Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2014, n. 29821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29821 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
29 8 2 1/ 1 5 23831 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO OLDI - Presidente - N.13575 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 14635/2014 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT OM N. IL 01/02/1973 avverso la sentenza n. 50/2011 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 19/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IO Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Mauro Anetrini e Marcello Perillo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.6.2011 la Prima Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso del P.G., annullava la sentenza emessa in data 22.2.2010 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, con la quale era stata confermata la sentenza della Corte d'Assise di Como del 18.6.2008, di assoluzione di RO GI, con la formula per non aver commesso il fatto, dai reati di omicidio aggravato dalla premeditazione- per aver in concorso con persona non identificata cagionato la morte di DU ES, esplodendogli un colpo di pistola cal. 22 alla testa da distanza ravvicinata di soppressione di cadavere, incendio di autovettura e porto illegale della pistola cal. 22. 1.1. Questa Corte evidenziava in premessa che: nella notte tra il 12 ed il 13 maggio 2000, in Milano, era stata rinvenuta un'autovettura Fiat Bravo in fiamme con il corpo carbonizzato, all'interno del bagagliaio, di DU ES, incaprettato, con il capo avvolto in una busta di plastica;
l'autopsia eseguita dopo qualche giorno accertava che la vittima era stata colpita al capo da una distanza di 30 cm., con un proiettile cal. 22, ma non veniva però accertata l'ora esatta del decesso, poichè al momento dell'esame erano in atto fenomeni putrefattivi riferibili a varie cause;
le indagini eseguite per l'identificazione dei responsabili dei fatti in questione non sortivano risultati apprezzabili ed il relativo procedimento veniva archiviato, ma dopo oltre tre anni dal fatto, il 15.10.2003, veniva tratto in arresto, con l'accusa di spaccio di stupefacenti, tale ES NN, il quale manifestava la volontà di collaborare con la giustizia ed in tale prospettiva forniva numerose informazioni in relazione a plurimi fatti criminosi, in violazione della legge sugli stupefacenti e sulle armi, nonchè relativi a furti e ricettazioni;
l'ES confessava altresì di aver fatto parte, insieme a RO } GI, di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, costituente ramificazione della 'ndrangheta, operante nel lecchese, al cui vertice era collocato RO IO, padre dell'imputato; RO GI, nei primi mesi del 2003, gli avrebbe confidato l'omicidio del DU, sistemato nel bagagliaio della sua auto, lasciata parcheggiata nella località di Asso la notte dell'uccisione ed il giorno successivo condotta in Milano e qui data alle fiamme nel luogo del suo ritrovamento;
sempre secondo il racconto dell'ES l'omicida aveva agito con un complice ed il movente dell'azione omicidiaria era costituito da alcune - minacce rivolte dalla vittima al suo assassino;
l'ES riferiva, altresì, che anche tale CU gli aveva riferito che l'autore dell'omicidio era stato il 1 T RO;
nel corso del processo, tale CA OK, anch'egli condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, riferiva di aver appreso nel 2001 da tale ZE IN (che però negava decisamente la circostanza), che questi avrebbe trasportato nel bagagliaio della sua autovettura BMW, fino a Milano, il cadavere del DU, seguito dal RO a bordo dell'autovettura della vittima;
giunti a destinazione, i due avrebbero trasferito il corpo senza vita nel bagagliaio della Fiat Bravo, che avrebbero, poi, provveduto ad incendiare;
secondo il CA, l'omicidio sarebbe stato consumato perché il DU rifiutava il pagamento di un debito contratto con l'imputato, che aveva minacciato;
al processo erano state acquisite, ai sensi dell'art. 500/4 c.p.p. le dichiarazioni di SU OL, secondo le quali la vittima era stata uccisa da RO GI, nonché quelle di GI LV, ES NN e RE DR;
a fronte di tali risultanze probatorie, arricchite da alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, vi erano le testimonianze, tra le altre, della cugina, della madre, dello zio e del fratello della vittima, i quali tutti, ribadendo le dichiarazioni testimoniali rese nell'imminenza dell'omicidio, confermavano, nel corso del processo, di aver notato il loro congiunto, ognuno in orari ed in luoghi diversi, nella giornata del 12 maggio 2000. 1.2. Tanto premesso in fatto, questa Corte, nell'annullare con rinvio per nuovo + giudizio la sentenza impugnata, evidenziava, tra l'altro, che il collaboratore ES NN, aveva offerto agli inquirenti un racconto di esemplare dettaglio specifico, ciononostante giudicato non del tutto credibile da parte delle istanze di merito, laddove i giudici di secondo grado, così delibando il quadro indiziario, avevano però escluso dal giudizio di affidabilità delle accuse dell'ES e dal doveroso bilanciamento di risultanze processuali convergenti verso un valutazione positiva di esso, ovvero di esso negativa, la circostanza, di indubbio valore oggettivo, che la descrizione particolareggiatissima delle modalità con le quali il DU fu ucciso dall'imputato, ivi comprese la distanza della pistola, la direzione dei colpi e la posizione della vittima, hanno trovato conferma nel processo dalle oggettive risultanze medico legali;
inoltre, la Corte di merito ha del tutto ignorato un riscontro esterno al racconto dell'accusatore, e precisamente quello dato dall'arma utilizzata dall'omicida, una calibro 22, che è risultata, pacificamente, dello stesso calibro dell'arma utilizzata dall'imputato nelle numerose rapine consumate proprio con l'ES e da questi confessate fino all'esito finale della sua condanna per esse, nonché l'innegabile significatività del riscontro individualizzante dato dal contenuto di una conversazione E intercettata, raccolta in diverso procedimento, tra tali AN e MI, intervenuta tre giorni dopo l'omicidio (il 14.5.200), nel corso della quale si parlava per nulla genericamente, delle confidenze di pochi giorni prima, fatte 2 dalla vittima ad un esponente della criminalità operante nella zona, tale CH, circa i suoi timori di essere ucciso dall'imputato per le ragioni esposte dall'ES. In definitiva, questa Corte riteneva che il valore oggettivo del riscontro, la sovrapponibilità dei contenuti dell' intercettazione con la collaborazione dell'ES e soprattutto i tempi delle circostanze acquisite rispetto al delitto (pochi giorni dopo l'intercettazione, pochi giorni prima le confidenze della vittima), coloravano il dato processuale di un peso probatorio e di un rilievo che non potevano essere ignorati dal giudice di merito e rispetto al quale, nel bilanciamento indiziario, occorreva, quindi, dare conto, con motivazione puntuale ed adeguata, nello specifico omessa in favore di una generica sottovalutazione della circostanza probatoria.
2. La Corte d'assise d'appello, in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Como del 18.6.2008, appellata dal P.M. e dal Procuratore Generale, dichiarava RO GI colpevole dei reati ascrittigli e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie.
3. Avverso tale sentenza RO GI, personalmente e a mezzo del proprio difensore, ha proposto identici ricorsi affidati a quattro motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 627/3 c.p.p. in riferimento alla omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e circa le questioni decise con la sentenza del 22 giugno 2011; in particolare, la sentenza gravata presenta vari aspetti di censura, apparendo più che la puntuale attuazione delle indicazioni rescindenti, una illogica rielaborazione in chiave accusatoria volta ad accreditare una convergenza indiziaria insistente;
non è vero che la difesa ha prestato quiescenza circa la ritenuta attendibilità dell'ES, che è stata, invece, contestata, avendo il collaborante, peraltro, riferito notizie de relato apprese dall'imputato; la Corte territoriale, tuttavia, dà per scontata l'attendibilità dell' • ES, stante la condanna irrevocabile dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed il rapporto di amicizia fraterna che legava i due, sicchè l'affidabilità dell'ES non potrebbe più essere messa in discussione, ma uno scrutinio sulla compatibilità tra il vincolo di amicizia e la narrazione non è stato in concreto effettuato;
quanto ai riscontri e specificamente quello relativo all'arma cal. 22, la Corte territoriale- pur dando atto che non vi è alcuna certezza sulla appartenenza al RO di un'arma corrispondente per tipologia a quella del delitto in esame e che per alcuni fatti di rapina descritti dal collaboratore il ricorrente venne assolto nel parallelo processo- ha, tuttavia, concluso che, 3 quantomeno dal giorno 8 aprile 2004 l'ES aveva riferito della disponibilità di una pistola calibro 22 da parte del RO, sicchè trattandosi di arma dello stesso calibro di quella utilizzata per l'omicidio, la circostanza rappresenterebbe un riscontro all'accusa dell'ES; la Corte, sul punto, incorre quantomeno in due errori: il primo concerne il giudizio di attendibilità del propalante, perché trascura di annettere ogni rilievo alla grave contraddizione in cui il collaboratore è incorso circa la conoscenza dell'arma utilizzata e la seconda, invece, secondo cui la Corte non poteva non considerare che, per il tempo trascorso, il rilievo della notizia, la propalazione della stessa nell'ambiente lecchese, la stessa involontaria osmosi di notizie con i collaboratori, la circostanza non rappresentava affatto un riscontro, ma, a tutto concedere, un elemento da utilizzarsi nel giudizio sulla attendibilità del dichiarante;
è illogico giustificare le lacune della narrazione del propalante attraverso congetture, affermando che è plausibile che, per la logica omertosa, il RO non abbia inteso svelare l'identità dei compartecipi, trattandosi di argomento di pura fantasia, suggestivamente impiegato per spiegare ciò che non può avere spiegazione;
nell'espletamento del doveroso controllo della verosimiglianza e della credibilità del racconto del collaboratore, la difesa aveva evidenziato alcune aporie, tra cui quella che l'ES non specifica che lo sparo era avvenuto dall'alto verso il basso e che, pertanto, lo sparatore doveva essere in piedi, ma la sentenza impugnata fornisce la sua interpretazione dell'accaduto e tenta di conciliare il racconto dell'ES con le risultanze della consulenza medico legale, così confondendo il tema della attendibilità con quello dei riscontri, superando con clausole di stile la verifica della credibilità del racconto;
la Corte territoriale ritiene, poi, che l'ES sarebbe credibile perché avrebbe riferito che il cadavere del DU, dopo l'omicidio, sarebbe stato ricoverato per almeno un . giorno all'interno di un' autovettura, prima di essere trasferito in Milano, dove fu dato alle fiamme e dalla perizia autoptica sembrerebbe emergere la presenza di segni colliquativi incompatibili con un decesso appena verificatosi, idonei a confermare la veridicità del racconto, ma trattasi di una spiegazione solo apparente, del tutto controvertibile dal punto di vista scientifico, atteso che la Corte relega in posizione di rincalzo - irrilevante il dato relativo al guasto - verificatosi presso le celle frigorifere nelle quali venne ricoverato il cadavere dopo il suo rinvenimento;
non è stata invece approfondita la verifica circa l'assoluta assenza di macchie ipostatiche che si formano sempre e comunque quando un cadavere viene lasciato in una certa posizione per un tempo superiore a poche ore, sicchè un dato potenzialmente confermativo del racconto dell'ES è radicalmente smentito da un elemento che esprime una legge universale, mai falsificata e mai revocata in dubbio;
tutti i familiari del DU, A inoltre, hanno riferito di averlo visto in vita proprio quando, secondo il collaboratore, avrebbe dovuto trovarsi esanime nel bagagliaio di un'auto, ma secondo i Giudici milanesi le dichiarazioni rese dalle menzionate persone sarebbero inattendibili, errate, confuse, addirittura sbagliate, viziate da una sorta di pressione mafiosa riconducibile al ricorrente, senza considerare che le dichiarazioni in questione furono rese a poche ore dal ritrovamento del cadavere, quando non era neppure ipotizzabile un sospetto a carico del RO;
il vizio di motivazione è evidente, come evidente è il travisamento della prova per il quale non vale il tentativo di recupero desunto dalla assenza di comunicazioni telefoniche nei giorni successivi al 12 maggio, tenuto conto del modus vivendi dell'imputato dedito all'illecito; per quanto concerne, poi, la conversazione tra MI e AN, intervenuta il giorno 14 maggio 2000, anche in questo caso, vi è stato il vizio di motivazione e di travisamento della prova, limitandosi gli interlocutori a scambiarsi ipotesi, impressioni, ad accreditare anche soluzioni alternative e, quindi, non si comprende la valenza di riscontro attribuita alla conversazione;
per quanto concerne, poi, le dichiarazioni di OL SU e OK EK, tra le dichiarazione di tali collaboratori e quelle dell'ES esistono delle "divergenze", che secondo la Corte sono spiegabili con la diversa angolatura di conoscenza del fatto, ma occorreva, comunque, accertare se vi fosse stata o no contaminazione tra le varie dichiarazioni, parlando entrambi del fatto in un'epoca nella quale i dati dell'indagine erano già noti;
nessuno dei due, salva la coincidenza sul nome del presunto colpevole, fornisce indicazioni riscontrabili, anzi, da quelle dichiarazioni, emerge addirittura che l'ES potrebbe essere coinvolto nell'omicidio; quanto al SU, la sentenza impugnata estende il giudizio di attendibilità in ordine alla composizione ed alla struttura del sodalizio anche alla parte che qui interessa senza alcun approfondimento sulla consistenza e veridicità delle sue affermazioni;
in linea generale al Giudice del rinvio è sfuggita la inevitabile neutralizzazione di ogni dato accusatorio ad opera degli elementi di segno contrario;
con il secondo motivo, la nullità della sentenza per erronea interpretazione della legge penale e per la mancanza di motivazione, con riferimento all'aggravante della premeditazione, atteso che costituisce pura congettura affermare che, sussistendo da tempo contrasti tra il ricorrente e la vittima, il delitto doveva essere già organizzato con largo anticipo;
del tutto inconferente è la modalità esecutiva, perché l'invito a consumare della cocaina in un appartamento - che lo si qualifichi o no come trappola- non indica affatto una persistenza nella organizzazione rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante; le modalità di distruzione del cadavere, inoltre, non depongono a favore della premeditazione, trattandosi di circostanze che seguono il fatto;
- 5 A -con il terzo motivo, l'intervenuta prescrizione, già alla data di pronuncia della sentenza impugnata, dei fatti di cui di cui ai capi A37), A38), e A39), essendo stati commessi in data 12.5.2000 ed essendo intervenuta la sentenza gravata in data 19.11.2013 ben oltre il termine di anni 12 anni e 6 mesi;
-con il quarto motivo, la nullità della sentenza, per assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trascurando la sentenza impugnata il fatto che il delitto è stato commesso quando il ricorrente era ancora in giovanissima età, ponendo, invece, l'accento sugli elementi negativi quali l'ambiente in cui si verificò l'omicidio e la presunta mancata resipiscenza del colpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va accolto il terzo motivo di ricorso e conseguentemente va dichiarata la prescrizione dei reati di cui ai capi A37), A38) e A39) e per l'effetto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo a tali reati. Ed invero devono ad oggi ritenersi decorsi i termini massimi di prescrizione per i reati di soppressione di cadavere, incendio di autovettura e porto illegale della pistola cal. 22, verificatisi in data 11/12 maggio 2000, trovando applicazione regime prescrizionale più favorevole di cui all'art. 157 c.p. nell'attuale formulazione. L'annullamento della sentenza per i reati di cui ai capi A37), A38) e A39) non comporta riduzione della pena complessiva irrogata all'imputato, atteso che resta fermo l'ergastolo irrogato per il reato di omicidio di omicidio aggravato dalla premeditazione, per quanto si dirà innanzi.
2. Nel resto il ricorso va respinto, dovendosi in linea generale evidenziare che il ricorrente ripropone in questa sede gran parte delle doglianze sulle quali la Corte territoriale ha dato ampie ed esaustive risposte, immuni dai vizi denunciati.
3. Il primo motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole del mancato rispetto nel giudizio di rinvio della regola di cui all'art. 627/3 c.p.p. da parte della Corte territoriale è destituito di fondamento. Giova richiamare innanzitutto i principi più volte espressi da questa Corte, n. 47060 secondo cui (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760; z. 2, per vizio di del 25/09/2013, Rv. 257490), a seguito di annullamento motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. Tuttavia, a ben guardare, la Corte di Cassazione, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice 6 di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato, tra l'altro, a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012; Cass., sez. 1, 7.5.1998 - 13.6.1998, n. 2591, nonché, in senso conforme, Cass., sez. 4, 14.10.2003 14.11.2003, n. 43720, rv. 226418; Cass., 18.1.1998, Munari, rv. 213118; Cass., 11.11.1998, Graviano, 213072) e, dunque, al divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 29.3.2000 - 11.5.2000, n. 552, Grisorio).
3.1. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale non ha violato il divieto di cui all'art. 627/3 c.p.p., non risultando in alcun modo disatteso il dictum della sentenza di annullamento. Questa Corte, invero, pur dando atto che il quadro indiziario a carico dell'imputato offre una variegata casistica di contraddittorietà, ineludibile in fattispecie quali quella in esame, ha censurato l'esclusione dal giudizio di affidabilità delle accuse dell'ES e dal doveroso bilanciamento di risultanze processuali della circostanza, di valore oggettivo, relativa alla descrizione particolareggiatissima delle modalità con le quali il DU fu ucciso dall'imputato ed i riscontri alla stessa offerti. Sulla base del binario tracciato dal dictum di questa Corte, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati nella sentenza di annullamento e più in generale di quelli che governano la chiamata in correità, analizzando minuziosamente le dichiarazioni del collaborante ES ed i riscontri ad esse riferibili, concludendo, senza incorrere in vizi, per la piena attendibilità di esse. La Corte territoriale, in particolare, ha valutato le propalazioni dell'ES in base a criteri che non si pongono in contrasto con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori (Sez. 1, n. 16891 del 10/02/2010 Rv. 247555; Sez. 5, n. 32834 del 25/05/2011 Sez. 5, sentenza n. 552 del 13/3/2003 -12/1/2004, Rv. 227021), in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 192/3 c.p.p. Ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in : primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità . 7 R delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013 Rv. 255553). I riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali esterni e non sulla chiamata di correità elementi (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Rv. 260607) 3.2. La Corte territoriale, nel considerare il narrato del collaborante NN ES -secondo cui RO GI gli aveva confidato di avere personalmente ucciso il DU, dopo averlo attirato in una trappola, con la promessa di fornirgli cocaina e, mentre il DU si accingeva a sniffare una dose di detta sostanza, gli si era avvicinato alle spalle e gli aveva sparato alla nuca con una pistola cal. 22, fatto questo avvenuto nella sera dell'11.5.2000 - si è attenuto ai precisati perimetri valutativi, valutando l'attendibilità intrinseca del propalante ed evidenziando che entrambe le precedenti decisioni di merito hanno esaurientemente messo in risalto tale aspetto, che non è stato seriamente contestato. L'ES, invero, secondo i giudici d'appello, è stato animato da genuino spirito di collaborazione, espresso con linearità e costanza nel tempo, autoaccusandosi di vari delitti rendendo dichiarazioni precise, circostanziate e coerenti senza sottrarsi ad alcuna domanda e senza cedere in contraddizioni anche considerando che il particolare della pistola è stato riferito solo nell'interrogatorio del 28.9.2007. L'affidabilità dell'ES è stata, in ogni caso, riconosciuta in più contesti giudiziari ed affermata, in particolare, nella sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 15.7.2010, con la quale RO GI è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., unitamente, fra gli altri, a CH RI, AN AR, GI LV e RO NO, le cui figure emergono anche nell'ambito del presente procedimento, che di quello, principale è una filiazione e che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 24.1.2012 si è formato il giudicato in ordine alla responsabilità di tutti i predetti per il reato associativo (nei confronti del solo CH è pendente il giudizio sulla recidiva). Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, inoltre, la Corte territoriale ha compiutamente approfondito l'incidenza del rapporto di "amicizia" e di fiducia che legava l'ES a RO GI e con la famiglia di quest'ultimo, come testimoniato dal tenore della lettera dallo stesso indirizzata a IO RO, padre dell'imputato e, dunque, la comune appartenenza del RO e dell'ES alla filiazione lecchese della 'ndrangheta, facente capo a AN OC RO, la cointeressenza nelle stesse attività illecite, la totale devozione dell'ES alla famiglia RO, la stretta vicinanza all'imputato, cui fungeva da autista e da guardaspalle, elementi questi implicanti, del tutto plausibilmente, l'instaurarsi fra i due di un rapporto di familiarità e di fiducia reciproca, tale da giustificare le confidenze del RO sull'omicidio del DU. In tale contesto, la Corte territoriale ha concluso senza illogicità nel senso che la ricchezza dei particolari forniti, la precisa contestualizzazione spazio-temporale dei fatti, l'assenza di incoerenze nel racconto, la valenza autoaccusatoria delle dichiarazioni rese, la mancanza di qualsivoglia sentimento di malevolenza dell'ES nell'attribuire a colui che lo reputava amico fraterno, e della cui posizione all'interno del sodalizio aveva a lungo beneficiato, la responsabilità di condotte tanto gravi ed efferate sono circostanze, tutte, che confermano il giudizio di intrinseca credibilità del dichiarante, già espresso dai giudici di primo grado.
3.3. Quanto agli elementi di riscontro alla narrazione dell'ES, la Corte territoriale ha analizzato ciascuno di essi e con motivazione completa e priva di manifesti vizi di legittimità, ha dato conto delle ragioni per cui ciascuno di essi fosse idoneo ad integrare un preciso elemento di riscontro estrinseco.
3.3.1. In particolare, per quanto concerne l'arma del delitto, i giudici d'appello- dopo aver precisato che non vi è alcuna certezza sull'appartenenza al RO di un'arma corrispondente, per tipologia, a quella del delitto in esame, non essendovi alcun sequestro di tal fatta a suo carico, il quale, per giunta, è stato assolto, con sentenza definitiva del Tribunale di Lecco, in data 19.3.2009, dai reati di cui ai capi A 31), A 33) ed A 35) dell'originaria imputazione, aventi ad oggetto la detenzione ed il porto abusivi della pistola cal. 22 che, a dire dell'ES, era stata dallo stesso utilizzata per la commissione di tre rapine, due delle quali poste in essere col suo concorso (sebbene hanno evidenziato i giudici d'appello che la decisione del Tribunale, comunque, si fonda non già sull'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'ES, quanto sulla mancanza di riscontri individualizzanti alle stesse)- hanno, comunque, riconosciuto valore indiziante alla dichiarazione resa dall'ES in data 8 9 aprile 2004 (dichiarazioni queste che hanno costituito oggetto di contestazione in sede di esame dibattimentale), secondo cui il RO aveva la disponibilità di una pistola cal. 22, proprio in relazione all'accertata provenienza del proiettile rinvenuto nel capo del DU da una pistola cal. 22. Sul punto le doglianze del ricorrente non paiono idonee ad addurre un serio vizio motivazionale nel percorso logico seguito dai giudici d'appello, limitandosi il motivo di ricorso in proposito ad addurre genericamente una contraddizione del propalante circa l'arma utilizzata, laddove la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell'esistenza di un dato assorbente costituito dalla disponibilità di una calibro 22, da parte del RO riferita dal collaborante nel 2004, non smentita da altri elementi ed anzi confermata dal tipo di proiettile utilizzato per l'omicidio, nonché l'inattendibilità della fonte di conoscenza del propalante, riconducibile non già all'imputato, bensì alla propagazione della notizia nell'ambiente lecchese, visto il tempo trascorso dai fatti, deduzione questa che omette di confrontarsi con la premessa svolta dai giudici d'appello circa la presenza di forti legami tra l'ES ed i RO, per i quali è stata anche apprezzata l'attendibilità dello stesso.
3.3.2. Infondata si presenta altresì la doglianza del ricorrente circa il mancato riferimento da parte del collaborante al fatto che lo sparo fosse avvenuto dall'alto verso il basso. La Corte territoriale in proposito ha, senza illogicità, dato congruamente conto delle ragioni per le quali le risultanze medico legali della traiettoria dello sparo confermassero le dichiarazioni del propalante. Ed invero, l'ES aveva riferito precisamente che il RO gli aveva raccontato che "tramite un amico del DU l'avevano portato in un appartamento per sniffare cocaina, lui (RO: n.d.r.) era accostato dietro la porta, quando DU si è abbassato a tirare lui è arrivato da dietro e gli ha sparato alla testa...". In tale contesto i giudici d'appello con argomentazione congrua e convincente hanno messo in risalto che, se è pur vero che l'ES non ha specificato che lo sparo era avvenuto dall'alto verso il basso, è altrettanto vero che il collaborante descrive i movimenti e la posizione reciproca dell'omicida e della vittima in termini tali da non lasciare spazio a dubbi che il colpo sia stato esploso mentre il primo era in piedi - essendosi appena spostato dal suo nascondiglio fino al punto in cui DU stava "sniffando" - e quest'ultimo si era abbassato per assumere la cocaina, vale a dire dall'alto verso il basso e dal di dietro in avanti, come, del resto è logicamente coerente con la necessità di cogliere la vittima di sorpresa. La descrizione dell'accaduto dell'ES dunque si attaglia perfettamente all'esito dell'accertamento medico-legale disposto dal P.M., secondo cui il DU fu raggiunto ed ucciso da un unico proiettile al capo, penetrato in regione parieto-occipitale sinistra e terminato nel lobo frontale destro, con 10 tramite intracorporeo da sinistra a destra e discreta inclinazione dall'alto verso il basso;
il consulente del P.M., in particolare, muovendo dal tramite intracorporeo del proiettile e tenuto conto della statura della vittima (m. 1.70), ha ritenuto essere compatibile una ricostruzione dei fatti in base alla quale la vittima era seduta e lo sparatore in piedi, alle sue spalle.
3.3.3. Per quanto concerne, poi, la data dell'omicidio, la Corte territoriale ha ritenuto di straordinaria pregnanza la rispondenza delle indicazioni fornite dall'ES, in ordine alla collocazione del delitto nella sera dell'11.5.2000, rispetto alle risultanze degli accertamenti medico-legali, assumendo tale datazione dell'omicidio, nel contesto di riferimento, capacità dimostrativa di un dato specifico che solo l'effettiva conoscenza dell'accaduto - per scienza diretta ovvero per comunicazione da parte di taluno dei partecipi al fatto delittuoso poteva fornire. Infatti, hanno evidenziato i giudici d'appello, già in dibattimento il prof. Basile aveva manifestato perplessità sull'anomalo stato colliquativo del cervello della vittima, riscontrato in sede di esame autoptico, invece del tipico "effetto cottura", di norma presente in caso di esposizione dei cadaveri ad alte temperature, giungendo a formulare, di conseguenza e con apprezzabile grado di probabilità, l'ipotesi che i fenomeni putrefattivi rilevati sul cadavere del DU fossero iniziati prima che questo fosse esposto all'azione del fuoco. A tali perplessità si sono, poi, aggiunte le precisazioni da parte dei consulenti del P.M., che con relazione integrativa a seguito di un approfondimento specifico riguardo allo stato del cadavere, sia all'atto del ritrovamento, sia al momento dell'autopsia, operato sulla base del materiale documentale disponibile e tenendo, peraltro, conto dei dati acquisiti in ordine al cattivo funzionamento dell'impianto di refrigerazione dell'obitorio nel periodo che interessa- hanno evidenziato: a) che già in sede di esame del cadavere, all'atto del suo rinvenimento, erano state rilevate, a carico dei tessuti molli del volto, anomalie (ben visibili nella documentazione fotografica in atti) rispetto agli effetti dell'esposizione all'azione delle fiamme, comportante "la disidratazione spinta dei tessuti con conseguente ritrazione degli stessi;
b) che la permanenza del corpo all'interno del bagagliaio di un'auto per 24 ore, nella stagione in cui l'omicidio è avvenuto, è idonea ad innescare un'accelerazione dei processi putrefattivi e a dare spiegazione di dette anomalie;
c) che, in sede di autopsia era stata riscontrata un'accentuazione della distensione dei tessuti molli del volto e, soprattutto, un'evidente distensione gassosa del pene e dello scroto, significative della progressione dei processi putrefattivi, verosimilmente ascrivibile al cattivo funzionamento delle celle frigorifere nel lasso intertemporale fra rinvenimento del cadavere ed autopsia 11 万 (12-17 maggio). Nella memoria depositata all'udienza del 16.6.2008, i consulenti Cattaneo e Gentilomo sono giunti, in base alla scansione temporale dei processi degenerativi post mortem, alla conclusione che i particolari evincibili dall'ingrandimento delle immagini relative al cadavere del DU sono da ascrivere a processi putrefattivi già in atto e risultano assolutamente incompatibili con la datazione della morte ad epoca successiva alle ore 21.15 del 12 maggio, dovendo collocarsi l'evento a non meno di 24/48 ore prima del rinvenimento. Gli stessi consulenti hanno evidenziato come i fattori ambientali e le condizioni climatiche possano incidere sui tempi di insorgenza dei fenomeni putrefattivi, precisando che il collocamento del cadavere all'interno del bagagliaio di un'autovettura esposta al sole è situazione idonea ad accelerarne la comparsa. Tali conclusioni, secondo la Corte territoriale, rendono ancor più plausibile il racconto dell'ES, ove si considerino i dati forniti dall'A.R.P.A. sulle condizioni meteorologiche registrate nel territorio di Lecco nella giornata del 12 maggio 2000, con temperatura minima di 16.8°C e massima di 24.2° C e "soleggiamento abbastanza consistente nelle ore centrali della giornata" pur se, probabilmente, attenuato da passaggi nuvolosi al mattino e al pomeriggio. A fronte di tali emergenze, che hanno ragionevolmente indotto i giudici d'appello a ritenere che le emergenze degli accertamenti medico legali costituissero riscontro evidente delle dichiarazioni del collaborante su un particolare così significativo, la circostanza dedotta dall'imputato circa il malfunzionamento delle celle frigorifero ospitanti il cadavere, che sarebbe stata svalutata dalla Corte territoriale, invece, è stata, contrariamente a quanto dedotto, considerata nella sentenza impugnata sulla base delle emergenze medico legali, laddove è stata ritenuta non sostenibile la residua presenza di dubbi sulle conclusioni dei consulenti medico-legali del P.M., in ragione dell'incidenza del cattivo funzionamento dell'impianto di refrigerazione dell'Obitorio comunale nella valutazione dei dati tanatologici, che hanno portato a ritenere il decesso del DU avvenuto non meno di 24/48 ore prima del rinvenimento del cadavere. Inoltre, non pare possano essere seriamente messe in discussione in questa sede le predette emergenze medico- legali, sulla base della mancata considerazione della presenza o meno di macchie ipostatiche sul corpo della vittima, risultando assorbente in proposito il dato della precisa individuazione del momento del decesso del DU, antecedente a quello del rinvenimento di molte ore.
3.3.4. In tale contesto, sulla base delle evidenti emergenze medico legali, non illogica appare anche la valutazione della Corte territoriale circa l'inattendibilità delle dichiarazioni dei familiari della vittima, tra cui, ad esempio, quella della teste PP DA di avere visto vivo il cugino alle 21.15 del 12 maggio, 12 A appena due ore prima che gli agenti dell'Istituto Beccaria segnalassero l'auto in fiamme nei pressi del carcere minorile, ovvero quelle di PP OS, madre del DU, che si è detta certa di avere visto per l'ultima volta il figlio la mattina del 12 maggio, prima di lasciare l'abitazione, attorno alle 7.30, per recarsi al lavoro. La valutazione dell'inattendibilità di tali dichiarazioni, oltre a scaturire dal dato medico-legale innanzi indicato, è stata effettuata dalla Corte territoriale con dovizia di argomentazioni del tutto logiche, fondate altresì sulle emergenze delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione che non meritano alcuna censura in questa sede. D'altra parte, la valutazione dell'attendibilità del teste costituisce una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. I, n. 33267 del 11.6.2013).
3.3.5. Neppure si presentano censurabili le valutazioni della Corte territoriale circa l'idoneità del contenuto della conversazione ambientale oggetto di intercettazione tra OR MI e AR AN, a costituire ulteriore elemento di riscontro alle propalazioni dell'ES, non limitandosi i predetti, contrariamente a quanto dedotto anche in questa sede dall'imputato, a formulare ipotesi sull'omicidio, ma riferendo essi anche elementi specifici. Nel corso di tale conversazione, avvenuta all'indomani del ritrovamento del cadavere del DU, i due interlocutori, che discutono inequivocamente della morte del DU (circostanza questa evincibile dal riferimento ad alcuni dettagli quali ad esempio l'incendio dell'auto) e di RO GI, discutono di un'importante circostanza e specificamente il AN comunica al MI che quel pomeriggio era stato "su lì da RI" ed aveva appreso dallo stesso che la vittima era andata a casa sua giovedì, manifestandogli il timore di essere ammazzato da GI, aggiungendo che la vittima aveva subito l'incendio della propria auto ad opera di GI e che, tramite GI, aveva mandato a dire a quest'ultimo che intendeva ucciderlo;
GI che "parla troppo" aveva, a - sua volta, messo in giro la voce, giunta all'orecchio della vittima, che voleva ucciderla.
3.3.6. Neppure colgono nel segno le doglianze dell'imputato in merito alla valenza delle dichiarazioni di SU OL e CA OK, atteso che la Corte territoriale con percorso motivazionale completo ed immune da vizi ha dato conto della valenza di esse quali riscontro individualizzante alle delazioni dell'ES, stante la sovrapponibilità dei racconti quanto agli elementi essenziali, contesto ambientale, modalità e indicazione di GI RO quale autore dell'omicidio. La circostanza della inidoneità delle dichiarazioni dei due propalanti a costituire valido elemento di riscontro alle dichiarazioni di ES trattandosi di dichiarazioni de relato, non supportate dalla conferma 13 delle fonti dirette, è stata correttamente superata dalla Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi affermati nella nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20804 del 29/11/2012 secondo cui la chiamata in reità o in correità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore;
a tal fine si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante ve le diversità dei base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse. La diffusa disamina della Corte territoriale dà compiutamente conto dei principi appena riportati anche se le censure svolte anche in questa sede dal ricorrente in merito alla valenza delle dichiarazioni di SU OL e CA OK si presentano per molti aspetti generiche e quindi inammissibili. Non illogica, poi, appare l'ascrivibilità della non completa sovrapponibilità riscontrabile nel narrato dei collaboranti alla diversa angolatura di conoscenza del fatto da parte degli stessi, avendo i giudici d'appello motivato il proprio convincimento attraverso una compiuta e specifica disamina del contesto in cui hanno operato i propalanti, della diversità delle fonti di conoscenza e, quindi, delle plausibili ragioni delle diverse conoscenze degli stessi.
4. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la riconosciuta aggravante della premeditazione. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi di motivazione o di errata applicazione della legge penale, ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante in questione sulla base delle componenti cronologica e ideologica ravvisabili nella fattispecie in esame. Specificamente i giudici d'appello, quanto alla prima, hanno evidenziato che l'intento dell'imputato di uccidere il DU era già stato maturato da tempo e dallo stesso esternato, tanto da giungere all'orecchio della vittima e determinare uno stato di paura, sicchè il lasso temporale fra l'insorgere del proposito omicida e la sua concreta esecuzione è stato di durata consistente, non inferiore a due giorni e, comunque, più che sufficiente a consentire all'imputato una ponderata riflessione circa la possibilità di recedere dalla decisione assunta;
quanto alla seconda, hanno 14 evidenziato che le modalità stesse del fatto danno conto della ricorrenza dell'aggravante, avendo il RO attirato il DU in un tranello, ricevendo la disponibilità di un appartamento, con appostamento dietro la porta, aspettando il momento propizio che la vittima assumesse cocaina, per sparare repentinamente un colpo secco al capo, da tergo e da distanza ravvicinata. Tali modalità, invero, danno senza illogicità conto della preparazione della scena del delitto e delle sequenze operative. Tali valutazioni fanno corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicchè anche un breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico consistente nel - perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile e quello cronologico rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo - apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (Sez. V, 11/03/2014, n. 26406). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione correttamente escludendo che l'agguato fosse frutto di iniziativa estemporanea e ritenendo che la risoluzione omicida fosse maturata attraverso significativa riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato.
5. Non merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso relativo al diniego di concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale in proposito, con 1 ragionamento immune da vizi motivazionali ha dato conto delle ragioni di tale esclusione, mettendo in risalto il contesto criminale in cui l'omicidio è maturato, l'efferatezza delle modalità esecutive, l'intensità del dolo, l'accanimento anche contro il cadavere della vittima e la capacità delinquenziale dell'imputato, espressa dalla minuziosa organizzazione dell'intero piano delittuoso e dai gravi precedenti penali e giudiziari dell'imputato elementi tutti questi che connotano i fatti di una notevole gravità, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. D'altra parte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello 15 g stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639) 6. Conclusivamente la sentenza impugnata è da annullare senza rinvio limitatamente ai reati di porto d'arma abusivo, distruzione di cadavere e incendio, per essere gli stessi estinti per prescrizione;
il ricorso va respinto nel resto.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di porto d'arma abusivo, distruzione di cadavere e incendio per essere gli stessi estinti per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25.11.2014 Klose Recall Il Consigliere estensore Il Presidente OS Pezzullo Part 6$1. OL Oldi DEPOMTATA IN CANCELLERIA : addi 10 LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uusi 16