Sentenza 3 giugno 1993
Massime • 22
L'art. 416 bis cod. pen., delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. La norma non richiede che l'avvalersi della forza intimidatrice si esplichi necessariamente in una condotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale. Ne deriva, quindi, che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo.
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla legge 7.10.1969 n. 742, è applicabile anche per gli atti compiuti dal Pubblico Ministero.
In tema di assistenza difensiva, la contemporanea difesa di più imputati comporta incompatibilità soltanto nel caso in cui la situazione reale, da valutarsi con riguardo al momento in cui l'atto viene compiuto, rende inefficiente la comune difesa; allorquando, cioè, gl'interessi dei computati coinvolti sono non soltanto divergenti, ma anche inconciliabili, avendo un imputato un interesse a sostenere una tesi difensiva pregiudizievole all'altro. Tale regola vale anche per la chiamata di correo, che può non determinare incompatibilità, qualora da esse non derivi una inconciliabilità delle tesi difensive: chiamante e chiamato possono essere assistiti dal medesimo difensore se la chiamata non sia formulata in modo che la difesa di uno degli imputati comporti necessariamente pregiudizio alla difesa dell'altro, come nel caso in cui il chiamante addebiti al chiamato di averlo determinato al reato.
In tema d'intercettazioni di conversazioni telefoniche, l'omessa annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni (art. 226 quater comma 3 cod. proc. pen. 1930) non attiene alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, ma concerne unicamente la regolarità della documentazione delle operazioni eseguite, e pertanto detta omissione costituisce mera irregolarità che non impedisce l'utilizzazione delle conversazioni intercettate.
In tema di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), il conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell'ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo venga realmente assunto.
In tema di delitto associativo di stampo mafioso, l'arresto non sempre interrompe la permanenza nel reato, giacché l'associato può ben continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con i complici in libertà anche durante lo stato di detenzione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, per pretesa violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica del provvedimento che rigetta la proroga del termine per il deposito degli atti e dei documenti. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del legislatore stabilire se un provvedimento sia o meno impugnabile. L'esclusione dell'impugnabilità del provvedimento di rigetto, ex art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, rende superflua la notifica.
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attivatà degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.
La disciplina introdotta dagli artt. 226 bis e seguenti cod. proc. pen. 1930 mira ad evitare che terzi estranei si pongano nella condizione di conoscere il contenuto di conversazioni, in qualsiasi modo avvenute, che non li riguardano e di utilizzarle per i loro fini. Essa, pertanto, non è applicabile alla registrazione di un colloquio telefonico ovvero "inter praesentes", eseguita da uno degli interlocutori anche all'insaputa degli altri, poiché ciascun soggetto ha il diritto di precostituire la prova delle dichiarazioni da lui stesso posti in essere o di quelle rivoltegli da terzi. Tale principio è valido, a maggior ragione, nei confronti della polizia giudiziaria, la quale ha il potere di documentare, anche mediante registrazione magnetica, le dichiarazioni ricevute da un testimone: tale registrazione, una volta effettuata, costituisce un documento utilizzabile, nel rispetto delle norme processuali, ai fini della decisione.
In tema di chiamata di correo, il codice di procedura penale 1988 non si è limitato alla disciplina dei relativi mezzi di prova (esame del coimputato e delle persone imputate in procedimenti separati, connessi o collegati), ma ha introdotto nell'art. 192 commi 3 e 4 una regola di giudizio per la valutazione di tali mezzi. Questa regola costituisce per il giudice un limite metodologico al riaffermato principio del libero convincimento ed un dovere di motivazione più preciso.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21.12.1988 n. 535, prospettata per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi di sentenza penale depositata dopo il novantesimo giorno da quello della pronunzia, limita all'appello, escludendo quindi il ricorso per cassazione, la facoltà del difensore di presentare motivi nuovi ed aggiunti entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 201 cod. proc. pen. 1930. La diversità dell'appello, che consente un riesame anche nel merito della causa, rispetto al ricorso per cassazione, ed il diverso impegno richiesto ai difensori dall'uno e dall'altro mezzo d'impugnazione sono le ragioni che hanno determinato il legislatore al differente trattamento legislativo, e sono di per sè sufficienti ad escludere sia che possa prospettarsi una violazione del diritto di difesa, sia che la diversa disciplina dei termini in ordine ai due mezzi sia irragionevole.
In tema di formazione della sentenza penale, va distinta la sentenza- decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen. 1930, dalla sentenza-documento, che si realizza con la redazione della motivazione la sottoscrizione ed il successivo deposito. Pertanto, al fine di accertare i requisiti di capacità del giudice bisogna avere riguardo alla data della sentenza-decisione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in pensione del magistrato non preclude il compimento delle altre attività successive, che hanno natura complementare ed accessoria ed integrano lo sviluppo di una pronunzia validamente emessa. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva nullità della sentenza sottoscritta dal presidente del tribunale in data successiva al suo collocamento a riposo.).
L'art. 144 bis cod. proc. pen. 1930, secondo cui, ove si proceda separatamente nei confronti di imputati di reati connessi, l'acquisizione e la lettura degli atti dei processi separati è consentita anche se questi ultimi non siano ancora definiti con sentenza irrevocabile, è applicabile anche ai processi separati promossi a carico dello stesso imputato, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di connessione soggettiva e probatoria.
Le finalità dell'associazione di tipo mafioso, previste nell'art. 416 bis cod. pen., hanno carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sè formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l'art. 416 bis cod. pen. finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del Titolo V Libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pubblico generale.
In tema di assistenza difensiva, l'incompatibilità opera soltanto nei confronti ed a vantaggio dei soggetti processuali cui si riferisce, cioè degli imputati assistiti dal difensore in stato d'incompatibilità e non anche, nel caso di procedimento con altri imputati, nei confronti ed a vantaggio di questi ultimi, se la medesima causa non abbia spiegato alcun riflesso, diretto od indiretto, sui loro rapporti processuali.
In tema d'istruttoria formale, l'invalidità del provvedimento che rigetta la proroga del termine per il deposito degli atti e dei documenti, ex art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, può riflettersi, a norma dell'art. 189 cod. proc. pen., sull'ordinanza di rinvio a giudizio e può essere eccepita come "quaestio nullitatis" nei confronti di quest'ultima. Perché ciò accada è però necessario dimostrare che il diniego abbia precluso al difensore la possibilità di dedurre elementi probatori a discarico di tale rilievo da precludere il rinvio a giudizio, così da pregiudicare in modo concreto e sostanziale l'esercizio del diritto di difesa.
Nel giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di nuove prove integra un istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice del gravame, il quale può farvi ricorso soltanto se ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il rigetto dell'istanza deve essere adeguatamente motivato, ma la motivazione sul punto può risultare anche dalla ritenuta sufficienza delle prove acquisite.
La facoltà di non rendere dichiarazioni nel processo riconosciuta all'imputato non importa la inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni telefoniche eseguite a norma degli artt. 226 e ss. cod. proc. pen. 1930, giacché la predetta facoltà opera soltanto nella ipotesi in cui l'inquisito venga posto a diretto contatto con l'autorità al fine di porlo al riparo da eventuali pressioni che contro di lui possono essere esercitate.
L'art. 407 cod. proc. pen. 1930 disciplina il decreto di citazione come una "vocatio in jus", consistente nell'invito rivolto all' imputato a comparire in udienza, nel luogo e nella data specificati, con l'avvertimento che, in mancanza, il giudizio procederà in contumacia. Qualora gli imputati, attraverso il decreto di citazione ritualmente notificato, siano stati informati della necessità di comparire all'udienza sotto pena del giudizio contumaciale, è indubitabile che il provvedimento contenga una vera e propria "vocatio in jus", ancorché in esso si rinvenga, sotto il profilo formale - in luogo di una citazione diretta dell'imputato - l'ordine all'ufficiale giudiziario di citarlo in giudizio. Anche in tal caso, infatti, ricorrono gli estremi di un valido invito a comparire, poiché l'imputato viene posto nella condizione di presenziare all'udienza fissata per esercitarvi il diritto di difesa ed è reso edotto delle conseguenze della mancata comparizione.
I colloqui tra presenti, casualmente registrati per inavvertenza degli interessati, mentre sono in corso intercettazioni di conversazioni telefoniche regolarmente autorizzate, sono validamente acquisite agli atti del procedimento al fine dell'accertamento della verità, come qualsiasi notizia di reato conosciuto anche in modo fortuito dall'autorità inquirente.
La struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed opera sotto il suo controllo. (Nella specie relativa all'associazione di tipo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del concorso materiale dei reati associativi, unificati nel vincolo della continuazione ed ha rigettato la prospettata tesi del concorso apparente di norme, il quale, secondo il duplice criterio della specialità o dell'assorbimento, opera soltanto riguardo alla medesima fattispecie concreta).
La regola di giudizio prescritta dall'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. 1988 si applica anche ai casi di connessione probatoria di cui all'art. 45 n. 4 cod. proc. pen. 1930.
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- 1. La partecipazione all’associazione mafiosa nell’impostazione (problematica) delle Sezioni Unite. Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre…Andrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La partecipazione all'associazione mafiosa nell'impostazione (problematica) delle Sezioni Unite Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, ric. Modaffari, rel. Pellegrino di Andrea Apollonio La pronuncia in commento, muovendo da condivisibili premesse (relative all'an dell'associazione mafiosa) e con l'apprezzabile intento di rafforzare il corollario di garanzie nella configurazione del reato di cui all'art. 416-bis, giunge a soluzioni non appaganti perché sembrano andare oltre - arricchendolo tipicamente - il dato di legge, che incrimina la mera partecipazione all'associazione mafiosa (concretamente percepibile in quanto tale): e ciò in ragione …
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- 4. Associazione per delinquere: il 416 c.p. contro la criminalità organizzataRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1993, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1993 |
Testo completo
小M 17 9 3 RE PUBBLICA ITALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza Pubblica SEZIONE VI^ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 3/6/93
Dott. GI DI GENNARO Presidente
SENTENZA 1. Dott. AL TROJANO Consigliere
N. 963 "2. Fortunato PISANTI
" IEpaolo CASADEI MONTI 3.
" REGIS. GENER. Costantino COCCO 4. "
N. 31763/92 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da UFFICIO COPIE
Campi Rilasciata / copia stuIO 1) DE MM GI, n. il 3.1.1960 a
GAITO al SIG.
L. 36000 Salenti per diritti
26 FEB 1994 2) AG AU, n. il 27.4.1960 a RB IL CANCELLIERE
3) RI SI, п. il 24.6.1963 a Campi
Salenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4) UC RE, n. il 4.6.1959 a Tuturano U I COPIE
Rilasci copia per diritti 6.36000 5) HI SA, n. il 6.9.1963 a CC al G.
6) ET NI, n. 1'11.1.1950 a CC
IL CANCELLIERE 7) FR AB, n. il 15.1.1965 a RB
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8) LL NI, n. il 10.4.1955 a GL UFFICIO COPIE
Rilascista po stuIO al "Angeluce 9) D'OS SI, n. il 3.11.1966 a GL
36000por diriti 10) D'OS NI, n. il 15.4.1968 a GL
32
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia stuIO
11) CR IO, n. il 15. 40 a Galatina BIG. Go o por diritti L. 36000
12) NO IO, n. il 17.10.1943 a Sant'GE I
* HAR 1994 13) ER NI, n. il 5.7.1957 a Trepuzzi IL CANCELLIERE
14) PA RE, n. il 24.12.1960 a Gallipo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE alCz. Scamarero Rilasciate cpl stuIO
15) CA RA, n. il 16.6.1955 a CC
36000 16) CA NC, n. il 10.3.1953 a CC por diriti
$17 MAR 1994 L
17) D'NI RA, n. il 9.6.1956 a CC IL CANCELLIERE
18) RO PI NI, n. il 22.5.1954 a CC
19) D'SA UI n. il 13.5.1953 a Baragiano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20) EL EP, n. il 26.4.1966 a RB UFFICIO COPIE
21) LO IG, n. il 23.11.1956 a Castri di Le Richiesta copia stuIO dal Sig. DIMOLA
22) ER LO, n. il 6.5.1962 a Bari per diritti 3,6000
23) NO IO, n. 11 21.9.1960 a Campi Salenti 11 28 GIU. 1996
IL CANCELLIERE
24) RN LI EP, n. il 16.8.1967 a
CCRTE CCASSAZIONE Campi Salenti
25) NA SI, n. il 30.4.1951 a CC stuIO Fric es
FADALTI 26) HI RA, n. il 6.8.1963 a CC d
3600 per 27) CONVERSANO COSIMO, n. 1'11.9.1951 a Campi 2.9 AGO. 1997 il Salenti IL CANCELLERE CANCEL WERE
28) IT IO, n. il 15.9.1964 a Campi Salenti
29) MA IO, n. il 19.5.1969 a Campi Salenti
30) OR OM, n. 1'1.7.1947 a Torchiarolo
31) DE GO QU, n. il 9.7.1963 a CC
32) RO EP, n. n. il 13.8.1946 a Mesagne
33) AN RO, n. il 26.7.1963 a PE
2 34) TA GIANFR, n. il 3 .957 a San Donaci
35) GA NI, n. il 22.10.1952 a Tuturano
36) DE TE NT, n. il 6.2.1953 a CC
37) GA AN, n. il 30.10.1965 a CC
38) CO IO, n. 11 22.12.1964 a CC
39) PI EA, n. il 29.10.1964 a Taranto
40) DE LU AU, n. il 5.10.1965 a Lecce
41) SO RO, n. il 24.3.1957 a CC
42) LI QU, n. il 9.11.1956 a CC
43) CI SI, n. il 29.5.1963 a CC
44) ZO NI, n. il 9.3.1946 a Galatina
45) TE IO, n. 11.6.1961 a Bari
46) AN SI GI, n. il 12.3.1957 a
PE
47) CI SI, n. il 23.11.1965 a PE
n. il 16.3.1953 a Colle 48) TO RA,
Passo
49) RN IO, n. il 21.1.1962 a ONroni
50) RN LO, n. il 27.3.1967 a ONroni
51) CA SA, n. il 15.8.1962 a CC
52) GA EP, n. il 25.9.1959 a PE
53) CO RL, n. il 30.11.1959 a Saint
Paul
54) NN IG, n. 1'11.1.1958 a Parabita
55) DO RE, n. il 18.8.1964 a PE
3 2 5-5554eswk ...ddik ka
56) AR IG, n. il 12. $8 a Soleto
57) LE AL, n. il 6.9.1964 a Zurigo
58) OL NI, n. il 23.2.1957 a Noha di
Galatina
59) OL CH, n. il 10.3.1959 a Galatina
60) ZZ RE, n. il 23.12.1951 a Castrignano
DE Capo
61) EL RE, n. il 29.6.1965 a ONroni
62) NC CC, n. 11 16.8.1967 a Pisticci
63) TA AU n. il 30.7.1961 a CC
64) FA NI, n. il 19.1.1955 a San ET
in Lama
65) FA GI, n. il 7.2.1953 a San ET
in Lama
66) NO NI, n. il 17.8.1958 a CC
67) AZ AU, n. il 16.4.1958 a CC
68) MI AR, n. il 18.9.1943 a ARno
69) ME AN, n. il 18.11.1961 a CC
70) NO RO, n. il 2.5.1964 a Tuturano
71) CR NT, n. il 25.7.1949 a Galatina
72) LE NI, n. il 9.5.1961 a CC
73) NI NC, n. il 6.9.1960 a Manduria
74) OD RA, n. il 6.7.1955 a CC
75) DE AZ AN, n. 1'11.1.1963 a CC
76) RI LL, n. 1'1.3.1957 a Campi Salantina
77) ME MA, n. il 10.1.1943 a Sant'Agata
78) CA NN, n. 1'11.10.1948 a RB
79) EL NC, n. il 19.3.1954 a Torino
80) LL ND, n. il 4.2.1961 a Taranto
81) IO NI, n. 16.6.1951 a Noha di Galatina
82) TE EN, n. il 6.10.1959 a Bari
83) NT IO, n. il 6.9.1970 a PE
84) LLAN AR, n. il 4.7.1967 a Nardò
85) CA AM, n. il 29.5.1962 a CC
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello
di CC in data 17.4.1992
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dr. AL Trojano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore GenERle Dr. EN IA
che ha concluso per:
Dichiari inammissibili i ricorsi di
AN SA, PA GI, DO SA
per omessa presentazione dei motivi;
annulli senza
5 rinvio la sentenza nei confronti di HE
NN per essersi il reato estinto per morte del reo.
Annulli senza rinvio la sentenza nei confronti di ET ON e di LO NN
nella parte relativa alla aggravante della ingente quantità di stupefacente e ridetermini la pena nella misura fissata dal giudice di primo grado;
annulli senza rinvio la sentenza nei confronti di
D'LE GU nella parte relativa all'aggravante della ingente quantità e della
determinazione della pena base, ripristinando la pena inflitta dal primo giudice.
Annulli con rinvio la sentenza nei confronti di CA EN nella parte relativa alla determinazione della pena, individuando la pena base in relazione al reato di cui al capo c), nei confronti di RO Mario, ON LI
RA, Medici ManueleGI, Macchia
limitatamente alla aggravante della ingente quantità. Annulli sempre con rinvio la sentenza nei confronti di RI ON, per la rideterminazione della pena relativa al delitto ex art. 75 legge stupefacenti in continuazione con il delitto sempre ex art. 75 stessa legge di cui alla Corte di Assise
6 di Appello di Lecce 29.11.19 nei confronti di
GA SA e EN ON in relazione alle denegate attenuanti generiche, nei confronti di
AR NN in relazione alla qualificazione della condotta di acquisto di droga;
di ND ON in relazione ai capi b) e c); annulli con rinvio la
sentenza nei confronti di LI LO.
Rigetti nel resto i ricorsi predetti e nella totalità tutti i rimanenti, infine, rettifichi la pena inflitta a NE da anni 11 per i reati contestati + 2 anni per la continuazione ad anni 10
e mesi 6 + 2 anni per la continuazione.
Sono presenti i seguenti difensori:
L'avv.to SINAGRA Augusto del Foro di Roma
difensore di LI LO.
L'avv. to GANDOLFI AN del foro di Monza,
difensore di IC MA. L'avv.to CORLETO AL del foro di
CC, difensore di IC MO, SO TO,
AR MO, LI MO, TO MA,
EN NO.
L'avv.to Temistocle GURRADO del foro di
CC, difensore di De AS NN, PU
ON, OM DA, ET MO, ZO
7 ZI..
L'Avv.to COLA ER del foro di Napoli,
difensore di IE EN.
L'avv.to CAROLI AL del foro di
Taranto, difensore di AN EN, EL
ER, TA RL, LA EN.
L'avv.to LISI ON del foro di CC,
difensore di ET ON.
L'avv. to GIANSI GI del foro di Roma,
difensore di MI LO.
L'Avv. to MARCUCCIO AR del foro di
CC, adifensore di AD SA
L'Avv.to MALLIA Giulio Cesare del foro di difensore di ER EN, ER DI, CC,
RE OM, PO RL, AR NN.
L'avv. VETROMILE Sebastiano del foro di
Gallipoli, difensore di AD SA.
L'avv.to PEZZUTO NN del foro di Lecce, difensore di AN GI e PE
NG.
L'Avv.to TORREBRUNO Giuliano del foro di
Roma, adifensore di ND ON.
L'avv.to BRUNO DO del foro di Lgecce,
difensore di NE LU, RI ON e
CI RO.
8 વર્લ્ડ (initiatio
L'avv. to GIRONDA Aure del foro di Bari,
difensore di LU MI e LU ON.
L'avv.to MEMMO IO del foro di CC,
difensore di ZO ZI, IA LE,
De CA ZI, IC MO, ND ON,
De AR AL, HE ON, De TT
LE.
L'Avv. to DEAN Fabio del foro di Perugia,
difensore di De AS NN, PE ON,
NT DI.
L'Avv.to DE SIMONE AN del foro di
CC, difensore di LLNA AR.
L'avv.to COLALE LU del foro di Milano,
difensore di RO MA e IA RA.
L'avv.to RELLA LU del foro di CC,
difensore di D'NI RA, CC ND,
ZO AL, AF ET ON.
L'avv.to LE MI del foro di CC,
difensore di D'LE GU, CO MO,
HE NN, RImieri LE, Podo
RA, MI MA.
L'avv.to EPIFANI VI del foro di CC
difensore di PA ON, NN TO.
L'avv.to MONACO LU del foro di Napoli,
difensore di LO LU, ZO AL, RO
9 ડૉક zo
ER.
L'avv.to BELMONTE Elvio, del foro di CC,
difensore di PU ON, OR MA, OR
GE, AC MI, AC LE,
TE LE.
L'avv.to CALVI GU del foro di Roma,
difensore di ER MO, De FA IE
ER SE.
L'avv.to TERRAGNO GI del foro di
CC, difensore di EL SA,
D'LE GU, OM DA.
L'avv.to ANGELUCCI Alfredo del foro di
Roma, difensore di NT DI e IC MA.
L'avv.to MAGGIULLI MO del foro di
CC, difensore di ZZ SA e ET
ON.
L'avv.to MAROTTA Ottavio del foro di Roma,
difensore di HE ON.
L'avv.to ARICO' NN del foro di Roma, difensore di Cioffi ON, LI GI,
NE LU, RD SA. L'avv.to SAMMARCO IO del foro di
CC, difensore di De AR AL e RD
Sante.
I L'avv.to SCAMARCIO AE del foro di
10 Roma, difensore di OR Ma OR GE,
AC LE, AC MI, TE
SA.
L'avv.to BIONDI Alfredo del foro di Genova,
difensore di MI LE.
L'avv.to VENETO Armando del foro di Palmi,
difensore di EL SA e PE GE.
L'avv.to GAITO EN del foro di Roma,
difensore di NN TO, PA GI,
ZZ SA.
11 pulli0.doc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 ) Svolgimento del processo.
I l processo concluso dall'impugnata sentenza costituisce la risultante della riuIOne di diversi procedimenti penali iniziati a carico degli imputati a partire dall'anno 1987. La fonti di prova utilizzate sono state intercettazioni telefoniche, sequestri di documenti e di sostanze stupefacenti, testimonianze e chiamate in correità.
Sulla base di tali elementi probatori gli imputati sono stati rinviati a giudizio con 1'ordinanza del
Giudice Istruttore del Tribunale di CC in data 10 aprile 1990.
I reati contestati sono molteplici e fra essi occupano una posizione centrale i delitti di cui ai capi A) e B) dell'atto d'imputazione, ascritti a gran parte degli imputati.
IL primo è integrato dal delitto di associazione di stampo mafioso aggravata dalla disponibilità delle armi e, per alcuni imputati, dalla qualità di organizzatore, previsto dall'art. 416/bis, commi primo, secondo, quarto ed ultimo c. p., per aver
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aderito a un sodalizio che, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, opERva nei settori della gestione di attività criminose, del gioco d'azzardo, della distribuzione di sostanze stupefacenti, della consumazione di rapine e del controllo di attività economiche.
a sua volta, costituitoIl secondo dal delitto punito dall'art. 75, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 75 della legge n. 685 del
1975, anch'esso aggravato dalla disponibilità delle armi e dal numero degli aderenti superiore a dieci, nonché, per alcuni imputati, anche dalla qualifica di organizzatore.
Ad alcuni degli imputati sono stati, inoltre, contestati i delitti continuati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, previsti dagli art. 81. 110 c. P., 71 € 74. primo comma n. 2 e se- condo comma della citata legge (capi C e D), nonché
i delitti di rapina, furto. estorsione, reati in tema di armi. favoreggiamento C, infine, i delitti di omiciIO volontario di De CA TO, fratelli IO. La RO LU dei ultimi delitti contestazione di questi ha 2
comportato. per ragioni di connessione ex artt. 45 e
46 c. p.p. 1930. 1'attribuzione del processo alla competenza ratione materiae della Corte di Assise di
CC.
L'associazione di tipo mafioso di cui al capo A) è stata individuata nella "sacra corona unita" che ER stata fondata da OG GI il I° maggio
1983 nell'ambiente reazione carcERrio come all'ingerenza della "Nuova Camorra Organizzata" di EL CU, e che, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici del merito, aveva esteso, in un secondo momento, la propria diattività al fuori dell'ambiente cartERrio, in Puglia ed in particolare nel Salento. Nell'atto di imputazione il tempus commissi delicti, è stato individuato per tale reato, come per quello di cui al capo B), "sino al novembre 1988 con (ulteriore) permanenza".
Giova precisare, al fine di chiarire quanto si dirà nella parte di questa decisione riservata all'esame dei ricorsi, che, con riguardo a diversi periodi di permanenza, l'associazione criminosa sacra corona unita è stata giudicata da precedenti sentenze divenute irrevocabili. Trattasi della sentenza 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari che, considERndo tale sodalizio nel suo periodo iniziale conclusosi
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nel giugno 1984 lo ha qualificato associazione per и
delinquere semplice ai sensi dell'art. 416 c.p.. Ha poi fatto seguito la sentenza 10 dicembre 1987 del
Tribunale di BR che ha impresso la stessa qualificazione giuridica alla sacra corona unita, con riferimento al periodo di permanenza conclusosi il 19 aprile 1986. Quest'ultima sentenza è stata della Corte di però riformata dalla pronunzia appello di CC in data 26 marzo 1990, che invece ha qualificato lo stesso sodalizio come associazione di stampo mafioso.
Debbono essere inoltre menzionate due sentenze re- lative alla "famiglia salentina libER", fondata da
ZZ SA, la quale conflui nella sacra corona
unita. Ci si riferisce alla sentenza 18 giugno 1985 del Tribunale di CC che ha qualificato tale orga- nismo come associazione per delinquere semplice е che è stata in seguito riformata dai giudici di ap- pello che hanno degradato la fattispecie a semplice delitto tentato.
Per quanto riguarda. poi l'associazione finalizzata di cui al capo Bj. occorre precisare che. ad avviso dei giudici del merito. questo sodalizio. nonostante la parziale coincidenza dei quadri direttivi e degli aderenti e malgrado 11 controllo esercitato su di esso dalla unitn. aveva costituito LIT!C ** CL 3
con una sia organismo distinto, deputato ad opERre. traffico di pur limitata autonomia, nel settore del droga.
Con sentenza 23 maggio 1991, ritenendo fondato in gran parte 1'impianto accusatorio delineato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, la Corte
d'assise di CC ha emesso nei confronti degli im- di condanna con alcune putati statuizioni assoluzioni.
Su gravame del P.M. e degli imputati la Corte di Assise di appello di CC, con sentenza 7 aprile 1992, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado. Gli imputati elencati nell'intestazione di questa sentenza hanno proposto ricorso. Nell'esaminare la posizione di ciascuno di loro verranno indicate le statuizioni dell'impugnata sentenza investite dal gravame.
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pulli.doc
MOTIVI DEA DECISIONE
§. 2° ) - Ricorsi inammissibili.
dichiararsi In via preliminare deve
1'inammissibilità del ricorso proposto da PA dai motivi corredato GI perché non
d'impugnazione.
Deve, altresì, dichiararsi 1'estinzione dei reati ascritti a HE NN e a DO SA per intervenuta morte degli imputati.
Nei due successivi paragrafi verranno trattate le questioni di diritto processuale e sostanziale sol- levate da tutti o quasi tutti i ricorrenti e che co- munque incidono, in qualche modo, sulla posizione di diversi imputati.
§ 3° ) Questioni di diritto processuale.
Nullità della sentenza impugnata. a mente degli A) - artt. 474, commi primo n. 7 e secondo c.p.p. 1930 (nel testo sostituito dagli artt. 6 e 7 della legge n. 532 del 1977) perché sottoscritta dal presidente del collegio, dott. Silvio ME, in data 30 settem- bre 1992, dopo il suo collocamento a riposo. Censure proposte da TA, Stranieri, Fella, Porcelli, ZZ, ET, Sileno, LE, AR, TO,
SO, IC, LI, EN, OR MA e
GE, AC LE e MI, TE,
D'AG MO e ON, PE, SO, ET,
NT, ON, D'LE, AD, PA,
NN, De AS, ZO, PU, OM.
Si deduce che, a mente delle norme citate,
1'originale della sentenza (motivazione e disposi- tivo) avrebbe dovuto essere sottoscritto in luogo del presidente impedito. e previa annotazione della causa dell'impedimento, dal componente più anziano del collegio (nella specie il più anziano dei giu- dici popolari), e che, non essendosi ciò verificato, la sottoscrizione del dott. ME sarebbe a non ju- dice e. quindi, tamquam non esset, con la con- seguente nullità della decisione. tempestivamente dedotta. lodgineerin
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Questa doglianza è infondata. Occorre muovere dalla premessa genERle che l'estinzione del rapporto di pubblico impiego non fa, di per sé, venir meno tutti gli effetti del rapporto di servizio, di cui perman- gono anzi alcuni diritti e doveri collegati alle funzioni in precedenza esplicate (cfr., fra l'altro.
l'art. 360 c.p.).
Per quanto, poi, attiene in particolare alla forma- zione della sentenza penale, è necessario distin- guere, da un lato, la sentenza-decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pre- tesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, а norma dell'art. 472 c. p. p. 1930 e, dall'altro, la sentenza-docu- mento, che si realizza con la redazione della moti- vazione, la sottoscrizione ed il successivo depo- sito. Pertanto, alla data della sentenza-deci- sione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, che biso- gna aver riguardo al fine di accertare i requisiti di capacità del giudice, mentre il successivo collo- camento a riposo del magistrato non preclude il compimento delle altre successive attività, che hanno natura complementare ed accessoria ed in- tegrano 10 sviluppo necessario di una pronunzia validamente emessa. (Cass. pen. Sez. I. 17 aprile
1962, Calvisi;
B Cass. pen.. Sez. I, 16 ottobre 1961,
Serrittu).
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TB) Nullità delle sentenza di primo grado perché il collegio che l'aveva emessa ER stato costituito con magistrati togati supplenti, al posto di quelli ef- fettivi dichiarati "immotivatamente impediti" che inoltre, questi, cessato l'impedimento, avevano ce- lebrato altri processi con un'inammissibile sdoppia- mento del circolo della Corte di Assise di CC.
Censura proposta da De AS. ZO, PU,
OM, ET.
La doglianza deve essere disattesa. Essa, invero, inammissibile nella prima parte. contestando in modo del tutto generico ed arbitrario la sussistenza e la legittimità dell'impedimento ed è inoltre, infon- data nella seconda parte. Essa confonde l'unità dell'organo giudiziario Corte di Assise che la ri-
-
forma di cui all'art. 33 del D.P.R. 22 settembre
1988 n. 449 ha e del relativo cir-reso permanente
- colo con la pluralità dei collegi attraverso i quali la stessa Corte può opERre, in determinate situa- zioni. E ciò શ prescindere dal prevalente rilievo da ultimo considERta quand' anche che la nullità inficerebbe. a tutto concedere. gli sussistente
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altri procedimenti e non già quello in esame. }}}}}}cbse એટ
C) - Inammissibilità, a norma dell'art. 197 c.p.p.
1930, dell'appello del Pubblico Ministero, perché carente delle indicazioni necessarie ad individuare il provvedimento impugnato. Doglianza proposta da De
AS, ZO, PU, OM, ET.
Questa eccezione è infondata, perché, come eviden- ziato dal giudice a quo, gli elementi indicati nell'impugnazione in esame ERno idonei a consentire la sicura individuazione della sentenza appellata e del procedimento cui la medesima si riferiva (Cass.
S.U. 22 marzo 1969, ScalER;
Cass. Sez. VI, 24 ago- sto 1990 n. 11784).
D) Inammissibilità dell'appello del P.M. sotto
l'ulteriore profilo della tardiva presentazione dei motivi. Motivo proposto da De Tommasi, Cagnazzo, PU, OM e ET.
Si assume che la sospensione dei termini, prevista per il periodo feriale dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non è applicabile agli atti processuali posti in essere da tale organo, riguardando tale sospen- sione soltanto le parti private ed i loro difensori. comeQuesta doglianza non coglie nel segno, poiché, già precisato da questa Corte, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è ap- plicabile anche nei confronti del Pubblico Ministero
( Cass. Sez. II, 11 dicembre 1970, De Rosa).
E) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1988 n. 535 (di conversione del d.l. n. 445 del 1988). per viola- zione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.), nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi di sentenza penale deposi- tata come nella specie dopo il novantesimo giorno. da quello della pronunzia, limita all'appello, escludendo quindi il ricorso per cassa- zione, la facoltà del difensore di presentare motivi nuovi ed aggiunti entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 201 C.P.P. 1930. Mo- tivo proposto da De AS, ZO, PU, OM e ET. Giova rilevare, a tal riguardo, che. secondo il CO- stante insegnamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (per tutte. C. Cost. 16 7
luglio 1968 n. 104; Cass. pcn. Sez. V, 4 aprile 1990 n. 4848) il principio di uguaglianza postula non soltanto che a situazioni oggettivamente eguali deve corrispondere un eguale trattamento, ma anche che а situazioni diverse deve essere assicurato un tratta- mento differenziato. E' stato inoltre chiarito che
1'accertamento della uguaglianza о della diversità delle situazioni, ai fini del trattamento da appli- care, rientra nella discrezionalità del Legislatore, la quale trova un limite soltanto nella ragionevo- lezza delle scelte normative adottate.
Come emerge chiaramente dalla Relazione De Mita alla legge in esame, la limitazione della suddetta fa- coltà al solo appello, si giustifica con il rilievo che tale mezzo di gravame consente un riesame anche del merito della causa, oltre che dei profili di di- ritto, cosicché il compito della difesa, chiamata
a rivalutare 1'intER situazione fattuale assunta
- dai giudici di primo grado a sostegno della con- danna, richiede, di solito, un lasso di tempo supe- riore а quello necessario per la preparazione del ricorso per cassazione, che ha natura di pura le- gittimità ed interviene dopo 1' ulteriore
"scrematura" dei fatti opERta dalla sentenza di ap- pello.
A giudizio del Collegio, le riassunte giustifica- zioni della scelta opERta dal Legislatore, incen-
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trate, sull'indubbia diversità come sono, и
dell'appello e del ricorso per cassazione, nonché sul diverso impegno richiesto ai difensori dall'uno e dall'altro mezzo di impugnazione, sono, di per sé sole, sufficienti ad escludere sia che possa pro- spettarsi una violazione del diritto di difesa, sia che la diversa disciplina dei termini in ordine ai due mezzi sia irragionevole. La dedotta questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata.
F) Nullità del decreto di citazione per il giudi- zio di primo grado, non contenendo esso un invito a comparire diretto agli imputati, ma soltanto un or- dine di citazione rivolto all'ufficiale giudiziario. Motivo proposto da De AS, ZO, PU, OM e ET.
La doglianza è infondata. Invero, l'art. 407 c.p.p. 1930 costruisce il decreto di citazione come una Vo- catio in jus, consistente nell'invito rivolto all' imputato a comparire in udienza, nel luogo a nella data specificati, con 1 avvertimento che, in man- canza, il giudizio procederà in contumacia. Qualora, come nella specie, gli imputati. attraverso il de- creto di citazione ritualmente notificato, siano stati informati della necessità di comparire all'udienza sotto pena del giudizio contumaciale, È indubitabile che il provvedimento contenga una vera e propria vocatio rin-in jus, ancorché in esso si venga, sotto il profilo formale in luogo di una citazione diretta degli interessati l'ordine
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all'ufficiale giudiziario di citarli in giudizio. Anche in tal caso, infatti, ricorrono gli estremi di un valido invito a comparire, poiché gli imputati sono stati, comunque, posti nella condizione di pre- senziare all'udienza fissata, per esercitarvi il di- ritto di difesa, e sono resi edotti delle conse- guenze della mancata comparizione.
- Nullità del decreto di citazione di primo G) grado, a norma degli artt. 408 e 412 cod. abr., per omessa notifica alle parti offese. Censura proposta da De AS, ZO, PU, OM e ET.
Deve premettersi che, a seguito della sentenza 20 dicembre 1968 n. 132 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 422 c.p.p. nella parte in cui prevedeva la sanatoria delle nullità del decreto di citazione anche nel caso di omessa citazione dell'offeso dal reato, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ( Cass.
S.U. 18 luglio 1988 n. 8091, Attori) ha ritenuto che tale omissione comporta una nullità relativa del
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decreto di citazione, la quale è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma non di ufficio, bensi su istanza della parte civile, del P.M. e dello stesso imputato. E' stato, inoltre, chiarito che quest'ultimo ha sempre un interesse giuridico alla presenza', o meglio, alla possibilità di presenza in giudizio della parte offesa che lo accusava, sia' a fini probatori, perché tale parte venga escussa come teste, sia allo scopo di opporle 1'eventuale sentenza penale a lui favorevole.
Quest'ultima precisazione trae la sua ragione d'essere dal rilievo che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 165 del 1975, 99 del
1973 e 55 del 1971, l'efficacia vincolante del giu- dicato penale in sede civile sussiste, a mente de- gli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. 1930, soltanto nei con- fronti dei terzi che siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale e siano stati, CO- munque. posti nella condizione di parteciparvi in tale veste. Tale possibilità di intervento, secondo Io citate sentenze. la giurisprudenza civile di que- sta Corte (Cass. civ.. 20 maggio 1987 n. 4622) e la più autorevole dottrina. richiede una conoscenza le- gale del processo penale. attuata mediante la #4L*Our_ii i ધ્રુ}es comunicazione giudiziaria o la citazione nelle forme dell'art. 408 comma 2 c.p.p.
Tanto rilevato, si osserva che. nella specie, le parti offese sono state citate per la prima udienza del processo penale di primo grado (e, quindi, poste in condizione di costituirsi tempestivamente parte civile), non già attraverso la notifica di copie del decreto di citazione, bensì mediante la notifica di un distinto decreto presidenziale, nel quale, richiamandosi capi in forma sintetica i d'imputazione, si precisa che la citazione è stata disposta affinché le stesse vengano escusse nella predetta qualità e possano esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge.
Ne consegue che siffatta modalità di citazione ha rispettato nella sostanza il precetto di cui al cit. art. 408 2., ed ha soddisfatto appieno comma 1'interesse degli imputati, la cui tutela è presi- diata dalla cennata nullità, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto quello dell'opponibilità alle parti lese dell'eventuale sentenza di assoluzione.
La doglianza in esame deve essere, quindi, respinta.
H) - Nullità del decreto di citazione di primo grado non essendo in esso indicata la data dell'inizio della permanenza dei reati associativi. Motivo pro- posto da De AS, ZO, PU, OM e R- FE.
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и La censura non può essere accolta, sia perché la data anzidetta può essere agevolmente individuata attraverso il raffronto con la data di cessazione della permanenza dei reati associativi giudicati con le precedenti sentenze, sia perché, comunque,
1'omissione lamentata non ha inciso sulla individua- zione dell'oggetto dell'imputazione e non ha, per- tanto, pregiudicato il diritto di difesa.
I ) Nullità di gran parte delle ordinanze colle- giali emesse nel dibattimento di primo grado, perché adottate prima delle udienze senza previo ritiro in camER di consiglio e senza che fosse attestata la partecipazione alla delibERzione dei soli magi- strati effettivi. Motivo proposto da De AS, CA ZO, PU, OM e ET.
Il motivo è privo di consistenza, poiché dagli atti processuali non risulta alcun elemento da cui possa dedursi che le cennate ordinanze siano state pronun- ziate fuori delle udienze. senza previa delibER- . / st k.
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azione collegiale e che quest'ultima abbiano par- tecipato anche i giudici supplenti.
L) Violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930, in quanto gli imputati sono stati viceversa condannati per aver partecipato ad un sodalizio criminoso struttu- rato su basi fedERli, mentre nell'atto di accusa l'associazione di stampo mafioso Sacra Corona 11
Unita" ER stata configurata come un organismo uni- tario. Censura proposta da AD.
Questa censura non coglie nel segno, poiché la struttura unitaria del sodalizio in esame, realiz- come si chiarirà nei successivi paragrafi zata attraverso il predomiIO del socio "fondatore" Ro- goli e il riconoscimento a costui di poteri di dire-
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zione centralizzata, non contrasta, di per sé, con suddivisione dello sodaliziola stesso in ر م "famiglie", dotate di relativa autonomia, e in "circoscrizioni territoriali", affidate a capi-zona.
M) Nullità della sentenza di secondo grado, non essendo state ammesse l'audizione di una "cassetta magnetica" in cui ER stata registrata un'intervista concessa dal chiamante in correità MO ad una televisione privata "Tele Norba" né l'escussione del teste GambERle. Censure proposte da De AS, CA ZO, PU, OM e ET.
Anche questa censura deve essere disattesa. Invero, la rinnovazione, in sede di appello, del dibatti mento con l'assunzione di nuove prove integra un istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice del gravame, il quale può farvi ricorso soltanto se ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il rigetto dell'istanza deve essere ade- guatamente motivato, ma la motivazione sul punto può risultare, come nella specie, anche dalla rite- nuta sufficienza delle prove acquisite ( Cass. Sez.
VI, 10 gennaio 1990 n. 69).
N) - dell'incompatibilitàNullità, sotto il profilo ai sensi dell'art. 133 c.p.p. 1930, delle dichiara- zioni rese in istruttoria dai coimputati MO Ro- molo e LEne AE. siccome assunte. le prime con l'assistenza di ufficio dell'avy. AY. difensore di fiducia dei coimputati IA RA e Scri IE LE e. le seconde. con l'assistenza, ра- rimenti di ufficio, dell'avy. Belmonte. difensore di fiducia di OR MA © GE, AC ES 11
SA e TE SA. Questa doglianza è stata proposta dall'avv. Maggiulli nell'interesse di
ZZ, ET. EN e Leo.
Occorre premettere che la sollevata questione di nullità è subordinata ad un triplice limite: ogget- tivo, soggettivo e cronologico.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la contemporanea difesa comporta incompatibilità soltanto nel caso in cui la situa- zione reale, da valutarsi con riguardo al momento in cui l'atto viene compiuto, renda inefficiente la co- mune difesa: allorquando, cioè, gli interessi dei coimputati coinvolti sono non soltanto divergenti, ma anche inconciliabili, avendo un imputato inte- resse a sostenere una tesi difensiva pregiudizievole all'altro. Tale regola vale anche per la chiamata di correo, che può non determinare incompatibilità, qualora da essa non derivi un'inconciliabilità delle tesi difensive ( Cass. Sez. II, 13 giugno 1986 n.
5549; Cass. Sez. I, 28 luglio 1982 n. 7482). In particolare, in ordine alla chiamata di correo, si è affermato che chiamante e chiamato ben possono es- sere assistiti dal medesimo difensore se la chiamata non sia formulata in modo che la difesa di uno degli imputati comporti necessariamente pregiudizio alla difesa dell'altro, come, ad es., nel caso in cui il chiamante addebiti al chiamato di averlo determinato r
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al reato. Per Cass. Sez. I, 16 marzo 1978, Mazzocca,
1'incompatibilità non sorge a meno che il chiamante possa trarre giovamento dalla chiamata medesima.
Sotto il profilo oggettivo, l'incompatibilità opER soltanto nei confronti ed a vantaggio dei soggetti processuali cui si riferisce, cioè degli imputati che furono assistiti dal difensore in stato di in- compatibilità e non anche, nel caso di procedimento con altri imputati, nei confronti ed a vantaggio di questi ultimi, se la medesima causa non abbia spie- gato alcun riflesso, diretto о indiretto, sui loro rapporti processuali (Cass. Sez. II, 15 gennaio
1965, ric. Moscarini%3B Cass. Sez. II, 18 giugno 1963, ric. Selvaggio)
Infine, dopo l'entrata in vigore della legge n. 534 del 1977 la nullità conseguente all invalidità è stata classificata, secondo un orientamento giuri- sprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover ade- rire, a "regime intermeIO" e. pertanto, se verifi- catasi nella fase istruttoria. non è più deducibile dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Cass. Sez. II. 17 ottobre 1985 n.
9187. ric. Coppa). #ess;
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Nella specie, deve innanzi tutto rilevarsi, per quanto attiene al presuppost D obbiettivo dell'incompatibilità, che il MO non ha in alcun modo menzionato IA RA e, quanto allo
MI, si è limitato ad affermare di conoscerlo come soggetto che si trovava "nei guai" soltanto perché frequentatore ed estimatore dello NE.
Tali dichiarazioni non comportano, di per sé sole, una situazione di incompatibilità come sopra deline- ata;
a fondare la quale non basta, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, neanche la mER circo- stanza che il MO abbia parlato dei reati asso- ciativi in cui i predetti coimputati ERno coin- volti. Quanto poi alle dichiarazioni rese dal Leone, la doglianza è del tutto generica non avendo il di- fensore neanche accennato alla sussistenza di ele- menti idonei a giustificare la detta incompatibi- lità.
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Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la dedotta nullità non sarebbe comunque deducibile dai coimpu- tati che non furono assistiti dal difensore in stato di incompatibilità ed in particolare dai ricorrenti
ZZ, ET, EN e LE, che nella fase istruttoria non ERno assistiti dall'avv. AY.
Infine, per quanto concerne il LEne, la nullità in stata dedotta tardivamente soltanto con il esame ricorso per cassazione. Ne deriva che il motivo in
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esame deve essere respinto.
0) Nullità delle ordinanze dibattimentali di primo grado che hanno disposto l'acquisizione degli scritti sequestrati al TA ed al CO.
Censura proposta da Di MA, ZO, PU,
OM e ET.
I documenti di cui si discute sono rispettivamente costituiti dalla lettER & febbraio 1990, inviata al
TA da ON D'AG, che gli comunica alcune istruzioni impartite dal De AS durante la de- tenzione, e da una lettER spedita al Conversano dallo stesso De AS, avente ad oggetto il versa- mento di sussidi ai carcERti.
I ricorrenti assumono che tali scritti ERno stati irritualmente acquisiti. poiché la condotta del De
AS, per essere stata tenuta dopo l'arresto
(evento interruttivo della permanenza del reato) in- tegrava un nuovo delitto di associazione criminosa. il quale, essendo stato consumato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito. non poteva essere contestato agli imputati nel processo in corso. per
'espresso divieto dell'art. 259. comma 2. disp. att.. nuovo codice, secondo cui la riuIOne non può 13
essere disposta fra 1 procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli cui si applica il codice vigente.
Queste censure non colgono nel segno. Giova preci- sare che il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, cui gli scritti in esame si riferiscono, stato contestato sino al novembre
1988, con successiva permanenza, e che, secondo l'unanime giurisprudenza di questa Corte l'effetto interruttivo della permanenza è sicuramente ricolle- gabile quantomeno alla pronunzia della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda, invece, l'asserita efficacia interruttiva dell'arresto, questo Collegio aderisce alla tesi, recepita da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui. in tema di delitto associativo di stampo mafioso, tale evento non sempre interrompe la permanenza, poiché, come insegnato dall'esperienza, l'associato può ben continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con i complici in libertà anche durante lo febbraio stato di detenzione ( Cass. Sez. I, 18
1988 n. 2131, ric. Arcella e altri;
Cass. Sez. Fer.
7 agosto 1990 n. 2541, ric. Andreotti).
Nella specie, i documenti in esame miravano a di- mostrare anche dopo l'arresto la permanente adesione del De AS al sodalizio criminoso, la quale, per il periodo successivo a tale arresto, non con- creta un nuovo delitto, ma la prosecuzione del pre-
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cedente e, quindi, esula dall'ambito applicativo delle citata norma transitoria.
P) Nullità. sotto altro profilo, sequestratadell'acquisizione della cennata lettER al TA, in quanto disposta negli atti pre- liminari al giudizio. Motivo proposto da De AS, ZO, PU, OM e ET.
Si assume che, a norma dell'art. 416 c.p.p. 1930. in detta fase sarebbe consentita soltanto l'istanza di acquisizione di nuovi documenti, mentre il provvedi- mento acquisitivo sarebbe riservato unicamente al
Collegio in dibattimento.
Anche questa censura è infondata. Questa Corte ha. infatti affermato che durante la fase degli atti preliminari al giudizio. è consentita l'acquisizione provvisoria di documenti а fini conservativi, salvo il provvedimento definitivo riservato al collegio in dibattimento a mente dell'art. 457. comma 2 C.P.P.
1930. (Cass. Sez. I'. 18 febbraio 1982 n. 1740. ric.
Muller). E nella specie. con ordinanza dibattimen il Collegio disposetale 19 dicembre 1990. 888888
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l'acquisizione della lettER in esame. in quanto ri- levante ai dellafini decisione, ordinando
1'espletamento di una perizia grafica.
Nullità delle intercettazioni telefoniche, per- Q) ché eseguite nei confronti del De AS e di altri soggetti, dopo che costoro avevano assunto la qua- lità di imputati e si ERno resi latitanti. Motivo proposto da De AS, ZO, PU, OM e R- FE.
Se, come sembra, con questa doglianza si vuol far derivare la nullità delle intercettazioni dal fatto che gli imputati, essendosi dati alla latitanza, avevano manifestato la volontà di non rendere
1'interrogatorio, essa è del tutto infondata. In- vero, questa Corte ha già precisato che la facoltà di non rendere dichiarazioni nel processo. ricono- sciuta ai soggetti di cui vennero intercettate le conversazioni telefoniche, non importa la nullità e la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a norma di legge, in quanto la detta facoltà opER soltanto nell'ipotesi in cui l'inquisito venga posto a diretto contatto con l'autorità al fine di porlo al riparo da eventuali pressioni che contro di lui possano essere esercitate (cfr. Sez. VI, I° dicembre 1989 n. 16819, ric. Trivè).
R) - Nullità della deposizione resa da LA Di
VR alla Polizia Giudiziaria, in quanto regi-
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strata su nastro magnetico all'insaputa della testi- mone. Censura proposta da PE ON, De M- masi, ZO, PU, OM e ET. Tale censura deve essere respinta. Come più volte affermato da questa Corte. la disciplina introdotta dagli artt. 226/bis e ss., c.p.p. 1930. mira ad evi- tare che terzi estranei si pongano nella condizione di conoscere il contenuto di conversazioni, in qual- siasi modo avvenute, che non li riguardano e di uti- lizzarle per i loro fini. Essa, pertanto, non è ap- plicabile alla registrazione di un colloquio telefonico o "inter presentes", eseguita da uno de- gli interlocutori anche all'insaputa degli altri, poiché ciascun soggetto ha il diritto di precosti- tuire la prova delle dichiarazioni da lui stesso po- ste in essere. ovvero rivoltegli da terzi (Cass.
Sez. VI. 13 ZO 1987 n. 3028, ric. Foffa;
Cass.
Sez. 11". 21 marzo 1986 n. 2324. ric. Iorio). Questo principio è ancor più valido nei confronti della Po- lizia Giudiziaria. la quale ha il potere di docu- mediante registrazione magnetica le mentare. dichiarazioni ricevuto da 1111 testimone: tale regi- İs}}}}}}}}}
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strazione, una volta effettuata, costituisce un do- cumento utilizzabile, nel rispetto delle norme pro- cessuali, ai fini della decisione.
- Inutilizzabilità dell'intercettazione di una S) conversazione " inter presentes". Censura proposta dai CA, LO, AF.
Trattasi di discorsi avvenuti in un'abitazione pri- vata tra coimputati intenti all'attività di taglio e di manipolazioni di sostanze stupefacenti, e regi- strati, nel corso, di un intercettazione telefonica
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autorizzata, attraverso 1'apparecchio telefonico, lasciato inavvertitamente "aperto" dagli interes- sati. I ricorrenti assumono che siffatta registra- zione sarebbe vietata dall'art. 226/quinquies cod. 1930, in quanto detta norma consente soltantб
l'ascolto di conversazioni fra soggetti che parLI attraverso il filo del telefono e tali non sono quelle avvenute tra presenti e captate sfruttando un apparecchio telefonico, utilizzato quale microfono indebitamente inserito in un ambiente.
Giova ricordare che la citata norma dichiara inutilizzabili, a pena di nullità assoluta, oltre alle intercettazioni eseguite fuori dei casi consen- titi о con modalità diverse da quelle prescritte. anche "le notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615/bis del codice penale".
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Quest'ultima disposizione, a sua volta, configura come reato la condotta diretta a procurarsi indebi- tamente notizie o immagini attinenti alla vita pri- vata svolgentesi nei luoghi indicati dal precedente art. 614 c.p.
La fattispecie criminosa descritta da quest'ultima norma, presupposto dell inutilizzabilità ex art. 226/quinquies c.p.p. delle notizie relative ad epi- sodi verificatisi in luoghi di privata dimora. con- siste in una dolosa e preordinata condotta del sog- procurarsi getto attivo, specificamente diretta a quelle notizie in modo indebito. Nella fattispecie. per contro. 1 discorsi in oggetto furono registrati nel corso di un'attività. autorizzata, avente tut altro scopo. perché rivolta esclusivamente ad intercettare normali comunicazioni telefoniche. La loro registrazione, quindi. costitui 11 risultato della sola inavvertenza degli interessati e non già di una condotta preordinata degli agenti opERtori.
Ne consegue che gli elementi probatori appresi at- traverso detta registrazione sono Stati validamente acquisiti al Time deli accertamento della verità. al zsbells}}}
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pari di una qualsiasi notitia criminis conosciuta anche in modo fortuito dall'autorità inquirente.
- Violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., di- T) fetto e illogicità della motivazione, in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal coim- putato OM MO: Motivi per NE, AL tore ZZ, ET, EN, LE, Mario e GE OR, LE AC e SA AR LL, LI.
1) Si contesta l'interpretazione dell'art. 192 comma 3 c. p. p., data nel capitolo concernente "Il problema della prova in genERle" (pagg. 149-58) dell'impugnata sentenza, sulla valutazione della chiamata in correità e sugli elementi di riscontro, nonché sulle esemplificazioni applicative.
In particolare, si afferma che non sarebbe giuridi- camente lecito, a verifica delle dichiarazioni accu- satorie di un imputato, servirsi delle accuse con- Si vergenti di altro imputato, e conseguentemente deduce 1'inutilizzabilità delle accuse di MO
(riguardanti MA e GE OR, EN, CL IO e EN ER, SA TE e LE
AC del "gruppo di ONroni"), siccome ri- scontrate con le dichiarazioni del coimputato Gae- tano LEne.
La censura non può essere accolta. In tema di chia- mata di correo, il codice vigente non si è limitato alla disciplina dei relativi mezzi di prova (esame j
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del coimputato e delle persone imputate in procedi- menti separati, connessi o collegati: artt. 208-210
c.p.p,) ma ha introdotto nell'art. 192 commi 3 e 4 nuova regola di giudizio per la valutazione di una tali mezzi. Questa regola costituisce per il giudice un limite metodologico al riaffermato principio del libero convincimento, ed altresì un dovere di moti- vazione più preciso (cfr. Sez. V, 15 luglio 1991 n.
7603; Sez. VI, 13 luglio 1990 n. 10306).
Sull'interpretazione e applicazione di tale disposi- zione, la giurisprudenza di questa Corte, delle Se- zioni Unite e delle singole Sezioni, ha ormai esami- nato una numerosa serie di questioni con risultati ampiamente convergenti.
Per la parte che interessa i problemi qui sollevati, la giurisprudenza può essere così sintetizzata. 1) - I 1 thema probandum dei due mezzi di prova è costi- tuito dalle dichiarazioni accusatorie nei confronti di un terzo. concernenti un determinato episoIO criminoso, rese dal coimputato ovvero dall'imputato in separato processo. connessO 0 collegato. Detto 17
oggetto si distingue. per il diverso criterio di va- lutazione, da quello delle dichiarazioni autoconfes- sorie, rese contemporaneamente dallo stesso imputato coimputato (cfr. Sez. VI, 4 dicembre 1992, n. 0
11589; Sez. IV 22 novembre 1991 11971; Sez. I, 20 novembre 1991 n. 11765). 2) Le dichiarazioni accu-
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satorie hanno valore di prova (non di indizio come affermava parte della giurisprudenza precedente), sempre che esse vengano confermate, a pena di inuti- lizzabilità, da altri elementi di prova (cfr. Sez.
Un. 1 febbraio 1992 n. 1048; 3 febbraio 1990, ric.
Belli). 3) - Le dichiarazioni accusatorie devono es- sere sottoposte a una duplice accertamento: il primo, che deve precedere logicamente, attiene all'attendibilità intrinseca sia del dichiarante, in relazione alla sua personalità, sia delle dichiara- zioni, in relazione alla loro coerenza, precisione, costanza, ecc.: il secondo riguarda i cd. riscontri esterni (cfr. Sez. 22 febbraio 1993 n. 1653, U., ric. Marino, Bompressi e altri). 4) I riscontri esterni non devono avere lo stesso thema probandum delle dichiarazioni accusatorie ma devono confermare anche indirettamente l'oggetto di esse (cfr. Sez.
II, 26 aprile 1993 n. 4000: Sez. VI, 22 luglio 1992
n. 8148, Sez. I, 6 giugno 1992 n. 6784; Sez. V, 12 maggio 1992 n. 5552). 5) I riscontri esterni non
-
devono essere costituiti dalla prova diretta del thema probandum, ma la costituiscono in uIOne alle dichiarazioni accusatorie, se le confermano (cfr.
Sez. VI, 26 giugno 1992 n. 7524; Sez. I. 15 maggio
1992 n. 5950). 6) I riscontri esterni possono es-
-
sere di qualsiasi tipo e natura (cfr. Sez. U. cit. 3 febbr aio 1990, ric. Belli) e quindi anche essere
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costituiti da una pluralità di chiamate in correità nei confronti della stessa persona, fra loro riscon- trantisi (Sez. I, 11 maggio 1993 n. 1489; Sez. II cit., 26 aprile 1993 n. 4000; Sez. VI, 26 gennaio
1993, n. 4240, Sez. I. 30 gennaio 1992, ric. Abbate
e altri).
I predetti richiami giurisprudenziali convalidano e in parte correggono, nei sensi indicati, le afferma- zioni contenute nel capitolo sul diritto delle prove dell'impugnata sentenza ed inoltre sorreggono i con- trolli di legittimità della motivazione concernente
1'affermazione di responsabilità dei singoli impu- tati, che sarà svolta nei paragrafi 5 e seguenti, ove basata sulle chiamate di correo di MO, LE one, Anna Greco e di altri. In particolare i ri- chiami di cui al punto 6) confutano la contraria af- fermazione della presente doglianza.
di gravame deduce. inoltre. come detto. 11 motivo vizio di motivazione in ordine all'accertamento 18
delle dichiarazioni dell'attendibilità intrinseca accusatorie di OM MO.
sarebbe incorsa in manifeste La Corte territoriale dalla valutazione dei primi aporie, distaccandosi giudici e utilizzando una non corretta metodologia particellare ed atomizzata. Il vizio consisterebbe nella contraddizione in ordine all'attendibilità del
MO e della sua ritrattazione fra il giudice dell'appello e il giudice di primo grado.
Nell'intento di offrire una "lettura più realistica e meno moraleggiante di quella proposta dai Giudici di Primo grado", si sarebbe finito con il tratteg- giare contraddittoriamente personaggio un
"romantico", che avrebbe opERto una "scelta di campo" in favore della legalità, pagandola con la propria vita. Questa ricostruzione psicologica con- trasterebbe, però, con le evasioni dagli arresti domiciliari, benevolmente concessi per tre volte, e con le menzogne dette a giustificazione di tali fu- ghe.
Ancora, la Corte territoriale ha affermato che Mo- rello ER un elemento importante, uno dei fondatori della sacra corona unita con OG, ND, DO daro e EL e che conseguentemente egli aveva conoscenza diretta e personale dei fatti riferiti: ma in ciò sarebbe smentita dalla sentenza 24 ottobre
1986 del Tribunale di Bari che ha assolto MO
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con formula dubitativa dall'imputazione di semplice l
partecipazione. e i
La Corte avrebbe sorvolato, altresì, sulle evidenti menzogne, creazioni fantastiche e confabuzioni, li- mitandosi ad affermare che si sarebbe trattato di
"comprensive imprecisioni relative ad episodi speci- fici". Infine, avrebbe assunto l'uccisione del Mo- rello come un omiciIO compiuto per vendetta dagli affiliati (fatto del tutto non provato) per poter trarre una conferma (non concludente) alle dichiara- zioni accusatorie rese.
Le contraddizioni e smentite avrebbero riferimento alla chiamata nei confronti di MA OR. Vi Sa- rebbero, altresi' le seguenti "invenzioni": 1) non potendo sfogare la propria rabbia
contro
OG, che aveva collaborato con i giudici di Bari e che ER subito stato trasferito al carcere di Trani, MO avrebbe aggredito uno dei "ragazzi" di lui, tale
GI SS: i giudici di Primo grado avrebbero smentito ineccepibilmente la circostanza;
- un2)
(che gli incontro di MO con MO IO collocato avrebbe proposto un sequestro di persona), dal chiamante nel giorno dell'inaugurazione della discoteca "Quartieri Latini" durante il periodo di sospensione pena (27 maggio- 30 giugno 1987). sa- 19
rebbe smentito dal fatto che detta inaugurazione ER avvenuta il 3)4 luglio 1987 successivo;
durante
-
il medesimo periodo di sospensione pena, il chia- mante avrebbe riferito episodi vissuti nel contesto di numerosi ricoveri presso l'ospedale di Acquaviva delle Fonti, mentre i documenti acquisiti atteste- rebbero un unico ricovero nei giorni 1-3 giugno
1987; 4) un incontro con DI ER avvenuto
-
nel carcere di Bari nel gennaio 1987. durante il quale MO ebbe una confidenza circa gli autori dell'uccisione dell'affiliato GI IN, mentre dagli accertamenti di polizia risulterebbe che soltanto in epoca precedente egli ER stato tra- sferito a Bari, tra il 10 luglio e il 4 novembre
1986; 5) una riuIOne con altri 'imputati in casa di TO SO per stabilire "una strategia" e ostacolare in CC il potere del gruppo De AS. all'esito della quale si decise di eliminare
LE IA sarebbe stata smentita dai giu- dici di Primo Grado per 1'impossibilità di conci- liare sul piano temporale la contestuale presenza di tutti partecipanti, in quanto i mandatari dell'omiciIO sarebbero stati arrestati prima della scarcERzione di altri due partecipanti.
Tutte queste censure non sono fondate. Preliminar- mente occorre osservare che non e' corretto e
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1'approccio metodologico proposto, che si limita a contrapporre le conclusioni della sentenza di primo grado a quelle della sentenza impugnata per dedurre 1'illogicita' della seconda. Al contrario, e' la conformita' alle massime di esperienza il parametro richiesto per giudicare la logicita' di entrambe le sentenze. Ancora, va precisato che le divergenze fra la prima e la seconda sentenza sull'attendibilita' intrinseca delle dichiarazioni in esame e' piu' li- mitata di quanto si vorrebbe affermare. Vi e', in- fatti, accordo sulla totale inattendibilita' della ritrattazione, e 1'ineccepibile motivazione svolta dalla Corte d'assise di primo grado nelle pagine
382-386 e' stata recepita dall'Assise di appello. E parimenti vi e' accordo sulla parte delle dichiara- zioni istruttorie concernente la partecipazione di numerosi imputati alle due societates sceleris. in quanto confermate dai riscontri specifici, che sa- ranno controllati, per la parte devoluta con i ri- corsi, nei paragrafi 5 e segg. re-La divergenza riguarda soltanto le affermazioni lative alle res gestae della sacra corona unita ed alle lotte intestine nel periodo successivo al 1986. che l'impugnata sentenza convalida. Ma si tratta di una divergenza sull'interpretazione delle dichiara- zioni stesse soprattutto. sulla ricostruzione della struttura organizzativa della sacra corona. verticistica che il primo giudice ha visto come 20 la consideramonolitica mentre il giudice d'appello decentrata e "fedERtiva". E in base a tale rico- struzione monolitica la Corte di primo grado ha ri- tenuto l'inattendibilita' di tali dichiarazioni. Non condividendo questo assunto, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che "tutto il racconto dell'imputato, e al di la' di alcune comprensibili imprecisioni relative a specifici episodi, e' di estrema utilita' per comprendere la "storia" piu' recente della e per coglierne sacra corona quell'unitarieta' (nel decentramento) che il Mo- rello, lungi dal contraddire о negare, ribadisce continuamente", nel sottolineare il ruolo di capo del OG.
unaTanto premesso, 1'impugnata sentenza ha opERto ricostruzione della personalita' del MO e dei motivi che hanno spinto i suoi comportamenti proces- suali, dalle dichiarazioni di collaborazione alla successiva ritrattazione. per dare coerenza anche psicologica sia al giudizio di sostanziale attendibilita' intrinseca dichiarazioni delle istruttorie, sia alle dette imprecisioni e reti- cenze. In tale ricostruzione MO e' descritto come un uomo che conta nella sacra corona unita e che ha necessariamente interiorizzato i modelli di vita della sottocultura criminale. Quando si decide a parlare lo fa non per un conato etico incoercibile ma per un coacervo di pulsioni costituite da cal- coli di chiara matrice utilitaristica in ordine al suo futuro giudiziario e carcERrio, ma anche da u
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"una certa stanchezza, un'usura di un tipo di vita, un ripensamento sul proprio passato, uno sperare forse in un avvenire diverso. meno eroico, piu' tranquillo". Nello scegliere di parlare, egli av- verte il conflitto con i modelli di vita che l'hanno forgiato e perciò effettua, in questo senso sol- tanto, "una scelta di campo". Ma quei modelli con- tinuERnno a pesare.
Infatti, nel ricostruire le gesta della sacra Co- rona, MO, da uomo pratico, tende a sminuire il proprio ruolo essendo ben conscio dell'importanza, processuale di una confessione in cui si assumono personali e gravi responsabilita' penali. Avendo collaborato, egli ritiene suo diritto ottenere un segno tangibile da parte dell'autorita', e cio' spiega come, nello sperimentare i ritardi e le in- certezze di questa, egli maturi un sentimento di ab- bandono e di amarezza, che rende esplicito nelle sue lettere acquisite agli atti.
La ritrattazione giunge in questo momento di crisi ed e' forse indotta dalle pesanti sollecitazioni del suo ambiente. Essa rappresenta, nella sua inattendi- bilita', un duplice segnale, all'autorita', per ren- derla consapevole che il mancato rispetto dei ડા Wiki baba140 Bab
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"patti" significa 1'immediata cessazione di ogni collaborazione presente e futura;
agli "antichi com- pagni", per dire che egli sa molte piu' cose di quante non abbia riferito agli inquirenti e che se vuole, puo' parlare e dire tutto, ma se decide il contrario, puo' rinnegare cio' che ha detto". unaCome si vede, l'impugnata sentenza ricostruisce personalita' ambigua e tormentata e non l'eroe ro- mantico che ha fatto una scelta netta per la lega- lita', proposto nel motivo di ricorso. Nel contempo, la Corte colma una lacuna dei primi giudici in punto di attendibilita' intrinseca del dichiarante. Non vi e', dunque, alcuna contraḍdizione fra tale persona- lita' e i successivi comportamenti di evasione dagli arresti domiciliari e sulla reticenza sulle atti- vita da lui svolte all'interno dell'associazione.
Ne' puo' ritenersi illogica l'affermazione di par- tenza della Corte territoriale, secondo cui MO ER un personaggio influente della sacra corona della quale ER stato fondatore. Cio' risulta dal tenore delle dichiarazioni stesse e dai riscontri specifici richiamati dai giudici del merito. Ne' e' corretto invocare contro tale affermazione il giudi- cato di Bari del 1986 che assolse MO per insuf- ficienza di prove dall'imputazione di partecipazione all'associazione semplice sacra corona, trattandosi qui non di applicare il principio ne bis in idem in favore MO, bensi' ...di giudicare di
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l'attendibilita' delle dichiarazioni su detta appar- tenenza, da lui effettuate successivamente alla chiusura del processo di Bari.
Quanto all'omiciIO del MO, se non ne sono stati identificati gli autori, l'impugnata sentenza ne ha dedotto che esso trova sicura genesi nelle di- chiarazioni rese e nella vendetta della sacra CO- rona. Tale giudizio di merito non e' qui sindacabile anche perche' nessuna specifico vizio e' addotto.
Comunque va precisato che 1'impugnata sentenza ha assunto l'uccisione, non come riprova di attendibi- lita' delle dichiarazioni, ma come probabile rischio di morte che MO aveva messo in conto e che gravo' su di sui e lo condiziono' sia nel momento della collaborazione che in quello della ritratta- zione.
Alla stregua di una personalità e di una dinamica psicologica, come sopra ricostruita, appare corretto che la Corte territoriale non abbia ritenuto la to- tale attendibilità intrinseca delle dichiarazioni istruttorie del MO. ma abbia fatto riserva, sminuiscono la parte come detto. per quelle che ne le "comprensibili im- avuta nei delitti nonché por precisioni relative a singoli episodi". Per conse- guenza, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto 22
necessario sottoporre ad attenta verifica le chia- mate in correità attraverso gli specifici riscontri di cui si dirà nei paragrafi relativi alle singole posizioni (paragrafo 5 e segg. ).
Nell'ambito di tali imprecisioni (si disattende, dunque, la qualifica di invenzioni proposta dai ricorrenti), 1'impugnata sentenza ha correttamente collocato le dichiarazioni riguardanti l'aggressione a GI SS, fatta nel carcere di Bari per punire OG al quale il ragazzo ER molto legato. MO ne aveva riferito (interrogatorio del 26 ottobre 1989) a riprova del racconto sulla perdita di autorità del OG dopo il processo di Bari.
La sentenza di primo grado non credette a Morello sul punto (pagg. 387-89), in quanto in contrasto con la tesi della permanente autorità del fondatore e del carattere verticistico della sacra corona unita da essa sostenuta. Ma 1'approfondimento opERto dalla Corte di Assise d'appello sulla particolare struttura dell'associazione mafiosa (che rende compatibili le tensioni e i contrasti fra i gruppi territoriali e le famiglie) le ha consentito di ri- dare credibilità alle affermazioni del chiamante circa la perdita di autorità di OG.
In questo contesto va collocata la contraddizione, р
rilevata dalla sentenza di primo grado e corretta- и
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mente ritenuta di scarso rilievo dall'impugnata sen- tenza. Mentre MO aveva affermato di essere stato l'autore materiale dell'azione, il rapporto della Squadra Mobile riferi che quel giorno durante il passeggio il SS ER stato aggredito (assieme a altri due detenuti) dai fratelli DI, EN e
AT ER (i primi due collegati a MO in quanto DI ne aveva ricevuto il "vangelo" e en- trambi ERno "ragazzi" di MA OR, del gruppo di ONroni, come si dirà nel paragrafo 13).
DE pari corretto deve ritenersi il giudizio di im- precisione non incidente, relativo al racconto del colloquio di MO Cosimo IO con
(interrogatorio del 22 novembre 1989). La sentenza di primo grado ne ha trattato (pagg. 951 e ss.) per motivare l'assoluzione di NN De AS dall'accusa di omiciIO dei fratelli MO e ET
IO, avvenuto il primo agosto 1987. Detta sen- tenza ha ritenuto che. nella mancanza di altri ele- menti, le notizie fornite dal MO ERno troppo generiche e prive di riscontro per sostenere
1'accusa.
La contraddizione rilevata dai ricorrenti ha esclu- sivo riferimento alla cronologia dei tre incontri seguenti. MO aveva raccontato di un primo col- loquio con i fratelli IO. una sER in cui si ER 23
recato in Gallipoli "per assistere all'inaugurazione della discoteca "Quartieri la- tini". Aveva proseguito il racconto con un appuntamento fra MO e MO IO, procurato da RA PO in un ristorante di Porto Cesareo, nel quale il IO gli aveva proposto di casa"sequestrare in una famiglia" per chiedere il riscatto. Infine, al rientro nel carcere di Taranto,
MA OR gli aveva detto di avere ucciso i
IO per ordine di DA. Poiché la discoteca
"Quartieri latini" ER stata inaugurata il 4 luglio
1987, la Corte di primo grado si limitó a rilevare che a quella data il MO ER già rientrato al carcere di Taranto, essendo scaduta la sospensione della pena il 30 giugno precedente. Appare dunque corretta la definizione di imprecisione data dalla
Corte d'appello, in quanto la sequenza degli incontri deve ritenersi iniziata nei giorni precedenti rientro Taranto, prima il а dell'inaugurazione della discoteca ovvero in luogo diverso.
Analoga considERzione deve essere fatta per gli episodi cronologicamente inseriti durante i ricoveri nell'ospedale di Acquaviva delle Fonti nonché per la datazione di un colloquio che MO ha raccontato
(interrogatorio del 28 novembre 1989) di avere avuto nel carcere di Bari con DI ER, il quale gli ри fece una confidenza relativa all'uccisione di tale
GI IN. Mentre il chiamante afferma che tale colloquio sarebbe avvenuto nel gennaio del
1987, risulta che a quella data il MO ER tor- nato a [...]. PERltro MO aveva anche dichiarato di avere avuto colloqui con DI Er- pete durante il periodo di sospensione pena (giugno
1987).
Anche in riferimento alla riuIOne in casa del ricorrente SO, promossa da MO per contrastare la preminenza su CC del De AS, e al tentativo fallito di sopprimere LE IA delibERto in detta riuIOne, appare corretto il giudizio di inesattezze in ordine alla cronologia dei fatti dato dall'impugnata sentenza. Se la Corte di primo grado ha rilevato che i riferimenti temporali contenuti nel racconto del chiamante non corrispondono alla data effettiva degli stessi
(attentato al RE del 18 ottobre 1988 e incarcERzione di ZZ e EN del 25 novembre
1993), tuttavia la medesima sentenza ha dato per pacifico che la riuIOne in casa di SO vi fu e che fu anche progettato un attentato al IA: E ciò di LEne € degli sulla base delle dichiarazioni altri coimputati.
53, concernente MA Si rinvia al paragrafo 13. n. ove vengono esaminate OR e il gruppo ONroni, 24
cheinsussistenti le contraddizioni e ritenute
]'attendibilita intrinseca di quella vizierebbero parte delle dichiarazioni accusatorie.
Per quanto concerne la correttezza dell'accertamento sui riscontri esterni alle dichiarazioni di MO, si rinvia ai paragrafi 5 e segg. nei quali sono trattate le posizioni dei singoli ricorrenti.
U) - Censure relative alle dichiarazioni rese da An- na CO, proposte da De AS, ZO, PU,
ET, OM, LLNA, NT DI, PO e
EN.
Sono le seguenti: a) invalidità della lettura delle dichiarazioni rese dalla CO alla P.G., perché compiute in un distinto procedimento a carico di NT DI, la cui connessione con il processo principale non è stata dimostrata;
b) invalidità delle stessa lettura sotto il diverso profilo che tali dichiarazioni furono confermate innanzi al G. I. soltanto nelle parti non coperte da omissis, e che la CO venne interrogata in dibattimento soltanto su di una parte di esse, poiché il testo integrale fu esibito dal P.M. nel corso dell'udienza%; c) in
Plu quanto imputata in distinto procedimento per calun- nia, connesso sotto il profilo probatorio a quello in corso, la CO non rivestiva la qualità di teste e, pertanto, le sue dichiarazione necessitavano di riscontri esterni.
Queste doglianze non sono fondate, ancorché la motivazione della sentenza impugnata deve essere parzialmente rettificata.
Occorre premettere che, in data 16 dicembre 1989, NA CO rese dinanzi alla P.G. dichiarazioni ac- cusatorie a carico di alcuni degli imputati nel pro- cesso in corso. Come risulta dal verbale di istru- zione sommaria 12 febbraio 1990 e dal verbale di istruzione formale 23 marzo 1990. la stessa confermò integralmente tali dichiarazioni. La CO, inoltre, venne escussa come testimone nel dibattimento cele- brato a carico del convivente NT DI per una rapina consumata ai danni di una banca in AD, e questa deposizione è stata qui acquisita dal giudice di primo grado con ordinanza 22 novembre 1990. Nel frattempo la stessa CO denunziò gli ufficiali di
P.G. , che avevano raccolto la testimonianza 16 di- cembre 1989, di aver altERto le dichiarazioni rese, profittando della sua tossicodipendenza. Es- la CO venne 'accusa, sendo stata archiviata calunnia. Per tale motivo imputata del delitto di nel dibattimento di primo grado la medesima ful esa- Bible suppliesbha
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minata con l'assistenza di un difensore quale impu- tata di reato connesso, a norma dell'art. 450/bis c. p.p..
Nel confutare l'appello proposto dal coimputato ri- corrente LLNA, la Corte territoriale ha affer- mato che la CO ER una testimone e non già un'imputata per reato connesso, posto che il rap- porto esistente fra il delitto di calunnia ed i re- ati, per i quali si procede nei confronti di
LLNA e degli altri imputati, non rientrerebbe fra le ipotesi di connessione elencate nell'art. 12
c.p.p. vigente. Sennonché deve innanzi tutto rile- varsi che fra i reati sopra indicati sussisteva in- dubbiamente un rapporto di connessione probatoria a mente dell'art. 45 n. 4 c.p.p. 1930, in quanto il delitto di calunnia addebitato alla CO riguardava
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proprio il contenuto delle dichiarazioni rese da co- stei ed utilizzate quale prova in questo processo
(cfr. Cass. Sez. I, 11 dicembre 1975 n. 585, ric.
Frignani). E' pur vero che 1'art. 192, comma 3,
c.p.p. vigente prescrive la necessità di riscontri esterni per le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo ° da persona imputata "in un procedimento connesso a norma dell'art. 12" c.p.p. e che quest'ultima norma non prevede, diversamente dall'abrogato art. 45, la connessione probatoria. Ma questa obbiezione non appare decisiva, ove si ri- fletta che lo stesso art. 192, al comma 4, dispone che la norma di cui al comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso pre- visto dall'art. 371, comma 2 lett. b). Ebbene que- sta disposizione, con una formula identica a quella contenuta nell'abr. art. 45 n. 4, elenca, fra le ipotesi di collegamento delle indagini fra uffici diversi del P.M., anche quella in cui "la prova di un reato о di una sua circostanza influisce sulla prova di altro reato o di un'altra circostanza".
Deve pERltro rilevarsi che l'errore in cui è in- corsa la sentenza impugnata non ne ha pregiudicato la decisione, poiché la Corte territoriale, dopo aver formulato un generico giudizio di atten- dibilità della CO, avendo essa riferito fatti ap- presi dal convivente NT DI membro del sodalizio mafioso, ha avuto cura di accertare la sussistenza di specifici riscontri esterni in or- dine ai vari episodi addebitati ai singoli imputati. La doglianza sub c) è quindi infondata.
Per quanto riguarda le altre censure, giova premet- tere che (come meglio si dirà nel trattare il ri- corso di NT DI) il delitto di associazione di stampo mafioso è stato contestato a quest'ultimo nell'ambito del procedimento in Corso C non già in un procedimento separato. Tanto precisato. si 05- #Kher bs
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serva che, se con la censura sub a) vuole intendersi che le dichiarazioni della CO sono state rese in un distinto processO á carico di NT DI, è agevole obbiettare che (come si vedrà nella tratta- zione del ricorso proposto da AD (paragrafo 6 n. 14), per il disposto dell'art. 144/bis cod. abr.. ove si proceda separatamente nei confronti di impu- tati di reati connessi, l'acquisizione e la lettura degli atti del processi separati è consentita anche se questi ultimi non siano ancora definiti con sen- tenza irrevocabile e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma è applicabile anche ai processi separati promossi a carico dello stesso im- putato, ricorrendo in tal caso un' ipotesi di con- nessione soggettiva e probatoria.
In ordine alla censura sub b), è sufficiente ricor- dare che, come emerge dai suddetti verbali istrut- tori, la CO confermò "integralmente, senza nulla aggiungere o variare" quanto dichiarato alla P. G. il 16 dicembre 1989 e che, secondo risulta dai verbali dibattimentali, quelle dichiarazioni furono lette i re- alla stessa CO nelle parti che concernevano ati oggetto del processo, tanto che ella ne contestò il contenuto e si dilungò nel descrivere le circo- stanze in cui, secondo la sua versione, ERno state fatte.
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r p 27
pullil.doc
-§ 4^) Questioni di diritto sostanziale.
A) the legge penale sostanziale eViolazione della difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. contestato con il capo A). Motivi proposti da Prinari, TO,
SO, IC, LI, EN, TA, Stra- nieri, LA, EL, ND CC, AL
ER, ZO, ON RI, DI e EN
CI, SA ZZ, ET, Sileno, LE, MA e GE OR, LE AC,
SA TE, LI, AD, AN,
De RI, RD, GE PE, RO,
CA, LO, D'AG, ON PE, SO,
ET, NT, ON, OG, PU, IA
LE, Di MA, ZO, OM.
I motivi premettono che 1'impugnata sentenza avrebbe interpretato in senso riduttivo l'art.
416/bis C. p. al fine di adattarlo agli esiti probatori su alcuni elementi essenziali della fat- ти tispecie, che sarebbero risultati carenti o comunque non sufficientemente motivati.
In ordine all'elemento costituito dallo "avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di Omertà che ne deriva", sarebbe stata opERta una duplice riduzione. Da un lato, si è considERto sufficiente il solo intento di usare la forza intimidatrice per conseguire i fini indicati dalla norma e non già il suo impiego effettivo. Dall'altro, le condizioni di assoggettamento e di Omertà sono state ridotte a mere aggettivazioni retoriche di quella forza, in luogo dei concreti effetti sull'ambiente sociale circostante, cagionati dalla paura incussa dal vincolo associativo. L'impugnata sentenza, infatti, avrebbe omesso di accertare il concreto verificarsi, all'esterno del gruppo criminoso, delle dette condizioni, quali effetti della forza intimidatrice del sodalizio deducendole presuntivamente dalla stessa esistenza dell'associazione.
In particolare la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato "i molti omicidi di ambiente malavitoso", che sono del tutto privi di efficacia dimostrativa in quanto attengono all'uso della forza intimidatrice all'interno del gruppo 0 non riguardano persone estranee, nei confronti delle quali non vi fu intimidazione. Ed a questo riguardo, ricorrenti sostengono chementre alcuni la 28
condizione di omertà sarebbe esclusa in radice dalla molteplicità delle chiamate di correo, delle testi- monianze delle costituzioni di parte civile, بع altri, viceversa, assumono che le difficoltà incontrate nell'acquisizione della prova sarebbero imputabili, piuttosto che alla forza intimidatrice della sacra corona unita, ad una generica e diffusa sfiducia nei confronti dello Stato.
Anche il richiamo alle precedenti sentenze definitive contro la sacra corona unita, opERto al il . carattere mafioso, fine di assevERrne contrasterebbe con di il principio del giudicato cui all'art. 90 c.p.p. 1930. in quanto, per la sentenza 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari, il sodalizio costituito dal OG nel 1983 e, per la
Corte di Appello di CC, la F.S.L. di Rizzo
SA avrebbero costituto associazioni criminose comuni;
talché non sarebbe consentito procedere ad una loro rivalutazione critica al fine di affermarne
1'originario carattere mafioso.
motivazione sulSi denunzia, altresì, la carenza di punto concernente le attività poste in essere dal sodalizio, in quanto l'impugnata sentenza avrebbe dato per certo, senza alcuna prova, che i reati per commessi dall'associazione ERno riferibili ad un gruppo mafioso ed altresì che anche le attività le- cite (appalti, acquisto di brevetti) erano state poste in avvalendosi della forza essere intimidatrice.
Per quanto riguarda gli scopi ultimi dell'asso- ciazione di stampo mafioso, si deduce che non sarebbe stato dimostrato il conseguimento del che, controllo delle attività economiche, della fattispecie legale,nell economia costituirebbe un fine necessario e non alternativo agli altri descritti nel comma 3 dell'art. 416/bis
C. P. Sotto quest'ultimo profilo, si afferma che il suddetto controllo integrerebbe una componente materiale e non soggettiva della struttura del reato, mentre dalle intercettazioni telefoniche, utilizzate nella specie, si ricaverebbe soltanto il proposito di opERre futuri interventi nel settore degli appalti.
Si sostiene. ancora, che i giudici del merito non hanno dimostrato la struttura unitaria della sacra corona unita. non avendo potuto indicare alcun collegamento d'intenti e di azione smentito. del resto. dalle ricorrenti faide interne fra
"brindisini" rd il gruppo che si vuole faccia capo a
De AS fra queste "famiglie e quelle che si afferma facciano capo FL De TT e AD. o più in genERle ATTA Stabilità di rapporti fra vari -
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personaggi e gruppi che movimentavano la criminalità pugliese.
Da ultimo, si sottolinea la contraddizione in cui sarebbe caduta la Corte territoriale, in quanto la descrizione della sacra corona unita in termini di
"holding" contrasterebbe con la struttura unitaria, attribuita dagli stessi giudici del merito a tutte le associazioni opERnti nel Salento.
Tutte queste censure sono infondate.
Come risulta dall'esame della sentenza impugnata e delle riassunte doglianze, nel procedimento in corso state prospettate tutte le possibili
і
т
sono definizioni del delitto di associazione di tipo mafioso previsto nell'art. 416/bis c. e dei suoi P. rapporti con il reato di associazione semplice per. delinquere di cui al precedente art. 416. Invero, da un lato, in un passo della sentenza si rinviene la tesi che trae spunto da una decisione di questa
Corte (Cass. Sez. VI, 22 agosto 1989 n. 11204, ric.
Teardo), ma che non * ha avuto alcuna sostanziale incidenza sul decisum secondo cui "l'avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo" assumerebbe nell'economia della fattispecie, un soltanto progettuale. i rilievo Dall'altro,
P
ricorrenti assumono che per la sussistenza del reato
U
i fini non soltanto questo requisito, ma fin' anche ultimi dovrebbero dell'associazione essere concretamente realizzati. E si è altresì sostenuto che, costituendo l'oggetto giuridico del reato non già l'ordine pubblico in genERle, ma 1'ordine pubblico economico, il conseguimento del controllo delle attività economiche integrerebbe un ulteriore requisito indispensabile del sodalizio di stampo mafioso.
Occorre subito precisare che le tesi da ultimo indicate sono prive di fondamento. Esse trovano innanzi tutto una precisa smentita nella formula del terzo comma del cit. art. 416/bis, che configurando della intimidatricel'avvalersi forza quale lastrumento 'per commettere delitti, acquisire "
gestione 0 comunque il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti", confina chiaramente tali fini nell'ambito del dolo specifico. Un'ulteriore smentita emerge dal sesto comma della medesima norma che, nell'introdurre la circostanza aggravante del cd.
"riciclaggio", contempla il finanziamento mediante profitti. derivati da delitti, delle attività economiche di cui gli associati "intendono assumere o mantenere il controllo": con ciò rendendo evidente come non sia necessario che tale controllo venga realmente assunto. 30
attribuito nella struttura Quanto, poi, al ruolo della fattispecie alla gestione o al controllo delle attività economiche, la giurisprudenza di questa
Corte (Cass. Sez. I°, 16 marzo 1988 n. 3492, ric.
Altivalle; 6 giugno 1991 n. 6203, ric. Grassonelli;
6 giugno 1992 n. 6784, ric. Bruno) e la migliore dottrina concordano sul carattere alternativo e non cumulativo dei fini anzidetti. E questa conclusione merita consenso ove si consideri 1'impiego, nel terzo comma della citata norma, delle congiunzioni ed "oppure" ed altresì si rifletta che " ་་
1'indicazione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche mira ad am- pliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite, e non già a condizionare in
- modo necessario la consumazione del reato. Ne conse- gue che, prevedendo il cit. art. 416/bis finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto giuridico eventuale del de- litto in esame, che, come risulta dalla rubrica del
Titolo V, Libro II del codice, in cui esso è inse- ри rito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pub- blico genERle.
Sono, quindi, infondate le doglianze con le quali si lamenta la carenza di motivazione in ordine al perseguimento da parte della sacra corona unita del controllo di appalti pubblici ° di altre attività questo profilo il economiche e si contesta sotto carattere mafioso di tale sodalizio.
la tesi, più volte invece, condivisibileE', ribadita dai ricorrenti, la secondo cui per èsussistenza del sodalizio di stampo mafioso necessario che gli aderenti si siano concretamente avvalsi della forza intimidatrice derivante dal vincolo delitto Esattamente il associativo. associativo in esame è stato definito а condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice sufficiente la creazione di un'organizzazione stabile, sia pur rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti. per l'associazione mafiosa
છે altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. Questa conclusione confermata dalla formula del terzo comma della citata norma che configura "l'avvalersi della forza
110 dato fattuale concretamente intimidatrice" come confinato nella sfER del dolo realizzatosi ( non teb
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tale punto un specifico, non recependo su in esame, redatto emendamento al testo della norma che definiva mafiosa al Comitato ristretto, lo scopo l'associazione i cui aderenti avessero "
avvalendosi della forza di costringere altri a fare, tollERre od omettere intimidatrice qualcosa "
L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi. nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare 1'aura di intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.
L'attualità del "equisito costituito dall'avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo è stata un'autorevoleda dottrina, contestata osservando che esso condurrebbe all'inammissibile risultato di escludere il reato nel caso tipico in cui l'associazione, avendo già acquisito tale forza in misura particolarmente intensa, partecipi, attraverso un associato, ad una gara di appalto 0 richieda un provvedimento amministrativo favorevole senza la necessità di ricorrere a comportamenti specifici di dissuasione attuata in forma esplicita
° implicita (minacce di ritorsioni о avviso agli eventuali concorrenti che il sodalizio è interessato alla gara). In tal ipotesi, invero, mancherebbe una specifica condotta intimidatoria e il sodalizio si d
n i
limiterebbe ad utilizzare. in senso statico, una
+"rendita di posizione" fondata sulla forza inti midatrice già acquisita. Che se poi l'espressione "si avvalgono" dovesse intendersi nel senso di comprendere anche il caso in cui 1'associazione abbia utilizzato la sua forza senza compiere alcun atto diretto a sfruttarla, questo requisito ri- chiederebbe che il sodalizio abbia tratto una ef- fettiva utilità da detta forza, abbia, cioè, dissuaso gli eventuali concorrenti dal partecipare alla tal modogara, avvicinandosi alin conseguimento dello scopo prefissosi о addirittura realizzandolo. Ma tale conclusione contrasterebbe con la premessa che l'art. 416/bis comma 3 c. P. non esige il conseguimento sia pure parziale del pro- gramma criminoso, ed inoltre ostacolerebbe la repressione penale proprio rispetto ad associazioni dotate di una forza intimidatrice di elevata intensità.
Ad avviso del Collegio questa tosi non può essere condivisa. Come risulta dallo stesso dato lettERle, la norma citata non richinde che l'avvalersi della forza intimidatrice Psplichi necessariamente in na condotta. Sia contemporanea, ma distinta da 32
quella diretta al conseguimento del fine sociale. No deriva quindi che una sola condotta può essere fi- nalizzata ad entrambi i risultati. allorquando, considERta in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sé forza intimidatrice del vincolo la associativo. Non sembra contestabile che la partecipazione ad una gara di appalto, ovvero la richiesta di un provvedimento amministrativo. favorevole, poste in essere da un associato, confidando che la sua nota appartenenza ad una temi- bile associazione sia sufficiente a provocare
1'allontanamento di altri concorrenti od a piegare la P.A., implichi un'oculata scelta di tempi, di luoghi e di soggetti la quale, lungi dall'esaurirsi nella fruizione statica di una rendita di posizione, attiene a specifiche modalità della condotta. che concorre quindi a determinare.
in tal senso connotata, Inoltre una condotta, risponde ai requisiti dell'avvalersi della forza
سع intimidatrice del vincolo associativo, poiché il
ت ک consapevole sfruttamento di un'aura di intimidazione رے in precedenza acquisita costituisce un ulteriore atto di esecuzione del programma criminoso e racchiude pur sempre in sé una larvata minaccia, avendo questa Corte già precisato, con riguardo al delitto di estorsione ed a quello previsto dall'art. т
97 del D. P. R. n. 361 del 1957, che la minaccia può и
concretarsi anche nella "presenza silenziosa" ma sintomatica di un esponente mafioso in luoghi contesti determinati (Cass. Sez. VI, 20 dicembre
1992 n. 3128, ric. ButER e Cass. Sez. II°, 29 marzo 1971 n. 718, ric. Ambrogio).
Ove, poi, la partecipazione dell'esponente mafioso Sla valsa ad allontanare dalla gara altri non concorrenti, non è consentito sfuggire al seguente dilemma: о tanto è accaduto perché l'associazione non aveva ancora acquisito una forza intimidatrice, ed allora il reato associativo in esame deve essere escluso per altra via%;B ovvero i concorrenti, dando prova di coraggio, hanno sfidato tale forza realmente esistente. Ma questa circostanza, del tutto contingente, non esclude che l'associato si sia avvalso sia pure inutilmente di detta forza e che il delitto associativo si sia quindi perfezionato, così come lo esclude il fatto che la gara di appalto sia stata interrotta, sospesa о annullata da parte della P.A. o che eguale sorte ab- bia avuto il procedimento diretto all'emanazione del richiesto atto amministrativo.
E' pari del la situazione di esatto che assoggettamento di Omertà C non sono mero aggettivazioni retoriche della forza intimidatrice. con tale espressione 51 intenda che questiSC üz85888
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ulteriori requisiti non provarichiedono una presuntivamente desunti specifica e possono essere sodalizio idoneo ad dalla mER esistenza del intimidire. Al contrario è indispensabile la puntuale dimostrazione che tale sodalizio abbia ingenERto nell'ambiente sociale un effettivo stato di soggezione intenso e non occasionale e che si siano verificati episodi di reticenza, di
or-favoreggiamento e di non collaborazione con gli gani dello Stato. Come questa Corte ha già avuto tali situazioni debbono modo di precisare, intimidatrice del sodalizio ricollegarsi alla forza tuttavia, esse non debbono e non ad altre cause;
e invincibili da non consen-ed essere così assolute tire smagliature essere, pertanto, e da incompatibili con chiamate in testimonianze, correità о costituzione di parte civile da parte I°,delle vittime (Cass. Sez. 14 dicembre 1990 n.
16464; nonché Cass. Sez. VI cit., 22 agosto 1989 n.
11204, ric. Teardo).
Tanto premesso, è da rilevare che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la sentenza impugnata, al di là di alcune affermazioni sovrabbondanti, ha dato una puntuale e logica dimostrazione del carattere mafioso ed unitario della sacra corona unita. Che questo sodalizio avesse acquisito nell'ambiente circostante una rilevante forza intimidatrice e si fosse impegnato a rafforzarla ed
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и
a sfruttarla per il conseguimento dei suoi fini, i giudici del merito lo hanno desunto, come meglio si evidenzierà nei successivi paragrafi: a) dall'at
-
tentato al MA, punito per aver osato porre in dubbio la serietà della mala vita locale;
b) dall'attentato all'autosalone del RE che, sebbene avesse individuato gli autori del crimine, rifiutò di denunziarli perché intimidito da un avvertimento rivol togli dal ZO per conto dal comportamento dei dell'associazione;
-
c )
dirigenti della società S.A.S.P.I. che, intimoriti da disordini verificatisi all'interno dell'impresa e di fatto, trascesi anche vie invocarono a
1'intervento del AD, affinché, forte della capacità intimidatrice acquisita come componente del sodalizio, ristabilisse l'ordine; d) - dall'efficace opER di subornazione di testimoni, alcuni dei quali avevano ritrattato le precedenti deposizioni e che, fra l'altro. è stata dimostrata da una lettER inviata da uno sconosciuto al DA, da cui si evince la metodica adottata per intimorire i testi;
e) dai molteplici omicidi (come quelli del MO chiamante in correità e del DA) i quali, quantunque non ne siano stati scoperti gli autori. sono sicuramente maturati nel clima delle faide interne avvenuto fra le varic famiglie associate. Use w}} #theherz
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' ricorrenti che tali assassini nonassunto dei L proverebbero il carattere mafioso del sodalizio,
perché all'impiego dellaattinenti forza intimidatrice al suo interno, non coglie nel segno per due concorrenti motivi. Innanzi tutto la situazione di assoggettamento può ben verificarsi anche, pur se non esclusivamente, all'interno del gruppo criminoso (cfr. Cass. Sez. I° cit., 19 marzo
1992 n. 3223, ric. D'LE; Cass. Sez. I, giugno 1991 n. 6203, ric. P.M., Grassonelli e altri). Ed inoltre, tenuto conto della notorietà che i detti crimini non potevano non acquisire nell'ambiente in cui l'associazione opERva, formato da paesi o da città non grandi, è del tutto logico ritenere che essi servissero come "avvertimento" mafioso rivolto anche agli estranei.
Infine, la definizione della sacra corona unita come sodalizio mafioso non si è risolta nell'inosservanza del principio del giudicato di cui all'art. 90 c. p. p. 1930. E' pur vero che si sono succedute nel tempo più sentenze irrevocabili che hanno diversamente qualificato il sodalizio in esame, ma
Mer siffatta disparità di apprezzamento è imputabile soltanto al fatto che le suindicate sentenze hanno colto la Sacra corona in stadi diversi della sua evoluzione. Così la citata sentenza del Tribunale di
Bari in data 24 ottobre 1985, nel qualificare tale sodalizio come associazione per delinquere semplice, si riferi al periodo iniziale (1 maggio 1983 M
giugno 1984) durante il quale esso opERva carcERrio. Al lanell'ambiente contrario, successiva sentenza irrevocabile in data 26 marzo
1990 della Corte di Appello di CC (in riforma della sentenza 10 dicembre 1987 del Tribunale di BR), avendo riguardo al successivo periodo di permanenza conclusosi il 19 aprile 1986, durante il quale la Sacra corona unita, uscita dall'ambiente carcERrio e radicatasi nel territorio brindisino, aveva acquistato altra struttura e pericolosità, la defini come vER e propria associazione mafiosa. Un discorso analogo va fatto per la libER famiglia salentina, costituita da ZZ SA, che la sentenza 18 giugno 1985 del Tribunale di BR qualificò come un ipotesi di associazione per delinquere semplice. ridimensionata al rango di delitto tentato in sede di appello. Come si dirà nei successivi paragrafi. questa famiglia poi conflui sacra corona unita" nella più ampia ed articolata E
ne segui le sorti.
L'ultima evoluzione di quest'ultima associazione. considERta nell'imputazione sub A) del presente procedimento ritenuta dai giudici del merito. colloca la propria azione. appunto più ampia quanto più articolata nell'intero territorioal prog 35
che inizia "poco dopo il salentino, nel periodo con la sentenza della Corte settembre 1986 e termina d'assise di CC del 23 maggio 1991, secondo quanto affermano le pagg. 162-63 dell'impugnata sentenza.
DE pari incensurabile. perché congruamente motivato, è il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla struttura unitaria dell'associazione in esame. I giudici del merito, invero, attraverso un meticoloso esame delle ri- sultanze probatorie. hanno accertato che tale unità si imperniava sulla indiscussa (salvo che in alcuni momenti) direzione superiore del OG, fondatore del sodalizio, cui competeva la determinazione delle varie zone di influenza, la designazione dei relativi capi, nonché il placet per la creazione di nuove famiglie e per l'avanzamento degli aderenti nei vari gradi della gERrchia. Inoltre, è stato appurato che tale unità ER preservata, nei limiti del possibile, attraverso un'opER di collegamento fra i vari gruppi, diretta a mantenere gli equilibri e ad impedire 0 comporre le frizioni le faide e interne, pERltro inevitabili in associazioni criminali articolate come la sacra corona unita, e, quindi, non incompatibili con una struttura delinquenziale sostanzialmente unitaria. riassunte censure debbono essere, pertanto, Le
u r
p respinte.
B) Difetto di motivazione e violazione della legge penale sostanziale in ordine alla configura- bilità dell'associazione finalizza al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo B). Censure proposte da TA, IE, LA, EL, Ga- LI, De RI, LE IA, D'AG,
ON PE, ET e RN, i quali so- stengono che i singoli episodi di spaccio, indi- viduati da autonome opERzioni di polizia effettuate nel corso di alcuni anni, non sarebbero inquadrabili nello schema giuridico dell'associazione finalizzata per l'assenza di concreti elementi di collegamento. Si Osserva al riguardo che i giudici del merito hanno accertato, attraverso un'esame accurato del materiale probatorio emerso dalle intercettazioni telefoniche, nonché dai sequestri di droga e di in documenti, che molti degli imputati ERno dediti modo sistematico e continuativo al traffico di sostanze stupefacenti di tipo. Questo vario commercio ER stabilmente organizzato in base ad una fissa ripartizione dei ruoli. nel senso che
l'acquisto anche all'estero ingenti quantità di droga ER riservato ad alcuni soggetti. come i 36
fratelli CA, posti al vertice dell'organizzazione, i quali, a loro volta, non praticavano la vendita al minuto, ma cedevano le singole partite in quantità non modiche ad altri coimputati che provvedevano allo spaccio direttamente 0 tramite altre ad persone essi collegate, i cd.. "ragazzi".
Dagli appunti sequestrati al Tafuro, contabile dell'illecito traffico, è altresì risultato che tali cessioni avvenivano dietro il versamento immediato di un acconto sul prezzo, mentre il residuo ER corrisposto in un secondo momento, dopo la vendite delle singole partite cedute. Siffatte modalità di pagamento, elevatė a sistema, presupponevano, ad avviso della Corte territoriale, una continuità di rapporti fondati su di una comprovata fiducia re- ciproca, i quali, a loro volta, deponevano in favore della sussistenza fra le parti dell'illecito traffico di uno stabile vincolo associativo. Sulla base di tali elementi la stessa Corte ha concluso che accanto sodalizio mafioso e sotto ilal controllo di questo, opERva distinta una associazione finalizzata al traffico di droga. costituita da un numero di aderenti superiore a dieci, come meglio si dirà alla lettER C).
I giudici del merito hanno, infine, rilevato che la р
и
detta distinzione di ruoli ed il connaturato contrasto di interessi non escludevano l'unicità dello scopo comune, che deve caratterizzare ogni associazione criminosa. Questo scopo si esauriva nel controllo dello spaccio di droga in una area de- terminata, cui tutti gli associati ugualmente miravano, al di la delle divergenze anzidette, mentre la diversità di compiti riguardava soltanto il tipo di organizzazione interna, ritenuto più adeguato al conseguimento del fine. Tali conclusioni sono incensurabili perché sorrette da logica motivazione e conformi ai principi di diritto più volte enunciati da questa Corte (cfr. per una fattispecie analoga Cass. Sez. VI, UD. 12 gennaio
1987, ric. Di Maggio ed altri, nonché Sez. VI. 20 marzo 1982 n. 2275, ric. Dal Molin). C) Violazione delle legge penale sostanziale sul ritenuto concorso materiale fra i delitti di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di droga, di cui agli artt. 416/bis c. P. e 75 della logge 22 dicembre 1975 n.
685. Doglianze proposte da TA, IE, LA, EL, NE, ZZ, ET, EN. LE, Riezzo. CA, AF. LO, D'AG. Antonio
PE, ET, RN. RD, De RI. AN. NE, ER RO, LE
IA. E
37
sostengono che sarebbe contrarioI ricorrenti all'esperienza comune che taluno, aderendo ad un sodalizio per contribuire al conseguimento di fini criminosi da lui condivisi, debba partecipare ad associazioni diverse man mano che si passa dalla realizzazione di uno scopo a quella di un altro.
Mentre questa realizzazione successiva di fini è comunemente inquadrata nel concorso eventuale dei reati, sarebbe illegittimo ipotizzare un concorso materiale di delitti associativi soltanto per il traffico di droga. Si argomenta, secondo le varie tesi ed in base ai principi della specialità 0 dell'assorbimento, che ove l'associazione criminosa intenda perseguire, come nella specie, più finalità
مد tra quelle indicate nel cit. art. 416/bis e, fra di droga, sarebbe esse, anche il traffico applicabile 1 a associativa mafiosa fattispecie ح (suscettibile di opERre in astratto anche nel commercio di droga) ovvero quella prevista dall'art. 75 della citata legge e punita con la pena più grave, ma non sarebbe possibile l'applicazione di entrambe le ipotesi di reato.
Si aggiunge, infine, che il carattere esclusivo ed assorbente del vincolo, che astringe i partecipi a ciascun sodalizio criminoso, esclude in radice la т
и
possibilità dell'appartenenza contemporanea a più associazioni.
Queste doglianze non sono fondate.
Come si è già detto, i giudici del merito hanno accertato che, accanto all'associazione di stampo mafioso, denominata sacra corona unita, venne costituito un diverso sodalizio criminoso, CO- stituito da un numero di associati superiore a dieci e dedito al traffico di sostanze stupefacenti. La costituzione di quest'ultimo ER stata imposta dalle commercio ed, particolari esigenze di tale in particolare, dalla necessità di avvalersi di gente esperta del settore e di una rete organizzativa specializzata relativamente autonoma. I rapporti fra i due organismi ERno fondati sulla preminenza e sul controllo riservati alla sacra corona unita, da cui
1 'associazione finalizzata mutuava parte del quadro dirigente.
Inoltre, la diversità a la relativa autonomia delle due associazioni è stata dimostrata sotto il profilo finalistico, anzitutto. in quanto il traffico di droga ER perseguito in via diretta dal sodalizio in esame solo in forma mediata dalla sacra corona,
€ attraverso i connati poteri di indirizzO e controllo. E' stata altresi dimostrata sotto il profilo soggettivo. in un duplice senso. Da un lato, 38
SC tutti j soggetti preposti all'associazione finalizzata svolgevano lo stesso ruolo nel sodalizio dominante, non ER vero il contrario;
dall'altro, stata rilevata una coincidenza solo parziale dei semplici aderenti, poiché alcuni imputati sono stati ritenuti responsabili esclusivamente del delitto di cui al cit. art. 416/bis c. P. ed altri soltanto di quello previsto nel cit. art. 75.
situazione di fatto essendo la Tale incensurabilmente accertata dai giudici del merito, deriva una pluralità di condotte criminose ne riferibili all'appartenenza ai due distinti sodalizi e, quindi, l'inapplicabilità del concorso apparente il di norme, che, secondo duplice criterio della specialità 0 dell'assorbimento, opER soltanto riguardo alla medesima fattispecie concreta. E', invece, corretta la scelta, opERta dalla Corte territoriale, del concorso materiale dei reati as- sociativi, unificati dal vincolo della continuazione
( cfr. al riguardo Cass. Sez. 1°, 16 giugno 1992 n.
6992, ric. Altadonna ed altri).
Deve, infine, rilevarsi che la struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sé, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in speciale modo qualora, come nella specie, una delle
u r
p associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed operi sotto il suo controllo.
D) Difetto di motivazione e violazione della legge penale sostanziale in ordine alla ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi, sia per l'associazione di cui all'art. 416/bis, ◄ commi quarto e quinto. C sia per l'associazione finalizzata punita dall'art. 75, comma quinto, della legge n. 685 del 1975. Censure proposte da TA, IE, LA, EL, Spa- rapane, ZZ, ET, EN, LE, AR,
TO, SO, IC, LI, EN,
LE AC, TE, DI e Enrico
ER, LI. AN, Riezzo, CO,
CA, AF, RO, LO, AN, EL,
RD, CO, AD, ET, D'AG,
PE, NT, RN, LE IA,
De AS, ZO, PU, OM, De RI. SO.
Si deduce che, dopo la modifica dell'art. 59 c. P.,
1'imputazione a titolo di colpa delle circostanze aggravanti riguarda soltanto i delitti colposi e quindi non anche j delitti associativi, di natura dolosa. Si afferma, pertanto. CH riguardo ad ogni imputato Occorreva provaro che ogli fosse a conoscenza del fatto che l'associazione avesso 39
predisposto la disponibilità delle armi almeno per alcuni degli affiliati. L'impugnata sentenza, invece, si sarebbe limitata ad affermare che nell'ordito mafioso della sacra corona unita "il possesso delle armi si pone come momento ineludibile dell'intero processo", ciò mostrando di con sotto arbitrariamente il profilo unificare probatorio la fattispecie criminosa ebase
1''aggravante. Ne conseguirebbe un erronea presun- zione che il sodalizio fosse armato, dedotta dalla particolare natura dello stesso. Per contro, la legge e l'esperienza prevederebbero l'ipotesi che l'associazione non sia armata;
e, comunque, il fatto che taluno degli associati fosse dotato di armi non comporterebbe ancora che queste fossero nella dispo- nibilità dell'intER organizzazione e che quindi fosse possibile prevederne l'impiego non per l'uso dei singoli ma per i fini associativi.
Nel corso della discussione dinanzi а questa Corte la difesa di alcuni dei ricorrenti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dei commi 1 e 4 del cit. art. 416/bis c. p., nella parte in cui, se interpretati nel senso che l'associazione di stampo mafioso deve essere necessariamente armata, condurrebbero al risultato di qualificare la
и
р
disponibilità delle armi quale elemento del reato- base e della fattispecie aggravata, con un irragionevole genERlizzato aggravamento di pena.
Si sottolinea, altresi, che mancherebbe del tutto la motivazione sulla prova della disponibilità delle armi da parte degli associati per fine di spaccio.
→
Giova premettere che l'ampia formulazione del secondo comma dell'art. 59 C. P. (nel testo sostituito dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19) induce a ritenere che 1'imputabilità all'agente delle circostanze aggravanti sotto il profilo della colposa ignoranza si estenda anche ai reati dolosi, non sussistendo alcuna logica incompatibilità fra
1'imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in esame
(conf. cit. Cass. Sez. I° n. 6992 del 1992). Dal raffronto fra il comma quinto dell'art. 416/bis ed il comma quarto dell'art. 416 C. P., che richiede la scorreria in armi delle campagne o delle pubbliche strade. emerge che il Legislatore ha inteso delineare un concetto di associazione mafiosa armata più ampio di quello adottato in ordine all'associazione per delinquere semplice. Come precisato da questa Corte da un'autorevole 40
dottrina, la disponibilità delle armi (ancorché occultate о custodite in depositi) da parte del sodalizio da ultimo indicato, non richiede la diret- ta detenzione e tanto meno il porto di esse, né una loro effettiva utilizzazione, essendo all'uopo sufficiente che l'associazione e per essa gli aderenti abbiano la possibilità di disporne in caso di bisogno (Cass. Sez. I°, 28 ottobre 1991 n. 3385, ric. Ruga;
18 febbraio 1988 n. 2131, ric. Arcella).
Siffatta disponibilità, infine, deve essere predisposta per il conseguimento degli scopi associativi e non di quelli particolari dei singoli partecipi.
Deve convenirsi con i ricorrenti che è inesatto affermare che la disponibilità delle armi sia ontologicamente insita nel concetto di associazione. di stampo mafioso e che, pertanto, la consapevolezza
0 la colposa ignoranza di essa sia deducibile soltanto dalla mER adesione ad un sodalizio di questo tipo. Questo assunto collide, innanzi tutto, con il comma quinto del cit. art. 416/bis che con- figura tale disponibilità come circostanza
р aggravante e, quindi, soltanto come un elemento ш accessorio ed eventuale della fattispecie criminosa in esame. Esso, inoltre, contrasta con la stessa ratio legis, quale risulta dall'interpretazione globale di detta norma che ha recepito un concetto di associazione di stampo mafioso più ampio di quello tradizionale, imperniato sul metodo della violenza fisica, ed ha esteso 1'ambito della punibilità anche alla cd.. "mafia di affari" od alla mafia politica. Questa Corte, del resto, ha avuto modo di precisare che la disponibilità delle armi integra un dato normale (almeno in determinate circostanze), necessario certo non ma dell'associazione mafiosa (cit. Cass. Sez. I°, n.
6992 del 1992) ed, inoltre, che lo stato di assog- gettamento e di omertà, richiesti dal cit. art. 416/bis, possono derivare non solo dalla paura di attentati all'integrità personale, ma anche dal quali timore di economici rilevanti, danni
1 'impossibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale (cit. Cass. Sez. VI, n. 11204 del 1989). Ne deriva la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, perché basata su di un erronea interpretazione del cit. art. 416/bis.
Deve, pERltro, rilevarsi che la Corte territoriale ha motivato la convinzione che gli aderenti alla sacra corona unita disponevano realmente di armi e
SO ne avvalovano per i fini del sodalizio, facendo leva SU di una serie di fatti di univoco significato. fra i quali sufficiente menzionare: delitti (rapine. attia) la consumazione di 41
estorsivi o di intimidazione. posti in essero
-nell'interesse dell'associazione)%;B b) il sequestro nel COVO, dove ERno stati arrestati il De AS ed altri aderenti, di una notevole partita di armi da fuoco predisposte per la protezione del capo;
c) la lettER 8 febbraio 1990, sequestrata al
TA, con la quale ON D'AG gli comunicava alcune direttive dello stesso De AS, concernenti, l'altro, il reperimento fra l'acquisto di armi da fuoco, nonché di esplosivi da impiegare in atti intimidatori. Tale convincimento sindacabile in sede di legittimità perchénon sorretto da logica ed esauriente motivazione.
Quanto, poi, al profilo soggettivo dell'aggravante in esame, considERto l'uso frequente delle armi e degli esplosivi da parte della sacra corona unita, le suindicate caratteristiche del territorio in cui - essi venivano utilizzati (cfr. supra lettER A), è condivisibile 1'assunto della Corte territoriale secondo cui non soltanto i dirigenti o gli organiz- zatori, ma anche i semplici partecipi del sodalizio mafioso, ERno al corrente della disponibilità delle armi e che se, per caso, la ignoravano, tale ignoranza ER ascrivibile a colpa.
A conclusioni in parte diverse deve pervenirsi ri- spetto alla distinta associazione finalizzata. Che anche questo sodalizio fosse armato, nel senso già illustrato, è stato correttamente dedotto dai giudici del merito sulla base sia dello stretto collegamento accertato fra la sacra corona unita e 1'associazione in esame, la quale aveva in comune con la prima parte degli aderenti e dei quadri direttivi, sia del rilievo che questi ultimi, disponendo delle armi in dotazione del sodalizio mafioso, non potevano non mantenerle a disposizione, ovviamente in modo consapevole, anche dell'altro, che opERva sotto il loro controllo e secondo le loro direttive, quale "longa manus" della sacra corona.
Per contro, quanto ai semplici partecipi alla sola associazione finalizzata. loro estraneità al la sodalizio mafioso, che direttamente disponeva delle armi. esclude che nei loro confronti possa affermarsi, in via genERle, la consapevolezza 0
1'ignoranza disponibilità. colposa di tale
L'imputabilità soggettiva dell'aggravante in esamc, pertanto. deve essero accortata por i dotti imputati. casc por caso. riferimento alle Toro specifiche posizioni individ 42 Violazione della legge penale sostanziale in E) - ordine alla nozione di ingente quantità di droga di cui all'aggravante prevista dall'art. 74. comma secondo, della legge n. 685 del 1975. Censure proposte da Cafiero, ET, Mario RO,
ON, RA IA, MA IC, GU
D'LE, LO.
CO la costante giurisprudenza di questa Corte, il significato dell'espressione "quantità ingenti di sostanze stupefacenti" deve essere individuato non soltanto attraverso il raffronto con la diversa espressione "non modiche quantità", di cui agli artt. 71 e 72 della citata legge, ma anche sulla base del significato lessicale del termine
'ingente", il quale si pone ad uno dei livelli più 11
elevati nella scala degli aggettivi di quantità.
Ne deriva che può essere definito tale soltanto quel, quantitativo di droga che sia idoneo a soddisfare le esigenze di un cospicuo numero di tossicomani per un prolungato periodo di tempo, così da richiedere per la sua diffusione la mobilitazione di un intero mercato, sia pure a carattere locale (Cass. Sez. VI,
3 marzo 1990 n. 3042, ric. Fattori3B 21 marzo 1990 n.
4024, ric. Spagnolo;
11 aprile 1990 n. 5349, ric.
Alniak; Sez. 1°, 20 ottobre 1984 n. 8813).
L'accertamento in concreto dell'ingente quantità de- ve essere compiuto avendo riguardo a tutte le caratteristiche merceologiche del prodotto, quali il d
tipo, il peso ed il numero delle dosi medie n
i estraibili (cit. Cass. n. 5349 del 1990, e n. 8813 del 1984, nonché Cass. Sez. VI, 3 novembre 1992 n.
10353). Infine, nell'ipotesi di reato continuato di detenzione o spaccio di droga, il carattere ingente deve essere individuato non già sommando le partite oggetto dei singoli reati, ma considERndo partitamente ciascuna di esse.
paraSulla base di tali principi, nei successivi grafi aventi ad oggetto le posizioni individuali sa- ranno esaminate ed in parte accolte le specifiche censure mosse in argomento dai ricorrenti indicati nell'epigrafe di questa lettER. 43
pulli2.doc
- Le posizioni dei singoli ricorrenti.
$ 5^ )
DE MM GI. 1) -
E' stato condannato, su appello dell'imputato e del
P.M., alla pena di anni ventidue, mesi uno di multa per i reclusione e lire 112.500.000 di delitti, riuniti dal vincolo della continuazione, di: - associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata (art. 416/bis, commi 1, 2, 4 e 5), opERnte nei settori della distribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, di estorsioni e di altri delitti, della gestione e controllo di attività economiche, con disponibilità di armi (capo A), cui, ha partecipato con il ruolo di organizzatore, sino associazione al novembre 1988 con permanenza;
finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata della disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975, sino alla stessa data con permanenza (capo B), alla quale ha partecipato con il ruolo di organizzatore;
de-
-
tenzione e spaccio di sostanze stupefacenti punito dagli artt. 81, 110 c.p., 71 e 74 della legge n. ри 685 del 1975 (capo C) concorso con ZO, MO ER. LE IA e AR nella fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo, fatto esplodere dinanzi al locale della Finauto s.r.
1. di
RE NN, delitto punito dagli artt. 81, 110 c. p., 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 (capo P) ¦ concorso con MO ER nella fab-
-
bricazione, detenzione e nel porto di un altro ordigno esplosivo fatto esplodere dinanzi al chiosco di IN MA (capo R).
di ordine Si rinvia ai §§ 3^) e 4^) per le censure genERle trattate in quelle sedi.
Il De AS lamenta. inoltre, sotto il profilo della violazione dell'art. 597/5 c.p.p. e del difetto di motivazione. che le nel negare circostanze attenuanti generiche, concedibili anche di ufficio, la Corte ha valorizzato soltanto le condizioni negative e non anche quelle positive. costituite dalla giovane età e dalla situazione familiare del ricorrente.
Tale doglianza & infondata. I giudici del merito. invero. hanno implicitamente escluso le suddetto attenuanti rilevando che la sanzione complessiva 44
calcolatainflitta all imputato nel minimo edittale quanto alla pena base di cui al reato sub
B) di cui all'art. 75. commi 1, 3, 4 e 5 della legge n. 685 del 1975, con un limitato aumento per la continuazione non ER ulteriormente riducibile
-
senza svilirne il necessario contenuto afflittivo, richiesto dalla molteplici e gravissime condotte criminose poste in essere dall'imputato (capo di una delle famiglie aderenti alla sacra corona unita) e dalla sua personalità solidamente radicatasi in un contesto di sicura valenza criminale.
Questa conclusione non è sindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivata.
2) AG AU.
E' stato condannato alla pena di anni 23 di reclusione ed a £ 113.550.000 di multa per i delitti, riuniti dal vincolo della continuazione, di: associazione per delinquere di stampo mafioso
-
aggravata dalla qualifica di organizzatore e dalla disponibilità delle armi ( capo A) associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, aggravata dalla qualifica organizzatore, dalladi disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75, comma quarto della Legge n. 685 del 1975 (capo B) spaccio di sostanze stupefacenti (capo C); concorso con MO ER e GE PE nella rapina ai danni della Cassa di Risparmio di Puglia, di cui agli artt. 110 e 628 c.p.. (capo F); furto aggravato di un'autovettura ai danni di
PI CC, punito dagli artt. 61 n. 2, 110, 624, .625 п. 7 c.p. (capo G); porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, di cui agli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 al fine di eseguire la detta rapina (capo H); rapina ai danni del Banco di Napoli, punito dagli artt. 110 e 628 c.p. (capo I); porto in luogo
-
pubblico di armi comuni da sparo per consumare la rapina di cui al precedente capo (capo L); concorso nella fabbricazione, detenzione e porto di un ordigno esplosivo fatto esplodere dinanzi al locale della "Finauto" s.r.1. (capo P).
Si deduce. innanzi tutto. il vizio di motivazione sul ruolo dicontraddittoria organizzatore di entrambi i sodalizi, non potendo qualificarsi talo chi. come 11i ricorrente, viene definito dai giudici del merito quale mero esecutore di ordini e informatore del De AS, assumendosi, inoltre. che 'adesione del ZO era stata limitata soltanto ad alouni mosi compresi fra duc periodi detenzione. Si tamenta. infine. ildi 45
difetto di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della disponibilità delle armi e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambe le doglianze sono infondate. Quanto alla prima, giova precisare che la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti,
l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.
Non è esatto che il ZO sia stato definito quale mero esecutore di ordini. Al contrario, in base delle intercettazioni alle risultanze telefoniche, i giudici del merito hanno appurato che
1'imputato fungeva da longa manus del capo fa- "
miglia" De AS, latitante, che gli aveva concesSO un'incondizionata fiducia;
che lo stesso entrò in contatto con il EL, preposto alla zona di BR, per evitare scontri fra i
RI ed il gruppo De AS;
organizzò le sale da giuoco aperte а Campi, RB, Trepuzzi,
Squinzano, provvedendo alla suddivisione dei ricavi, curando che parte di essi venissero versati agli affiliati detenuti, e discutendo con il capo le scelte adottate in questo settore. Il ZO, inoltre, partecipò attivamente alla preparazione ed all'esecuzione delle rapine ed all'attentato ai danni della "Finauto" del RE (come meglio si dirà nel n. 5 del presente paragrafo, trattando il
и
п
ricorso di LE IA), nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti, vantandosi dei risultati conseguiti. Nello svolgimento di queste attività, il ricorrente si avvaleva, infine, di una squadra di
"ragazzi", di cui prendeva le parti anche nei confronti degli altri affiliati. La posizione di preminenza attribuita all'imputato nella vita associativa e, in particolare. la molteplicità e la delicatezza dei compiti affidatigli, nonché la sfER di autonomia, di cui fruiva, giustificano pertanto, sotto il profilo logico, l'attribuzione al medesimo della qualifica di organizzatore di entrambi i sodalizi per quanto detto nel paragrafo 4, e, lettER D), 1'aggravante della disponibilità delle armi.
Infine, il diniego della riduzione della pena C delle circostanze attenuanti generiche stato
2
adeguatamente motivato dalla Corte territoriale. con riferimento alla gravità delle numerose condotte criminose all'inserimento dell'imputato. ed ai massimi livelli, in una pericolosa associazione di 46
stampo mafioso. 11 ricorso del ZO deve essere., pertanto, respinto.
3) G RI SI.
E' stato condannato alla pena di anni ventitré, mesi quattro di reclusione e £ 113.900.000 di multa per i reati, commessi in continuazione di: associazione di stampo mafioso, aggravata dalla qualità di organizzatore e dalla disponibilità delle armi (capo A); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dalla qualifica di organizzatore, dalla disponibilità delle armi e ai sensi dell'art. 75 comma 4 della Legge n. 685 del
1975 (capo B); spaccio di droga (capo C); concorso nella rapina ai danni della Cassa di risparmio di Puglia (capo F); furto aggravato di
-
un'autovettura ai danni di CC PI (capo G) detenzione e porto di armi comuni da sparo per consumare la predetta rapina (capo H); rapina ai danni della Banca IN (capo M); furto aggravato di un'autovettura ai danni di IE
LU IL (capo N); detenzione e porto
-
illegittimo di armi comune da sparo al fine di com- mettere la rapina da ultimo indicata (capo 0);
-
concorso nella fabbricazione, detenzione e porto di un'ordigno esplosivo fatto esplodere dinanzi al lo- cale della "Finauto" s.r.1. (capo P); concorso nella fabbricazione, detenzione e porto di altro ordigno esplosivo, fatto esplodere dinanzi al chiosco di MA IN (capo R).
u p
Sotto il profilo della violazione dell'art. 192
c. p. p. c del difetto di motivazione, il ricorrente si duole che i giudici del merito hanno affermato il suo coinvolgimento, con il ruolo di organizza- tore, nei due delitti associativi, nonché in episodi di spaccio di stupefacenti sostanze senza considERre che non sussisteva alcuna prova sicura in ordine all'effettivo svolgimento di tale ruolo corona unita; nella che,sacra comunque,
1'inserimento in questo sodalizio non implicava, di per sé, l'adesione con la medesima qualifica all'associazione criminosa finalizzata, della quale ER stata asserita l'autonomia; che, infine, nessun episoIO di detenzione 0 di spaccio di droga era stato provato nei confronti del ricorrente.
Questa censura infondata. I giudici del merito hanno logicamente desunto i ruolo di organizzatore del sodalizio mafioso dalla duplice circostanza. emersa dalle intercettazioni telefoniche. che
ER dirigova una squadra di "ragazzi" da lui 47
conseguimento dei fini sociali C utilizzati per i l che lo stesso uno stretto collaboratore di De ER
AS, cui offri un vero € proprio rapporto di rappresentanza e dal quale riceveva disposizioni in- compatibili con il ruolo secondario di semplice partecipe. ancheChe, poi, il ER fosse inserito nell'altro sodalizio e con le medesime funzioni, la
Corte territoriale lo ha dedotto non solo dalla già. rilevata parziale coincidenza dei quadri direttivi delle due associazioni, ma anche dalla conversazione telefonica n. 86, intercettata sull'utenza 763855, dalla quale ER emersa la prova di uno stabile inserimento dell'imputato nel traffico di droga. Nel corso di questa conversazione il ER aveva ma-
nifestato il suo disappunto per il fatto che un rifiuto "ragazzo" del ZO si ER lamentato del di droga, oppostogli dall'imputato, ed aveva, fornita F altresi, aggiunto che come gliel' aveva già prima, la stessa cosa avrebbe fatta in futuro,
"tanto sempre roba nostra è".
L'assunto del giudice del merito secondo cui il termine "roba" equivaleva а droga e dal contesto della telefonata ER desumibile la sistematica partecipazione del ER al traffico di stupefacenti nell'ambito associativo implica una valutazione di fatto motivata in modo adeguato e, ри quindi, insindacabile in questa sede;
così come logicamente corretta conclusione è la che medesimo nell'associazione l'inserimento del finalizzata non poteva essere avvenuta che allo stesso livello dirigenziale ricoperto nell'ambito del sodalizio dominante sacra corona unita.
pari infondata è la doglianza con la quale il DE
ER denunzia il vizio di omessa motivazione in ordine alla rapina che egli avrebbe consumato, in concorso con PE GE, ai danni della Cassa di risparmio. Invero, la partecipazione del ricorrente a questo reato stata dedotta dai giudici del me- rito da una serie di circostanze, emerse dalle intercettazioni telefoniche e costituite: a) - dalla precostituzione di un alibi da parte del ER con la complicità della fidanzata De FA appena un'ora dopo la rapina, allorquando egli non ne sarebbe ancora venuto a conoscenza, secondo la sua tesi: b) dalla sorpresa del PE e del Guerrieri di essere stati subito sospettati dai Ca- rabinieri: come si spiega questo fatto
** sono dal compiacimento venuti sicuri proprio": c)
-
gli inquirenti. nel corso espresso dal PE che dell'interrogatorio. non gli avevano richiesto di spogliarsi: ircostanza. quest'ultima. da porsi in relazione fatto he nel corso della rapina 1170 48
dei malviventi cra rimasto ferito, come provato dalle macchie di sangue rinvenute in loco.
E' indubitabile che i suindicati elementi probatori sono idonei, se valutati nel loro complesso. a sorreggere il giudizio di responsabilità. I l ricorrente obbietta che il fallimento dell'alibi non potrebbe ripercuotersi ai danni dell'imputato; che inoltre tale giudizio colliderebbe con la diversità sussistente fra le situazione dei luoghi, ove avvenne il reato, e quelle rilevate dagli imputati nel corso di un sopralluogo (di cui si parla in altra telefonata); colliderebbe altresi con alcune frasi degli stessi, che la Corte interpreta in chiave scherzosa, sia, infine, con la spontanea presentazione del ER ai Carabinieri. Ma tali obbiezioni non possono avere ingresso in questa sede perché non pertinenti. generiche e comunque involgenti apprezzamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità.
Con altra censura si denunzia il difetto di motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell'altra rapina consumata a Specchia ai danni della Banca IN.
Si osserva che la Corte territoriale ha desunto la prova della partecipazione del ricorrente anche a quest'ultima rapina sia dalla coincidenza dei dati somatici di costui con quelli di uno dei rapinatori descritto dai testimoni, sia dalla conversazione п
и
telefonica, intercettata dopo la rapina ed intercorsa fra la madre dell'imputato ON PA e
OS ER, soLA del ricorrente e affiliata anch'essa al sodalizio mafioso. Nel corso della telefonata la PA aveva chiesto alla
ER cosa le aveva portato MO e, dinanzi alla reticenza della interlocutrice, aveva aggiunto:
"quanto hanno preso, quanto hanno preso?". Al che la
ER, dopo averla esortata a non parlare di quelle cose per telefono, aveva risposto con dieci".riluttanza "die laI giudici del merito hanno ritenuto che provenienza della somma in esame dalla rapina era comprovata dalle espressioni usate dalla PA, illecito, un impossessamento alludenti ad dall'invito della ER e dall'imbarazzo costei di non affrontare formulato da quell'argomento per telefono. All'obiezione della difesa, rinnovata con la doglianza in esame. che la ricavo della provenienza della somma anzidetta dal rapina sarebbe smentita dal fatto che la consegna di essa ER stata preannunziata dall imputato alla giorno prima del reato.madre la CO ha કડી મ h ite s **
49 8
risposto che non ER inconsueto, per gente esperta come il ER prevedere l'entità del bottino.
Da quanto detto risulta che i giudici del merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato sulla base di una accurata e puntuale disamina di tutte risultanze istruttorie e che la doglianza proposta, risolvendosi in un diverso apprezzamento del fatto, non è suscettibile di accoglimento.
diIl ER denunzia altresì il difetto ordine suo coinvolgimento motivazione in al mediante distruzione di nell'attentato perpetrato, un chiosco appartenente alla vittima con un'ordigno esplosivo, ai danni del MA "reo" di aver parlato male della malavita di Campi Salentina, paese natale del Di AS e, quindi, del sodalizio mafioso.
Si assume, in particolare, che dalle intercettazioni telefoniche non ER dato dedurre il concorso del
ER nella preparazione dell'attentato, posto ignorava comportamento che 1'imputato il
"riprovevole" tenuto dal MA e che l'azione punitiva ER stata già decisa, avendo il Di AS ordinato un "pestaggio". Né si poteva dedurre il concorso nell'esecuzione, poiché il solo fatto che il ricorrente, informando il Di MA della avvenuta esplosione, aveva detto di "essersi trovato a passare" sul luogo del reato, escludeva di per sé la partecipazione all'episoIO.
Questi argomenti sono privi di consistenza, perché
Corte ha accertato, attraverso 1'esame delle n
e
M
la intercettazioni telefoniche, che la proposta di distruggere il chiosco venne proprio dal ER e dell'avvenuta che costui, nel dare notizia esecuzione del piano, aveva aggiunto che а ciò con chiaro avevano provveduto "ragazzi", riferimento ai suoi accoliti.
Per quanto riguarda, inoltre, 1'attentato perpetrato ai danni dei locali della "Finauto" di NN
RE, si deduce. sotto il profilo del difetto di motivazione, che la semplice conoscenza del progetto criminoso da parte del ER. può fondare la prova di una mER connivenza, ma non anche di un concorso nell'ideazione e quindi di un apporto causale al reato.
I giudici del merito incensurabilmente hanno intercettazioni accertato, sulla base delle in esame fu progettatotelefoniche. che l'attentato dal gruppo dirigente della famiglia De AS. non scopo di riaffermare 11per fini di lucro. ma allo 50
prestigio del sodalizio mafioso, leso dall'offensivo rifiuto del RE di fornire un'autovettura a
IA LE.
Ne risulta quindi che tale proposito coinvolse tutti i quadri direttivi di detta famiglia, ivi compreso il ER, la cui conoscenza, non tradottasi in una opposizione, acquistò l'evidente significato di una vER e propria adesione.
Deve, pertanto, condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito. Essa è, invero, con- forme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, qualora sussista in un sodalizio di stampo mafioso, un organismo direttivo centrale, con il potere di delibERre su fatti delittuosi di particolare ri- lievo per la vita dell'organizzazione, deve rite- nersi, sino a prova contraria (nella specie insussi- stente), che i componenti del gruppo anzidetto siano corresponsabili della consumazione di uno di tali fatti ad opER di altri associati, qualora risulti che questi ultimi, prima di agire li avevano infor- mati e che non ER stato opposto dai primi un espresso divieto giugno 1992 (Cass. Sez. I, 16 n.
6992, ric. Altadonna).
Con un'ultima doglianza si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il diniego della riduzione della pena e delle circostanze attenuanti generiche.
Anche questa censura è infondata, perché tale
e p
r diniego è stato adeguatamente giustificato con riferimento alla gravità dei diversi delitti consumati dal ER e ai suoi numerosi prece- denti penali.
4) UC RE.
E' stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed a L. 112.000.000 di multa per i reati di associazione di stampo mafioso, aggravata dalla qualifica di organizzatore e dalla disponibilità delle armi (capo A); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dalla qualità di organizzatore, dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del
1975 (capo B); di spaccio di droga di cui all'art. 71 di detta legge (capo C).
Con lina serie di doglianze. imperniate sulla difetto di motivazione, i l violazione di legge e su! giudici del merito hanno ricorrente NT CH 1 51
accertato la sua adesione. per di più con il ruolo di organizzatore. alla sacra corona unita sulla base di prove (intercettazioni telefoniche e lettere) il cui contenuto non lo riguardava.
IQueste censure non possono essere accolte. giudici a quibus hanno desunto il ruolo dirigenziale ricoperto dal ricorrente nel sodalizio mafioso innanzi tutto dalla conversazione telefonica n. 35
(ut. 663663). Per evitare che il ritrovamento in
RB, residenza del ZO, dell'autovettura di tal CO ES (malavitoso di BR scomparso a seguito un probabile regolamento di conti) potesse innescare una faida con il gruppo dei brindisini, il De AS invitò, durante la predetta conversazione, lo stesso ZO a rivolgersi a SA LL, soprannome del
EL definito come "responsabile", e poi a
BI IC, detta IN moglie e longa manus del OG, perché si prodigassero per dissipare prevedibili sospetti.
La Corte territoriale ha correttamente dedotto da tale intercettazione non soltanto lo stretto collegamento sussistente. sotto la direzione del
OG, fra il gruppo di BR e la famiglia del De AS, ma anche la preminenza del ruolo, attribuito al Buccarella nel predetto gruppo. L'obbiezione del ricorrente, che da altre fonti di prova sarebbe emerso che il "responsabile" per Brin- disi ER altra persona, non coglie nel segno, perché il EL resta accertato, comunque, che
и
т
svolgeva una funzione di tale rilievo da poter interporre fruttuosamente i suoi buoni uffici. Una cosa realmente accaduta, in quanto, riferendo al
IA il precedente episoIO in una successiva telefonata, il De AS affermò che il suo gruppo e i BRni ERno ormai "la stessa cosa".
Altre prove in ordine alla adesione del ricorrente alla sacra corona unita sono state tratte da una lettER inviata dal OG al DA e da un'altra lettER indirizzata al "compare SA" e sequestrata allo stesso OG. Il convincimento del giudice del merito che tali documenti si riferivano al EL data la identità del nome di battesimo e la coincidenza fra i riferimenti in essi contenuti familiare e ed episodi della vita alcuni dell'attività del ricorrente (in particolare la gestione ed il controllo di sale da ballo) non à sindacabile perché implica valutazioni del fatto adeguatamente motivato. Infine. il giudice di primo grado ha Posto iņ risalto dalla testimonianza che resa dalla Di VR. successivamente uccisa. ER emerso CH il EL avova a sua disposizione una squadra di ragazzin che una volta, si prodigo 52
Deve, cattura. per sottrarre il De AS alla deglialla quindi, concludersi che, stregua apprezzamenti del giudice del merito non è lecito avanzare dubbi sull'adesione del ricorrente, con il ruolo di organizzatore, al sodalizio di stampo ma- fioso.
Con altra censura il ricorrente denunzia il difetto di motivazione in ordine al suo coinvolgimento nell'associazione finalizzata al traffico di droga.
Asserisce che soltanto una cessione di droga era risultata dalle intercettazioni telefoniche, non si sa se а lui riferibile e se realmente eseguita, ignorandosi il titolo per il quale gli sarebbero state poi corrisposte le somme di cui si parla.
Questa doglianza è infondata, poiché i giudici del merito, accurato delle attraverso un esame conversazioni intercettate, hanno incensurabilmente appurato che il EL provvedeva in modo continuativo al rifornimento di droga nell'ambito del sodalizio, cui non poteva non appartenere con le stesse funzioni direttive svolte nell'altro, e che la suddetta cessione venne, sia pure con un qualche ritardo, realmente effettuata e retribuita con la somma di cinque milioni di lire.
Il EL denunzia altresi la carenza di motivazione in ordine alla sua consapevolezza della disponibilità delle armi ed afferma che quest'ultima u
p non può essere desunta soltanto dalla natura mafiosa dell'associazione.
. considERzioniRinviando per tale profilo alle esposte nel precedente paragrafo 4 lettER D), È sufficiente rilevare che EL, proprio in virtù della sua qualifica di organizzatore, non poteva ignorare che i .due sodalizi disponevano della armi nel senso sopra chiarito.
E', infine. infondata la censura con la quale si lamenta il difetto di motivazione riguardo al diniego delle _circostanze attenuanti generiche.
Invero, la Corte territoriale ha motivato adeguata- mente sul punto con riferimento alla molteplicità delle condotte criminose ed alla personalità dell'imputato. inserito ad alto livello in entrambi
i sodalizi.
5) HI SA. 888
53
mesiE' stato condannato alla pena di anni ventidue, undici di reclusione e lire 11.750.000 di multa per di:continuazione, - delitti, commessi in associazione di stampo mafioso, aggravata dalla qualità di organizzatore e dalla disponibilità delle armi (capo A) associazione finalizzata al traffico di droga, aggravata dalla qualità di organizzatore, dalla disponibilità delle armi e ai sensi dell'art. 75 comma 4 , legge n. 685 del 1975
(capo B) spaccio di sostanze stupefacenti art. 71 legge cit. (саро C) ; concorso nella
-
fabbricazione, detenzione e porto di un ordigno fatto esplodere dinanzi al locale della "Finauto"
s.r.l. di RE NN (capo P).
ricorrente denunziaCon una ilprima doglianza la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il difetto di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuta adesione alla sacra corona sulla base di la sua prove documentali e di conversazioni telefoniche di contenuto. DE pari erronea sarebbe equivoco 1'attribuzione al IA di compiti organizzativi, la Corte ha adottato poiché da un lato un'interpretazione estensiva della qualifica di
"organizzatore" e ha omesso di
- dall'altro
-
considERre che il ricorrente aveva agito quale mero esecutore di ordini privo di autonomia, come dimostrato anche dalla sua asserita partecipazione diretta all'attentato al RE.
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La Corte del merito ha tratto la prova dell'adesione del IA alla societas sceleris innanzi tutto da una lettER inviata dal De AS al ET, nella quale il primo. parlando dell'estromissione dal sodalizio criminoso del DA, che aveva tentato di portare dalla sua parte alcuni aderenti fra i quali il IA, assicura che costui è " legato a noi", con evidente riferimento al rapporto di fedeltà che lo univa all'imputato. A ciò si aggiunga che dalle conversazioni telefoniche intercettate è emerso che il IA ER in continuo contatto con il De M- masi, il ZO ed il ER;
B era attivo nell'organizzazione di bische, sulla cui attività veniva informato durante il suo allontanamento successivo all'attentato al RE;
frui di con- sistenti aiuti economici%;B nella sua qualità di responsabile per la zona di CC, venne incaricato di prendere provvedimenti contro il De RI, reo di non aver invitato il gruppo De AS al battesimo della figlia, sia di far ravvedere il
ET dall'errore commesSO nel prendere le parti di una persona che si era costituita parte civile contro uno dei ragazzi di "Compare IN" (OG). 54
Tutti questi elementi integrano un valido supporto logico al convincimento dei giudici del merito che il IA non solo aveva aderito al sodalizio mafioso, ma vi aveva svolto funzioni direttive e di raccordo di alto livello. 11 motivo in esame deve essere, quindi, respinto.
premesso che nella specie Con altra doglianza - costitutivi difettano gli elementi finalizzata al traffico didell'associazione stupefacenti e che la sussistenza di tale sodalizio non potrebbe essere desunta dal solo compimento, da parte di più persone, di alcune condotte di spaccio, commesse in continuazione il IA assume che nella specie non è stata comunque raggiunta alcuna prova circa il suo coinvolgimento nell'illecito traffico e che a tutto concedere, sarebbe stata dimostrata soltanto la cessione di modiche quantità di droga.
PerAnche questa censura è priva di consistenza. quanto attiene alla costituzione, accanto al sodalizio mafioso, di un autonoma associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga si rinvia a quanto esposto nel precedente paragrafo 4 lettER B). In ordine alla posizione individuale del
IA, è sufficiente ricordare che i giudici del
P
merito hanno motivatamente accertato lo stabile ed
4
attivo inserimento ad alto livello dell'imputato in
1
tre quest'ultimo organismo. Ciò in base a la presenza del nome di IA negli circostanze:
-
appunti contabili, nei quali il Tafuro annotava i vari movimenti di droga (vedi anche il paragrafo 7, n. 18) - 1'acquisto, da parte dell'imputato, di mezzo chilogrammo di cocaina risultante da un intercettazione: il fatto. accertato con 10 stesso mezzo, che il IA venne immediatamente in informato dell'esito di un viaggio compiuto di LA da CA RA per l'acquisto del un'ingente quantità di droga. Del ritorno
CA 1'imputato fu edotto sia da quest'ultimo, sia dal ZO. Costui raccomandò alla convivente
del IA di riferirgli che "tutto è а posto", alludendo alla consapevolezza nel ricorrente dello scopo del viaggio ed al diretto interesse del me- desimo al buon esito dell'opERzione.
Ne deriva che la tesi subordinata, secondo cui sarebbe stata dimostrata soltanto la cessione di modiche quantità di droga. collide con le risultanze probatorie acquisite.
il difetto di I l ricorrentie lamenta. inoltre aggravante delle motivazione sulla ritenuta B
55
disponibilità delle armi. Si sono già esposte le ragioni per le quali la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che entrambi i sodalizi fossero armati (paragrafo 4 lettere C) e D).
Per quanto riguarda, in particolare i l Macchia, la consapevolezza di tale circostanza risulta sia dalla sua qualità di organizzatore, sia dal fatto di cui si ora si parlerà, che egli si avvalse direttamente di un ordigno esplosivo per consumare 1' attentato ai danni della "Finauto" del Fiorentini.
In ordine a quest'ultimo delitto, il ricorrente si duole che i giudici del merito, nell'affermare la sua responsabilità, non hanno considerato quanto fosse improbabile l'uso da parte sua, per consumare il reato, di un autovettura sportiva facilmente identificabile, lasciando, per di più, a bordo, documenti idonei all'individuazione del conducente: che, inoltre, 1'allontanamento del ricorrente dopo imputabile soltanto alla sua1'attentato ER legittima preoccupazione di coinvolto essere ingiustamente nelle indagini.
La corresponsabilità dell'imputato è stata fondata dai giudici del merito su tre indizi, gravi e sicuramente concordanti. Innanzi tutto, subito dopo l'esplosione fu vista allontanarsi dal luogo del p una autovettura, poi abbandonata dagli reato u occupanti, nella quale venne rinvenuta una polizza n
༽ FA a De assicurativa intestata IE, convivente del IA. Costui telefonò, inoltre, alla donna invitandola ad allontanarsi: informato dell'arrivo dei CC., la rassicuro che avrebbe inviato qualcuno a prenderla. Infine, dopo il delitto il Macchia fuggì a Lecce e, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, concordò con il
ZO di giustificare l'abbandono da parte loro dell'automezzo con il timore di essere colti dai CC. in stato di guida senza patente.
che tali elementi
- collegati E' incontestabile all'ulteriore rilievo che il IA ER stato proprio il diretto destinatario del comportamento
RE (il offensivo rifiuto di del un'autovettura che ER stato la causa della ritorsione) giustificano appieno la conclusione, cui sono pervenuti i giudici del merito. della diretta partecipazione del ricorrente al fatto. Le suesposte doglianze sono. invero, prive di consistenza, poiché sotto 1'apparenza di un vizio di propongono una diversa interpretazione motivazione. delle prove. inammissibile in questa sede. 56
DE pari incensurabile, infine, è il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena, adeguatamente motivato dal giudice del merito in riferimento alla gravità di molteplici reati posti in essere dal IA e al ruolo svolto in entrambi i sodalizi criminosi. Il ricorso in esame deve essere, pertanto, respinto.
6) GAM ET FR.
E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sette di reclusione ed a lire trentasei milioni di multa per i reati, commessi in continuazione, di : associazione finalizzata
- al traffico di droga, aggravata ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge 685 del 1975n. (capo B);
-
spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità nonché ai sensi dell'art. 74 comma 1 n. 2 della citata legge. E' stato, invece, assolto con formula piena dal delitto di cui al capo A).
Con una prima doglianza si denunzia il difetto di motivazione in ordine al punto, prospettato nei Pus motivi di appello, che il riferimento allo ET
(soprannominato ST) quale acquirente moroso alcune di partite di droga, ricorrente in poteva non conversazioni telefoniche intercettate,
a coprire veritiero, perché diretto essere lamenta, in- inadempienze imputabili ad altri. Si fine, 10 stesso vizio in ordine al ritenuto nell'associazione inserimento dell'imputato finalizzata al traffico di droga.
La Corte territoriale ha accertato che lo ET ER solito acquistare in via continuativa dagli aderenti al sodalizio partite di eroina. E ciò sulla base non soltanto di una conversazione telefonica, durante la quale il ZO comunicò al De Tommasi che il NI aveva ritardato con scuse puerili il pagamento di gr. 200 di eroina. ma anche degli appunti contabili sequestrati al AF (cfr. paragrafo 4 n. 18). nei quali il NI figurava come acquirente di droga.
per sé insindacabili,Questi argomenti. di costituiscono un implicita ma chiara risposta all'obbiezione prospettata dal ricorrente, pERltro. in chiave soltanto probabilistica. nei motivi di appello. La Corte inoltre. come già rilevato nel paragrafo 4 lettER B) ha ritenuto, in modo del pari incensurabile. quadri direttivi che dell'organizzazione codevano droga soltanto ad altri 57
perché il sistema di componenti del sodalizio di un intenso rapporto pagamenti ER fondato su poteva non sottendere fiduciario, il quale non le parti allo stessa 1'appartenenza di entrambe associazione per delinquere. Le censure in esame debbono essere, quindi, respinte.
E' fondata. invece, la doglianza diretta contro la circostanza aggravanteritenuta dell'ingente quantità di droga, prevista dall'art. comma 274. della citata legge.
In mancanza di altri elementi decisivi, la Corte del merito ha valorizzato, ai fini della circostanza in esame, soltanto l'acquisto, da parte dello ET, della citata partita di gr. 200 di eroina.
Sennonché, questa conclusione non può essere condivisa. in quanto detta partita, di cui non È stato possibile accertare il grado di purezza, non può essere definita ingente, nel senso di idonea a soddisfare le esigenze di un cospicuo numero di consumatori per un notevole periodo di tempo. La circostanza aggravante, pertanto, non ricorre e l' impugnata sentenza deve annullata essere limitatamente al punto in esame, devolvendosi al giudice del rinvio il compito di rideterminare la pena del delitto continuato.
L' accoglimento di quest'ultima doglianza importa
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1'assorbimento delle censure relative all' entità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
7 FR AB.
Su appello del P.M. è stato condannato ad anni sei di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, con l'aggravante della disponibilità delle armi (capo A).
I l ricorrente, pur ammettendo di essere conosciuto con il soprannome di ZI, attribuitogli in
sentenza, lamenta, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 C.P.P. e del difetto di motivazione, che i giudici del merito hanno desunto la prova della sua appartenenza alla sacra corona unita da una serie di indizi equivoci, quali l'esecuzione per conto di ZO di una commissione del tutto lecita l'intervento al matrimoIO dello stesso e la presenza nel gennaio 1989 in una bisca gestita dal sodalizio. Non sussisterebbe. infine. alcuna prova circa la partecipazione del imputato al pestaggio di MA MO. 58
Tali censure sono infondate. La Corte del merito ha desunto la prova che il AN ER uno dei "ragazzi" dell'associazione mafiosa dall'incarico. datogli dal
ZO, di recarsi dal IA per invitarlo a intervenire presso il ET, reo di aver turbato gli equilibri interni, mettendosi contro i "ragazzi" che di 'compare IN"; dal fatto, inoltre.
1'imputato venne sorpreso proprio nella bisca di
RB che, come emerso da una intercettazione te- lefonica, era appunto gestita dai "ragazzi" dell'associazione; e, infine, dal concorso del
AN nell'aggressione perpetrata ai danni del
MA.
L'identificazione del AN con il ZI o TZ, corresponsabile di quest'ultimo reato, è stata ac- certata dai giudici del merito sulla base di una - valutazione accurata e, quindi, insindacabile delle testimonianze e delle loro successive ritrattazioni. In questo quadro indiziario, d'indubbia valenza probatoria, assume, poi, particolare significato matrimoIO del 1'intervento dell'imputato al
ZO, vale a dire ad una di quelle cerimonie che, come emerso dall'episoIO del battesimo della figlia del De RI (cfr. paragrafo 8, n. 32) e dalle dichiarazioni di ZO, costituivano un momento di incontro degli aderenti al sodalizio, al quale non ER lecito sottrarsi.
controIl rigetto dell'ulteriore doglianza diretta la riconosciuta aggravante della disponibilità delle n
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armi consegue dai principi enunciati nel paragrafo 4 lettER D).
E' infondata, infine. l'ultima censura relativa al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto proporzionato alla gravità della condotta ascritta all imputato. I l ricorso del AN deve essere, pertanto, respinto.
8) - LL NI.
E' stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed a lire trentaquattro milioni di multa, per i delitti, commessi in continuazione. di: associazione di stampo mafioso aggravata dalla di- sponibilità delle armi (capo A); associazione
-
finalizzata al traffico di droga, aggravata dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art.75 comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B);
- di spaccio di sostanze stupefacenti (capo C). 59
I l ricorrente deduce, in via preliminare, la nullità consequenziale nei suoi confronti dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Sotto il profilo della vio- lazione di legge nonché del difetto di motivazione
e di notificazione, vi sarebbe invalidità del provvedimento con il quale il G.I. ha denegato la proroga del termine, concesso ai difensori dall'art. 372 comma 2 c.p.p. 1930, per l'esame degli atti istruttori. In via subordinata si solleva, in riferimento Costituzione, 24 della all'art. questione di legittimità costituzionale del terzo comma della citata norma nella parte in cui non prevede la notifica del provvedimento del diniego della proroga.
Si osserva al riguardo che, come più volte affermato da questa Corte, non è autonomamente impugnabile (e quindi non deve essere notificato) il provvedimento che rigetta la proroga del termine per il deposito degli dei documenti all'esito atti e dell'istruttoria formale (Cass. Sez. I, C.C. 31 marzo 1989 n. 857, ric. Ciociola;
B Cass. Sez. I, 27 dicembre 1982 n. 9937, ric. Di Cecca%3B Cass. Sez. I, 27 ottobre 1982 n. 9937). Va ribadito, inoltre, che rientra nel potere discrezionale del Legislatore stabilire se un provvedimento sia o meno impugnabile che l'esclusione dell'impugnabilità rende e superflua la notifica.
Deve, quindi, dichiararsi la manifesta infondatezza u
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questione legittimità della sollevata di costituzionale.
E' indubbio, pERltro, che l'eventuale invalidità del diniego della proroga può riflettersi, a norma dell'art. 189 c.p.p. 1930. sull'ordinanza di rinvio a giudizio e può essere, quindi, eccepita, come nella specie è avvenuto, quale quaestio nullitatis nei confronti di quest'ultima. Ma perché ciò accada
è necessario dimostrare che il diniego abbia pre- cluso al difensore la possibilità di dedurre elementi probatori a discarico di tale rilievo da precludere il giudizio. così da rinvio a pregiudicare in sostanziale concreto modo e l'esercizio del diritto di difesa.
dimostrazione nonNella specie. non soltanto questa
è stata fornita. ma l'effettiva incidenza del di- niego in esame sul diritto di difesa deve essere esclusa in radice in base al duplice rilievo che. come si dirà, la responsabilità del PU è stata correttamente accertata nel corso di due giudizi di merito e che non si vede quali argomenti più persua- sivi di quelli inutilmente esposti noi successivi 60
dibattimenti avrebbero potuti essere dedotti dal di- fensore, ove si fosse avvalso della proroga del ter- mine.
Si lamenta, inoltre, sotto il profilo del difetto di motivazione, che i giudici del merito hanno accer- tata l'adesione del PU al sodalizio mafioso sulla base di un rapporto di P.G., che costituiva prova de relato, di una lettER inviata da De AS e R- FE, il cui riferimento all'imputato non છે stato dimostrato, nonché dell'arresto del medesimo assieme al De AS. il cui valore probatorio non è stata chiarito.
non coglie nel segno. La censura La Corte ha desunto 1'inserimento territoriale del PU nella sacra ccrona unita da una valutazione esauriente e logica di un insieme di elementi che, nel loro complesso, posseggono una sicura rilevanza probatoria.
Dalla lettER inviata da De AS а ET ER
Pun emerso che al PU ER stata conferita una superiore "qualifica" nella gERrchia del sodalizio, nel corso di una cerimonia cui aveva presenziato il
ET in qualità di padrino. I giudici del merito hanno correttamente ritenuto che la coincidenza fra
ON PU e il "T P." menzionato nel documento, oltre ad essere di per sé chiara, ER stata confermata, sulla base di un'informazione ri- cevuta dal fratello di tale NN CO, scomparso per "lupara bianca", dal rapporto di
Polizia attestante che a quest'ultimo il PU ed il
FĘ avevano inviato un telegramma che annun- ziava 1'avvenuta promozione a "sgarrista". E ciò costituiva un ulteriore indizio che i due agivano di nell'ambito del sodalizio. Infine, conserva l'arresto dell'imputato assieme a De AS in un covo, nel quale ERno state rinvenute armi. è stato logicamente apprezzato quale prova della consapevole adesione ad un'associazione mafiosa armata. Con altra censura, imperniata sul difetto di motivazione. il ricorrente si duole che la sua appartenenza all'associazione finalizzata è stata desunta da una conversazione telefonica fra il De Tommasi ed il ZO. la quale, non soltanto era priva di riscontri. ma dimostrava che il PU agiva. nel traffico di droga, con un'autonomia incompatibile con disciplina interna di la un'associazione per delinquere. 61
Anche questa doglianza deve essere respinta. Dalla cennata conversazione telefonica ER risultato che il PU aveva ceduto ai fratelli D'AG, detti
A", quantitativi di droga con un rapporto fra percentuale di taglio e prezzo che impediva ai
"ragazzi" di trarre guadagno dalle vendita al minuto.
La Corte ha ritenuto che tale episoIO, se valutato alla stregua del sistema di distribuzione della droga limitato ai soli aderenti al sodalizio (cfr. paragrafo 4 lettER B) provava l'inserimento del
PU in quest'ultimo. E tale conclusione è immune da censure perché adeguatamente motivata. Invero, il fatto che la condotta dell'imputato non fosse apprezzata dai quadri direttivi può, a tutto concedere, un atteggiamento provare soltanto riottoso ed indisciplinato. ma non è, di per sé, incompatibile con la detta adesione.
DE pari infondata è la doglianza avverso la mancata qualificazione come "modici" dei quantitativi di droga ceduti dal PU. Contrariamente a quanto assume la difesa, dalla menzionata intercettazione non si deduce per nulla che la droga venduta ai ragazzi fosse una vER е propria "porcheria", ma soltanto che il rapporto fra prezzo e taglio delle partite con sostanza inerte non consentiva ai rivenditori al minuto adeguati guadagni.
L'infondatezza della doglianza relativa all'aggravante della disponibilità delle armi deriva dai principi enunciati nel paragrafo 4 lettER D) e dalle modalità dell'arresto del ricorrente.
Non sussiste, infine, difetto di motivazione in ordine al diniego della riduzione della pena e delle circostanze attenuanti generiche, poiché tale diniego è stato congruamente motivato. alla stregua dei precedenti penali dell'imputato e della gravità della condotta, con particolare riferimento alle modalità della cattura. 62
pulli2a.doc9) حمد§ 6. Le Posizioni dei singoli ricorrenti. Segue.
9) - D'OS SI.
10) - D'OS NI.
Sono stati condannati il primo, alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione e lire trentatre milioni di multa ed il secondo, alla pena di anni nove, mesi nove e lire 33.500.000 di multa, per i W reati, commessi in continuazione, di: associazione
->
per delinquere di stampo mafioso (art. 416/bis, commi 1, 2, 4 e 5), opERnte nei settori della di- stribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, di estorsioni e di altri delitti, della gestione e controllo di attività economiche, con disponibilità di armi (capo A); associazione
-
finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata della disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B); detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti punito dagli artt. 81, 110 c.p., 71 e 74 della legge n.
685 del 1975 (capo C).
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Si rinvia al paragrafo 4) per la confutazione delle doglianze a carattere genERle. Per quanto attiene alla posizione specifica di entrambi i ricorrenti, si deduce che i giudici del merito, nel desumere dalla conversazione telefonica fra ZO e De
AS (già esaminata a proposito del PU nel paragrafo precedente n. 8) che i due fratelli avevano agito nell'ambito di struttura una associativa, sarebbero incorsi in un triplice vizio. Innanzi tutto hanno erroneamente ritenuto che qualsiasi contributo esterno ai fini dell' asso- ciazione implichi adesione alla medesima. Non hanno, poi, precisato a quale dei due sodalizi intendevano riferirsi. riflettuto Infine, non hanno sull'impossibilità di fare contemporaneamente parte di due distinte ed autonome associazioni, rivestendo all'interno di esse 10 stesso ruolo di piccoli spacciatori.
Giova precisare che l'adesione al sodalizio di cui al capo A) per quanto riguarda stata accertata -
MO D'AG dall'arresto del medesimo. assieme al De AS. in COVO munito armi. di חו! dalla sua corrispondenza epistolare con il Cirfota. nonché dal ricevimento 1 stesso. תו! vaglia dallo 63
di solidarietà chenell'ambito di quel rapporto caratterizzava i partecipi alla sacra corona unita. Quanto a ON D'AG, 1'adesione è stata dedotta dalla citata lettER, con la quale costui comunicava al TA le istruzioni del Di MA in ordine all'attività associativa, con particolare riguardo all'acquisto di armi e al traffico di droga.
Questi elementi probatori, adeguatamente apprezzati dalla Corte territoriale, sono idonei a sorreggere la statuizione di condanna.
DE pari corretto, per i motivi illustrati riguardo al PU (par. 5) n. 8), è il convincimento espresso dal giudice del merito sulla base della conversazione telefonica De AS-ZO e del suindicato documento in ordine all'inserimento
-
dei due ricorrenti anche nella distinta associazione finalizzata allo spaccio di droga. Sulla possibile appartenenza a entrambi i sodalizi si è già detto nel paragrafo 4 lettER c).
Pertanto, la condanna dei D'AG ad una pena ritenuta adeguata ai reati loro ascritti è immune da censura.
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11) CR IO. E' stato condannato in appello, su gravame dello stesso imputato e del P.M., alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e a lire trentotto mi- lioni di multa per i reati, commessi in conti- nuazione con quelli giudicati dalla sentenza 29 novembre 1989 della Corte di appello di CC, di : associazione finalizzata al traffico di droga www
(Capo B); - spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell'art. 74 comma 1 n. 2 della legge n. 685 del 1975 (capo C).
Si motivazione in ordinedenunzia il difetto di all'appartenenza al sodalizio di cui al capo B) e
1' erronea qualificazione giuridica del delitto di cui al capo C). Invero. i giudici del merito non hanno considERto, da un lato, che 1'indicazione
"MA S.", rinvenuta negli appunti sequestrati al AF, non ER riferibile al ricorrente e, telefonica n. dall'altro, che dalla conversazione
33, intercettata sull'utenza 763855, ER emerso che cessione da parte di ZO di la una modesta quantità di "roba" aveva rappresentato un episoIO isolato. inquadrabile nella previsione dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975. 64
sentenza, nel corso Come precisato nell'impugnata ZO informò De dell'anzidetta conversazione,
a MI ed alle AS di aver ceduto droga proteste dell'interlocutore che lo aveva invitato a
i recidere rapporti 1'imputato perché con insolvente, si ER giustificato affermando di avergli fornito soltanto un poco di roba con una breve dilazione per il pagamento, scaduta la quale sarebbe intervenuto nel modo più appropriato. La Corte del merito ha ritenuto che la protesta di
De AS per la continuazione dei rapporti con il ricorrente, malgrado la sua nota inadempienza, e la fiducia accordata allo stesso, sia pure in via condizionata da parte di ZO, provavano che
l'episoIO in esame non era stato né il primo né
l'ultimo. E ciò ER dimostrato anche dal fatto che negli appunti del AF il ricorrente risultava come debitore di ben lire 3.900.000.
ConsidERta, inoltre, la continuità degli acquisti e il particolare sistema di distribuzione della droga, limitato ai soli associati (cfr. paragrafo 4/B),
1'impugnata sentenza ne ha dedotto che MI
esercitava la sua attività di spaccio nell'ambito dell'associazione finalizzata.
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Siffatta conclusione è ineccepibile perché immune da errori logici 0 giuridici, mentre le censure proposte, implicando una diversa valutazione dei fatti, non possono avere ingresso in questa sede.
Infine, tali rilievi ed in particolare l'ammontare del debito accumulato dall'imputato escludono in radice 1'applicabilità nella specie dell'invocato art. 72.
La gravità delle condotte accertate ed i precedenti specifici dell'imputato giustificano appieno il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena irrogata in continuazione con quella inflitta per precedenti reati. Il ricorso dello MI deve essere, quindi, respinto.
12) NO IO.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione e lire 26.500.000 di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità (capo C). eduson peaks
65
deduce la nullitàCon il primo motivo si dell'appello del P.M. sotto il profilo di una generica enunciazione delle censure attinenti al delitto di cui al capo C), per il quale vi è stata condanna, precisate soltanto le essendo state doglianze proposte contro l'assoluzione dai delitti di cui ai capi A) e B).
La doglianza è infondata, avendo il P.M. sostenuto nell'atto di appello che la responsabilità del
RO per il delitto in esame scaturiva dalle dichiarazioni incrociate di MO, PO e LEne, esplicitando in sufficiente tal modo, con precisione, il motivo del gravame.
Con la seconda censura, incentrata sulla violazione dell'art. 477 c.p.p. abr., il ricorrente si duole di essere stato condannato per avere, da solo, ceduto al DA una partita di droga, nonostante che questo episoIO, sul quale non era stato neanche interrogato, esulasse dall' originario саро di imputazione, che prevedeva soltanto l'acquisto di concorso con altri sostanze stupefacenti in soggetti.
Giova precisare che, ad avviso della Corte
ह territoriale, dalle dichiarazioni incrociate di
MO, PO e LEne ER emerso che RO aveva u
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venduto al DA un grosso quantitativo di cocaina e successivamente aveva subito due attentati su mandato dell'acquirente, il quale voleva eliminarlo per non versare il prezzo pattuito.
L'episoIO non esula dal capo di accusa sub C), così come formulato nel mandato di cattura e nella sentenza di primo grado, perché a RO è stato contestato, " anche fra 1'altro, di aver autonomamente" altri ceduto, procurato ad e spacciato sostanze stupefacenti. Né esatto affermare che il ricorrente non abbia subito alcun interrogatorio in ordine a quello specifico episoIO. Al contrario, in sede istruttoria e dibattimentale RO ha avuto modo di esprimere la sua versione del fatto, ammettendo gli attentati, negando di averne parlato a PO e MO, e affer- mando di ignorarne il motivo, salvo a sostenere che avevano voluto eliminarlo perché era contrario al traffico di droga.
Con il terzo motivo RO denunzia la violazione dell'art. 192 C.P.P.. nonché il difetto di motiva- zione, per aver la Corte territoriale ritenuto attendibile la chiamata in rcità formulata da
MO. priva di riscontri esterni. tali non t
66
potendo considERrsi né le dichiarazioni di PO, che nulla aveva riferito in ordine alla causale degli attentati, né quelle di Leone che aveva rife- rito fatti appresi de relato.
I l MO ha riferito di aver appreso dallo stesso.
RO che costui aveva fornito una partita di cocaina a DA, il quale aveva attentato alla sua vita al fine di non pagarlo. Ha, inoltre, aggiunto che l'imputato lo aveva pregato di intercedere per lui e di aver, infine, saputo da PO che la stessa richiesta ER stata rivolta a quest'ultimo.
La Corte territoriale ha ritenuto credibili tali dichiarazioni, posto che esse avevano trovato nelle conferma quanto ai due attentati ammissioni di RO e nelle dichiarazioni di PO, quanto alla richiesta di intercessione nella
-
testimonianza dello stesso Posa quanto alla e - causale dell'attentato nelle affermazioni di
-
LEne, il quale, nel riferire su di essa, aveva ag- giunto che il DA ER stato emarginato perché ER solito uccidere i suoi fornitori di droga al fine di non pagarli (si rinvia sul punto all'esame dei ricorsi proposti da AR, NE e Scrimieri: paragrafo n. ). Tale convincimento હું immune da censure, poiché
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conforme ai principi più volte enunciati da questa in Corte sul tema delle chiamate correità (cfr. paragrafo 3, lettER T). E, invero, le dichiarazioni di MO, oltre ad essere nei limiti rilevati -
-
attendibili in sé, hanno ricevuto sugli aspetti più qualificanti dell'episoIO in esame, precisi riscontri esterni che ne confermano la veridicità.
La doglianza devo essere, quindi, respinta.
Con il quarto motivo, si lamenta che la Corte non ha espunto la circostanza aggravante del numero dei correi, di cui all'art. 74 comma 1 n. 2 della citata legge n. 685 del 1975 ed ha, inoltre, ritenuto immotivatamente 1'aggravante dell'ingente quantità prevista nel secondo comma della medesima norma.
In ordine al primo profilo della censura, si Osserva che la Corte, pur non escludendo in modo espresso
1'aggravante del numero delle persone, enunciata nel capo di imputazione, non ne ha tenuto conto nel calcolo della pena. E' pertanto, necessario retti- ficare il dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che la circostanza in oggetto deve ritenersi esclusa. 67
E' inoltre fondato il secondo profilo. La Corte territoriale ha qualificato ingente la partita di cocaina ceduta a DA sulla base della duplice circostanza che il sodalizio acquistava all'esterno grosse quantità di droga e che la feroce reazione di
DA poteva essere spiegata solo ipotizzando un acquisto di un quantità ingente di droga e 1' in- tento di sottrarsi ad un gravoso esborso di denaro.
Nessuno di tali argomenti è idoneo a sorreggere sotto il profilo logico il convincimento dei giudici del merito. Entrambi sono infatti viziati da un'intrinseca equivocità: il primo, poiché non è consentito escludere a priori che la richiamata consuetudine del sodalizio abbia subito deroghe, con
1'acquisto, in determinate circostanze, anche di partite di un certo rilievo, ma non ingenti nel senso sopra precisato. Il secondo perché l'anomalia e la ferocia del DA, che ne causarono prima
1'emarginazione e poi 1'assassiIO, ben possono averlo indotto ad eliminare la controparte anche per sottrarsi al pagamento di una somma di denaro, certo rilevante, ma non necessariamente pari al prezzo di una quantità ingente di cocaina.
Ne consegue che l'aggravante in discorso non sussiste e che 1'impugnata sentenza deve essere m annullata sul punto, devolvendo al giudice del e rinvio il compito di rideterminare la pena. s
L'accoglimento del suddetto motivo assorbe l'ultima doglianza relativa alla congruità del trattamento sanzionatorio.
13) ER NI.
-
E' stato condannato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione e lire 32.500.000 di multa per i reati, commessi in continuazione di associazione : - di stampo mafioso (capo A); associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), entrambi aggravati dalla disponibilità delle armi.
diSi deduce, sotto il profilo del difetto motivazione e della violazione di legge, che la
Corte ha accertato l'inserimento dell'imputato in entrambi i sodalizi criminosi sulla base di un'interpretazione preconcetta dolla lottER inviatagli da DA. trascurando di esaminare alcuni documenti prodotti valorizzando la testimonianza della Di VR. in sè inattendibilo
511 domande insinuanti C capzioso degli perché inquirenti 68
Tale doglianza è infondata.
al capo A), la Corte ha fondato il suo Quanto convincimento innanzi tutto una lettER SU
sequestrata nella cella dell'imputato ed inviatagli da DA, "responsabile" per la zona di Lecce. Co- stui comunicava, da un lato. di aver trasmesso al capo OG le notizie fornitegli dal PE su di un certo "Mat", che il OG era restato "molto male ed avrebbe provveduto personalmente e, "
dall'altro, si scusava per non aver inviato somme di denaro, spedite invece al ET.
Altro elemento di prova è stato desunto da una conversazione telefonica intercorsa fra ZO e
IA, durante la quale il primo, nel trattare altri affari del sodalizio. aveva riferito di averer ricevuto da PE i cinque milioni del Sansificio, sulla cui destinazione avrebbe deciso il De AS perché "di Campi (residenza dello stesso De AS) sono quei soldi".
L'apprezzamento di questi elementi, compiuta dalla Corte territoriale, è insindacabile perché ade- guatamente motivato. Il fatto che 1'imputato intrattenesse rapporti con il OG ed il DA, posti ai vertici dell'associazione mafiosa, la reazione del primo alle notizie ricevute, che non
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potevano non riguardare l'attività di quel sodalizio, nonché il diritto riconosciuto al PE di profittare di quell'aiuto economico ai detenuti che costituiva uno dei fini dell'associazione sono, di per sé, idonei a dimostrare 1'appartenenza dell'imputato alla sacra corona unita.
→
La stessa conclusione vale per 1'episoIO del
Sansificio, in quanto la provenienza dell'anzidetta somma da atti estorsivi compiuti per conto dell'associazione è provata dal contesto dell'intero discorso ed in particolare dal riferimento al De Tommasi, cui viene riservata 1'ultima parola. In questo quadro di nessun rilievo è il silenzio serbato dall'impugnata sentenza sulla testimonianza del Rampino, gestore del Sansificio. С sui documenti, prodotti al fine di provare la lecita provenienza della somma. Invero. è insito nella forza intimidatrice delle associazioni mafiose indurre le vittime di estorsioni a collaborare ed è normale che le condotto estorsive siano dissimulato sotto apparenze legali.
partecipazione del PE ancho Infine, all'associazione finalizzata stata congruament o accertata sulla base di duc riferimenti documentali: la duplice annotazione dell'imputato. 69
soprannome "L'Italiano". negli appunti del AF, quale acquirente di droga, ed una lettER spedita da
De AS al ET nella quale si parla di un debito insoluto del medesimo per cessioni di sostanza stupefacente. Tali elementi, di per sé decisivi, sono stati inoltre confermati dalla testi- monianza della Di VR ( la cui attendibilità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito), la quale ha deposto che il PE si interessava stabilmente al traffico della droga insieme a De
AS ed al ET e, quindi, nell'ambito associativo.
Deve, quindi, concludersi che correttamente Perrone è stato condannato per i reati ascrittigli ad una pena ritenuta adeguata ai gravi precedenti penali ed alla gravità delle condotte.
14) PA RE.
appello del P.M. e dell'imputato કે stato Su condannato alla pena di anni ventidue. mesi sei di reclusione e lire 120 milioni di multa, per i reati, commessi in continuazione, di : associazione di
-
stampo mafioso, aggravato dalla qualifica di orga- nizzatore e dalla disponibilità delle armi (capo A); R
associazione finalizzata al traffico di droga, e s
aggravata dalla qualifica di organizzatore e dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 Comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B) spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefa- centi, aggravato ex art. 74 comma 1 n. 2 della citata legge, contestatogli in concorso con LU ON e MI, OF ON e GI,
AC MI (capo D).
Con una prima doglianza, incentrata sulla violazione degli artt. 466 e 471 c.p.p. 1930, il ricorrente si duole che 1'impugnata sentenza ha ritenuto sanata, perché tardivamente dedotta con i motivi di appello, la nullità relativa dell'ordinanza 22 gennaio 1991,
con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato utilizzabili, ai sensi dell'art. 466/bis c.p.p. 1930, il rapporto 20 aprile 1989 del
Commissariato di P.S. di Gallipoli ed relativi al- legati. Di questi atti. formati in un distinto procedimento non ancora concluso con sentenza irrevocabile, non ER consentita la lettura ex art. 466 comma 2 dello stesso codice. Si deduce, al riguardo. che la connata ordinanza era stata impugnata. nel termine di cui al cit. art. 471, nel corso dell'udienza immediatamente successiva e CH 1' ordinanza 29 gennaio, con la quale questa stata respinta, potovaeccezione ora essere 70
impugnata soltanto con ia sentenza. come in effetti ER avvenuto.
La doglianza è infondata, perché l'utilizzabilità nel presente procedimento dei suindicati documenti, sulla quale entrambi i giudici del merito hanno convenuto, tardiva deriva non tanto dalla proposizione dell'eccezione di nullità che ha carattere relativo (Cass. Sez. II, 14 luglio 1982 n.
6936, ric. Soracco), quanto dal preliminare rilievo che siffatta nullità non sussiste. statiGiova precisare che i documenti in esame erano formati nell'ambito di un distinto procedimento, all'epoca ancora pendente a carico di AD
SA e altri per i delitti di cui agli artt.
56, 610, 336, 629 C.P. Questo processo riguardava l'episoIO "S.A.S.P.I." (già menzionato nel paragrafo. 4 lettER A), relativo al richiesto intervento del
AD perché componesse i contrasti verificati nell'ambito di detta impresa. L'acquisizione di quei document i venne disposta dal G.I. con ordinanza 26 maggio 1989 a norma dell'art. 165/bis c.p.p. 1930, il quale, per soli procedimenti in corso di istruzione, autorizza il G.I., il Pretore e il P.M.
a ottenere dalla competente autorità giudiziaria copie di atti relativi a altri procedimenti penali, ancorché non ancora conclusi da un giudicato.
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pur vero che questa Corte (Cass. Sez. II, 10 E' dicembre 1983 ric. AG) ed n. 10636, un'autorevole dottrina hanno ritenuto che dei documenti acquisiti in base alla citata norma non è permessa la lettura in dibattimento, in quanto gli atti in tal modo ottenuti possono servire soltanto quale premessa per la ricerca di prove ulteriori.
Sennonché il cit. art. 165/bis deve essere in- terpretato alla luce dell'art. 144/bis c.p.p. abr., secondo cui, nei casi in cui si proceda se- paratamente nei confronti di imputati dello stesso reati consentitareato о di connessi, deil'acquisizione e la lettura degli atti procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
Deve cioè ritenersi che, una volta acquisiti in un processo, a norma dell'art. 165/bis, atti formati in un procedimento separato. qualora dal loro esame emerga la connessione dei due procedimenti, gli atti medesimi possano essere validamente letti ed utilizzati dibattimento. in Deve, inoltre, ricordarsi che. secondo 1 'insegnamento di questa disposto del cit. art.Corte. il 144/bis è processi separati promossi applicabile anche ai come nella specic carico del medesimo imputato.
- a in questo Caso di procedimenti trattandosi anche connessi sotto i l profilo soggettivo e probatorio. 71
Invero, la finalità della norma in esame consiste nel consentire in via genERle l'acquisizione di atti di procedimenti connessi in tutti i casi in cui la separazione dei procedimenti, attuata in deroga al cit. art. 45, potrebbe comportare la rinunzia а elementi probatori rilevanti per la decisione, i quali sarebbero invece utilizzabili nel processo cumulativo (Cass. Sez. VI. 1 febbraio 1990 n. 1470, ric. Lombardi).
La doglianza in esame deve essere, quindi, respinta.
Con altro motivo il ricorrente ripropone, sotto il profilo della violazione degli artt. 185, 226/quater di e 226/quinquies c.p.p. 1930. e del difetto motivazione, la questione di nullità di alcune intercettazioni telefoniche. sotto il profilo dell'omesso avviso al difensore del deposito dei -
relativi atti. Tale nullità, invero, avrebbe carattere assoluto e non relativo, come erroneamente ritenuto nell'ordinanza 6 ottobre 1990 del giudice di primo grado, che aveva erroneamente disatteso l'eccezione perché non dedotta nel termine di cui all'art. 377 stesso codice.
In-Anche questa doglianza deve essere respinta. p fatti, secondo la costante giurisprudenza di questa u r
Corte, l'omesso avviso del deposito ai difensori in- tegra soltanto un'ipotesi di mER irregolarità o, а tutto concedere, di nullità relativa, poiché i di- ritti di difesa restano sostanzialmente integri, soffrendo tale difesa soltanto un ritardo nella Co- noscenza delle registrazioni, la quale viene procrastinata alla notifica del deposito degli atti istruttori, richiesto dall'art. 372 c.p.p. 1930, alla chiusura dell'istruzione formale. Ne consegue che, tale nullità, ove non sia stata dedotta nel termine di cui al cit. art. 377, è sanata e non può essere successivamente eccepita (cfr. per tutte,
Cass. Sez. II. 31 maggio 1990 n. 7608, ric. Lo Vec- chio;
Cass. Sez. VI. 11 marzo 1987 n. 2930, ric.
Sergi).
Infondata è anche l'ulteriore doglianza con la quale il AD denunzia il vizio di difetto di motivazione in ordine sia alla sua appartenenza alla sacra corona unita. sia. comunque, alla qualifica di "organizzatore".
Invero. la Corte territoriale ha desunto l'adesione dalla chiamata in dell'imputato al sodalizio mafioso quale affermò che correità formulata da MO. 11 altissimo livello AD ricoprival 11T1 ruolo ii mella quale Cra nell'ambito dell associazione. pochi grado diassurto ri in conces80 72
altri aderenti e che lo stesso opERva a stretto contatto con De AS e IA LE.
Questa accusa aveva ricevuto, ad avviso dei giudici del merito. conferma da precisi riscontri esterni costituiti: a) dalle lettere inviate da EL a Fella, con le quali il primo, intento ad organizzare una sua nuova "famiglia", aveva invitato il secondo a parteciparvi con il grado di "contabile segreto", a recarsi a Gallipoli presso il AD, che gli avrebbe consegnato qualcosa (gr. 200 di eroina e mezzo kg. di "fumo" secondo la deposizione di Fa- gotti) ed a sottoporsi a un rito iniziatico con l'ufficio di AD, dello stesso EL e di Giannelli, in qualità di padrini (cfr. paragrafo nn. 95 e 96); b) dalla ricezione di vaglia da
EN e EL e dalla spedizione di altro vaglia al NE%3 c) dalle espressioni "sacro bacio" e "TE", consuete nei rapporti fra gli affiliati al sodalizio mafioso e presenti in alcune lettere intercorse fra ET ed il ricorrente%3B d) dal menzionato episoIO della S.A.S.P.I. nel quale, come già detto, 1'intervento del ricorrente venne sollecitato proprio per il prestigio da lui acquisito quale aderente al sodalizio;
e) dalle ri- sultanze di altre intercettazioni telefoniche e di per una lettER inviata dal De AS al ET, dalle quali ER emerso che il AD ER "sempre vicino" ai vertici dell'associazione.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, giustificano il convincimento del giudice del merito, secondo cui AD ha opERto nell'ambito della sacra corona unita con la qualifica di or- ganizzatore, poiché ha svolto all'interno di essa un ruolo dirigenziale ben al di sopra di quello di un semplice partecipe, opERndo in stretta unità di intenti il capo famiglia De AS, con partecipando alla costituzione di una nuova famiglia, facendo da "padrino" a neofiti.
A nessuna delle obbiezioni sollevate dal ricorrente può attribuirsi un valore decisivo: non all'assenza sul corpo del AD del simbolo del drago, proprio della dignità di "crimine", poiché il ruolo ricoperto nell'ambito di un sodalizio mafioso va in- 3
dividuato con riguardo all'attività svolta e non al possesso di segni distintivi;
B non ai contrasti, insorti, secondo le affermazioni di LEne. fra Di
AS e AD. poiché. come già rilevato. gli eventuali contrasti fra gli aderenti alla medesima associazione non ne pregiudicano, di per sé,
1'unità; non al rilievo secondo cui non sarebbe certa la riferibilità al AD delle lettere دم della intercettazioni sopra indicate. in quanto 0550 collide con accertamento incensurabile delחון 48 vive_e
73
giudice del merito contro il quale non sono stati dedotti specifici elementi.it :
Non ha valore decisivo, infine, 1'assunto che il
AD coinvolto ritenersi non poteva nell'episoIO del viaggio a Gallipoli del LA, sia tale fatto ER stato, nell'ordinanza di perché rinvio a giudizio, contestato al solo padre LU e non anche al ricorrente, il quale non era stato neanche interrogato su di esso, sia perché il
AD non ER stato rinvenuto, nel corso di un controllo dai CC., bordo effettuato а dell'autovettura, usata dallo stesso LA e dal
FA per tale viaggio. Il giudice di primo grado ha, infatti, chiarito che la contestazione di tale episoIO al AD LU ER erronea, tanto che quest'ultimo è stato assolto, e che il fatto era stato valutato non già quale autonomo reato, per il quale fosse necessaria una specifica contestazione, ma bensi soltanto quale sintomo della molteplicità di interessi perseguiti dal AD nell'ambito asso- ciativo. Inoltre, che il ricorrente fosse proprio il soggetto presso cui si ER recato il LA risultava provato dalle ammissioni degli stessi imputati, per cui, al cospetto di tali risultanze probatorie non riveste alcuna importanza il fatto che AD non si fosse trovato a bordo dell'autovettura al momento del controllo da parte dei CC. DE pari infondato è il rilievo secondo cui l'episoIO in esame pro- verebbe, а tutto concedere, soltanto l'appartenenza s
e m
del AD ad una nuova famiglia (quella del EL) distinta dalla sacra corona unita e di cui sarebbe, comunque, incerta 1'effettiva costituzione.
1'adesione di AD alla Invero lato
- da un stata dimostrata dal giudice del è sacra corona motivazione, come si è detto, merito con dall'altro 1'intervento di ade- incensurabile e
-
renti alla sacra corona unita, quali il NE ed il AD, nella creazione di una nuova famiglia, che in effetti venne realmente costituita come insindacabilmente ritenuto dai giudici del merito
(si rinvia sul punto all'esame del ricorso proposto da NE, paragrafo n. 59) è già di per sé indicativa che quest'ultima integrava. al pari di quella capeggiata da De AS, una diramazione della prima. Che, poi la suddivisione organizzativa del sodalizio mafioso in più famiglic non ne intacchi la sostanziale unità e che pertanto non sussiste, sotto il profilo processuale, alcuna violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930. è stato già dimostrato nel paragrafo 3 lettER L).
Quanto all'episoIO "S.A.S.P.I." deve. infine, disattendersi 'obbiczione secondo la quale non poteva tenersi conto del rapporto del Commissariato rakesh
74
di Gallipoli degliC allegati, in quanto i] relativo procedimento ER stato archiviato;
non ER sicura l'origine mafiosa dell'ascendente di cui il AD ER stato richiesto di avvalersi, ma soprattutto ER risultato che il suo intervento si ER rivelato totalmente improduttivo.
La Corte del merito ha, invero, incensurabilmente accertato, attraverso l'esame di quei documenti, che il direttore della S.A.S.P.I. aveva sollecitato
1'intervento di AD, proprio in quanto esponente della mala vita locale e tale circostanza di per sé sintomatica della matrice è dell'autorevolezza dell'imputato, а prescindere dall'esito negativo del suo intervento, imputabile alle cause più disparate, e dalla configurabilità nei suoi confronti degli specifici reati con- testatigli in ordine all'episoIO in esame.
Il ricorrente lamenta, altresì, i vizi di violazione di legge sostanziale penale e di difetto di motivazione in ordine alla condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga con il ruolo di organizzatore (capo B) e per il delitto di pu spaccio di sostanze stupefacenti, contestatogli in concorso con i LU, AC, LA e di cui H al capo D).
Premesso che il delitto di cui al capo B) consiste nell'adesione un sodalizio costituito per la a consumazione di una serie indeterminata di reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, si assume che erroneamente la Corte territoriale ha soltanto tratto la prova di tale adesione dall'episoIO relativo al LA, di cui si è detto,
e dal coinvolgimento del ricorrente nel reato sub D). I giudici del merito avrebbero infatti omesso di considERre non soltanto che tali episodi non erano ascrivibili al ricorrente, ma anche che essi, in quanto fatti isolati, ERno inidonei a provare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato associativo. Per quanto riguarda in particolare il reato sub D), il ricorrente lamenta che il con- vincimento del giudice del merito, secondo cui quest'ultimo episoIO riguardava il traffico di droga e che il misterioso personaggio coinvoltovi assieme al OF ER il AD. poggia Su una : interpretazione immotivata C preconcetta di alcune conversazioni telefoniche.
Anche queste doglianze non possono essere accolte.
Le censure relative al primo episoIO sono state già esposte C confutate. I L secondo episoIO compreso nel rcato sub D) sarà specificamente csaminato nel trattare i ricorsi proposti dal OF, dai Coluccia c dal CA (paragrafo nn 65. 6. 97 103). In 75
questa sede è sufficiente ricordare che la Corte sulla base di un'interpretazione territoriale, delle suddette conversazioni approfondita te- lefoniche, ha appurato che OF si ER recato in
Germania dopo un contrasto avuto con un temibile personaggio da quel paese aveva richiesto ai e
LU ed a AC di interporre i loro buoni На, uffici per riconciliazione. inoltre, una accertato che il contrasto riguardava la sottrazione da parte di OF di kg. 10 di droga e che il danneggiato da questa appropriazione ER il AD e non, come ritenuto dal primo giudice e ribadito dal ricorrente, tale MA, evocato solo quale autorevole paciere.
ہے Dalla cessione al LA di gr. 200 di eroina e.di mezzo chilo di "fumo", compiuta dal AD in occasione del viaggio Gallipoli dello stesso LA
e dalla vicenda da ultimo esaminata, la Corte territoriale ha correttamente desunto non soltanto il coinvolgimento ad alto livello del AD nel traffico di sostanze stupefacenti e, quindi, la sua responsabilità per il reato sub D), ma anche, in via prova logica, la appartenenza di sua all'associazione finalizzata. На infatti ritenuto che, considERto il regime monopolistico in ordine al traffico di droga, imposto, attraverso l'attività di detta associazione, dalla sacra corona unita, cui il apparteneva con il ruolo di AD
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organizzatore, non era concepibile che il ri- corrente avesse fatto pervenire al Cioffi l'ingente quantitativo di 10 chili di eroina al di fuori del contesto associativo. Ha, infine, affermato, con un apprezzamento logicamente ineccepibile, che la circostanza escludeva di per sé, che il medesimo avesse partecipato all'altra associazione collegata con un ruolo diverso ed inferiore.
Deve, infine, rilevarsi, respingendo una specifica censura proposta sul punto, che come già detto nel paragrafo 4, lettER D, il ruolo di organizzatore svolto da AD in entrambi gli organismi associativi, non poteva non comportare la conoscenza della disponibilità delle armi.
Con un ultima doglianza il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello del P.M. in ordine all'aggravante della disponibilità delle armi per entrambi i delitti associativi, non essendo stato richiesto specificamente un'aumento di pena per tale circostanza. L'imputato sembra voler sostenere che detta omissione avrebbe 1050 irricevibile. perché inutile, il gravame sul punto in quanto principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 515 C.P.P. abr.. avrebbe procluso comunque 76
limitato al giudice di appello. nel caso di gravame di incidere riconoscimento di una circostanza, al sull'entità della pena.
infondata. E' delQuesta censura è manifestamente tutto ovvio che l'appello diretto all'applicazione di una circostanza aggravante è finalizzato proprio ad ottenere il corrispondente aggravio della pena. che il giudice dovrà applicare nei limiti fissati dalle legge. La giurisprudenza invocata dal ricorrente non si attaglia alla specie, poiché essa riguarda la diversa ipotesi nella quale l'appellante aveva richiesto soltanto le circostanze attenuanti generiche e non anche la riduzione della pena base, affermatoesattamente questa Corte ha che per cui tale riduzione ER preclusa dal cit. art. 515.
11 ricorso di AD deve essere, quindi respinto.
15) - CA RA.
P.M., è stato Su appello dell'imputato e del quattordici di condannato alla pena di anni t
h reclusione ed a lire 40 milioni di multa, per i e
associa™ di:delitti, commessi in continuazione, - r zione per delinquere di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi ( capo A); associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B); spaccio di sostanze stu-
-
pefacenti, aggravato dall'ingente quantità ed a mente dell'art. 74 comma primo n. 2 della citata legge (capo C).
Giova premettere che la Corte del merito ha desunto l'appartenenza dell'imputato ad entrambi i sodalizi criminosi e la responsabilità per il delitto di spaccio a) da alcune intercettazioni telefoniche dalle quali ER emerso che il rifiuto da parte del
CA di uno "striscetto" di cocaina al AN LA, "ragazzo" del ZO, aveva indignato quest'ultimo. che aveva interpretato tale rifiuto come una rottura del rapporto di solidarietà fra gli associati;
b) dall'intercettazione ambientale, di
-
cui si è detto nel paragrafo 3 lettER S), mediante la qualc ERno stati registrati discorsi fra gli imputati impegnati nella preparazione di dosi di dal viaggio in LA.
-דsostanze stupefacenti;
c) intercettazioni accertato anch'esso mediante compiuto dal CA per 1'acquisto di un 88 888888
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"abbondante" quantitativo di croina della" migliore" qualità, importato in Italia;
c) - dal sequestro, in una centrale sita passi termica a pochi dall'abitazione dell'imputato, di gr. 5, 280 di cocaina, identici, per composizione chimica e percentuale di principio attivo, alla droga sequestrata all'altro associato LO;
d) dal versamento ai due fratelli CA. entrambi soprannominati "CO", da parte di ZO di lire cinque milioni, tratti dal fondo associativo
("5 milioni dei nostri", secondo la precisazione dello stesso ZO) e poi restituiti, in nome solidarietà della interna: dovevano essere il quale, come si trasferiti a IA LE, visto nel paragrafo 5 n. 3), si ER allontanato a seguito dell'attentato al RE (tel. nn. 70 e
90 sull'utenza 663663); e) da altra n. conversazione telefonica fra De AS e ZO, durante la quale si era alluso al Cafiero come re- sponsabile per la zona di "Cesaria", id est: Porto Cesareo.
Questi elementi, valutati nella loro globalità, ed in particolare il compito assuntosi dall'imputato di rifornire l'organizzazione mediante il reperimento sul mercato estero di una notevole quantità di eroina, dimostrano, ad avviso Corte della territoriale, che il CA non soltanto era coinvolto nel traffico di droga, ma era altresì
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inserito ad altissimo livello in entrambi i sodalizi con la qualifica di organizzatore, specialista nell'importazione di droga e nelle successive opERzioni di taglio, non essendo ammissibile che chi, come l'imputato operi a così alto livello nel traffico di sostanze stupefacenti, rimanga estraneo all'associazione mafiosa che aveva fatto di tale attività uno degli scopi principali del suo programma criminoso.
Questo convincimento, congruamente motivato, non scalfito dalle censure proposte dal ricorrente.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 192
c.p.p. e del difetto di motivazione, egli lamenta che i giudici del merito hanno valorizzato conversazioni telefoniche dal contenuto equivoco e, quanto all'intercettazione ambientale, e non riferibili sicuramente all'imputato: hanno erro- neamente attribuito al CA i suindicati gr.
5,280 di cocaina. sequestrati al di fuori della sua abitazione: non hanno considERto che al ritorno dal viaggio in LA il CA non subi alcun control- lo doganale: ed. infine. non hanno motivato sulla qualifica di organizzatore.
sono infondate. Ove si consideri Queste obbiezioni collidono con un apprezzamento dei che le prime due fatti riser morito, che ilgindice del {4}}}
78
controllo alla dogana non esclude, di per mancato sé, che l'eroina sia stata importata, cheC
- per quanto concerne la qualifica di organizzatore
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1'importazione di un notevole quantitativo di droga e l'attribuzione al CA dell'incarico di responsabile per la zona di "Cesaria" dimostrano, al di là di ogni dubbio, che il medesimo svolgeva nelle due associazioni, compiti direttivi e certo non paragonabili a quelli di un semplice partecipe.
L'acquisto di un'abbondante partita di eroina della migliore qualità effettuato sul mercato estero, sorregge sotto il profilo logico 'assunto del giudice merito, secondo cui, almeno in del quell'occasione, la condotta del CA non poté non avere avuto ad oggetto un ingente quantitativo di droga: ne consegue, pertanto, il rigetto della doglianza al riguardo proposta.
DE pari infondata è la censura diretta contro la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità delle armi per entrambi i reati associativi, poiché, sulla base dei precedenti rilievi, appare corretto il convincimento della
Corte territoriale che il CA, per il ruolo
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assunto in tali associazioni, non poteva ignorare che queste disponessero di armi.
Infine, è insindacabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena, che il giudice del merito ha congruamente motivato con riferimento ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato nonché alla gravità dei molte- plici fatti posti in essere.
16.) CA NC. Su appello dell'imputato e del P.M.. è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed a lire 36.500.000 di multa, per i reati, commessi in continuazione, di: associazione per delinquere di
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stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A); associazione per delinquere fina-
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lizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975
(capo B); spaccio di droga, aggravato dall'ingente quantità ed a norma dell'art. 74 comma primo n. 2 della citata legge (capo C). Usery
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I l ricorrente si duole. sotto il profilo della violazione dell'art. 192 C.P.P. e del difetto di motivazione, che i giudici del merito 10 hanno ritenuto responsabile dei reati ascrittigli. interpretando in malam partem colloqui telefonici dall'equivoco significato, attribuendo immotivatamente una provenienza illecita ai cinque milioni ricevuti da ZO, е senza considERre che il suo nome non figura negli elenchi di AF e che non sono stati accertati riti di iniziazione nei suoi confronti.
I giudici a quibus hanno accertato la responsabilità del Cafiero attraverso un puntuale e logico apprezzamento di una serie di elementi probatori, quali il ricevimento della predetta somma di cinque milioni, la cui illecita provenienza emerge dą quanto osservato nel confutare il ricorso del TE RA, ed una serie di colloqui telefonici allusivi, attraverso l'uso di espressioni convenzionali, al taglio ed allo spaccio di droga.
In particolare attraverso tale fonte, ER stato accertato che EN coopERva attivamente con il TE RA, provvedendo a mantenere i
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т contatti durante le sue assenze e ad impostare le opERzioni commerciali finalizzate alla distribuzione della droga, che il RA impor- tava dall'estero;B attività, quest'ultima, svolta anche in occasione del viaggio in LA, per l'acquisto di una ingente quantità di eroina. Era stato, infatti, lo stesso ricorrente ad avvisare
D'NI del rientro in Italia del TE e della necessità di prelevarlo all'aeroporto, ed a confermare a tal LO 1'appuntamento concordato con il fratello per la cessione di parte della droga importata.
DE pari infondate sono le censure dirette contro la ritenuta sussistenza delle circostanze 'aggravanti della disponibilità delle armi per entrambi 1 delitti associativi e dell'ingente quantità in ordine al reato di spaccio.
Quanto alla prima circostanza, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, dati i rapporti di stretta collaborazione intrattenuti con il TE, il ricorrente non poteva non essere informato della disponibilità delle armi. Quanto alla seconda ag- gravante è sufficiente osservare che il diretto coinvolgimento di EN CA nell'importazione dell'ingento dall'LA quantità di croina giustifica appieno il riconoscimento anche nei con- fronti di quest'ultima circostanza. 80
Con altra doglianza il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione dell'art. 515 c.p.p. 1930. che i limiti oggettivi dell'appello del P.M.. attinente al solo riconoscimento delle anzidette circostanze aggravanti, escluse nel precedente grado, precludevano alla Corte di Assise di Appello di modificare radicalmente il calcolo della pena, compiuta dal primo giudice, individuando quale reato più grave, nell'ambito della continuazione, il delitto di cui al capo B) in luogo di quello descritto nel capo C).
Anche questo motivo deve essere disatteso, poiché il trattamento sanzionatorio del. delitto continuato costituiva un punto della decisione di primo grado di connessione essenziale collegato con un rapporto gravame del P.M., per cui, con quello investito dal avendo il giudice doi appello ritenuta la sus- sistenza delle aggravanti, ER libero di individuare - e,reato più grave in modo diverso il conseguentemente di procedere ad un diverso calcolo della pena complessiva.
Va, infine, osservato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena sono stati adeguatamente motivati con riguardo ai numerosi e specifici precedenti penali del ricor- rente.
Il ricorso di EN CA deve essere, quindi, respinto. 81
pulli.doc
Le posizioni dei singoli ricorrenti.
§ 7)
Seguito.
17) D'NI RA.
Su appello proposto dal P.M. avverso l'assoluzione dal delitto di associazione di stampo mafioso, con- testato con il capo A) dell'imputazione, il ricor- rente è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 24 milioni di multa per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B), così modificata l'originaria imputazione di cui al capo anzidetto.
Con il primo e il secondo motivo, premesso che gli
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ER stato contestato soltanto il delitto di associa- zione di stampo mafioso, il ricorrente sostiene che la condanna per il reato di associazione finaliz- zata allo spaccio di droga viola il principio della necessaria correlazione fra sentenza e accusa conte- stata, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 477 c.p.P. 1930 ed è altresi affetta dal vizio di р
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contraddittoria motivazione.
Le due fattispecie criminose sono, infatti, netta- mente distinte sotto il profilo dell'oggetto giuri- dico e degli elementi obbiettivi e questa diversità
è stata riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata quando ha escluso l'applicabilità dell'art. 15 c.p. proprio in base alla diversità dei sodalizi crimi- nosi di cui ai capi A) e B) e delle condotte di par- tecipazione a ciascuno di essi. Sussisterebbe, quindi, un evidente contrasto fra questa afferma- zione e l'altra cui la Corte è pervenuta per escludere diversità del che la fatto l'associazione finalizzata costituirebbe soltanto un ramo della sacra corona unita.
CO la costante giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella vigenza dell'abrogato codice di rito, non sussiste violazione del principio della correlazione fra 1'accusa contestata e la condanna, qualora resti inaltERta quella parte della con- dotta che carattere determinante sia assume dell'imputazione originaria sia della diversa quali- ficazione giuridica ritenuta dal giudice del dibat- timento e l'imputato abbia avuto sicura notizia de- gli elementi nuovi che sono concorsi a completare e precisare la contestazione. cosi da poter esercitare il suo diritto di difesa (Cass. Sez. I. 24 aprile 82
1986 n. 3211, ric. Serratore;
Cass. Sez. II, 31 gen- naio 1987 n. 1209. ric. Torazzina;
Cass 4 aprile
1987 n. 4161, ric. Melis%; Cass. Sez. VI, 10 febbraio
1990 n. 1904, ric. Passalia)
Con il capo sub A) dell'originario atto di accusa è stata contestata a D'NI la partecipazione a un sodalizio (di stampo mafioso) opERnte, fra l'altro, anche "nel settore della distribuzione di sostanze stupefacenti". Questa circostanza esclude già di per che, nella condanna per 1'appartenenza sé all'associazione finalizzata, possa configurarsi un mutamento sostanziale del fatto contestato, essendo al contrario rimasto identico il nucleo essenziale di esso, costituito dall'adesione a un programma as- sociativo finalizzato allo spaccio di droga. E questo rilievo appare tanto più calzante ove si con- sideri che l'associazione finalizzata ha nella spe- cie opERto per conto e sotto il controllo della sacra corona unita, quale longa manus di questa (in tal senso dovendosi intendere il termine "ramo" usata dal giudice del merito). Come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale e non negato dal ricorrente, costui, nel corso dei vari interro- gatori, è venuto a conoscenza di tutti gli elementi utilizzati per la diversa qualificazione del fatto, ed ha potuto, quindi, esercitare il suo diritto di difesa anche rispetto a essi.
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Deve, infine, disattendersi la terza censura rivolta contro il diniego delle circostanze attenuanti gene- riche, poiché, commisurando la pena alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato tale diniego, sia pure per implicito.
18) RO PI NI.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni dodici, mesi sei di reclu- sione ed alla multa di lire 37 milioni per i reati, commessi in continuazione, di: associazione per
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delinquere di stampo mafioso aggravata (art. 416/bis, commi 1, 2, 4 e 5), opERnte nei settori della di- stribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, di estorsioni e di altri delitti, della ge- stione e controllo di attività economiche, con di- sponibilità di armi (capo A), cui ha partecipato sino al novembre 1988 con permanenza;
associa zione finalizzata al traffico di stupefacenti, ag- gravata della disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975. sino alla stessa data con permanenza (capo B), alla quale ha partecipato sino al novembre 1988 con detenzione e spaccio di sostanze stu-permanenza; 83
dall'ingente quantità punito pefacenti aggravato c. p., 71 e 74 comma 1 n. 2 dagli artt. 81, 110 1975 (capo C) ricetta- della legge n. 685 del zione di oggetti di oro (capo T). violazione dell'art. 192Sotto il profilo della C.P.p. e del difetto di motivazione, il ricorrente si duole di essere stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli sulla base di elementi privi di valenza probatoria, perché equivoci, ovvero non ri- feribili ad attività illecite, о comunque alla sua persona.
Questa doglianza non può essere accolta, poiché pro- pone un apprezzamento delle prove diverso da quello compiuto dal giudice del merito sulla base di una rigorosa e pertinente motivazione. -
Il coinvolgimento a un alto livello del Tafuro nel traffico di droga svolto dall'associazione finaliz- zata è stato desunto innanzi tutto da un dato di in- dubbio rilievo probatorio e, cioè, dal sequestro di appunti redatti dall'imputato e contenenti una con- tabilità precisa e puntuale degli introiti ricavati, nei quali figurava anche il suo nome. Come esatta- mente rilevato dalla Corte, la circostanza che tali appunti contenevano anche annotazioni riferibili, in r
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ipotesi, ad altre attività, non valeva di per sé a connotare di liceità l'intero contesto documentale, posto che il restante contenuto di essi si riferiva chiaramente al commercio di sostanze stupefacenti, come dimostrato sia dai termini e dal sistema di calcolo impiegati, sia dalla concordanza di questi dati con le risultanze delle intercettazioni telefo- nicht.
Ulteriori elementi di prova sono stati, poi, desunt i da altre conversazioni telefoniche, nelle quali si parlava del AF come dedito a traffici di merce, indicata con termini chiaramente allusivi. quali
"magliette", "carico buono". nonché dalla cennata intercettazione ambientale. dalla quale era emerso che il AF ER impegnato nel taglio di gr. 300 di droga. che i giudici del merito hanno ritenuto
"pura" ed, infine, dal sequestro di sostanze da ta- glio, di un bilancino di precisione e di gr. 7 di eroina dello stesso tipo di quella importata dall'LA ad opER di RA CA.
Nessuna delle obbiezioni sollevate al riguardo dal ricorrente appare decisiva. E' invero infondato l'assunto che gli anzidetti termini non alludereb- bero droga Q che il nome "IEo", emerso A
dall'intercellazione ambientale. non indicherebbe
AF. Infatti, l'individuazione dell'effettiva na- 84
tura delle merci trattate ed il riferimento all'imputato del suddetto nome costituiscono il ri- sultato di una logica valutazione delle prove incen- surabile in sede di legittimità. Infine, non perti- nente è l'ulteriore rilievo che l'eroina seque- strata sarebbe stata tagliata con sostanza diversa da quella contestualmente rinvenuta, posto che non è dato comprendere l'importanza di tale fatto.
DE pari congruamente motivata è la conclusione cui ė pervenuto il giudice a in ordine quo all'appartenenza dell'imputato anche al sodalizio mafioso. Essa, invero, poggia su tre elementi di in- dubbio rilievo probatorio, costituiti dall'avere Ta- furo consentito a De AS di usare la sua utenza telefonica per mantenere i contatti con gli altri affiliati, dagli stretti e continui rapporti intrat- tenuti dall'imputato con questi ultimi, dal rilievo, infine, che la partecipazione del medesimo all'associazione finalizzata con compiti fiduciari, quale quello di contabile del sodalizio, ne dimo- strava l'inserimento anche nella sacra corona unita, che aveva iscritto il traffico di droga fra i suoi scopi criminosi.
L'adesione al sodalizio mafioso, che faceva notoria- mente uso di armi ed i rapporti fiduciari intratte-
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p nuti con i vertici di questo giustificano, sotto il profilo logico, quanto già rilevato, per l'aggravante della disponibilità delle armi, di cui
AF non poteva non essere consapevole.
incensurabileIn ordine al reato di spaccio,
1'atcertamento dell'ulteriore circostanza aggravante dell'ingente quantità. E ciò non tanto perché, me- diante la cennata intercettazione ambientale, si appurato che almeno in un' occasione il ricorrente eseguì il taglio di gr. 300 di eroina pura, quanto per il pregiudiziale rilievo che costui, come con- tabile dell'intero traffico di sostanze stupefacenti del gruppo, incaricato di controllare la distribu- zione di tali sostanze e dei relativi introiti, ER necessariamente coinvolto, assieme ai dirigenti dell'associazione finalizzata, nella detenzione di tutta la droga gestita dal sodalizio e, quindi anche delle ingenti partite di droga importate dai fra- telli CA o procurate dal AD. Le doglianze del ricorrente relative alle circostanze anzidette debbono essere. quindi, disattese.
Va. infine. respinta la censura in tema di entità della pena. Questa. infatti. stata adeguatamente giustificata dalia Corte kerritoriale con riguardo 85
all'estrema gravità dei fatti ed alla pericolosità dell'imputato, evidenziata dal ruolo da lui svolto in entrambi i sodalizi.
19) D'SA UI.
Su appello del P.M. e dell'imputato, è stato condan- nato alla pena di anni dieci, mesi undici di reclu- sione ed a lire 50 milioni di multa per i reati, commessi in continuazione, di: associazione fina- lizzata al traffico di droga, aggravata ai sensi dell'art. 75, comma 4 della legge n. 685 del 1975
(capo B); spaccio di sostanze stupefacenti, aggra-
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vato dall'ingente quantità ed a norma dell'art. 74, comma 1 n. 2 della citata legge (capo C).
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Con una prima doglianza il ricorrente sostiene, sotto il profilo del difetto di motivazione, che i giudici del merito lo hanno condannato sulla base di elementi equivoci 0 addirittura incompatibili con
1'affermata sua responsabilità, senza considERre, fra l'altro, che gli stessi argomenti, per i quali ER stato escluso che egli fosse affiliato alla sa- cra corona unita, valevano anche nei confronti dell'associazione finalizzata.
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La Corte del merito ha accertato 1'appartenenza dell'imputato a quest'ultimo sodalizio attraverso un'analisi rigorosa di una serie di elementi di fatto che nella loro concordanza presentano un' in- dubbia valenza probatoria.
Da alcune intercettazioni telefoniche è risultato che D'LE, noto con il nomignolo "Pili
SS", ER un assiduo frequentatore di RA
CA con il quale collaborava nel commercio di droga in qualità di suo subordinato o "impiegato".
Fu presente, infatti, all'episoIO del rifiuto di uno "striscetto" di cocaina al AN, "ragazzo" di ZO;
accompagnò lo steso CA in un viag- gio a Roma programmato per una cessione di eroina al già nominato "LO"; in una telefonata a tal ON trattò la cessione di una partita di droga.
è indicato quale acquirente Infine, D'LE di droga. con il nome di GU il soprannome di
"Rosso", negli elenchi sequestrati a Tafuro. Le ob- biezioni mosse dal ricorrente non colgono nel segno.
L'intervento dell'imputato negli episodi sopra indi- cati. da un lato, non può essere ragionevolmente : spiegato con la mER sussistenza fra il ricorrente ed il CA di un innocente rapporto di amicizia 86
originato dalla convivenza del primo con una parente del secondo;
dall'altro, esclude che la qualifica di
"impiegato" di CA, attribuita al D'LE, alludesse ad un rapporto di lavoro subordinato di natura lecita.
L'indignazione di ZO perché CA aveva rifiutato la droga a un suo "ragazzo" alla presenza dell'impiegato PI SS" vale, certo, ad esclu- dere l'adesione di quest'ultimo alla sacra corona unita poiché, secondo 1'apprezzamento del giudice del merito, la violazione del dovere di solidarietà tra mafiosi, insita in quel rifiuto, ER apparsa a
ZO tanto più offensiva in quanto avvenuta in presenza di un estraneo a quel sodalizio, ma appunto perciò non è incompatibile anche con 1'appartenenza dell'imputato alla distinta e subordinata associa- zione, finalizzata e non di stampo mafioso, anche stata confermata dagli perché tale appartenenza è altri elementi acquisiti.
Inoltre il riferimento a D'LE delle annota- zioni negli appunti di AF dei termini "GU" e "Rosso", è stata giustificata adeguatamente dai giu- dici a quibus, evidenziando, per un verso, la loro rispettiva coincidenza con il prenome e con il no- mignolo del ricorrente, per l'altro, i rapporti con- tinuativi avuti dal medesimo con il CA, perso- naggio di spicco del traffico della droga al quale quegli appunti si riferivano.
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DE pari incensurabile. perché adeguatamente moti- vata, è 1'interpretazione del colloquio telefonico con il ON come allusivo ad una cessione di droga, poiché la Corte territoriale ha correttamente valo- rizzato l'incongruità del prezzo richiesto e la si- gnificativa discordanza fra il termine di genere ma- schile "agnello" ed il pronome femminile "la" usati dall'imputato. Infine, inammissibile è la censura con la quale si assume che D'LE avrebbe ac- compagnato a Roma Cafiero non in vista della pro- grammata cessione di droga ma per assistere ad una manifestazione sportiva sia perché propone un ap- prezzamento dei fatti diverso da quello opERto dal giudice del merito, sia perché generica, non avendo il ricorrente precisato quali elementi, favorevoli a questa tesi, sarebbero stati trascurati dalla Corte.
La doglianza in esame deve essere quindi respinta.
Con altri motivi il ricorrente censura, sotto il profilo del difetto di motivazione. il punto della sentenza impugnata con il quale è stata applicata, quanto al delitto di cui al capo C), l'aggravante dell'ingente quantità e. sotto il profilo della vio- lazione dell'art. 515 c.p.P. 1930. la ridetermina- zione della pona complessiva. effettuata dal giudice 87
di appello a seguito del riconoscimento di questa circostanza.
A quest'ultimo riguardo, si lamenta che, avendo il P.M. limitato il gravame all'applicazione della sud- detta circostanza oltre che dell'aggravante della disponibilità delle armi, pERltro esclusa in sede di appello la Corte territoriale non poteva modi- ficare il calcolo della pena del reato continuato, qualificando quale delitto più grave quello di cui al capo B), invece di quello di cui al capo C), ed aumentando, inoltre, la pena base.
Queste censure meritano di essere accolte. La Corte territoriale ha applicato l'aggravante dell'ingente quantità sul presupposto che, almeno una volta (come risulta dagli appunti sequestrati a AF), il ri- corrente aveva acquistato una partita di droga per il prezzo di lire 3 milioni. laMa questa motivazione non vale a sorreggere censurata statuizione, posto che tale somma, tenuto conto del prezzo corrente delle sostanze stupefa- centi, non denota di per sé un acquisto di droga in quantità tale da soddisfare le esigenze di un numero notevole di tossicomani per un lungo periodo di tempo. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve es-
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sere annullata senza rinvio in ordine alla circo- stanza in esame ed alla conseguente rideterminazione della pena, ripristinando il trattamento sanzionato- rio fissato dal giudice di primo grado in anni sei, mesi sette di reclusione e lire 26 milioni di multa, del tutto proporzionato alla gravità dei fatti.
20) EL EP.
E' stato condannato alla pena di anni sei di reclu- sione per il solo delitto di associazione di stampo armi mafioso, aggravato dalla disponibilità delle (capo A).
Premesso che l'unico elemento di prova а suo carico risulta dalla conversazione telefonica n. 167, av- venuta fra De AS e ZO, il ricorrente ne ha dedotto l'inutilizzabilità sia perché, essa Co- stituirebbe una chiamata in correità, priva di ri- scontri esterni, sia perché disposta in via preven- tiva, a norma dell'art. 226/soxies c.p.p. 1930.
Giova premettere che 12 conversazionc in esame si riferisce all'episoIO più volte menzionato de! rifiuto da Parte di RA CA di uno
"striscetto 11 AN. conosciuto come 88
"Diavolo". ZO, nel riferirne a De AS, aveva espresso il suo grave disappunto in quanto il diniego opposto a uno dei suoi "ragazzi" ER doppia- mente offensivo: aveva violato l'affectio che do- veva connotare i rapporti degli aderenti al sodali- zio mafioso, ed ER stato posto in essere alla pre- senza di un estraneo a quest'ultimo.
La Corte di merito ne ha correttamente dedotto che
AN, essendo inserito nella squadra di
"ragazzi" agli ordini di ZO, aveva aderito all'associazione mafiosa e tale convincimento non è sindacabile in sede di legittimità. E' appena il caso di rilevare che l'impugnata sentenza ha valida- mente utilizzato la detta intercettazione, non inter grando quest'ultima una chiamata in correità, ma una prova la cui valutazione è rimessa al libero ap- prezzamento del giudice del merito, con il solo li- mite di una adeguata motivazione, ed essendo stata la stessa eseguita, non già in via preventiva, bensi ai sensi dell'art. 226/ter c. p. p. 1930.
La doglianza in esame deve essere, quindi, disat- tesa, al pari di quella concernente la riconosciuta aggravante della disponibilità delle armi. Invero, come già sottolineato nel paragrafo 4) lettER D), l'adesione a un sodalizio mafioso palesemente arma- to, non poteva non implicare, nella fattispecie con-
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creta, la consapevolezza, da parte degli associati, di quella disponibilità.
infine, l'ultimaE' infondata, censura relativa al diniego della riduzione della pena e delle circo- stanze attenuanti generiche, che il giudice del me- rito ha motivato in modo adeguato con riferimento alla gravità dei fatti accertati.
Il ricorso di AN deve essere, quindi, re- spinto.
21) LO IG.
Su appello del P.M. e dell'imputato è stato condan- nato alla pena di anni dieci mesi cinque di reclu- sione e lire 46 milioni di multa, per i delitti, commessi in continuazione, di: associazione fina-
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lizzata al traffico di droga (capo B); spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quan- tità ed ai sensi dell'art. 74. comma 1 n. 2, della legge n. 685 del 1975 ( capo C). 89
Con una prima doglianza. incentrata sul difetto di motivazione e sulla violazione dell'art. 192 c.p.p., si assume che i giudici di merito hanno indebita- mente valorizzato elementi probatori ambigui 0 non riferibili all'imputato.
Ma questa censura non può essere accolta. La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente aveva esercitato in modo continuativo lo spaccio di droga nell'ambito dell'associazione finalizzata sulla base della quadruplice circostanza che: a) da due con- versazioni telefoniche ER risultato che ZO aveva preteso da LO il pagamento anticipato di un credito di 8 milioni e mezzO di lire, derivante da cessioni di droga e da corrispondere a LE
IA, datosi alla fuga dopo l'attentato al Fio- rentino;
b) negli appunti sequestrati a AF
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1'imputato è stato più volte indicato quale debitore di svariate somme aventi la medesima origine%3B c) dalla menzionata intercettazione ambientale ER emerso che il medesimo aveva portato agli altri as- sociati "un'incartata di roba", espressione chiara- mente allusiva ad una partita di droga;
d) - in casa del ricorrente ER stato sequestrato un quantitativo di cocaina avente la stessa composizione chimica, e, quindi, la medesima provenienza di quella rinvenuta nell'abitazione di CA.
Questi elementi integrano un adeguato supporto 10- gico della condanna, perché dimostrano non soltanto il coinvolgimento continuativo dell'imputato nel i 3 traffico di droga ma anche che quest'ultimo veniva esercitato in stretto contatto con gli altri ade- renti al sodalizio criminoso e, quindi, all'interno di esso. Il ricorrente sostiene che le annotazioni,
m rinvenute negli appunti redatti da AF, non lo riguardavano e che la somma, di cui ai colloqui telefonici intercettati. costituiva il prezzo di un'autovettura vendutagli da IA. Ma questi ar- gomenti urtano contro il diverso apprezzamento dei giudici del merito, i quali hanno insindacabilmente accertato che negli appunti di AF è più volte indicato il cognome dell'imputato (sia. 0 meno, riferibile a quest'ultimo anche 1'annotazione
"Volvo") e che ZO nel corso degli anzidetti colloqui aveva esplicitamente precisato che la somma in esame rappresentava il prezzo di acquisti di droga: deduzione, quest'ultima. corroborata dagli altri elementi probatori sopra indicati.
I 1 ricorrente denunzia. inoltre, la statuizione con la quale è stata applicata. quanto al delitto sub
C), la circostanza aggravante dell'ingente quantità. perché non adeguatamente motivata. nonché Ja ride terminazione della pena complessiva del reato conti- 90
nuato, compiuta dalla Corte territoriale, sotto il profilo della violazione dell'art. 515 c.p.P. 1930.
concerneinfatti, quanto Si afferma, per quest'ultimo punto, che avendo il P.M. appellante limitato il gravame al riconoscimento di tale circo- stanza (oltre che della distinta aggravante della disponibilità delle armi, esclusa in sede di ap- pello), la Corte non poteva immutare radicalmente il calcolo della pena inflitta per il delitto conti- nuato, indicando quale reato più grave quello di cui al capo B) in luogo del delitto previsto nel capo C) ed aumentando inoltre la pena base.
Queste doglianze meritano di essere accolte. La Corte di assise di appello ha ritenuto sussistere l'aggravante in esame soltanto perché il debito di lire 8 milioni e mezzo, menzionato da ZO, do- veva essere rapportato, sulla base dei prezzi cor- renti, all'acquisto di un'ingente quantitativo di droga.
La motivazione è manchevole sotto un duplice pro- filo. La Corte territoriale da un lato - non ha
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indicato il tipo di droga acquistato dall'imputato né quali fossero i prezzi correnti dall'altro
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non è stata in grado di appurare se il debito in og- getto costituisse il prezzo di un'unica partita, comprata in una sola volta, ovvero la somma dei prezzi di più acquisti avvenuti in continuazione. E questo aspetto di decisivo rilievo poiché nell'ipotesi di delitto continuato il carattere in- gente deve essere accertato non già sommando le par- tite oggetto dei singoli reati, ma considERndo sin- golarmente ciascuna di esse, come già precisato nel paragrafo 4) lettER E).
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere an- nullata senza rinvio, riguardo а Rollo, limitata- mente all'aggravante dell'ingente quantità ed alla determinazione della pena, ripristinando il tratta- mento sanzionatorio commisurato dal giudice di primo grado in anni sette, mesi undici di reclusione e lire 26 milioni di multa.
E' infondata. invece, la doglianza relativa che il giudice del merito ha all'entità della pena, unitamente al diniego delle congruamente motivato, circostanzo attenuanti generiche, con riferimento alla gravità dei fatti accertati oltre che ai i pre- cedenti ponali dell'imputato.
22) BLAS ER LO. 91
mesiE' stato condannato alla pena di anni sei, sette di reclusione ed alla multa di lire 26 milioni per i reati, commessi in continuazione, di: asso-
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ciazione di stampo mafioso (capo A); concorso con
ZO e ER nella rapina aggravata ai danni della Cassa di risparmio di Puglia (capo F); furto aggravato di un'autovettura ai danni di CC Giu- SE (capo G); detenzione e porto di armi comu-. ni da sparo per commettere la predetta rapina (capo
H). suaCon il primo motivo il ricorrente lamenta che la adesione alla sacra corona unita è stata ritenuta sulla base di elementi equivoci o irrilevanti, quali
1'intervento spiegato presso il ER in fa vore di ER RO, allontanato dal sodalizio ma- fioso, o la partecipazione alla suddetta rapina, che al- costituiva, invece, un atto isolato e senza, tresì, che fosse individuato il contributo da lui apportato alla vita associativa.
Tale doglianza è infondata. La Corte del merito ha infatti desunto l'appartenenza dell'imputato al so-
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dalizio mafioso innanzi tutto dai buoni uffici, in- terposti con esito positivo presso il ER e, tramite costui, presso il capo famiglia De AS, affinché il RO. espulso dalla associazione, vi venisse riammesso, correttamente osservando che sol- tanto l'adesione del PE allo stesso sodalizio e la fiducia da lui goduta presso i quadri direttivi potevano giustificare siffatto intervento.
delL'effettiva partecipazione ricorrente all'attività della sacra corona unita è stata inol- tre accertata, sia attraverso un colloquio telefo- nico con il ER nel corso del quale venne con- cordato un appuntamento per recarsi presso il Bucca- LA, personaggio di spicco dell'associazione nella zona di CC, sia attraverso altre telefonate, dalle quali છે emerso che PE si occupava del
"settore rapine", all'interno dell'organizzazione. t Nel corso di questi colloqui l'imputato, ER C
RO progettarono la consumazione di tali reati C si soffermarono sulla necessità di impiegarvi un nu- mero di persone strettamente necessario per il buon esito dell'impresa al fine di non dover dividero il bottino in "troppe parti".
Con il secondo motivo. si denunzia il difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso del ri- corrente nel dclitto di rapina sub F) e nci reati connessi. 80888
92
Anche questa doglianza deve essere disattesa. Come già ricordato nel confutare il ricorso del Guer- rieri, la partecipazione dei due imputati alla ra- pina in danno della Cassa di Risparmio è stata ap- purata attraverso 1'intercettazione di colloqui te- lefonici, durante i quali ER e Perrone espressero la loro mERviglia di essere stati subito individuati dagli inquirenti ed il Perrone si com- piacque che nel corso dell'interrogatorio non gli ER stato richiesto di spogliarsi.
E si è anche sottolineato che quest'ultima circostanza è stata esattamente valorizzata dal giu- dice del merito quale prova а carico, poiché nel corso della rapina uno dei malviventi si ER ferito, lasciando delle macchie di sangue. L'assunto del ri- corrente che il suo compiacimento era dovuto al fatto di aver evitato la tortura è del tutto gra- tuito mentre infondata è la censura diretta contro il diniego di una perizia ematologica, in quanto la riapertura del dibattimento nella fase di appello, al fine di espletare prove ulteriori. integra un istituto eccezionale, cui il giudice può far ricorso soltanto ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. VI, 8 maggio 1991 n.
5123, ric. Solimene).
Infine, la tesi del PE che lo stato dei luoghi,
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p ove venne consumato il reato, non corrispondeva a quello rilevato dagli imputati nel corso di un pre- cedente sopralluogo, cui si accenna in un colloquio telefonico, non può avere ingresso in questa sede, poiché propone una valutazione del fatto diversa da quella prescelta dal giudice del merito. Del tutto infondata la doglianza con la quale si critica l'entità della pena inflitta ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ha correttamente motivato sul punto, sottoli- neando la gravità dei fatti accertati, la pe- ricolosità dell'imputato e rilevando che a costui ER stata inflitta una pena ampiamente contenuta. 23 - NO IO.
E' stato condannato alla pena di anni cinque di re- clusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi
(capo A).
Sono infondate entrambe l censure con le quali lamenta il difetto di motivazione in ordine sia alla ritenuta appartenenza. del ricorrente al sodalizio #ve
93
mafioso sia alla circostanza aggravante della dispo- nibilità delle armi.
Invero, attraverso un accurato e puntuale esame di un gruppo di colloqui telefonici e del movimento dei vaglia, la Corte territoriale ha accertato che No- taro, già aderente alla sacra corona unita, ne era stato espulso, per esservi riammesso per i buoni uf- fici interposti da PE GE e che lo stesso nell'ambito del sodalizio curava la gestione di bi- sche e la progettazione di rapine.
tali attivitàLa prima di stata desunta dall'interesse del Di AS e di GU per il buon funzionamento della sala da gioco, affidata in
Campi Salentina al ricorrente, nonché a CO
MO, come si vedrà nel paragrafo 8) n. 28). La seconda attività, risultante dalle conversazioni - telefoniche richiamate nell'esaminare il ricorso proposto dal PE GE, prova che il ricorrente non poteva non essere consapevole che l'associazione disponeva di armi, come correttamente ritenuto dai giudici del merito.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato, infine, adeguatamente giustificato con rife-
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rimento alla gravità del fatto. Pertanto, anche la doglianza proposta al riguardo non può essere ac- colta.
25) RN LI EP.
E' stato condannato alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione ed alla multa di lire 36 milioni, per i delitti, commessi in continuazione, di: associa- zione di stampo mafioso, aggravata dalla disponibi- lità delle armi (capo A); - associazione finalizzata al traffico di droga, aggravato dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75, comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B); spaccio di 80-
-
stanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità ed a norma dell'art. 74, comma 1 n. 2, della citata legge (capo C).
Rinviando al paragrafo 4) per la confutazione dei motivi attinenti alla struttura dei due sodalizi criminosi e ai reciproci rapporti si Osserva che il ricorrente lamenta. sotto 11 profilo della viola- zione dell'art. 192 c.p.p. e del difetto di motiva- zione. un "appiattimento" nolla valutazione della sua posizione individuale. 94
Sostiene, in particolare, che la sua appartenenza all'associazione mafiosa è stata desunta da un unico e equivoco indizio, costituito da un colloquio tele- fonico fra ZO e Di AS, e per quanto at- tiene a entrambi i reati di cui ai capi A) e B), si duole che non è stata approfondita, sotto il profilo giuridico, la distinzione fra partecipazione ad un'associazione per delinquere ed i distinti reati di favoreggiamento o di concorso nel delitto di as- sociativo posto in essere da un soggetto estraneo al sodalizio.
Queste censure sono infondate. La Corte territoriale ha dedotto l'inserimento dell'imputato nella sacra corona unita e nell'associazione finalizzata da tre elementi probatori, la cui univocità, gravità e con- cordanza è incontestabile.
نهان Innanzi tutto, nella già menzionata telefonata in- tercorsa fra ZO e Di AS durante la
-
quale il primo protestò per l'affronto fatto da CA fiero a AN rifiutandogli uno "striscetto di coca" si accenna anche a altro analogo episoIO avvenuto nei confronti di ON, che lo stesso
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ZO defini "ragazzo mio". Ancora, la citata lettER inviata da D'AG ON a TA (cfr. paragrafo 4) lettER D), contiene, fra le istruzioni impartite dal De AS, anche quella di utilizzare l'opER di ON, che trovavasi agli arresti do- miciliari, "per quelli di PE e per voi". In- fine, negli appunti contabili sequestrati a AF, il ricorrente compare più volte quale acquirente di sostanze stupefacenti.
La condotta dell'imputato. così come insindacabil- mente delineata dai giudici del merito, presenta, quindi, tutti i caratteri di una attiva partecipa- zione al conseguimento dei fini di entrambi i soda- lizi, realizzata in modo continuativo dall'interno e, cioè, da un soggetto inserito a pieno titolo in entrambe le strutture organizzative.
infondataDE pari a doglianza relativa all'aggravante della disponibilità delle armi.
L'adesione alla sacra corona unita, palesemente ar- mata, nonché all'associazione finalizzata, quale
"ragazzo" del ZO, organizzatore dei due soda- lizi, giustifica sotto 11 profilo logico il con- vincimento che 1'imputato fosse al corrente della disponibilità delle armi da parte di entrambe le as- sociazioni. E' invece fondata la dog! iza con la quale si cen sura. sotto i l profilo difetto dolla motiva- 95
conzione, la statuizione dolla sentenza impugnata la quale è stata ritenuta, quanto al delitto sub C), la circostanza aggravante dell'ingente quantità.
La Corte del merito ha ritenuto la sussistenza di quest'ultima circostanza sul duplice presupposto della stretta collaborazione con ZO. cui la stessa aggravante ER stata contestata, e delle ri- sultanze dei suindicati appunti sequestrati a Ta- furo.
Sennonché, nessuno di tali argomenti è idoneo a sor- reggere tale convincimento. Non il primo, poiché non рид sostenersi, data la natura mERmente esecutiva dell'attività svolta dall'imputato, che la coopER- zione con ZO fosse così intima da renderlo partecipe di tutti i traffici di droga posti in es- sere dal suo capo. Non il secondo, in quanto il rin vio agli appunti anzidetti è del tutto generico e non è idoneo a dimostrare che almeno uno degli ac- quisti di droga fosse tale da soddisfare il fabbiso- gno di un notevole numero di tossicomani per un ри lungo periodo di tempo.
L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata, dell'imputato, limitatamente nei confronti all'aggravante in esame, che è eliminata, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Bari per la con- seguente rideterminazione della pena. 96
pulli4.doc
Le posizioni dei singoli ricorrenti.
§ 8^)
Seguito.
26) - NA SI.
63) - AR IG.
85) -- CR NT.
i tre im- I capi dell'impugnata sentenza concernenti fra loro connessi, sia perché putati sono
-
1'imputazione di concorso in spaccio è loro attri- buita, sia perché un importante elemento di prova, utilizzato dalla sentenza impugnata contro di loro, è costituito dalla chiamata in correità di VI DO nato PO. Pertanto è opportuno trattarne congiunta- mente i ricorsi.
NA è stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni undici di reclusione e lire
37.000.000 di multa,
и
р
AR è stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni undici di reclusione e lire
39.000.000 di multa,
CR è stato condannato, su appello del P.M.. alla pena di anni 10, mesi sei di reclusione e lire
36.000.000 di multa,
e tutti tre per i delitti, riuniti per il vincolo della continuazione, di: partecipazione ad una as- sociazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), opERnte nei settori della distribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, estorsioni ed altri delitti, della gestione e controllo di at- tivita' economiche, con disponibilita' di armi, di cui all'imputazione sub A), fino al novembre del 1988 con permanenza;
partecipazione ad una asso-
-
ciazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci, e dalla disponibilità di armi, fino al novem- bre 1988 con permanenza (art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), di cui all'imputazione sub B), fino al novembre 1988 con permanenza;
concorso nel delitto continuato di ac-
-
quisto e spaccio di quantitativi vari di cocaina
(circa 150/200 grammi ogni quindici giorni), aggra- vato dall'essersi associati come sub B) e Bashke
97
dall'ingente quantità (artt. 81 comma 2, 110 c.p., 71 e 74 comma 1 n. 2 e comma 2 della legge 22 dicem- bre 1975 n. 685), di cui all'imputazione sub n/2), delitto commesSO in Putignano e CC fino all'autunno 1987; - alle pene come sopra inflitte a MI sono stati aggiunti anni due di reclusione e lire 3.000.000 di multa per la continuazione con altri fatti di cui alla sentenza in data 4 luglio
1989 della Corte d'appello di CC.
I motivi di ricorso, in parte comuni, sono riassunti ed esaminati nell'ordine che segue.
a) - Difetto e illogicità della motivazione, travi- samento di fatto. violazione della legge penale so- stanziale in ordine all'affermazione di responsabi- lità per la partecipazione alle associazioni sub A) - e B) nonché in ordine allo spaccio sub n/2).
Si deduce in primo luogo che 1'impugnata sentenza avrebbe posto a base esclusiva delle affermazioni di responsabilità le dichiarazioni di VI AT PO,
senza indicare alcun riscontro esterno, che l'art. 192 comma 3 c.p.p. e la giurisprudenza richiedono per attribuire valore di prova piena alle dichiara- zioni degli imputati in reati connessi. Inoltre, l'impugnata sentenza avrebbe dato credito erroneo alle dette dichiarazioni del PO, rese ai
Giudici istruttori di Bari e di CC, senza tener conto e motivare in ordine alle contraddizioni in cui costui sarebbe caduto. rilevate dalla difesa e trasfuse anche nei motivi di appello, e che lo ren- derebbero inattendibile.
Nemmeno avrebbe considERto l'obiezione, mossa anche dai primi giudici, al racconto del Posa. per il quale NE e MI avevano presentato al
OM il loro fornitore, NN, legato alla fami- glia TI di Milano: il OM aveva ritirato grossi quantitativi di droga e poi aveva soppian- tato il NN nelle forniture a MI, Spara- pane e AR. Di tale racconto risulterebbe incom- prensibile il fatto che due uomini di fiducia del
DA. che avevano un'apertura di credito verso
1'importante fornitore e che avrebbero potuto colti- varla. facendono partecipe il Dodaro e la propria
"famiglia". abbiano preferito il OM, che ora a capo di una struttura organizzativa diversa.
morito avrebbe omesso di considERre che La Corte di
Sparapano SoriIE avevano dimostrato la diversa natura dei Papport: con OM. in quanto risulte- rebbe da un penale pendente avanti al Pro- tore di Acquaviva delle Pont che ne! 1986 Sparapano 98
aveva emesso assegni તુ vuoto a favore del Romano. talché emergerebbe, દી fronte di tale insolvenza,
1'inattendibilità della dichiarazione di PO circa forniture di cocaina fatte а credito dal OM ai due ricorrenti.
L'inattendibilità del PO intaccherebbe in primo luogo il racconto relativo agli acquisti di cocaina presso NN, OM e NN EN, posti a base dell'imputazione sub n/2) e coinvolgenti con lo stesso PO, il AR, lo NE e lo RI- IE. La mancanza di prova in ordine al reato scopo impedirebbe di risalire, in via di mera deduzione logica (ancorché di per se non concludente), al re- ato mezzo dell'associazione a fine di traffico, con-
testata sub B).
Per quanto concerne la partecipazione dei tre ricor- renti ai delitti associativi, si deduce in primo luogo che sarebbero del tutto irrilevanti ed equivo- che le tre circostanze, utilizzate dalla sentenza impugnata a carico di AR: l'avere partecipato alle nozze del ZO, l'esser stato presente ad una telefonata nella quale lo stesso comunicava a De
AS il numero della propria utenza riservata (presenza che la Corte territoriale avrebbe omesso dimostrare); l'avere ZO di informato dell'avvenuto arrivo del DA (che la sacra corona unita intendeva uccidere) nel carcere di CC, ove
e m
i due già si trovavano.
A carico di NE e MI, la sentenza avrebbe utilizzato erroneamente mere opiIOni e im- pressioni del PO, come quella che aveva "avuto modo di comprendere" che i due ERno uomini di fidu- cia del DA. Non avrebbe, per contro, considERto che MI aveva indicato la vendita di un immo bile alla moglie di Dodaro. CO ZZ, per spiegare il rapporto con lui: che ER giunto al punto di sollecitare il saldo del prezzo, con un comportamento del tutto contrario all'asserito rap- porto di dipendenza mafiosa.
Si sarebbero travisate anche le dichiarazioni del
MO, al fine di riscontrare erroneamente quelle del PO. Questi, invero, non avrebbe riferito che il IA aveva invitato NE a scegliere fra due organizzazioni ma soltanto che gli aveva posto
1'alternativa fra il rispettare il rapporto di affi- nità, che 10 legava al CO MA RO. e
l'entrare far parte dell'organizzazione del Mac- a chia stesso: interpretazione già accolta dai primi giudici. Inoltre, le dichiarazioni del MO con- cernenti lo MI sarebbero generiche ed equivo- che al fine di dimostrare 1 rapporti Con i fornitori della droga (NN e OM) denunciati dai PO. 99
Si sarebbe, infine, illogicamente tratto argomento dall'asserita partecipazione di Prinari alla socie- tas sceleris per dedurre che, se ER socio e traffi- cava in droga con NE e MI, anche Co- storo dovevano essere degli affiliati al sodalizio finalizzata al traf- del OG ed all'associazione
(avv. Bruno, AY fico di droga con lui collegata presunto rapporto e LE). E il comunque, AR e i due ri- (associativo o di correità) fra correnti sarebbe il frutto di un travisamento delle dichiarazioni di PO, apoditticamente opERto dalla sentenza impugnata contro il motivato convincimento contrario dei primi giudici.
Dalla mancata prova di detto rapporto deriverebbe anche la necessità di escludere, in via subordinata,
1'aggravante del numero delle persone superiore a tre di cui all'art. 74 comma 1 n. 2, contestata per
-
il delitto di traffico sub n/2).
Con particolare riferimento alla posizione di RI- IE, si afferma che per rafforzare il giudizio di responsabilità la Corte territoriale avrebbe travi- sato il significato del rapporto con HE, che avrebbe avuto come oggetto del tutto lecito l'acquisto di alcuni mobili provenienti da un'asta giudiziaria in Taranto, emergente dalla telefonata 244 del 25 novembre 1986. Parimenti il vaglia in- viato al TE MA MI troverebbe giusti- ficazione nel rapporto di parentela e quello rice- vuto ER stato inviato da AL Di NO, convi- vente della cognata CI AR ed estraneo al traffico di stupefacenti. Infine, 1'affidamento della propria vettura a LU NE si spieghe- rebbe con il fatto che MI ne ER datore di lavoro.
I motivi devono essere rigettati perché propongono una rivalutazione dei fatti accertati dall'impugnata sentenza, senza individuare alcun reale vizio 10- gico-giuridico.
La sentenza impugnata ha basato il convincimento di responsabilità dei tre imputati su un complesso com- penIO probatorio così formato: le dichiarazioni del che dimostranole circostanzePO.
1'appartenenza di NE C MI alla sacra corona unita. gli indizi € le deduzioni di prova logica fondanti l'appartenenza anche del AR. Per verificare la correttezza logico-giuridica di tale compenIO probatorio. a fronte delle censure sopra riassunte. È opportuno richiamare, anzitutto. la motivazione della Corte. concernente la chiamata in correità. nonché le circostanze di fatto ad essa 100
relative, contenute nella sentenza della Corte di primo grado, alle quali la sentenza impugnata fa rinvio.
Il PO ER uomo di fiducia di tale ON OM. esponente di rilievo della criminalità pugliese
(organizzazione "la rosa", autonoma rispetto alla sacra corona unita) ed ER stato sottoposto a procedimento penale in Bari. Trasmessi gli atti a norma dell'art. 165/ter c.p.p. 1930, egli riferi
(pagg. 52 e 53 sent. imp.) al Giudice Istruttore di
CC due vicende di droga, qui rilevanti, che con- fermò anche al dibattimento di primo grado.
La prima vicenda concerne il traffico di stupefa- centi che ON OM aveva instaurato con Spara- pane, MI e AR, da una parte, e DO
NN, palermitano, grosso trafficante apparte- nente al clan TI, dall'altra. Occorre premet- tere che il PO aveva raccontato di essere stato mandato dal OM nell'estate 1986 a riscuotere crediti in sofferenza che la "Puglia Gross" So- cietà rilevata dal OM e dai suoi uomini aveva nei dell'esercizioconfronti commerciale
"Betasupermarket", gestito da MI e NE. Nonostante il mancato pagamento, i rapporti con il OM avevano però avuto una svolta favorevole nell'autunno 1986, in quanto i due si ERno recati a casa sua e gli avevano presentato il NN, dal quale in precedenza avevano acquistato droga. Tra i quattro ER stato così siglato un accordo che assi- curava vantaggi per tutti: il NN avrebbe rifor- nito il Romano e i due galatinesi (NE e RI- IE) si sarebbero a loro volta riforniti dal Ro- mano. L'accordo era conveniente per tutti perché avrebbe consentito al NN di vendere maggiori quantitativi di stupefacente, essendo assai ampia la rete gestita dal OM;
quest'ultimo avrebbe avuto rifornimenti certi e continui ad un prezzo vantaggioso%3B non sarebbe mutata la situazione per
NE e MI perché il OM si era impe- gnato a cedere lo stupefacente ai due, mantenendo immutato il prezzo di lire 120.000, in precedenza praticato dal NN. Egli aveva anche consentito un sistema di pagamento differito, per cui ogni ac- quisto veniva pagato in occasione della successiva fornitura.
Proseguendo nel racconto, il PO dichiarò che anche tale MO, poi identificato nel AR, si rifor- niva dal Lamanna e che ciò aveva appreso in quanto. prima di dare il via all'accordo di fornitura con il palermitano, il OM aveva chiesto un campione di cocaina per saggiarne la qualità: che Lamanna aveva subito accettato potendo prelevare il campione in
CC presso MO. Immediatamente dopo PO La- manna si ERnd rocati casa do MO dove La સાર lisaŚikiw
101
manna aveva ritirato circa ottanta grammi di CO- caina, che aveva consegnato al OM.
Attivato l'accordo, MO, NE e MI, avevano preso а rifornirsi dal OM, ritirando ciascuno un quantitativo di circa 150/200 grammi di cocaina ogni quindici giorni.
Nella primavER-estate del 1987 il PO si era re- cato a Gallipoli per riscuotere il pagamento di una fornitura di cocaina, e nella circostanza aveva an- che incontrato MA RO di cui si dirà. Non vi fu pagamento del debito perché NE e MI dissero di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, dovuta anche alle per spese l'allestimento e 1'apertura della nuova sede del
"Betasupermarket". Quanto al Mimmo, Posa 1 o aveva rivisto in altre due occasioni, sempre in compagnia del NN: una volta nell'estate 1987 al mare. er un'altra volta nell'abitazione di CC, dove La- manna si ER recato per chiedere conferma della qua- lità di una fornitura che OM aveva contestato.
Nella successiva sede di confronto istruttorio,
PO identificò e riconobbe il MO nel ricorrente
MO AR.
La seconda vicenda ha riferimento а MA RO, alla cessione che egli aveva fatto a DA e a Ma- rio OR di un grosso quantitativo di cocaina, al mancato pagamento e al duplice attentato che ne
r u
p aveva subito ad opER del DA e di cui si detto nel paragrafo 6 n. 12 in riferimento al rigetto del ricorso del medesimo RO. Il MO, che ER
stato la principale fonte tali fatti di
(interrogatorio al G.I. del 22 novembre 1989), aveva aggiunto che RO aveva chiesto aiuto e prote- zione al OM, tramite PO che gliene aveva rife- rito. Tale circostanza aveva successivamente appreso anche dalla viva voce del OM.
La richiesta di protezione trovò ulteriore ed auto- noma conferma nelle predette dichiarazioni del PO. Egli disse che nell'incontro della primavER-estate
1987 (propiziato per rintracciare NE e Scri- IE, come detto). RO gli aveva parlato dell'attentato. mostrandogli l'auto con ancora se-
gni evidenti dei colpi d'arma da fuoco, e chiedendo- gli di riferirne al OM "perché gli desse soddi- sfazione": che pERltro il OM. al quale PO aveva riportato la richiesta, gli aveva fatto capire che della questione avrebbe dovuto occuparsi sol- tanto il DA.
Le riassunte dichiarazioni di PO sono State Con- cordemente ritenute attendibili ab intrinseco ed 31- tresi riscontrate ab strinseco da entrambi i giu- 102
dici = merito ed hanno portato all'affermazione di responsabilità dei tre imputati ricorrenti in ordine al delitto di traffico sub n/2. Si è verificata di- vergenza, invece, sul punto concernente la prova della partecipazione alle associazioni sub A) e B), che 1 E sentenza impugnata ha affermato, mentre la
Corte di primo grado aveva ritenuto che le pur va- lide dichiarazioni del PO non fossero sufficienti dimostrare i delitti associativi, stante a l'asserita equivocità degli altri elementi forniti dall'accusa. Come si dirà la Corte territoriale ha corre tamente motivato 1'erroneità di questo as- sunta..
Con riguardo all'attendibilità intrinseca, si è ri- levato, anzitutto, che dal momento in cui decise di collaborare. il PO non trascurò mai di indicare agli inquirenti tutte le azioni criminose nelle quali egli stesso era stato implicato in prima per- sona. senza mai tentare di occultare le proprie re- sponsabilità о di farle apparire minori rispetto alla realtà; che egli non aveva alcun motivo di ran- core che lo inducesse ad accusare ingiustamente Spa- rapame e MI. Inoltre, le contraddizioni sopra denunciate sono state escluse dai giudici del merito somp state ritenute di rilievo marginale e quindi о
non idonee ad inficiarne l'attendibilità.
Così.. in riferimento al motivo dell'avv. Bruno e all'affermazione del PO di avere visto i fori dei proiettili sull'autovettura del RO ma di non avere notato segni di ferite sul corpo di lui, s'è ritemuto che non vi fosse contrasto con il contenuto delle cartelle cliniche, sia perché queste si rife- rivamo al secondo attentato subito dal RO il 26 giugno 1987 e l'incontro del PO si sarebbe verifi- cato fra il primo e il secondo attentato, sia perché in ogni caso la natura delle lesioni aveva consen- tito al RO di lasciare immediatamente l'ospedale.
S'è Sopra riferito dell'accordo per la fornitura della cocaina raggiunto fra NN, OM e i tre ricorrenti e delle convenienze reciproche eviden- ziate dal PO. In esse non si ravvisa la dedotta contraddizione fra 1'interesse personale di Spara- pane MI e quello della "famiglia" DA di ritemuta appartenenza, che secondo i ricorrenti avrebbe preferito conservare rapporti con
1'importante fornitore palermitano. Infatti, tali convenienze potevano benissimo interessare la stessa
"famiglia", C non soltanto NE e MI vero che. oltre la parità di perscmalmente. se è prezzo C la più vicina fonte pugliese di approvvi- gionamento. il "pagamento differito" era quello pri egiato dal DA. 103 La sentenza impugnata ha ritenuto di non motivare sul processo per assegni a favore del OM emessi senza provvista nel 1986 dallo NE. E dalla circostanza il motivo di ricorso vorrebbe trarre argomento per dimostrare la contraddizione insita nelle dichiarazioni del PO e la loro inat- tendibilità. Ma detta contraddizione non sussiste, perché il PO aveva iniziato il suo racconto pro- prio dal viaggio a Galatina, compiuto nell'estate del 1986 per riscuotere i crediti che la "Puglia
Gross" del OM aveva maturato nei confronti della
"Betasupermarket", con ciò dando per conosciuta dallo stesso Romano la posizione debitoria di Spa- rapane e MI. E si comprende come il chiamante abbia parlato di una svolta. determinata dalla 00- caina, sopravvenuta nei rapporti di costoro con Ro- qualificare l'accordo conclusomano, per nell'autunno di quell'anno.
In tema di attendibilità estrinseca, un riscontro generico alle dichiarazioni del PO è costituito, secondo i giudici del merito, dalle indagini com- piute dalla P.G. anche attraverso pedinamenti e ap- postamenti, dalle testimonianze e dalle chiamate in correità di terzi che, nel processo celebrato a Bari e documentate nell'ordinanza di rinvio a giudizio pa acquisita agli atti del dibattimento, supportarono le più ampie dichiarazioni accusatorie concernenti us l'attività del OM e del NN (cfr. pagg. 611
e 745 sent. Pr. gr.). E' costituito, inoltre, dalle riassunte dichiarazioni di Morello riguardanti la vicenda Notaro: nel reciproco riscontro fra le di- chiarazioni di MO e PO, la Corte d'appello ha qui utilizzato quelle di MO per convalidare le dichiarazioni di PO. In ordine alla giuridica pos- sibilità di utilizzare una chiamata in correità a conferma di un'altra chiamata di correo, ex art. 192 comma 3 c. p.p., si è data risposta affermativa nel pareagrafo 3) lettER T).. Riscontro di attendibilità specifica, con riferi- mento alle due visite del PO alla casa di CC del AR, di cui si è detto, è stato ritenuto
1 'identità, verificata dalla Polizia, del percorso descritto con quello reale di CC, identità signi- ficativa in considERzione del fatto che in prece- denza PO non aveva avuto né dimestichezza con l'abitato di CC né altri rapporti con Prinari.
E' stato considERto, inoltre, il fatto che la resi- denza marina del AR trovava nella via Vopa si a conferma della dichiarazione di di Torre Chianca, la strada e la località dove La- PO secondo cui manna aveva incontrato AR recavano tutte nomi di pesci . lina conferma della dichiarazioni predette. nella parte che attione ai rapporti fra OM Spara- 104
pane, è stata tratta da altre dichiarazioni di Mo- rello, il quale, pur non avendo una conoscenza ap- profondita di tali rapporti. disse: rap-che porti tra EN OM e NE LU riguardavano la vendita e l'acquisto di cocaina".
Altro riscontro di attendibilità specifica, la sen- tenza impugnata ha ravvisato nel fatto che il 14 aprile 1987 (cioè nel periodo in cui si contraevano i riferiti vincoli di fornitura tra NE, RI- IE e OM) LU NE € MA RO ERno stati notati dal dirigente della squadra di
P.G. all'esterno del Commissariato di P.S. di Gala- tina in attesa di due pregiudicati baresi, GI CE e MI D'GH, coimputati di OM al citato processo di Bari e fermati nei pressi dell'esercizio "Betasupermarket" dello MI.
Alla stregua di quanto riassunto. risulta priva di fondamento la concernente sia doglianza l'attendibilità intrinseca sia la carenza di ri- scontri esterni in ordine al delitto di traffico sub n/2 sia in ordine ai reati associativi. di cui ora ci si occupa.
р иIn ordine alla prova dei reati associativi,
1'impugnata sentenza ha considERto le dichiarazioni citate, secondo cui il PO, basandosi sulla consue- tudine di rapporti con ON OM. aveva avuto modo "di comprendere che, nella provincia di CC, il capo assoluto ER ON DA e, suoi uomini di 'fiducia' in Galatina, proprio lo MI e lo NE".
Essa ha tratto conferma a tale opiIOne, che implica l'appartenenza alla sacra corona unita, quanto a NE, dai numerosi contatti, telefonici e di persona, documentati in atti (pag. 742 sent. Pr. gr.) intercorsi nel periodo fra costui e DA, ed ha corretto il giudizio della Corte di primo grado affermando che tali rapporti non potevano trovare compiuta giustificazione con l'appoggio dato a RI- IE per ottenere dal DA il pagamento del prezzo di un immobile venduto alla moglie di lui Co- simina ZZ. Ancora la sentenza ha rilevato che
NE non solo aveva spedito un vaglia a AR cello Faraone ma ne aveva ricevuti da MA RO,
RO ZO e LU RR.
Una ulteriore conferma è stata tratta dalla presenza dello NE accanto al DA nella cena fatta nel locale "Out Line" por il compleanno di DI
CO. e di cui si è detto nell'esaminare la posi- zione di questo ricorrente al paragrafo 9) n. 40). 105
La sentenza impugnata ha altresi ritenuto cho le di-
, chiarazioni di MO si riscontrasse o con quelle e
Che LE di PO. MO dichiarò, f a c pra, strettissimo c IA
, il ricorrente di o e collaboratore DA per la L scegliere fra il aveva imposto allo NE d i Co MA RO continuare ad appoggiare c
i a
DA o di "stare. nella riferita controversia detto che se " avesse addirit con loro ed 0
deciso di a loro doveva consegnargli RO
MA perché fosse ucciso" (cfr. interrogatorio del 22 novembre 1989 al G.I.); che a seguito di un liti- gio con il RO NE aveva deciso di transi- the tarenelle file del DA:
La Corte territoriale ha ritenuto che tale inter- vento di IA costituisse piena conferma della partecipazione di NE alla sacra corona unita, - in ciò correggendo la diversa opiIOne della Corte di primo grado, e ritenendo che il contrasto fra No- taro e DA fosse di natura nterna alle articola- zioni del sodalizio, e non esterno è che, con il predetto aut aut, IA inte desse recupERre Spa- rapane alla fedeltà della famiglia" leccese, che il
RO aveva violato rivolgend si a OM e a Mo- rello. Il motivo di corso s punto ripropone una min censura, tipicamente di fatto, senza replicare agli argomenti della sentenza impugnata. Né sussiste al- cun travisamento di fatto in odine alle citate di- chiarazioni di MO, f e di dare conferma alle dichiarazioni di Pos
L'appartenenza dello Jane le due associazioni non è dunque basata su mere op oni del PO ma sul compenIO indiziante sopra de tto che comprende la consapevolezza, maturata da PO e dal MO all'interno della societas leris, del ruolo 06ની મૂળ svolto in essa dal DA e pe dui da NE e da MI nella zona di Calal a.
di POPer ciò che concerne le dichiarazioni concernenti LE MI, la Corte territo- riale ha aggiunto ai riscontri comuni allo NE seguenti: 1) le conversazioni telefoniche e
1'appuntamento con NN LL annotato nell'agenda di costui;
2) le conversazioni con NT IO DA;
3) l'invio di denaro MA MI e la rimessa a suo favore da parte di AL NO;
4) la compagnia di MA RO IO AN LA, TO ZO, ON RI, LU Spara- pane, appartenti alla sacra corona unita o ad atti- vità criminali;
5) l'affidamento ai medesimi ZO e AN dell'autovettura allaintestata
NE. "Betasupermarket": non al socio come nel ricorso (pagg. 553-54 erroneamente affermato 106
sent. imp. e accertamenti di polizia di cui al rap- porto della Questura di CC, pagg. 183 e 187).
Contro questo compenIO di indizi. i motivi di ri- corso e le arringhe difensive di pubblica udienza hanno proceduto ad una rivalutazione critica di al- cuni di essi, che non è qui ammissibile stante la sua tipica natura di merito. Così è per la giustifi- cazione dei contatti con NN HE, che pERltro non trova conferma nella telefonata n. 244 dell'utenza di MI (utilizzata dalla sentenza impugnata) nella quale si parla di un contatto che
HE avrebbe dovuto prendere con "un ragazzo che lavora al Banco di Roma" ed altresì del possi- bile acquisto presso un fallimento di un camion
Bedford, cassonato friORfero con merce deteriora- bile, e nella quale non vi è cenno del dedotto acz quisto di mobili.
Così è per la giustificazione dei rapporti con Do- daro, dai quali emergerebbe la prova dell'estraneità di MI all'associazione mafiosa. Invero, la telefonata n. 1208 sull'utenza di MI, citata dalla sentenza impugnata, denota una familiarità di affari del tutto incompatibile con 1'asserita con- troversia per il ritardato pagamento della casa ven- duta alla ZZ.
In ordine all'appartenenza alla sacra corona unita di MO AR, la Corte territoriale ha conside- rato l'accertata partecipazione ut supra del ricor- rente al traffico di stupefacenti con NE e
MI, la partecipazione di questi due alla sa- cra corona unita, a questi elementi indiziari ha aggiunto i seguenti altri ed ha ritenuto che tutti costituissero un compenIO probatorio grave, pre- ciso e concordante.
Gli ulteriori elementi indiziari sono tre: a) La di AR al matrimoIO del CA partecipazione ZO, in veste di testimone. La sentenza sottoli- nea l'importanza "rituale" che aveva per ZO e in genere per gli affiliati alla sacra corona unita la presenza a battesimi, matrimoni ed altre cerimo- nie civili о religiose. b) La disponibilità da parte di AR dell'utenza riservata che ZO teneva presso l'abitazione della famiglia De Paolis
(663.663). La sentenza impugnata deve essere cor- retta nel senso che i] AR non fu presente alla telefonata intercettata (n. 33 dell'utenza 763.855) nella quale il ZO comunicò a De AS il numero 663.663 dell'utenza riservata. in tali limiti accogliendo 'eccezione di travisamento dell'avv.
Corleto. Tuttavia. risulta dagli atti (cfr. test.
M.Ilo AT Fusillo al P.M. di CC durante 107
l'istruzione sommaria) che il AR dall'utenza riservata telefonò a casa propria (intercettazione n. 155 sull'utenza 46204) per comunicare che sarebbe arrivato a casa entro cinque minuti, mostrando anche così di avere la disponibilità dell'utenza. 3) L'informazione che AR a ZO diede dell'arrivo di DA al carcere di CC, quel DO daro che la famiglia aveva deciso di detronizzare e . uccidere. ZO., infatti, si affrettò a parlarne con De AS (intercettazione n. 13 dell'utenza riservata 663.663), il quale la commentò dicendo che in proposito aveva scritto a MO ET le parole: "dove lo vediamo lo vediamo, gli tagliamo la testa". La critica della Corte di primo grado, ripresa nel motivo dell'avv. Corleto, che svaluta l'univocità di singoli indizi, risulta perciò correttamente contra- stata dall'impugnata sentenza che ha dato attributo di concordanza al complesso degli elementi riassunti a carico del AR.
Altrettanto corretta appare. a questo punto, la con- clusione di prova logica a cui la Corte territoriale
è pervenuta in ordine alla partecipazione di tutti
E
all'associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi. Se i AR, NE e MI traffica- р
vano stupefacente in Galatina e nel contempo appar- и
tenevano alla sacra corona unita, il loro traffico non poteva non essere inserito nel programma dell'associazione collatERle, appositamente costi- tuita dal OG e dagli altri per la gestione del commercio di stupefacenti.
b) - Difetto di motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente quantità contestata in ordine al de- litto di traffico sub n/2).
Il motivo deve essere rigettato.
L'imputazione sub n/2) conteneva nella citazione de- gli articoli di legge violati il comma 2 dell'art. 74 della legge 685/1975, anche se non specificava in punto di fatto che il traffico ER riferito ad una ingente quantità. La Corte d'assise di primo grado condannava NE e MI per il detto de- litto, con esclusione delle contestate aggravanti"
(pag. 960). € quindi anche di quella in csame.
L'impugnata sentenza si è limitata, per AR
(pagg 424-25) e MI (pag. 554), a ripristinare l'aggravante del delle numero persone اسم dell'associazione di cui al comma 1 n. 2 dell'art. 74 cit. opERndo il relativo aumento di pena. nono
P.M. stante avesso appellato anche che sull'esclusione del: ingente quantità. Dove pertanto 108
ritenersi che quest'ultima aggravante sia stata già esclusa dai giudici del merito. Per Sparapane. essa
è stata espressamente eliminata (pag. 520).
c) - Difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche € della riduzione di pena, violazione dell'art. 133 c.p.. per AR,
NE e MI, nonché in ordine all'aumento eccessivo di sei anni di reclusione e lire
4.000.000, apportato per NE sul reato base in riferimento all'associazione finalizzata: Motivi per
AR e NE.
I motivi concernenti le attenuanti generiche e la riduzione delle pene inflitte contengono censure di merito, che sono inammissibili in questa sede. Né
sussiste il vizio logico giuridico, perché
l'impugnata sentenza ha correttamente motivato i di- nieghi alla pag. 424 per AR, a pag. 520-21 per NE e а pag. 554 per MI.
Per quanto attiene al difetto di motivazione sull'aumento di sei anni applicato per la continua- zione con il delitto di cui all'art. 416/bis C.p.. si rileva che le parole "di anni sei e lire
4.000.000" sono effetto di errore materiale. Come risulta dal calcolo complessivo e anche dal raf-
и
р fronto con l'aumento apportato per AR e Scri- IE, appare chiaro che la Corte territoriale ha inteso aumentare la pena per tale titolo soltanto di mesi sei di reclusione.
Trattasi di errore materiale nella motivazione che va corretto a norma dell'art. 538 comma 1 C.P.P.
1930, senza necessità di annullamento. Si rinvia al dispositivo per la formula di correzione dell'errore materiale.
Le riassunte censure non hanno, dunque, fondamento e comportano il rigetto di tutti e tre i ricorsi.
27) - HI RA.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 36 milioni di multa, per i reati, commessi in continua-
zione di : associazione di stampo mafioso, aggra-
-
vata dalla disponibilità delle armi (capo A);
- as- sociazione finalizzata al traffico di droga, aggra- vata dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75, comma 4 della legge n. 685 del 1975; spaccio di sostanze stupefacenti aggravato 109
e ai sensi dell'art. 74, dall'ingente quantità comma 1 n. 2 (capo C).
Esaminando le proposte censure nell'ordine logico. si osserva che il ricorrente lamenta, sotto il pro- filo della violazione degli artt. 438 ss. c.p.P. C
247 disp. att. c.p.p.. di non essere stato ammesso abbreviatoal beneficio del rito e in sede di appello, della re- dell'applicazione, sull'incongruo presupposto che la lativa diminuente, intimamente connessa a quella de- sua posizione ER gli altri coimputati.
I giudici del merito non hanno, invero, considERto che siffatta connessione non valeva di per sé ad escludere il procedimento speciale. posto che
l'unità del fascicolo del P.M. avrebbe comunque con- sentito di valutare la posizione individuale del ri- corrente alla stregua di un esame globale di tutte le risultanze di detto fascicolo.
La doglianza non coglie nel segno, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la ritenuta impossibilità di una decisione allo stato degli atti nei confronti di IA con l'esatto rilievo che la gran mole di prove, in particolare testimoniali, ac- quisite in dibattimento si ER rilevata indispensa- bile ai fini di una precisa ricostruzione del de- litto di associazione mafiosa, di cui anche il Mac- chia ER imputato;
il che dimostrava l'impossibilità di giudicare costui sulla base dei soli elementi raccolti nella fase istruttoria. Con altre doglianze, incentrate sull'inosservanza dell'art. 192 c.P.P. sul difetto di motivazione, il ricorrente si duole che il suo inserimento nell'associazione finalizza è stato desunto esclusi- vamente dalla prova di specifici reati di spaccio e che l'adesione al sodalizio mafioso è stata, a sua volta, dedotta dalla indimostrata appartenenza alla prima associazione e dal rapporto di parentela con
LE IA.
Anche queste censure non possono essere accolte. La
Corte territoriale ha accertato il coinvolgimento dell'imputato nel traffico continuativo di droga, praticato dall'associazione finalizzata. sulla base tre elementi dotati di un'indubbia valenza proba- di toria: a) la presenza del suo nome negli appunti
-
contabili sequestrati a AF. in cui sono state annotate tutte le opERzioni relative a tale commer- cio: b) un colloquio telefonico fra il cugino Mac- chia Alessandro e il ZO, durante il quale co- stui parla della consegna all imputato. sulla pa- 110
rola, di mezzo chilo di cocaina. che però doveva 05- sere ritirato perché di non buona qualità, c) 1 acquisto dal coimputato IC di partite di droga con l'intermediazione dello stesso imputato e con la parziale garanzia di LE IA. motivato, Non è sindacabile, perché adeguatamente l'assunto che questi dati comprovano l'appartenenza Innanzi del ricorrente all'associazione finalizzata. tutto pertinente è il richiamo, da parte dei giudici a quibus, al sistema di distribuzione della droga, praticato dai membri di tal sodalizio ed imperniato sul trasferimento soltanto agli altri soci di par- tite di droga di una certa entità. Inoltre, 10 stesso fatto che, in deroga all'uso genERlmente praticato, all imputato venne ceduta senza acconto una non trascurabile partita di cocaina (anche se non ingente. come si dirà) e il fatto che la stessa fu poi ritirata con buona grazia perché scadente, dimostra che fra ZO, partecipe ad alto livello di entrambi i sodalizi, e IA sussistevano ed ERno particolarmente intensi proprio quei rapporti di fiducia e di solidarietà che caratterizzavano i membri dell'associazione finalizzata.
DE pari insindacabile è il convincimento del giu- dice a quo, secondo cui il IA aveva aderito an- che al sodalizio mafioso, ove si consideri che esso e
m s
poggia sul triplice logico argomento: che
-
1'imputato aveva inviato due vaglia a De AS ed a PE, mostrando in tal modo di adeguarsi a quell'impegno di assistenza economica in favore dei soci detenuti, che costituiva uno dei fini peculiari della sacra corona unita;
che gli stretti rapporti
-
opERtivi intessuti con ZO e LE Mac- chia, organizzatore di entrambi i sodalizi, ed, in particolare, la garanzia prestata dal secondo in fa- vore del cugino nell'affare concluso con IC, presupponevano una comunanza di interessi criminosi la quale supERva 1'ambito del traffico di droga;
che una delle suddette telefonate ER stata effet- tuata proprio sull'utenza usata per trattare gli affari della sacra corona unita. Deve. infine, rilevarsi che 1'adesione a quest'ultimo sodalizio, il quale disponeva e faceva uso frequente delle armi, conforta, per quanto già rilevato nel para- grafo 4). 1'assunto della Corte che il ricorrente non poteva non essere informato della disponibilità delle armi.
Deve essere, invece, accolta la censura diretta con- circostanza aggravantetro la dell'ingente quan tità. che la Corte di Assise di appello ha desunto "quanto meno" dal menzionato acquisto di mezzo chilo "
di cocaina. Come ritenuto in fatto. di questa par- tita venne concordala la restituzione, perché non di buona qualità. dire perché possedeva 11મvale કાશ
111
percentuale di principio attivo inferiore alla me- dia. Ne consegue, allora, che in ordine al suddetto
è stato in alcun modo individuata quantitativo non quell'idoneità a soddisfare le esigenze di un nu- mero cospicuo di tossicomani per un lungo periodo di tempo, che, come già rilevato, integra il "proprium" della circostanza in esame.
Infine, il giudice del merito non è stato in grado di individuare altri quantitativi di droga rispetto ai quali l'aggravante possa in qualche modo configu- rarsi. La sentenza deve essere, pertanto annullata nei confronti dell'imputato limitatamente all'aggravante dell'ingente quantità, che Va elimi- nata, con rinvio alla Corte di assise di appello di
Bari per la determinazione della pena.
L'accoglimento di quest'ultima doglianza comporta l'assorbimento della censura relativa al trattamento sanzionatorio.
28) NO SI.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclu- sione per il delitto di associazione di stampo ma- fioso aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Con una prima censura il ricorrente denunzia il di- fetto di motivazione, dolendosi che nel trarre la prova della sua appartenenza al sodalizio mafioso da alcumi colloqui telefonici. da cui sarebbe emerso che il CO gestiva una bisca nell'ambito as- sociativo, la Corte non ha considERto che da quelle conversazioni ER, invece. risultato che quella gestione ER svolta in piena autonomia, al di fuori della sacra corona unita, come provato dal disinte- resse mostrato dal De AS e dalla disubbidienza del ricorrente alle istruzioni di ZO. Infine, non ER dimostrato che CO fosse stato sotto- posto a particolari riti "iniziatici".
La censura è infondata. Che la bisca gestita in
Campi Salentina da ER RO e dal ricorrente, conosciuto come il "boss". costituisse una delle tante attività criminose dolla sacra corona unita e che. pertanto. ambedue gli imputati adcrissero a quel sodalizio, stato correttamente desunto dai giudici di primo e secondo grado sia dall'interesse nutrito dai quadri direttivi per il buon andamento della gestione (con particolare riguardo all'orario di chiusura ed all'armonia. she all'interno del 10- 112
cale doveva regnare fra 811 associati). sia dal fatto che il RO, convocato a "rapporto" per di- rimere alcuni contrasti insorti con tale "Mimino", mandò in sua vece proprio il CO.
Nessuna delle obbiezioni mosse dal ricorrente ap- pare decisiva. Non quella relativa ai contrasti in- sorti sull'orario di chiusura della bisca, poiché, siffatte divergenze non escludono l'appartenenza ad una stessa associazione. Non quella secondo cui la frase "un poco di giuoco a Campi Salentina", pronun- ziata da De AS durante un colloquio telefonico, non sarebbe riferibile alla bisca in esame, essendo noti i grossi guadagni realizzati dal sodalizio at- traverso il giuoco d'azzardo, sia perché tale frase non è in sé significativa, null'altro costituendo che un modo di dire. sia perché non sono certo le dimensioni dei guadagni realizzati nella bisca che escludono, al cospetto degli altri elementi proba-, tori, 1'inserimento di essa nell'attività associa tiva.
In ordine alla mancata prova della sottoposizione di
か Conversano a riti "iniziatici", deve, infine, rile- varsi, che la Corte del merito ha correttamente de- sunto la consapevole adesione del ricorrente alla sacra corona unita, dai rapporti di lavoro con No- taro, aderente a questo sodalizio, nonché dal ri- lievo che chi, come il ricorrente, fosse impegnato in modo continuativo nel conseguimento dei fini so- ciali, ER vincolato da una promessa di fedeltà che,
и
п
accompagnata о meno dalla celebrazione di partico- lari riti, lo rendeva consapevole del suo inseri- mento nel sodalizio mafioso.
DE pari infondato, per le ragioni più volte ripe- tute riguardo agli altri ricorrenti, è il motivo con il quale si denunzia il difetto di motivazione in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato della disponibilità delle armi.
Deve, infine disattendersi la censura rivolta contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che è. stato adeguatamente motivato con la gravità dei fatti accertati a carico del CO.
29) IT IO.
Su appello dell'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla di- sponibilità delle armi (capo A). 113
Il inricorrente denunzia il difetto di motivazione ordine sia al contributo da lui fornito per il con- seguimento degli scopi della sacra corona unita, sia comunque alla sua consapevolezza della disponibilità delle armi, non avendo la Corte considERto che egli si ER limitato a curare soltanto i contatti fra 10 zio e datore di lavoro AG Coppola ed il De
AS per affari estranei a quei fini, così come del resto contestatogli nell'atto di imputazione. Si deduce, inoltre, sotto questo profilo, la violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930.
E' innanzi tutto da escludere che vi sia stata vio- lazione del principio di necessaria corrispondenza fra accusa e condanna, poiché nel capo A) dell'imputazione al TO è stato contestato ge- nericamente l'appartenenza al sodalizio mafioso con mansioni esecutive, е non soltanto l'attività di collegamento fra lo zio e De AS.
Attraverso un esame accurato delle intercettazioni telefoniche, i giudici del merito hanno accertato che l'imputato ER un "ragazzo" del De AS, di cui conosceva il nascondiglio, al quale condusse
1'LE; era solito accompagnare il suo capo, con compiti di "guardaspalle" nei luoghi in cui egli si recava durante la latitanza;
aveva il compito di comunicare agli altri aderenti, fra i quali il Guer- rieri, le istruzioni di De AS. Ne hanno, quindi, correttamente desunto che l'imputato ER in- serito a pieno titolo nel sodalizio mafioso e, per gli stretti rapporti intrattenuti con De AS, non poteva non essere al corrente della disponibi- lita delle armi.
Le suindicate doglianze debbono essere quindi disat- tese, al pari di quella relativa al diniego delle circostanze generiche ed all'entità della pena in- flitta, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con riguardo alla gravità delle condotte accertate.
30) - MA IO.
E' stato condannato alla pena di anni cinque di re- clusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Con la prima consura si denunzia 11 vizio di difetto di motivazione. assumendo ho le circostanze emerso B
114
dalle intercettazioni telefoniche non sarebbero in- dicative della sua appartenenza al sodalizio, poiché la frequentazione di De AS, la conoscenza del suo nascondiglio, l'essersi prestato a trasmetterne i messaggi provavano solo un rapporto di amicizia fra i due e. a tutto concedere, concretavano sol- tanto il delitto di favoreggiamento personale.
Tale doglianza non può essere accolta, perché i giu- dici del merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un puntuale ed esau- riente esame delle intercettazioni telefoniche. Da esse è emerso che anche OM ER uno dei ragazzi" del De AS;
lo ragguagliava sulle vicende asso- ciative;
conosceva il luogo dove il suo саро si trasferì durante la latitanza e lo aiutò a traslo- care;
manteneva stretti contatti con EL;
avrebbe dovuto accompagnare 1' LE presso De
AS e venne sostituito in tale compito da Marga- rito (cfr. n. precedente) soltanto perché la sua au- tovettura aveva subito un incidente.
eInfine il OM fu arrestato assieme a De AS
a altri aderenti all'associazione mafiosa in una villetta, dove venne rinvenuto un vero e proprio ar- senale di armi. Non è ragionevolmente contestabile р
che questi dati comprovano lo stabile ed attivo in- и
serimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa, nonché la consapevolezza della disponibilità delle armi e non soltanto il delitto di favoreggiamento, il quale, oltre tutto, presuppone l'avvenuta cessa- zione della permanenza del reato presupposto.
La particolare gravità dei fatti accertati giusti- fica il diniego delle circostanze attenuanti generi- che, per cui anche la censura al riguardo proposta deve essere respinta.
31) OR OM.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di associa- zione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibi- lità delle armi (capo A).
Il ricorrente si duoie. sotto il profilo del difetto di motivazione. che la Corte Lerritoriale ha desunto la appartenenza Alla sacra corona unita, da sua colloqui telefonici. connotati da palese equivocità e inidonei #1 Himostrare LITERA consapevole adesion sodalizio mafioso. 115
Questa censura deve essere disattesa. I I giudice a quo ha accertato, attraverso le risultanze delle suindicate fonti di prova, CH RE cra sta- bilmente inserito, in qualità di autorevole esperto, nel settore del giuoco d'azzardo praticato dall'associazione, poiché faceva previsioni sui fu- turi ricavi ed impartiva consigli sul modo di organizzare razionalmente il settore, così da evi- tare che l'apertura di più bische nello stesso luogo si risolvesse in un'inutile e dannosa concorrenza interna.
Dalle stesse intercettazioni è risultato che il ri- corrente ER ben conosciuto, non soltanto dal CA ZO, ma anche da De AS, poiché il primo, ri- volgendosi al secondo, lo indicò con il nome pro- prio "lu Romulo" o "l'ingegnere lu Romulo". Il coin- volgimento del RE in uno dei più fruttuosi settori della sacra corona unita e gli stretti rap- porti intrattenuti in particolare modo con ZO sorreggono la convinzione della Corte di Assise di appello che l'imputato svolgeva consapevolmente tale می attività come aderente all'associazione, non in qua- lità di esperto esterno, come si assume in ricorso e che, pertanto, esattamente egli è stato ritenuto re- sponsabile del delitto di associazione di stampo ma- fioso, aggravato, per le ragioni sopra indicate, dalla disponibilità delle armi.
т
Deve, infine, rilevarsi che il ruolo particolarmente
и
qualificato svolto dall'imputato nell'ambito asso- ciativo giustifica, diversamente da quanto assume il ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena inflitta.
+
DE GO QU. 32) -
E' stato condannato alla pena di anni sette di re- clusione per il delitto di partecipazione, con la qualità di organizzatore, ad un'associazione di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità delle armi (capo A).
il primo motivo si deduce Con la nullità dell'ordinanza di rinvio а giudizio. a norma dell'art. 385 c.p.p. 1930, sotto il profilo della prova che avreb- mancata indicazione delle fonti di del contraddit- bero giustificato 1'instaurazione torio dibattimentale.
La censura è infondata. CO la costante giuri- possa ritenersi sprudenza di questa Corte. perché adempiuto l'obbligo della motivazione sancito in via 116
genERle dall'art. 148 codice abrogato, non è neces- sario che l'ordinanza di rinvio a giudizio contenga una diffusa ed articolata esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione adottata, ma è sufficiente che tali motivi siano indicati in modo sommario, così che risulti chiara l'esistenza di elementi di prova a sostegno dell'imputazione (Cass. Sez. II, 4 agosto 1988 n. 5928, ric. Accardi%; Cass.
Sez. VI, 20 novembre 1986 n. 1529, ric. Tozzato).
Nella specie, risulta chiaramente dalle pagg. 8 e 29 dell'ordinanza in esame che il rinvio a giudizio di De RI è stato adeguatamente motivato con ri- ferimento a quegli stessi elementi di prova, che, poi, sono stati utilizzati dal giudice del dibatti- mento per la condanna dell'imputato: vale a dire la gestione da parte del ricorrente di bische nell'ambito associativo e l'episoIO del mancato in- vito della "famiglia" diretta da De AS al bat tesimo della figlia. A ciò si aggiunga che 1'ordinanza in esame richiama espressamente il man- dato di cattura n. 70 del 1989 nel quale sono enume- rati, con le relative fonti di prova, altri ele- menti, pur essi valorizzati dall'impugnata sentenza, quali la gestione di bische e l'invio di sovvenzioni in denaro ai detenuti.
Con altre doglianze, incentrate sulla violazione dell'art. 416/bis c.p. e sul difetto di motivazione, il ricorrente denunzia 1'erronea qualificazione della sacra corona unita quale sodalizio di stampo mafioso, difettando l'elemento essenziale costituito dall'avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. Sostiene, inoltre, che l'aver egli gestito una bisca non è sufficiente a dimostrare la sua appartenenza alla detta associa- zione, nella quale, comunque, avrebbe opERto con meri compiti di natura esecutiva e non certo quale organizzatore.
Per attiene alla natura mafiosa quanto dell'associazione in esame si rinvia quanto già esposto nel paragrafo 4) lettER A).
Lo stabile inserimento dell'imputato nella sacra CO- rona unita, con il ruolo di organizzatore, è stato accertato dai giudici del merito attraverso le in- tercettazioni telefoniche dalle quali è emerso che
De RI svolgeva il triplice compito di gestire le bische aperto in CC. di mantenere i contatti fra il gruppo diretto da De AS e quello costi- tuito da Rizzo De TT denominato famiglia salentina libER (cfr. paragrafo 12). di curare, in- fine, la distribuzione degli utili derivanti dal 117
giuoco d'azzardo fra i familiari dei soci ristretti in carcere.
Lo svolgimento di queste funzioni, tutte incidenti su momenti essenziali della vita associativa. e in particolare quella di coordinamento tra "famiglie" aderenti allo stesso sodalizio non consentono con- clusioni diverse da quelle cui è pervenuta la Corte territoriale. Si è già precisato che, a mente del cit. art. 416/bis c. p.. organizzatore è colui che, sia pure nel rispetto delle direttive impartitegli dai capi, svolge, con autonomia, il compito di coor- dinare l'attività degli altri aderenti, di curare
1'impiego razionale delle strutture associative, di reperire i mezzi necessari per l'attuazione del pro- getto criminoso (cfr. anche paragrafo 5) n. 2). In questa prospettiva non v'è dubbio che la gestione del giuoco d'azzardo in CC, il reperimento attra- verso quest'ultimo dei fondi necessari al manteni ‹ mento dei detenuti, la loro distribuzione, e infine.
1' incarico di armonizzare l'attività delle singole "famiglie" presentano i suddetti connotati e si di- stinguono perciò dall'attività del semplice parte- cipe, a nulla rilevando, contrariamente a quanto as- sume il ricorrente, che tali compiti siano stati svolti secondo le direttive dei capi del sodalizio, ри quale il OG.
Un'ulteriore significativa prova dell'adesione dell'imputato alla sacra corona unita è stata cor- rettamente desunta dall'incidente verificatosi in occasione del battesimo della figlia di De RI, per aver costui invitato gli aderenti alla
"famiglia" del Rizzo e del De Matteis e non anche gli associati del gruppo diretto da De AS. Del pari infondata è la doglianza che si appunta contro la ritenuta aggravante della disponibilità delle armi, poiché l'adesione ad un sodalizio crimi- noso palesemente armato, per di più con la qualifica di organizzatore, non poteva non implicare la consa- pevolezza che l'associazione ER dotata di armi. Infine, il ruolo di organizzatore ricoperto dal De RI giustifica sotto il profilo logico il di- niego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena inflitta. 118
pulli5.doc
Le posiz1 singoli ricorrenti. Se-
$ 9^) guito.
- RO EP. 34)
Su appello dell'imputato è stato dichiarato respon- sabile dei delitti, commessi in continuazione, di: associazione per delinquere di stampo mafioso, ope- rante nei settori della distribuzione di stupefa- centi, dell'esecuzione di rapine, estorsioni ed al- tri delitti, della gestione e controllo di attività economiche, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A); associazione finalizzata al traffico di droga, aggravata dalla disponibilità delle armi ed a norma dell'art. 75, comma 4 della legge n. 685 del
1975. Ritenuta la continuazione fra questi reati e quelli giudicati con la precedente sentenza irrevo- cabile 26 marzo 1990 della Corte di appello di CC, l'imputato è stato condannato alla pena com- plessiva di anni ventidue, mesi sette di reclusione e lire 111 milioni di multa.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 416/bis c.p. e del difetto di motivazione, il ricorrente
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contesta che la sacra Corona unita che egli aveva
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creato il primo maggio 1983 e che precedenti giudi- cati avevano qualificato come associazione per de- linquere semplice - si sarebbe successivamente evo- luta in un sodalizio di stampo mafioso. Al contrario dalle chiamate in correità formulate da MO e da PO ER emerso che quell'associazione si ER essere sostituita da altrisciolta sin dal 1986 per sodalizi criminosi del tutto autonomi. Comunque, sarebbe del tutto indimostrato che nel periodo di tempo indicato nell'atto di imputazione, la sacra corona unita avrebbe assunto la natura di organizza- zione mafiosa, difettando nei suoi confronti, i re- quisiti essenziali della forza intimidatrice del vincolo associativo e del controllo diretto o indi- retto di attività economiche.
Si deduce infine. che nell'affermare che OG avrebbe conservato anche dopo 1 arresto la direzione di entrambi i sodalizi. giudici del merito non avrebbero considERto whe lalla prove acquisite ER invece emerso che 11 monte avova perduto du- rante la detenzione original posizione di premi- nenza. da lui inuti m ate icata e persino 11 diritto ad una parata dei guadagni dell'attività illecity. 119
Queste doglianze non possono essere accolte. E' sufficiente richiamare quanto già affermato nel ра- ragrafo 4) lettER A) in ordine alla persistenza, nel periodo di tempo precisato nell'atto di accusa. della sacra corona unita quale struttura associativa unitaria ed alla sua trasformazione da associazione per delinquere semplice, creata da OG nel 1983 e circoscritta nell'ambito carcERrio, in un sodalizio mafioso opERnte su gran parte del territorio pu- gliese.
Per quanto riguarda la posizione individuale del ricorrente, conosciuto come "il Vecchio", si osserva che il convincimento dei giudici a quibus, secondo il quale costui conservò l'alta direzione di en- il trambi i sodalizi di cui ai capi A) e B) trova suo fondamento in una serie di elementi di indub- bia valenza probatoria.
Da una serie di colloqui telefonici, è risultato che i quadri direttivi del sodalizio mafioso sollecita- vano l'intervento autorevole del "vecchio", indican- dolo come l'unico in grado di risolvere, diretta- mente о mediante 1'intervento della moglie, deli- р
cati problemi associativi. Nel corso di un'altra te- и
ri- lefonata ZO e De Tommasi concordarono di servare a OG detenuto una quota dei proventi as- sociativi, e di calcolarla separatamente da quelle degli altri associati, evidenziando in tal modo la posizione preminente dell'imputato. Inoltre nella lettER inviata a DA durante la detenzione cui si è accennato nel paragrafo 5 nel trattare il ricorso n. 5) del EL 1'imputato rivendicò in termini decisi la sua superiorità, imparti ordini e distribui fra i soci elogi e censure.
Corte territorialeLa ha inoltre correttamente ri- levato come 1'inserimento di OG al vertice dell'associazione mafiosa comportasse, già di per sè, la partecipazione con il medesimo ruolo anche al sodalizio finalizzato. che costituiva la "longa ma- nus" della prima nel commercio di droga. Non ha man- cato, inoltre, di sottolineare che quest'ultima circostanza ER stata ulteriormente provata dalla deposizione resa da GambERle ON. il quale aveva affermato. che. avendo progettato durante la sua detenzione di avviare. una volta libero. un com- mercio di sostanze stupefacenti nelle zone di Mesa- gne, BR e CC. aveva dovuto ottenere il con- senso del ricorrente. ristretto nello stesso car- cere. L'attendibilità di questa testimonianza. af- fermata dalla Corte del merito e negata dal ricor- non è sindacabile in questa sede.rente. 120
Il ricorso in esame deve essere, quindi, respinto.
35) - AN RO.
E' stato condannato alla pena di anni sei di reclu- sione per il delitto di associazione di stampo ma- disponibilità delle armi fioso, aggravato dalla
(capo A).
ha ritenuto 1'imputatoLa Corte territoriale responsabile del reato ascrittogli sulla base delle dichiarazioni rese da NA CO e dalla Di VR, da cui è emerso che 1'LE frequentava assi- duamente il coimputato DI NT, con il quale aveva consumato una rapina in danno di una Banca di
AD (reato per il quale era stato condannato: vedi al riguardo, la posizione di NT, paragrafo
11) n. 102), e intratteneva rapporti fiduciari con il De AS, del quale ER "figliuzzo".
Questi rapporti risultano confermati da due colloqui telefonici, nel corso dei quali De Tommasi, all'epoca latitante, lo convocò in casa di GU
e gli fissò con frasi velate un appuntamento in una località per essere accompagnato a CC. Un ulte-
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и riore elemento di prova è stato dedotto dagli ap- punti sequestrati a Tafuro, in cui l'imputato stato più volte indicato quale acquirente di droga.
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Questi elementi probatori tenuto conto della gene- T
ricità del ricorso che deve essere rigettato sono
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idonei a sorreggere sotto il profilo logico, la condanna dell'imputato.
36) - TA GIANFR. E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di parte- cipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi ed esclusa la qualifica di organizzatore (capo A).
I l illogicità dellaricorso deduce il difetto e motivazione 11 ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione di tipo mafioso L'affermazion di responsabilità sarebbe stata erroneamento basata 911 alcune letiere. sequestrate al ri ent... quali mon emergerebbe univoca- 121
mente la coronapretesa affiliazione alla sacra unita. Le due testimoni utilizzate dall'accusa, AL
CO e LA Di VR, avrebbero chiarito in dibattimento le loro affermazioni in senso favore- vole alla difesa%; infine, la labilità degli indizi a carico ER stata già ritenuta in sede di riesame della custodia cautelare, avendo questa S. Corte an- nullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di
CC ed avendo il giudice del rinvio ritenuto la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il motivo deve essere rigettato. Va infatti osser- vato, preliminarmente, che le delibERzioni inciden- tali, assunte sulla custodia cautelare, non hanno forza vincolante nel giudizio di merito e che il ri- corrente non ha dedotto, né altrimenti risulta, che vi fosse identità fra il quadro probatorio uti- lizzato in sede di riesame e quello valorizzato dai giudici del merito.
Per il resto, il ricorso deduce censure di fatto, senza specificare alcun vizio logico-giuridico che potrebbe essere legittimamente prospettato in questa sede.
L'impugnata sentenza ha correttamente argomentato, sulla base delle testimonianze della Di VR e
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della CO (costei aveva convissuto con il ricor- rente), in ordine alla frequenza e alla natura dei rapporti tenuti dal TA con il DA, il De Tom- masi e il EL;
all'ospitalità concessa a tale
IL PO, convivente del De AS%;B ha moti vato sull'inattendibilità della ritrattazione dibat- timentale della Errico e sul reciproco riscontro delle due testimonianze. На inoltre. ritenuto la prova documentale dell'affiliazione, anche a conva- lida esterna di tali dichiarazioni. in due lettere di contenuto inequivoco: 1'una inviata a OG nella quale TA si scusa servilmente per avere pranzato senza pagare presso il ristorante di un co- noscente del OG stesso l'altra inviata al ricorrente da tale ON ON, nella quale si parla della reciproca "fraLLnza" e della possi- bile "comparanza".
LLinfondata doglianza sull'aggravante della di- sponibilità delle armi si è detto nel paragrafo 4) lettER D).
37) - GA NI. 122
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, perché responsabile del de- litto di associazione di stampo mafioso aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Con la prima doglianza si deduce il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. La
Corte territoriale. infatti, avrebbe erroneamente desunto 1' appartenenza al sodalizio mafioso dai rapporti economici intrattenuti con il EL, senza considERre che tali rapporti, cessati nel
1987, e dei quali non ER stata comunque provata la natura illecita, si riferivano ad un ероса in cui l'adesione dello stesso EL alla sacra corona unita sarebbe stata esclusa da una precedente sen- tenza dei giudici di CC.
Inoltre, la Corte, nel valorizzare la testimonianza
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della Di VR, nonché alcuni vaglia inviati dall'imputato ad altri aderenti all'associazione ma- fiosa aveva trascurato di considERre che quella deposizione ER generica e che i vaglia potevano es- sere soltanto l'espressione di una mER solidarietà carcERria, non avendo il PA ricevuto, a sua volta, vaglia durante la sua detenzione.
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eSulla base delle ammissioni dello stesso imputato di alcuni riscontri documentali (quali il sequestro di un libretto di deposito bancario intestato a Buc- caLA, di numerosi assegni emessi in favore di CO- stui di scontrino fiscale relativo e uno all'acquisto di merci destinate alla discoteca
"Sesto TInente", appartenente allo stesso Bucca- LA), la Corte del merito ha accertato che l'imputato fungeva da factotum di quest'ultimo, provvedendo agli aspetti commerciali delle varie attività, fra le quali appunto anche la gestione di discoteche, che il EL curava nell'ambito associativo. Ne ha quindi correttamente desunto che gli stretti e continuativi rapporti di affari in- trattenuti con il EL, esponente ad altissimo livello del sodalizio mafioso. provavano la con- F sapevole adesione dell'imputato al perseguimento dei fini di quest'ultimo.
Questa conclusione trovava. ad avviso dei giudici del merito, una sicura conferma nella spedizione dei vaglia anzidetti, la quale si ER protratta ben ol- tre il 1987. posto che l'ultimo vaglia. inviato a
NN TO, ER del gennaio 1991: Era altresì fondata sulla testimonianza della Di LO. la quale aveva affermato che il PA ER molto vi- cino a EL": espressione. quest ultima. la quale. se valutata nel contesto dell'intER testi- 123
monianza. assumeva il significato di appartenenza all'associazione mafiosa.
Questo convincimento non è censurabile perché sor- retto da una logica e puntuale motivazione. Le ob- biezioni mosse dal ricorrente. secondo cui non sa- rebbe provato che la discoteca, cui si riferiva 10 scontrino fiscale in sequestro, appartenesse al
EL, e che 1' invio dei vaglia costituirebbe soltanto una manifestazione di solidarietà fra dete- nuti, non possono avere ingresso in questa sede, in quanto si risolvono in un apprezzamento delle prove diverso da quello fatto proprio dal giudice del me- rito ed in quanto il sostegno economico degli ade- renti detenuti integrava, come più volte rilevato. uno dei fini precipui della sacra corona unita.
DE pari infondata è 1'ulteriore doglianza che si appunta contro l'aggravante della disponibilità delle armi, poiché come esattamente affermato dall'impugnata sentenza, l'adesione sia dell'imputato ad un associazione mafiosa palesemente armata, sia gli stretti rapporti intessuti con il
EL dimostrano che il PA non poteva igno- rare siffatta disponibilità (cfr. paragrafo 4) let- tER D).
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in-La gravità delle condotte accertate giustifica, fine, la pena inflitta e, quindi, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui l'imputato si duole con apposita censura.
38) - DE TE NT.
La posizione è esaminata al paragrafo 12) unita- mente a quella degli appartenenti alla famiglia sa- lentina libER.
39) - GA NT.
La posizione è trattata unitamente a quelle degli appartenenti alla famiglia salentina libER nel pa- ragrafo 12).
40) CO IO.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni sei e tre mesi di reclusione per il reato di 124
aggravato dalla di- associazione di stampo mafioso, sponibilità delle armi (capo A).
denunzia il di-Con la prima censura il ricorrente fetto di motivazione e si duole che la Corte terri- toriale ha erroneamente valorizzato a sostegno della quali condanna elementi indiziari equivoci,
1'intervento del ricorrente alla riuIOne conviviale tenutasi nel locale "Out Line" e il ricevimento di un vaglia dal coimputato EN.
La doglianza è infondata. La Corte del merito ha ac- certato che il compleanno del CO venne festeg- giato con una cena, tenutasi nel ristorante "Out
Line", con l'intervento del DA e di altri espo- nenti, anche di alto livello, della sacra corona unita, fra i quali IA LE. Ha, inoltre, ritenuto che quella cena aveva assunto le caratteri- stiche di una celebrazione mafiosa diretta a raffor- zare il vincolo di comparanza fra gli affiliati al
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pari del già menzionato battesimo della figlia di De
RI come ER provato sia dall'osservanza di
- un rigido rituale articolatosi nell'impiego di un ta- volo a ferro di cavallo ( in uno dei documenti se- questrati si afferma che la sacra corona unita è a
"staffa di cavallo") e nella collocazione del DA al posto di onore con al suo fianco tutti gli altri secondo un criterio di precedenza gERrchica, sia dal fatto che all'arrivo della polizia i convitati tentarono la fuga.
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Ne ha quindi desunto che la celebrazione del comple- anno del ricorrente da parte di autorevoli affiliati alla sacra corona unita non ER altrimenti spiega- bile se non con l'esistenza di rapporti di colle- ganza mafiosa, ulteriormente sottolineati dal dono di un ciondolo in oro sul quale ERno incise le ini- ziali del DA e del festeggiato.
Tale episoIO, ad avviso dei giudici del merito. co- stituiva un sintomatico riscontro esterno della chiamata in correità formulata da MO, secondo cui il ricorrente faceva parte del gruppo di IA
LE, intervenuto alla cena. Un altro riscon- tro è stato, infine. desunto dalla ricezione di un vaglia inviato dal EN nell'ambito di quella solidarietà che caratterizzava gli affiliati al SO- dalizio.
I l convincimento della CO del merito non è censu- rabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato e conforme ai principi dettati dall'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione degli indizi 0 delle chiamate 1 n correità. La diversa spiegazione della suindicata cena Prospettata dal ricorrente non può avere ingresso in questa sede perché si ri- bezzels
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dei fatti opposto a quello solve in apprezzamento motivazione dal giudice di adottato con esauriente appello. La censura in esame deve essere pertanto disattesa.
relativa è la doglianza Parimenti infondata armi, in disponibilità delle all'aggravante della quanto 1'appartenenza del ricorrente al sodalizio armato e gli stretti rapporti intrattenuti con i vertici di tale sodalizio giustificano, per i motivi già esposti nel paragrafo 4) lettER D), la sussi- stenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale aggravante.
41) CI EA. La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli ap- partenenti alla libER famiglia salentina.
42) - DE LU AU. La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli ap-
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partenenti alla libER famiglia salentina.
43) SO RO.
E' stato condannato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Il ricorrente sostiene, sotto il profilo del difetto di motivazione, di essere stato condannato sulla base di elementi indiziari equivoci, costituiti da un assegno bancario ed da alcune intercettazioni te- lefoniche, le quali, non sarebbero sicuramente ri- feribili all'imputato od alla sua convivente NT.
Questa doglianza è infondata. I giudici del merito hanno tratto la prova dell'appartenenza dell'SO alla sacra corona unita innanzi tutto da alcuni col- loqui telefonici, durante i quali una donna. da
ZI NT. conviventeidentificarsi con dell'imputato. all'epoca in carcere, aveva riferito a AR TA ZZ di aver ricevuto somme di denaro da De RI (incaricato. come già detto, di sov- venzionare le famiglie degli affiliati detenuti) 0
si ER inoltre doluta dell'improvvisa sospensione 126
dei pagamenti. Aveva. aggiunto, altresì, che se fosse stata informata di tale sospensione ne avrebbe informato "TO". durante un colloquio in car- cere.
La suddetta identificazione è stata adeguatamente giustificata con il duplice rilievo che il contesto della telefonata presupponeva un rapporto intimo fra la donna ed il detenuto, quale ER quello esistente fra la NT e 1'SO e che nel corso della conver- sazione ER stato menzionato il nome di battesimo di quest'ultimo. D'altro canto proprio la NT aveva in precedenza ricevuto un consistente assegno tratto da EL, e anche questo versamento si inqua- drava in modo sintomatico, al pari di tanti altri, in quei rapporti di solidarietà nei confronti della famiglia degli affiliati che caratterizzava gli aderenti alla sacra corona unita. unaUn'ulteriore prova è stata desunta, inoltre, da conversazione telefonica fra GU e Di MA, durante la quale, il primo comunicò all'altro, per averlo appreso da EL, che IN e
"TO" ERno usciti assieme dal carcere e che vi ER il pericolo di un'alleanza fra loro e DA%;B al che De AS aveva risposto che questa possibi- lità non sussisteva perché DA si era recato da
SC, ma entrambi lo avevano "cacciato".
Questa notizia, secondo il convincimento logicamente motivato dei giudici di merito, consente di identi-
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p ficare i due soggetti menzionati con AL OL LI e TO SO, scarcERti con la sentenza 25 novembre 1988 della Corte di Appello di Potenza, che aveva assolto il primo e posto il secondo agli arre- sti domiciliari. Dal contesto del colloquio telefo- nico si ricava, inoltre, che, nel corso della faida interna al sodalizio mafioso. conclusasi con 1'al- lontanamento di DA, i due avevano compiuto una scelta di campo in favore di De AS;
il che, come correttamente ritenuto dalla Corte, presuppo- neva la loro precedente adesione a quel sodalizio.
Infine 1'identificazione di TO con SO stata desunta anche dalla provenienza della notizia della scarcERzione dal EL. con il quale
SO intratteneva stretti rapporti, come dimostrato dall'episoIO dell'assegno emesso in favore della convivente.
Deve, quindi concludersi che la consistenza degli elementi di prova raccolti e diligentemente valutati dal giudice del merito, giustifica, sotto il profilo logico, la condanna dell'imputato. 127
DE pari infondata è la doglianza che si appunta contro l'aggravante della disponibilità delle armi.
Richiamando le considERzioni già esposte nel para- grafo 4) lettER D)). giova rilevare che la consape- volezza di aderire ad un'associazione armata ha trovato, quanto al ricorrente, una sintomatica con- ferma nel fatto che costui al momento dell'arresto venne colto nel possesso di una pistola.
La gravità della condotta accertata integra. infine, un'adeguata motivazione del trattamento sanzionato- rio e del diniego delle circostanze attenuanti gene- riche.
44) - LI QU.
La posizione è esaminata al paragrafo 12) unita- mente a quella degli appartenenti alla famiglia sa- lentina libER.
45) - CI SI.
La posizione è esaminata al paragrafo 12) unita-
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mente a quella degli appartenenti alla famiglia sa- lentina libER.
47) ZO NI.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione ed alla multa di lire 32.500.000 per i reati, com- messi in continuazione, di: associazione per de-
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linquere di stampo mafioso aggravato dalla disponi- bilità delle armi (capo A); associazione finaliz-
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zata al traffico di droga, aggravata dalla disponi- bilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B).
Sotto il profilo del vizio di difetto di motiva- zione, il ricorrente lamenta. quanto al delitto sub A), che la Corte territoriale ha valorizzato la let- tera con la quale MI DO gli aveva ri- chiesto di 'essere rialzato" con il suo patrociIO, di accordargli la terza camicia", nonché il bene- stare al progetto di fondare una nuova "famiglia". I l giudice а avrebbe considERto da un nonquo
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lato che quella lettER non cra stata scritta dall'imputato. il quale non aveva neanche risposto c sj Cra contraddetto. poiché. pur ne-
- dall'altro- ricorrente an organizzatore. gli gando che 128 aveva riconosciuto il potere di "rialzare" un altro affiliato.
Questa doglianza non nel segno.coglie
Nell'attribuire rilievo probatorio alla lettera in esame, La Corte ha innanzi tutto sottolineato ia coincidenza fra le espressioni usate dal DO e quelle rinvenute in uno dei rituali del sodalizio mafioso ed ha poi correttamente affermato che la ri- chiesta del mittente presupponeva la necessaria ade- sione dell'imputato alla sacra corona unita, posto che soltanto un affiliato poteva intervenire in qua- lità di padrino alla cerimonia di promozione di un altro partecipe.
rilevare comeInoltre, non ha mancato di
1'inserimento del RI nell'associazione mafiosa fosse stato confermato da ulteriori elementi, quali:
l'invio di un vaglia al NE e la ricezione
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tre vaglia da altri associati%;B 1 intervento di alla cena nel locale "Out Line" con la quale venne festeggiato il compleanno del Greco; la presenza dell'imputato in casa del CI, allorché venne se- questrata una copia del "GE"; una serie di lettere da cui ER possibile evincere numerosi con- tatti con diversi coimputati.
Non ha alcuna importanza che la lettER non sia stata redatta dal RI o che costui non vi abbia
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risposto, poiché quel che rileva, ai fini dell'accertamento del reato, è il contenuto del do- cumento. Infine la dedotta contraddizione non sussi- ste. Difatti, come chiarito dal giudice di primo grado, se le richieste del DO presupponevano che il RI ricoprisse nella gERrchia associativa un grado superiore a quello attribuito dal mittente, poiché soltanto un superiore gERrchico poteva presiedere, come padrino. al rito di promozione di un altro aderente, tuttavia, questa preminenza non comporta di per sé la qualifica di organizzatore. la quale richiede l'effettivo svolgimento di specifiche e qualificate incombenza che non ERno state provate nei confronti del RI.
E' del pari infondata. per le considERzioni esposte nel paragrafo 4) lettER D). la doglianza relativa alla circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
Con il secondo motivo si deduce che la condanna Der il delitto di associazione finalizzata per 17 verso - ER in contrasto con il divieto del bis in idem enunciato dall'art. 90 c.p.p. 1930. in quanto dallo stesso } impulsto CATE stato prosciolto fatto di Assise di CC con la sentenza delli 129
per l'altro ER priva di un novembre del 1989, e adeguata motivazione.
Questa censura è in parte fondata. Non sussiste la violazione del cit. art. 90. poiché l'invocata as- soluzione riguarda un fatto verificatosi nel dicem- bre 1985 e. quindi. anteriore e diverso rispetto a quello in esame.
Tuttavia. la condanna per il reato associativo og- getto del processo in corso si basa, in parte, su prove (le testimonianze della PA e della Stefa- nelli) attinenti al delitto già giudicato;
in parte. su di un elemento ( l'uccisione di SA ZI tello, imputato in questo procedimento per il reato di associazione finalizzata) che non integra di per sé prova sicura del coinvolgimento del RI in quest'ultimo delitto.
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere an- nullata senza rinvio in ordine al delitto sub B) per non aver l'imputato commesso il fatto e. con rinvio, quanto al residuo delitto, per la determinazione della pena. р ил L'accoglimento di questa censura assorbe l'ultima doglianza relativa alla misura della pena e alle at- tenuanti generiche.
48) - TE IO.
La posizione è esaminata nel paragrafo 13) unita- mente a quelle degli appartenenti al gruppo ON- roni.
50) - AN SI GI.
Su appello dell'imputato è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso, aggravato dalla dispo- nibilità delle armi (capo A).
Si deduce, sotto i l profilo del difetto di motiva- zione. la mancanza di prove sicure in ordine all'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso. Q in particolare. l'irrilevante testimonianza della
CO, perché priva di riscontri. Si denunzia. al- tresi. 1'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante della disponibi- lità delle armi. 130
Queste doglianze sono infondate. CO NA ha indi-
cato nel LI un associato alla sacra corona unita molto attivo nel settore delle estorsioni e nel traffico di sostanze stupefacenti.
I giudici del merito hanno considERto attendibili queste dichiarazioni perché confortate da validi ri- scontri esterni, integrati dalle rimesse in denaro eseguite a favore dell'imputato dagli associati del PO e ZO, dall'annotazione del nome ricorrente negli elenchi sequestrati a quest'ultimo, dal fatto che il De TT. non appena scarcERto, si mise in contatto con lo stesso LI, ed. in- fine, dai frequenti rapporti intrattenuti con nume- rosi coimputati.
Ne consegue che il convincimento espresso dai giu- dici a quibus è incensurabile in quanto ade- guatamente motivato.
DE pari l'adesione del LI ad una associazione palesemente armata e l'ulteriore circostanza che lo stesso ER attivo nel settore delle estorsioni, con- sumate anche con l'impiego di esplosivi, non consen- tono di porre in dubbio la consapevolezza della di- sponibilità delle armi.
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Infine, la gravità dei fatti accertati integra una congrua motivazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso di LI deve essere quindi respinto.
51) - CI SI.
Su appello del P.M. e dell'imputato è stato condan- nato alla pena di anni ventidue, mesi sei di reclu- sione e lire 114 milioni di multa, per i reati, com- messi in continuazione, di: associazione di stampo
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mafioso, aggravata dalla qualifica di organizzatore e dalla disponibilità delle armi;
associazione fi-
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nalizzata al traffico di droga, aggravata dalla qua- lifica di organizzatore, dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n.
685 del 1975.
II ricorrente si duole di essere stato ritenuto partecipe al sodalizio mafioso sulla base di una mo- tivazione carente. viziata da travisamento dei fatti e da una preconcetta interpretazione in malam partem delle prove acquisite. Si aggiunge che. comunque. la qualifica di organizzatore non poteva essere fondata soltanto sul rapporto di amicizia con 11 De AS. 131
Tali doglianze vanno disattese. I giudici del merito hanno tratto l a prova dell'adesione dell imputato alla sacra corona unita, con la qualifica di orga- nizzatore, soprattutto da una lettER inviata all imputato dal De AS e dalla registrazione di intercorso fra un successivo colloquio telefonico quest'ultimo e il ZO.
corsonel della Da questi documenti è emerso che, lotta scatenatasi all'interno del sodalizio fra lo stesso De AS ed il DA, il primo invitò il ET a schiERrsi al suo fianco, isolando il ri- vale e che il ricorrente aderì a tale richiesta.
Nella citata lettER il mittente defini il ri- corrente suo "socio in tutto", alludendo chiaramente all'esistenza di uno stretto rapporto opERtivo, gli promise di versare un contributo settimanale alla sua famiglia e lo ragguagliò su affari riservati del sodalizio (l'organizzazione del giuoco d'azzardo, la fedeltà di A. IA ed i futuri programmi) che soltanto un organizzatore aveva il diritto di conoscere.
Infine, ulteriori elementi di prova sono stati de- sunti dalle dichiarazioni accusatorie di MO,
LEne e Di VR, corrispondenzadalla copiosa con altri coimputati, annotata nella menzionata
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agenda sequestrata alla convivente Brandimarte: agenda redatta dallo stesso ET e contenente ap- punti sulle sovvenzioni ai detenuti e sul traffico di droga.
Non è ragionevolmente contestabile che le indicate b prove, valutate isolatamente e nel loro complesso, giustificano. sotto il profilo logico, il convinci- mento espresso dal giudice del merito. In partico- lare, la qualifica di organizzatore non è stata ac- certata sulla base dell'amicizia fra ET e De
AS, ma correttamente valorizzando gli stretti rapporti opERtivi intercorsi fra loro ed il ruolo svolto da quest'ultimo nel settore delle sovvenzioni agli associati detenuti ed alle loro famiglie nonché del commercio di droga.
Con altra censura. relativa al delitto sub B). i l ricorrente assume che la Corte territoriale, nel de- sumere dalla menzionata agenda sequestrata alla con- la sua appartenenza all'associazione vivente anche finalizzata da un lato sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 90 C.p.p. 1930 poiché con sen- tenza 20 aprile 1989 della Corte di Appello di
CC questo elemento cra stato ritenuto insuffi- ciente a giustificare la sua condanna per il delitto 132
in esame con riguardo a fatti avvenuti nel 1987 e dall'altro avrebbe comunque confuso il delitto di
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associazione finalizzata con il concorso di persone nel reato.
Anche queste censure sono infondate. In ordine al primo profilo, deve rilevarsi che non sussiste al- cuna inosservanza del divieto del bis in idem. I fatti di cui all'impugnata sentenza sono successivi al periodo di tempo considERto nel giudicato invo- cato dal ricorrente. perché realizzatisi "sino al novembre 1988 con (ulteriore) permanenza". La men- zionata agenda è stata presa ritualmente in esame dai giudici del merito soltanto quale elemento ido- neo a dimostrare la consumazione del reato nel pe- riodo indicato nel capo di accusa nell'ambito della valutazione di un più ampio contes o probatorio, comprensivo anche di altri documenti la cui utiliz- zabilità per il suddetto periodo non è contestata.
Trattasi della già menzionata lettER del De AS in cui si parla anche di droga, di un' altra missiva con la quale tale IN richiese al ET indica- zioni sul prezzo, il taglio e le modalità di paga- mento degli stupefacenti, e infine, di una terza ри lettER in cui il coimputato IN affermò di aver diviso con lo stesso ET quel poco di droga che ER arrivata. or-L'appartenenza del ET, con la qualifica di ganizzatore, nella sacra corona unita che, attra- verso l'associazione satellite, aveva monopolizzato lo spaccio di droga e la tenuta, a cura dello stesso imputato, della contabilità relativa al detto traf- fico giustificano il convincimento della Corte ter- ritoriale che il ricorrente aveva opERto con lo stesso ruolo anche nell'ambito dell'associazione finalizzata.
Vanno del pari disattese le doglianze concernenti la circostanza aggravante della disponibilità delle armi ed il diniego delle circostanze generiche. I 1 ruolo di organizzatore svolto dall'imputato in en- trambi i sodalizi non lascia dubbi sulla consapevo- lezza di aver aderito ad associazioni armate. Inol- tre, questo medesimo ruolo ed i gravi e specifici precedenti penali dell imputato giustificano il trattamento sanzionatorio inflitto e il rifiuto delle richieste attenuanti.
- TO RA. 52) 133
E' stato condannato alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), riconosciuta, su appello del P.M.,
l'aggravante della disponibilità di armi (capo A).
Si lamenta la violazione della legge processuale in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi di responsabilità.
La condanna sarebbe stata basata sull'unico elemento di prova costituito dalla conversazione telefonica n. 35 sull'utenza 663663, tra NN De AS e
ZI ZO: in essa, dopo avere sollecitato
ZO a verificare la possibilità di iniziare il gioco d'azzardo in San Cesareo, De AS dice:
"no, pure per Cesaria. non sai. caso mai va quello scemo di GL di SAlla".
Si eccepisce che l'impugnata sentenza non avrebbe dimostrato l'identificazione dell'odierno ricorrente con la persona nominata come "SAlla di Veglio".
Si afferma, altresì, che, anche ammessa tale identificazione, la preoccupazione di De Tommasi sulle difficoltà di avvio di una bisca in Porto
Cesareo potrebbe costituire provanon dell'appartenenza alla sacra corona unita. 2
Nella sentenza tale identificazione è motivata,
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conformemente alla sentenza di primo grado, con le seguenti parole: "deve ritenersi decisivo il luogo di provenienza (GL) che consente di ritenere certa 1'individuazione effettuata dai c. C., anche sulla base della circostanza che il SAlla oltre
-
а risiedere a GL pur essendo nativo di
Collepasso risulta essere più volte pregiudicato" (pagg. 504-506 sent. imp., pagg. 725-27 sent. Pr. grado.).
Il ricorso deve essere accolto. Alla luce della esperienza. tali massima di indizi risultano per 1' interpretazione equivoci sia delle parole
GL SAlla" didi perche scemo.
1'identificazione dell'odierno ricorrente con la persona così nominata. Ne risulta violato il di- sposto dell'art. 192 comma 2 c.p.p.. qui applicabile. Invero. in mancanza di altri elementi, appare dubbia la stessa attribuzione della parola GL ad un nome di Tuogo: la vircostanza che il ricorrente sia nato a Collepasso. pur risiedendo nel Comune di
Vegiie. contiene in 56 la possibilità di una deduzione alternativa: precedenti penali nou appaiono utili ai dell'odierno fini 134
del problema identificativo dello scemo di GL di SAlla", posto che nessun riferimento a essi, neppure indiretto, si rinviene nel testo della conversazione intercettata.
I l capo della sentenza impugnata deve perciò essere annullato senza rinvio, perché le fonti probatorie utilizzate, allo stato non suscettibili di ulteriore arricchimento, non consentirebbero comunque al giudice del merito di pervenire a sicuro giudizio di identità. Il ricorrente deve pertanto essere assolto per non aver commesso il fatto.
r a
p 135
pulli6.doc
§ 10) wwww Le posizioni dei singoli ricorrenti.
Seguito.
53) B RN IO.
La posizione è esaminata nel paragrafo 13) appartenenti al gruppounitamente a quelle degli
ONroni.
54) - RN LO.
La posizione è esaminata nel paragrafo 13) unitamente a quelle degli appartenenti al gruppo
ONroni.
55) CA SA.
La posizione è 13)esaminata nel paragrafo unitamente a quelle degli appartenenti al gruppo
ONroni.
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57) - CAMPOSEO RL.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 192
c.p.p. 1930, il ricorrente' si duole di essere stato sulla base condannato delle dichiarazioni accusatorie formulate nei suoi confronti da CO Anna, imputata di un reato connesso, prive di riscontri esterni. Rinviando a quanto già detto nel paragrafo 3) lettER U) in ordine alla posizione processuale della CO, va in questa sede osservato che costei dichiarò in sede istruttoria che l'imputato aveva partecipato alla cerimonia del battesimo (id est: ammissione nel sodalizio mafioso) del convivente e coimputato NT DI. assieme ad altri quattro affiliati: PA TrichER MA. GI.
LLNA AR e LI MO. 136
La Corte ha rilevato che questa accusa. in sè attendibile riguardando fatti appresi dalla Conte dal suo convivente, ER altresi corroborata da un triplice riscontro esterno. La lettER inviata dal
EL a LA (cfr. nn. 95 e 96) confermava infatti che a cerimonie consimili dovevano presenziare, secondo il rituale, necessariamente almeno quattro associati, in piena corrispondenza con il particolare indicato dalla NT. Inoltre, la circostanza della partecipazione del PO al battesimo, accanto al TrichER ed al LI, doveva considERrsi credibile, tenuto conto degli stretti rapporti accertati fra loro. L'imputato, invero. aveva commesso una rapina in concorso con gli altri due, seguita dall'assassiIO del testimone, la cui deposizione ER stata decisiva per la condanna del
PO, ed aveva altresì inviato un vaglia allo stesso LI.
L'obbiezione del ricorrente che l'episoIO della rapina non avrebbe rilievo probatorio, per essere avvenuta nel 1983, non coglie nel segno, poiché la partecipazione a tale reato è stata valutata dal giudice di appello quale prova dei rapporti criminosi intrecciati da lunga data fra i soggetti sopra indicati e, sotto questo profilo, quale significativo elemento di riscontro dell'accusa in esame. Va infine sottolineato che la spedizione del vaglia anzidetto un'ulteriore valenza assume probatoria, se considERto alla luce di quello scopo
и
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di mutua assistenza che caratterizzava la sacra corona unita.
Deve quindi concludersi che non è sindacabile, perché correttamente motivata, la condanna del
Camposed per il reato associazione mafiosa armata ad una pena ritenuta proporzionata alla gravità del fatto.
59) NN IG.
95) - EL NC.
96) LL ND.
I collegamenti probatori e le questioni sollevate, per parte comunigran inducono a trattare congiuntamente i tre ricorsi.
NE è stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni ventiquattro, mesi due di 137
reclusione e lire 121.000.000 per i delitti, riuniti il vincolo della continuazione, di: per associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416/bis comma 1, 2, 4 e 5 c.p.), con disponibilita' di armi, alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre del 1988 con permanenza (capo A); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci e dalla disponibilità di armi, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n.
685), alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre 1988 con permanenza (capo B); furto aggravato di un autocarro OM tg. LE 135988, che sottraeva a LO IN in agro di Matino la notte sul 2 maggio 1986 (artt. 624,
625 nn. 1 e 2 c.p.) (capo q)%; - estorsione di lire
1.500.000 in danno del medesimo LO IN, che si faceva consegnare con la minaccia di fargli perdere definitivamente l'autocarro rubato come sopra (art. 629 c.p.) (capo q1) i concorso nel delitto di spaccio di 200 grammi di eroina e di kg. 0,500 di hashish, aggravato dal numero delle persone, commesso in Gallipoli il 21 gennaio 1989
(artt. 110 c.p., 71 e 74 comma 1 n. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 685) (capo 1/2).
EL è stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni ventitre, mesi sei di reclusione e p lire 120.000.000 per i delitti, riuniti per il r vincolo della continuazione, di: associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 2, 4 e 5 c.p.) con disponibilita' di armi, alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre del 1988 con permanenza (capo A);
-
associazione finalizzata traffico al di stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci e dalla disponibilità di armi, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 1,
4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre 1988 con permanenza spaccio di 200 (capo B); concorso nel delitto di grammi di eroina e di kg. 0,500 di hashish, aggravato dal numero delle persone, commesso in
Gallipoli il 21 gennaio 1989 (artt. 110 c.p., 71 e 74 comma 1 n. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 685)
(capo 1/2).
LA è stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni dieci, mesi nove di reclusione e lire
34.500.000 di delitti di: multa per i - partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c. p.), ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi (саро A); 138
associazione finalizzata dial traffico stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci e dalla disponibilità di armi, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), alla quale avrebbe partecipato fino al novembre 1988 con permanenza (capo B); concorso nel delitto di spaccio di 200 grammi di eroina e di kg. 0,500 di hashish, aggravato dal numero delle persone, commesso in Gallipoli il 21 gennaio 1989 (artt. 110 c.p., 71 e 74 comma 1 n. 2 della legge 22 dicembre
1975 n. 685) (capo 1/2).
I ricorsi per LU NE espongono i seguenti motivi:
a) - Difetto e contraddittorietà della motivazione. violazione della legge penale sostanziale in ordine all'affermata partecipazione all'associazione di tipo mafioso.
کے Si deduce in primo luogo che non vi sarebbe alcuna prova della volontà di NE di aderire alla nuova "famiglia" ideata da EL, né della sua adesione alla sacra corona unita. Tale prova non si ricaverebbe dalle lettere inviate da EL a Fella, 1'interpretazione delle quali, data dalla sentenza impugnata (pagg. 245 ss.) sul permanente
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collegamento di questa famiglia con la sacra corona unita, contraddirebbe alla realtà di una lotta senza esclusione di colpi che caratterizzò gli ambienti criminali indagati. Questa avrebbe dovuto portare ad escludere l'unità dei vari sodalizi in una sola associazione.
Le dichiarazioni del MO concernenti 1'alleanza creata da NE con i tarantini, non sarebbero de visu ma deriverebbero dai racconti di DA OM
e dal pettegolezzo carcERrio. Sull'attendibilità genERle del chiamante, inoltre, il motivo riprende le critiche già esposte e confutate nel paragrafo
3) lettER T).
Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe dilatato il concetto di organizzatore, agli effetti della ritenuta partecipazione qualificata, dimenticando che esso richiede l'esplicazione di un'attività differenziata, insostituibile e legata con rapporto causale alla produzione dell'evento associativo organizzatore.
Tali caratteristiche non risulterebbero motivate nella specie in cui la prova sarebbe costituita dall'inammissibile deduzione. tratta da una lettER scritta dal ricorrente alla moglie, che l'invio di 139
vaglia ai "ragazzi" significasse un rapporto di supremazia del NE nei confronti di non meglio identificati appartenenti alla societas sceleris.
b) Difetto di motivazione e violazione della legge penale in ordine alla ritenuta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Si deduce che l'unico elemento probatorio sarebbe costituito dall'episoIO della consegna al Fella di 200 grammi di eroina da parte di SA AD che 1'inesperienza la quale e con
1'approvvigionamento ER stato effettuato e la presenza inopportuna del tossicodipendente FA dimostrerebbero 1'assenza di qualsiasi esperienza organizzativa ed associativa. Si esaminano congiuntamente i due motivi che devono essere rigettati. Trattasi, infatti, di censure di merito che risultano immuni dal denunciato vizio logico-giuridico.
La sentenza impugnata ha basato l'appartenenza del
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ricorrente alla sacra corona unita sui seguenti elementi, unitariamente considERti: 1) il ruolo di р
padrino svolto, unitamente a AD SA ed a и
EL, nell'affiliazione di LA (cfr. infra), come risulta anche dalle lettere scritte da EL
a LA;
2) le dichiarazioni di MO, correttamente ritenute attendibili e riscontrate dalla Corte di merito, circa i legami esistenti fra
NE e i tarantini e circa il progetto di creare una nuova famiglia denominata "drago"; 3) gli strettissimi legami con altri affiliati, fra cui
MO ET (che il ricorrente chiama "TE"
e saluta con "un sacro santo bacio"), con SA
AD, rivolge 1'appellativo "mio (cui pregiatissimo compare"), quali emergono da tali parole delle lettere sequestrate;
4) la ricezione di vaglia da parte del medesimo AD e poi da
ON RI, SA LL, RO de
OR e NO EL.
ha, inoltre, correttamente La Corte di merito e EL ritenuto che NE ebbero effettivamente ad avviare detta nuova famiglia con l'aiuto del AD per la gestione del traffico di stupefacenti e che una delle prime realizzazioni del programma sia stato l'invio del nuovo affiliato
LA per ritirare dal AD l'eroina di cui :
all'imputazione sub 1/2). fatto questo non contestato dalle difese dei ricorrenti nella sua materialità. 140 Non può ritenersi illogico l'aver ritenuto, alla stregua della già detta configurazione decentrata della sacra corona unita, che dirimeva anche i conflitti fra i vari gruppi territoriali, che nel Tarantino opERsse una famiglia autonoma, ancorché affiliata alla società di OG attraverso le persone di SA AD. NE, EL nonché del nuovo adepto LA. Ed invero, la sentenza impugnata ha argomentato che un acquisto di eroina come quello sub 1/2), che vedeva come protagonisti affiliati di rilievo della sacra corona unita, non poteva essere considERto un fatto isolato ma andava necessariamente letto nel contesto delle attività promosse secondo il modello organiz- zativo della società dipendente della principale societas sceleris di OG.
Si rinvia a quanto già detto e confutato nel paragrafo 4) lettera C) in ordine allar compatibilità, in diritto, fra 1'appartenenza alla associazione di tipo mafioso e 1'appartenza all'associazione finalizzata di cui capo B), ed al alla possibilità del vincolo associativo nonostante i contrasti e le tensioni evidenziati dagli atti.
Per quanto concerne la qualifica di organizzatore, la Corte di merito ha correttamente motivato che essa si deduce congiuntamente: dalla circostanza che il NE ER stato incaricato di affiliare un e
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"contabile segreto" come LA;
che ER stato detto al medesimo LA di spendere il nome del ricorrente per presentarsi al AD in Gallipoli;
dalla preoccupazione, tipica di un ruolo dirigenziale
(analoga preoccupazione aveva De AS), per l'invio dei "vaglia" ai "ragazzi", espressa in una lettER che il Giannelli scrisse alla moglie con termini perentori ("poi di a Carmelo che se non ha fatto ancora i vaglia a quei ragazzi che gli ho detto digli che li facesse subito").
Da tale convincimento di fatto dei giudici del merito risulta altresì corretta la qualificazione di organizzatore attribuita al NE, stante
1'indubbia efficacia causale che l'attività di quadro intermeIO posta in essere esplica nel far vivere la struttura organizzativa del sodalizio criminoso.
Per ER EL e EN LA il comune ricorso si articola su diversi motivi.
c) Difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità ritenuta per i delitti sub A). B) e 1/2). 141
Si deduce che erroneamente 1'impugnata sentenza avrebbe posto a base della responsabilità due fonti di prova equivoche e già svalutate dalla sentenza di questa S. Corte, Sez I 6 luglio 1989: la chiamata in correità di GI FA e le lettere sequestrate al LA il 6 febbraio 1989.
Quanto al FA, non sarebbe attendibile in quanto le dichiarazioni rese contemporaneamente contro terze persone non sarebbero state credute "da Altra Autorità Giudiziaria" e sarebbero state inoltre ridimensionate. Il contenuto delle lettere, riguardante rituali da compiere e altri comportamenti da tenere, sarebbe "insufficiente а qualificare 1'appartenenza associazioni ad illegittime".
La costituenda associazione "il Drago" non rientrerebbe nello schema dell'art. 416/bis, in - quanto formata da due sole persone, i predetti
EL e FA, mentre mancherebbe la certezza del collegamento con la sacra corona unita. Nell'affermare tale collegamento, la motivazione impugnata sarebbe caduta in contraddizione, in quanto se EL fosse stato un uomo di spicco del più grande sodalizio, non avrebbe avuto la necessità di fondare un proprio gruppo autonomo.
I motivi devono essere rigettati perché propongono una rivalutazione dei fatti che è inammissibile in sede di legittimità. Il richiamo alla sentenza 6 luglio 1989 di questa
Corte è inconferente perché la Sez. I si limita a svalutare, qualificandole fantasiose", non meglio precisate lettere del EL e comunque la sua decisione sarebbe priva di effetto cogente, in quanto presa in sede di controllo sulla gravità degli indizi di colpevolezza ex art. 273 comma 1
c.p.p. senza avere la completezza degli elementi probatori.
Quanto alle lettere sequestrate il 6 febbraio 1989 nell'abitazione del LA e inviate dal EL, la sentenza impugnata (pagg. 245-50) ne ha ritenuto inequivoche le istruzioni: EL aveva chiesto al
LA di recarsi a Gallipoli e di presentarsi તુ
SA AD ("NI 1 Americano") a nome di
LU NE;
giunto colà. riceverà da AD delle "cose a carico del EL" stesso;
rientrato a Taranto, LA dovrà procurarsi due fazzoletti di seta bianca da fa pervenire a EL e a NE
"terzo compare": dovrà infine prestare un ulteriore giuramento, con il quale entrerà a far parte della famiglia del EL in qualità di contabile segreto. 142
Ne ha ritenuto. altresì, chiaro il significato probatorio, che individua nei primi atti di affiliazione posti in essere dal EL per costituire la propria "famiglia" nell'ambito della sacra corona unita attraverso il collegamento di
SA AD di LU NE e e nell'iniziazione in corso del LA, che aveva già prestato un primo giuramento e doveva completare il rituale per divenire "contabile segreto".
La dipendenza dalla sacra corona unita fa cadere
l'obiezione relativa alla mancanza del numero minimo di tre persone richiesto dall'art. 416/bis c.p., perché non si intendeva costituire una associazione autonoma e i ricorrenti sono stati ritenuti partecipi dei due più grandi sodalizi sub
A) e B) dell'imputazione.
Parimenti 1'impugnata sentenza (pagg. 250-52) ha
گے ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal tossicodipendente FA, di avere accompagnato il 21 gennaio 1989 in Gallipoli il
LA, di avere assistito alla consegna da parte del AD 200 grammi di eroina e mezzo chilogrammo di "fumo", di avere ricevuto in dono dieci grammi di eroina per uso personale, di essere stati controllati dalla Polizia al momento di iniziare il viaggio di ritorno. Le ha riscontrate, infatti, sulla base, sia di una terza lettER del EL, che rimprovER al "catecumeno" LA l'imprudenza di essersi accompagnato il FA. sia con dell'accertamento di Polizia che controllo LA e e
l
FA mentre iniziavano il viaggio di ritorno. A
m ciò deve essere aggiunto che il FA già imputato per il medesimo episoIO di acquisto di droga sub 1/2), è stato assolto dai giudici del merito, in quanto ritenuto veridico e non partecipe dell'episoIO stesso.
rilievoAppare generico e comunque ininfluente il '
secondo cui alcune dichiarazioni del FA sarebbero state ritenute inattendibili da "Altra
Autorità Giudiziaria".
Non sul puntosussiste contraddizione, infine, della costituenda associazione, perché, come detto,
i giudici del merito hanno correttamente dimostrato come la sacra corona unita avesse una struttura interna che consentiva 1'autonomia relativa delle varie famiglie, territoriosuddivise per specializzazione criminale.
d) - Violazione del principio ne bis in idem (art. 90 c.p.p.) con riferimento alla condanna sub 1/2) inflitta a EN LA. 143
Per LA si sostiene che ER già stato definitivamente condannato per illecita detenzione di un certo quantitativo di sostanze stupefacenti dal Tribunale di Taranto e che, pertanto, la nuova condanna sarebbe improcedibile a norma dell'art. 90
c.p.p. 1930. laIl motivo è manifestamente infondato perché con sentenza definitiva del 14 luglio 1989 il Tribunale di Taranto lo condannò per l'illecita detenzione di grammi 108 di stupefacente con titolo grammi 32 di eroina, accertata il 6 febbraio 1989, cioè in epoca successiva a quella del delitto per cui è processo
(21 gennaio 1989).
e) - Difetto di motivazione e violazione di legge in
-
ordine alla ritenuta aggravante della disponibilità delle armi, ascritta а NE e a EL per entrambi i delitti associativi. Per quanto concerne la doglianza concernente della disponibilità delle armi, 1'aggravante ritenuta per entrambi i delitti associativi sub A) e
B), si conferma quanto già detto in termini genERli nel paragrafo 4) lettER D), tenuto conto che, per la qualità di organizzatori di entrambi i sodalizi, il NE e il EL non potevano ignorare che
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era stata predisposta la disponibilità di armi per la necessità di entrambi i sodalizi.
f)
- Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente di cui all'art. 74 comma 2 della legge
185/1975, ritenuta per i tre ricorrenti.
11 motivo deve essere rigettato. Se il capo 1/2) dell'imputazione, ascritto a NE, EL e Fella, richiama nel fatto e nella disposizione di legge la citata aggravante dell'ingente quantità, già il primo giudice ebbe a non tenerne conto per tutti nell'applicazione in concreto della pena e
1'impugnata sentenza ha chiarito la statuizione respingendo l'appello sul punto.
Tuttavia né la sentenza di primo grado né la sentenza di appello hanno preso una disposizione di esclusione ciò può provvedersi. formale. correggendo impugnata sentenza a norma doll art. 149 C.P.P 1930 C senza annullamento. nel senso di pagg. 630 aggiungere nello 633 del dispositivo GI NE. FE EL concernent Q 144
EN Fella le parole "esclusa l'aggravante dell'ingente quantità dal reato di cui all'imputazione sub 1/2)".
f).- Difetto di motivazione e violazione della legge penale in ordine allasostanziale mancata concessione delle attenuanti generiche e all'aumento eccessivo di pena opERto per il titolo della continuazione a carico di EL e LA.
I sono generici perchémotivi formulati cumulativamente per quattro persone, senza indicare i vizi logico-giuridici attinenti ai singoli capi di sentenza e gli elementi a favore di ciascuno dei ricorrenti, che si sarebbe omesso di valorizzare.
Devono essere rigettati.
64) LE AL.
La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli appartenenti alla libER famiglia salentina.
65) OL NI.
т и La posizione è esaminata nel paragrafo 14)
OF, MI unitamente а quelle di Antonio
LU e MI AC.
66) OL CH.
La posizione esaminata nel paragrafo 14)
OF, MIunitamente a quelle di ON
LU e MI AC.
67) ZZ RE. La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli appartenenti alla libER famiglia salentina.
69) EL RE. La posizione esaminata nol paragrafo 13) unitamente a quelle degli appartenenti al gruppo
ONroni. 145
72) - NC CC.
Fu assolto dalla Corte d'assise di primo grado per non aver commesso il fatto dal delitto di par- tecipazione ad associazione per delinquere (art.
416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi, di cui al capo A). Su appello del P.M. la Corte d'appello di LECCE ha pronunciato il seguente dispositivo (pag. 631):
"ritenuta l'aggravante della disponibilità delle armi per il capo a) ridetermina, con la recidiva contestata, la pena inflitta in anni sei e mesi tre di reclusione". Nella motivazione (pagg.
530-32) essa ha però precisato che "la espressione usata nel dispositivo "ridetermina la pena" deve intendersi come affermazione di responsabilità per il capo a) e quindi condanna".
Il ricorso si articola sui seguenti due motivi.
a) - Nullità della sentenza per carenza del dispositivo ex art. 475 comma 1 n. 4 c.p.p. 1930. Si deduce la mancanza della pronuncia di condanna nel dispositivo, tanto più necessaria in quanto il giudice di primo grado aveva assolto.
и
т
b) Difetto e illogicità della motivazione, travisamento di fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) aggravato per la disponibilità di armi.
ritenereVi sarebbe travisamento di fatto nel appartenente al CI la copia del GE, rinvenuta nella casa paterna, nella quale con- vivevano innumerevoli parenti del ricorrente. Ancora, i passi sottolineati della RIttura non corrisponderebbero con quelli sottolineati nel
GE di DA, contrariamente a quanto affermato in sentenza.
Sarebbe inoltre contrario alle massime di esperienza dedurre da tali travisamenti e dalle modeste somme di denaro che il ricorrente aveva inviato al
RR, mai condannato per reati associativi e al
RO ZO. assolto in entrambi i gradi del presente processo.
Infine. vi sarebbe mancanza di motivazione nell'addebito dell'aggravante della disponibilità delle armi. non avendo la sentenza impugnata dimostrato in alcun modo che CI conoscesse tale disponibilità. 146
I 1 secondo motivo deve essere accolto nella parte concernente 1'affermazione di responsabilità. Il primo motivo con l'eccezione di nullità e il motivo sulla ignoranza della disponibilità delle armi re-
stano assorbiti.
Sussiste il denunciato travisamento di fatto. La copia del GE trovata in casa Cianci è una
del tipo di quelle che edizione tascabile, solitamente i Parroci regalano per la Prima
ComuIOne dei ragazzi e pubblicata dalle Edizioni
Paoline nel 1976, reca nella seconda pagina di copertina il Cianci e nella sopraccoperta nome
.
.
.
quello di CI. Non presenta all'interno' sottolineature, ma due versetti del GE di
NN (Gv. X, 1-18 e XXI, 15) sono evidenziati a margine con una crocetta. Il GE sequestrato nell'abitazione di DA, anch'esso pubblicato nel Edizioni non Paoline, presenta1976 dalle sottolineature ma i versetti 9-17 del Capitolo XV del GE di NN risultano interclusi all'inizio e alla fine da due barrette. Tale essendo 10 stato dei documenti sequestrati, risulta evidente che non sussiste la correlazione data per certa dall'impugnata sentenza. Non soltanto non vi è sottolineatura dei passi ma nemmeno i versetti evidenziato 0 interclusi nelle due copie corrispondono fra loro. Infine, non si è in grado di apprezzare alcuna correlazione fra i contenuti dei passi evangelici dell'una e dell'altra copia.
La sentenza impugnata ha ammesso il carattere equivoco dell'asserita sottolineatura dei due
LI, ma ha ritenuto di convalidarlo con la circostanza relativa al movimento dei vaglia, traendo il convincimento di colpevolezza dalla combinazione della duplice serie indiziante. Ha, infatti, messo in evidenza che il CI aveva ricevuto vaglia da RO ZO, dalla convivente del RI RI DR, nonché da LU RR. E quest'ultimo doveva essere ritenuto un affiliato in quanto aveva partecipato al pranzo dell' "Out Line"; aveva ricevuto una lettere di SA AD che lo chiamava "compare" e si compiaceva di saperlo
"sempre bene", unito a "tutta la sua sacra fa- miglia"; ER stato ucciso dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado. la cui assoluzione il P.M. aveva impugnato. con conseguente declaratoria di non doversi procedere per morte del reo (cfr. sent. 1761-62, sent. imp. 531).
Ma anche ia circostanza concernente il ricevimento dei vaglia non può essere, qui, considERta univoca. perché almeno i vaglia ricevuti da ZO RO SODO risultati dell'assistenzaesclusi dal giro 147
carcERria, posta in opER dalla sacra corona unita, alla stregua della sentenza assolutoria pronunciata a favore del ZO da entrambi i giudici del merito ed ormai passata in giudicato.
concludersi rimastaM ARINintegra all'esito del controllo di legittimità e che che, delle due seric Deve allora utilizzate dalla e convergenti indizianti sentenza soltanto una ed equivoca impugnata,
essa da sola non è idonea a ritenere l'appartenenza di CI all'associazione di tipo mafioso e quindi fondare il giudizio di responsabilità, a norma a dell'art. 192 comma 2 c.p.p. qui applicabile.
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto.
73) - TA AU.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (Capo A).
Il ricorrente denunzia il difetto di motivazione in ordine sia alla sua appartenenza al sodalizio mafioso, desunta dal solo ricevimento di un vaglia postale, sia comunque all'affermata circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
Corte11 ricorso deve essere rigettato. La
l e
n territoriale ha tratto la prova della responsabilità dell'imputato dalla accusa, rivoltagli da MO, di essere stato fra i primi associati alla sacra corona unita e, poi alla famiglia "Remo Lecce
LibER" voluta dallo stesso MO, ma che non ebbe alcun seguito. Ha, invero, ritenuto che questa chiamata in correità trovava un preciso riscontro nella precedente sentenza del Tribunale di Bari, la quale dichiarato Contaldo partecipe aveva all'associazione per delinquere creata dal OG nel 1983. nonché nel ricevimento di un vaglia postale speditogli da BI IC, moglie di
OG ed eminenza grigia del sodalizio mafioso durante la detenzione del coniuge. L'invio di tale vaglia si inquadrava invero in quei rapporti di mutuo sostegno fra associati che costituivano una delle peculiari caratteristiche dell'associazione mafiosa.
Tale convincimento non Ō censurabile in questa sede perché congruamonte motivato. 148
per i motivi indicati nel DE pari insindacabile, è l'assunto del giudice di paragrafo 4) lettER D), il ricorrente consapevole appello che ha ritenuto della disponibilità delle armi.
Deve quindi concludersi che correttamente il giudice a quo ha affermato la responsabilità dell'imputato, condannandolo a pena, la cui misura trova un'adeguata giustificazione nella gravità del fatto accertato.
75) - FA NI.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso (capo A).
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria alle chiamate in correità formulate a suo carico da MO e da
LEne, senza considERre che tali chiamate ERno generiche, equivoche MO quella del anche ed imprecisa sulla data dell' episoIO narrato entrambe inidonee a riscontrarsi reciprocamente, considERti i contatti intercorsi fra i due prima di essere interrogati.
Si denunzia, inoltre, il travisamento del fatto poiché il giudice di appello ha desunto elementi di l
i n
prova a carico del ricorrente dagli appunti contabili di ZO e dalla lettER scritta da tal AV, che riguardavano invece il TE
NN, imputato in questo stesso processo e poi deceduto. Si lamenta, infine, che la Corte non ha motivato sul svolto dall'imputato nel ruolo sodalizio mafioso, né sull'elemento soggettivo del reato.
Queste censura debbono essere disattese, poiché il travisamento nel quale il giudice del merito છે. incorso in ordine ai documenti sopra indicati, non ha inciso sulla correttezza complessiva della motivazione. Essa imperniata sulle accuse del
MO. il quale ha dichiarato che 1 fratelli
HE si ERno aggregati al DA quando costui ER subentrato nello posizione di IN OG ed inoltre avevano partecipato con lo stesso MO,
De AS. ET e AN ad una riuIOne in casa di IA LE. nel corso della quale convenuto di incontrarsi il giorno ER stato successivo. per dar vita alla "famiglia" di DA. WKEY !!}}}}}x{sizbo
149
La Corte ha giudicato tale chiamata intrinsecamente attendibile, poiché 1'accenno, in essa contenuto, al subentro di DA nella posizione di OG doveva intendersi limitato alle sole funzioni di responsabile per la provincia di CC e non esteso anche alla direzione suprema della sacra corona unita, mai abbandonata dallo stesso OG, e perché, infine, gli errori di data. in cui Morello ER incorso in ordine alla riuIOne avvenuta nell'abitazione del IA, ERno imputabili soltanto ad una comprensibile confusione derivata dal gran numero dei fatti narrati e non escludevano, pertanto, la sostanziale veridicità del riferito episoIO.
Inoltre, ad avviso della Corte, queste accuse avevano trovato conferma sia nelle collimanti dichiarazioni del LEne, sia in due documenti che la stessa Corte ha ritenuto riguardare il ricorrente e - costituiti da una lettER con la quale tal Cavone
GI dichiara: "preferisco amicizie senza legami perché non ho paura di queste associazioni", con riferimento quelle nonché da criminose a un'annotazione negli appunti sequestrati a Zollino, concernenti le sovvenzioni elargite agli associati.
ри : riscontro desumibile dalleordine al In dichiarazioni del LEne, le censure proposte non possono avere ingresso in questa sede, perché si limitano ad insinuare in modo del tutto generico, in base ad un vago accenno a contatti intervenuti fra i due chiamanti, la possibilità che esse siano state concertate prima degli interrogatori.
Per quanto riguarda poi i documenti sopra indicati, il travisamento denunziato dal ricorrente senza dubbio sussiste in quanto negli appunti sequestrati a ZO è indicato il nome di HE NN e non anche quello del ricorrente ON ed in quanto al primo e non al secondo è stata indirizzata la lettER del AV. Sennonché, come già rilevato, tale vizio non è tale da privare i documenti in esame di ogni valore di riscontro rispetto alla
chiamata in correità formulata dal MO. Invero gli episodi descritti da quest'ultimo in sede istruttoria sono attribuiti agli imputati in modo congiunto ed indistinto, senza alcuna allusione а ruoli separati, in modo da rendere evidente che la loro adesione al sodalizio mafioso. considERta sia nella sua genesi che nel Suo sviluppo, costitui il risultato di una decisione e di un comportamento sostanzialmente unitario.
Ne deriva che la sostanziale unità del fatto giusti- fica sotto il profilo logico l'assunto del giudice a quo che 1 cennati documenti siamo idonci a 150
in correità anche nei suffragare la chiamata ancorché essi riguardino ricorrente, confronti del TE (cfr.Cass. Sez.in via diretta soltanto il
VI, 30 gennaio 1991 n. 6002, ric. Basile%3B Cass. Sez.
V, 4 aprile 1990 n. 4855, ric. Achilli).
Infine, l'aggregazione dei due HE al DA e il loro intervento, assieme a altri autorevoli associati alla sacra corona unita, ad una riuIOne in cui vennero trattati affari riguardanti tale sodalizio, concretano gli estremi di un'attiva adesione a quest'ultimo e, quindi, integrano un ido- neo supporto logico alla condanna del ricorrente ad una pena ritenuta adeguata alla gravità del fatto accertato.
77) NO NI. Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione e di lire 32 milioni di multa, per i reati commessi in continuazione, di: associazione di stampo mafioso aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A); associazione finalizzata al traffico di droga, aggravato dalla disponibilità delle armi ed ai sensi dell'art.75, comma 4 della legge n. 685 del 1985
(capo B); spaccio di droga aggravato a mente
-
dell'art. 74 comma 1 n.2 della citata legge (capo C).
Con una prima censura sotto il profilo della violazione degli artt. 475 n. 3 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 e 416/bis c.p., il ricorrente si duole che i giudici del hanno affermato la merito sua appartenenza al sodalizio mafioso, valorizzando le chiamate in correità di MO e di LEne, del tutto generiche e non collimanti, quanto all'indi- cazione degli associati alla sacra corona unita, con i quali egli avrebbe avuto rapporti, nonché la telefonata n.90 intercorsa fra IA LE e
ZO ed interpretata in modo arbitrario e fuorviante.
Questa censura è infondata, poiché si risolve in una lettura riduttiva degli argomenti addotti dalla
Corte territoriale e propone una diversa ed delleinammissibile valutazione risultanze istruttorie.
MO ha dichiarato, invero, che ND ER molto legato non soltanto ad LE IA, membro autorevole della Sacra corona unita. ma anche ai fratelli HE. per cui, contrariamente a quanto assume la difesa. non sussisto alcuna divergenza fra 151
tali dichiarazioni e quelle rese da LEne, il quale ha affermato che il ricorrente trovavasi in stretti rapporti proprio con i HE.
E dal testo delle chiamate in correità risulta chiaramente che questi rapporti riguardavano attività criminose svolte nell'ambito associativo. Nel corso del citato colloquio telefonico ZO comunicò, con un certo imbarazzo, al IA che i gestori di una discoteca avevano opposto ad una richiesta estorsiva la loro pregressa amicizia con
OC, soprannome con il quale ER conosciuto 1'ND.
A telefonata in esamegiudizio della Corte, la integra un evidente riscontro delle chiamate in correità. Infatti, proprio la circostanza che i taglieggiati avevano spERto di esimersi dal pagamento del "pizzo", invocando tale amicizia,
-
dimostrava che ND ER inserito a pieno titolo nell'associazione mafiosa, perché soltanto un as- sociato avrebbe potuto utilmente intercedere in loro favore. Trattasi di un argomento che, essendo informato a criteri di ragionevolezza, non è sindacabile in questa sede.
Le considERzioni esposte nel paragrafo 4) lettera
D) e rapporti intrattenuti dall'imputato con Ales- SA IA confortano il convincimento della
Corte territoriale in ordine alla consapevolezza della disponibilità delle armi: per cui anche la do- glianza al riguardo proposta deve essere respinta.
E' fondata, invece, la censura che si appunta contro
и
р
le statuizioni con le quali è stata affermata la re- sponsabilità del ricorrente anche per il reato di e per quello spaccio di appartenenza all'associazione finalizzata. Si afferma che dal contesto della telefonata n. 167, intercorsa fra De
AS e ZO, ER emerso che l'ND aveva acquistato droga da CA RA non già per rivenderla, ma per consumarla sul posto.
La Corte del merito ha preso le mosse dal suddetto colloquio telefonico, nel corso del quale ZO comunicò al De AS che ND prendeva "roba" dal coimputato CA RA detto CO e ne ha dedotto che 1'imputato era interessato all'acquisto di sostanze stupefacenti a fine di spaccio e che, in quanto associato alla sacra corona unita. non avrebbe potuto svolgere tali attività Al di fuori dell'associazione satellite finalizzata allo spaccio. 152
Sennonché questa motivazione è manchevole, in quanto, come puntualizzato in ricorso, il colloquio telefonico in esame si presta ad un'interpretazione alternativa, che la Corte ha omesso di valutare, sia pure al fine di escluderla. Da un esame approfondito delle espressioni usate dai due interlocutori potrebbe anche ritenersi ricorrente che il acquistava da CA sostanze stupefacenti in modesta quantità (come ammette il giudice del merito), ma non per spacciarle a sua volta, bensì al fine di consumarle sul posto, al pari degli altri tossicomani che il ZO ha affermato di aver visto fare altrettanto nell'abitazione del CA.
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per difetto di motivazione nei confronti del ricorrente limitatamente all'affermazione di responsabilità per i delitti sub
B) e C). Naturalmente, l'eventuale assoluzione dai detti reati imporrà al giudice del rinvio il compito di rideterminare la pena per il reato sub A).
L'accoglimento comporta 1'1'assorbimento dell'ultima censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
79)
- AZ AU.
E' stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1. 4 e 5 c.p.), ritenuta l'aggravante della di- sponibilita' di armi (capo A).
Si ecoepisce la violazione della legge processuale
и
р
per difetto di gravità, precisione e concordanza degli indizi in ordine alla responsabilità.
La Corte d'appello avrebbe basato la conferma della responsabilità su elementi probatori ambigui 0 inutilizzabili. Ambigui sarebbero sia l'ospitalità ottenuta da un coimputato nel corso di un breve periodo di latitanza sia il rinvenimento nella cella di un fazzoletto con presunti simboli rituali e di incerta appartenenza, dato che il ZZ condivideva la cella con altri detenuti.
Inutilizzabile sarebbe la corrispondenza con altri imputati in quanto di data anteriore alla sentenza
24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari sulla quale si sarebbe formato il giudicato di appartenenza ad un'associazione a delinquere comune (art. 416 c.p.). ઇ ડ
153
11 ricorso. deve essere rigettato perché offre una sintesi parziale e inesatta della motivazione impugnata ed inoltre perché rintroduce valutazioni di fatto sulle quali già la Corte di merito si è pronunciata senza addurre alcun nuovo elemento critico di natura logico giuridica.
La sentenza impugnata si è basata sul complesso con- vergente dei seguenti elementi probatori: 1) 1' af- fermazione del MO di avere aiutato il ZZ
e ON EN, latitanti, а trovare un rifugio sicuro nell'abitazione del NT, affermazione ri- scontrata da analoga dichiarazione della NA CO, che conobbe ZZ appunto in detta abitazione del convivente%3 2) il forte vincolo solidale fra il ricorrente, EN e TI, evidenziato dal comune arresto dopo un conflitto а fuoco e dalla comune detenzione di armi che ERno state rapinate in
Tuglie, dagli stessi, secondo quanto ancora la CO في ebbe a riferire (cfr. paragrafo 11 nn. 86 e 102); 3) il fatto che De AS si ER mostrato estrema - mente contrariato del conflitto a fuoco in una con- versazione telefonica avuta con MO ER e intercettata sull'utenza coperta n. 663663 (interc. n. 86); 4) i numerosissimi rapporti epistolari te- nuti con ZO, SO, DA, OG, IE e EN ER, nonché il rinvenimento nella sua cella di due fazzoletti di seta bianca con le ini- ziali "M.M." e "N.P.".
La еCorte d'appello colloca tali rapporti rinvenimento in epoca successiva ai fatti giudicati dalla citata sentenza 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari. Questa riconobbe il ZZ come partecipe,
u d
b in posizione intermedia tra il vertice e la base, della prima associazione a delinquere
+1 sacra corona unita", costituita da OG e qualificata come associazione semplice ex art. 416 c.p., di cui si è
detto. Il fatto che dopo la sentenza di Bari detta associazione non si sia sciolta ma si sia sviluppata e trasformata nei metodi e nei fini al punto da in- tegrare gli estremi dell'associazione di tipo ma- fioso contestati, impedisce comunque che si possa parlare, in relazione alla sua prima manifestazione all'interno delle carceri, di "medesimo fatto" per gli effetti del ne bis in idem processuale di cui all'art. 90 commi 1 e 2 c.p.p. 1930. 154
pulli7.doc
§ 11) Le posizioni dei singoli ricorrenti.
Seguito.
80) - MI AR.
E' stato condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 2,
4 e 5 c.p.), opERnte nei settori della distribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, estorsioni ed altri delitti, della gestione controllo di attivita' economiche, ritenuta e
1'aggravante della disponibilita' di armi, di cui all'imputazione sub A) (cfr. pagg. 544-48, 632).
-
Si deduce la nullità del decreto di citazione in appello e dell'impugnata sentenza per omesso avviso al secondo difensore, avv. RO Mangia, della data del dibattimento.
Si aggiunge altresì il vizio della motivazione e la violazione della legge processuale penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso.
Il primo motivo deve essere accolto e comporta l'assorbimento del secondo.
CO il più recente insegnamento delle Sezioni
Unite di questa Corte, 26 novembre 1991 n. 12.051, ric. Dedena, "1'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei difensori nominati dall'imputato è una violazione cd. "a regime intermeIO" che è causa di nullità, ove dedotta ai sensi dell'art. 185 comma 3 c.p.p. 1930".
Nella specie, il ricorrente aveva nominato come suoi difensori per il giudizio di appello gli avv. Rocco Mangia e LO Melissano e soltanto all'avv.
Melissano ER stato notificato l'avviso per il dibattimento del 20 gennaio 1992 avanti la Corte
d'assise di appello di CC. L'eccezione di nullità del dibattimento e quella consequenziale della sentenza, proposta per la prima volta con i motivi di ricorso, è tempestiva a norma dell'art. 185 comma 3. che pone come termine di deduzione delle nullità regime intermeIO" la definizione del grado cd. "a di giudizio successivo а quello in cui si sono verificate. માં
155
LO sentenza concernente I l capo dell'impugnata e gli essere annullato LI deve, pertanto, atti rinviati alla Corte d'assise d'appello di Bari per il giudizio di secondo grado.
82) ME AN.
La posizione è esaminata nel paragrafo 13) sul gruppo di ONroni.
84) - NO RO.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni sei di reclusione per il de- litto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 192
c.p.p. e il difetto di motivazione, dolendosi che la sua appartenenza al sodalizio mafioso sia stata af- fermata in base alla testimonianza generica e
"sollecitata" della Di VR e ad una serie di in- dizi non concludenti, quali la spedizione di vaglia e i suoi rapporti di amicizia con EL. Si de- nunziano, infine, gli stessi vizi, nonché la
и
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violazione dell'art. 59 c.p. in ordine alla ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
Queste doglianze debbono essere disattese. La Corte ha accertato la consumazione del delitto in esame della sulla base innanzi tutto della testimonianza
Di VR secondo cui in Tuturano, oltre al Bucca- LA, opERva quale affiliato alla sacra corona unita anche tal "Cicione", nomignolo con il quale ER conosciuto TO NN.
Ha inoltre correttamente ritenuto che tali dichiara- zioni ERno di per sé attendibili a nulla rile-
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vando che esse fossero state rese su sollecitazione e inoltre del funzionario di P.G. interrogante ammissioni ERno state confermate dalle di Assuntadell'imputato nonché dalle dichiarazioni
MO. amante del EL, e del gestore della discoteca "Pape Satan": essi avevano riferito che NN aveva stretti rapporti di frequenta- zione con lo stesso EL, al quale faceva da autista. e che frequentava assiduamente il detto lo- cale assieme al medesimo, senza che ciò potesse es- "
sere impedito". 156 Tali rapporti intrattenuti con il EL, lo svolgimento alle sue dipendenze in modo continuativo delle mansioni di autista (EL ER sprovvisto di patente automobilistica), la presenza "imposta" di NN nella discoteca anzidetta confermando
WWWY suf-sul punto la testimonianza della Di Levrano fragano, sotto il profilo logico, il convincimento della Corte che il ricorrente coopERva, sia pure con compiti esecutivi, all'attività criminosa dello stesso EL e si avvaleva del clima di intimi- dazione che caratterizza l'attività dei sodalizi ma- fiosi.
Per le ragioni già esposte appare corretto, altresì, l'accertamento nei confronti dell'imputato della disponibilità delle circostanza aggravante della armi.
DE tutto generica, infine, è la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
85) - CR NT. La posizione è esaminata nel paragrafo 8), unita- mente a quella di Prinari (n. 28) e di NE LU.
86) - LE NI. La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli ap- partenenti alla libER famiglia salentina.
87) NI NC.
E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e lire
114.000.000 di multa per i delitti, riuniti per il vincolo della continuazione, di: associazione per
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delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), ope- rante con disponibilita' di armi, alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre del 1988 con permanenza (capo A); trafficoassociazione finalizzata al di stupefacenti. aggravata dal numero delle persone superiore a dieci e dalla disponibilità di armi (art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore fino al novembre 1988 con permanenza (capo B). 157
I ricorsi deducono motivi che si sintetizzano nell'ordine che segue.
a) Difetto e illogicità della motivazione, violazione del principio ne bis in idem (art. 90
c.p.p.).
La censura richiama la sentenza definitiva in data
24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari, in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso, e deduce che la permanenza del reato associativo doveva ritenersi giuridicamente cessata per IE con la data predetta. I giudici del merito avrebbero, invece, collocato detta cessazione al giugno 1984, data di contestazione del reato, contraddicendo il consolidato insegnamento di questa S. Corte che attribuisce l'effetto di interrompere la permanenza soltanto alla sentenza di primo grado.
Nessuno dei fatti ritenuti e degli elementi di prova utilizzati dalla sentenza impugnata sarebbe al posteriore predetto 24 ottobre 1986. Talché
1' 'affermazione secondo cui le condotte contestate sono "comunque posteriori a quelle già giudicate" sarebbe apodittica e basata su un erroneo presupposto di fatto. L'unico elemento probatorio successivamente acquisito in appello, una lettera avente ad oggetto modelli di armi, sarebbe privo di
и
г
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qualsiasi significato accusatorio.
rigettato.Il motivo deve essere Il principio giuridico richiamato dal ricorrente, in sé esatto
(cfr. Sez. VI Ud. 4 novembre 1989 n. 2.908, riv.
-
183.681 - Ud. 21 aprile 1989 n. 1206, riv. 183.370;
Sez III, Ud. 9 ottobre 1989 n. 1.313, riv. 181.493), si riferisce а successivi processi in cui sia affermata la responsabilità dell'imputato per il medesimo fatto, la cui materiale consumazione si protragga oltre la prima condanna.
E il principio serve а stabilire il momento di cessazione giuridica della permanenza, agli effetti del non bis in idem dell'art. 90 c.p.p. 1930, della continuazione di reato fra l'uno e l'altro periodo, conseguenze di legge (amnistia,delle altre prescrizione, ecc.). Tanto premesso, risulta in punto di fatto che il ricorrente venne rinviato al giudizio del Tribunale di Bari con 1 'imputazione di partecipazione a 1177 gruppo criminoso, aderento all'associazione campana capeggiata da AE CU (nuova camorra organizzata). attivo in quel di Taranto C provincia fino al giugno 1984 con permanenza in atto (cfr.ن 158
di imputazione riportato nell'epigrafe della capo sentenza del Tribunale di Bari 24 ottobre 1986). Gli elementi di accusa, ritenuti insufficienti, ERno costituiti dalle dichiarazioni di due "pentiti",
AL D'IC e EN TO, nonché da una lettER scritta da DI ER.
Il ricorrente venne assolto con la formula del dubbio e l'assoluzione fu confermata in appello, divenendo definitiva (cfr. pagg. 18, 464-68 sent.
20/10/87 App. Bari). Da ciò già consegue che non può parlarsi, per effetto della pronuncia della sen- tenza del Tribunale di Bari, di permanente partecipazione dello IE, giuridicamente cessata il 24 ottobre 1986. bensì di mancata partecipazione.
Inoltre, l'accertamento dei giudici di Bari escluse lo IE dalla partecipazione all'associazione, campana, nel contesto dei primi tentativi dei camorristi legati a CU e dei conseguenti conati del per contrastarne associativi OG
1'infiltrazione (prima organizzazione della sacra corona unita), mentre i due reati, per i quali il ricorrente è stato condannato dai giudici del merito nel presente procedimento, hanno riferimento alla successiva evoluzione e trasformazione associativa della sacra corona, come già detto nel paragrafo 4) lettER A).
I capi d'imputazione sub A) e B) pongono a carico del ricorrente fatti associativi diversi, sia qualitativamente, sia temporalmente. E la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto, nel confer- associazioni, marli, che l'attività delle due napoletana, legate al OG e non alla camorra va collocata nel periodo che inizia poco dopo il settembre 1986 e termina con la sentenza della
Corte d'assise di CC del 23 maggio 1991.
Deve concludersi, pertanto, con i giudici del merito che non ricorre nella specie il "medesimo fatto" di cui all'art. 90 c.p.p. 1930.
Anche gli elementi probatori utilizzati nel presente procedimento per affermare la partecipazione di
IE, sono diversi da quelli come sopra richiamati dai giudici di Bari, sono di data poste- riore al giugno 1984 e si riferiscono a fatti avvenuti successivamente. come si evidenzierà nell'esaminare il motivo sub b), talché anche questo profilo della questione sollevata non coglie nel segno. પ્રેમ
159
Difetto e contraddittorietà della motivazione b)
-
all'affermata ordine partecipazione de! in ricorrente all'associazione di tipo mafioso.
Si deduce che i riferimenti allo IE, contenuti nella chiamata del OG, andrebbero collocati temporalmente in periodo anteriore all'ottobre 1986 e che l'impugnata sentenza avrebbe pretermesso i rilievi contenuti nell'atto di appello;
che le dichiarazioni accusatorie del coimputato GI RT sarebbero inutilizzabili perché de relato;
che il chiamante sarebbe interes- sato, inattendibile (riferirebbe circostanze del processo di Bari già divulgate dalla stampa) e non potrebbe riscontrare le dichiarazioni dell'altro chiamante MO%;B che prova documentale la costituita dalla lettER inviata da OG a DA sarebbe inattendibile, perché avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente la frase "compare EN S.T.R.", che andrebbe invece letta come riferita
"EN S.T.H.", cioè ad altra persona;
che pertanto il documento non potrebbe valere come prova del ruolo organizzatore del ricorrente, mandato dal OG per la zona di Taranto;
che il vaglia al
ET sarebbe stato spedito pacificamente nel
1985.
p u
Il motivo deve essere rigettato, perché ripropone per gran parte questioni di merito che i primi n giudici hanno risolto senza incorrere nel vizio logico-giuridico (cfr. pagg. 557-59).
Così è per l'attendibilità del correo MO, le cui dichiarazioni si riferiscono a fatti del 1986-87
e trovano riscontro nella lettER del OG. E la chiamata in correità può giuridicamente essere riscontrata da altro chiamante, che sia attendibile. come detto nel paragrafo 4 lettera T). Dette di- chiarazioni si riscontrano altresì con quelle fatte nel 1988 da GI RT, il quale stava per ricevere il battesimo di affiliazione da tale An- toIO Urbani che faceva parte con lo IE della sacra corona unita. Non si tratta, dunque, di dichiarazioni de relato.
Ulteriore riscontro è stato correttamente ritenuto l'invio di un vaglia da lire 100.000 al coimputato
MO ET, che nel 1985 si trovava in carcere
(cfr. p. 502), e che secondo i giudici del merito, ER un associato di spicco fra i detenuti. L'anno di spedizione è successivo a quelli considERti dalla sentenza del Tribunale di Bari citata sub a).
Questione di fatto, analiticamente esaminata dalla sentenza impugnata, e anche quella concernente
'interpretazione della lettER inviata dal carcere 160
nella quale il ricorrente dava incarico alla e moglie di provvedere "all'acquisto di un rilevantissimo quantitativo di armi e munizioni"
(pp. 73 e 560), che la difesa del ricorrente vorrebbe intendere con rivalutazione del fatto come riferito a un catalogo di armi giocattolo.
Di fatto sono, infine, i problemi della datazione della lettER OG (sequestrata il 15 aprile 1987 in casa del DA), che i giudici del merito pongono fra il 23 settembre e il 31 ottobre 1986; dei fatti in essa rappresentati riferiti ad episodi contemporanei della vita della sacra corona (cfr. pag. 208 sent. imp.. nonché pagg. 128-131 della sentenza di primo grado); dell'interpretazione della frase "compare EN S.T.R." e della conseguente qualifica di organizzatore per la provincia di Ta- ranto.
c) Difetto di motivazione in ordine alla negata continuazione con i delitti ritenuti dalla sentenza
22 aprile 1987 della Corte d'appello di CC (art. 81 comma 2 c.p.).
Si deduce che la motivazione sarebbe carente nell'escludere la chiesta continuazione con i fatti per cui pronunciò condanna la Corte di CC con sentenza in data 22 aprile 1987. Ma anche questo motivo deve essere rigettato perché 1'impugnata sentenza ha ritenuto trattarsi "di reati diversi e di fatti per i quali non rinvenibile la prova della necessaria unicità del disegno criminoso". E ciò in relazione ai delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e reati satelliti, commessi fino al 6 giugno 1984, di concorso in furti aggra- vati commessi fino al 18 novembre 1983.
88) - OD RA. La posizione è esaminata nel paragrafo 12 sugli ap- partenenti alla libER famiglia salentina.
91) DE AZ AN.
E' stata condannata dalla Corte d'assise di Primo
Grado alla pena, confermata in appello, di mesi sei di reclusione per il delitto di favoreggiamento per- sonale (art. 378 c.p.). per avere "assecondato
MO ER nel sostenerne l'alibi" e dichia- rato che il medesimo si trovava assieme a lei in
Campi Salentina nell'ora del 3 agosto 1988 in cui il predetto partecipava ad una rapina alla Cassa di 161
risparmio di Puglia, così eludendo le investigazioni di Polizia Giudiziaria per il delitto di rapina e per quelli connessi (capo m2).
Deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio di correlazione con
l'accusa contestata.
L'imputazione sub m2) indicherebbe come condotta ilillecita il generico fatto di avere assecondato convivente ER nel sostenere l'alibi predetto e non il fatto specifico di avere reso dichiarazioni mendaci;
individuerebbe. inoltre. il locus commissi delicti in Campi Salentina, mentre le dichiarazioni mendaci sarebbero state rese a S. ET Vernotico, dove i Carabinieri si ERno recati per assumere informazioni dalla De FA.
Il motivo deve essere rigettato, perché la formula usata nell'imputazione sub m2) è idonea a descrive la condotta effettivamente contestata e discussa nei gradi di merito (avere verbalmente confermato l'alibi ai Carabinieri che il ER aveva accompagnato a casa di lei), ed altresì perché il richiamo a Campi Salentina, contenuto alla fine dell'imputazione, è fatto con riferimento al luogo dell'alibi e non al locus commissi delicti.
b) Difetto di motivazione in ordine alla prova dell'attività favoreggiatrice e violazione della legge penale sostanziale per inoffensività della condotta posta in essere.
- alSi deduce che negli atti di polizia, allegati rapporto giudiziario del 25 novembre 1988, non vi sarebbe traccia alcuna di dichiarazioni rese dalla De FA, mentre sarebbe inoffensivo e quindi irrilevante giuridicamente il comportamento. dalla stessa tenuto in casa all'arrivo del ER e dei
Carabinieri.
motivi devono essere rigettati. I giudici del I merito hanno ritenuto che la De FA ebbe a confermare il falso alibi del ER 1'essersi
- trovato con lei il 3 agosto 1988 in altro luogo di
Campi Salentina nelle stesse ore in cui veniva consumata la rapina ai danni della Cassa di risparmio di quel centro durante la visita fattalo a casa in S. ET in Vico dal medesimo ER P dai Carabinieri di Campi por verificare l'alibi stesso. Ed hanno basate tale convincimento su! contenuto di due conversazioni (ut. 76.631, interc. nn. 130-31-33). 1ina prima fra ER 162
fidanzata De FA, nella quale si concordava l'alibi, ed una seconda fra il medesimo e l'altro ricorrente GE PE che l'impugnata sentenza ha correttamente ritenuto (pagg. 183-84, 409-10) nella corresponsabile della rapina con il ZO
-
quale i due si sono reciprocamente informati delle risposte date ai Carabinieri, anche dalla De FA.
Né può ritenersi che tali dichiarazioni orali fos- sero giuridicamente irrilevanti in quanto non verba- lizzate, perche' ERno pienamente idonee a sviare le prime indagini. ancorché l'imputato abbia fornito in altro momento una contraria indicazione ad altri ufficiali di polizia. Il delitto di favoreggiamento personale ha di pericolo e non di natura di reato danno, e non richiede che vi sia stato uno sviamento effettivo 0 una elusione delle indagini, secondo quanto afferma la costante giurisprudenza di questa
Corte.
92) RI LL.
Su appello del P.M. è stata condannata alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di associa- zione di stampo mafioso (capo A).
u r
p
La ricorrente denunzia la carenza di motivazione ed il travisamento del fatto, assumendo che nei suoi confronti difetterebbe l'elemento obbiettivo del re- ato, costituito dall'avvalersi della "forza intimi- datrice derivante dal vincolo associativo". Manche- rebbe altresi l'elemento soggettivo, non essendo stata raggiunta la prova che ella fosse consapevole che i rapporti fra De AS e il TE MO
ER agissero nel più ampio contesto della sa-
cra corona unita.
Queste doglianze sono infondate. Come già rilevato nel confutare il ricorso proposto da ER Mas- simo, attraverso le intercettazioni telefoniche છે stato appurato che la ricorrente fungeva da cassiER del TE, custodendone i proventi illeciti, che accuratamente contabilizzava e di cui conosceva la provenienza illecita. Inoltre 1'utenza telefonica e la personale collaborazione della ER ERno utilizzate dal TE per mantenere i contatti con gli altri affiliati e in particolare con il la- titante De AS.
Non è censurabile, perché congruamente motivato, il convincimento della Corte territoriale secondo cui l'opER continuativa e proficua prestata dalla Guer- rieri a favore degli affiliati al sodalizio mafioso. 163
la conoscenza dell'origine illecita dei guadagni af- fidatile dal TE, nonché il rilievo che il De
AS non avrebbe mai consentito che i traffici della sua "famiglia" fossero conosciuti da un sog- getto estraneo all'organizzazione, costituiscono prova sicura dell'appartenenza della ricorrente all'organizzazione mafiosa.
Il ricorso in esame deve essere quindi respinto.
93) ME MA.
Su appello del P.M. è stato condannato alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione ed alla multa di lire 48 milioni per i reati, commessi in continua- zione, di: associazione finalizzata al traffico di droga, aggravata di sensi dell'art. 75, comma 4 della legge n. 685 del 1975 (capo B); spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quan- tità ed a mente dell'art. 74 comma 1 n. 2 della ci- tata legge.
Censurando l'impugnata sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento del fatto e della violazione dell'art. 192 c.p.p., il ricorrente afferma che la principale prova a suo carico è stata desunta dalle telefonate nn. 134 (ut. 656303)
e 129 (ut. 663663). La Corte del merito non avrebbe considERto, in ordine alla prima, che l'unico ele- mento di sospetto circa il coinvolgimento sudell'imputato nel traffico di droga, si fondava un errore di verbalizzazione del colloquio, che il primo giudice aveva però eliminato attraverso l'ascolto diretto della cassetta magnetica. Per- tanto, non residuava alcun dubbio che l'espressione "macchine", usata in detto colloquio, doveva es- sere intesa nel senso di autovetture, tanto più che, in effetti, il IC si interessava alla vendita di automobili usate. Quanto alla seconda telefonata, anche il termine "golf" doveva essere interpretato nel senso di autovettura Volkswagen e non come allu- sivo a partite di droga.
Questa doglianza deve essere rigettata, poiché si risolve in una critica in punto di fatto della valu- tazione delle prove.
Come chiarito dall'impugnata sentenza, nella telefo- n. 134. avvenuta fra IC ed il coimputato nata
LE IA, si parlò di "cinque macchine" che il cugino del secondo. RA IA, doveva ritirare. tre delle quali però IC pretendeva che fossero prese rial Suo interlocutore, non fidandosi di RA. 164
Nel corso della successiva telefonata intercorsa fra
IC e ZO, che ad avviso della Corte terri- toriale costituiva una prosecuzione della prima, CA ZO assicurò IC che "tutti" ERno d'accordo nell'inviargli il denaro dovuto. Questa somma, inol- tre, costituiva il compenso di alcuni "golf", per tre dei quali lo stesso ZO si assumeva la per- sonale responsabilità.
La Corte di Assise di primo grado, assolvendo
l'imputato, aveva ritenuto che l'unico elemento di la riferibilità del sospetto circa termine
"macchine", usato nella prima telefonata, a partite di droga derivava dalla divergenza, poi rilevatasi un errore di trascrizione, fra il pronome maschile
"li" ed il sostantivo femminile "macchine". Era stato, invece, appurato che nel colloquio ricorre- - vano i termini "macchine" e "mezzi", con i quali concordavano i pronomi "le" e "li", che ad essi ri- spettivamente si riferivano. Il primo giudice aveva quindi concluso che, pur gravando sui rapporti fra IC, IA e ZO forti elementi di SO- spetto, non ER per nulla sicuro che le due telefo- nate riguardassero traffici di droga.
Il giudice di appello non contesta il contenuto del colloquio telefonico n. 134. così come ricostruito dalla Corte di primo grado, ma attribuisce all'espressione "macchine" il significato di partite di droga in base al triplice rilievo che le stesse cose, indicate in detta telefonata con quel termine, vennero poi chiamate nella successiva telefonata an- che "golf"("quei tre golf", al maschile)%3B che in al- tri colloqui intercettati quest'ultima espressione ER stata usata dallo stesso ZO, in alterna- tiva con quello di "calze". come sinonimo di droga;
che ZO, il quale si era assunta la personale responsabilità per tre di quei "golf", ER interes- sato al commercio di droga e non di autovetture. Ne ha quindi desunto che IC ER coinvolto in un traffico di droga, il quale si era svolto nell'ambito associativo, come provato non solo dalla parziale assunzione di responsabilità da parte di ZO, ma dal fatto. emerso dalla seconda telefo- nata, che "tutti" cioè l'intero gruppo si ERno impegnati a pagare il ricorrente.
Ulteriori prove a sostegno di questa tesi sono state tratte dall'ospitalità offerta da IC a Alessan- dro IA dopo l'attentato all'autosalone di Fio- rentino e da una seric di altre intercettazioni te- lefoniche da cui ER risultato lo stabile collega- mento dell'imputato con gli altri associati. Sif- fatto ragionamento non è sindacabile I 11 sede di 1 - dada
165
gittimità perché immune da vizi logici e da errori di diritto.
Deve invece accogliersi la censura contro la statui- zione dell'impugnata sentenza che ha ritenuto il de- litto sub C) aggravato dall'ingente quantità.
La Corte territoriale ha invero ritenuto sussistere questa circostanza sul presupposto che le cinque partite di droga, menzionate nell'intercettazione n.
134, integrassero un quantitativo ampiamente rien- trante nella fattispecie di cui all' art. 74 comma 2 della citata legge.
Ma questa motivazione è del tutto generica poiché il giudice del merito non è stato in grado di accertare la natura, la quantità e la percentuale di principio attivo delle partite di droga in esame. L'impugnata, sentenza deve essere, pertanto, annullata nei con- fronti dell'imputato limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità, che si elimina, devolvendosi al giudice del rinvio il com- pito di rideterminare la pena.
94) B LA NN.
diE' stato condannato alla pena di anni quattro reclusione e lire 6.000.000 di multa, a conferma e
r p
della sentenza di primo grado, per il delitto
(artt. 81 comma 2 e 71 della legge 685 del 1975) di spaccio continuato di quantità non modiche di stupefacenti che acquistava da Francesco CA,
(caoo C).
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per il delitto dell'art. 71 e all'esclusione delle ipotesi di spaccio di modica quantità, di cui agli artt. 72 e
80 della legge 685.
Si afferma che, nonostante non sia stato rinvenuto nessun quantitativo di stupefacente, 1'impugnata sentenza si sia basata sul contenuto di due telefonate, in cui gli interlocutori riferirebbero un sentito dire di terzi in ordine all'attività svolta Il non dal ricorrente. contenuto escluderebbe, comunque. che lo spaccio avesse ad oggetto modiche quantità di stupefacente. Tale ipo- tesi, per contro, troverebbe conferma, sia in alcune frasi intercettate, in cui si parla di acquisti di
3-4 grammi sia nell inadeguatezza economica del
AR. 166
la il contenuto della seconda telefonata, Inoltre,
555 sull'utenza n. 22938, sarebbe di nessun n. rilievo, neppure avrebbe indiziario, e come interlocutore il padre di RA CA e non lui stesso. Vi sarebbe, infine, difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui
80. che corrisponderebbe all acclarato
all'art. stato di dipendenza del ricorrente.
Il motivo deve essere accolto. Fermo restando, anche per 1'ammissione del ricorrente, che lo stesso si ER recato presso 1'abitazione del CA per acquistare della droga, 1'impugnata sentenza ha sia ritenuto di potere escludere che l'acquisto stato di modica quantità ovvero di una dose per uso personale non tERpeutico, sul rilievo della - circostanza, più volte richiamata in riferimento al rifiuto di cedere uno striscietto al AN, che i fratelli CA ERno dediti al rifornimento di intermediari ed escludevano programmaticamente la cessione al consumatore.
perché Tuttavia, la circostanza non è univoca detto proposito risulta smentita, come a dell'accoglimento del ricorso di ON ND
(cfr. paragrafo 10 numero 77), dal contenuto del colloquio telefonico fra De AS e ZO
(interc. n. 167 sull'utenza n. 663.663), che la p
u sentenza ha utilizzato in senso accusatorio, e dal quale emerge, invece, che presso l'abitazione di tossicodipendenti si trattenevano aCafiero alcuni fumare. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Bari.
Spetterà al giudice del rinvio di riesaminare sotto il profilo probatorio e motivazionale il problema delle quantità di droga acquistate dal AR, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, in relazione alle diverse fattispecie degli artt.
71, 72, 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nonché in relazione allo jus superveniens.
il11 motivo sub b), concernente difetto e
1'illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, resta assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.
95) - EL NC. 167
La posizione è esaminata nel 10paragrafo unitamente a quella di NE (n. 59) e EL.
96) - LL ND.
10 La posizione è esaminata nel paragrafo unitamente a quella di NE (n. 59) e LA.
97) IO NI.
La posizione è esaminata nel paragrafo 14, unita- mente а quella di ON e MI LU e di
MI AC.
100) TE EN.
La posizione è esaminata nel paragrafo 13 sul gruppo di ONroni.
102) NT IO.
Su appello dell'imputato è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di as- sociazione di stampo mafioso, aggravato dalla dispo- nibilità delle armi (capo A).
Con il primo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione degli artt. 241, 242 e 259 disp. trans. c. p.p.. la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi, poiché il procedimento relativo al ricorrente era stato riu- nito a quello principale e trattato secondo la di- sciplina processuale abrogata, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti elencati nei citt. artt. 241 e 242.
I 1 giudice di appello ha respinto tale eccezione. proposta con i motivi di gravame, assumendo che l'attività istruttoria nei confronti dell'imputato ER stata avviata ben prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, tanto che proprio sulla base degli elementi probatori, raccolti attraverso di essa. era stato emesso a carico del NT i l mandato di cat - tura del 13 giugno 1989.
La conclusion cui A pervenuta la Corte territo riale. seconde cui stato ritualmente giuNT 168
dicato secondo il rito abrogato assieme agli altri imputati nell'attuale procedimento, merita di es- sere condivisa, anche se la motivazione che la sor- regge deve essere rettificata.
I l citato mandato di cattura 13 giugno 1989 non ri- guarda il NT. Come risulta dal verbale di arresto allegato, costui, fu infatti catturato assieme al De
AS 22 dicembre 1990 esecuzione il in dell'ordinanza di custodia cautelare 8 novembre
1989, emessa per il reato di rapina ed altro e venne poi interrogato il 16 febbraio 1990 su ordine di comparizione in data 5 febbraio, per delitto di as- sociazione di stampo mafioso.
Tuttavia, come del resto precisato nella sentenza di primo grado, tale mandato di comparizione fu emesso in base agli elementi di prova raccolti a ca- rico del NT attraverso la chiamata in correità,- formulata del MO nell'attuale processo, quale ulteriore sviluppo degli accertamenti istruttori già compiuti nei confronti degli imputati. Ne consegue che nel caso in esame opER il limite all'applicazione costituito del nuovo codice, dall'unità originaria del processo, di cui al cit. art. 242 lettER c) in virtù del quale proseguono l'osservanza della disciplina processuale abro- con gata i procedimenti connessi per i quali i presup- posti elencati nelle precedenti lett. a) e b) ricor- rono anche relativamente a uno solo dei coimputati.
a condizione però che, alla data di entrata in vi- gore del nuovo codice, i procedimenti siano già riu- niti. Ed al riguardo si è precisato da questa Corte che deve considERrsi unico il procedimento teso ad accertare fatti già determinati in origine, i cui responsabili vengano successivamente individuati nel corso della medesima attività istruttoria.
Con la citata norma, infatti, si è voluto escludere
1'estensione dell'opERtività della disciplina abro- gata solo in ordine a quei processi per la cui riu- IOne si renda necessario un espresso provvedimento, perché originariamente autonomi e separatamente con- dotti sino all'entrata in vigore del nuovo codice e non anche per quei processi, che. al pari di quello di specie, siano sorti "ab origine" come unici, an- che se a carico di soggetti, dei quali alcuni ver- santi in una delle condizioni di cui alle lettere a)
e b) della citata norma, ed altri identificati e im- putati dopo il 24 ottobre 1989. data di entrata in vigore del nuovo rito (Cass. Sez. I. CC. 10 marzo
1992 n. 1102, ric. Pratticò e Cass. Sez. VI. CC 29 ottobre 1990 n. 2860. ric. De GRORo). La censura in esame deve essere quindi respinta. 169
Con la seconda doglianza, incentrata sul vizio di omessa motivazione, il ricorrente si duole che la
Corte del merito ha attribuito valore probatorio alle accuse mossegli da CO NA prive di attendi- bilità sia perché ritrattate e rese da soggetto tos- sicomane, sia perché sfornite di riscontri esterni. Si lamenta, infine, che erroneamente è stata valo- rizzata la circostanza, in sé equivoca, dell'arresto del ricorrente assieme al De AS e ad altri coimputati.
Anche questo motivo è infondato. La Corte territo- riale ha desunto la responsabilità del NT dalla chiamata in correità formulata dalla NA CO, sua convivente, la quale ha indicato nell'imputato un associato alla sacra corona unita, di cui ha fornito una descrizione confermata da altre fonti di prova...
La CO ha, inoltre, dichiarato che il convivente aveva partecipato, in concorso con CO NN ed
AN AN ad una rapina ai danni di una banca in AD e questo episoIO ha ricevuto una precisa conferma in sede giudiziaria, poiché il ricorso pro- posto avverso la sentenza della Corte di appello di
CC 21 ottobre 1992, che aveva condannato il ri- corrente per tale reato, stato rigettato dalla è
Sez. VI di questa Corte con sentenza 2 luglio 1993. La stessa ha anche riferito che il NT ER stato colto dalla P.G., assieme a CO NN, ZZ e u
p
EN nel possesso di alcune armi rapinate a Tuglie e anche tale fatto ha ricevuto un preciso riscontro giudiziario, come già detto nel trattare il ricorso proposto da EN (cfr. paragrafo 12 n. 86).
ac-Inoltre MO ha dichiarato che il NT aveva colto nella sua abitazione i coimputati EN €
ZZ durante la loro latitanza e questa circo- stanza è stata riscontrata dalle dichiarazioni della
CO 1'adesioneAnna. Infine dell'imputato all'associazione mafiosa ha trovato una significa- tiva conferma nel fatto che il NT è stato arre- stato assieme a De AS e a altri componenti della "famiglia" in un'abitazione nella quale venne rinvenuto anche un deposito di armi.
Ne consegue che il convincimento espresso dal giu- dice di appello in ordine alla attendibilità della
CO e quindi sulla consapevole appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa dotata di armi non è sindacabile in questa sede perché congruamente motivato. 170
103) DE AN AR
Su appello del P.M, è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di associa- zione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibi- lità delle armi (capo A).
Si rinvia al paragrafo 3) lettER U) per le do- glianze relative alla posizione processuale di CO NA. In questa sede si osserva che il ricorrente lamenta, sotto il profilo del difetto di motiva- zione, che la Corte del merito, nel ritenere atten- dibili le accuse mossegli dalla CO, non aveva considERto che costei aveva riferito con sorpren- dente precisione fatti che non conosceva per scienza propria, ma che le sarebbero stati narrati dal con- vivente NT%; che ER del tutto assurdo che costui avesse fatto confidenze tanto pericolose ad una donna tossicomane e di facili costumi%3B che, infine, non ER da escludere che molti degli episodi rife- riti dalla NT le ERno stati suggeriti dagli stessi inquirenti.
Come già rilevato nel confutare il ricorso proposto da NT DI, il giudice di appello ha prestato credito alle dichiarazioni di Conte Anna, perché esse, sebbene ritrattate in dibattimento, avevano ricevuto solida conferma in altre risultanze istruttorie. Ciò vale sia per la descrizione della u
r p
struttura e del modus opERndi della sacra corona unita, sia per gli specifici reati attribuiti al ri- corrente.
Inverg la rapina ai danni del "Carni Market" di Nardò, che la CO ha attribuito al NT, al
DEl NA ed a tal AN AD ha trovato riscon- tro nella duplice circostanza che uno dei rapi- natori aveva lasciato tracce di sangue e che la stessa CO ha affermato di aver curato una ferita procuratasi dal convivente nel corso dell'azione. La condanna di NT e di LLNA per altra rapina ai danni della Banca Sud Puglia di CC riscontra
1'affermazione della CO che indicato in Co- ha storo gli autori del reato.
al ricorrente ed a Infine, l'attribuzione al NT. tal SO NN della rapina ai danni di una gioielleria di PE è stata confermata dal fatto che per questo episoIO venne arrestato pro- prio il SO, mentre i complici ERno riusciti તુ darsi alla fuga.
il convincimentoDeve quindi concludersi che espresso dal giudico di appello in ordine alla piena attendibilità della GR immune da censura perché 171
correttamente motivato, mentre 'assunto del ricor- rente, secondo cui alcuni dei suddetti episodi sa- rebbero stati suggeriti alla donna dagli stessi in- quirenti, non può avere ingresso in questa sede in quanto si risolve in una critica del tutto gratuita e generica delle risultanze probatorie. Il ricorso proposto dal NT deve essere quindi respinto.
105) - CA AM.
La posizione e' esaminata nel paragrafo 14 unitamente a quella di OF e di ON e MI LU.
o m 172
detl.doC
-§. 12) Le posizioni dei ricorrenti, imputati di appartenere alla famiglia salentina libER.
67) - ZZ RE.
E' stato condannato, su appello del P.M. e in ri- forma della sentenza della Corte d'assise di CC, alla pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e lire 114 milioni di multa per i delitti, riuniti per il vincolo della continuazione, di: associazione per delinquere (art. 416/bis commi 1, 2, 4 e 5 c.p.), opERnte nei settori della distribuzione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, estorsioni ed altri delitti, della gestione e controllo di at- tivita' economiche, con disponibilita' di armi (capo A), alla quale ha partecipato in qualita' di orga- nizzatore, fino al novembre 1988 con permanenza;
MAY mer associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci e dalla disponibilità di armi, ai sensi dell'art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, alla quale ha partecipato in qualita' di organizzatore sino alla stessa data con perma- nenza (capo B).
Con una prima censura il ricorrente denunzia i vizi di omessa e contraddittoria motivazione nonché di travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A).
Sarebbe stata trascurata la sequenza delle date. Al
ZZ venne data comunicazione giudiziaria per asso- ciazione per delinquere semplice il 29 novembre 1988 e, poi, senza che si fosse modificato il compenIO probatorio, egli ER stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione mafiosa ed associazione fi- nalizzata, consumati sino al 30 novembre dello stesso anno. Il ricorrente ER stato ScarcERto
l'undici ottobre 1988, poco più di un mese prima della data indicata nell'imputazione. Ma nella let- tER rinvenuta sul cadavere di IN IN, egli aveva scritto: "quando uscirò prenderò le mic deci- sioni".
MO aveva dichiarato, da parte sua. che dopo le esperienze fallimentari della famiglia salentina li- bER e della "Remo CC libER" (R.L.L.) aveva de- J altri per "creare ciso di incontrarsi con ZZ
l'incontro ER avve- un'organizzazione seria" C che nuto in casa di TO SO. Quest incontro però 173
doveva essere 27necessariamente collocato dopo il novembre 1988, data in cui l'SO frui degli arresti domiciliari. Pertanto. fra la data dell'undici otto- bre e quella del 30 novembre, indicata nell'atto
d'imputazione, il ZZ non avrebbe potuto prestare alcuna adesione e neanche dare al sodalizio mafioso alcun contributo qualificato. Né siffatta partecipa- zione poteva essere posticipata, argomentando dall'ulteriore permanenza del reato, dato che dalle successive acquisizioni probatorie nulla era risul- tato a suo carico.
In ordine al ruolo del ricorrente, il giudice del merito si sarebbe contraddetto nel valutare le let- tere inviate dal 'ZZ al CO De TT, poiché nell'impugnata sentenza, alla pag. 117, si afferma che esse costituiscono la prova dell'adesione, men- tre, a pag. 526, si assume che con quei documenti egli si sarebbe limitato a consigliare il CO di iniziare semplici contatti con il sodalizio, mante- nendo per sé una posizione di distacco. Nel trat- tare, infine, delle quote e della programmazione ed esecuzione dei reati, la sentenza impugnata non avrebbe individuato mai il contributo del ricor- rente. Quanto ai vaglia, costui non ne avrebbe spe- dito, ma soltanto ricevuto da terzi estranei al so- dalizio.
Queste censure debbono essere disattese. Occorre in-
u r
p nanzi tutto rilevare che, a ben vedere, la pro- spettata contraddizione è mERmente formale, poiché la frase contenuta alla pag. 526 citata dal ri- corrente, costituisce soltanto un impreciso richiamo di due distinti documenti.
emerge dai passi dedicati dalla Come sen-numerosi tenza impugnata all'argomento in esame (pagg. 117,
118, 219 e 237) e valutati nel loro complesso, a ca- rico del ricorrente sono state acquisite innanzi tutto tre prove documentali: la lettera inviata da ZZ all'IN e rinvenuta sul cadavere di quest'ultimo e le due missive spedite dal medesimo al CO De TT e che la Corte territoriale colloca in epoca successiva alla prima (cfr. pag.
237). Di tali documenti si dirà anche nel successivo n. 38 concernente il ricorso del De TT Dai passi sopra indicati risulta che la posizione di perplessità e quindi di stallo, in cui ZZ si pose nei confronti della fusione della famiglia salentina nella sacra corona unita. la quale pERltro costi- tuiva nei fatti un dato ormai irreversibile, venne espressa nella prima lettER inviata all'IN, poiché secondo l'interpretazione incensurabile della
Corte territoriale. questa posizione venne definiti- vamente supERta nelle due lettere spedite a De MA EI con l'incarico di attivarsi por la fusione. સારાંશ
174
Ne consegue che le due affermazioni della Corte del merito, relative rispettivamente alla posizione di attesa assunta da ZZ ed alla prova della sua ade- sione al sodalizio mafioso, non sono in contrasto perché, al di là di alcune espressioni improprie, concernono documenti diversi e successivi.
Ne consegue altresì che l'assorbimento della fami- glia salentina libER nel maggiore sodalizio mafioso si realizzò, per opER di De TT e con il be- neplacito di ZZ già nel 1987, prima della libER- zione di quest'ultimo avvenuta, così come assume il ricorrente, nell'ottobre 1988, e che l'incontro av- venuto nell'abitazione di Urso si inquadrò nell'ambito del nuovo rapporto già costituitosi fra i due organismi. Va, inoltre. rilevato che. come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, la prova della suddetta adesione è stata ulteriormente - confermata dal documento contabile sequestrato al coimputato ZO, in cui il ZZ è indicato quale destinatario di tre sovvenzioni in danaro, ammon- tanti a lire 500.000, lire 300.000 e lire 100.000. E
a questo riguardo è sufficiente richiamare quando già detto sulla posizione centrale riservata. fra gli scopi della sacra corona unita. al sostegno eco- nomico degli associati detenuti.
Con una seconda doglianza si denunzia il difetto di motivazione in ordine all'appartenenza del ricor- rente anche all'associazione finalizzata al traffico di droga.
èAnche l'adesione a questa società stata desunta dalla Corte territoriale argomentando dal ruolo di- rettivo ricoperto da ZZ nel sodalizio di stampo mafioso, che praticava anche lo spaccio di droga attraverso l'associazione satellite, e questo ar- gomento non appare nella specie supERbile, tenuto conto che a quel traffico la famiglia salentina li- bER dette un contributo di rilievo attraverso l'opER di alcuni dei suoi diretti associati quali
RD e ZO (infra nn. 39 e 44).
A ciò si aggiunga che, come affermato da LEne e sottolineato dal giudice del merito. ZZ "già trafficava per suo conto in sostanze stupefacenti" e che questa sua attività costitui uno dei motivi di contrasto con il MO. Quest'ultima circostanza offre un ulteriore base logica al fatto che il ricorrente. dopo l'adesione alla sacra corona unita abbia continuato quest'attività nell'ambito associa- tivo. pur riservandosi contrariamente agli impegni assunti, una certa posizione di autonomia che giu- stificò quel contrasto. 175
38) - DE TE NT.
E' stato condannato alla pena di anni sei di reclu- sione il delitto di associazione di stampo ma- per fioso, aggravato dalla qualifica di organizzatore e dalla disponibilità delle armi (capo A).
Sotto il profilo della violazione degli artt. 524
e 3, 475 n. 3 c.p.p. 1930, nonché nn. 1 dell'art. 416/bis c.p.. si lamenta che i giudici del merito hanno affermato che il ricorrente avesse ade- rito alla sacra corona unita in qualità di organiz- zatore sulla base di elementi vaghi e generici, dai quali potevasi, a tutto concedere, arguire una sem- plice partecipazione, ma non anche 1'assunzione di un ruolo direttivo. Si omesso di verificare la specifica attività svolta dall'imputato nell'ambito associativo e non si è considERto che lo stesso aveva trascorso in carcere buona parte degli anni
1986-1988.
La doglianza non ha fondamento. I giudici del merito hanno accertato che ZZ SA, fondatore della famiglia salentina libER, ed all'epoca detenuto, conferi al CO De TT, rimesso in libertà,
l'incarico di riaggregare questo sodalizio, disarti- colatosi a seguito dell'arresto dei capi, e di ope-
u r
p rare la fusione fra questo sodalizio e la più po- ter- tente sacra corona unita. Ad avviso della Corte ritoriale, il De TT espletò con successo que- sto incarico, se è vero che, anche per opER sua, la famiglia salentina libER aderi all'associazione mafiosa, pur conservando come gli altri sottogruppi una certa autonomia organizzativa.
Queste circostanze sono state desunte, come si è an- ticipato: a) da una missiva del ZZ, trovata
-
sul cadavere di IN SA, con la quale il primo aveva confidato al destinatario che gli ade- renti alla famiglia salentina libER si ERno avvi- cinati al OG, con il quale ormai, erano "una cosa sola", mentre egli si poneva in una posizione di attesa, affermando: "io non mi interesserò più di niente sino a quando non esco"; b) dalle succes- sive lettere, datate 31 marzo e 2 giugno 1987, con le quali, supERndo la sua precedente perplessità,
ZZ affidò al CO non solo il compito di rior- ganizzare la famiglia salentina, ma anche di con- durla nell'alveo della sacra corona unita: invero, come ER emerso dagli incontri avuti da De TT nel 1987, fra gli amici e "i ragazzi a posto", di cui ZZ aveva preannunziata la visita. non vi fu- rono soltanto aderenti alla famiglia salentina li- bER. ma anche associati alla sacra corona unita: c) ઠંડú%$ોડી ર
176
dall'essere l'abitazione del ricorrente divenuta un centro di incontro degli aderenti a entrambi i sodalizi%3B d) - dai contatti telefonici e personali accertati fra De TT e DA, responsabile per CC della sacra corona unita;
e) - dalla candida- tura del ricorrente a questo ruolo, risultante da una lettER inviata da OG a DA%; f) - dalle sovvenzioni elargite da quel sodalizio al De TT
e agli altri aderenti alla famiglia salentina libERl attraverso l'opER di De RI%3B g) dal collega- mento assicurato da quest'ultimo fra la famiglia sa- lentina libER e il gruppo diretto da De AS;
h) - infine, dall'incidente verificatosi in 00- casione del battesimo della figlia dello stesso De
RI, di cui si è detto nell'esaminare i ricorsi di LE IA (par. 5) n. 5) e di De RI
(par. 8) n. 32).
L'indubbia concludenza dei suindicati elementi pro- batori integra un solido supporto logico del convin- cimento raggiunto dai giudici del merito in ordine sia alla fusione dei due sodalizi, sia alla frut- tuosa attività posta in essere dal De TT al fine di realizzarla su mandato del CO, sia al ruolo di organizzatore svolto dal medesimo nell'organizzazione mafiosa.
Invero, nell'ambito della famiglia salentina libER e nel più ampio contesto della sacra corona unita,
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l'imputato non espletò mansioni mERmente esecutive, ma partecipò a decisioni e svolse compiti di rac- cordo, che influenzarono in modo incisivo la strut- tura ed il funzionamento dell'intero sodalizio ma- fioso.
E', inoltre, condivisibile il rilievo del giudice del merito che i periodi di carcERzione subiti dall'imputato non costituivano, di per sé, un osta- colo ad una sua fattiva collaborazione a quel soda- lizio. Infatti, 1'ampia casistica giudiziaria e, in particolare, l'esempio di OG, di Rizzo e di De AS, dimostrano che anche in quelle condizioni ER possibile costituire, organizzare e partecipare ad una associazione per delinquere.
Deve. infine. respingersi la doglianza relativa all'entità della pena ed al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. poiché tali statuizioni sono state adeguatamente motivate con riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell' imputato. 38888888
177
39) GA NT.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione e lire 29 milioni di multa per i reati, commessi in continuazione, di : associazione di stampo ma-
-
fioso, aggravata dalla disponibilità delle armi (capo A); associazione finalizzata al traffico di M
droga, aggravata dalla disponibilità delle armi e ai sensi dell'art. 75 comma 4 della legge n. 685 del
1975 (capo B).
preliminarededuce in via la nullità Si dell'ordinanza di rinvio a giudizio sotto il profilo della mancata indicazione delle fonti di prova, con particolare riguardo al delitto di cui al capo B ed alla sussistenza della circostanza aggravante.
in ordineRichiamando quanto già rilevato all analoga doglianza proposta da De RI, si os- serva che esattamente l'eccezione in esame è stata respinta dai giudici del merito. Invero, l'imputato
è stato messo in grado di esercitare in modo ade- guato il diritto di difesa: ciò sia attraverso il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rinvio a giu- dizio, all'ordine di comparizione (nel quale si fa riferimento alle risultanze delle indagini e delle prove testimoniali) sia con la menzione, nella т stessa ordinanza, delle intercettazioni telefoniche
и dalle quali è emerso il coinvolgimento di RD nel traffico di droga, se poste in relazione al de- posito di tutti gli atti che precede il provvedi- mento conclusivo dell'istruttoria formale.
-
Con la seconda doglianza, incentrata sulla viola- zione degli artt. 416 e 416/bis c.p. e sul difetto di motivazione, si assume quanto al reato sub A) che la sacra corona unita costituirebbe un' associa- zione per delinquere semplice e non già di stampo mafioso. Si afferma. inoltre, che i rapporti in- trattenuti con De TT e con gli altri aderenti al sodalizio mafioso, non concretano quel contri- buto, anche minimo ma non irrilevante all'attività associativa, che è indispensabile per una partecipa- zione a quel sodalizio.
In ordine al reato sub B). si afferma che i docu- menti, in base ai quali è stata accertata la sua ap- partenenza all'associazione finalizzata, non riguar- dano l'imputato, ed altresi che la disponibilità di sostanze stupefacenti parte costui sarebbe di da smentita dalla crisi di astinenza che lo avrebbe che il compimento dicolto al momento dell'arresta 178
spaccio Mon implica di per sé singoli atti di sodalizio. l'adesione a quel
Si sostiene, infine, che qualora. come nella specie,
l'associazione mafiosa abbia come unico scopo il traffico di droga. sarebbe applicabile unicamente l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 75 della ci- tata legge n. 685 del 1975.
Per quanto concerne l'infondatezza delle censure ri- guardanti la natura della sacra corona unita e i suoi rapporti con l'associazione. finalizzata, si rinvia alle considERzioni esposte nel paragrafo 4), lettER C).
In ordine alla posizione individuale del ricorrente, si osserva che i giudici del merito hanno accertator che il RD era uno dei "ragazzi a posto", ap- partenenti alla famiglia salentina libER, che il De
TT su mandato del ZZ doveva riorganizzare e che poi aderirono alla sacra corona unita. Dalle intercettazioni è, invero, emerso che l'imputato in- tratteneva rapporti diretti o telefonici con De Mat- EI, il quale gli impartiva, con frasi allusive, istruzioni chiaramente inerenti a contesti illeciti.
Il ricorrente, inoltre, inviò vaglia allo stesso De
TT e ne ricevette da ZO. Infine, lo stesso
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ebbe frequenti contatti epistolari con altri ade- renti al sodalizio.
Questi elementi probatori suffragano, nel loro com- plesso, il convincimento espresso dalla Corte terri- toriale in ordine all'adesione di RD all'associazione di stampo mafioso.
1'imputato fosse altresi inseritoChe poi nell'associazione finalizzata, è stato desunto dalla duplice circostanza che in alcuni appunti, di pugno di ET MO, contenuti in un'agenda seque- strata a Brandimarte Arianna, e relativi anche al traffico di droga (oltre che all'assistenza econo-
mica dei detenuti) il nome di SA RD annotato nella forma abbreviata "770 Sant." e che analoghe annotazioni "Sant" o "Sand" figurano in al- tri fogli, pur essi attinenti al traffico di droga. sequestrati al medesimo ricorrente.
La riferibilità a quest'ultimo delle annotazioni ri- levate nei due documenti è stata affermata. con un' ineccepibile deduzione logica. non soltanto in base al rilievo che esse costituivano un'evidente abbreviazione del nome di battesimo del RD. ma anche perché da una lettera. redatta dallo stesso Cirfeta. emerge che il RD ER dedito allo spaccio nell'ambito associativa in questa missiva. 179
in cui venivano trattate questioni relative al traf- fico di droga, il ET afferma invero che San- tino già "lavorava" in CC e prospetta al destina- tario della missiva la possibilità di utilizzarlo anche nel loro interesse perché sul posto "non c'è quasi nessuno".
L'obbiezione del ricorrente che alcuni dei fogli se- questrati presso RD appartenevano ad ON RTna è stata disattesa dalla Corte del merito in base al pertinente rilievo che, se pure alcuni di tali fogli appartenevano a quest'ultimo, gli altri invece ERno sicuramente dell'imputato; che comunque l'intero inserto ER stato rinvenuto nella sua di- sponibilità;B che il RTna ER colui che aveva con- tributo, con lo stesso RD a inviare denaro al
De TT. Infine, la crisi di astinenza, subita dall'imputato all'atto dell'arresto è in sé priva di qualsiasi rilievo, poiché essa può essere stata cau- sata da una improvvisa e contingente mancanza di droga e quindi non છે incompatibile con 1'adesione all'associazione finalizzata. Le doglianze in esame debbono essere pertanto respinte. рш DE pari infondata è la censura con la quale si de- nunzia sotto il profilo della violazione dell'art. 59 c. p. e del difetto di motivazione, la statui- zione della sentenza impugnata con la quale è stata applicata la circostanza aggravante della disponibi- lità delle armi a entrambi i delitti associativi.
Invero, 1'appartenenza dell'imputato ad ambedue i sodalizi criminosi giustifica, per le ragioni espo- ste nel paragrafo 4) lettER D), il convincimento espresso dai giudici del merito in ordine alla con- sapevolezza, da parte dello stesso, della disponibi- lità delle armi.
E', invece, da accogliere in parte la doglianza con la quale si denunzia. sotto il profilo della viola- zione degli artt. 62/bis e 133 c.p., la misura della pena e si lamenta l'omessa pronunzia sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche.
Premesso che 1'entità della pena risulta adeguata- mente motivata con l'implicito riferimento alla gra- vità delle condotte criminose accertate, deve rile- varsi che la Corte ha omesso di prendere in esame il motivo di appello con il quale ER stato richie- sto il riconoscimento delle circostanze anzidette.
Ne consegue che 1'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio. nei confronti dell'imputato, limitatamente all applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. 180
41) CI EA.
E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere
(art. 416/bis commi 1, 4 e 5 c.p.), fino al novembre 1988 con permanenza, ritenuta l'aggravante della di- sponibilita' di armi (capo A). Il ricorso deduce in principalità il seguente mo- tivo:
a) Violazione della legge processuale penale per avere posto a base della ritenuta partecipazione alla famiglia salentina leccese e poi alla sacra CO- rona unita. la sola circostanza della frequentazione - con persone di nota ed accertata partecipazione ma- fiosa
Il motivo deve essere rigettato. Esso opER una sin- tesi riduttiva della motivazione di responsabilità.
L'impugnata sentenza si basa sull'affermazione, con- tenuta nella citata lettER, spedita da SA
ZZ al CO LE De TT, secondo cui
CC era "uno dei ragazzi a posto": il termine
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"ragazzo" significa, nel contesto di cui si è detto, il primo grado dell'affiliazione.
A tale chiamata la Corte del merito trae corretto riscontro dalle seguenti circostanze, che il ricor- rente non contesta: 1) - la qualità e 1'intensità dei rapporti con De TT, quali emergono anche dalle conversazioni telefoniche intercettate (cfr. pagg. 216-20 sentenza impugnata); 2) - il ricorrente spacciava droga, come risulta dalla conversazione n. 96 nella quale la moglie di De Matteis indica la convivente di CC come "moglie di quello che vende": 3) il fatto che DA aveva urgente ne- cessità di parlare con CC: 4) - i frenetici con-
-
tatti del ricorrente con i coimputati MO E- CC e RA PO. (che l'impugnata sentenza ha correttamente ritenuto degli affiliati: cfr. pa- ragrafo 9) n. 45). paragrafo 10) n. 88) nonché con
ZI De CA (di cui infra), che incontrava in casa del De TT e in altri luoghi;
5) - la con- vivente del CC e AR CC sono intercettate mentre parlano dell'arresto por rapina del ricor- rente, appena avvenuto, e dicono di essere in attesa di PO e De CA, i quali avrebbero portato denaro alla donna per affrontare le prime spese legali. 181
42) - DE LU AU.
E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), fino al novem- bre 1988 con permanenza, ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi (capo A).
Il ricorso deduce in principalità il seguente mezzo:
Violazione della legge processuale penale per avere posto a base della ritenuta partecipazione alla famiglia salentina leccese e poi alla sacra corona unita, tre elementi indiziari di significato non univoco.
Il primo elemento sarebbe costituito da una serie di telefonate con LE De TT, utilizzate non per il loro contenuto confessorio ma soltanto per dimostrare la frequentazione fra i due. Come secondo elemento sarebbe richiamata una lettER con la quale il medesimo De TT invita il ricorrente ad estinguere un debito contratto con una terza persona che lo stesso De TT aveva presentato. La chia- rezza di tale contenuto non si presterebbe a inter- pretazioni diverse di segno accusatorio. I l terzo elemento, costituito dall'inserimento del nome del ricorrente in un elenco sequestrato a SA Ga- LI, troverebbe agevole giustificazione nello stato di tossicodipendenza del De CA.
Il motivo deve essere rigettato. Esso propone la ri- valutazione di circostanze di merito che la sentenza impugnata ha già esaminato e diversamente interpre- tato, senza proporre nuove argomentazioni e senza indicare alcun vizio logico-giuridico, l'unico pro- ponibile in sede di legittimità. Come già per il Ricci, anche per il De Luca 1'impugnata sentenza si basa sulla dichiarazione di
SA ZZ che lo indica "fra i ragazzi a po- sto", nel significato più sopra specificato. A tale dichiarazione accusatoria essa dà riscontro dimo- strando i continui contatti e le telefonate
(intercettate) sull'utenza n. 593561, fra il ricor- rente e i citati De TT IC, IC e PO
(cfr. pag. 478 sent. imp. e pagg. 686-87 sent. pr. grado). In riferimento alla lettera inviata da De
TT 1 impugnata sentenza ha valorizzato 11 rimprovero. in essa contento. di non avere rispettato l'accordo di dividere settimanalmente il guadagno e di essersi permesse "di lasciare 100.000
(soltanto) a(lla) moglie (di De AT ". 182
L'esiguità della Somma f a sbottare De TT nelle parole: "E' quello tutto il guadagno del mese? No!".
Sul punto i giudici del merito hanno anche disatteso la giustificazione fornita ricorrente dal sull'origine del guadagno da dividere (proventi di una sala da videogiochi), affermando motivatamente che si trattava, invece, dei guadagni della bisca clandestina gestita dalla "famiglia Rizzo-De MA EI" della sacra corona unita. Infine, anche 1'inserimento del nome del De Luca negli appunti contabili tenuti da SA RD è stato corret- tamente esaminato e valutato in senso accusatorio
(pag. 479 sent. imp. e pag. 689 sent. pr. grado).
44) - LI QU. E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto delinquere di partecipazione ad associazione per (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), fino al novembre 1988 con permanenza, ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi (capo A).
Il ricorso svolge il seguente motivo principale:
difetto e illogicità della motivazione per avere posto a base della ritenuta partecipazione alla famiglia salentina leccese e poi alla sacra corona unita, elementi indiziari non concludenti.
Si deduce che le lettere inviate dal ricorrente alla d
n i
moglie sarebbero inidonee dimostrarne a
1'inserimento in un sodalizio mafioso;
le telefo- nate intercettate non conterrebbero alcun elemento di conferma dell'assunto accusatorio: la modesta somma consegnata alla moglie avrebbe causa in vecchi crediti vantati dallo ZO.
ricorso propone generiche censure di fatto e la Il sentenza impugnata non risulta affetta dal vizio lo- gico giuridico, che solo può essere prospettato in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha accer- tato, infatti, che il coimputato AL De VE OR, incaricato dalla sacra corona unita per gli aiuti economici agli affiliati in carcere, aveva provveduto anche per IE TA, moglie dello
ZO, e che le lettere da questa inviate al ma- rito evidenziavano "chiari rapporti con ZZ AL tore, De TT LE. SO TO, ZZ Mau- rizio e Dodaro Antonio e sicuri collegamenti econo- mici con CO NO e RD SA". ->
183
Motivi comuni a CC, De CA e ZO.
a) Difetto di motivazione in ordine alla cono- scenza nel De CA e nello ZO della disponibi- lita' di armi per gli associati.
I l motivo deve essere rigettato per le ragioni già esposte nel paragrafo 3) lettER D). Il fatto che la sacra corona unita aveva fatto uso di armi in alcuni degli episodi ricordati, divenuti di pubblico do- mino, e la circostanza per ZO delle numerose condanne per porto abusivo C detenzione di armi hanno correttamente indotto la Corte territoriale а ritenere l'elementointegrato soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 416/bis commi 4 e 5
c. p.
b) Difetto di motivazione in ordine al diniego
-
delle attenuanti generiche al CC, al De CA e allo ZO.
La motivazione per il CC sarebbe mancante mate- rialmente, per De CA consisterebbe nella formula di stile "gravita' delle condotte realizzate", men- tre per lo ZO la valutazione completamente ne- gativa della personalità sarebbe basata su prove del tutto indiziarie.
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Il motivo deve essere rigettato per tutti tre i ri- correnti perché l'impugnata sentenza ha considerato i numerosi precedenti penali oltre che la gravità della condotta di partecipazione.
45) - CI SI.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità delle armi (capo A).
Sotto il profilo della violazione dell'art. 192
c.p.p. e del difetto di motivazione. il ricorrente denunzia l'irrilevanza probatoria della chiamata in reità formulata dal LEne. perché priva di riscontri esterni. tali non potendo considERrsi né versa- menti da lui eseguiti. che trovavano la loro causa soltanto nella parentela con ZZ e De TT, né le frequentazioni con altri imputati dovute а rap- porti di amicizia. Infine, si contesta che la fami- 184
glia salentina libER. della quale è stato ritenuto aderente. fosse stata affiliata alla sacra corona unita.
Queste censure debbono essere disattese. La Corte del merito ha ritenuto l'imputato aderente alla fa- miglia salentina libER, diretta da ZZ e da De
TT, perché LEne AE 10 aveva definito
"ragazzo" del ZZ.
Né è sostenibile l'assunto della difesa che siffatta chiamata in correità sia sprovvista di riscontri esterni, poiché, come diligentemente evidenziato dai giudici del merito, essa ha trovato ampia conferma serie nutrita di intercettazioni telefoniche in una dalle quali è emerso che il ricorrente ER assiduo accompagnatore del De TT, il quale condivideva con ZZ la direzione della famiglia salentina li- bER, e che 10 stesso 10 considERva e trattava come un suo gregario, impartendogli ordini e affi- dandogli incarichi che soltanto siffatta posizione subordinata poteva giustificare.
Inoltre, è stato accertato che IC, incaricato di raccogliere il denaro da inviare a De TT de- tenuto, effettuò tre rimesse di denaro in favore di costui e spedi una somma anche al coimputato OL
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LI.
Come correttamente ritenuto dai giudici del merito, queste ultime incombenze si inquadrano in quei rap- porti di solidarietà nei confronti degli associati detenuti e le loro famiglie, che contraddistingueva il sodalizio mafioso. L'opposta versione, fornita dall'imputato, non può avere ingresso in questa sede, poiché mira ad una valutazione delle prove di- versa da quella compiuta dal giudice del merito.
• Per quanto concerne, infine, l'assorbimento della famiglia salentina libER nel più ampio contesto della sacra corona unita, che la difesa contesta in forma pERltro generica, è sufficiente rinviare alla confutazione del ricorso De TT (supra n. 38).
Le ragioni esposte nel paragrafo 4) lettER D) dimo- strano l'infondatezza della censura con la quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
Infine, la gravità dei fatti ed gli specifici prece- denti penali dell'imputato giustificano la pena in- flitta ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 185
64) - LE AL.
Su appello dell'imputato e del P.M. è stato condan- nato alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Denunziando difetto di motivazione, il ricorrente si duole di essere stato condannato sulla base di in- dizi evanescenti e comunque erroneamente interpre- tati. Afferma, in particolare, che la rapina consu- mata in concorso con CC, costituendo un fatto isolato, non integrerebbe una prova della sua appartenenza al sodalizio mafioso e che nessuno de- gli elementi acquisiti dimostrerebbe che egli era uno dei "ragazzi" del ZZ. Censura, infine, sotto il profilo della violazione dell'art. 59 C.P., la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
Queste doglianze non possono essere accolte. La
Corte territoriale ha correttamente valorizzato la 1
т chiamata in correità formulata dal LEne, il quale и aveva definito l'imputato come uno dei "ragazzi" del
ZZ, capo, assieme a De TT della famiglia sa- lentina libER, poi confluita nella sacra corona unita.
Quest'accusa è stata, invero, confermata dai collo- qui telefonici intercettati dai quali è emerso un rapporto di continua frequentazione fra LE, De MA EI e altri aderenti al medesimo gruppo, che può trovare una logica spiegazione soltanto nella comune appartenenza al sodalizio mafioso. La natura crimi- nosa di tale rapporto è stata d'altra parte eviden- ziata dalla partecipazione del ricorrente alla sud- detta rapina in concorso con CC ND, altro aderente alla famiglia salentina libER. Infine, su- bito dopo l'arresto l'imputato chiese di essere ri- stretto nella stessa cella del De TT%3B il che, ad avviso della Corte, provava il legame di fedeltà
e di dipendenza che collegava i due. Le considerazioni csposte nel paragrafo 4) lettER
D) e il concorso del Loo nel reato di rapina giusti- ficano la circostanza aggravante della disponibilità delle armi.
L'entità della Pena inflitta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati congrua- mente motivati con la gravità del fatto ed i prece- 186
denti penali del ricorrente. Pertanto, anche la do- glianza al riguardo proposta deve essere respinta.
86) - LE NI.
Su appello dell'imputato è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso, aggravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Con una prima censura si denunzia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p... lamentando che i giudici del merito, malgrado
1'imprecisione e la mancanza di riscontri, hanno at- tribuito rilievo probatorio alle accuse della Greco
e di MO e infine, non hanno individuato l'effettivo contributo dato dal ricorrente al perse- guimento dei fini associativi.
Questa censura non coglie nel segno. Con' adeguata motivazione la Corte territoriale, invero. ha de- sunto l'appartenenza dell'imputato alla sacra corona unita da una serie di univoci e concordanti elementi di prova, costituiti: a) dall'annotazione del no- sequestrati aminativo del EN negli elenchi
TA e contenenti la contabilità del sodalizio%;B
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т
b) dalla citata lettER inviata a IN. dal capo della famiglia salentina libER, ZZ AL tore, nella quale costui ha definito il EN come persona a lui "vicina", con chiaro riferimento ad una solidarietà derivante dal vicolo associativo;
c) da altra lettER con la quale ER DI, ade-
-
rente alla sacra corona unita, ha rimprovERto il coimputato NE di non aver aiutato "compare
Billo", nomignolo del ricorrente;
d) dalla chia- mata in correità formulata da MO il quale ha indicato il Sileno fra i partecipanti al convegno mafioso tenuto nell'abitazione di SO ed ha ag- giunto di aver procurato asilo in casa del coimpu-
ZZ; tato NT DI ai latitanti EN e circostanza, quest'ultima. confermata dalla CO;
d) - secondo dalle dichiarazioni fatte dalla stessa, le quali i coimputati NT. ZZ e Sileno avevano rapinato armi a Tuglie.
Quest'ultimo dato trova riscontro nel fatto che i tre, arrestati dopo n conflitto a fuoco, vennero trovati in possesso di quelle stesse armi e furono condannati per ricettazione. Infine che in quell'occasione 1'imputato. avesse agito per conto del sodalizio mafioso emerso da un colloquio tele- fonico durante 11 quale De AS, informato dell'arresto, avova espresso suo disappunto. 187
Le obbiezioni mosse dal ricorrente non hanno alcun pregio. La Corte, come già rilevato, ha indicato i motivi per cui le inesattezze, in cui MO è in- corso nel descrivere 1'incontro nell'abitazione di
SO, non ne infirmano l'attendibilità. La circo- stanza che il EN sia stato condannato per ricet- tazione e non per rapina non esclude, di per sé, la credibilità dell'accusa formulata dalla CO ma an- zi, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto, ne ha confermato il nucleo: vale a dire il dell'imputato nel possesso delle coinvolgimento armi, in concorso con altri affilati al sodalizio mafioso.
L'appartenenza del EN ad un'associazione palese- mente armata giustifica, per le considERzioni già esposte nella parte genERle, il convincimento del giudice del merito in ordine alla consapevolezza, della disponibilità delle armi, confermata, del re- sto, dall'episoIO da ultimo ricordato. La specifica doglianza al riguardo proposta deve essere quindi disattesa.
Infine, la genericità del motivo di appello concer- nente il diniego delle circostanze attenuanti gene- riche esimeva la Corte dal pronunziare specifica- mente sul punto.
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88) - OD RA.
Su appello dell'imputato è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ag- gravato dalla disponibilità delle armi (capo A).
Sotto il profilo dei vizi di omessa e contradditto- ria motivazione e del travisamento dei fatti, si as- sume che l'asserita frequentazione con De TT, per la sua breve durata, circoscritta soltanto a tre mesi, non integrerebbe di per sé quel vincolo sta- bile e permanente, necessario per la configurabilità del reato associativo. Comunque. tale rapporto, an- corché continuativo. non avrebbe avuto connotazioni illecite e non si sarebbe svolto nei termini indi- cati in sentenza. In particolare. la Corte non ha considERto che la circostanza di un viaggio in Sar- degna, per accompagnarvi la moglie del De Matteis in occasione di un permesso-premio ottenuto da costui colà detenuto. ER stata smentita da CC, da altre telefonate o da un rapporto dei Carabinieri che del pari un successivo viaggio nell'isola in coincidenza con la scarcERzione di De AT ER contraddotta da un altro rapportO. Ed al riguardo si censura il 188
rigetto della richiesta di rinnovazione del dibatti- mento avanzata per acquisire prove a discarico.
La Corte, inoltre, nell'affermare che in occasione dell'arresto di De TT, il PO gli avrebbe for- nito la pistola poi sequestrata, valorizza una cir- costanza smentita dalla relazione di sevizio rela- tiva a tale episoIO.
I giudici del merito nel definire il ricorrente af- filiato alla famiglia salentina libER di ZZ Sal- vatore, hanno omesso altresì di considERre che LE one non lo ha indicato fra i "ragazzi" del ZZ e che la posizione autonoma assunta dallo stesso in occasione di un furto eseguito ai danni della 'so- LA del ZZ è di per sé incompatibile con il vincolo di affiliazione. Infine, la sovvenzione in denaro elargita alla moglie del CC troverebbe la sua spiegazione in meri rapporti di amicizia.
Questa articolata doglianza non può essere accolta. E' pur vero che la condotta attribuita al ZZ du- rante 1'opERzione conclusasi con l'arresto di De
TT è smentita dalla relazione di servizio. Ma questo travisamento non è tale da escludere
1'appartenenza del PO al sodalizio mafioso che è dimostrata dalle altre prove elencate in sentenza.
Da una serie nutrita di intercettazioni telefoniche
è infatti emerso che i rapporti con De TT, im- prontati a un evidente vincolo di subordinazione, si inserivano nell'ambito associativo, essendo emerso che De TT chiedeva al ricorrente di accompagnarlo nei suoi spostamenti e di recarsi а incontri con altri associati. Il viaggio compiuto in Sardegna assieme alla moglie di De TT risulta provato da altri colloqui telefonici, la cui valuta- zione non è censurabile in sede di legittimità.
La sovvenzione in denaro alla moglie del coimputato
CC (non IC), per consentirle di affrontare le spese di difesa, si inquadra come correttamente
+
affermato dai giudici del merito, in quei rapporti solidarietà che distinguevano la Sacra coronadi unita.
Tutti questi elementi, complessivamente valutati, sorreggono sotto il profilo logico il convincimento dei giudici del merito che il PO deve essere anno- vERto fra "i ragazzi a posto di cui ZZ parla nelle menzionate lettere spedite તુ De Matteis, non avendo alcun rilievo che LEne non abbia alluso al ricorrente in questi termini 0 che Podo non sia stato condannato nei precedenti processi relativi alla famiglia salentina. Deve altresì rilevarsi che lo stesso episoIO del furto ai danni della soLA 189
del ZZ, valorizzato dal giudice di primo grado ed invocato in ricorso, è tutt'altro che producente ai fini difensivi. In quell'occasione infatti il PO assunse le difese dei presunti ladri e questa con- dotta venne intesa come una violazione del dovere di subordinazione e di fedeltà che astringeva il ricor- rente al ZZ.
Ne consegue che il diniego della rinnovazione del dibattimento non ha pregio, essendo noto che questa integra un istituto eccezionale, che il giudice di appello può utilizzare soltanto qualora ritenga di non poter decidere in base alle risultanze istrutto- rie acquisite nel precedente grado.
DE pari infondata è la doglianza che si appunta contro l'aggravante della disponibilità delle armi.
Anche a prescindere dall'episoIO dell'arresto di De
TT, l'appartenenza ad un sodalizio palesemente armato e i rapporti intrattenuti con De TT pro- vano che costui ER consapevole di siffatta disponi- bilità. In conclusione, la condanna del ricorrente alla gravitàad una pena ritenuta proporzionata della condotta ed ai precedenti penali del ricor- rente è immune da censura.
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190
det2.doc
§ 13) - I ricorrenti imputati di appartenere al gruppo di ONroni,
53) - RN IO.
E' stato condannato, su appello del P.M. e in ri- forma della sentenza della Corte d'assise di CC, alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 113 milioni di multa per i delitti, riuniti per il vin- colo della continuazione, di: imputazione sub A),
-
associazione per delinquere (art. 416/bis comma 1, 2, 4 e 5 c.p.), opERnte nei settori della distribu- zione di stupefacenti, dell'esecuzione di rapine, estorsioni ed altri delitti, della gestione e con- trollo di attivita' economiche, con disponibilita di armi, alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore, fino al novembre 1988 con perma- nenza;
imputazione sub B), associazione finaliz- zata al traffico di stupefacenti, aggravata dal nu- mero delle persone superiore a dieci e dalla dispo- nibilità di armi, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 1, 4 e 5 della legge 22 dicembre
1975 n. 685), alla quale avrebbe partecipato in qualita' di organizzatore.
I due ricorsi per MA OR propongono numerosi motivi, in parte comuni, che si sintetizzano ed esa-
d minano nell'ordine che segue.
m a) - Difetto di motivazione in ordine all'esistenza in ONroni di una famiglia mafiosa capeggiata da
MA OR e composta da GE OR, Alessan- dro AC, Claudio e EN ER, Salvatore
TE.
Il motivo e' proposto anche per GE OR ed e comune a tutti i ricorrenti accusati di far parte del cd. "Gruppo di ONroni"
•
Si deduce che l'impugnata sentenza avrebbe fondato l'esistenza di tale famiglia sulla base dei rapporti di parentela @ delle rimesse di denaro, elementi insufficienti da soli ad affermarne la matrice ma- fiosa, in mancanza di altre prove.
Cosi' per i rapporti di parentela, si era inutil- mente messo in evidenza nei motivi di appello che non si sono rinvenuti elenchi degli appartenenti all'associazione. non crano stati attribuiti reati scopo. ecc.
Si deduce. inoltre. The la parentela esclude la co- artazione psicologica fra componenti del gruppo ed 191
anche le condizioni di assoggettamento e di omertà: che percio' si sarebbe dovuta ritenere la diversa figura dell'associazione semplice in luogo di quella mafiosa.
Per quanto riguarda le rimesse di denaro, se ne con- testa l'esistenza materiale, anzitutto, in quanto dedotte non sulla base dei vaglia spediti o di al- tra documentazione postale. bensi' di un appunto della Polizia di Stato, allegato al rapporto.
Si aggiunge che il fatto delle rimesse sarebbe privo, per sé stesso, di qualsiasi connotazione ma- fiosa, per affermare la quale l'impugnata sentenza avrebbe dovuto previamente dimostrare con altri ele- menti di prova che, nel gruppo di ONroni o in ge- nere nella sacra corona unita, la rimessa di denaro ER ucata con significato di affiliazione, analoga- mente а quanto ER avvenuto nella camorra napole- tana.
Ancora, non si ER considERto che le rimesse di de- naro al OR ed ai suoi famigliari durante la de- tenzione, fatte da EN, potevano trovare spie- gazione nei rapporti di società esistenti fra i due e quindi in un riparto di utili.
b) - Difetto di motivazione in ordine alla qualità
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di organizzatore della sacra corona unita, attri- buita sulla sola base delle dichiarazioni di Romolo
MO e AE LEne, nonché difetto di motiva- zione sulla ritenuta conoscenza della disponibilità di armi da parte degli affiliati
Il motivo costituisce sviluppo e specificazione del precedente. Ripropone, sotto il profilo della са- renza. illogicità, contraddittorietà della motiva- zione e del travisamento di fatto, argomenti già svolti nell'atto di appello che la Corte territo- riale avrebbe omesso di esaminare.
accusato-Si afferma anzitutto che le dichiarazioni rie del MO, gia da considERre totalmente inattendibili per quanto detto nei motivi riassunti al precedente paragrafo 3 sub T), sarebbero state sottoposte a illogici e inammissibili ampliamenti di significato.
Dall'affermazione che "OR in ONroni coman- dava un po' tutti" si era dedotto che la "famiglia" intER, della quale egli sarebbe stato plenipoten- ziario, esprimeva il potere di comando ed altresì che tale potere ER di tipo mafioso. E cio' senza fosse avvalsa della dimostrare né che questa si forza intimidatrice nascente dal vincolo associa- assoggettamento e di tivo. né della condizione di ikhedesses!
192
omertà in cui avrebbero dovuto trovarsi gli abitanti di ONroni.
Ancora, si sarebbe illogicamente affermata la qua- lità di organizzatore del ricorrente, traendo argo- mento dalle dichiarazioni di Morello secondo cui
OR ER uno dei ragazzi di DA, e che OR aveva come "ragazzi" gli altri imputati del gruppo, nonostante che dette parole fossero generiche e im- precise e che il thema probandum fosse quello della partecipazione qualificata а un sodalizio di tipo mafioso.
L'interpretazione di tali dichiarazioni, nel senso una leadership del ricorrente sul gruppo di Mon- di teroni, si porrebbe in contrasto con altra sua di- chiarazione, secondo cui ER stato DA ad auto- rizzare la formazione di gruppi nella provincia di
CC e ad attribuire il massimo grado del "crimine"
a talune persone, fra le quali MA OR non ER
compreso.
Per contro gli stretti rapporti di parentela e affi- nità fra i due OR, LE AC, AU IO e EN ER, SA TE e Luciano
EN sarebbero idonei ad attribuire un signifi- cato lecito alle parole "ragazzi di MA OR".
La sentenza impugnata avrebbe errato nell'individuare gli elementi di riscontro alle di-
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p chiarazioni predette (malamente interpretate). Cosi' la serie di intercettazioni telefoniche non dimo- strerebbe l'appartenenza al gruppo DA in quanto OR non ne sarebbe interlocutore e non sarebbe menzionato in esse. Nella sola conversazione inter- cettata fra ON OF e tale MI si accen- nerebbe a certo MA, che i primi giudici identifi- cano con il OR. Ma tale circostanza non sarebbe stata utilizzata nell'impugnata sentenza.
Parimenti, il riferimento a tale MA, contenuto nella citata lettER scritta da NN De AS
a MO ET, non potrebbe costituire riscontro in quanto il MA non potrebbe essere identificato con il ricorrente.
La lettER inviata da EN ER al OR (da questi mai ricevuta) non conterrebbe alcun elemento di prova della partecipazione all'associazione ma- An- fiosa e di riscontro alle dichiarazioni MO. che la frase apparentemente più allusiva: "Non ho detto che ti stai fregando tutti i soldi tu e che non stai pensando nessuno". sarebbe stata travisata nel significato proprio, attinente a leciti rapporti commerciali. ed interpretata come se dicesse che
OR si ER appropriato dei soldi di tutti, per giungere ad affermare. in via di equivoca deduzione GU
193
logica, che conseguentemente 1 soldi appartenevano al gruppo mafioso.
Anche per quanto concerne le dichiarazioni di Gae- tano LEne si sottolinea la contraddittoria valuta- zione di attendibilità, data dalle due sentenze di merito, che ne rimarrebbe perciò inevitabilmente compromessa. Si lamenta, inoltre, che l'impugnata sentenza avrebbe omesso di valutare l'affermazione del LEne, secondo cui MA OR ER "ragazzo"
(cioè mero partecipante) dell'altro affiliato e im- putato LU NE, talché non poteva contempo- raneamente essere "ragazzo" ed " avere i ragazzi", cioé essere organizzatore.
La sentenza impugnata avrebbe errato nell'accettare circostanza, che la riferita da MO, all'indomani della morte di DA sarebbe interve- nuta una lotta fra OR e De AS. Tale lotta sarebbe stata ritenuta travisando le dichiarazioni rese di DI TE, il quale avrebbe riferito che il TE SA ER rimasto amareggiato della morte del DA e che nel seguire la cronaca degli altri omicidi verificatisi in provincia gli aveva confidato che intendeva uscire da una certa situazione, "perché non si capiva più niente dell'ambiente": dal successivo ferimento del Salva
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p tore TE la sentenza avrebbe tratto la dedu- zione che vi ER stata lotta e che l'ambiente con- fuso ER quello di ONroni. Ed anche ad ammetterne l'esistenza, da tale lotta non potrebbe trarsi uni- vocamente la conclusione che OR ricopriva una posizione qualificata nell'associazione.
affermata in base alLa consistenza patrimoniale, matrimoIO con una donna ricca, sarebbe in contrad- dizione con la circostanza degli otto vaglia, asse- ritamente inviati da EN per sostentare
1'affiliato in carcere e i suoi famigliari.
Le circostanze predette, erroneamente utilizzate come riscontro, non avrebbero nemmeno valore di prove autonome: la consistenza patrimoniale, la fre- quentazione con soggetti "in odor di mafia"
l'essere in società con NO EN, l'avere costui spedito dei vaglia al OR, sarebbero ele- menti di natura univoca, utili non per
1'applicazione di misure di prevenzione ma non per la sanzione ponale. che richiede prove prima di es- sere applicata.
Non vi sarebbe. infine. alcuna prova che l'attività organizzatrice del OR si sia esplicata in un settore autonomo dell'attività promossa dalla sacra corona. quali la gestione di bische. il traffico di stupefacenti. ecc... 194
si de- Con altro motivo attinente alle circostanze. duce che, dopo la modifica all'art. 59 c. p., occor- la di- reva dimostrare che MA OR conosceva sponibilità di armi in altri gruppi (presso quello di ONroni non ne sarebbero state trovate) 0 al- meno l'aveva colposamente ignorata, che e
1'impugnata sentenza avrebbe omesso qualsiasi argo- mentazione specifica per richiamare le generiche de- duzioni necessario caratteresul armato dell'associazione di tipo mafioso.
Gli esposti motivi sub a) e b) sono esaminati con- giuntamente e vanno respinti. Sotto veste di motiva- essi propongono una ri- zione difettosa e illogica, inammissibile nella man- valutazione di merito, qui canza dei vizi denunciati.
Occorre subito precisare che, contrariamente а quanto ritenuto nei motivi riassunti, vi e' totale accordo di decisione e motivazione fra i giudici del merito in ordine alla responsabilita' del ricorrente per il delitto di associazione di tipo mafioso sub
A), a differenza di quella per il delitto sub B) di cui si dira'. Talche' l'impugnata sentenza si inte- gra con quella di primo grado, recependone alcuni passaggi motivazionali..
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Inoltre, la prova di responsabilita' e stata basata 1
sulle dichiarazioni accusatorie di OM MO e sui riscontri di cui si dira , e non anche sulle di- chiarazioni dell'altro imputato AE Leone. Non hanno percio' fondamento le critiche basate su que- ste ultime dichiarazioni, mentre si rinvia a quanto gia' detto al paragrafo 3. lettER T) in ordine alla correttezza della motivazione di attendibilita' intrinseca, del MO, ed all'infondatezza delle censure sul punto.
La Corte territoriale ha fondato 1'affermazione di responsabilita' sulle seguenti dichiarazioni di Mo- rello.
a) Per quanto concerne l'appartenenza alla sacra CO- rona unita, i giudici del merito hanno fatto riferi- mento alle numerose ed inequivoche dichiarazioni che affiliato considERno OR un sicuro dell'organizzazione invero. criminosa. Ed nell'interrogatorio del 22 novembre 1989 avanti al
G. I. di CC il MO affermo' che verso la meta del 1987 il DA aveva assunto una posizione pre- minente nella sacra Corona unita in conseguenza dell'offuscarsi dell'autorita' di OG. compro- messa dalle dichiarazioni rese nel primo processo di Bari. Si "aggrego IA Alessandro. TO Ma- 195
rio. ecc. e cerco anche di far() entrare
(MO) nella sua famiglia". Accenno' anche ad im- prese criminose alle quali OR aveva partecipato (smercio di un grosso quantitativo di cocaina avuto da MA Notaro, partecipazione all'omiciIO dei fratelli IO, dal quale pERltro il ricorrente è stato assolto). Racconto' che ER stato invitato ad una riuIOne in casa di LE IA per la costituzione della famiglia di DA, e che vi aveva trovato, fra gli altri MA OR. Nel suc- cessivo interrogatorio del 27 novembre 1989 il Mo- rello descrisse il suo rientro nella societa' crimi- nale dopo avere riacquistato la liberta' nel 1988.
Trovo' che a quell'epoca (estate 1988) nella zona di CC la guida di Dodaro. al momento in vinculis, non ER piu' indiscussa: "il gruppo che in sua as- senza comandava ER composto da De AS NN,
ER MO, ZO ZI, OR MA
I giudici del merito hanno riscontrato tale dichia- razione, nella parte concernente la caduta di DA
e l'emergere progressivo degli altri con il conte- nuto delle numerose telefonate intercettate sull'utenza in uso al ZO, nonche' con la let- tER di De AS a ET, sequestratagli il 4 ottobre 1988 e piu' volte citata. Tali fonti danno u
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conferma della progressiva perdita di autorita' del DA, al punto che De AS dichiara ripetuta- mente al ZO e a MO ET la volonta' del gruppo di eliminare fisicamente il vecchio boss pre- posto per la provincia di CC (pagg. 240-42 sen- tenza impugnata e 341-42 sent. di 1 grado).
Danno conferma altresi della composizione del gruppo subentrato al DA. come indicata dal chia- mante. In quest'ultima prospettiva i giudici del me- rito hanno ritenuto che la citazione di tale
"MA", contenuta nella lettER ("Cosimino mio leggo nel tuo scritto quello che mi hai detto, cioe'
(che io, te e MA). per volere di qualcuno, do- vremmo essere ..."), si riferiva a MA OR, pur precisando che, 'contrariamente a quanto ritiene la difesa, non certo su tale (citazione) si foca- lizza la prova della sua responsabilita'", bensi' sulla complessiva attendibilita' delle dichiarazioni del MO (sentenza impugnata, pag. 600).
appareTale essendo 11 vero oggetto del riscontro, priva di fondamento la critica di avere utilizzato per conferma delle conversazioni telefoniche nelle quali non comparirebbe il nome del ricorrente.
1.I l nome MA compare più volte nella telefonata
141 nella quale ON OF parla con ON Co- luccia e nella seconda parte anche con MI CA racciolo. e sulla quale si torner nel paragrafo 14 196
nell'esaminare il ricorso del OF. Il contesto della conversazione intercettata rivela che il MA
è citato come la persona che potrebbe chiarire i rapporti con il AD ed anche come il "cristiano : autorevole", che OF avrebbe dovuto informare prima di partire per la Germania. Il tenore dei di- scorsi denota la dimestichezza familiare che MI ha con il MA.
Ciò nonostante, la sentenza di primo grado (pag. 865) parla prudenzialmente di sospetta identifica- zione, in quanto MA OR è CO di MI AC (avendo sposato la soLA di costui An- tonia). La sentenza impugnata supER il problema dell'identificazione del MA con il ricorrente in quanto ritiene, in base alle ammissioni del OF, che SA AD (e non OR) fosse la per- sona che intimidiva detto imputato. Deve pertanto concludersi per 1'inconferenza della doglianza suf punto.
b) Con riferimento al ruolo di organizzatore della sacra corona unita, i giudici del merito hanno con- sidERto seguenti dichiarazioni: 1) le nell'interrogatorio del 26 ottobre 1989 Morello disse che MA OR ER in societa' con EN
e che si ER reso conto che l'uomo "comandava un po' tutti a ONroni, bar, locali ed esercizi commer ciali"; 2) nel successivo interrogatorio di precisa-
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zione del 4 dicembre 1989 esordi' con le parole: "I ragazzi di OR MA per quello che io conosco erano i due fratelli ER DI ed EN che avevano DI il GE ed EN la Santa;
TE SA che e qui detenuto ha la Santa. AC LE CO di Tornese Mario ha pure la Santa;
UA Antonio detto Tonino il nervoso che pure lui la Santa;
UA NN che ha lo Sgarro". accu-I giudici hanno convalidato tali dichiarazioni satorie, richiamando i riscontri propri a ciascuno dei "ragazzi" imputati (di cui si dira' nel seguito del paragrafo) nonche' utilizzando la lettER 14 ot- tobre 1987. scritta a MA OR da EN ER
e trovata addosso al TE DI. Il testo della lettER. che qui interessa, e' del seguente tenore: "io non ho avuto paura di dire quello che penso, quindi se fosse vero che io abbia detto che ti stai fregando i soldi tu e che non stai pensando a nessuno. te avrei scritto personalmente". Es- sendo evidente che 1'EN si preoccupa di smentire di avere MOSSO detta accusa al Tornesc. corretta- mente i giudici predetti hanno dedotto che il tenore stesso dell'accusa e la preoccupata smentita ERno necessariamente inserite nol contesto di rapporti associativi di Icalta' verso il capo C quindi 197
costituivano un valido riscontro della comune appartenenza alla societas sceleris nonche' della qualifica di "ragazzo", attribuita dal MO al predetto EN ER nella seconda dichiarazione citata.
Il richiamo degli elementi di prova utilizzati dall'impugnata sentenza e' sufficiente a dimostrare
1'infondatezza delle doglianze sul punto.
L'interpretazione del termine "ragazzo", inteso come affiliato alla sacra corona unita (dipendente da un grado superiore), appare del tutto corretta se posta in relazione alle specificazioni "GE" (quarto grado) "Santa" (quinto grado). "Sgarro" (sesto grado), che accompagnano il nome di ciascun ragazzo e che indicano con sicurezza i gradi della gERrchia costituita dal OG. Ne' potrebbe equivocarsi con
i rapporti di parentela, perche' il MO ha cura- di porre accanto a essi anche i rapporti associa- tivi, come detto: donde appare corretta la conclu- sione che i piu' forti rapporti di assoggettamento gERrchico ERno prevalenti su quelli di tipo fami- liare.
Ed altrettanto corretta e' la qualifica di organiz- zatore, che i giudici del merito hanno attribuito a
MA OR collegando la circostanza della sicura affiliazione alla sacra corona unita con l'altra che il ricorrente aveva dei "ragazzi" alle proprie di-
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m pendenze. Deduzione che riscontra ad abundantiam
1'altra affermazione di MO secondo cui "OR in ONroni comandava un po' tutti".
Non contraddicono al ruolo di organizzatore le due circostanze che DA non aveva attribuito il
"crimine" al ricorrente e che, secondo le dichiara- zioni di LEne, OR ER "ragazzo" di LU N- nelli. Va ricordato che secondo la gERrchia instau- rata da OG, il "crimine" costituiva il primo grado, che legittimava a prendere contatto "con gli alti gradi della camorra. della mafia, della ndran- gheta" (MO: dichiarazioni del 26 ottobre 1989).
Il non avere conseguito tale grado non impediva, se- condo la logica di tale gERrchia, che il ricorrente avesse "ragazzi" alle proprie dipendenze. E che OR SE fosse, a sua volta "ragazzo", cioe' dipendente di NE, secondo la dichiarazione di LEne, si spiega col fatto che NE aveva il maggior grado del "crimine".
c) In ordine al contrasto fra OR e De AS per il predomino del territorio della provincia lec- cese. dopo l'uccisione di DA. i giudici del me- rito hanno ritenuto che le dichiarazioni di MO
sul punto confermassero l'appartenenza del ricor- rente alla sacra corona unita Provassero riscontro 198
dichiarazioni di DI TE e esterno nelle negli atti di polizia concernenti il ferimento di suo TE, il coimputato ricorrente SA
TE, avvenuto il 4 novembre 1989.
Detto imputato ER stato ricovERto nell'Ospedale regionale "VI Fazzi" di CC, ove si trovava an- che MO. Questi riferi di avere appreso dallo stesso, che il TE ER stato ferito nel corso di una sparatoria verificatasi per i contrasti in- sorti tra il gruppo De AS e quello di Mario
OR.
Lo stesso giorno 4 novembre 1989 DI TE rese sommarie informazioni testimoniali alla Squadra
Mobile della Questura di CC (fol 288, cartella
9/ter, vol. 2). Dopo avere dichiarato di avere visto il TE mentre si avviava in baLA alla sala opERtoria e di avere scambiato con lui poche pa- - role, senza che gli potesse riferire i particolari del ferimento, forni' le seguenti notizie del TE. "... era sull'attivita' precedente molto amico di persone con precedenti penali di Mon- teroni, tra cui OR MA, OR GE, i fratelli ER, EN che non conosco il cognome UA NN e UA AE ed altri del posto che non ricordo. Mio TE SA alcuni anni fa ER anche in buoni rapporti con DA ON ed in occasione del suo omiciIO commento' il fatto con u
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r me molto amareggiato. In alcune circostanze mio fra- tello SA mi ha solo detto che voleva uscirne fuori da una certa situazione, anche perche' se- guendo la cronaca relativa ai numerosi omicidi mi disse che ormai non si capiva piu' niente nell'ambiente".
Da tali dichiarazioni l'impugnata sentenza ha tratto un duplice riscontro: 1) nell'esaminare a pag. 529 la posizione processuale di Salvatore Martella, ha dedotto che SA faceva parte del gruppo di
ONroni, guidato da MA OR, secondo quanto affermato da MO e di cui sub b); 2) nel trat-
a pag 602 della frattura fra De AS e tare
OR, ha ritenuto che le dichiarazioni di MO sul punto trovavano conferma in quelle di DI
TE.
Quanto sopra esposto mette in evidenza l'errore di motivazione in cui e' caduta la Corte territoriale. perche' le riportate dichiarazioni di DI AR LL non danno riscontro ne' della lotta fra De AS e OR ne' del ferimento del TE a
causa di essa. secondo quanto riferito da MO, bensi' soltanto della composizione del gruppo OR dell'appartenenza a esso di SA. inSE C conformita' all'altra dichiarazione di MO. 199
Da cio' non consegue, tuttavia, che debbano essere annullate le conclusioni a cui sono pervenuti i giu- dici del merito in ordine alla posizione del Tor- SE. Fermo restando che la lotta per il predomiIO nella provincia criminale di Lecce resta affidata alle sole dichiarazioni di MO e alla loro cre- dibilita' intrinseca senza riscontro esterno, trova conferma la composizione del gruppo di ONroni per la frequentazione di SA TE nonche' per l'intenzione, manifestata al TE DI, di uscirne all'esito dei sanguinosi eventi verifica- tisi. La direzione di tale gruppo da parte di MA OR e' stata correttamente ritenuta, secondo quanto detto sub b).
E d) Le ulteriori affermazioni di MO, secondo cui
OR ER in societa' con NO EN ed aveva conseguito un'ottima posizione economica con molte proprieta', trovano riscontro negli accerta- menti svolti dalla Guardia di Finanza (f. 213 e SS., carLL 9/ter, vol. 2) e le relative circostanze non sono contestate dal ricorrente.
L'impugnata sentenza ha richiamato altresi la cir- costanza relativa ai numerosissimi vaglia inviati da NO EN al OR (in numero di otto) e agli altri appartenenti al gruppo. Merita riportare u
p la motivazione riguardante il EN (pag. 549-50) per la valenza che la accomuna a tutti gli altri ri- correnti. "Leone Gaetano precisa che l'imputato de-si occupava specificatamente di sovvenzionare i tenuti per conto, appunto, del OR. Queste di- chiarazioni, non solo confortano quelle del MO, ma trovano documentale riscontro nei numerosissimi vaglia che il EN ha inviato, per un valore complessivo di decine di milioni, a molti coimpu- tati, tra i quali: OR MA, AD AL tore, AC LE. OR GE, ER
DI, TE SA, etc. Queste rimesse di denaro, effettuate con scadenze regolari e quasi sempre per gli stessi importi, avevano chiaramente lo scopo di sovvenzionare gli affiliati detenuti e quindi di realizzare uno dei principali scopi della corona unita."sacra
I nominativi dei beneficiari di tali rimesse corrispondono quasi tutti ai componenti la
"famiglia" del OR...'
tale denaro destinato ai componenti della
"famiglia. non poteva non essere provento delle at- tivita' della "famiglia" stessa. che ... le eserci- tava nell'ambito criminoso illecito eviden- ziato." 200
"... il EN ha continuato ad inviare i vaglia anche durante la detenzione del OR, il che prova come egli non solo fosse chiaramente a cono- scenza della "natura" di quel denaro, ma anche in grado di continuare ad esercitare "quelle attivita" che ne costituivano la fonte."
Non ha dunque fondamento la negazione dell'esistenza materiale delle rimesse, perche' gli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato unitamente alla loro ammissione da parte del EN sono stati ritenuti elementi di prova sufficienti, senza che vi fosse la necessita' giuridica di acquisire l'originale di ogni vaglia postale. Per quanto concerne il signifi- cato assistenziale e mafioso che tali rimesse assu mevano nel contesto della sacra corona unita,
1'impugnata sentenza ne ha dato adeguata e corretta dimostrazione nelle pagine 199-207, talche' non sus- siste il lamentato vizio di motivazione sul punto. E con pari correttezza i giudici del merito hanno ri- tenuto che detto significato e l'origine criminosa dei finanziamenti escludessero la dedotta causale societaria delle rimesse e la dedotta contraddizione fra la consistenza patrimoniale del OR e la na- tura assistenziale delle stesse.
Essendo costituito il predetto compenIO probatorio dalla chiamata in correita' e dai relativi riscontri nonche per le rimesse dagli accertamenti di polizia e dalle ammissioni del EN, appare priva di fondamento la doglianza che vorrebbe qualificare
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detti elementi come sospetti idonei tuttalpiu' per l'applicazione di misure di prevenzione.
La prova dell'appartenenza ad un'associazione fina- lizzata non deve essere necessariamente data dalla commissione di uno o piu' reati scopo, talche' si appalesa giuridicamente infondata la relativa do- glianza da ultimo riassunta. Va escluso, come si dira , che il OR e il suo gruppo abbiano svolto attivita' di traffico illecito di stupefacenti. Tut- tavia i giudici del merito hanno valorizzato come detto, l'attivita' di protezione e di intimidazione svolta dal OR e dal gruppo verso bar e atti- vita' commerciali, secondo il riferimento del Mo- rello, nel contesto delle analoghe attivita' leccesi della sacra corona (dal periodo DA a quello De
AS-OR). nonche 1'intimidazione nei con- fronti del Direttore sanitario della Casa circonda- riale di CC. personalmente portata dal ricorrente (cfr. pagg. 129 sentenza impugnata). Non ha fondamento la doglianza relativa alla rite- nuta aggravante della disponibilita' delle armi in capo all'associazione. sulla base di quanto ritenuto in via genERle nel paragrafo 4 sub D). La qualita' 201
di organizzatore della sacra corona, riconosciuta al
OR, rende univoca la deduzione che egli doveva sapere che l'organizzazione aveva la disponibilita' delle armi, concretamente usate anche nel leccese.
c) - Difetto di motivazione in ordine all'affermata responsabilità quale organizzatore dell'associazione finalizzata sub B).
Si deduce che la responsabilità sarebbe stata affer- mata sulla base di una deduzione non univoca di prova logica, tratta dalla qualità di organizzatore della sacra corona unita, attribuita al OR ma non dimostrata, secondo quanto dedotto nel motivo sub b). L'impugnata sentenza avrebbe, infatti, af- fermato che, essendo l'associazione finalizzata del
OR "non più che un ramo della complessa orga-
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nizzazione fondata dal OG, di conseguenza gli لها affiliati a quest'ultima, i quali ricoprono incari- chi di natura organizzativa, non possono ... essere estranei al "ramo" che si occupava esclusivamente di droga".
La deduzione sarebbe non univoca, in quanto già il capo di imputazione aveva implicitamente escluso che le due associazioni avessero un identico organi-
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gramma organizzativo. Inoltre, la stessa sentenza impugnata aveva identificato i capi nelle persone di
"De AS, ZO, DA, OG, IA Giu- seppe, DI ND", senza nominare affatto
OR, e cio' nel momento in cui aveva affermato che la sacra corona aveva opERto una scelta fra i suoi adepti ed altresi individuato coloro che nello specifico campo ERno "professionalmente affidabili o che avevano già da tempo avviato contatti con for- nitori e distributori" dello stupefacente: aveva perciò concluso che erano stati "proprio costoro a. dar vita alla "nuova" associazione "
Il motivo fà accenno, infine, al problema giuridico del concorso fra i due tipi di associazione, di tipo mafioso e finalizzata, per affermare, almeno a li- vello degli organizzatori 1'assorbimento della se- conda nella prima. Il motivo è già stato esaminato e respinto nel paragrafo 4, lettER B) e su di esso non si tornER'.
Il motivo sub c) e' fondato e deve essere accolto.
Va premessQ che la Corte d'assise di primo grado aveva assolto OR dal delitto sub B) per non commesso il fatto. Su appello del P.M. aver
1'impugnata sentenza e' giunta ad una sbrigativa af- fermazione di responsabilita'. " in quanto un dict
202
del sodalizio mafioso non potrebbe 'organizzatore'
'ramo' che tratta lonon essere coinvolto nel mai specifico settore degli stupefacenti".
Come ha esattamente rilevato la difesa del ricor- rente, nella mancanza di ogni altra circostanza a carico del ricorrente, dalla qualita' di capo del gruppo "ONroni" della sacra corona non puo' es- univocamente dedotta la partecipazione sere
(qualificata) all'associazione di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685. Lo impedisce il fatto che gli organizzatori della sacra corona unita ERno in numero maggiore (venticinque nel capo di imputazione) degli organizzatori dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
(diciassette nel capo sub B), segno che non era stato opERto un completo travaso di quadri e che alcuni dirigenti della organizzazione mafiosa erano stati lasciati fuori da quella per gli stupefacenti.
Sul punto, 1'impugnata sentenza deve essere annul- lata perche' MA OR non ha commesso il fatto imputato sub B).
d) Difetto di motivazione sul diniego delle gene- riche e sulla determinazione della pena
Si deduce che il richiamo alla "qualita' di capofa- miglia" gia' sarebbe nel titolo compreso dell'imputazione e che il richiamo alla "qualificata u
p pericolosita' sociale" sarebbe apodittico.
L'annullamento con rinvio per la necessaria determi- nazione della pena in ordine al delitto sub A) com- porta la piu' genERle rivalutazione della gravita' del fatto e l'accoglimento consequenziale del motivo sub d).
Nella determinazione delle pene la Corte territo- riale ha ritenuto piu' grave il delitto sub B) e stabilito la pena base, per il successivo computo' della continuazione con il reato sub A), con riferi- mento alla pena edittale prevista dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685. Ne consegue che que- sta Corte non puo' opERre direttamente ex art. 539
n. 9 c.p.p. 1930 e che occorre rinviare alla Corte
d'appello di Bari per nuova determinazione.
Il giudice del rinvio valutER . alla stregua dell'intervenuta assoluzione per l'associazione fi- nalizzata, il fondamento della richiesta delle atte- nuanti generiche di cui al motivo sub d), che viene accolto nel limite indicato, e procedER' libera- mente a irrogare la pena. 203
48) www TE IO.
stato condannato, su appello del P.M., alla pena E' di anni sei di reclusione per il delitto di parte cipazione ad una associazione per delinquere di
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cui all'imputazione sub A) (art. 416/bis comma 1, 4
e 5 c.p.), ritenuta l'aggravante della disponibi- lita' di armi, fino al novembre 1988 con permanenza.
Il ricorso propone i seguenti motivi.
Difetto e contraddittorietà della motivazione a)
-
ordine partecipazionealla ritenuta in all'associazione di tipo mafioso. Si censura l'utilizzazione probatoria delle accuse di MO, secondo cui il ricorrente sarebbe stato
"ragazzo" di MA OR. Vi sarebbe un errore di interpretazione, in quanto l'uso delle parole "ragazzo di MA OR" avrebbe esclusivo riferi- mento ai rapporti di affinità: DI ER, con- vivente con la soLA del OR, OL, ne sarebbe perciò "CO".
Si deduce, inoltre, la carenza di riscontri a detta chiamata in correità. Invero, il richiamo ad una lettER, spedita nel lontano 1983 a tale Faraone da
MA RO, non sarebbe giuridicamente valido in quanto i contenuti di tale scritto sarebbero stati definitivamente vagliati dal Tribunale e dalla
Corte d'appello di Bari (sentenze citate 24 ottobre 1986 e 20 ottobre 1987) che ritennero il ricorrente responsabile di associazione semplice. Talché oste- rebbe il principio del ne bis in idem.
-
I vaglia spediti dal Polimeno al ricorrente in car- cere avrebbero causa, in parte, nel pagamento del canone di appartamenti locati allo stesso Polimeno, in parte, nell'invio a titolo di cortesia del sala- rio spettante alla propria convivente OL, di- pendente del EN stesso.
La lettER, spedita da EN ER a MA OR
e di cui sopra al motivo sub c), non sarebbe stata conosciuta dal ricorrente e comunque di tale cono- scenza non sarebbe stata fornita la prova.
Le conversazioni telefoniche intercettate, riguar- danti incontri con il coimputato SA ZZ, non proverebbero né che gli incontri erano effetti- vamente avvenuti né che essi avevano attinenza con la partecipazione associativa imputata.
Il motivo deve essere rigettato in quanto ripropone argomenti in fatto già esaminati dalla sentenza im- }}}} s સાલડ
204
pugnata, senza nuova confutazione. La Corte di CC ha basato (pagg. 493-96) l'affermazione di responsa- bilità sulle coincidenti dichiarazioni di MO
(sopra citate) e di LEne ("ER EN e Erpete DI, e cioè tutti gli ER ER ragazzo di OR SE MA") ed ha utilizzato le circostanze indi- cate nel ricorso, unitamente ad altre, per riscon- trare tali dichiarazioni a norma dell'art. 192 comma
3 c.p.p.
Ha affermato che, nel contesto delle dichiarazioni di MO, la qualifica di "ragazzo" andava intesa nel senso di affiliato, perché il chiamante aveva precisato di avere provveduto egli stesso a dare il
"vangelo" a DI ER. Sul punto si rinvia an- che a quanto detto nel respingere l'analogo motivo svolto per MA OR.
Ha dato riscontro all'attribuzione di tale quali- fica, perché il ricorrente teneva rapporti con i coimputati LE De TT e Salvatore Rizzo, ritenuti dalla sentenza impugnata appartenere all'associazione, con motivi che questa Corte ri-
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tiene immuni da vizi, come si è detto nel paragrafo 12 nn. 67 e 38. Ha ritenuto che addosso a DI venne trovata la lettER scritta in data 14 ottobre
1987 dal TE EN a MA OR, sopra ci- che il ricorrente doveva conoscere. Talche' tata ha dedotto che il contenuto di essa dava conferma alla qualifica di "ragazzo", attribuita al Claudio
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dai coimputati MO e LEne (non una prova di- retta dell'affiliazione).
La Corte territoriale ha richiamato il riscontro co- stituito dall'inserimento del nome del ricorrente fra i percettori di somme nell'elenco sequestrato a cui AL ZO, di alla pag. 484 dell'impugnata sentenza nonche' supra paragrafo 12
n. 44.
Per quanto concerne, infine, la lettera inviata da
DI ER a MA RO il 14 febbraio 1983
(non da Faraone а RO come erroneamente citata nel ricorso), va premesso che in essa il ricor- rente, parlando di un tale AR identificato ap- punto nel Faraone, scrive che avrebbe cercato di
"impararlo". Il ricorrente cosi' prosegue: "come i miei maestri hanno imparato me. e poi con il prati- carlo vedrò anche se li darò il fiore è me- glio aspettare qualche mese e praticarlo un po' di più e poi ne facciamo uscire un uomo (cfr. sent. pr. gr. pag. 541 e all. 133 al rapporto della Que- stura di CC 10 gennaio 1987). La sentenza impu- gnata richiama tale lettER come ulteriore riscon- tro dei progressi rapporti tra ER e gli altri imputati. soprattutto nella parte in cui il ricor- 205
rente chiede a MA RO di inviargli denaro
(pag. 495 sent. imp.).
Non ha rilevanza né fondamento giuridico il richiamo al principio del ne bis in idem. Non sussiste
1'identità del fatto, richiesta dall'art. 90 c.p.p.
1930, perché con la sentenza definitiva del Tribu- nale di Bari in data 24 ottobre 1986, DI ER
è stato ritenuto responsabile del delitto di asso- ciazione semplice (art. 416 c. p.) commesso fino all'undici giugno 1984, mentre i fatti di cui al capo A) tipo hanno riferimento all'associazione di mafioso agente sul più vasto territorio pugliese, che nacque dalla ricostituzione e trasformazione della prima corona, attiva sacra soltanto all'interno delle carceri. (cfr. pagg. 162-63 sent. imp.) Non risulta che la citata lettER sia stata utilizzata dai giudici di Bari per affermare la re- sponsabilità del ricorrente ex art 416 c.p.
Comunque, l'accertamento di pregressi rapporti ille- citi, effettuato nella predetta sentenza di Bari ben può essere utilizzato al fine di definire il quadro complessivo delle relazioni sociali del ricorrente e ри per trarre da ciò riscontri di attendibilita' gene- rica, ex art. 192 comma 3 c.p.p., alle dichiarazioni accusatorie di MO e LEne, relative ai succes- sivi fatti di cui alle imputazioni.
Infine, la sentenza impugnata ha ritenuto che costi- tuisse sicuro riscontro l'invio dei numerosi vaglia fatto dal EN, invio che s'è ritenuto, anche nell'inattendibilità delle diverse giustificazioni fornite, avere un significato confermatorio del vin- colo associativo: cfr. quanto detto sopra nell'esaminare il ricorso di MA OR.
Il difetto di adeguata motivazione sussisterebbe, infine, in riferimento al mancato riconoscimento, quoad poenam, della continuazione con il delitto di associazione semplice definitivamente accertato con le citate sentenze di Bari.
Il vizio deve essere escluso perché l'impugnata sen- tenza ha fatto riferimento al tempo trascorso fra i due episodi: la partecipazione all'associazione sem- plice si svolse fino all'undici giugno 1984, mentre la partecipazione all'associazione mafiosa iniziò nel giugno 1986.
b) - Difetto di motivazione sul diniego delle gene- riche.
Si deduce che sarebbero stati "subvalutati aspetti evidenziati dalla difesa tecnica che. Se opportuna- 206
avrebbero portato а decisioni mente valutati difformi
Il motivo è inammissibile, perché di fatto e gene- rico.
100) - TE EN.
E' stato condannato, su appello del P.M., alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di parte- cipazione ad una associazione per delinquere di cui all'imputazione sub A) (art. 416/bis comma 1, 4 e 5
c. p.), ritenuta l'aggravante della disponibilita' di armi, fino al novembre 1988 con permanenza.
Il ricorso svolge il motivo che si riassume.
- Difetto e contraddittorietà della motivazione a) ordine partecipazionealla ritenuta in all'associazione di tipo mafioso
Si deduce che gli elementi di riscontro indicati nella sentenza impugnata non sarebbero validi per confermare le dichiarazioni accusatorie del Mo- rello. Con MA OR vi sarebbe stato soltanto un "patto di amicizia pregressa riconducibile a
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momenti giovanili", in quanto per il periodo più re- cente occorreva ricordare che EN ER ER in carcere da dieci anni. Nel contesto di tale amicizia doveva essere colto il significato della lettER in- viata al OR, dalla quale emergeva comunque che non vi ERno state rimesse di denaro e che vi era
"stato un completo oblio" del ricorrente. Il ricorso deve essere rigettato perché ripropone le doglianze già respinte dall'impugnata sentenza senza offrire alcuna critica agli argomenti svolti in con- futazione dalla Corte territoriale.
Il MO aveva dichiarato che EN ER faceva parte del gruppo di ONroni e che " aveva la santa". Analoghe ERno state le dichiarazioni di Ga- etano LEne, riportate nell'esaminare il ricorso di MA OR.
A riscontro di tali dichiarazioni accusatorie ed a conferma del permanere del legame criminoso, nono- stante la carcERzione dell'ER. la sentenza im- pugnata ha utilizzato la citata lettER 14 ottobre
1987 (cfr. ante sub d) c nella quale il ricorrente così si esprimeva con il OR: "io non ho avuto paura di dire quello che penso, quindi se fosse vero che io abbia detto che ti stai fregando i soldi tu e 207
che non stai pensando a nessuno te lo avrei scritto personalmente".
Correttamente, quindi, la Corte di CC ha dedotto che la preoccupazione di respingere da sé la diceria di avere accusato il OR di essersi appropriato dei soldi e di non avere pensato a nessuno, dimostra sia l'attualità e la forza del vincolo, non confon- dibile con un patto di amicizia giovanile, sia.
l'aspettativa che OR pensasse agli altri oltre che a sé, un'aspettativa tipica dell'associato nutre verso il proprio autorevole capo (cfr. pagg. 242-43 sentenza impugnata). Si deduce, in via gradata, che i fatti potrebbero essere meglio nellacollocati figura dell'associazione semplice di cui all'art. 416 c. p., con conseguente riconoscimento, ai fini della pena, della continuazione con il delitto di associazione semplice per il quale ER stato definitivamente con- dannato dal Tribunale di Bari con la sentenza in data 24 ottobre 1986.
Anche queste censure devono essere rigettate: la prima perché le caratteristiche mafiose dell'associazione, correttamente ritenute come sopra nel paragrafo 4 lettera A), sono specificanti ed escludono l'applicazione della norma comune del 416
c. p.. La seconda perché 1'impugnata sentenza ha fatto riferimento al tempo trascorso fra i due epi- sodi e quindi all'insussistenza di un medesimo dise-
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gno (cfr. quanto detto sopra al n. 48 per DI
ER).
54) - RN LO.
E' stato condannato, su appello del P.M. e in ri- forma della sentenza della Corte d'assise di CC, alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione e lire
113.000.000 di multa per il delitto di partecipa- zione ad una associazione per delinquere di cui all'imputazione sub A), (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c.p.), opERnte con disponibilita' di armi, fino al novembre 1988 con permanenza.
Si riassumono i motivi proposti nei due ricorsi.
a) Difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermata partecipazione all'associazione di tipo mafioso.
Si promette che sulla SIOSSA base probatoria i giu- dici del merito ERnc pervenuti ad opposte conclu- sioni in ordine alla partecipazione dol ricorrente 208
all'associazione mafiosa e che ciò rende necessaria una verifica attenta della correttezza logico-giri- dica dell'impugnata sentenza. frutto evidente di
"libero apprezzamento".
Si deduce che dal sequestro di una formula rituale nella "abitazione del padre", effettuato nel giugno del 1989, "non poteva con certezza ritenersi che la stessa fosse di proprietà di GE OR, dal
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momento che l'abitazione in precedenza ER stata oc- cupata anche" dal TE MA. La conclusione dell'appartenenza ricorrente, ciò nonostante al tratta dall'impugnata sentenza, integrerebbe il tra- visamento di fatto.
Analogo errore di deduzione equivoca sarebbe stato commesso con riferimento alla rimessa di sedici va- glia postali, effettuata da NO EN in fa- vore di GE, posto che tale rimessa poteva tro- vare eguale giustificazione nel rapporto di paren- tela intercorrente fra i due OR.
Infine, il ricorso rileva una contraddizione nel fatto che dopo avere affermato che il ricorrente ER
"ragazzo" (in senso di partecipe senza gradi) del maggior TE MA, 1'impugnata sentenza non avrebbe poi spiegato perché l'affiliazione non fosse stata estesa alla più lucrosa associazione finaliz- zata al traffico di stupefacenti, dalla quale, in- vece, GE OR ER stato assolto.
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Il motivo deve essere rigettato, perche' non sussi- stono i vizi lamentati e quindi si risolve in una richiesta di rivalutare il merito.
L'impugnata sentenza si e' basata anche qui sulle dichiarazioni di MO e LEne, nonche' sull'invio dei vaglia da parte di NO EN, il cui si- gnificato accusatorio e' stato sopra ritenuto cor- rettamente motivato. Ha considERto, infine, come importante elemento di riscontro la circostanza che nell'abitazione del padre dei fratelli GE e Ma- rio Tornese (nella quale viveva GE ma non MA rio) venne sequestrato un foglio riportante la for- mula rituale per il conferimento del "santo vangelo" di affiliazione alla sacra corona unita.
Per quanto concerne, infine, il mancato addebito di avere partecipato alla piu' lucrosa associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ascritta al TE MA. si e' detto che manca ogni prova della partecipazione dello stesso MA Tornese. talché viene a cadere l'asserita illogicita'. 209
b) Violazione della legge penale sostanziale per mancata concessione delle generiche.
Il motivo e' generico, in fatto e percio' inammissi- bile.
c) - Difetto di motivazione in ordine alla determi- nazione della pena
Nell'impugnata sentenza farebbe totale difetto la considERzione del contributo minimo del ricorrente alla vita del sodalizio criminoso, stante l'assoluta mancanza di elementi probatori al riguardo. mancanzaIl motivo deve essere rigettato, perche' la di elementi idonei a ricostruire il ruolo in con- all'interno creto svolto dal ricorrente dell'associazione non esclude che la prova di par- tecipazione possa essere ricavata aliunde, come So- pra si e' detto. e non consente di dedurre che tale partecipazione sia stata minima. Per il resto, il motivo e' di fatto e infondato, avendo la sentenza impugnata considERto congiuntamente i precedenti penali e "l'oggettiva gravità della condotta realiz- zata".
55) CA SA.
E' stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di partecipa- zione ad una associazione per delinquere di cui all'imputazione sub A), (art. 416/bis comma 1, 4 e 5
c.p.), opERnte con disponibilita' di armi, fino al novembre 1988 con permanenza, condanna confermata in appello.
I due ricorsi propongono i seguenti motivi a) Difetto e contraddittorietà in ordine all'affermata partecipazione all'associazione di tipo mafioso.
Si deduce l'inattendibilità del correo MO sotto il profilo intrinseco. motivo già esaminato nel pa- ragrafo 3, lettER T), nonche' sotto il profilo dei riscontri "estrinseci".
In particolare la dichiarazione di MO - secondo cui Caracciolo ER uno dei ragazzi" di MA OR nese e aveva ricevuto il grado della "Santa" non troverebbe valido riscontro ritrovamento nel ricorrente nell'abitazione del di un documento in 210
cui ER riportata fedelmente la formula rituale per accedere al grado di "santista".
Si tratterebbe di uno scritto con espressioni monche
(si ferma al 32' rigo) e non compiutamente intelli- gibile. Né sarebbe dimostrato che ER prassi diffusa fra i gruppi affiliati il tenere come atto rituale tale formula di giuramento. Infine, una lettura lo- gica del compenIO probatorio porterebbe a ritenere che "se AC ha già la santa, soltanto il ri- tuale per un passaggio a un grado superiore potrebbe correlarsi con la propalazione accusatoria", cioè con le dichiarazioni di MO.
L'invio dei vaglia postali da parte di EN, 50- cio di MA OR, troverebbe spiegazione alter- nativa a quella della solidarietà mafiosa nel rap- porto di parentela del AC con il medesimo
MA OR. Per contro, nell'altro ricorso si so-
- stiene che la causa dei versamenti sarebbe quella dichiarata dal ricorrente e cioè l'adempimento del per alcune proprietà immobiliaricanone locativo della madre.
Il motivo deve essere rigettato. Esso non propone argomenti nuovi che gia' non siano stati esaminati dalla Corte territoriale. L'attendibilita' genERle
e intrinseca di MO è già stata considERta, ri- levando la correttezza della motivazione sul punto
(paragrafo 3) lettER T).
Quanto agli elementi di riscontro ed attendibilita' estrinseca, fra i quali fu considERto l'invio in carcere di quattro vaglia da parte del Polimeno, gia' si e' detto, nell'esaminare il ricorso di MA
OR, che le argomentazioni svolte dai giudici logico- del merito sono complete e immuni da vizi giuridici.
Con riguardo, infine, al foglio contenente la for- mula di giuramento rinvenuto nell'abitazione del ri- corrente, occorre rilevare con l'impugnata sentenza che la circostanza e' utilizzata come riscontro delle chiamate in correita' piu' volte citate e non come prova autonoma ed autosufficiente della parte- cipazione criminosa di LE AC.
meritoA questi limitati effetti, i giudici del hanno correttamente ritenuto che il fatto di tenere in casa siffatta formula, ancorche' incompleta con il nome del candidato al grado, ha un indubbio si- gnificato confermativo. Ne' la critica di illogi- cita' coglic nel segno. quando richiama il fatto che il AC gia' aveva il grado della "santa" per elevare il dubbio che ia formula riguardasse altra persona. attesa di esseredi grado inferiore in 211
promosso: non stato. infatti, stabilito in atti che ai "santisti" ER fatto divieto di conservare la formula del gia' prestato giuramento, mentre la 10- gica comune farebbe ritenere plausibile tale conser- vazione come memento degli impegni solennemente as- sunti.
b) Difetto di motivazione sul diniego delle gene- riche.
Si deduce il difetto di motivazione insito nella clausola di stile della "oggettiva gravità della condotta realizzata".
Il motivo e' infondato perché, in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 C.P., la Corte terri- toriale ha fatto riferimento ai "numerosi e non lievi precedenti penali", oltre che alla predetta gravità della condotta, che costituisce un argomento corretto per motivare il rigetto delle attenuanti e della riduzione di pena.
69) - EL RE.
E' stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'imputazione sub A), (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c. p.), opERnte con disponibilita' di armi, fino al novembre 1988 con permanenza, condanna con- fermata in appello.
Si deducono i seguenti motivi:
a) - Difetto e contraddittorietà in ordine diall'affermata partecipazione all'associazione tipo mafioso.
Si richiamano le censure mosse in via genERle all attendibilità intrinseca del MO.
In riferimento ai riscontri estrinseci si ripropone
1'insufficienza degli accertamenti di polizia atte- stanti l'emissione di vaglia postali. Le modalità di esecuzione dei versamenti (vaglia postali spediti contestualmente a diverse persone di ONroni ) non consentirebbero di risalire univocamente ad una cau- sale "mafiosa".
Si eccepisce inoltre il travisamento di fatto con riferimento alla testimonianza di DI TE. TE del ricorrente. riprodotta nell'esaminare il ricorso di MA OR. Premesso che le due di 88888 888
212
chiarazioni richiederebbero attenta verifica in Si deduce quanto "fonti di prova de relato",
1'inverosimiglianza e l'illogicità delle dichiara- zioni di MO nonché 1'inidoneità del riscontro di DI TE. il quale non avrebbe affatto specificato che ER il gruppo del OR da cui SA TE intendeva 1' 'ambiente usciere.
Il motivo deve essere rigettato, trattandosi di do- glianze gia' esaminate e respinte nell'esaminare i ricorsi di MA e GE OR.
Quanto al DI TE, va richiamato che egli rese sommarie informazioni testimoniali alla Squadra
Mobile della Questura di CC (fol 288, carLL 9/ter, vol. 2) lo stesso 4 novembre 1989 in cui il TE ricorrente venne ferito. Dichiaro' che ".. ER molto amico di persone con precedenti penali di
ONroni, tra cui OR MA, OR GE, i fratelli ER, EN che non conosco il cognome UA NN e UA AE ed altri del posto che non ricordo. Mio TE SA alcuni anni fa ER anche in buoni rapporti con DA ON ed in occasione del suo omiciIO commento' il fatto con me molto amareggiato. In alcune circostanze mio fra- tello SA mi ha solo detto che voleva uscirne fuori da una certa situazione, anche perche' se- guendo la cronaca relativa ai numerosi omicidi mi disse che ormai non si capiva piu' niente nell'ambiente".
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Da tali dichiarazioni l'impugnata sentenza ha tratto correttamente la conclusione che esse confermassero
1'appartenenza di SA al gruppo di ONroni, guidato da MA OR. secondo quanto affermato da MO.
Difetto di motivazione sul diniego delle gene- b)
-
riche.
Si deduce il difetto di motivazione insito nella clausola di stile della "indiscutibile gravità della condotta associativa realizzata".
Il motivo e' infondato perche' l'impugnata sentenza,
nel confermare la responsabilita' dell'imputato. ha anche respinto la richiesta di attenuanti generiche
"per le evidenti ragioni connesse all'indiscutibile gravita della condotta associativa realizzata". Il riferimento c' alle circostanze del fatto ritenute e riassunte, cioe' all'acquisito grado della "santa" ruolo di provvedere alle rimesse di denaro ai al 6
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di cui all'art. 416/bis comma 2 c.p. 7
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I motivi, presentati separatamente ma di contenuto
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identico, sono infondati perché l'imputazione sub ༨
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A), della quale i tre ricorrenti sono stati rite- nuti responsabili, prevede la qualifica di semplice partecipe per tutti i coimputati, compresi fra i numeri 1-101 e 111-133, con esclusione di quelli in- dicati nominativamente come organizzatori. Poiché fra questi non vi sono GE OR, Alessandro
AC e SA TE, deve ritenersi che la condanna inflitta in primo grado e confermata dalla sentenza impugnata sia riferita all'ipotesi base della partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416/bis comma 1 c.p. e non alla parte- cipazione qualificata.
82) - ME AN.
E' stato condannato, in accoglimento dell'appello del P.M. alla pena di anni sei, mesi tre di reclu- sione per il delitto di partecipazione ad una asso- ciazione per delinquere, (art. 416/bis comma 1, 4 e 5 c. p.), ritenuta l'aggravante della disponibilita'
di armi, fino al novembre 1988 con permanenza (capo
A).
I ricorsi e la memoria 21 maggio 1993 deducono i seguenti motivi.
Difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermata partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Si eccepisce l'illogicità della motivazione in quanto, nell'ignoranza della provenienza dei vaglia e nell'impiego secondo le indicazioni del socio. la gestione del denaro di MA OR troverebbe giu- stificazione nell'attività commerciale svolta in comune e quindi nella liceità della stessa. Percio' non legittimerebbe la deduzione di appartenenza essa all'associazione mafiosa. Né l'invio dei vaglia po- trobbe far Prosumere na finalità criminosa. in 214
quanto avvenuto alla luce del sole e con indicazione del nome © cognome di EN quale mittente.
Nel riproporre valutazioni specificamente confutate dalla sentenza impugnata, il motivo non indica nuove critiche ed offre una rappresentazione riduttiva della motivazione stessa. Questa pone а base dell'affermazione di responsabilità la dichiarazione del MO secondo cui EN ER "uomo di MA
OR", che intende come rapporto di stretta di- pendenza gERrchica, nel senso proprio del linguag- gio malavitoso. Ad essa aggiunge la dichiarazione, di pari gravità, resa da AE LEne, secondo cui
EN si occupava specificatamente di sovvenzio- nare i detenuti per conto, appunto, del OR.
L'impugnata sentenza conclude, ineccepibilmente, che le due dichiarazioni si riscontrano reciprocamente,
e l'argomentazione e' giuridicamente corretta, come detto nel paragrafo 4 lettER T).
E' vero che nella memoria 21 maggio 1993 si afferma che dette dichiarazioni accusatorie di MO e LE one sarebbero "lapidarie" e percio' meri "flatus Vo- cis". Ma tale generica critica di merito non puo' essere qui accolta, anche perche' la Corte territo- riale ha convalidato l'attivita' di cassiere attri- buita con il riscontro dei vaglia. Sul punto si ri- chiamano le argomentazioni svolte nell'esaminare il ricorso di MA OR e il testo citato della mo- tivazione impugnata.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
Per le ragioni già indicate nel paragrafo 4) lettER
D), deve essere respinta anche la doglianza relativa alla riconosciuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi. Difetto di motivazione sul diniego delle generiche e del minimo della pena.
in Si deduce difetto e illogicità della motivazione quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato un unico parametro, la pericolosità della sacra corona unita, senza considERre la specificità dell'apporto dato da ciascuno all'associazione.
Il motivo è infondato perché l'impugnata sentenza ha valutato i precedenti penali dell'imputato ia gravità delia condotta di partecipazione (EN è stato ritenuto l'addetto alle Sovvenzioni Per sli affiliati detenuti c le loro famiglie). 215
det3.doc
§ 14) La posizione di ON OF, ON e
MI LU, IA AC.
congiuntamenteI ricorsi sono esaminati in quanto hanno riferimento a capi della sentenza impugnata che utilizzano le medesime intercettazioni telefoni- che come principale materiale probatorio.
97) • IO NI.
E' stato condannato, su ricorso del P.M., alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione e lire 34 mi- lioni di multa per i delitti, riuniti sotto il vin- colo della continuazione, di: partecipazione ad
-
un'associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 3 e 4 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), di cui all'imputazione sub B); acquisto, deten- zione e successivo spaccio di una partita ingente di dieci chilogrammi di eroina, aggravato dal numero delle persone superiore a tre, in Galatina nel marzo
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1989 (artt. 71 e 74 comma 1 n. 2 e comma 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), di cui all'imputazione sub D).
65) OL NI.
E' stato condannato, su ricorso del P.M., alla pena di anni sette, mesi nove di reclusione e lire
28.500.000 di multa con la contestata recidiva per il delitto di partecipazione ad un'associazione fi- nalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci, esclusa la qualifica di organizzatore, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 2 e 4 della legge 22 di- cembre 1975 n. 685), delitto di cui all'imputazione sub B).
66) OL CH.
E' stato condannato, su ricorso del P.M., alla pena di anni sette, mesi nove di reclusione e lire
28.500.000 di multa con la contestata recidiva per il delitto di partecipazione ad un'associazione fi- nalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci, esclusa la 216
qualifica di organizzatore, fino al marzo 1989 con permanenza (art. 75 commi 2 e 4 della legge 22 di- cembre 1975 n. 685), delitto di cui all'imputazione sub B).
-105) CA AM.
stato condannato, su ricorso del P.M., alla pena E' anni sette, mesi sei di reclusione e lire di
28.000.000 di multa per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupe- facenti, aggravata dal numero delle persone supe- riore a dieci, fino al marzo 1989 con permanenza
(art. 75 commi 2 e 4 della legge 22 dicembre 1975 n.
685), delitto di cui all'imputazione sub B).
Nell'accogliere gli appelli del P.M. contro
I assoluzione dei predetti quattro imputati,
1 impugnata sentenza ha ritenuto che ON OF aveva sottratto Kg. 10 di eroina a SA PA vano (preposto all'organizzazione dell'associazione finalizzata allo spaccio, di cui si è detto nel pa- ragrafo 6) n. 14)%; che OF si ER recato in Ger- mania per sottrarsi alle vendette di costui;
che gli associati fratelli LU e MI AC avevano interposto i loro buoni uffici per riportare pace fra i due.
Contro tali affermazioni di responsabilità, sono de- dotti i motivi che seguono, oltre a quelli comuni a molti ricorrenti e riassunti nei paragrafi 3) e 4).
a) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefo- niche effettuate sull'utenza n. 0836/602426. inte- stata ad ON OF, per mancata sottoscrizione del verbale delle opERzioni e per mancata specifi- cazione delle persone che le eseguirono. esecuzione delle stesse da parte di chi non ricopriva la qua- lifica di ufficiale di P.G..: conseguente nullità della sentenza in ordine all'affermazione di respon- sabilità.
Si deduce che le lamentate violazioni di legge impe- direbbero di attribuire la qualifica giuridica di verbali ai predetti atti di polizia, con inutiliz- zabilità e conseguente nullità assoluta. а norma dell'art. 226/quinquies c.p.p. 1930; che, contraria- mente a quanto scritto dai giudici del merito. la llità ora stata tempestivamente dedotta dai difen- sori di OF. avv. Aricò C Bozzano. con memoria difensiva depositata il 19 marzo 1990 nella cancel-
Aria dell Ifficio Istruzione. Si aggiunge che la 217
tempestiva deduzione produce nullità anche nei con- fronti di MI AC. in forza del suo ef- fetto estensivo.
L'eccezione di inutilizzabilità fu tempestivamente terminiproposta nei sopra indicati, e venne re- spinta con ordinanza 6 aprile 1990 del G.I., che ri- tenne i verbali "sottoscritti dagli ufficiali di
P.G." (cfr. CarLL 9/bis, atti istruzione, Vol.
XX. fol. 5034-35). Riproposta in sede di merito, la
Corte di CC rigettò nuovamente l'eccezione in quanto ER "già stata data corretta e condivisibile risposta con l'ordinanza del 6 ottobre 1990 dai giu- dici di primo grado" e comunque, perché si ER trat- tato di nullità relativa, ma sanata in quanto non dedotta nei termini. Questo secondo argomento è pa- lesemente erroneo e travisante in riferimento alla tempestività della deduzione e soprattutto in rife- rimento alla risposta del Giudice Istruttore, che ne
- segna incontrovertibilmente il tempo e la tempesti- vità.
Tuttavia, il motivo deve essere altrimenti riget-
tato.
m
Si premette in punto di fatto che il verbale delle e opERzioni è inserito nel fascicolo 3301/89 RGPM
CC C. Cioffi A. + quattro. Esso è redatto in forma cumulativa per tutte le telefonate sulla mede- sima utenza 0836-602426 di Noha di Galatina, nel pe- riodo compreso fra le ore 17,08 del 14 marzo 1989 e per il le ore 15,59 del 24 marzo 1989, intercettate complessivo numero di 304.
Una prima parte del verbale è compilata su appositi moduli prestampati (con finche di incolonnamento dei dati e titolo di intestazione: "Verbale di intercet- tazione telefonica") e si sviluppa per dodici fogli a numerazione progressiva. Vi sono riportati gli estremi dei decreti autorizzativi del P.M., la nume- razione progressiva delle telefonate, il giorno e
l'ora della registrazione, il numero delle bobine. delle facciate e dei giri, l'identificazione del nu- mero chiamante e l'indicazione dell'utilità o meno della conversazione.
Una seconda parte si compone di 43 fogli (anch'essi su modulo prestampato) € contiene la trascrizione delle telefonate utili. collegate alle indicazioni dei fogli della prima parte attraverso il numero d'ordine della telefonata.
0Tutti i fogli della prima della seconda parte re-
} incare "Commissariato cano 1'impronta del timbro
C sono fra loro colle- Polizia di Stato Galatina' ડડ ડ »SH_
218
gati con 1'impronta del timbro tondo del medesimo
Commissariato, apposta sulla congiunzione dei fogli. Non recano 1'indicazione delle persone che hanno partecipato alle opERzioni, né sono sottoscritti а piè di pagina. Tutti i fogli della prima e della se- conda parte sono preceduti da una nota di trasmis- sione al Procuratore della Repubblica del 25 marzo 1989 (f. 3), firmata dall'ufficiale di polizia giu- diziaria LU Calò, Sorvegliante Capo della Polizia di Stato, che provvide alle opERzioni e che inviò unitamente ai verbali anche le bobine registrate.
Alla nota di trasmissione il successivo 14 maggio
1989 il Commissario dirigente della P.S.. G. Mira- bella, fece seguire un rapporto di denuncia, dando atto che esso ER stato redatto dall'Ispettore della
Polizia di Stato LU Calò. In esso il Calò evi- denziò l'importanza di alcuni passi delle conversa- zioni intercettate e riferi sulle indagini di P.G. effettuate e sulle conclusioni raggiunte (cfr. ff.
14-20). Ma si tratta di atto distinto e non inci- dente sulla sottoscrizione e validità dei verbali delle intercettazioni.
ти Alla stregua di tale realtà processuale non sussi- ste, in primo luogo, la mancata sottoscrizione dell'ufficiale che ha compilato il verbale delle opERzioni e quindi la nullità di cui all'art. 161
c. p. p. 1930. Deve infatti ritenersi che la pluralità di tutti i fogli, riuniti in sequenza, costituisce giuridicamente un unico verbale, redatto il 25 marzo, giorno successivo all'ultima registrazione delle ore 15,59 del 24 marzo 1989, e che la firma posta dal Calò sul primo foglio contenente la nota trasmissione valga sottoscrizione di come dell'intero verbale oltre che della nota stessa.
Tale sottoscrizione garantisce il raggiungimento delle finalità di autenticità del verbale e di iden- tificazione e responsabilità del suo redattore, VO- lute dalla legge e sanzionate di nullità dall'art. 161 C.p.p. 1930. Autenticità, identità e responsabi- lità realizzate, al di la di ogni ragionevole dub- bio. sulla base delle seguenti circostanze conver- genti che il Procuratore della Repubblica delegò per l'esecuzione delle intercettazioni ufficiali del Commissariato di P.S. di Galatina, composto sol- tanto da tre ufficiali di P.G.; che il dirigente scelse il Sovrintendente e poi Ispettore Calò; che questi sottoscrisse il primo foglio contenente la nota;
che tutti i fogli del corpo del verbale ERno stati fra loro collegati con il timbro tondo, inoltre che portavano l'impronta lineare del timbro del Commissariato. Né la legge richiede a pena di nullità la sottoscrizione degli altri opERtori che parteciparono all'intercettazione. 219
Deve essere escluso altresì. che vi sia la man- canza materiale e/o l'inesistenza giuridica dei ver- bali delle opERzioni di intercettazione.
Passando alla omessa indicazione nel verbale del nome degli opERtori di P.G. che aiutarono il So- vrintendente Calò, 1'eccezione pone il problema delle conseguenze giuridiche della violazione dell'art. 226/quater comma 3 c.p.p. 1930 che stabi- lisce di indicare gli altri "nominativi delle per- sone che hanno preso parte alle opERzioni". La ri- sposta è insita nel testo. dell'art. 226/quinquies che non prevede la più grave inutilizzabilità-nul- lità per tutte le violazioni della dettagliata di- intercettazioni, ma la limita alle sciplina delle intercettazioni "effettuate fuori dei casi consen- titi dalla legge ed eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite".
Nell'interpretare la disposizione, la giurisprudenza ha ammesso, accanto alla nullità assoluta, la nul- lità relativa (deducibile entro i termini dell'art. 185 comma 3 c.p.p. 1930) ed altresì la mER irrego- larità, non sanzionata processualmente. Ha compreso fra le nullità assolute sia le intercettazioni il- lecite ab origine, sia quelle autorizzate o ese- guite fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa p indicate. На applicato la nullità relativa per u
1'irregolarità degli atti concernenti il procedi- mento di acquisizione della prova, che incide sul diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. III Ud. 16 gen-
-
naio 1984, ric. Videla riv. 164.193 in Cass. Pen.
1985 pag. 1150).
In particolare questa Sesta Sezione ha ritenuto che
1'omessa. annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle opERzioni non attiene alla fase dell'esecuzione delle in- tercettazioni, ma concerne unicamente la regolarità della documentazione delle opERzioni eseguite, e pertanto detta omissione costituisce mera irregola rità che non impedisce l'utilizzazione delle conver- sazioni intercettate (Sez. VI, Ud. 15 ottobre 1986,
14701, ric. Bonavita).n.
Tale conclusione si rafforza se si considER che, nel sistema del codice del 1930, l'autorizzazione a intercettare conversazioni telefoniche ER data dal magistrato agli "ufficiali di polizia giudiziaria"
(art. 226/bis comma 1), che tuttavia nessuna dispo- sizione victava agli ufficiali di avvalersi nell'esecuzione delle opERzioni di intercettazione dell'aiuto di semplici agenti di polizia giudizia- ria. como del resto non lo vieta il codice vigente. 220 Talché indicazione dei nomi degli agenti, l'omessa
1'indicazione e la responsabilità ferma restando non incide sul dell'ufficiale, diritto di difesa.
Questa Corte non ha motivo per discostarsi da tale precedente insegnamento.
In via subordinata la difesa del ricorrente ha af- fermato in pubblica udienza che ER stata tempesti- vamente eccepita altresì la nullità per omesso depo- sito dei verbali di intercettazione e che perciò si sarebbe dovuta applicare la giurisprudenza (Cass.
Sez. I Ud. 20 dicembre 1983, ric. Giudice, riv.
-
159.018-21, in Cass. Pen. 1984 pag. 1697) secondo cui il tardivo deposito del verbale costituisce nul- lità relativa.
Ma tale eccezione è qui inammissibile perché non de-
- dotta con i motivi di ricorso. non potendosi consi- dERre tale un generico richiamo alle eccezioni ri- levate nella fase istuttoria. Comunque risulta dall'ordinanza del G. I. in data 31 gennaio 1990 che i detti verbali furono depositati.
dedotte nullità rende piena- L'insussistenza delle contenuto delle conversazioni mente utilizzabile il intercettate. per b) Difetto e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del OF, di
ON e MI LU, di MI AC per l'associazione finalizzata sub B) e in ordine alla responsabilità del OF per l'illecito traf- fico di kg. 10 di eroina sub D). Si deduce che, contro l'elemento indiziante più grave, costituito dalla presunta fuga in Germania, i giudici del merito avrebbero omesso di considERre la prova documentale prodotta dalla difesa, secondo cui il soggiorno di ON OF in Germania era durato quanto il permesso di far visita a un figlio naturale, accordatogli dall'autorità tedesca;
che le conversazioni intercettate con ON LU e
MI AC escluderebbero lo stato di paura, pur confermando che gli interlocutori avevano rim- proverato al ricorrente di essere partito "prima di avere sistemato le cose".
L'affermata necessità di sottrarsi alla vendetta di
SA AD e di porre rimeIO alla sottra- zione di eroina. sarebbe una ipotesi dell'impugnata sentenza. basata SU una interpretazione soggettiva,
a senso unico. delle telefonate. che usano un lin- guaggio criptico bisognos di ulteriori elementi titolodi riscontro. Inver . allo Stesso 221
dell'asserito "sgarro" potrebbe ipotizzarsi un bi- done", vale a dire l'appropriazione di denaro conse- gnato al OF per acquistare da terzi stupefa- cente.
Nulla avrebbe obiettato l'impugnata sentenza contro la dettagliata interpretazione delle telefonate, data dai primi giudici pervenuti all'opposta conclu- sione che sicuramente il OF non si era appro- priato della droga. Si aggiunge che la lettura delle conversazioni, fatta dalla Corte territoriale, sa- rebbe riduttiva e frutto di un esame non integrale ed "atomizzato" del materiale probatorio. Ma non si precisano i contenuti di tali critiche che risultano pertanto inammissibili alla stregua di generiche censure di merito.
Quanto alla ritenuta associazione finalizzata al traffico, si deduce che, dopo avere preso per prova l'ipotesi della fuga in Germania, la sentenza avrebbe compiuto un altro illogico passaggio dedu- cendo la partecipazione del Cioffi all'associazione dalla qualifica di organizzatore della stessa, at- tribuita al AD. In mancanza di altri elementi, la sottrazione di droga e la temuta vendetta non po- trebbero considERrsi sintomi di partecipazione as-
M sociativa. Il che integrerebbe il vizio di motiva- zione carente, oltre che illogica.
In particolare per OF, si lamenta che, essendo unico l'ipotizzato delitto di spaccio, sia stata ri- tenuta la continuazione: ma la doglianza è palese- mente erronea perché la sentenza impugnata si è esplicitamente riferita nella pag. 595 alla con- tinuazione fra associazione finalizzata sub B) e spaccio sub D) e non alla continuazione fra episodi di spaccio, in origine contestata.
Ancora, per ON LU si deduce che i primi giudici avevano escluso l'identificazione con AL tore AD del "NI quello del mare", di cui il ricorrente aveva parlato con OF nelle telefo- nate intercettate, mentre 1'impugnata sentenza non avrebbe motivato e avrebbe travisato i fatti per giungere all'opposta conclusione. Inoltre, sarebbero non univoche le deduzioni circa gli affari illeciti e la di lui partecipazione, tratte dalla richiesta di buoni uffici che OF avrebbe fatto ad ON
LU.
Per MI LU si deduce, altresi, che le re- gistrazioni acquisite non lo indicavano come parte- cipe delle conversazioni telefoniche intercettate e che egli sarebbe completamente estraneo a i fatti in quanto nel periodo ER detenuto. 222
si prospetta Per MI AC, infine,
l'illogicità insita nell'avere ritenuto, sulla base del medesimo compenIO probatorio (le telefonate),
l'estraneità allo spaccio contestato sub D) e la partecipazione associativa di cui al capo B). Si la- menta, ancora, che non sia stato considERto il rap- porto di lavoro dipendente, che legava AC a
OF, quale ragione sufficiente per la richiesta pressante di mediazione rivoltagli telefonicamente.
Si afferma che si sarebbe dato credito alle dichia- razioni del pentito OM MO, facendone un
"Messia della Verità". mentre esse sarebbero inat- tendibili intrinsecamente C prive di qualsiasi ri- scontro.
I motivi devono essere rigettati. Inesattamente viene riportato il pensiero della Corte di CC, che non utilizza affatto, come punto di partenza dell'argomentazione, una indimostrata fuga in Germa- nia per timore del AD.
Al contrario, 1'impugnata sentenza ritiene di poter prescindere dal dilemma fuga partenza già program- mata per altri motivi. perché "ciò che importa ai fini probatori è la reale consistenza della
' questione' e quindi la natura del contrasto esi- stente con il AD" e dei gravi timori manife- stati dal OF per la vita propria e del TE GI (tel. n. 83). Dopo una lunga disamina del contenuto delle telefonate, svolta nelle pagine 590-
92 anche per cogliere il vero significato delle pa-
e r
p role crittate (roba = droga), detta sentenza giunge alla conclusione (diversa da quella dubitativa dei primi giudici) che nelle telefonate medesime il con- traste fra AD e OF ER riferito ai dieci chili di droga sottratta.
E ciò, con particolare rinvio alla telefonata del 18 marzo 1989 n. 141 (ut. n. 602426) nel corso della quale ON LU aveva detto di essere a como- scenza del fatto che dovevano "arrivare 10 Kg. di roba" e il OF 1'aveva rimprovERto invitandolo
"a non parlare così". a "parlare d'altro
. di ca-
.
.
micie".
Fin qui, dunque, il convincimento della Corte terri- toriale si basa non su mere ipotesi ricostruttive ma sul contenuto delle telefonate, probatoriamente va- lido, interpretato senza salti logico-giuridici che i ricorrenti nemmeno evidenziano.
Strettamente connesSO al problema della natura del contrasto, è quello concernente 1'identificazione con SA AD della persona incombente sui timori del OF, persona alla quale egli avrebbe voluto chiarire le proprie ragioni per telefono, 223
senza dover rientrare in Italia c senza nemmeno far- gli conoscere il proprio recapito telefonico della
Germania. La Corte di primo grado aveva ipotizzato, con un grande sforzo interpretativo, che detta terza persona potesse identificarsi in MA OR SE (di cui s'è detto nel precedente paragrafo 13), più volte evocato nelle conversazioni da suo CO MI AC. Aveva comunque concluso che non si trattava di SA AD. E la tesi viene genericamente riproposta nei motivi per ON Co- luccia.
Il problema appare correttamente risolto con valuta- zione di merito qui insindacabile dall'impugnata sentenza. Infatti, nel giungere all'identificazione della terza persona, essa tralascia le conversazioni intercettate e si basa sul fatto che OF ebbe pa- cificamente ad ammettere nell'interrogatorio al Giu- dice istruttore che l'antagonista delle telefonate ER SA AD. anche se si difese affer-
M mando che l'oggetto della disputa sarebbe stata un'autovettura e non l'eroina.
' Né può parlarsi di travisamento di fatto rispetto al contenuto delle conversazioni trascritte, perché la loro lettura evidenzia che il MA in esse citato,
è persona sicuramente diversa dal NI (alias
"quello del mare", "quello di Gallipoli": tali pa- role non sono usate come soprannomi ma come circolo- cuzioni allusive della persona). Nella telefonata n. 141 (pag. 39 della trascrizione peritale) ON LU dice a OF, che telefona dalla Germania:
т
и
"Tonino, per quanto, per quanto riguarda Mario, quello prima e' andato a NI e gli ha detto che tu hai detto delle parole Risulta ancora che il "
MA viene evocato, soprattutto da MI CA ciolo, con funzione di autorevole paciere nei con- fronti del NI, che è l'antagonista di OF. Con tale contenuto dunque contrasta non
1'identificazione con il AD della persona che intimoriva il OF, fatta dalla sentenza impugnata nei termini indicati.
Nel seguito, la sentenza afferma il contesto asso- ciativo dell'art. 75 d.P.R. 309/1990. nel quale col- loca il contrasto fra AD e OF sulla par- tita di 10 Kg. di droga. Tale contesto associativo viene dedotto in via di prova logica sulla conside- razione da una parte. del ruolo di specialista del traffico di droga ricoperto dal AD nella sacra corona unita. dall'altra. sulla base dei comporta- menti evidenziati dalle intercettazioni, di OF, dei fratelli LU e di AC, nonché delle loro frequentazioni.
Por ciò che concerno il ruolo di AD. la sen- tenza richiama la disamina effettuata nelle pagg. }}}}}}de/shock
224
618-622 ribadisce che egli un organizzatore della sacra corona e del 'ramo' che si occupa dello spaccio di sostanze stupefacenti". E tale disamina è risultata immune da vizi logico-giuridici, come si è detto nel paragrafo 6) n. 14).
Quanto ai OF, LU e AC, la sentenza considER le dichiarazioni di AE LEne, secondo cui i fratelli LU ERno in rapporto d'affari con il AD;
la chiamata dell'altro pentito Ro- molo MO, secondo cui MI LU spacciava per conto dell'organizzatore associato LE
IA; le continue richieste che OF faceva dal suo rifugio di Germania a MI AC di svolgere insieme ai fratelli LU un'attività di mediazione con il AD: il conseguente frene- tico attivarsi di costoro per supERre in favore di
OF il contrasto sulla sottrazione dell'eroina, di cui si è detto.
ConsidERndo unitariamente i predetti elementi, la sentenza ha potuto dedurre ed aggiungere le seguenti conclusioni di prova logica: 1) - nel regime di mo- nopolio degli stupefacenti, attuato dalla sacra CO- rona attraverso la distinta associazione control- lata, di cui SA AD e LE IA ERno organizzatori, doveva ritenersi impossibile ти che il medesimo Padovano avesse fatto pervenire al
OF l'ingente quantitativo di 10 Kg. di eroina al di fuori del contesto associativo criminoso, del quale, dunque, il OF doveva essere partecipe%3B 2) il coinvolgimento dei LU e di MI AR ciolo nella predetta opER di mediazione fra PA vano e OF poteva trovare logica spiegazione sol- tanto nella comune appartenenza associativa, perché soltanto da persone associate l'organizzatore PA avrebbe potuto accettare giustificazioni о vano spiegazioni per il grave fatto commesso. E ciò anche a conferma e riscontro delle dichiarazioni accusato- rie di LEne e MO.
L'indicata base probatoria è stata ritenuta dalla sentenza sufficiente ad integrare gli estremi degli indizi gravi, precisi e concordanti chiesti dall'art. 192 comma 1 c.p.p. e tale conclusione, im- mune da vizi logico-giuridici. non è ulteriormente rivalutabile in questa sede.
Non coglie nel segno la doglianza di MI UC cia, perché l'impugnata sentenza ha dato riscontro alle dichiarazioni accusatoria di LEne e MO utilizzando la richiesta fatta OF ad ON
LU di fare intervenire anche il TE Mi- chele por la più volte ricordate mediazione. ma non si è avvalsa di una conversazion telefonica fra il ricorrente c il OF, pacificamente non avvenuta. 225
Né sussistono, infine, l'illogicità e l'omissione di circostanze rilevanti lamentate da MI AR ciolo. Non sussiste la prima perché l'impugnata sen- tenza ha interpretato il contenuto delle telefonate nel senso che OF aveva invocato il già avvenuto episoIO di spaccio e il conseguente contrasto per chiedere il successivo intervento mediatorio degli associati. Tale scansione temporale e probatoria le- gittima la differente soluzione data all'imputazione per il delitto associativo ed a quella per il reato scopo.
Né conferente lamentare 1 omessa considERzione del rapporto di lavoro dipendente, che legava AR ciolo a OF, perché tale rapporto non giustifi- cherebbe affatto la richiesta di mediazione con il
AD e quindi non si oppone alla spiegazione di tipo associativo data dalla Corte territoriale all'intervento mediatorio. E parimenti risulta qui inconferente il motivo concernente 1'attendibilità del MO, perché la sua chiamata è stata uti- lizzata dalla Corte di CC per il solo MI Co- luccia e non per il AC, come detto.
Mentre i ricorsi di ON e MI LU e di
MI AC saranno parzialmente accolti in ordine al motivo sub e) di cui si dirà. il ricorso di ON OF deve essere rigettato.
r e
p c) Difetto di motivazione in ordine all'elemento del numero soggettivo della ritenuta aggravante delle persone superiore a dieci (art. 75 comma 4 della legge 685/1975), nonché in ordine alla deter- rinazione della pena: motivi per i LU e per
MI AC.
nuova formulazioneLa dell'art. 59 comma 2 c. p., come modificato dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 che ha esteso l'elemento soggettivo del reato alle circostanze. imponeva di motivare circa la cono- scenza che i fratelli LU potevano avere del numero superiore a dieci degli altri associati, ol- tre il AD, il OR, il NZ, il OF e il AC con loro coinvolti. motivo deve essere rigettato. CO i giudici condanna,merito che hanno pronunciato del l'associazione finalizzata di cui al capo b) è ri- sultata formata da non meno di trentacinque affi- liati, talché appare corretto l'avere ritenuto in sentenza che il fatto di essersi inseriti nella so- cietas comportasse la conoscenza almeno approssima- tiva del numero rilevante dogli associati. certa- mente superiore a dieci. 226
d) Violazione della legge penale sostanziale e pro- cessuale per 1 omessa 'esclusione delle aggravanti di cui ai commi 1. 2 3 e 4 dell'art. 75" della legge 22 dicembre 1975 n. 685, lasciando in vita il secondo comma e l'ultima parte dell'art. 75". Si chiede l'annullamento "col rinvio del fascicolo al giudice competente per ogni relativa incombenza di legge".
In ordine all'aggravante del numero delle persone si
è già detto sub c).
Va premesso, quanto al resto, che 1'imputazione di cui al B)capo la quale elencava tutti i commi
-
dell'art. 75, nel richiamo degli articoli di legge precisava tuttavia che l'accusa a AC ER soltanto quella base di partecipazione semplice e non di partecipazione qualificata, ai sensi dei commi 1 e 3, e che poneva a carico le aggravanti del numero dei partecipi superiore a dieci (comma 4) e della disponibilità di armi (comma 5).
L'impugnata sentenza ha dichiarato MI Carac- ciolo colpevole "del reato di cui al capo B)" ed ha la pena soltanto in riferimento aumentato all'aggravante del numero delle persone (comma 4).
и
р
che deve essere necessariamente inteso come I 1 condanna per il delitto di partecipazione semplice (comma 2) aggravata dal comma 4) e come implicita esclusione delle piu' gravi qualifiche nonche' dell'aggravante della disponibilità di armi di cui al comma 5).
non conNon risulta 1'omissione lamentata, se riguardo alla mantenuta citazione, fra gli art icoli di legge violati, dei commi i e 3, concernent i i promotori, organizzatori e capi, nonché del comma 5 relativo alla disponibilità delle armi. Nei sensi deve pertanto indicati essere precisata la motivazione, senza necessità di rinvio. Il motivo deve essere rigettato.
e) Difetto di motivazione sul punto relativo alla determinazione della pena inflitta ai fratelli Co- luccia e a AC.
Si deduce, che con la formula "condannato alla pena che si ritiene 'C[ VC stabilire in anni sette, mesi nove di reclusione lire 28.000.000 di multa", ن
usata per ON AC nonché con le formule di "congruità della pena" nonché con quelle di rin- vio al "calcolo della pena" effettuato per questo
MI ricorrente, usate per MI LU e per 85888
227
AC. 1'impugnata sentenza avrebbe fatto
"un'applicazione apodittica di pena", violando il dovere di motivazione che è tanto più astringente quanto più si assume una pena lontana dai minimi edittali, come nella specie.
Il motivo è fondato e deve essere accolto perché
1'impugnata sentenza non ha dato contezza dei para- metri di cui all'art. 133 C.P. ravvisati in concreto e utilizzati per la determinazione della pena base per il delitto sub B) nei confronti di ciascuno dei tre ricorrenti. Né essi sono indirettamente ricava- bili dalla motivazione, che non ha nemmeno valutato l'entità e la natura mediatoria della partecipazione dis- associativa evidenziata dalle telefonate e dal siIO fra SA AD e ON OF.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata r per difetto di motivazione, limitatamente al punto della determinazione della pena base in ordine al delitto sub B), con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Bari che provvederà a nuova determina- zione e conseguente calcolo della pena per i ricor renti ON e MI LU nonché per MI
AC.
Tutti i ricorrenti, il cui ricorso è stato rigettato in toto, e PA GI, il ricorso del quale è
и
р
stato dichiarato inammissibile, devono essere con- dannati in solido alle spese processuali nonchè cia- scuno alla somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende. somma così determinata a norma dell'art. 549 c.p.p. 1930 in considERzione della complessità
e durata del processo nonchè del contenuto delle re- lative doglianze.
P. Q. M.
i
SEZIONE SESTA PE-LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NALE
Visti gli artt. 537, 539. 543, 549, c.p.p. 1930,
DICHIARA
manifestamente infondata:
costituzionale A) la questione di legittimità 1930, sollevata dell'articolo 372 comma 3 C.P.P. in riferimento dalla difesa di PU ON all'articolo 24 della Costituzione;
***b hawsht
228
B) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo i della legge n. 535/88 di conversione del d. l. n. 445/88, sollevata dalla difesa di De
AS NN, ZO ZI, Pulli Antonio,
OM DA e ET MO con riferimento agli ar- ticoli 3 e 24 della costituzione;
C) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 416/bis commi 1 e 4 c.p.. sollevata dalla difesa di OF ON, OG GI,
NE LU, RD SA e dalla difesa di
OR MA. OR GE, AC Alessan- dro, AC MI e TE SA, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
DICHIARA
inammissibile il ricorso di PA GI;
м ANNULLA SENZA RINVIO
1'impugnata sentenza nei confronti di DO AL tore e di HE NN, perchè i reati sono estinti per morte degli imputati;
u l
P
ANNULLA SENZA RINVIO e1'impugnata sentenza nei confronti di CI RO SAlla RA in ordine ai reati ad essi di ascritti per non avere commesso il fatto%;B
ANNULLA SENZA RINVIO
1'impugnata sentenza nei confronti di D'LE
GU e Rollo LU, limitatamente all'aggravante dell'articolo 74 comma 2 della legge 685/1975 rela- tiva al reato di cui al capo B) dell'imputazione e determina la residua pena per il D'LE in anni 6, mesi 7 di reclusione e lire 26 milioni di multa;
ANNULLA SENZA RINVIO
l'impugnata sentenza nei confronti di RI ON ordine B) in al reato di cui al capo dell'imputazione per non aver commesso il fatto, an- la sentenza stessa nei confronti del RI, nulla limitatamente alla pena per il reato di cui al capo
A) dell'imputazione, con rinvio alla Corte di Assise di appello di Bari per la relativa determinazione: rigotta nel resto il ricorso del RI;
229
ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di ET NT IO, RO MA, ON LI GI, Mac- chia RA e IC MA, limitatamente alla ritenuta aggravante della ingente quantità di cui 74 comma 2 della legge 685/1975 che eli- all'art. rinvia alla Corte d'assise di appello di mina, e Bari per la conseguente rideterminazione delle ri- spettive pene;
rigetta nel resto i ricorsi dei pre- detti;
ANNULLA SENZA RINVIO
1'impugnata sentenza nei confronti di OR MA, limitatamente al reato di cui al capo B)
- dell'impugnazione per non aver commesSO il fatto;
B annulla la stessa sentenza nei confronti del mede- simo limitatemte alla determinazione della pena per il reato di cui al capo A) dell'imputazione e rinvia per la decisione sul punto alla Corte di assise d'appello di Bari;
rigetta nel resto il ricorso di
OR MA;
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ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di LU NT IO, LU MI e AC MI, limita- tamente alla determinazine della pena e rinvia alla
Corte di assiese d'appello di Bari per la decisione sui detti punti%3 rigetta nel resto i ricorsi dei predetti;
ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di ND ON relativamente ai capi B) e C) dell'imputazione in ordine all'affermazione di responsabilità nonché per il reato di cui al capo A) limitatamente alla de- terminazione della pena e rinvia alla Corte di as- sise d'appello di Bari per la decisione sui detti punti rigetta nel resto il ricorso dell'ND;
ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di LI LO e rinvia alla Corte di assise d'appello di Bari per per il giudizio;
33 V વડ
230
ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di AR Ennio e rinvia alla Corte di assise d'appello di Bari per per il giudizio;
ANNULLA
1'impugnata sentenza nei confronti di RD
SA, limitatamente all'applicabilità delle circo- stanze attenuanti generiche e rinvia alla Corte di assise d'appello di Bari per il relativo giudizio%;B rigetta nel resto il ricorso del RD;
RIGETTA
tutti gli altri ricorsi;
CONDAN
tutti i ricorrenti con esclusione di CI RO,
DO SA, HE NN, LI LO,
ET ON, RO MA, D'LE GU,
LO LU, ON LI GI, Macchia р
RA, SAlla RA, RD SA, OR и
SE MA, ND ON, AR NN, LU
ON, LU MI, AC MI,
RI ON, e Medici MA, al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versa- mento della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende;
DISPONE
la rettifica:
A) del dispositivo dell'impugnata sentenza nei con- fronti di NE LU, EL FE e LA
EN nel senso che per essi deve intendersi esclusa l'aggravante dell'ingente quantità di cui al reato sub 1/2 dell'imputazione: con-B) del dispositivo dell'impugnata sentenza nei fronti di RO MA nel senso che deve ritenersi esclusa l'aggravante di cui all articolo 74 comma 1 n. 2 della legge 685/1975:
C) della motivazione del impugnata sentenza nei confronti di NE LU nel senso che alla pa- gina 521 rigo 12. anziché "anni 6" si legga "mesi
6". 231
CamER di Consiglio Così deciso WI Roma nella dell'otto giugno 1993.
11 Presidente I Consiglieri Este nsori (GI di GENNARO) (AL TROJANO)
Maffect (IEpaolo CASADEI NT)
AL bus au
IEpaolo Cardei Mar
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
C Scalin
CASSAZION Depositato in Cancelleria I oggi, 11 FEB. 1994. D
Il Collaboratore di Cancelleria seo
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