Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1993, n. 1793
CASS
Sentenza 3 giugno 1993

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L'art. 416 bis cod. pen., delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. La norma non richiede che l'avvalersi della forza intimidatrice si esplichi necessariamente in una condotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale. Ne deriva, quindi, che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla legge 7.10.1969 n. 742, è applicabile anche per gli atti compiuti dal Pubblico Ministero.

In tema di assistenza difensiva, la contemporanea difesa di più imputati comporta incompatibilità soltanto nel caso in cui la situazione reale, da valutarsi con riguardo al momento in cui l'atto viene compiuto, rende inefficiente la comune difesa; allorquando, cioè, gl'interessi dei computati coinvolti sono non soltanto divergenti, ma anche inconciliabili, avendo un imputato un interesse a sostenere una tesi difensiva pregiudizievole all'altro. Tale regola vale anche per la chiamata di correo, che può non determinare incompatibilità, qualora da esse non derivi una inconciliabilità delle tesi difensive: chiamante e chiamato possono essere assistiti dal medesimo difensore se la chiamata non sia formulata in modo che la difesa di uno degli imputati comporti necessariamente pregiudizio alla difesa dell'altro, come nel caso in cui il chiamante addebiti al chiamato di averlo determinato al reato.

In tema d'intercettazioni di conversazioni telefoniche, l'omessa annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni (art. 226 quater comma 3 cod. proc. pen. 1930) non attiene alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, ma concerne unicamente la regolarità della documentazione delle operazioni eseguite, e pertanto detta omissione costituisce mera irregolarità che non impedisce l'utilizzazione delle conversazioni intercettate.

In tema di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), il conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell'ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo venga realmente assunto.

In tema di delitto associativo di stampo mafioso, l'arresto non sempre interrompe la permanenza nel reato, giacché l'associato può ben continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con i complici in libertà anche durante lo stato di detenzione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, per pretesa violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica del provvedimento che rigetta la proroga del termine per il deposito degli atti e dei documenti. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del legislatore stabilire se un provvedimento sia o meno impugnabile. L'esclusione dell'impugnabilità del provvedimento di rigetto, ex art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, rende superflua la notifica.

In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attivatà degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

La disciplina introdotta dagli artt. 226 bis e seguenti cod. proc. pen. 1930 mira ad evitare che terzi estranei si pongano nella condizione di conoscere il contenuto di conversazioni, in qualsiasi modo avvenute, che non li riguardano e di utilizzarle per i loro fini. Essa, pertanto, non è applicabile alla registrazione di un colloquio telefonico ovvero "inter praesentes", eseguita da uno degli interlocutori anche all'insaputa degli altri, poiché ciascun soggetto ha il diritto di precostituire la prova delle dichiarazioni da lui stesso posti in essere o di quelle rivoltegli da terzi. Tale principio è valido, a maggior ragione, nei confronti della polizia giudiziaria, la quale ha il potere di documentare, anche mediante registrazione magnetica, le dichiarazioni ricevute da un testimone: tale registrazione, una volta effettuata, costituisce un documento utilizzabile, nel rispetto delle norme processuali, ai fini della decisione.

In tema di chiamata di correo, il codice di procedura penale 1988 non si è limitato alla disciplina dei relativi mezzi di prova (esame del coimputato e delle persone imputate in procedimenti separati, connessi o collegati), ma ha introdotto nell'art. 192 commi 3 e 4 una regola di giudizio per la valutazione di tali mezzi. Questa regola costituisce per il giudice un limite metodologico al riaffermato principio del libero convincimento ed un dovere di motivazione più preciso.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21.12.1988 n. 535, prospettata per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi di sentenza penale depositata dopo il novantesimo giorno da quello della pronunzia, limita all'appello, escludendo quindi il ricorso per cassazione, la facoltà del difensore di presentare motivi nuovi ed aggiunti entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 201 cod. proc. pen. 1930. La diversità dell'appello, che consente un riesame anche nel merito della causa, rispetto al ricorso per cassazione, ed il diverso impegno richiesto ai difensori dall'uno e dall'altro mezzo d'impugnazione sono le ragioni che hanno determinato il legislatore al differente trattamento legislativo, e sono di per sè sufficienti ad escludere sia che possa prospettarsi una violazione del diritto di difesa, sia che la diversa disciplina dei termini in ordine ai due mezzi sia irragionevole.

In tema di formazione della sentenza penale, va distinta la sentenza- decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen. 1930, dalla sentenza-documento, che si realizza con la redazione della motivazione la sottoscrizione ed il successivo deposito. Pertanto, al fine di accertare i requisiti di capacità del giudice bisogna avere riguardo alla data della sentenza-decisione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in pensione del magistrato non preclude il compimento delle altre attività successive, che hanno natura complementare ed accessoria ed integrano lo sviluppo di una pronunzia validamente emessa. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva nullità della sentenza sottoscritta dal presidente del tribunale in data successiva al suo collocamento a riposo.).

L'art. 144 bis cod. proc. pen. 1930, secondo cui, ove si proceda separatamente nei confronti di imputati di reati connessi, l'acquisizione e la lettura degli atti dei processi separati è consentita anche se questi ultimi non siano ancora definiti con sentenza irrevocabile, è applicabile anche ai processi separati promossi a carico dello stesso imputato, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di connessione soggettiva e probatoria.

Le finalità dell'associazione di tipo mafioso, previste nell'art. 416 bis cod. pen., hanno carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sè formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l'art. 416 bis cod. pen. finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del Titolo V Libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pubblico generale.

In tema di assistenza difensiva, l'incompatibilità opera soltanto nei confronti ed a vantaggio dei soggetti processuali cui si riferisce, cioè degli imputati assistiti dal difensore in stato d'incompatibilità e non anche, nel caso di procedimento con altri imputati, nei confronti ed a vantaggio di questi ultimi, se la medesima causa non abbia spiegato alcun riflesso, diretto od indiretto, sui loro rapporti processuali.

In tema d'istruttoria formale, l'invalidità del provvedimento che rigetta la proroga del termine per il deposito degli atti e dei documenti, ex art. 372, comma 3 cod. proc. pen. 1930, può riflettersi, a norma dell'art. 189 cod. proc. pen., sull'ordinanza di rinvio a giudizio e può essere eccepita come "quaestio nullitatis" nei confronti di quest'ultima. Perché ciò accada è però necessario dimostrare che il diniego abbia precluso al difensore la possibilità di dedurre elementi probatori a discarico di tale rilievo da precludere il rinvio a giudizio, così da pregiudicare in modo concreto e sostanziale l'esercizio del diritto di difesa.

Nel giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di nuove prove integra un istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice del gravame, il quale può farvi ricorso soltanto se ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il rigetto dell'istanza deve essere adeguatamente motivato, ma la motivazione sul punto può risultare anche dalla ritenuta sufficienza delle prove acquisite.

La facoltà di non rendere dichiarazioni nel processo riconosciuta all'imputato non importa la inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni telefoniche eseguite a norma degli artt. 226 e ss. cod. proc. pen. 1930, giacché la predetta facoltà opera soltanto nella ipotesi in cui l'inquisito venga posto a diretto contatto con l'autorità al fine di porlo al riparo da eventuali pressioni che contro di lui possono essere esercitate.

L'art. 407 cod. proc. pen. 1930 disciplina il decreto di citazione come una "vocatio in jus", consistente nell'invito rivolto all' imputato a comparire in udienza, nel luogo e nella data specificati, con l'avvertimento che, in mancanza, il giudizio procederà in contumacia. Qualora gli imputati, attraverso il decreto di citazione ritualmente notificato, siano stati informati della necessità di comparire all'udienza sotto pena del giudizio contumaciale, è indubitabile che il provvedimento contenga una vera e propria "vocatio in jus", ancorché in esso si rinvenga, sotto il profilo formale - in luogo di una citazione diretta dell'imputato - l'ordine all'ufficiale giudiziario di citarlo in giudizio. Anche in tal caso, infatti, ricorrono gli estremi di un valido invito a comparire, poiché l'imputato viene posto nella condizione di presenziare all'udienza fissata per esercitarvi il diritto di difesa ed è reso edotto delle conseguenze della mancata comparizione.

I colloqui tra presenti, casualmente registrati per inavvertenza degli interessati, mentre sono in corso intercettazioni di conversazioni telefoniche regolarmente autorizzate, sono validamente acquisite agli atti del procedimento al fine dell'accertamento della verità, come qualsiasi notizia di reato conosciuto anche in modo fortuito dall'autorità inquirente.

La struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed opera sotto il suo controllo. (Nella specie relativa all'associazione di tipo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del concorso materiale dei reati associativi, unificati nel vincolo della continuazione ed ha rigettato la prospettata tesi del concorso apparente di norme, il quale, secondo il duplice criterio della specialità o dell'assorbimento, opera soltanto riguardo alla medesima fattispecie concreta).

La regola di giudizio prescritta dall'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. 1988 si applica anche ai casi di connessione probatoria di cui all'art. 45 n. 4 cod. proc. pen. 1930.

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  • 1La partecipazione all’associazione mafiosa nell’impostazione (problematica) delle Sezioni Unite. Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre…
    Andrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Andrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 ottobre 2021

  • 4Associazione per delinquere: il 416 c.p. contro la criminalità organizzata
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1993, n. 1793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1793
Data del deposito : 3 giugno 1993

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