utilizzate. La competenza a disporre il provvedimento apparteneva al magistrato di sorveglianza, poiché OS MM era in esecuzione di pena, come stabilito dall'art. 71 dell'ordinamento penitenziario. Tutte le missive acquisite con decreto 1 dicembre 2003 sono inutilizzabili per violazione delle garanzie stabilite dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 38, commi 1 e 7; tutta la corrispondenza era trattenuta in copia e inoltrata al detenuto MM OS. Il secondo provvedimento è stato emesso nella vigenza della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, introdotto dalla novella dell'aprile 2004.
Il ricorrente riproduce il contenuto della norma e deduce anche qui la violazione delle prescrizioni in essa previste, precisando che trova applicazione in virtù della disciplina della successione di leggi, la norma più favorevole tra quella precedente e successiva, senza poter combinare il disposto delle due discipline. Ritenere legittima l'acquisizione delle missive violerebbero le norme costituzionale degli artt. 15 e 111.
- Vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e dalla contraddittorietà.
Per il ricorrente, la Corte d'appello si è limitata a riportare i contenuti delle conversazioni intercettate all'interno della casa circondariale di Palmi, senza tenere conto che tali conversazioni riferivano esclusivamente a fatti personali.
Nelle conversazioni intercettate OS non impartisce direttive alla compagna e il giudice d'appello ha acriticamente recepito la sentenza di primo grado, senza effettuare la complessiva valutazione del reale contenuto delle intercettazione.
L'imputata, ad avviso della difesa, non risulta mai avere avuto una condotta attiva tale da integrare la partecipazione all'associazione. Non può rivestire rilievo alcuno l'affidamento ad UI NA della lettera a contenuto estorsivo con l'incarico di inoltrarla, poiché si è in presenza di un mero comportamento passivo non caratterizzato dal dolo richiesto per la configurabilità della condotta di partecipazione.
Altra circostanza, quale quella di essere stata moglie del fratello di MM OS, sono insignificanti.
Le conversazioni sono riportate senza alcun apprezzamento critico e senza tenere conto dei contenuti.
- carenza e illogicità della motivazione, violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p.. Insussistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
Vi è al riguardo una motivazione apparente, poiché si da tutto per scontato, senza dimostrare nulla. Sono utilizzati documenti, quali le missive tra MM OS e RE che non hanno riferimento alcuno rispetto alle condotte ascritte alla ricorrente. Manca la dimostrazioni delle connotazioni della condotta di partecipazione richiesta per la configurazione del reato associativo. La motivazione della sentenza è priva di uno sviluppo logico- argomentativo che possa collegare le circostanze in essa riportate con la condotta associativa.
In conclusione, per la ricorrente la motivazione della sentenza è generica e priva di ogni riferimento concreto a fatti che possano concretizzare il delitto ascritto.
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale per manifesta contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla pena inflitta, rispetto alla quale è mancato ogni riferimento a motivi d'appello.
3.3. Il difensore, avv.to Giacomo Iaria, propone ricorso per YA HA, RS HE e AC CO.
- Nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, 254 e 256 c.p.p. in riferimento all'art. 15 Cost..
Anche qui, si deduce la violazione delle disposizioni della legge penitenziaria in tema di controllo epistolare e la conseguente inutilizzabilità delle lettere inviate e ricevute da OS MM.
- vizio di motivazione e violazione dell'art. 191 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 266 c.p.p. e dell'art. 15 Cost.. Anche qui, si pone in risalto il contrasto di giurisprudenza già evocato nel primo motivo di ricorso.
- violazione dell'art. 18 ter, comma 5 dell'ordinamento penitenziario in relazione all'art. 191 c.p.p. e all'art. 15 Cost.. Si contesta la competenza del gip a provvedere, poiché OS MM all'epoca era detenuto in esecuzione di pena. E pertanto avrebbe dovuto provvedere il magistrato di sorveglianza. - violazione dell'art. 270 c.p.p., commi 2 e 3, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e). Si deduce la violazione dell'art. 270 c.p.p., commi 2 e 3, in quanto le intercettazioni acquisite al presente procedimento provengono da altro diverso procedimento senza il rispetto delle disposizioni innanzi richiamate.
Anzitutto non è stata avvisata la difesa dell'acquisizione di copia di verbali e delle trascrizione e dei supporti magnetici di altro procedimento. Al riguardo la Corte non risponde alla censura proposta, se non limitandosi a rilevare la presenza in atti del materiale delle intercettazioni.
- violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e). Si evocano le Sezioni unite in tema di controllo sulla motivazione delle ragioni per le quali sono stati utilizzati impianti diversi da quelli in dotazione della Procura.
Al riguardo, il ricorrente rileva che "il semplice richiamo alla necessità di pronto e immediato intervento, in relazione alla natura del reato contestato" contenuto nella sentenza impugnata è una formula stereotipa e rituale priva di concretezza ed è in contrasto con il cotesto investigativo del presente procedimento nel corso del quale non vi è stato alcun intervento urgente di polizia. Le attestazioni con le quali si sostiene la mancanza di impianti utilizzabili nei locali della Procura, sono del tutto obsolete e non formate. Peraltro, la circostanza che gli impianti fossero utilizzati in altri procedimenti li rende idonei e per altro verso rende improponibile un principio di inidoneità assoluta come invece richiesto dalla disciplina.
- violazione dell'art. 649 c.p.p. in combinato disposto con l'art.125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) nonché carente motivazione sul punto in relazione alla posizione di BA HA. I fatti contestati nel presente procedimento sono, sotto il profilo logico e cronologico, gli stessi per i quali BA HA è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Il ricorrente rileva che tale identità emergeva già dall'ordinanza di custodia cautelare e poi nella stessa sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Bari nelle quali si fa riferimento al fatto che nel corso di intercettazioni a carico di BA HA si è appreso che analoghe iniziative erano in corso da parte della Compagnia carabinieri di Soverato per conto del PDA di Catanzaro. Si pone in rilevo che nel corso del coordinamento tra le due autorità giudiziarie procedenti sono stati accertati stretti collegamenti tra BA HA e alcuni esponenti della famiglia mafiosa calabrese dei OS e, in particolare, acquisti di stupefacente effettuati da BA HA, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari dal 17 giugno 2003.
Nella sentenza passata in giudicato sono richiamati, oltre all'ordinanza di custodia cautelare, alcune conversazioni intercettate di contenuto identico a quelle utilizzate nel presente procedimento. In conclusione, ad avviso della difesa, BA HA era intercettato nell'ambito di due distinti procedimenti che avevano a oggetto le medesime ipotesi di reato. Tale circostanza non avrebbe potuto che rendere evidente un bis in idem. Ciononostante, la Corte d'appello, acquisita la sentenza in questione, si è pronunciata per l'insussistenza del dell'ipotesi disciplinata dall'art. 649 c.p.p., ritenendo le condotte diverse soprattutto sotto il profilo soggettivo e solo parzialmente sovrapponili.
La difesa contesta tali conclusioni e ritiene che appare ictu oculi la identità dei fatti, essendo irrilevante il rapporto con soggetti diversi e la circostanza della parziale sovrapposizione non ha rilievo alcun nel presente procedimento. Quanto ai rapporti con il clan OS, si rileva che nella sentenza del gup di Bari il riferimento alla malavita calabrese non è altro che il rapporto con il clan OS.
- violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) e carente motivazione sul punto riguardante la posizione di CO MB.
Per MB è stata riconosciuta la continuazione che non può che presupporre l'esistenza di una duplicità dei fatti, quando in realtà il fatto specifico contestato a CO MB è stato dallo stesso già oggetto di condanna dalla sentenza passata in giudicato.
Vi è anche qui una condotta identica che configura la fattispecie dell'art. 649 c.p.p.. - Quanto alla posizione di HE RS si deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546, lett. e) nonché la carente ed erronea motivazione. Non vi è un'adeguata e sufficiente motivazione sulla sussistenza del reato associativo finalizzato al narcotraffico.
HE Di RS, al di là di essere il cognato di BA HA, non risulta coinvolto in altri fatti diversi rispetto a quelli accaduti a Torino. Pertanto, è soltanto assertivo ritenere che egli abbia fatto parte all'associazione. Quanto ai contatti con FR OS, vi è una sola conversazioni intercettata con la quale si informa OS di non utilizzare più una certa utenza intestata BA HA. Si tratta di elemento privo di rilevo ai fini della configurazione della partecipazione all'associazione. Peraltro, a fronte di una richiesta di effettuare una perizia fonica per accertare se l'interlocutore fosse stato in realtà Di RS, la Corte d'appello non ha risposto alla richiesta formulata e giustificata dal fatto che i termini della conversazioni non fossero tali da rendere incerto eh interlocutore fosse Di RS. Anche altre circostanze rendono del tutto incerto che il riferimento al "cognato", fatto in una conversazione tra OS FR e BA HA, potesse riferirsi a Di RS.
Il giudice d'appello non ha fatto poi alcun riferimento alle gravi patologie dalle quali è affetto Di RS che, non solo per i profili relativi all'affermazione di responsabilità, ma anche per quelli concernenti la determinazione della pena, avrebbero potuto essere significative.
3.4.La difesa di IO LD deduce:
-violazione degli artt. 125, 267, 268 e 271 c.p.p. e vizio di motivazione. Il giudice d'appello conferma la sentenza di primo grado senza alcun autonomo ragionamento.
Anche con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, rinvia a quanto rilevato dalla sentenza di primo grado, con riferimento all'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento.
Il giudice di primo grado richiama una pronuncia delle Sezioni unite, e la Corte d'appello non fa altro che riportarsi a tale argomento senza considerare che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi impedisce all'interessato il controllo della legalità del procedimento.
Il ricorrente ribadisce l'eccezione già svolta nei precedenti gradi di giudizio.
Quanto all'identificazione di LD, la Corte di merito si limita, oltre che a sottolineare che la questione è stata posta con i motivi d'appello, a richiamare le motivazioni al riguardo svolte dal giudice di primo grado.
Si tratta di mere asserzioni che non dimostrano, ad avviso del ricorrente, la identità degli interlocutori, perché non è stata svolta alcuna indagine.
Per il ricorrente, il giudice d'appello non si esprime sulla gravità e convergenza degli indizi.
Altro profilo è la mancata motivazioni in ordine al diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 3.5. La difesa di CO NA deduce:
-annullamento per vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 605 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
La sentenza impugnata ha omesso di considerare le censure proposte con i motivi d'appello, richiamando integralmente e acriticamente le motivazioni della decisione di primo grado.
In relazione ai capi per i quali vi è stata condanna, il giudice d'appello si limita a poche "battute" senza aggiungere nulla di più alla sentenza di primo grado.
In considerazione che a NA è stata inflitta una pena di otto anni e sei mesi, la Corte d'appello avrebbe dovuto specificare in termini più chiari le ragioni dell'affermazione di responsabilità, attenendosi ai parametri stabiliti dall'art. 546 c.p.p.. ed enunciando le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie.
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p. con riferimento all'art. 74 d.p.r. n. 309 de 1990, non avendo considerato che la sussistenza di una associazione richiede una serie di requisiti oggettivi e soggettivi.
Entrambi i giudici di merito esprimono un convincimento sulla gravità indiziaria mediante una interpretazione soggettiva delle intercettazione priva di ogni riscontro.
Le conversazioni intercettate, ad avviso della difesa, impediscono di potere ritenere raggiunta la prova dell'associazione. È stata omessa ogni valutazione critica sulla sussistenza di un accordo criminoso che potesse coinvolge il ricorrente.
Anche se pochi soggetti possano costituire l'associazione, è necessario accertare che tutti abbiano agito con la consapevolezza di far parte di una organizzazione criminosa.
Manca qualsiasi elemento che possa provare stabilità e programmazione, considerando che il periodo di riferimento si riduce a pochi mesi o addirittura a pochi giorni.
Con specifico riferimento alla posizione di NA, la sentenza impugnata non ha affatto tenuto conto che allo stesso è stato attribuito un solo reato fine e ciò avrebbe dovuto comportare un accertamento specifico sull'esistenza di una struttura associativa che si distingue nettamente rispetto al fenomeno concorsuale. -vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4. La sentenza impugnata, al pari di quella del primo giudice, non fa il minimo accenno alle ragioni per le quali è stata ritenuta l'aggravante della disponibilità di armi.
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 192, comma 2 e art. 73.
Unico elemento determinate considerato da entrambi i giudici di merito è il sequestro di 150 grammi di stupefacente a MB CO e AO AP.
È ben vero che le intercettazioni possono costituire unico elemento di prova, ma affinché ciò possa accadere, occorre che le conversazioni non devono consentire ricostruzioni alternative e devono essere tali da dare certezza ai fatti.
Nella vicenda relativa all'ipotesi di spaccio ascritta al ricorrente, con i motivi d'appello è stato posto in evidenza che le conversazioni intercettate avrebbero al più potuto consentire di ritenere che NA avesse svolto soltanto il ruolo di intermediario. Si riportano i motivi di impugnazioni relativi all'ipotesi ricostruttiva della conversazioni e si sottolinea che il giudice d'appello non ha affatto considerato tali argomenti. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6.
Manca la motivazione in relazione alla configurabilità delle ipotesi attenuate dei due delitti per i quali vi è stata condanna. Vi è stato uno specifico motivo di impugnazione al quale non è stata resa una esaustiva motivazione.
-vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte d'appello conferma la decisione di primo grado, affermando che le modalità dei fatti e il ruolo non secondario di NA non consentono la concessione di attenuanti generiche.
Per tal motivo si chiede l'annullamento anche su tale ultimo punto.
3.6. La difesa di ER UC deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere valutato erroneamente i fatti oggetto dell'imputazione.
-mancata indicazione del fatto posto a base del delitto contestato attribuito a UC. Mancanza di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 eccessività della pena inflitta.
I giudici di merito si sono limitati a riportate stralci delle conversazioni intercettati senza esprimere valutazioni sui fatti oggetto dell'imputazione. Non si è tenuto conto della marginalità della condotta, e non sono stati adeguatamente considerate le conversazioni intercettate.
Non si è adeguatamente giustificata l'entità della pena inflitta in relazione ai parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p.. 3.7. La difesa di IO UC deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere valutato erroneamente i fatti oggetto dell'imputazione.
-insussistenza dell'associazione contestata;
insussistenza della condotta di partecipazione per assenza di contributo causale, comunque mancanza assoluta di motivazione in ordine alla prova della partecipazione del ricorrente alla ritenuta associazione. Mancata decisione in relazione alla richiesta del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. -violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 125 c.p.p.,
art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 530 c.p.p. per avere la decisione in termini assertivi affermato la responsabilità di IO UC in mancanza di prova. Mancata indicazione ed identificazione del fatto posto a base del delitto contestato a UC.
Mancanza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Eccessività della pena.
Quanto al coinvolgimento nell'associazione, non vi è alcuna motivazione sulle ragioni per le quali IO UC partecipa consapevolmente, mediante oggettive condotta, all'organizzazione criminale.
Non vi sono gli elementi costitutivi per la configurazione del reato associativo: non vi è la permanenza di un vincolo associa ti vo;
la predisposizione di mezzi, con l'attribuzione di specifici compiti;
un programma criminoso comune, idoneo ai fini della realizzazione di una serie indeterminata di reati.
Per il ricorrente, tale mancanza di elementi di prova si ripercuote sul delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato ad IO UC, in concorso con altri soggetti estranei al contesto associativo. Sono recuperati gli stessi elementi posti a fondamento della responsabilità in ordine al reato associativo, ripercorrendo le conversazioni tra OS e IO UC per poi rilevare i contatti telefonici tra quest'ultimo e IO LD e, poi, tra IO UC e ER UC.
Le conversazioni intercettate non si caratterizzano per la chiarezza richiesta affinché possano essere considerate prova, come più volte affermato dalla giurisprudenza.
-con un ultimo motivo il ricorrente rileva l'illegittima entità della pena inflitta. Non vi è stato il rispetto dei parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Un primo profilo pressoché comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata. Con specifiche censure o argomentazioni dialettiche, quasi tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e), per vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze poste con l'atto di impugnazione. Tale posizione, articolata su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento.
Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597, comma 1, codice di rito di decidere le questioni poste con i singoli atti di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione.
Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dai singoli appellanti là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13926;
Sez. 2, 10 gennaio 2007, dep. 8 febbraio 2007, n. 5606; Sez. 6, 20 gennaio 2003, dep. 13 marzo 2003, n. 11878). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (In tal senso, Sez. 2, 10 novembre 2000, dep. 2 aprile 2001, n. 13151; Sez. 6, 14 giugno 2004, dep. 14 luglio 2004, n. 31080; Sez. 4, 17 settembre 2008, dep. 14 ottobre 2008, n. 38824). Non è da revocare in dubbio che vi sia stata una sinergia valutativa da parte delle due decisioni e, nel cui ambito, la sentenza d'appello ha avuto un ruolo determinante nel sintetizzare le singole posizioni. Una analisi e un'elaborazione finale che consente di affermare che il percorso valutativo da parte del giudice d'appello - pur se sintetizzato in alcuni passaggi con rinvio alla decisione di primo grado - ha avuto una sua specifica autonomia, selezionando i punti della decisione rispetto ai quali le censure degli appellanti erano da ritenere fondate.
In realtà, il giudice d'appello ha analiticamente ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.
In conclusione, le censure con le quali si prospetta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondate.
2. L'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle missive, proposta da pressoché tutti i ricorrenti, è articolata in termini tali da comportare rinammissibilità "genetica" dei ricorsi, non idonea a "costituire un rapporto processuale" e, per tale ragione, preclusiva anche per la declaratoria d'ufficio dell'inutilizzabilità in applicazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2. Come noto, le Sezioni unite hanno di recente affermato che la sottoposizione a controllo e l'utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt.254 e 353 c.p.p. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen.. Pertanto, il visto di controllo cui può essere sottoposta la corrispondenza dei detenuti ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen. implica necessariamente che, previa apertura non occulta del plico, sul contenuto della corrispondenza stessa sia impresso un segno riconoscibile e idoneo ad attestare l'effettuato controllo da parte dell'autorità, in tal modo venendone resi edotti i soggetti che intrattengono la corrispondenza (Sez. un., 19 aprile 2012, dep. 18 luglio 2012, n. 28997). Tale disciplina non è stata osservata nel concreta fattispecie e l'eccezione dedotta è solo in astratto fondata. Ciononostante, i ricorsi sono inammissibili per genericità poiché la censura è stata proposta in termini del tutto astratti e avulsi dal contesto probatorio cui la dedotta inutilizzabilità andrebbe a incidere. Non vi è alcun riferimento alla concreta e specifica rilevanza probatoria della missive sulla complessiva elaborazione dei fatti effettuata dai giudici di merito, tenuto conto tra l'altro che il quadro probatorio ha assunto specifica e concreta rilevanza in relazione agli esiti delle conversazioni e ai sequestri di sostanza stupefacente operati nel corso dell'attività investigativa. Un sinergia di elementi di prova rispetto alla quale è mancata la specifica incidenza delle missive sulla complessiva piattaforma probatoria.
Questa Corte si è espressa, anche a Sezioni unite, nel senso che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. un,23 aprile 2009, dep. 10 giugno 2009, n. 23868; Sez. 6, 6 marzo 2012, dep. 22 giugno 2012, n. 2512; Sez. 6,18 ottobre 2000, dep. 10 gennaio 2001, n. 159). Principio generale ancor più specifico è stato affermato poi in materia di intercettazioni secondo cui è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità della "gran parte" delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p., comma 1, senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, 19 aprile 2012, dep. 16 maggio 2012, n. 18725). Specificità che, in ciascuno dei ricorsi con i quali è stata eccepita l'inutilizzabilità delle missive, manca del tutto. Inammissibilità genetica, dunque, dei ricorsi che esclude d'altro canto anche l'esercizio di poteri ufficiosi da parte della Corte ex art. 609 c.p.p., comma 2, il cui presupposto fondamentale è la valida instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. un. 11 novembre 1994, dep. 11 febbraio 1995, n. 21;
Sez. 6, 17 febbraio 1998, dep. 21 maggio 1998, n. 539; Sez. un. 6 dicembre 2000, dep. 12 febbraio 2001, n. 32; Sez. 5, 9 luglio 2004, dep. 14 settembre 2004, n. 36293; Sez. 1, 11 novembre 2003, dep. 4 dicembre 2003, n. 46543).
2.1. Quanto agli ulteriori aspetti relativi alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazione le censure sono anche qui assolutamente generiche, poiché non vi è stata alcuna allegazione degli atti dispositivi e/o attuavi dei predetti mezzi di ricerca della prova.
Anzitutto, le Sezioni unite hanno affermato il principio di carattere generale secondo cui non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. un., 19 aprile 2012; 13 luglio 2012, n. 28997). Manca ogni specifica indicazione o comunque allegazione da parte dei ricorrenti, a fronte delle corrette ragioni poste a fondamento del rigetto da parte delle giudice d'appello delle medesime eccezioni. Per tali mezzi di ricerca della prova, provenienti da altri procedimenti, una volta acquisite ex art. 270 c.p.p. le copie delle registrazioni e dei relativi verbali, è poi onere della parte produrre i decreti dei quali si denuncia l'illegittimità; per altro verso, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., per le intercettazioni disposte nel presente procedimento, si sottolinea che si è in presenza di un ascolto remoto da parte degli organi di polizia, mentre le operazioni di captazione sono state effettuate con gli apparecchi in dotazione delle Procura di Reggio Calabria. La delega all'ascolto remoto è, per il giudice d'appello, correttamente motivata in relazione alle esigenze collegate all'attività investigativa.
La genericità dei motivi è qui collegata anzitutto al mancato rispetto dell'onere di allegazione imposto alla parte che deduce eventuali violazioni di legge che inficiano intercettazioni acquisite da altri procedimenti e, in ogni caso, disposte nel medesimo procedimento.
Non può che ribadirsi il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Sez. un. 23 novembre 2004, dep. 23 novembre 2004, n. 45189). Principio di diritto che non può che essere confermato.
3.1.Inammissibile è, pertanto, il ricorso di NA UI, per le ragioni dianzi esposte;
impugnazione peraltro proposta essenzialmente non per censurare la sussistenza dell'associazione mafiosa, facente capo alla famiglia "OS", bensì la partecipazione di UI alla struttura associativa la cui prova è nelle conversazioni intercettate nel corso dei colloqui avuti nel carcere, dai quali emerge l'attuale operatività del sodalizio e il ruolo di nuncius svolto dal IA UI.
3.2.Altrettanto inammissibile il ricorso di BA ED, per le ragioni già poste con riferimento alla genericità dell'eccezione relative alla inutilizzabilità delle missive acquisite senza il rispetto della procedura prescritta dalla recente pronuncia delle Sezioni unite, come già detto nei precedenti p. 2 e 2.1. Va posto in rilevo, peraltro, che nel giudizio di appello BA HA, non ha contestato il merito delle accuse e si è limitato a denunciare la violazione del principio del ne bis in idem, richiamando al riguardo i fatti già giudicati dal Tribunale di Bari con la decisione 9 giugno 2006. Per tal ragione, il ricorso si caratterizza ancor più per essere una mera sollecitazione all'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 606 c.p.p., il cui presupposto, si è già detto innanzi, è la regolare costituzione del rapporto processuale, non realizzatasi per l'assoluta genericità e, dunque, inammissibilità del ricorso. Inammissibilità che investe anche le questioni poste in relazione alle intercettazioni di conversazioni, in termini del tutto aspecifici rispetto al contesto processuale descritto che avrebbe richiesto la produzione o quanto meno l'indicazione specifica dei provvedimenti autorizzativi e dispositivi.
Non può che essere sottolineato ancora, quanto sintetizzato in narrativa circa i precisi contenuti della pronuncia impugnata secondo cui le intercettazioni ambientali, forniscono la incontrovertibile prova delle dimensioni del traffico stupefacenti;
"attività già avviata da tempo e la cui diffusività sia soggettiva che territoriale" sono tali da dare concretezza all'esistenza delle due strutture associative nel cui ambito operava YA (pp. 1017-1018 della sentenza) le cui zone di intervento erano la Calabria e la Puglia. Prova dell'attività di notevole spessore dello spaccio di stupefacenti e della sua attualità sono fornite dall'arresto in flagranza di MB e AP per detenzione di cocaina occultata all'interno dell'auto, tra l'altro colti in possesso di 5,500 Euro;
danaro che, a detta di BA, i due portavano con sè per il pagamento delle forniture di droga.
Altrettanto corretta e coerente con gli atti descritti in sentenza è la manifesta infondatezza, in relazione al delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, dell'eccezione della violazione del ne bis in idem: per il giudice d'appello, si è in presenza di condotte strutturalmente diverse, soprattutto sotto il profilo soggettivo e quello del tempus commissi delicti.
3.3. Inammissibili i ricorsi di Di RS HE e MB CO, per gli aspetti esaminati nei precedenti p.
2.2.1. nonché per quanto posto in rilevo nella trattazione della posizione di BA ED.
La complessiva sinergia delle prove acquisite a carico di Di RS HE, cognato di BA, assume significato e si caratterizza ancor più sotto il profilo individualizzante relativo al suo coinvolgimento nell'associazione finalizzata al narcotraffico e al suo ruolo di procacciatore di stupefacente da commercializzare nel territorio della locride;
le conversazioni intercettate contengono espressioni "criptiche" le quali, come in termini coerenti posto in rilievo nella sentenza impugnata, sono chiaramente riferibili all'illecito traffico di stupefacente.
Come si è già descritto in narrativa, il ragionamento probatorio dei due giudici di merito da certezza all'identificazione di Di RS soprattutto in ragione degli esiti conversazioni avute con FR OS;
conversazioni in cui lo stesso interlocutore fa riferimento "al cognato" che gli avrebbe detto di chiamare OS;
certezza, in tal modo raggiunta, dai colloqui precedenti tra BA e OS.
La specificità e la coerenza argomentativa, radicano ancor più l'inammissibilità genetica del ricorso per la sua genericità, volto a una mera riedizione di quanto già posto all'esame del giudice d'appello; circostanze rispetto alle rispetto alle quali vi è stata ampia e coerente risposta.
L'eccezione di ne bis in idem, sollevata in termini speculari a quelli contenuti nell'impugnazione di BA ED, non può che essere anche qui dichiarata inammissibile.
3.4.L'inammissibilità genetica contrassegna i ricorsi di Di TO per la marcata genericità dei motivi, dovuta alla mera riedizione delle censure già all'esame del giudice d'appello e adeguatamente risolte in coerenza con gli elementi di prova acquisiti agli atti. Non vi è alcuna eccezione circa l'inutilizzabilità della corrispondenza e, la mancanza delle condizioni richieste per l'esercizio dei poteri ufficiosi, come già posto in rilevo nei precedenti pp. 2 e 2.1., ne impedisce la rilevabilità ex art. 609 c.p.p.. Per Di TO LE - accusato del delitto associativo e di un episodio di acquisto di cocaina in concorso con MB e AP - la prova del suo coinvolgimento, oltre che dalle lettere, è data dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali, rileva il giudice d'appello, sono utilizzati termini che forniscono la certezza del suo diretto coinvolgimento nell'associazione finalizzata al narcotraffico;
conversazioni il cui linguaggio criptico è prova dell'abitualità di rapporti (pp. 1021 e 1022). L'identificazione, oltre che da precise circostanze riferite alla gioielleria della quale era titolare la sua ex moglie, è ascrivibile al metodo comparativo effettuato dagli organi di polizia giudiziaria, la cui affidabilità, ha affermato la Corte d'appello, non può essere posta in discussione perché effettuato da personale di polizia giudiziari esperto nel settore.
Al riguardo, vi è una consolidata giurisprudenza (Sez. 6 n. 18453 del 15 maggio 2012; Sez. 6, n. 17619 del 8 gennaio 2008; Sez. 4, n. 16432 del 22 febbraio 2008; Sez. 5, n. 11921 del 27 ottobre 2004;
Sez. 1, n. 38484 del 20 settembre 2007; Sez. 6, n. 24438 del 06 maggio 2005), ha osservato che ben possono essere utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria che avevano riferito sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati. Non si tratta, come vorrebbe alcuno dei ricorrenti, di un'impropria attività para-peritale, ma della espressione di una percezione sensoriale, che ben può formare oggetto di testimonianza, anche da parte degli organi di polizia giudiziaria impegnati nell'attività di indagine, perché ad essi è inibita la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dagli indagati (art. 62 c.p.p.) o da testimoni (art. 195 c.p.p., comma 4), e non su quanto da loro appreso o percepito direttamente, attraverso l'uso dei normali sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto). Nè, è bene sottolineare, una simile testimonianza incontrerebbe in tal caso il divieto di espressione di apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.), perché in questo ambito ricadono espressioni di opinioni e non quanto rientra nella sfera di ricognizioni, siano esse uditive o di altra natura.
Naturalmente, l'attendibilità di tali ricognizioni di tipo uditivo, come di ogni altra percezione affidata ai sensi, va apprezzata dal giudice del merito, che deve rendere conto della sua valutazione compiuta;
ma ciò è per l'appunto quanto emerge dalla sentenza della Corte di appello.
Ciò posto, i rilievi contenuti nel ricorso attengono ad aspetti valutativi non esaminabili in sede di legittimità
I rilievi contenuti nei due ricorsi, autonomamente presentati dai due difensori di Di TO, e riferiti al suo coinvolgimento nella struttura associativa attengono anch'essi ad aspetti valutativi non esaminabili in sede di legittimità. Il giudice d'appello, rievocando la specifica ricostruzione operata dal Tribunale, pone in risalto l'ampiezza e l'intensità dei contatti avuti da Di TO con il gruppo dedito al traffico di stupefacente - tra i quali MB e EL, quest'ultimo braccio destro di MM OS - nonché gli accorgimenti di "cambiare" periodicamente le schede telefoniche;
elementi che danno la prova del coinvolgimento di Di TO non soltanto nell'episodio relativo al sequestro di droga a MB, ma anche nella struttura associativa.
Anche con riferimento all'aggravante della disponibilità di armi, la sentenza impugnata rileva che la prova è fornita anch'essa dalle conversazioni intercettate tra BA e FR OS, dalle quali emerge circa il porto prospettato di armi nel corso dei viaggi in Calabria, come avvenuto in altre occasioni;
circostanza che, in ragione dell'intenso coinvolgimento di Di TO nel contesto associativo, correttamente non avrebbe potuto che applicarsi anche a lui.
3.5. Al pari dell'impugnazione di Di TO, il ricorso proposto da CO NA è inammissibile sotto il profilo genetico, per essere diretto a contestare la ricostruzione dei fatti oggetto di imputazione e, in realtà, non a censurare specifici vizi riconducibili all'Ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p.. Peraltro, il ricorrente ripropone censure a scelte esclusivamente valutative effettuate dal giudice d'appello, correttamente effettuate e coerenti con il quadro probatorio descritto in sentenza.
Non vi è alcuna eccezione circa l'inutilizzabilità della corrispondenza e, la mancanza delle condizioni richieste per l'esercizio dei poteri ufficiosi, come già posto in rilevo nei precedenti pp. 2 e 2.1., ne impedisce la rilevabilità ex art. 609 c.p.p.. CO NA, accusato di avere fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacente ed alla quale BA si rivolgeva per l'acquisto della sostanza stupefacente. Inoltre, l'imputato risponde di concorso nel reato di detenzione di cocaina. Come già descritto in narrativa, la ricostruzione di fatti, effettata sulla base di conversazioni intercettate dalle quali emerge che NA, dopo avere preso accordi con AN, riceve una prima volta MB, senza procedere alla consegna della cocaina, per mancanza di contatti con gli acquirenti, consegna che successivamente si perfeziona il 22 novembre 2003, quando AP e CC si recano in Calabria con la somma di 5.500 Euro, droga che poi verrà sequestrata il giorno successivo.
La rete di rapporti emersa dall'intercettazioni tra NA e BA dimostra, come posto in rilievo con chiarezza e coerenza dal giudice d'appello, il comune progetto criminoso richiesto per la configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacente.
I collegamenti di NA con la 'ndrina di OS, escludono la configurabilita' dell'attenuante della lieve entità e dimostrano adeguata la pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche.
3.6. I ricorsi di IO LD, IO UC e UC ER sono congiuntamente esaminati, considerato che le censure non possono che essere ritenute generiche poiché costituiscono una mera riedizione di quelle già volte a contestare scelte ricostruttive dei giudici di merito, senza tenere conto della specifica risposta al riguardo resa dal giudice d'appello che ha condiviso, con proprio ragionamento probatorio, la elaborazione ricostruttiva già espressa dal giudice di primo grado. Sono le conversazioni intercettate che coinvolgono LD IO, IO UC e ER UC nell'episodio di spaccio che li vede protagonisti nella sequenza descritta nella sentenza di primo grado e condivisa dal giudice d'appello: cocaina, ceduta da UC IO ad IO LD che a sua volta la cedeva a terzi non identificati. La prova è fornita da conversazioni intercettate che, ad avviso del giudice d'appello, danno conto dell'episodio nel suo completo svolgimento e del coinvolgimento dei due CO e di LD (pp. 1025 ss).
Quanto al delitto associativo, per il quale vi è stata condanna di IO UC, il giudice d'appello pone in rilevo che egli è in contatto con FR OS e con BA;
il collegamento con quest'ultimo - riferito a una fornitura di cocaina non andata a buon fine e per la quale si rivolge a BA allo scopo di richiamare il "cognato" Di RS - dimostra una cooperazione non occasionale con l'attività di spaccio e un inserimento con ruolo definito nell'associazione finalizzata al narco-traffico. Anche per il profilo sanzionatorio, oggetto di censura da ER e IO UC, va rilevato che, a fronte di un richiamo integrale alle decisione sul punto del giudice di primo grado e la riaffermazione che le pene inflitte a ciascuno sono adeguate alla gravità delle condotte di entrambi, caratterizzate da ampia adesione al progetto criminale del traffico di stupefacente, i ricorrenti deducono entrambi censure che si rilevano meramente contestative delle decisioni assunte dai giudici di merito, senza fornire elementi che possono porre in crisi la coerente motivazione.
4. Per le ragioni esposte, i ricorsi di HA BA, LD IO, NA UJ, HE Di RS, Di TO
LE, CO AT NA, CO MB e IO e ER UC sono inammissibili per genericità e per essere meramente contestativi delle scelte effettuate dal giudice d'appello; inammissibilità che comporta la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche a versare ciascuno in favore della Cassa delle ammende la somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012