Sentenza 16 novembre 2015
Massime • 6
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando. (Fattispecie relativa all'incidenza sul reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose della modifica dell'art. 2358 cod. civ. ad opera del D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 relativa alla possibilità per la società di accordare prestiti o fornire garanzia per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni).
L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione qualora, nell'erogazione di un finanziamento bancario ad una società, venga interposta altra società poi dichiarata fallita, atteso che in tal caso lo schema utilizzato non è quello del negozio simulato, bensì quello del negozio indiretto che comporta l'effettivo, seppur temporaneo, transito nel patrimonio della fallita della somma oggetto del finanziamento. (In motivazione la S.C. ha precisato che il trasferimento di un bene o di una somma ad una società poi fallita, anche se transitorio perchè funzionale ad un trasferimento ulteriore, non impedisce che essi entrino a far parte del patrimonio dell'ente poi dichiarato fallito, venendo attratti alla massa fallimentare e andando a rafforzare la garanzia dei creditori, con conseguente impoverimento per il trasferimento successivo).
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali. (Fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie).
La mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, mentre tale nullità può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola.
In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.
Commentari • 7
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La massima In tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall' art. 1, comma 61, l. 28 dicembre 2015, n. 208 , non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall' art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 - Cassazione penale , sez. III , 29/01/2019 , n. 11520). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2015, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2015 |
Testo completo
1 1 9 05/ 1 6 11905 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.337P Dott. GENNARO MARASCA - Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - N. 13999/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Dott. SE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : BR FA N. IL 21/04/1945 LO IL N. IL 21/09/1942 OR SE N. IL 21/03/1939 OR TO N. IL 04/03/1950 CA LA N. IL 23/05/1949 CI ST N. IL 27/09/1961 AT UA N. IL 10/02/1947 TO AN N. IL 25/09/1940 : OL RG N. IL 21/08/1964 UNICREDIT SPA avverso la sentenza n. 8713/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/06/2014 : visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2015 la relazione fatta dal persona del Dott. MARIO FRATICELLI Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA mento serce whaco cafo Udito il Procuratore Generale, let. e) e zopetto nel resto der vorar dr EL che ha concluso per annu e Frozevouts Erish annullaments com promors statemente l efus seppe;
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Udito, per la parte civile, l'Avv. iL. CIGNA in sosh over it. De luce;
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PREMESSO IN FATTO 1. La vicenda processuale riguarda il Gruppo Turistico creato da IS TA e IE NZ nei primi anni 1990 e la sua storia nei periodi 1990/1997 e 1997/2003. 2. Il 2-10-1990 viene costituita CP PA (IN VE Consultant società per azioni, con NZ presidente, CC vice presidente, EL consigliere delegato) da IO CC e NI EL, formali titolari (ma in realtà fiduciari di TA e NZ) dapprima dell'intero pacchetto azionario, poi dell'1% a seguito di aumenti di capitale sottoscritti da due nuovi soci, IP SR e RU SR, società personali rispettivamente di NZ e di TA.
3. Lo scopo della costituzione della CP si desume dall'appunto del EL 20-9-1991: essa doveva costituire il punto di riferimento finanziario del Gruppo Turistico composto dalle società RL IO VE, AI e IA NZ, anche se in quell'appunto si profilava una struttura estera di controllo, poi non realizzata. L'integrazione del gruppo turistico sarebbe avvenuta, sempre secondo lo stesso appunto, tramite emissione di fatture 'opportunamente motivate' da parte di IT nei confronti delle controllate così creando crediti da sfruttare anche per sottoscrivere e liberare futuri aumenti di capitale.
4. In questa linea NI EL il 1-11-1990 aveva già stipulato contratti di collaborazione e : consulenza con AI, RL IO VE e IA NZ con conseguente emissione di fatture 'opportunamente motivate' (tra il 1990 e il 1995 per un valore di oltre otto miliardi di lire).
5. Nel 1991 LA dismette le partecipazioni nelle società turistiche a seguito dell'operazione di ingresso della stessa LA nella Finanziaria Centro Nord PA, poi LA Finanziaria PA, operazione resa possibile dal prestito di 120 miliardi da parte di un pool di sei banche, le quali però non gradivano l'interesse di LA in quel settore, da un lato avulso dall'attività tipica del gruppo alimentare, dall'altro connotato da redditività negativa.
6. Il 10-12-1992 CP rileva la società Gruppo NZ SR del dr. SS (già in condizioni di criticità economico-finanziaria come dimostrato dai solleciti e richieste di rientro degli istituti bancari fatti pervenire a EL e a RA tramite il dr. SS).
7. L'anno seguente la società dapprima acquisisce una società contenitore, OS SR (che il 1- H 10-1993 aveva deliberato la propria trasformazione in NZ PA), sottoscrivendone . l'aumento di capitale, poi la usa come veicolo per rilevare, in data 20-10-1993, con decorrenza dal 1 novembre successivo, le società AI, RL IO VE, IA NZ, concentratesi in tal modo nella CP, questa con funzioni di holding mista, giacché anche operativa.
8. Successivamente, sottoscrivendo gli aumenti di capitale via via deliberati, le società personali di TA e NZ (RU e IP) entrano in possesso del pacchetto azionario di CP. 2 9. Ma l'operazione di integrazione non muta la situazione finanziaria e l'esposizione debitoria del gruppo, riassunte in un appunto (c.d. fuffa, sinonimo di crediti inesistenti) trasmesso da EL a RO TA via fax il 18-2-1994. Di qui la creazione della HE IT SA (ad opera di IE NZ e di tale AN, cognome della moglie del EL) che, ottenuta l'erogazione di un prestito di 50 mld di lire dal Banco di Napoli IN, lo gira alla NZ PA quale corrispettivo della cessione dei crediti inesistenti da essa iscritti a bilancio dopo l'acquisizione di AI, RL IO VE e IA NZ. 10. Nel 1995 la società di revisione DG LA DS (poi GR NT) emette la relazione di certificazione sui bilanci del Gruppo IA per l'esercizio 1994, tanto sul consolidato di CP quanto sui bilanci delle società del gruppo, non senza però aver prima inoltrato al EL l' 'indagine propedeutica alla certificazione del bilancio CP PA al 31-12-1994', con una serie di rilievi sulla struttura amministrativa, contabile e gestionale delle società del gruppo e di proposte di rettifica dei bilanci delle partecipate, rilievi e proposte rimasti però lettera morta. 11. A metà del 1995 la totalità delle quote di IP viene ceduta ad RU con estromissione della famiglia NZ dal gruppo turistico. . 12. RO dello Stato e AN di MA sottoscrivono l'aumento di capitale di CP PA (in cui sono state conferite, tramite NZ Vip SR, le tre sub holding IA NZ PA -già t NZ PA-, NZ TO PA e Villaggi NZ PA) diventandone soci con CP, ma l'operazione per cui CP dovrebbe gestire le attività agenziali turistiche sia di CP che di IT SPA, non decolla, rendendo necessaria la creazione di un comitato al quale per CP partecipa EL. 13. Nel settembre 1996 l'AD di FS NZ CI viene arrestato e l'ing. MO che lo sostituisce decide di dismettere la partecipazione in CP che TA prontamente rileva grazie ad un finanziamento in pool per 116 mld di lire erogato da tre banche (31-1-1997). 14. Questa vicenda segna l'inizio della seconda fase di vita del Gruppo Turistico con l'uscita di scena di alcuni suoi originari gestori. RU rileva da CC e da EL l'1% delle azioni CP detenuto da costoro in via fiduciaria per conto di TA. 15. Nel 1999 si costituisce IT PA, capitalizzata attraverso conferimenti in natura dei rami aziendali delle altre società turistiche (OI TO, HI SO ed altre elencate nel capo J), già in dissesto. 16. L'ultima ristrutturazione avviene tra il 2002 e il 2003 con la nascita di ARtour così da mantenere in vita le società del gruppo per evitare l'emersione del défault che determinerebbe l'escussione da parte del sistema creditizio delle garanzie personali di TA. 17. LA si indebita con un prestito ponte da 50 mln di euro concesso da AN di MA dietro la contropartita dell'acquisto dal gruppo Ciarrapico dell'azienda Ciappazzi, in 3 decozione, con cui sovvenziona il gruppo viaggi fino alla stipula della convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito. 18. Alla dichiarazione di insolvenza di LA e di LA Finanziaria PA, rispettivamente il 27-12-2003 e l'8-1-2004, fanno seguito quella di ARtour il 21-1-2004 e di IT PA il 30-1-2004, nonché di IT IN (già CP, così ridenominata il 19-10-2000) in pari data. 19. Tra i ricorrenti i protagonisti del primo periodo sono: 20. NI EL consigliere di amministrazione e amministratore delegato di HI IN PA (già CP PA) dal 2-10-1990 al 14-5-1996 e amministratore delegato di CP PA dal 1992 al 1997; LE RA, direttore finanziario di fatto del gruppo CP quanto meno fino al 1996, nonché consigliere di amministrazione nei primi anni '90 di HI.com PA, di IA NZ PA, di CP PA;
PE ed RN FI, soci fiduciari di TA in RU SR e di IE NZ in IP, il primo anche amministratore unico di RU e presidente del collegio sindacale di CP, RN componente di tale collegio con GU AT, collaboratore dello studio FI;
ST UC, componente del collegio sindacale di moltissime società del gruppo e stimatore nelle più importanti operazioni di acquisizione societaria. 21. Quelli del secondo sono: LO FL, organizzatore del comparto viaggi anche tramite la ricerca autonoma di fonti di finanziamento;
EB AT, direttore di banca;
IO BR, sindaco e amministratore di alcune società del gruppo;
ancora i due FI e UC;
OL, revisore. 22. I reati ascritti agli attuali ricorrenti a seguito delle parziali riforme apportate dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 25-6-2014 alla sentenza del Tribunale di AR 20-12-2011, non tutti oggetto di ricorso, sono rappresentati da: 1) fatti di : bancarotta fraudolenta per distrazione (capi C, Cbis, D, E, F bis, ter e quater, N, P, Q); 2) ! fatti di bancarotta fraudolenta documentale (capi H, H ter e W); 3) fatti di bancarotta fraudolenta societaria (capi G, H bis, I); 4) fatti di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose (capi B, K, M e U, quest'ultimo qualificato sia come operazioni dolose che come falso in bilancio). CONSIDERATO IN DIRITTO Giova premettere alcune brevi considerazioni di carattere generale che interessano più ricorsi.
1.I limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello sono stati [ precisati dalla giurisprudenza di questa corte osservando che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile a condizione che nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado ha esaminato le censure dell'appellante mostrando all'esito di far 4 proprie le considerazioni del primo giudice. Naturalmente l'esigenza dell'autonoma motivazione del giudice d'appello va rapportata alla qualità e consistenza delle censure mosse dall'appellante, che, ove limitate alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue о palesemente inconsistenti, richiederanno un minor impegno motivazionale da parte del giudice dell'impugnazione il quale, argomentando per relationem alla pronuncia del grado precedente, potrà trascurare l'esame di argomenti ripetitivi, superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Viceversa se le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, la sentenza che decide il gravame non potrà limitarsi, pena il vizio di motivazione, a respingere tali censure e a richiamare apoditticamente la contestata motivazione (Cass. 6221/2005 e successive conformi).
1.2 La sentenza impugnata, nel fare ampio e sistematico ricorso alla citazione testuale di parti della sentenza di primo grado, non ha mancato tuttavia di riportare con altrettanta accuratezza i motivi di gravame, il cui raffronto con la pronuncia di primo grado dimostra che la gran parte delle questioni, sia in fatto che in diritto, erano state oggetto di puntuale esame e motivata soluzione da parte del tribunale, la cui decisione si caratterizza per eccezionale completezza e perspicuità. Onde l'adesione manifestata dalla corte territoriale si sottrae al vizio di motivazione. Adesione, si badi, non acritica ed incondizionata giacché, ad esempio, talune censure sono state accolte con conseguente assoluzione degli imputati da alcuni reati.
2. L'articolazione temporale della vita del Gruppo Turistico in due fasi, dalla nascita al 1996/1997 e da tale epoca alle dichiarazioni di insolvenza, per uno PAzio temporale di circa dieci anni, ha determinato la prospettazione di due diverse tipologie di questioni da parte degli imputati di bancarotta impropria societaria o da operazioni dolose, entrambe connesse alla necessità, che connota tale tipo di bancarotta, del nesso causale tra condotta ed evento fallimentare e di un elemento psicologico, variamente inteso, che tenga comunque conto della natura di reato di evento.
2.1 I protagonisti del primo periodo hanno infatti sottolineato l'impossibilità, o comunque la mancanza di prova, di un collegamento eziologico tra le loro condotte e il dissesto intervenuto ad anni di distanza, a loro dire in assenza, da un lato, di elementi sintomatici di un dissesto preesistente per quanto latente, in presenza, dall'altro, del successivo intrecciarsi di una serie di operazioni, non escluso il riacquisto da parte di TA della partecipazione di RO dello Stato in CP PA, idonee di per sé a cagionare il dissesto del gruppo.
2.2 I protagonisti della seconda fase hanno invece fatto leva sulla preesistenza del dissesto e sulla conseguente inapplicabilità dell'art. 223, comma secondo, legge fallimentare, a loro avviso non estensibile alle ipotesi di aggravamento di esso.
2.3 Entrambe le prospettazioni sono prive di fondamento. La prima perché i giudici di merito hanno evidenziato un dato di fatto, che invano i ricorrenti hanno cercato di contestare 105 evocando in modo generico fonti processuali asseritamente di contrario segno (società di revisione PWC, teste l.te AR, consulenti del PM), e cioè che il Gruppo Turistico era affetto ab origine da dissesto strutturale essendo nato, a seguito del distacco da LA delle società turistiche, intorno a CP, società priva di risorse proprie che i soci occulti NZ e TA non avevano inteso capitalizzare, nella quale cui si erano concentrate RI, RL IO VE e IA NZ, recando in dote il peso di debiti, solo artificiosamente compensati da crediti inesistenti, debiti in tal modo inoculati in OS PA (poi NZ PA), interamente partecipata da CP, che aveva costituito il veicolo della concentrazione.
2.4 La seconda perché si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa corte l'indirizzo per il quale, grazie al principio dell'equivalenza delle cause accolto nel codice penale vigente, anche in materia fallimentare l'azione od omissione dell'agente è considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, pur se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, abbiano concorso alla sua produzione. Ciò perché il comportamento dell'agente ha comunque costituito una delle condizioni dell'evento, con la conseguenza che non spiegano effetti sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né la dipendenza o meno di quelle concause dal comportamento del colpevole, né l'eventuale maggiore prossimità all'evento di esse e neppure la loro preminente efficienza causale (tra le altre Cass. 15613/2015, Geronzi;
17021/2013, Garuti e altro).
3. Vale poi la pena di sgombrare il campo anche da un'altra questione di carattere generale, che interessa tuttavia un minor numero di ricorrenti, quella della rilevanza della distanza temporale tra condotte distrattive e dichiarazione di fallimento, con ulteriore riferimento al caso in cui, nelle more di quest'ultima, sia eventualmente intervenuto un fatto con effetto compensativo dell'ammanco.
3.1 Il primo profilo della questione ha costituito oggetto della nota pronuncia di questa sezione (47502/2012, VE) che, muovendo dall'assunto che nel caso di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, ha affermato che esso debba porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e debba essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo, con la conseguenza che il passaggio del tempo tra la distrazione e la pronuncia del fallimento è passibile di ricadute sulla sussistenza tanto del nesso causale che del dolo. Tuttavia tale precedente è rimasto del tutto isolato perché la giurisprudenza successiva (ex multis Cass. 11095/2014), ha ribadito, in linea con il consolidato insegnamento anteriore, il principio secondo il quale, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza. 6 3.2 A tale indirizzo tradizionale si ritiene di dare continuità tenuto conto della differente formulazione, certo non priva di significato, dell'art. 216 e dell'art. 223, comma secondo, legge fall., il secondo dei quali soltanto detta tra gli elementi costitutivi del reato il nesso causale tra la condotta e il dissesto o il fallimento della società. Ciò per la plausibile ragione che i reati societari sono puniti anche autonomamente mentre le operazioni dolose si concretano in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, oppure in atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, la cui rilevanza penale si evidenzia laddove siano causa del fallimento. Le distrazioni, invece, una volta dichiarato il fallimento, rilevano in sé e per sé in quanto atti depauperativi del patrimonio del fallito che riducano la garanzia dei creditori.
3.3 Con il conseguente corollario, in quest'ultimo caso, dell'irrilevanza, sotto il profilo soggettivo, della mancata previsione da parte del soggetto agente del possibile verificarsi del fallimento come conseguenza della condotta distrattiva, e perfino della sua sicura convinzione della non fallibilità, posto che, ai fini della configurabilità del dolo, che è generico, è sufficiente la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. 52077/2014, 51715/2014).
3.4 Quanto poi al verificarsi medio tempore di circostanze che in qualche modo compensino la distrazione, va evidenziato che esse possono dar luogo alla figura della c.d. bancarotta riparata (Cass. Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255576, che richiama Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morrà, Rv. 236051 e Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721), determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212), o anche la sola potenzialità di un danno per le ragioni creditorie, integranti l'offesa tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale che è reato di pericolo (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932). Con l'ovvia e scontata conseguenza che tale attività non può essere a sua volta costituita da una condotta distrattiva ai danni di un'altra società, essendo in tal caso geneticamente e strutturalmente inidonea ad annullare il pregiudizio per i creditori. Passando alla trattazione specifica dei ricorsi, si opta, al precipuo scopo di evitare inutili ripetizioni e di facilitare la lettura, per la tecnica di redazione che prevede l'accorpamento ai singoli motivi di ciascuna impugnazione dell'esame critico di essi e delle ragioni della decisione. NI CA, consigliere di amministrazione e amministratore delegato di CP dal 2-10- 1990 al 14-5-1996, nonché consigliere di amministrazione (delegato dal '92 al '97) in CP PA, risponde dei reati di cui ai capi BI, BII (bancarotta impropria CP), D lett. e, f, h 7 (limitatamente alla somma di 89 milioni 250mila lire), k, E, F bis, ter (limitatamente alla somma di 2 mld e 350 milioni di lire) e quater, G(I) e H (esercizi da '92 a '94 CP PA), H ter n.
1. Propone due ricorsi a rispettiva firma dei difensori, avv. Pagliaro e avv. Fortuna. La trattazione della posizione EL impone due premesse. La prima è che la maggior parte delle imputazioni che lo riguarda gli ascrive una condotta attiva e commissiva, in qualche caso in veste di concorrente extraneus, in un solo caso quella omissiva propria dell'amministratore privo di deleghe, su cui fanno invece leva, in modo generalizzato, le impugnazioni: egli era amministratore delegato di CP e di CP PA e l'assunto che nella prima società avesse ricevuto ed eseguito soltanto tre deleghe è generico ed assertivo, oltre che smentito, come si vedrà, dalle emergenze processuali. La seconda è che l'assunto che EL, nel maggio 1996, si fosse dissociato dal Gruppo Turistico per contrasti con TA, è sconfessata tanto dal fatto che egli mantenne la carica di consigliere di amministrazione delegato in CP PA, che già aveva dal 1992, fino al 1997, così prendendo parte ad una fase cruciale della vita del gruppo, quella, carica di promesse ma di breve durata, della partecipazione in CP di RO dello Stato e dell'acquisto di IT PA, quanto dalla circostanza che la sua collaborazione con il gruppo non cessò neppure a seguito della dismissione di tale ultima carica, posto che l'imputato, tramite la TA SU SR da lui stesso creata, continuò ad intrattenere rapporti di consulenza con lo stesso.
1. Il ricorso dell'avv. A. Pagliaro articola le doglianze per capi d'imputazione che, per comodità di individuazione, si contrassegnano anche con numeri.
2. Capo A, reato associativo, primo motivo.
3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. A fronte della richiesta assolutoria dall'accusa di aver fatto parte della propaggine del più vasto sodalizio costituito nel gruppo LA, la corte territoriale avrebbe dovuto motivare sulla ricorrenza dell'evidente insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato in applicazione della giurisprudenza secondo la quale l'autonomia del reato associativo dai reati fine impone di assicurare all'uno ed agli altri il correlativo corredo probatorio senza che dalla prova della sussistenza dell'uno possa desumersi quella della sussistenza degli altri.
4. Il motivo in esame è privo di fondamento.
5. Poiché esso lamenta, nella sostanza, che sia stata esclusa l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato attraverso la valorizzazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte, della sua partecipazione ai reati fine, si osserva per contro che, non solo le pronunce citate nell'impugnazione affermano il diverso principio che il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica 8 responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, ma anche che la giurisprudenza di questa corte è orientata in senso assolutamente contrario a quello sostenuto nel ricorso. Nel senso, cioè, che gli elementi relativi alla partecipazione di determinati soggetti a reati fine effettivamente realizzati, ben possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Cass. 21919/2010, 5424/2010).
6. Adeguato e sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è dunque, in conformità a tale linea giurisprudenziale, il rilievo della corte bolognese che gli imputati erano consapevoli del trend negativo del sistema turistico, da essi fronteggiato con continue manovre di salvataggio poste in essere mediante falsi, artifici contabili, politiche di bilancio illecite, cioè con reati fine atti a confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo.
7. Secondo motivo, capo BI (quale amministratore delegato della società dal 1990 al 1996, risponde di operazioni dolose causa del dissesto di CP consistite nel far rilevare dalla società a prezzo simbolico, nel novembre 1993, tramite OS SR (poi NZ PA), i rami aziendali delle società AI SR, RL IO VE SR, IA NZ SR, tutte in stato di decozione ma opportunamente rivalutate, accollando a CP debiti per 168 miliardi di lire circa, a fronte di un attivo di pari importo nominale ma comprensivo di crediti inesistenti per almeno 70 miliardi di lire).
8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Quanto all'elemento materiale, il ricorrente osserva in primo luogo che la corte territoriale non solo non ha dato la prova del nesso causale tra le operazioni in questione e il défault della CP, occorso circa dieci anni dopo, ma non ha tenuto conto che tale nesso era da escludere poiché, secondo quanto accertato dagli operatori della Price Waterhouse Coopers, le perdite gestionali della società erano state pari a 10,9 milioni di euro solo a partire dal 1997 per raggiungere nel 2002 i 524 milioni di euro, mentre nel 1996 vi era un positivo di 0,6 milioni di euro.
9. In secondo luogo la decisione di acquisizione di OS SR era stata oggetto di delibera del CdA di CP, previa illustrazione del presidente NZ, mentre quella di acquisizione dei rami aziendali di cui sopra era stata oggetto di delibera dell'assemblea ordinaria della NZ PA (già OS SR), senza alcuna attiva partecipazione, secondo quanto riferito dal l.te AR, dell'imputato, che non aveva alcun ruolo in NZ PA. 9 10. Né la sentenza avrebbe motivato sulla sussistenza del dolo in capo all'imputato. 11. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. Pagliaro è infondato a fronte di motivazione esente di vizi logico-giuridici sulla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose. 12. La pronuncia impugnata riporta, a partire da pag. 370, la sentenza di primo grado, alla quale si riporta condividendone le argomentazioni, da cui risulta che, benché l'operazione di integrazione del Gruppo Turistico si collochi nel novembre 1993, EL, chiamato nel 1990 con CC a costituire, per conto di NZ e TA, CP, dove aveva ricoperto fin da subito la carica di AD, aveva lavorato attivamente ad un progetto di controllo del gruppo viaggi in base al quale CP sarebbe diventata punto di riferimento finanziario di tutto il gruppo composto da RL IO VE, AI e IA NZ. 13. Tale conclusione è saldamente ancorata dai giudici di merito al contenuto dell'appunto, sequestrato presso lo studio FI, datato 20-9-1991 e indirizzato a IE NZ, in cui EL, accanto alla creazione di una holding e di una subholding, rispettivamente svizzera e HE, parte del programma poi non attuata, aveva previsto l'emissione di fatture 'opportunamente motivate' da parte di IT nei confronti delle controllate. 14. Strategia, quest'ultima, che, finalizzata a procurare credito alla capogruppo, fu attuata fin da subito verso AI, RL IO VE e IA NZ mediante la stipulazione proprio da parte di EL di contratti di collaborazione con tali società. 15. Motivatamente quindi gli è stata attribuita la qualifica di ideatore della politica finanziaria del nascente gruppo viaggi i cui azionisti non avevano alcuna intenzione di immettere denaro proprio nell'impresa, politica imperniata sulla spoliazione delle società operative in favore della capogruppo priva di risorse proprie. 16. Ad ulteriore conferma di tale funzione dell'imputato, i giudici di merito hanno citato la redazione da parte dello stesso, pochi mesi dopo l'integrazione del Gruppo IA, dell'appunto 'fuffa' (11-5-1994), indirizzato al TA e sequestrato presso lo studio FI, in cui si documenta il 'buco' di circa 120 miliardi di lire generatosi nelle tre società già nel 1990-1991. 17. Appunto che, lungi dal costituire, a differenza da quanto auspicato alternativamente in ottica difensiva, un'attestazione dell'insostenibilità della situazione economico- finanziaria di esse al fine di sollecitare l'intervento degli azionisti per il risanamento del gruppo, è stato motivatamente ritenuto sintomatico di concerto con TA per una exit strategy dalle politiche gestionali pregresse dell'ex gruppo NZ, sulla base di numerose e concludenti risultanze documentali attestanti la misura con la quale EL aveva esercitato 'pervasive funzioni di controllo, coordinamento ed indirizzo nei confronti delle tre società in prossimità dell'integrazione del gruppo viaggi (pag. 371 10 della sentenza impugnata) e quindi della sua conoscenza della situazione economico- finanziaria delle stesse. 18. Risultanze rappresentate da: a) relazione sulla gestione redatta da IE NZ quale AU di RL IO e IA NZ in vista dell'approvazione del bilancio della prima al 31-12-1992 in cui si evidenzia 'il ruolo sempre più impegnativo di indirizzo e di coordinamento assunto da CP destinata a divenire nel corso del corrente esercizio la holding di controllo del settore turistico ed ulteriore garanzia di controllo'; b) il fax da RO TA a EL sui dati di bilancio alla stessa data delle tre società; c) la missiva dello stesso EL a tale BR con il riassunto dell'esposizione verso MontePaschi e della modalità di utilizzo di alcuni assegni pervenuti. 19. Risultanze dalle quali, con ragionamento logico-deduttivo ineccepibile, è stata tratta la conclusione che l'imputato avesse ricevuto i bilanci di esercizio delle tre società da cui risultavano, ad una lettura anche sommaria, 'crediti incagliati e a lento movimento ed una pesante situazione finanziaria derivante dal periodo di gestione diretta di LA PA'. 20. Con l'ulteriore conseguenza, logicamente in linea con le precedenti argomentazioni, che l'imputato, dando corso all'acquisto di OS SR -al quale era stato specificamente delegato- aveva scientemente posto in essere un segmento della condotta necessaria al completamento del progetto di integrazione coltivato sin dal 1991, di cui era stato l'ideatore, con la consapevolezza che, in tal modo, si sarebbero inoculati in CP, tramite il veicolo rappresentato da OS SR (poi NZ PA), gli squilibri patrimoniali già presenti nelle tre società. 21. Né la corte territoriale, a maggior conferma di tale conclusione, ha mancato di evidenziare un altro aspetto rilevante, rimarcato dal giudice di primo grado, del ruolo giocato da EL nell'integrazione del Gruppo IA e cioè il suo intervento nel successivo ottenimento del prestito di 50 mld di lire alla HE IT SA, costituita ad hoc da NZ e da tale AN (cognome -significativamente- della moglie dell'imputato), dal Banco di Napoli IN, prontamente girato a NZ PA (già OS SR) in cambio dei crediti inesistenti ('fuffa') da questa iscritti a bilancio dopo l'acquisizione di AI, RL IO VE, IA NZ, 22. A fronte di quanto sopra giudice di secondo grado ha quindi concluso, sottraendosi alle censure del ricorrente in punto di nesso causale e di elemento soggettivo del reato, che CP era attinta fin dalle sue origini da un profondo dissesto strutturale genericamente contestato dal ricorrente richiamando accertamenti eseguiti soltanto nel 2003 dalla Price Waterhouse Coopers, società di revisione incaricata dal commissario straordinario DI, che non potevano aver tenuto conto della documentazione che sarebbe stata sequestrata presso lo studio FI nel 2004-, non documentato nei bilanci di esercizio e progressivamente aggravato con l'assorbimento prima del Gruppo 11 NZ, poi, tramite OS, interamente controllata da CP, di AI, RL IO VE, IA NZ. 23. Il che vale a dimostrare, sotto il profilo del nesso eziologico, che il dissesto, per quanto accertato solo molti anni dopo grazie agli interventi di cosmesi sui bilanci, era originario, onde l'operazione in questione, come quelle di fittizia ricapitalizzazione di cui al capo seguente, non potevano che aggravarlo tenendo artatamente in vita enti già decotti evitando che si manifestasse la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività d'impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi, e, sotto il profilo soggettivo, che EL, ideologo del Gruppo Turistico, ne era al corrente, come ammesso nei due appunti da lui redatti, essendo quindi consapevole della dolosità delle operazioni cui era seguita la dichiarazione d'insolvenza, prevedibile quale effetto dell'azione. 24. Terzo motivo, capi BII a, b, c, d: si tratta delle operazioni dolose consistite nella ripetuta simulata ricapitalizzazione di CP. 25. Erronea interpretazione dell'art. 1243 cod. civ. e vizio di motivazione quanto all'aumento di capitale da 99 milioni di lire a 2,3 miliardi del 9-7-1992, attuato tramite rinuncia a crediti inesistenti del socio IP SR (BII a): il ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia motivato sulle istanze difensive di inconferenza della norma civilistica all'operazione in parola. 26. Quanto all'aumento da 2,3 a 15 miliardi di lire (BII b), secondo l'imputazione affluito effettivamente nelle casse sociali per soli 2,750 miliardi di lire, provenienti dalla maggior somma distratta dalla LA (capo C), mentre per il resto (4,6 mld di lire) conferiti da RU alla quale erano stati messi a disposizione dalla stessa CP e da IP (5,35 mld di lire) mediante cessione o rinuncia a crediti inesistenti verso società del Gruppo NZ e verso la stessa CP, si denuncia vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione della modifica all'art. 2358 cod. civ. di cui al d.lgs.vo 142/2008, relativa alla possibilità per la società, a certe condizioni, di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni. 27. Quanto all'aumento di capitale da 15 a 40 mld di lire, deliberato il 16-11-1994 ed eseguito da RU, secondo l'imputazione (BII c), per soli 17,7 mld di lire tramite rinuncia a crediti nascenti da finanziamenti realizzati riciclando fondi distratti da LA, è dedotta mancanza di motivazione sul nesso causale tra un aumento di capitale di 25 mld di lire del 1994, non eseguito per 7,310 mld di lire (e quindi simulato per tale importo), e l'insolvenza del 2004. 28. Quanto all'aumento di capitale da 55 a 90 mld di lire deliberato il 27-11-1995 (BII d), il ricorrente denuncia violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e conseguente vizio di motivazione in quanto il tribunale aveva osservato che il versamento di 10,5 mld di lire 12 era stato fittizio provenendo da LA cui era stato immediatamente restituito, senza allegare elementi di prova della illiceità della condotta del EL e la corte bolognese aveva finto di ignorare quanto osservato nella sentenza di primo grado. 29. Il terzo motivo del ricorso avv. Pagliaro è nel complesso infondato. 30. Nessuna delle obiezioni mosse all'affermazione di responsabilità del EL per le operazioni dolose integrate dalla ripetuta simulata ricapitalizzazione della CP coglie nel segno. 31. Quanto alle censure di erronea interpretazione dell'art. 1243 cod. civ. e di vizio di motivazione in ordine al primo aumento di capitale, inutilmente il ricorso assume che l'operazione di compensazione del debito del socio e di quello della società sarebbe stata ritenuta legittima nella sentenza di primo grado salva la considerazione formale che dal verbale dell'assemblea straordinaria non risultava l'impegno di debitore e creditore all'estinzione dei debiti reciproci. 32. A parte l'inammissibilità del motivo per genericità laddove si lam enta la mancata risposta da parte della corte territoriale alle istanze difensive di inconferenza della norma civilistica all'operazione in parola, istanze rimaste imprecisate sì da non essere specificato su quali doglianze si sollecita la verifica di legittimità, basterà osservare, a sostegno anche della conclusione di manifesta infondatezza della doglianza, che, come risulta a chiare lettere dalle sentenze di merito (pagg. da 52 a 54 della pronuncia di primo grado), il credito IP verso CP era inesistente e quindi non ne sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile la compensazione con il debito di quella società verso la stessa CP per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. 33. Né la sentenza impugnata, attraverso la citazione testuale di quella di primo grado, ha mancato di sottolineare, a pag. 374 e segg., che la fittizia provvista era stata trovata seguendo le modalità indicate nell'appunto di EL del settembre 1991 per la capitalizzazione delle costituende holdings italiane ed estere, cioè tramite finanziamenti infragruppo artificiosamente qualificati come corrispettivi per prestazioni inesistenti supportate da false fatturazioni 'opportunamente motivate'. 34. Quanto al secondo aumento di capitale, in ottica accusatoria affluito effettivamente nelle casse sociali per soli 2,750 mld di lire, provenienti dalla maggior somma distratta dalla LA (capo C), mentre per il resto (4,6 mld di lire) conferiti da RU alla quale erano stati messi a disposizione dalla stessa CP, e da IP (5,35 mld di lire) mediante cessione o rinuncia a crediti inesistenti verso società del Gruppo NZ e verso la stessa CP, il ricorrente, evidentemente ben consapevole che il conferimento di RU proveniva in realtà dalla stessa CP (secondo la sentenza impugnata, pag. 375, l'aumento era stato deliberato girando contabilmente al conto finanziamento da soci il debito verso un ignoto finanziatore avente come contropartita crediti derivanti da falsi contratti di finanziamento con AI, RL IO VE e IA NZ), tramite deposito da parte dello stesso EL della relativa provvista sul conto CP 13 prelevandola da un altro conto, affidato, della stessa CP (pag. 58 sentenza di primo grado), gioca la carta del vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione della modifica all'art. 2358 cod. civ. di cui al d. lgs.vo 142/2008 (relativa alla possibilità per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni). 35. Orbene, a parte il fatto che la questione dell'applicabilità della norma presupporrebbe la traPArenza dell'operazione, carente nel caso in esame in cui non figurava l'acquisto di azioni proprie da parte di CP, bensì la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di RU, e prescindendo pure dal rilievo che la modifica normativa esige la ricorrenza di una serie di precise condizioni neppure sostenuta dal ricorrente, la doglianza è manifestamente infondata, non rilevando dunque il suo mancato esame nella sentenza impugnata. 36. Si osserva invero, in continuità con indirizzo giurisprudenziale consolidato e condivisibile di questa corte che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma più favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica -tra le quali indubbiamente rientra la norma di cui all'art. 2358 cod. civ. (Altre operazioni sulle proprie azioni) rimodulata nel 2008-, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011 - dep. 19/12/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252194; 32797/2013; 39813/2014). 37. Quanto al terzo aumento di capitale di CP (da 15 a 40 mld di lire, deliberato il 16- 11-1994 ed eseguito da RU, secondo l'imputazione sub BII c, per soli 17,7 mld di lire tramite rinuncia a crediti nascenti da finanziamenti realizzati riciclando fondi distratti da LA), la deduzione del vizio di mancanza di motivazione sul nesso causale tra un aumento di capitale di 25 mld di lire deliberato nel 1994, non eseguito per 7,310 mld di lire (e quindi simulato per tale importo), e l'insolvenza del 2004, sconta l'errore di trascurare, isolando l'operazione dal contesto, la sua efficacia concausale derivante dal fatto di costituire un'ulteriore articolazione di quelle atte ad impedire 'l'ostensione della reale situazione economico-finanziaria di CP consentendole la prosecuzione del (già decotto) business aziendale' (così la sentenza di primo grado a pag. 59). 38. Secondo la sentenza impugnata, che, in conformità al capo d'accusa, delinea nel caso specifico una responsabilità omissiva dell'imputato ex art. 40, comma 2, cod. pen. (MP NZ aveva dichiarato in assemblea che l'aumento era stato interamente sottoscritto dai soci mediante conversione a capitale dell'importo di 25 mld di lire dal conto soci c/finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale esistente in bilancio), EL, cui era nota la falsità della dichiarazione, avrebbe dovuto denunziare il mendacio ed impedire l'operazione. 14 39. Ciò conferma che quello in esame è solo uno dei fittizi aumenti di capitale grazie ai quali la società era artificiosamente mantenuta in vita nonostante il dissesto strutturale già esistente, anche se non conclamato, non potendo quindi esulare dallo schema delle operazioni dolose causa del fallimento, sia pure dichiarato a molti anni di distanza. 40. Visibilmente inconsistenti, da ultimo, ancora sul tema della ricapitalizzazione fittizia di CP, la denunciata violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e il conseguente vizio di motivazione in ordine al quarto aumento di capitale del 1995 (B II d, da 55 a 90 mld di lire, deliberato il 27-11-1995 a seguito di altro da 40 a 55 mld), dal momento che l'assunto per il quale non sarebbe stata provata l'illiceità della condotta del EL, è smentito dal fatto che il fittizio versamento di 10,5 mld di lire proveniente da LA era stato a questa immediatamente restituito tramite assegni di pugno di EL (pag. 376 sentenza impugnata). 41. Quarto motivo capo D e, f, h (bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di RU). Vizi di cui alle lett. b) ed e) art. 606 cod. proc. pen. 42. Quanto alla lett. c (rectius e), relativa alla distrazione a fine giugno 1996 di 12 miliardi di lire, parte del versamento dell'aumento di capitale deliberato il 27-11-1995 (capo B II lett. d), trasferiti da RU a CP e da quest'ultima bonificati, senza alcuna possibilità di restituzione, alla HE IT SA affinché acquistasse le quote di minoranza di IT PA di valore largamente inferiore, si osserva nel ricorso che EL il 14-5-1996 si era già dimesso dal Gruppo e comunque non aveva ricoperto cariche in RU. 43. Quanto alla lett. f), si tratta del compenso, non richiesto ma dovuto e stabilito dal TA, di 900 mln di lire al EL per la restituzione di quote societarie detenute fiduciariamente per conto di TA. 44. La lett. h) è relativa alla somma di 89 mln circa di lire (fattura per 75 milioni di lire oltre IVA), corrisposti alla TA SU SR, facente capo al EL, secondo l'accusa per prestazione inesistenti, secondo il ricorrente per consulenze prestate, al più qualificabile come bancarotta preferenziale. 45. Carente di fondamento anche il quarto motivo dell'impugnazione in esame. 46. Il duplice rilievo difensivo relativo alla lett. c (rectius e) che valorizza da un lato la circostanza che EL il 14-5-1996 si fosse già dimesso dal Gruppo non potendo quindi essere coinvolto nella distrazione, avvenuta successivamente a fine giugno 1996, di 12 miliardi di lire, dall'altro il fatto che il predetto non avesse mai ricoperto cariche in RU, non tocca il nucleo dell'accusa in quanto, come evidenziato nelle sentenze di merito, non solo EL, pur essendosi dimesso da CP, non aveva abbandonato il gruppo giacché fino al marzo 1997 avrebbe conservato la carica di AD in CP PA, titolare del Progetto CP (partecipata da IT al 49%, da FS al 49% e da AN di MA al 2%), che prevedeva la gestione delle attività agenziali turistiche sia di CP 15 che di IT SPA, ma, al di là di ciò, il suo contributo, attivo, alla distrazione prescinde da qualifiche formali essendo consistito (pag. 380 sentenza impugnata, pagg. 830-831 pronuncia di primo grado) nell'apporto materiale -da lui ammesso- fornito in precedenza a TA, dominus occulto del Gruppo Turistico, al conseguimento di un prestito da AN di MA (secondo EL di 12 miliardi di lire, secondo la corte territoriale del doppio, in quanto in tale misura poi concesso), in parte destinato alla copertura parziale di uno dei fittizi aumenti di capitale di CP, non versato in quanto falsamente dichiarato sottoscritto da un gruppo finanziario internazionale (capo BII lett. d), ma in parte destinato (quello oggetto dell'imputazione in esame) all'improvvido acquisto, senza possibilità di restituzione, quindi con carattere distrattivo, delle quote di minoranza di IT SPA, di valore largamente inferiore (pag. 101 sentenza di primo grado, paragr. 2.2), da parte della HE IT SA, ma in realtà della stessa CP. 47. Quanto alla distrazione sub D lett. f), che, in ottica difensiva, avrebbe costituito il compenso per 900 mln di lire al EL, non richiesto ma dovuto e stabilito da TA, per la restituzione di quote detenute fiduciariamente per conto di questi, le argomentazioni della corte territoriale (pag. 379 della sentenza) -secondo le quali il valore delle quote era risibile e lo stesso imputato non aveva stabilito un collegamento tra il corrispettivo ricevuto ed il valore nominale della partecipazione, richiamando suoi meriti aziendali (intervento in una trattativa con un possibile acquirente del gruppo, non andata a buon fine, non più richiamato nel ricorso)-, si saldano sinergicamente con quelle del giudice di primo grado (pag. 104 sentenza del tribunale di AR), ancora più dirimenti, secondo le quali ai fiduciari (EL e CC) non spettava alcun corrispettivo non avendo, tra l'altro, mai versato somme per gli aumenti di capitali che figuravano sottoscritti anche da loro, ed essendo comunque il valore della loro partecipazione pari a zero perché la società era in condizioni di 'conclamato dissesto'. 48. In ordine invece alla distrazione sub h) della somma di 89 mln circa di lire (fattura per 75 milioni di lire oltre IVA), corrisposta alla TA SU SR, facente capo al EL, secondo l'accusa per prestazioni inesistenti, si osserva che la tesi difensiva, oggetto di un motivo di appello, secondo la quale si sarebbe trattato del corrispettivo di consulenze prestate, al più qualificabile come bancarotta preferenziale, giusta contratto e correlativa fattura in atti, non ha ricevuto motivata risposta nella sentenza impugnata, sicché per tale capo sussiste l'invocato vizio di motivazione che giustifica l'annullamento con rinvio. 49. Quinto motivo: capo D lett. k (i 70 mld di lire provento di distrazione da LA impiegati in parte per gli aumenti di capitale della decotta CP, in parte per finanziare la IT SA per il ripianamento delle esposizioni verso Banco di Napoli IN SA per il pagamento di debiti della stessa CP). Violazione di legge e vizio di motivazione 16 sono dedotti osservando da un lato che il finanziamento di una società in favore di un'altra non è più vietato dall'art. 2358 cod. civ. come novellato, dall'altro, che, secondo gli stessi consulenti del PM, nessuna situazione di dissesto, neppure larvato, era percepibile negli anni 1993/94 nella gestione di CP. Comunque vi sarebbe una duplicazione di condanna trattandosi dello stesso fatto sub D lett. e). 50. Il quinto motivo è da disattendere sotto tutti i profili di doglianza prospettati. 51. Sotto il primo giacché l'assunto che la somma di 70 mld di lire di provenienza LA, impiegata in parte per gli aumenti di capitale della decotta CP, in parte per finanziare la IT SA per il ripianamento delle esposizioni verso Banco di Napoli IN SA contratte per il pagamento di debiti della stessa CP, non sarebbe frutto di distrazione non essendo più vietato il finanziamento di una società in favore di un'altra a seguito della riformulazione dell'art. 2358 cod. civ., è manifestamente infondato per l'assorbente considerazione che la norma invocata riguarda le operazioni sulle proprie azioni -senza contare che, come poco sopra già osservato, il principio di retroattività della norma più favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato-, non già i finanziamenti infragruppo (senza contare che CP non faceva neppure parte del gruppo alimentare), i quali sono consentiti a condizione che non siano effettuati dalla società poi fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita (Cass. 20039/2013). 52. E' poi contraddetto in fatto l'assunto del ricorrente che nessuna situazione di dissesto, neppure larvato, fosse percepibile negli anni 1993/94 nella gestione di CP, dal momento che, invece, la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente proprio un 'dissesto larvato' a fronte dell'incorporazione di società in perdita (AI, RL IO VE e IA NZ) (capo BI) e della plurima simulata capitalizzazione (capo BII), osservando a pag. 55, trattando appunto il capo B d'imputazione, che CP era in stato decottivo dal 1991 e quindi la fittizia capitalizzazione aveva concorso ad aggravarne il dissesto consentendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in quello stato. 53. Manifestamente infondata è poi la pretesa identità del fatto sub D k) e di quello sub D lett. e), il primo dei quali delinea la distrazione da LA in favore di RU, il secondo il ben più articolato transito della somma di dodici mld di lire da TA ad RU e da questa a CP e poi a IT SA, esclusa quindi LA (pag. 107 sentenza di primo grado). 54. Sesto motivo: capo E, distrazione da CP a scopo di profitto personale della somma di 4 mld di lire trasferita il 17-6-1994 da NZ PA sul conto presso la AN 17 Commerciale di Lugano intestato OT AG, ma in realtà riconducibile al EL: secondo il ricorrente, da un lato, sul conto in questione non era pervenuta alcuna somma (come da informazione della banca alla Procura Generale Svizzera), dall'altro la somma in parola proveniva non da CP, ma da NZ PA, e infine la somma di un mld e 550 mln di lire era stata trasmessa da NZ PA a destinatari sconosciuti e non al EL. 55. Neppure il sesto motivo merita accoglimento. 56. La tesi difensiva che vorrebbe mai movimentato il conto OT AG (società del Liechtenstein gestita fiduciariamente) aperto dall'avv. R. Valsangiacomo il 28-11-1990 indicando EL come beneficiario economico, è ineccepibilmente contrastata nella prima pronuncia dove, premesso che all'esito di rogatoria internazionale era pervenuta soltanto la documentazione di apertura del conto, ma non anche gli estratti conto relativi all'effettiva movimentazione, sono ricostruite in modo certosino le vicende del conto estero e quelle del bonifico di NZ PA su banca Agricola Mantovana del 17-6- 1994 all'origine dell'accredito sul conto estero in questione (pag. 109 e segg.); ricostruzione, significativa di prelievo dalle casse della NZ senza alcuna contropartita, con la quale il ricorrente ha evitato di confrontarsi. Con conseguente specificità della doglianza. 57. Risulta poi precisato che detto bonifico si riferiva alla fattura 13-6-1994 emessa nei confronti di quella società e, mentre la causale indicata sulla contabile bancaria era speculare a quella riportata in fattura, l'unica differenza riguardava, identica essendo la radice del conto corrente di accredito (65740), i numeri finali del conto (-9 nella fattura, -5.2 nella contabile), il primo (-9) identificante pacificamente il conto OT, ma anche il secondo (-5.2) afferente a tale conto, come dedotto inappuntabilmente dal tribunale dalla circostanza che tale secondo conto figurava negli estremi per il pagamento di una fattura emessa dalla società OT (4-7-1994 nei confronti di Marin GC SR). 58. Con il che il cerchio si chiude corroborando la conclusione che la somma era stata incamerata da OT e quindi dal suo beneficiario economico EL, il quale -si badi- come pure evidenziato nella sentenza di primo grado, solo pochi giorni dopo si recava in Svizzera per impartire disposizioni relative alla messa in liquidazione della società e per la chiusura della relazione presso la AN Commerciale di Lugano, con trasferimento della provvista sul conto acceso dalla società panamense Ornamex IN SA, amministrata fiduciariamente da un legale del luogo per conto di EL, per essere immediatamente girata sul conto personale dello stesso EL, denominato Albinoni. 59. L'assunto poi che la somma di quattro mld di lire in parola (parte della maggior somma costituente il finanziamento di 50 mld di lire del Banco di Napoli IN a IT SA garantito da CP, in parte bonificato da IT a NZ PA per la cessione dei crediti inesistenti di cui all'appunto 'fuffa') provenisse non da CP, ma da NZ PA, è 18 scontato ma irrilevante giacché l'imputazione, nel dare atto di ciò, ravvisa nondimeno l'offeso anche nella CP, controllante al 100% di NZ PA, quanto meno sotto il profilo della svalutazione del valore della partecipazione in essa di CP, profilo con il quale pure il ricorrente non si misura. 60. La circostanza infine che la somma di un mld e 550 mln di lire (lett. b del capo E che parla di 'beneficiario non identificato') fosse era stata trasmessa da NZ PA a destinatari sconosciuti, non elide di per sé la responsabilità dell'imputato, ritenuto coinvolto nelle operazioni di trasferimento della somma. 61. Motivo settimo capo F bis: si tratta dell'accredito di tre miliardi, provenienti da CP, trasferiti a IT SA e da questa al conto svizzero ST riferibile al EL. Il ricorrente, che riconosce il fatto e i passaggi della somma da CP a IT SA e da questa al conto svizzero, indicati anche nell'imputazione, evidenzia però che la prima provenienza era da IP SR, già della famiglia NZ, e che attraverso CP, di cui NZ era presidente, somma era solo 'transitata'. Di qui violazione di legge in relazione all'art 530 cod. proc. pen. conseguente all'inosservanza dell'art. 521 stesso codice e vizio di motivazione. 62. Il motivo in esame è manifestamente infondato. La doglianza appare meramente formale e non tocca il cuore del problema, che è quello della distrazione in danno di CP. Infatti che la prima provenienza della somma fosse da IP SR (peraltro socio di CP), è dato pacifico, riconosciuto anche nella sentenza di primo grado a pag. 120 (che evidenzia pure il fatto che le causali dei vari passaggi erano tra loro incompatibili e quindi funzionali ad opacizzare la provenienza della somma), ma invano il ricorrente cerca di accreditare la teoria del semplice 'transito' di essa attraverso CP, sottintendendone la mancata incorporazione nel patrimonio di questa con conseguente impossibilità di essere oggetto di distrazione ai suoi danni. 63. Sussiste infatti il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche quando, ad esempio, nell'erogazione di un finanziamento bancario ad una società venga interposta altra società poi dichiarata fallita, atteso che in tal caso lo schema utilizzato è quello del negozio indiretto che comporta l'effettivo, seppur temporaneo, transito nel patrimonio della fallita della somma oggetto del finanziamento (Sez. 5, n. 1217 del 29/09/2011 - dep. 16/01/2012, Cavallini e altro, Rv. 252800). Il che significa che il trasferimento non simulato di un bene o di una somma ad una società poi fallita, anche se transitorio in quanto funzionale ad un trasferimento ulteriore, non impedisce che essi entrino a far parte del patrimonio dell'ente poi dichiarato fallito, venendo attratti alla massa fallimentare e così andando a rafforzare la garanzia del creditori, conseguentemente impoverita dal trasferimento successivo. 64. In sostanza, nonostante il primo trasferimento sia, per così dire, mirato, sempreché, come nella specie, effettivo, l'effetto traslativo del bene o della somma e quindi 19 l'incorporazione di questi nel patrimonio della società poi fallita si verificano ugualmente, con tutte le conseguenze in tema garanzia dei creditori. 65. Poco chiara e comunque manifestamente infondata è poi la deduzione di inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. posto che il fatto ritenuto in sentenza corrisponde a quello contestato, cioè la distrazione in danno di CP. 66. Motivo ottavo capo F ter, distrazione di 2,800 mld di lire, somma accreditata il 21-4- 1995 sul conto ST riferibile al EL e da questo in parte transitata sui conti AN e HI, riferibili rispettivamente al RA ed al CC. Secondo il ricorrente si tratterebbe di bonus per un totale di 5,800 mld di lire disposti da NZ in favore suo e degli altri due imputati per le prestazioni professionali nell'interesse del Gruppo Turistico TA/NZ, inizialmente accreditati al solo EL, l'unico ad avere allora un conto estero. 67. Motivo nono capo F quater, distrazione di 2 mld di lire che RA il 24-6-1996 trasferiva da CP a NZ SE ('parziale esecuzione dell'atto di cessione di partecipazione NZ Tobago da NZ SE a Villaggi NZ SR') e che EL, il 20-9-1996, trasferiva da NZ SE al suo conto ST (con la falsa causale 'KS & caicos'). Secondo il ricorrente si trattava dell'accredito del suo trattamento di fine rapporto, con falsa causale 'per ovvi motivi fiscali'. 68. I motivi ottavo e nono possono essere trattati congiuntamente riguardando capi d'imputazione relativi a trasferimenti di ingenti somme su conti esteri, in ottica accusatoria privi di giustificazione, in tesi difensiva, invece, costituenti il corrispettivo di prestazioni (bonus e trattamento di fine rapporto) accreditati all'estero per motivi fiscali. 69. Giova quindi dare subito atto che, nella stessa prospettazione difensiva, tali somme non rappresentavano lo stipendio di EL che, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 108), era pari a 150 mln di lire annui fino al 22-12-1993, e a 300 mln di lire annui dal 23-12-1993, in entrambi i casi senza alcun altro compenso aggiuntivo. 70. Riguardo al presunto bonus è quindi calzante il richiamo da parte della corte territoriale ! alla giurisprudenza di questa corte (pag. 369) secondo la quale i compensi agli amministratori devono essere previsti nello statuto o deliberati dall'assemblea dei soci ex art. 2389, comma 1, cod. civ., il che nella specie neppure il ricorrente assume essere avvenuto. Vero è che questa corte, anche se in modo non costante, non ha mancato di riconoscere il diritto dell'amministratore di società alla remunerazione del lavoro svolto, sempre che questa sia congrua rispetto all'attività prestata (il cui prelievo può i eventualmente dar luogo a bancarotta preferenziale: Cass. Sez. 5, n. 21570 del . 16/04/2010 dep. 07/06/2010, Di Carlo, Rv. 247964; 5186/2013; contra, nel senso della ricorrenza della bancarotta fraudolenta: 46959/2009; 11405/2014), ma neppure il 2 20 0 ricorrente ha allegato che lo fosse, essendo comunque, quello in contestazione, un quid pluris rispetto allo stipendio, tra l'altro all'evidenza non in linea con lo sforzo di ridimensionamento, in chiave difensiva, delle mansioni del EL, asseritamente consigliere di amministratore delegato in tre sole occasioni. 71. Senza contare la decisività del rilievo del giudice di secondo grado in ordine all'uso di mezzi fraudolenti idonei ad impedire la tracciabilità dei relativi movimenti bancari (anche di quelli relativi al trasferimento della ulteriore somma costituente asseritamente TFR), in linea con la finalità distrattiva e con la consapevolezza di essa (pag. 381), argomento con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. 72. Motivo decimo, capi GI e H (la bancarotta societaria da falso in bilancio e la documentale di CP, quest'ultima limitatamente agli anni 1992, 1993, 1994, così causando e comunque aggravando il dissesto di HI PA, IT IN PA, IT com PA, OI TO PA e Agis PA, attraverso l'occultamento della redditività negativa e dell'effettiva entità delle perdite, nonché l'elusione dell'obbligo di ripianamento delle perdite stesse). 73. Il vizio denunciato è quello di violazione di legge (art. 41, comma 2 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. ). La corte di Bologna, dopo aver dato atto che la sentenza di primo grado non è adeguatamente motivata perché basata soltanto sull'analisi svolta dal l.te AR, non ha tuttavia assolto l'imputato benché il tribunale non avesse evidenziato l'oggettività della condotta e il nesso causale con il dissesto. 74. Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata (pag. 381), lungi dal muovere critiche a quella di primo grado, ripercorre invece anno per anno le falsificazioni del bilancio con i correlati artifici contabili così evidenziando l'oggettività della condotta. 75. Inoltre l'assunto che il tribunale non avrebbe evidenziato la sussistenza del nesso causale è smentito dalla trattazione di tale tematica nella sentenza di primo grado da pag. 217, e, in particolare per la posizione EL, da pag. 833, condivisa in quella di secondo grado, dove si evidenzia come i risultati economici di esercizio fossero stati abilmente manipolati sì da esonerare 'le controllate dall'esposizione di patrimoni netti di bilancio palesemente negativi', esposizione che avrebbe determinato, ove palesata, 'la svalutazione integrale delle relative partecipazioni e l'iscrizione di oneri straordinari a contropartita degli accantonamenti a copertura perdite nei bilanci delle controllanti, eventi che a loro volta avrebbero alterato negativamente l'apparente equilibrio di queste ultime propagandosi sino a contaminare' con effetto domino 'il patrimonio della capogruppo'. Con conseguente rapporto di causa ad effetto tra le contraffazioni delle poste contabili delle controllate e il dissesto della holding, esistente, benché dissimulato, 'sin dalle origini e lungo tutto l'intervallo temporale all'interno del quale è stata esercitata l'attività d'impresa del gruppo turistico', senza essere mai interrotto da soluzioni di continuità fino all'emersione finale del défault. 21 # 76. Motivo undicesimo, capo H ter n.1, bancarotta documentale di RU annualità 1993 per iscrizione nel libro giornale e nelle schede contabili di un debito per 'rimessa dai soci in c/finanziamento' dell'importo di 4,6 mld di lire in relazione ad un versamento in realtà effettuato da CP con propri fondi e destinato alla sua stessa capitalizzazione (BII b). Si denuncia contraddittorietà della motivazione rispetto all'affermazione contenuta in altra parte della sentenza (pag. 377) secondo cui 'in sentenza (quella di primo grado n.d.r.) non vi sono riferimenti a condotte poste in essere dal EL da cui desumere una sua possibile interferenza negli atti gestionali di LA, di RU, di IM, di Contal, di Sata o di altre società'. 77. Neppure il motivo undicesimo, cui è collegata l'analoga doglianza formulata nelle note difensive e conclusive depositate dall'avv. Pagliaro il 26-10-2015, è fondato. Esso ruota intorno alla solo apparente contraddittorietà della sentenza che però, a pag. 377, si limita a condividere le affermazioni difensive al solo fine dell'assoluzione dal capo C (distrazione di 70 mld di lire dalla LA), senza che, tuttavia, l'affermata assenza di condotte del EL significative di una sua possibile interferenza negli atti gestionali di società tra le quali RU -ritenuta idonea a giustificare l'assoluzione dal capo C)-, possa contraddire motivazione della sua partecipazione alla bancarotta documentale di tale società, all'evidenza ricostruita in sentenza in chiave di concorso dell'extraneus (pag. 383), laddove si osserva che la fittizia contabilizzazione da parte di RU dell'aumento di capitale deliberato da CP il 29-7-1993 -effettuato per 4,6 mld di lire da IT con propri fondi (capo BII lett.b) accreditati materialmente proprio dal EL ad RU che figurava sottoscrittore dell'aumento-, non poteva che essere stata concordata con l'imputato, pena, diversamente, la mancanza di concreta utilità dell'atto fraudolento. 78. Motivo dodicesimo, violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. nonostante l'insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte addebitate ed il fallimento essendosi il dissesto delle società LA, RU e CP verificato tra il 1997 e il 2003 per perdite operative ed interessi passivi frutto dello scriteriato acquisto di una serie di società, specificamente elencate, a costi da capogiro, come da nota integrativa della relazione sulle cause d'insolvenza del gruppo ARtour del commissario EN DI, costituenti cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità se per la loro predominanza risultino eccezionali rispetto alle precedenti. 79. Il motivo dodicesimo si limita a reiterare, in via generale -ma la questione non può che riguardare i fatti di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, comma secondo, legge fall., i soli a richiedere il nesso eziologico tra la condotta e il dissesto/fallimento della società, la problematica relativa alla sussistenza di tale nesso sul rilievo che le cause d'insolvenza del gruppo turistico intervenute nel secondo periodo, al quale EL è 22 rimasto estraneo, sarebbero state sufficienti da sole, in quanto aventi carattere di eccezionalità, a determinare il défault. 80. Tuttavia le sentenze di merito, ed in particolare quella di primo grado (da pag. 217), hanno puntualmente esaminato e motivatamente disatteso tale argomentare avendo il tribunale acutamente evidenziato come le variegate operazioni straordinarie che hanno contrassegnato la seconda fase della vita del gruppo (acquisizioni, fusioni, conferimenti), altro non sono che ulteriori espedienti per offrire una rappresentazione 1. distorta delle sue reali condizioni economico-patrimoniali allo scopo di non far emergere e propagare le perdite strutturali preesistenti, dovute da un lato alla mancanza ab initio di mezzi propri di CP in assenza di idonei investimenti da parte degli azionisti reali (NZ e TA) -che, anziché iniettare denaro fresco, avevano scelto la via della sopravvivenza stentata e parassitaria ai danni di LA-, dall'altro all'assenza di una precisa strategia industriale di sviluppo e ristrutturazione. 81. Condizioni il cui vincolo causale con il dissesto HI IN (frutto di ridenominazione di CP il 19-10-2000), solo da ultimo palesatosi ma risalente nel tempo, è stato con ragione ritenuto privo di interruzioni nel corso degli anni, per quanto aggravato dalle ulteriori operazioni straordinarie medio tempore varate. 82. Motivo tredicesimo: si chiede la revoca delle statuizioni civili in favore di ARtour PA e la restituzione della residua somma giacente sulla relazione bancaria 673350 accesa presso la USB di Lugano in favore dell'avente diritto che peraltro non è il EL. 83. Il motivo in esame è da un lato generico, in quanto le ragioni della richiesta di revoca delle statuizioni civili in favore di ARtour PA non sono precisate, ma indicate mediante semplice rinvio a note dirette al tribunale e da quest'ultimo disattese, senza specificare i motivi per i quali si sollecita il sindacato di legittimità, dall'altro inammissibile per mancanza di interesse giacché, almeno in ordine alla domanda di restituzione della residua somma giacente sulla relazione bancaria n. 673350 accesa presso la USB di Lugano, è lo stesso ricorrente a riconoscere che il titolare del conto avente diritto alla eventuale restituzione non è EL. 84. Nelle note difensive e conclusive dell'avv. Pagliaro depositate il 26-10-2015, il difensore richiama gli argomenti difensivi relativi ai capi BI e BII, insistendo nel fatto che tutti i consulenti del PM nonché i tecnici della Price W. Cooper hanno escluso la presenza negli anni 1990/1996 di avvisaglie per la stabilità economico-finanziaria di CP, essendosi il dissesto formato tra il 1997 e il 2003, come descritto nella nota integrativa della relazione sulle cause di insolvenza del gruppo ARtour del commissario E. DI alla Procura di AR. Quanto in particolare alla bancarotta RU si reitera l'assunto della contraddittorietà asseritamente esistente tra quanto si legge a 23 pag. 377 della sentenza e la successiva affermazione del concorso del EL nella bancarotta RU. 85. Alle doglianze ribadite in tali note, peraltro tardivamente depositate, si è già risposto nei paragrafi che precedono ai quali quindi è sufficiente fare rinvio.
1. Ricorso nell'interesse di EL a firma avv. Fortuna. Otto i motivi.
2. Il primo è variamente articolato nelle seguenti censure.
3. Violazione di legge processuale (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), omessa o insufficiente risposta sui punti della decisione investiti dai motivi di appello, dai motivi aggiunti, dalla memoria 20-1-2014 corredata da 96 documenti, e dalla relazione del CT di parte Santarcangelo.
4. Vizio di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra condotte realizzate fino al 1995 e dissesto accertato solo nel 2004, e sulla possibilità di ovviare alla mancanza di documentazione contabile per gli anni antecedenti al 1997 con le valutazioni di un teste c.d. esperto, il m.llo della GdF AR, in possesso del solo diploma di scuola media inferiore.
5. Mancato esame del EL nel giudizio di appello, benché ammesso in primo grado e non assunto per quanto non rinunciato né revocato: questione oggetto anche di un successivo motivo.
6. Genericità di talune affermazioni della corte di Bologna accompagnate dal richiamo soltanto a pochi documenti, in particolare l'appunto del 1991 relativo al progetto di organizzazione del costituendo gruppo turistico, poi non attuato, a dimostrazione del ruolo non di primo piano del EL.
7. Il motivo precisa poi i singoli profili di censura per mancato esame di doglianze difensive.
8. Quanto ai capi BI e BII i rilievi sono analoghi a quelli dell'altro ricorso nell'interesse dello stesso imputato, bastando quindi fare ad essi semplice rinvio.
9. Sul capo D h, il corrispettivo a TA SU, considerato distrattivo in quanto relativo a prestazioni inesistenti, è indicato come riferito alla risoluzione del contenzioso con la fam. SA per il mancato acquisto del Villaggio Paraelios, come da contratto di consulenza e fattura. 10. Sul capo D k, si assume che la distrazione della somma di 70 miliardi, provento del capo C, per il quale EL era stato assolto, sarebbe assorbita in quel capo. 11. Capi F bis, F ter e F quater: le somme confluite su conti svizzeri rappresenterebbero il bonus per la detenzione fiduciaria di azioni cedute quali stock option e il trattamento di fine rapporto, argomenti rimasti privi di replica in sentenza. 12. Capi GI e H (dissesto da falso in bilancio ed artifici contabili a supporto): la corte di merito non avrebbe tenuto conto delle contestazioni del CT di parte (da pag. 102 a pag. 2424 135 della relazione) alle rettifiche al bilancio prospettate dal m.llo AR, in assenza dei bilanci e dell'ulteriore documentazione contabile. 13. Capo H ter: sulla bancarotta documentale di RU la stessa corte non avrebbe indicato le circostanze di fatto alla base della condanna dell'imputato, che non aveva mai rivestito cariche in RU o in IP e, come consigliere di amministrazione senza deleghe, nulla aveva a che vedere con la tenuta delle scritture contabili. 14. Censura relativa al metodo di assunzione del m.llo AR al quale era stato consentito di esprimere valutazioni su documenti in gran parte non ufficiali sequestrati nello studio FI (mentre la documentazione contabile ufficiale anteriore al 1997 non è stata trovata), nonostante la dimensione professionale di semplice 'praticone' del teste, che non manca di riflettersi sulle slides da lui predisposte ed acquisite come documenti. 15. Il primo motivo del ricorso EL a firma dell'avv. Fortuna si articola, come appena evidenziato, in una serie di plurime, variegate e disomogenee censure, taluna ripresa anche nei motivi successivi, motivate dalla mancata o insufficiente risposta da parte della corte territoriale a tutti gli atti difensivi. Vale la pena da subito, prima di esaminare le doglianze relative ai singoli reati, rispondere all'accusa di genericità mossa alle affermazioni della corte di Bologna sul ruolo di primo piano del EL, asseritamente basate sul richiamo a pochi documenti e in particolare all'appunto del 1991 relativo al progetto di organizzazione del costituendo gruppo turistico, la cui mancata attuazione contrasterebbe con il riconoscimento di tale ruolo. 16. Sul punto, come già sopra rilevato, la corte d'appello ha fornito ragionata contezza del fatto che il progetto, non realizzatosi quanto alle holdings estere, aveva però avuto massiccia attuazione quanto al ricorso a fatture per operazioni inesistenti, eufemisticamente definite nell'appunto del EL 'opportunamente motivate', e che tale appunto (pag. 383 della sentenza) dimostra che CP era priva di mezzi propri atti a sostenerne l'attività, tanto da dover ricorrere, fin dalla sua costituzione, all'apporto finanziario delle future controllate, essendo gli azionisti occulti assolutamente indisponibili ad immettervi fondi propri per un'adeguata capitalizzazione. Con la conseguenza di un originario profondo dissesto strutturale, non documentato dai bilanci che dissimulavano costantemente la reale entità del deficit. 17. Sui capi BI e BII: le censure sostanzialmente ricalcano quelle omologhe del ricorso avv. Pagliaro avendo quindi costituito oggetto di esame trattando l'altro ricorso. 18. Sul capo D h, corrispettivo a TA SU, si è già rilevato il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata. 19. In ordine al capo D k, relativo alla distrazione della somma di 70 mld di lire, è infondata la prospettazione dell'assorbimento del reato nel capo C per il solo fatto che di tratta del provento di quest'ultimo capo dal quale EL è stato assolto. Infatti, benché la somma 25 sia effettivamente la stessa, gli offesi sono diversi (rispettivamente LA quanto al capo C, RU quanto al capo D k) essendo quell'importo passato da LA ad RU per essere poi distratto, in seconda battuta, anche da quest'ultima società del cui patrimonio era entrato a far parte. 20. Sui capi F bis, F ter e F quater, inerenti alla distrazione delle somme confluite su conti svizzeri, la censura investe in modo indifferenziato tutti e tre i capi qualificando le somme come il bonus per la detenzione fiduciaria di azioni cedute quali stock option e come il trattamento di fine rapporto. 21. Il riferimento allo strumento delle stock option, avente funzione retributiva e di fidelizzazione dei dipendenti ritenuti strategicamente importanti per l'azienda, cui si riconosce il diritto a sottoscrivere o acquistare gratuitamente un pacchetto azionario della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo (opzioni call), in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato (strike price), è del tutto incongruo nella fattispecie, nella quale le azioni erano state intestate al EL (e al CC) a titolo meramente fiduciario allo scopo di non far apparire i reali azionisti che intendevano rimanere occulti. Senza contare che nel ricorso dell'avv. Pagliaro l'argomento del corrispettivo delle azioni risulta speso per giustificare la distrazione oggetto di un altro capo d'accusa, il capo D f. 22. Quanto all'assunto della riferibilità al trattamento di fine rapporto, esso, contrariamente a ciò che il ricorrente asserisce, è stato adeguatamente disatteso in sentenza con gli argomenti già ricordati trattando il ricorso avv. Pagliaro. 23. Le doglianze sui capi GI e H (dissesto da falso in bilancio e artifici contabili a supporto), sono inammissibili per genericità laddove denunciano omessa motivazione sulle contestazioni del CT di parte alle rettifiche al bilancio prospettate dal m.llo AR senza peraltro indicare, se non richiamando in blocco le pagg. da 102 a 135 della relazione di consulenza, il contenuto delle argomentazioni che non sarebbero state esaminate, in tal modo astenendosi dall'evidenziare specificamente le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, così incorrendo nella mancanza di specificità che, consistente nella precisa indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame, deve contrassegnare i motivi di impugnazione a pena di inammissibilità (artt. 581 lett. c e 591 lett. c cod. proc. pen.). 24. Le censure sul capo H ter - bancarotta documentale di RU sono infondate laddove - lamentano la mancata indicazione delle circostanze di fatto alla base della condanna dell'imputato, valorizzando il fatto che EL non avesse mai rivestito cariche in RU o in IP e, come consigliere di amministrazione senza deleghe, non avesse avuto nulla a che vedere con la tenuta delle scritture contabili. .: 25. Si è già rilevato, infatti, trattando l'omologo motivo undicesimo del ricorso avv. 1 Pagliaro, che la partecipazione del EL alla bancarotta documentale RU è stata ricostruita in sentenza in chiave di concorso dell'extraneus avendo l'imputato contribuito 26 alla liberazione di una parte del secondo aumento di capitale di CP (capo BII lett.b), formalmente attribuita ad RU, mediante creazione della relativa provvista sul conto di CP prelevandola da un altro conto, affidato, della stessa CP (pag. 58 sentenza di primo grado). Contributo ritenuto logicamente correlato (pag. 383 della sentenza) al previo accordo per la trasposizione dell'atto fraudolento nei registri contabili di RU, pena, diversamente, la mancanza di concreta utilità dell'atto. 26. La censura relativa al metodo di assunzione del m.llo AR, che sottintende l'eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, è stata puntualmente esaminata e motivatamente disattesa nella sentenza impugnata (pagg. 131 e 132), in linea con quanto già osservato dal tribunale, osservando che si tratta di teste qualificato ed esperto in ragione della sua attività professionale di appartenente alla GdF, corpo di polizia specializzato nella prevenzione e repressione dei reati finanziari. In possesso, dunque, di specifiche cognizioni tecniche che giustificano le sue valutazioni sui documenti sequestrati nello studio FI, in assenza della documentazione contabile ufficiale anteriore al 1997. 27. La qualifica di 'praticone' attribuita al teste nel ricorso si pone quindi al limite delle espressioni offensive o sconvenienti di cui si può ordinare la cancellazione e va, comunque fortemente stigmatizzata in quanto ingiustificatamente ed inopportunamente lesiva della dignità professionale del l.te AR. 28. Quanto osservato circa la veste di teste qualificato di quest'ultimo rende utilizzabili anche le slides da lui predisposte e correttamente acquisite come documenti redatti dal teste, utilizzati in aiuto alla memoria. 29. Secondo motivo: violazione di legge processuale e vizio di motivazione sul diniego di perizia contabile. 30. In assenza di documentazione contabile ufficiale fino al 1997, la corte territoriale, posto che il periodo antecedente non era stato oggetto di analisi da parte del CT del PM prof. Saita, avrebbe dovuto, anziché basarsi sulle dichiarazioni del testi c.d. esperti della GdF, valutare se sui documenti acquisiti presso lo studio FI (note su perdite di esercizio e su fittizia formazione del capitale di CP negli anni dal 1991 al 1996), che avrebbe dovuto far oggetto di esame diretto, fosse possibile espletare una perizia contabile, tenendo comunque conto che, secondo il predetto consulente, nel 1997 il dissesto era minimo e facilmente sopportabile, mentre non ha esercitato alcun controllo critico sulla motivazione del diniego da parte del tribunale. 31. La perizia avrebbe dovuto riguardare in particolare i compensi al EL valutandone l'adeguatezza al lavoro svolto, mentre la corte territoriale ha ritenuto distrattivi i relativi prelievi di denaro solo perché non deliberati dall'assemblea (obbligo che riguarda solo i compensi, non anche i bonus), trascurando che al tempo non vi era, né era prospettabile, il dissesto delle società del gruppo. 27 32. Altro profilo di censura investe la motivazione, ritenuta illogica, del diniego dell'esame dell'imputato, incentrato sulla mancata indicazione delle ragioni per le quali l'integrazione richiesta sarebbe stata giustificata, benché nella memoria 12.5.2014 fossero state indicate nove specifiche domande sul significato degli appunti del 1991 e 1994, allegati in forma integrale alla memoria difensiva, sul piano industriale elaborato dal prevenuto, sulle ragioni delle sue dimissioni, sulla giustificazione dei compensi ricevuti, sull'esistenza di un dissesto percepibile nel 1996. 33. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile quanto al diniego di perizia contabile. 34. Sotto tale aspetto la corte territoriale ha dato efficace giustificazione, così sottraendosi alla censura di non aver esercitato alcun controllo critico sulla motivazione del diniego del tribunale, della condivisione della scelta di non disporre perizia contabile sull'andamento economico-finanziario del vecchio turismo nel periodo anteriore al 1997. 35. Ha infatti evidenziato la non necessità della stessa (da pag. 170 della sentenza) per una serie di ragioni ineccepibilmente indicate che si compendiano nella intelligibilità della mole dei documenti ante 1997 oggetto di sequestro, come ricostruiti, riordinati e collegati dagli inquirenti e confluiti in comprensibili slides oggetto di 'lettura guidata' da parte degli ufficiali di PG che avevano deposto: lettura vagliata attraverso il controesame dei difensori degli imputati e attraverso le consulenze di parte, nonché confortata dalla consulenza del PM a firma del prof. Saita relativa al periodo successivo al 1997, del c.d. nuovo turismo, con integrazione reciproca dei dati di conoscenza promananti rispettivamente dalla documentazione, sia pure non ufficiale, anteriore al 1997, e da quella, ufficiale, successiva. 36. Occorre anche sgombrare il campo dall'equivoco favorito dal ricorrente -al non recondito scopo di avvalorare la tesi che nella prima fase del gruppo turistico non vi fossero segnali concreti di dissesto-, secondo cui, a detta del prof. Saita, nel 1997 il dissesto sarebbe stato minimo e facilmente sopportabile. Infatti questa considerazione del consulente, riportata a pag. 182 della sentenza, non solo si riferisce specificamente ad una singola società, LU NZ - nata nel 1997 dalla trasformazione di CP-, ma è comunque accompagnata dal rilievo che il patrimonio di essa era, già nel 1997, negativo. 37. Mentre, come ricordato a pag. 179 della decisione impugnata, il CT del PM aveva invece osservato con riguardo al gruppo che 'in tutte le società andando a vedere quello che è successo, si è visto che le cause erano già in vivo nel 1997', -il che significa che già nel momento temporale a cui risale l'inizio dell'analisi del consulente erano in atto le cause del dissesto (il periodo precedente non essendo stato da lui esaminato)- 'e sono proseguite in modo esponenziale andando evidentemente poi a creare o a peggiorare il risultato del défault'. 28 38. Sotto altro versante il ricorrente si duole del mancato espletamento di perizia per valutare l'adeguatezza come compensi per il lavoro svolto delle somme, ritenute distratte, erogate al EL. 39. Mentre però non sembra che la perizia richiesta fosse finalizzata anche a tale scopo, va comunque sottolineato, a fronte di rilevantissime somme confluite su conti esteri riferibili al EL, con modalità che già sopra si sono descritte come idonee ad impedirne la tracciabilità, che è la stessa prospettazione difensiva a contraddire tale assunto, laddove sminuisce il ruolo dell'imputato, indicato ora come consigliere senza deleghe, ora come consigliere delegato in tre sole occasioni, dipingendolo comunque come personaggio non di primo piano, il cui progetto di integrazione del gruppo non era stato realizzato, e in posizione di contrasto con TA sul tema della capitalizzazione delle società. 40. Del tutto distonico, poi, il richiamo, peraltro infondato per quanto già osservato, alla circostanza che al tempo di quelle distrazioni non vi sarebbe stato, né sarebbe stato prospettabile, il dissesto delle società del gruppo, posto che le distrazioni di beni aziendali integrano bancarotta fraudolenta patrimoniale per effetto del successivo fallimento che vale a connotare di rilevanza penale le precedenti condotte depauperative, in qualunque tempo verificatesi, attualizzando la lesione del bene giuridico tutelato e cioè l'interesse del ceto creditizio alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell'imprenditore о della società (Cass. 11095/2014, 33268/2015). 41. L'ulteriore profilo di censura di cui al secondo motivo del ricorso in esame (diniego dell'esame dell'imputato), è infondato per l'assorbente considerazione che, non avendo il ricorrente sostenuto di aver eccepito la mancata assunzione dell'esame prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, una volta chiusa tale fase, con conseguente ingresso di quella di discussione senza alcun rilievo in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Cass. 19262/2012). 42. Va aggiunto che non è comunque prospettabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto EL aveva la facoltà, di fatto puntualmente esercitata, di rendere dichiarazioni spontanee. 43. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica e all'affermazione di responsabilità per le condotte distrattive. Premessa una censura circa la tecnica di redazione della sentenza che, da un lato, nel sintetizzare i motivi di appello, ha riportato anche i motivi nuovi, ma ha omesso qualunque richiamo alla memoria, dall'altro ha motivato la conferma delle statuizioni condivise mediante la semplice citazione testuale della sentenza di primo grado (mentre nella specie neppure può valere il criterio dell'integrazione reciproca delle sentenze di merito in caso di cd 29 doppia conforme posto che la corte territoriale ha assolto EL da alcune imputazioni, con conseguenti ricadute anche sul resto della decisione), il ricorrente ricorda la costante giurisprudenza di questa corte circa l'irrilevanza nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale tanto della distanza tra atto distrattivo e dichiarazione di fallimento, quanto della consapevolezza da parte dell'autore dell'esistenza del dissesto e del nesso causale tra le condotte depauperative e l'esito finale, diversamente che nella bancarotta da reato societario o per effetto di operazioni dolose, lamentando però che la corte territoriale abbia lasciato non risolta la confusione tra le due specie di reato con conseguente disomogeneità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. 44. Si contesta poi in primo luogo il ruolo riconosciuto all'imputato nel reato associativo (capo A), reato finalizzato all'impiego, qualificato distrattivo, nel Gruppo turistico di somme erogate dalla LA (nella quale, come in RU e in IP, EL non aveva avuto alcun ruolo né di diritto né di fatto), e alla falsificazione dei bilanci per occultare il dissesto, attività che dallo stesso capo d'imputazione risulterebbe ascrivibile al solo RA. 45. Segue la citazione del contenuto dei capi d'imputazione B, C, C bis (per questi ultimi due è intervenuta assoluzione in secondo grado n.d.r.), D, E, F bis, F ter, F quater, Ge H. Indi il ricorrente passa al tema dei reati di bancarotta societaria da falso in bilancio evidenziando come i fatti antecedenti al 1997 siano stati accertati su basi probatorie documentali del tutto insufficienti per cui, essendo lo stato d'insolvenza ipotizzato probabilmente inesistente e comunque, secondo il CT Saita e lo stesso lg. AR 'agevolmente componibile nei suoi dati numerici', non sarebbe legittimo attribuire al consigliere non esecutivo la consapevolezza dell'irreversibilità del dissesto e stabilire il nesso causale tra la condotta omessa e il risultato di essa accertato otto anni dopo. 46. La corte bolognese, dopo aver ritenuto autore della bancarotta da reato societario (capi G e H) PE FI e il concorso dei coimputati per aver omesso di impedire l'evento (non avendo il EL svolto funzioni di gestore di fatto, come da affermazione del m.llo AR), non ha però considerato che il segnale d'allarme rappresentato dall'ammontare spropositato della liquidità a disposizione della capogruppo è riferibile all'ultimo periodo, successivo all'emissione di bond e di obbligazioni, non al periodo precedente al 1997 nel quale era costante il ricorso ai prestiti bancari. Né ha precisato in quali modi doveva essere esercitato l'obbligo di attivarsi, non considerando integralmente i due appunti dell'imputato, rispettivamente del 1991 e del 1994, che sarebbero significativi, l'uno, della volontà di riorganizzazione del gruppo, non attuata, l'altro del sostanziale dissenso con le politiche societarie seguito dall'abbandono del gruppo. 47. A fronte di che il ricorrente ritiene errata l'interpretazione della corte bolognese secondo la quale sarebbe sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo, 'la percezione di taluno dei fatti reato presupposti dell'evento, o ancora dei segnali d'allarme che facevano 30 presagire tali reati' (pag. 45), trascurando il lungo lasso di tempo intercorso tra la condotta ed il dissesto, con sostanziale equiparazione di tutte le forme di bancarotta. E trascurando, pure, la posizione dell'imputato nel gruppo, di esperto di marketing non laureato, senza compiti in ambito finanziario e senza competenze di contabilità, come da lui stesso dichiarato e documentato (con allegati alla memoria 30-1-2014 e con documentazione depositata in sede di dichiarazioni spontanee). 48. Il ricorso si sofferma, al punto 6, sull'evoluzione giurisprudenziale dovuta alla sentenza VE (Cass. 47502/2012) e sull'impossibilità di ritenere distrattivo un atto compiuto a grande distanza dal fallimento nella ragionevole prospettiva di una congrua entrata. Afferma pure che non si comprende come si possa qualificare distrazione in capo a chi non aveva alcun ruolo nella capogruppo l'erogazione di somme da parte di LA posto che le società che compongono una holding restano distinte non essendo configurabile una distrazione congiunta e bilaterale a carico degli amministratori della controllante e della controllata, come da costante giurisprudenza di legittimità ricordata dalla corte bolognese. 49. Quanto alla bancarotta impropria ex art. 223, comma secondo, legge fall., in cui il dissesto o il fallimento costituiscono evento del reato che deve essere prefigurato ed accettato e porsi in nesso causale con la condotta, la sentenza non avrebbe chiarito se negli anni 1992-1995 fosse già in atto il dissesto (che, a differenza dell'inadempimento, si produce nel tempo), situazione peraltro incompatibile con la sopravvivenza del gruppo fino al 2004, se di essa l'imputato avesse consapevolezza con accettazione del rischio dell'evento e se fosse in concreto ipotizzabile un rapporto di causa ad effetto tra le violazioni contestate ed il dissesto accertato nel 2004 (rapporto ritenuto induttivamente dalla corte sulla base del concorso di cause efficienti), tenuto conto che negli ultimi otto anni i soli debiti finanziari erano cresciuti di quindici volte, come da dichiarazione del m.llo AR. 50. Vizio di motivazione per mancato esame delle doglianze difensive è specificamente : dedotto con riferimento ai singoli capi. 51. Capo BI (conferimento in CP di AI, IA NZ e RL IO VE, tutte in stato di decozione): non essendo accertata, in assenza della contabilità, la reale situazione delle società del gruppo (CP e le controllate AI, IA NZ e RL IO VE), il cui ipotizzato scompenso era comunque, secondo il CT Saita e il m.llo AR, agevolmente superabile, non sarebbe possibile argomentare né sul dolo né sul nesso casale con un evento verificatosi nove anni dopo. Inoltre sarebbero stati travisati i due appunti rispettivamente del 1991 e del 1994 del EL, il primo dei quali, nella parte relativa alle fatture 'opportunamente motivate', si riferiva a tre sole fatture emesse da CP nei confronti delle controllate, giustificate dal fatto che, non essendo la capogruppo operativa, essa doveva reggersi sui contributi delle controllate per l'opera di coordinamento svolta. Quanto al progetto, non attuato, della holding 31 • HE, pure oggetto del primo appunto, la corte, senza tener conto delle censure prospettate, avrebbe riprodotto le argomentazioni della prima sentenza travisandone il contenuto che, lungi dal rivelare un accordo con TA, denotava invece la preoccupazione di un amministratore per la futura organizzazione del settore. Mentre l'attribuzione di una posizione apicale al EL sarebbe del tutto ipotetica in quanto basata soltanto sui due appunti in questione. 52. Capo BII (la ricapitalizzazione di CP): motivazione illogica laddove in sentenza si sostiene in via congetturale che EL era certamente al corrente della falsità delle dichiarazioni del presidente NZ nell'assemblea straordinaria di CP del 16-11- 1994, per poi addebitargli di non aver denunziato il mendacio in contrasto con l'attribuzione del ruolo di gestore di fatto delle politiche finanziarie. 53. Capo D lett. f) e h): si tratta delle distrazioni in danno di RU rappresentate dal corrispettivo della cessione delle azioni CP detenute fiduciariamente e dal corrispettivo di prestazioni di TA SU, di cui, secondo il ricorrente, mancherebbe la portata distrattiva trattandosi di pagamenti in favore di soggetto estraneo alla società. 54. Capi E, F, F bis, F ter ed F quater (prelievi dalle controllate e dalla capogruppo). Quale amministratore non esecutivo, EL non era legittimato a prelievi neppure dalla cassa di CP e comunque si tratterebbe di distrazioni integranti, per l'asserita falsificazione della contabilità, ipotesi di bancarotta societaria. Né configura distrazione il pagamento del TFR su conti svizzeri finalizzato soltanto al riPArmio fiscale, non essendo comunque riferibile al EL il conto OT e non essendo sostenibile una distrazione in favore di 'beneficiari non identificati' (capo E lett. b). Il tutto comunque basato sulla documentazione incompleta, e comunque non ufficiale, trovata nello studio FI. 55. Né dalla bozza relativa al bilancio 1991 (pag. 381 della sentenza impugnata), che si assume sottoscritta dall'imputato, potrebbe ricavarsi la partecipazione del EL alle politiche di bilancio per giungere alla conferma dell'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, in assenza del dolo specifico proprio della prima ipotesi normativa e nell'impossibile configurabilità della seconda ipotesi in assenza delle scritture. 56. Capo H ter, bancarotta societaria e documentale RU nella quale EL non aveva alcuna responsabilità. Si assume incongruenza tra condotta distrattiva e bancarotta societaria di una società diversa, e si evidenzia che l'imputato aveva partecipato alla trattativa per l'acquisto dei rami aziendali di IT PA quale esperto di organizzazione e di marketing. 57. Quanto all'assoluzione dai capi Ce C bis motivata dalla mancata conoscenza della provenienza delle somme movimentate da LA, utilizzando lo stesso criterio (basato sull'esclusione dei poteri di gestione di fatto delle imprese), l'imputato avrebbe 32 dovuto essere prosciolto anche dalle altre imputazioni in relazione alle quali aveva rivestito una posizione subalterna. 58. Ciò premesso quanto al terzo motivo del ricorso avv. Fortuna, il collegio osserva che anch'esso aggrega una serie di censure spesso ripetitive, disomogenee, in parte riproducenti, sotto diverse spoglie, questioni proposte nello stesso ricorso con motivi precedenti o successivi. 59. Nonostante nell'esordio si affermi che il motivo investe le ipotesi distrattive, di fatto poi esso riguarda anche altre ipotesi di reato. 60. La premessa anteposta all'esposizione delle ragioni del vizio di motivazione per mancato esame delle doglianze difensive in relazione ai singoli capi d'imputazione, da un lato censura in modo generico la tecnica di redazione della sentenza, dall'altro rievoca superfluamente la giurisprudenza di questa corte circa il diverso atteggiarsi degli elementi costitutivi del reato nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e in quello di bancarotta impropria societaria, per concludere, in modo del tutto aspecifico, che la corte territoriale avrebbe confuso tra le due specie di reato con conseguente disomogeneità -peraltro non chiarita- tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. 61. Pure affetta da genericità è la contestazione del ruolo riconosciuto all'imputato nel reato associativo (capo A) finalizzato all'impiego nel Gruppo turistico di somme erogate dalla LA e alla falsificazione dei bilanci per occultare il dissesto, che fa leva, sotto il primo profilo, sull'assenza di ruoli di diritto e di fatto del EL in LA come in RU e in IP, sotto il secondo sul mero fatto, peraltro non rispondente alla realtà, che dallo stesso capo d'accusa la falsificazione risulterebbe ascrivibile al solo RA, mentre, di contro, l'imputazione attribuisce al EL la predisposizione delle politiche di bilancio. Al di là di ciò, mette conto osservare che, poiché il reato associativo era stato già dichiarato prescritto in primo grado, sarebbe stata prospettabile, a contrasto di tale pronuncia, il che non è avvenuto, soltanto la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 62. Il motivo in esame, senza aver formulato, in contrasto con le premesse, specifiche doglianze in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, passa all'esame dei reati di bancarotta societaria da falso in bilancio (unico contestato al EL il capo GI relativo a CP) per contestare che prima del 1997 ricorresse lo stato d'insolvenza, che il consigliere non esecutivo ne fosse consapevole, che tra la condotta omessa di questi ed il dissesto accertato molti anni dopo sussistesse un nesso causale. 63. La doglianza è infondata essendosi già sopra evidenziato, secondo la motivata valutazione in fatto dei giudici di merito, come il gruppo turistico fosse fin dalle origini affetto da grave dissesto strutturale, aggravatosi progressivamente fino all'emersione finale del défault (intervenuto dopo molti anni solo grazie agli artifici contabili posti in essere) e come le imputazioni ascritte al EL, salvo una, lo indichino come consigliere operativo -talora come concorrente extraneus- sì da essere qualificato, a pag. 371 della 33 sentenza impugnata, l'ideatore della politica finanziaria del nascente gruppo viaggi' grazie alla strategia delle fatture 'opportunamente motivate' e da essergli attribuita, a pag. 374, 'con la collaborazione del RA', 'l'alta direzione delle più opache strategie finanziarie e di assetto organizzativo del gruppo, corredate dal frequente ricorso ad artifici contabili onde assicurare la rappresentazione fraudolenta di un apparente equilibrio patrimoniale'. 64. Conclusioni non scalfite dal richiamo nel ricorso al frammento di deposizione, avulso dal contesto, attribuito al CT Saita e al lg.te AR secondo cui all'epoca del EL il dissesto sarebbe stato 'agevolmente componibile nei suoi dati numerici, brano in contrasto con una serie di altre risultanze, non ultima l'appunto 'fuffa' del 1994 nel quale lo stesso EL manifestava apertis verbis l'esistenza di un buco di 120 mld di lire nelle tre società integrate nel gruppo, la cui interpretazione in senso accusatorio è avvalorata dalla collaborazione prestata dall'imputato al TA per trasferire sulla 'società discarica' IT SA i crediti inesistenti iscritti nel bilancio della NZ PA a seguito dell'operazione d'integrazione. 65. Del tutto eccentrico risulta quindi il richiamo del ricorrente all'interpretazione della corte bolognese, ritenuta errata in diritto, secondo la quale sarebbe sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo, 'la percezione di taluno dei fatti reato presupposti dell'evento, o ancora dei segnali d'allarme che facevano presagire tali reati', trascurando il lungo lasso di tempo intercorso tra la condotta ed il dissesto, dal momento che tale interpretazione è contenuta a pag. 45 della sentenza, nella parte generale relativa alla responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei sindaci. 66. Così come è smentito dalle risultanze già evidenziate che la posizione dell'imputato nel gruppo fosse di mero esperto di marketing non laureato, senza contare che i suoi stessi difensori continuano ad indicarlo, in contraddizione con se stessi, come 'dr. EL' in tutti gli atti depositati. 67. Infondata, salvo che per il capo D h, quando non addirittura inammissibile, la censura di vizio di motivazione per mancato esame delle doglianze difensive in relazione ai singoli capi. 68. Quanto al capo BI (conferimento in CP di AI, IA NZ e RL IO VE, tutte in stato di decozione), è del tutto superfluo ribadire ulteriormente come, pur in assenza della contabilità ufficiale, la reale situazione delle società del gruppo (CP e le controllate AI, IA NZ e RL IO VE), risulti dall'appunto 'fuffa' dello stesso EL preceduto dal suo interessamento ai bilanci delle tre controllate, e come le sentenze di merito abbiano correttamente argomentato, secondo quanto sopra già osservato, sia sul dolo che sul nesso causale. 69. Alla non illogica interpretazione di tale appunto e del precedente del 1991 il ricorrente ne contrappone una sua -quella dell'amministratore dapprima preoccupato per la futura organizzazione del settore turistico, poi dissenziente rispetto alle scelte degli azionisti- 34 non solo in contrasto con la storia successiva del EL, presente negli anni successivi in CP e poi in CP e successivamente consulente del gruppo quale amministratore di TA SU, ma anche contraddittoria con l'asserito suo ruolo subalterno, prospettato in chiave difensiva. 70. Quanto al capo BII (la ripetuta ricapitalizzazione di CP), la sentenza si sottrae all'addebito di motivazione illogica, che investe peraltro la sola lett. c) di quel capo, giacché l'assunto circa il carattere congetturale della consapevolezza di EL in ordine alla falsità delle dichiarazioni del presidente NZ nell'assemblea straordinaria di CP del 16-11-1994, è smentito dal fatto, ricordato a pag. 375 della sentenza impugnata, che l'imputato era al corrente dei flussi di denaro da LA che lui stesso a più riprese aveva richiesto, flussi che a quella data erano inferiori a quanto attestato da NZ, il cui mendacio l'imputato avrebbe quindi dovuto denunciare per esonerarsi dalla penale responsabilità. 71. Il che peraltro non contrasta con il ruolo di gestore di fatto delle politiche finanziarie attribuitogli in relazione ad altri reati. 72. Quanto al capo D lett. f) e h) (non essendo la lett. e oggetto di ricorso), mentre per il reato di cui alla lett. h) si è già ritenuto, per ragioni diverse, il vizio di motivazione con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata, è manifestamente infondata la questione relativa alla lett. f) (distrazione in danno di RU del corrispettivo della cessione delle azioni CP detenute fiduciariamente), di cui, secondo il ricorrente, mancherebbe la portata distrattiva trattandosi di pagamenti in favore di soggetto estraneo alla società. Teoria che trascura come EL ne risponda per l'appunto come beneficiario e quindi quale concorrente extraneus di FI e di TA, amministratori rispettivamente di diritto e di fatto di RU. 73. In ordine ai capi E, F, F bis, F ter ed F quater (prelievi dalle controllate e dalla capogruppo), si osserva che, mentre dal capo F EL è stato assolto già in primo grado, sono del tutto fuori tema sia l'assunto che egli, quale amministratore non esecutivo, non sarebbe stato legittimato a prelievi neppure dalla cassa di CP, posto che le erogazioni erano comunque finite su conti esteri a lui riferibili, sia quello, non approfondito, che si tratterebbe di distrazioni integranti ipotesi di bancarotta societaria. 74. Privi di consistenza sono poi i rilievi da un lato circa la finalizzazione al riPArmio fiscale dell'asserito pagamento del TFR su conti svizzeri, essendo già stato evidenziato, per come descritto dai giudici di merito, il carattere fraudolento dei trasferimenti di somme -che nulla autorizza a qualificare come TFR-, con modalità tali da impedirne ogni possibile tracciabilità, dall'altro circa la non riferibilità al EL del conto OT, per contro attribuito all'imputato dal giudice di primo grado con certosina ricostruzione delle sue movimentazioni, come ricordato trattando il sesto motivo del ricorso avv. Pagliaro. 75. Il motivo di ricorso in esame a pag. 164 attacca la motivazione dell'affermazione di responsabilità per i capi GI e H (bancarotta da falso in bilancio e bancarotta fraudolenta 35 documentale di CP), pur non indicandoli espressamente, con argomentazioni di puro merito laddove interpreta in modo alternativo le risultanze processuali, congruamente valorizzate nelle sentenze di primo e secondo grado, rappresentate dalla documentazione sequestrata presso lo studio FI, comprensiva anche di annotazioni manoscritte dal EL (attestanti ad esempio la sua conoscenza della situazione contabile al 1991, sia originaria, recante una perdita di esercizio e un patrimonio netto negativo di circa 43 mln di lire, sia definitiva opportunamente ritoccata con il risultato economico in utile). 76. La conclusione della partecipazione dell'imputato anche alla documentale sub H, tacciata dal ricorrente addirittura di 'insensatezza', risulta invece logicamente coerente con l'assunto che l'accordo sulla falsificazione dei bilanci non poteva che investire anche le relative rappresentazioni contabili, coessenziali al buon esito dell'operazione, con evidente pregiudizio dei creditori. 77. Di difficile intelligibilità il punto e) del terzo motivo di ricorso in esame, afferente al capo H ter (documentale RU). 78. Mentre dell'irrilevanza dell'assenza di cariche del EL in RU si è già detto trattando l'omologa questione proposta nel ricorso avv. Pagliaro (essendo il contributo dell'imputato quello dell'extraneus), non è dato comprendere la denunciata incongruenza tra condotta distrattiva e bancarotta societaria di una società diversa, essendo il reato per il quale è intervenuta condanna quello di bancarotta fraudolenta documentale (capo H ter n.1), così come sembra distonico rispetto a tale tema il richiamo alla partecipazione dell'imputato alla trattativa per l'acquisto dei rami aziendali di IT PA quale esperto di marketing. 79. Del tutto generica, da ultimo, la pretesa della ricaduta della motivazione assolutoria dai reati sub C) e C bis) -per vero, ad avviso del collegio, discutibile- sulla conferma di responsabilità per gli altri reati. 80. Quarto motivo: violazione della legge penale (art. 223, comma 2, legge fall.) e vizio di motivazione quanto ai fatti di bancarotta da falso in bilancio o per operazioni dolose. Richiamando la sentenza di questa corte 32352/2014 che ha concluso il procedimento principale relativo al fallimento LA, il ricorrente ricorda come l'appunto di EL c.d. fuffa fosse stato ivi interpretato nel senso che egli aveva stimato un 'buco' complessivo delle società turistiche nel 1993 pari a circa 100 mld di lire. Ma, per ritenere che si trattasse di 'un chiaro segnale di allarme' occorrerebbe la certezza che tale scompenso fosse qualificabile ai suoi occhi come l'inizio di un dissesto tale da sfuggire a successivi tentativi di salvataggio, con conseguente prefigurazione dell'insolvenza finale ed accettazione del relativo rischio, mentre si trattava di una situazione che avrebbe potuto essere ricomposta, secondo lo stesso AR, rinunziando all'ePAnsione incontrollata voluta da TA e limitando l'indebitamento 36 bancario, mentre tra il 1996 e il 2005 i debiti dell'intero gruppo, compreso l'alimentare, sarebbero cresciuti di 15 volte. 81. Comunque la corte aveva trascurato che, proprio tramite i due appunti, e poi con le dimissioni, EL aveva manifestato il suo dissenso rispetto alle scelte di TA, senza contare che, secondo la sentenza di questa corte nel processo LA principale, la prima ragione del dissesto del gruppo turistico andava individuata nel riacquisto da parte di TA della quota ceduta pochi mesi prima a RO dello Stato, con un nuovo rilevante indebitamento finanziario. 82. Anche il quarto motivo è, ad avviso di questa corte, infondato. Il ricorrente, muovendo dalla premessa già sopra non condivisa che la posizione di EL fosse esclusivamente quella di amministratore non esecutivo, dopo aver prospettato nuovamente l'interpretazione alternativa dell'appunto 'fuffa' quale segno di dissenso dell'imputato rispetto alle politiche del Gruppo, ammette comunque che quell'appunto stimava un 'buco' complessivo delle società turistiche nel 1993 pari a circa 100 mld di lire (in realtà oltre 120 mld), ma tenta di sostenere che questo non fosse un chiaro segnale di allarme qualificabile agli occhi dell'imputato, sempre in veste di amministratore non esecutivo, come l'inizio di un dissesto tale da sfuggire a successivi tentativi di salvataggio. 83. In realtà la corte bolognese ha dato conto della falsa immagine del Gruppo, offerta dalle descrizioni contabili oggetto delle imputazioni e avvalorata dai simulati aumenti di capitale di CP, con conseguente aggravamento della già disastrosa situazione finanziaria del Gruppo, in contrasto con la ben diversa situazione effettiva, di gran lunga antecedente all'emersione, nota al EL secondo quanto risulta dai due appunti a sua firma. 84. La vicenda complessiva, come ricostruita dai giudici di merito, delinea quindi -sembra superfluo ribadirlo- una condizione originaria di dissesto, evidenziata dallo stesso imputato, la cui inevitabile emersione è stata differita nel tempo solo grazie alle condotte oggetto delle imputazioni, fino a divenire conclamata. Non possono pertanto rilevare considerazioni relative ad un possibile errore prospettico dell'imputato circa la reversibilità della situazione a determinate condizioni, peraltro non realizzatesi, o alla progressiva crescita successiva dell'indebitamento del gruppo, anche per effetto dell'improvvido riacquisto da parte di TA della partecipazione in CP di RO dello Stato, idoneo, come molte altre scelte aziendali, ad aggravare, non già ad escludere, l'originaria condizione di dissesto, prevedibile causa del fallimento. 85. Quinto motivo: violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per l'associazione a delinquere negli anni 1991-1995, mentre le argomentazioni su tale reato della sentenza del processo principale si riferiscono agli anni successivi. 37 7 3 86. Con il motivo in questione inammissibilmente il ricorrente chiede che siano riesaminate le questioni della sussistenza nei primi anni '90 del sodalizio criminoso e della partecipazione ad essa del EL, muovendo dal presupposto, errato, dell'affermazione di responsabilità per tale reato, per contro dichiarato prescritto già nella sentenza di primo grado. 87. Sesto motivo: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto (compensi ricevuti da EL per la sua attività qualificati sbrigativamente come distrazioni) in contrasto con la decisione relativa alla posizione Vacchi: questione relativa a 'vizio assoluto' che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice di appello. Il ricorrente chiede inoltre la riqualificazione di alcuni altri fatti con dichiarazione di nullità delle sentenze di merito per divergenza tra contestato e deciso. 88. Il sesto motivo prospetta una questione da un lato non facilmente comprensibile, giacché la qualificazione come distrazioni di quelli che in chiave difensiva sono qualificati compensi per l'attività prestata, era contenuta già nei capi d'imputazione e quindi il problema della divergenza tra fatto contestato e fatto ritenuto, genericamente esteso anche ad altri capi d'imputazione, non dovrebbe neppure astrattamente porsi, dall'altro, e comunque, tardiva. 89. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso che evoca l'inedita categoria del 'vizio assoluto' rilevabile dal giudice di appello, si tratterebbe di una nullità a regime intermedio che, se verificatasi in primo grado, non è più deducibile -né rilevabile- dopo la sentenza di appello (Cass. 31436/2012). 90. Il settimo motivo investe, con censure di violazione di legge, la determinazione della pena, essendo stata lasciata invariata la pena base (anni 4 di reclusione), nonostante la concessione in appello di generiche equivalenti alle aggravanti, con conseguente irrogazione di una pena elevata di per sé e in relazione al trattamento dei coimputati, dopo aver giustificato la concessione delle generiche riconoscendo al EL una posizione minore e le spontanee dimissioni. 91. Il settimo motivo è manifestamente infondato in quanto la concessione in appello di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, che ha comportato l'eliminazione dell'aumento operato in primo grado per queste ultime, non esigeva, a differenza da quanto sembra ritenere l'impugnante, anche la riduzione della pena base per la violazione più grave. 92. Ottavo motivo: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle statuizioni civilistiche. La corte bolognese ha ridotto al 3% del valore nominale dei titoli la misura della provvisionale assegnata alle parti civili azionisti ed obbligazionisti senza però trarre le dovute conseguenze dal fatto che la loro costituzione era stata 38 ammessa soltanto in relazione ai capi A (dichiarato prescritto già in primo grado), C e C bis (dai quali EL è stato assolto in secondo grado). 93. Quanto alla provvisionale in favore dei gruppi LA/ARtour, la stessa corte non ha considerato che, a differenza di altri imputati, EL era rimasto estraneo al gruppo alimentare ed inoltre ha concluso una transazione con il commissario straordinario DI il 25-7-2005, ritenuta riferita ad una situazione diversa con ordinanza 30-1-2013 pronunciata sull'istanza di revoca della provvisionale, trascurando che essa contiene la rinuncia ad ogni pretesa derivante dalla procedura cautelare specificamente attivata, ma anche 'a qualsivoglia altro titolo, ragione e causa, anche non azionata e non fatta valere, il che implicherebbe revoca della costituzione a parte civile del commissario. 94. L'ottavo motivo di ricorso è fondato sotto il primo profilo. Invero, come risulta dall'ordinanza 8-4-2009 del tribunale di AR, parzialmente riportata in nota a pag. 62 della sentenza impugnata, l'ammissione della costituzione di parte civile di azionisti ed obbligazionisti sarebbe stata limitata ai reati di cui ai capi A), C) e C bis), dai quali EL è stato prosciolto (in primo grado per prescrizione dal primo, in secondo grado assolto dagli altri). Deve seguire l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice a quo. 95. E' invece comunque priva di fondamento la questione della provvisionale in favore delle ↑ parti civili LA/ARtour. A parte il fatto che essa non sembra prospettata in appello neppure con i motivi aggiunti, il che la renderebbe inammissibile, ogni considerazione sulla transazione stipulata con il commissario straordinario DI il 25- 7-2005, ritenuta riferita ad una situazione diversa con ordinanza 30-1-2013, è preclusa dalla mancata allegazione di quell'atto al ricorso. Senza contare, comunque, che la provvisionale è unica ed indifferenziata rispetto ai due gruppi, alimentare e turistico, onde l'asserita estraneità del EL ad uno di essi sarebbe comunque irrilevante. 96. Con memoria depositata il 13-10-2015 l'avv. Fortuna reitera la questione della mancata dimostrazione della causazione del fallimento per effetto delle operazioni dolose di cui al capo BI e BII, in mancanza perfino dei bilanci antecedenti il 1997, mentre in quest'ultimo anno i valori patrimoniali erano stati valutati da un perito in vista dell'ingresso nel gruppo di RO dello Stato: all'epoca dunque non era ipotizzabile un dissesto, acclarato solo molti anni dopo. Mancherebbe quindi il dolo diretto che deve investire il dissesto/fallimento, come pure il nesso causale. 97. Il ricorrente ritorna pure sull'interpretazione degli appunti del EL 1991 e 1994 e si sofferma nuovamente su vari capi d'imputazione riproponendo per alcuni una diversa qualificazione giuridica. Assume che la modifica del falso in bilancio con legge 69/2015, secondo l'interpretazione datane da questa corte nella sentenza Crespi (16-6-2015), influisce sui capi B, E, F bis ed F ter, costruiti anch'essi sulla base di valutazioni, G e H bis. 39 98. La memoria dell'avv. Fortuna è in gran parte ripetitiva di questioni già proposte e sopra esaminate, mentre, laddove richiama le modifiche al falso in bilancio introdotte dalla legge 69/2015, ne assume in modo del tutto generico l'influenza su una serie di capi d'imputazione (tra i quali perfino il capo H bis dal quale vi è stata assoluzione già in primo grado), in gran parte estranei a tale normativa (la bancarotta da operazioni dolose, la bancarotta per distrazione), senza approfondire il tema delle possibili, ma comunque non ravvisabili, ricadute di essa sull'unico capo d'imputazione (GI) relativo a bancarotta da falso in bilancio. Nei confronti di EL la sentenza va quindi annullata con rinvio limitatamente al capo D lett. h ed alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti, essendo i ricorsi nel suo interesse nel resto da rigettare LE AT risponde dei capi B III (bancarotta da operazioni dolose), C, C bis, F ter, F quater (tutti relativi a bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'ultimo non oggetto di ricorso) essendo stato assolto in secondo grado dalla residuale imputazione di cui al capo G, con concessione di generiche ed indulto. Si tratta del commercialista incaricato di reperire finanziamenti per CP (per conto di EL che rappresentava NZ e di CC che rappresentava TA), direttore finanziario di fatto della società quanto meno fino al 1996, consigliere di amministrazione della stessa CP e di MI PA tra il 1996 e il 1997, di NZ PA tra la fine del 1993 e l'aprile 1995, di CP PA tra settembre 1994 e febbraio 1995. 1. Primo motivo di ricorso: nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Con ordinanze del 2 e 3-11-2011 il tribunale di AR rigettava l'istanza di rinvio dell'udienza (fissata per la discussione della posizione del prevenuto) per impedimento professionale del difensore, osservando che nell'altro procedimento l'imputato era codifeso da altro difensore. La corte bolognese (ordinanza 5-5-2014), pur riconoscendo l'erroneità di tale assunto a fronte di precedente revoca del codifensore nell'altro procedimento, rigettava il relativo motivo di appello non avendo il difensore dimostrato l'impossibilità di nomina di un sostituto né le ragioni della scelta di presenziare all'altro procedimento e in particolare la volontà del RA di essere difeso personalmente dall'avv. Caroleo Grimaldi.
2. Il ricorrente contesta, sulla base della giurisprudenza di questa corte, l'obbligo del difensore impedito di nominare un sostituto ed evidenzia come nel diverso procedimento l'udienza di discussione fosse unica a differenza che nel presente in cui, come da sua richiesta, le conclusioni per l'imputato avrebbero potuto essere precisate in una serie di altre date fissate per discussione, mentre non solo le sue istanze non erano state accolte, ma il difensore d'ufficio nominato non aveva concluso per il 40 RA, il che non era da attribuire a sua inerzia, ma al mancato esercizio dei poteri presidenziali di direzione dell'udienza.
3. Ad avviso di questa corte, la questione di nullità prospettata con il motivo in esame è inammissibile quanto al primo profilo, infondata quanto al secondo. E' infatti assorbente la considerazione della manifesta infondatezza dell'assunto del ricorrente per il quale, secondo la giurisprudenza di questa corte, non sussisterebbe l'obbligo del difensore impedito di nominare un sostituto, essendo invece assolutamente consolidato il contrario orientamento, a suo tempo inaugurato e di recente ribadito dal supremo organo nomofilattico di questa corte (Sez. U, 29529/2009 e 4909/2015), espresso anche dalle sezioni singole (Cass. 20130/2015, 19458/2014, 7418/2014, 26408/2013), che, argomentando sulla base di ragioni di ordine sistematico e testuale (ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.), annovera tra le condizioni che giustificano il riconoscimento dell'assoluto impedimento a comparire del difensore per ragioni professionali, l'indicazione, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie, delle specifiche ragioni dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.. 4. Sotto il secondo profilo la questione di nullità è infondata.
5. La corte territoriale (pag. 127 della sentenza), nell'affermare che all'udienza del 2-11- 2011, prevista per la discussione di RA, e alle udienze successive era presente il difensore nominato d'ufficio all'imputato il quale non aveva preso la parola pur essendo in condizioni di esplicare l'attività difensiva, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale per il quale la nullità può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni e dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola (Cass. 4911/1997), mentre la nullità non ricorre se il patrono, presente in udienza, e quindi in grado di svolgere le sue funzioni difensive, sia rimasto inerte per sua scelta, e non per ostacolo frapposto dal presidente del collegio giudicante (Cass. 2163/1998).
6. Il che tra l'altro risponde alla concezione dinamica della difesa che sempre più caratterizza il processo penale riconoscendo -ed imponendo- al difensore un ruolo attivo al pari di quello della parte pubblica.
7. Va aggiunto che, a ben vedere, la questione appare comunque tardiva vertendosi, posto che sono state assicurate l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, in tema di nullità generale a regime intermedio che doveva essere eccepita dal difensore d'ufficio all'udienza in cui erano previste le conclusioni per il RA, o al più tardi alle udienze successive, prima della chiusura della discussione.
8. Secondo e terzo motivo. Violazione di legge (artt. 216, 223 comma 1, legge fall., 40, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione su dolo e nesso causale. 41 azionisti l'opera da lui prestata in occasione del primo finanziamento BNI/IT S.A. da 50 mld di lire, pagata estero su estero per motivi fiscali e per sottrarla alle pretese della moglie con la quale era in corso un contenzioso per la separazione, mentre secondo la corte territoriale l'illecito starebbe nell'impiego della somma per ripagare gli interessi scaduti sul primo finanziamento BNI a seguito della malversazione della provvista di due miliardi ed 800 mln di lire destinata a tale scopo. 19. La corte riteneva inattendibile la tesi difensiva perché il presunto compenso si collegherebbe cronologicamente non già al finanziamento di 50 mld, di circa un anno prima, bensì a quello successivo di 30 mld, essendo inoltre illogico che RA attribuisse a TA, di cui gli era nota l'inclinazione a non onorare i suoi obblighi di azionista del Gruppo Turistico, il riconoscimento di benefits. La circostanza che l'imputato custodisse copia del contratto di finanziamento Interbanca a favore della capogruppo per 10 mld di lire (in data 30-6-1995, secondo il capo d'imputazione), dimostrava, secondo i giudici di merito, che l'imputato sapeva che parte del finanziamento di 30 mld a IT non era stato destinato al pagamento degli interessi maturati sul primo finanziamento e che si era reso necessario reperire i relativi fondi altrove. 20. Per contro, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto il consapevole apporto del RA all'operazione sarebbe da escludere per il fatto che il finanziamento di 30 mld di lire fu disposto ed utilizzato il 14-4-1995, tre giorni dopo le sue dimissioni da consigliere di amministrazione della NZ PA, a sua insaputa e senza alcuna commissione. 21. Sul nesso causale e sull'elemento soggettivo, il ricorrente osserva che, a differenza da quanto ritenuto nei gradi di merito, artifici contabili realizzati nel 1996 non possono aver determinato il dissesto della holding verificatosi nel 2004 (con primo sentore nel 2001, per effetto di richiesta di rientro da parte di alcuni istituti bancari), perché nel frattempo la situazione patrimoniale e finanziaria si era fortemente modificata per effetto anche di fusioni e di acquisizioni, con conseguente incremento, ove mai ci fosse già stato, ma del quale non vi erano segnali percepibili, dello squilibrio patrimoniale, operazioni ritenute invece concause inidonee a recidere il nesso causale nelle sentenze di primo e secondo grado. 22. Le considerazioni propedeutiche alla trattazione dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai singoli capi, si risolvono, ad avviso del collegio, nel tentativo, inammissibilmente reiterato in questa sede, di rivisitazione di talune risultanze già proficuamente apprezzate, senza vizi di legittimità, dai giudici di merito. 23. In primo luogo, come risulta dalla sentenza impugnata, la qualificazione di 'responsabile per la politica finanziaria di tutto il gruppo turistico' è attribuita a RA da EL, consigliere delegato di CP, in una missiva diretta ad alcuni istituti di credito, 44 risultando inoltre da numerosa documentazione sequestrata presso l'abitazione del primo che ne attesta gli assidui contatti con Banco di Napoli IN per il rimborso di due dei più importanti finanziamenti (di 50 mld di lire nel 1994 e di 30 mld di lire nel 1995) ricevuti dal Gruppo Turistico tramite la HE IT SA nel periodo del c.d. vecchio turismo (pag. 406 della sentenza), mentre l'assunto della brevità della collaborazione dell'imputato con il Gruppo Turistico è smentita dal periodo quadriennale in cui aveva ricoperto -vale la pena ricordarlo- la carica di consigliere di amministrazione di IA vacanze PA (già NZ PA) dal 10-11-1993 all'11-4-1995, di CP PA (poi IT IN) dal 14-5-1996 al 30-5-1997, di IT com PA (già MI) dall'11-4-1996 al 26-5-1997 e di CP PA dal 16-4-1994 al 28-2-1995, e dalla prosecuzione, anche in epoca successiva, della funzione di consulente esterno per il reperimento di finanziamenti. 24. Il suo ruolo polivalente lo qualifica quindi, dal punto di vista formale e sostanziale, come pienamente intraneo al gruppo con funzioni di elevata caratura. 25. Ma ciò che maggiormente conta è che le missive di sollecito delle banche dirette al dr. SS, già titolare del Gruppo NZ ceduto al Gruppo TA, erano state da questi girate proprio a RA -ed a EL- per sollecitare a costoro la liberazione da alcune garanzie personali nelle quali doveva subentrare TA, circostanza ingiustificatamente minimizzata nel ricorso, essendo invece significativa, al di là delle asserite soggettive impressioni del SS stesso valorizzate nell'impugnazione, del ruolo di rilievo ricoperto nel gruppo dal RA. 26. Insussistente è poi l'asserita contraddittorietà della valutazione della missiva di DY AY. Per contro detta missiva, il cui contenuto sarà approfondito trattando il capo BIII d'imputazione, è stata coerentemente ritenuta dalla corte territoriale (pag. 408 della sentenza) prova del ricorso a carta commerciale di comodo da parte di IE NZ e quindi di estraneità dell'imputato, dal punto di vista commissivo, a tale illecita pratica, ma della sua conoscenza di essa, accompagnata dall'omissione della denuncia, cui era tenuto, della condotta dell'amministratore operativo (l'imputazione richiama infatti l'art. 40, comma secondo, cod. pen.). 27. Frutto di valutazione alternativa di un elemento probatorio è anche la pretesa di qualificare l'acquisizione da parte del RA della partecipazione dell'Avellino Calcio come operazione tipica di un commercialista, mentre la corte bolognese non ha mancato di inquadrarla in un incarico del dominus TA evidenziando che la sua esecuzione era passata attraverso una società fiduciaria con successivo trasferimento delle quote della società calcistica ad altra società facente capo a tale Antonio Sibilia, a dimostrazione del rapporto diretto con TA, confermato dalle rimostranze esternate a questi con il fax 31-3-2003, la cui portata è pure invano sminuita dal ricorrente, per la mancata remunerazione per i rinnovi del prestito obbligazionario di 50 mld di lire 45 :
9. Il ricorrente premette alla trattazione dei vizi in relazione ai singoli reati, la considerazione che il ruolo di responsabile per la politica finanziaria di tutto il gruppo turistico', attribuito al RA dai giudici di merito, sarebbe stato desunto da elementi non rilevanti in tal senso. 10. L'imputato, infatti, a) aveva ricoperto incarichi nelle società del gruppo TA per un periodo breve (1993/maggio 1997); b) la sua funzione era il reperimento di finanziamenti presso gli istituti di credito sulla base della presentazione di bilanci della CP da altri predisposti e certificati da primaria società di revisione;
c) le missive di sollecito del dr. SS inviategli per conoscenza avevano il solo scopo di sollecitare la sostituzione di alcune garanzie personali (nelle quali doveva subentrare TA) per effetto della vendita del suo Gruppo NZ al Gruppo TA, avendo lo stesso SS precisato che il RA non era figura attiva nella gestione del settore turistico;
d) la missiva di DY AY era stata valutata in sentenza in modo contraddittorio (da un lato come significativa di estraneità dell'imputato al giro di ricevute bancarie per crediti fittizi, dall'altro come indicativa di conoscenza circa l'illecito dell'amministratore operativo); e) l'acquisizione della partecipazione dell'Avellino Calcio dalla TI PA era stata operazione tipica di un commercialista;
f) il fax 31-3-2003 indirizzato a TA un semplice modo di lamentare il mancato pagamento delle sue spettanze. 11. Sui singoli capi il ricorrente formula le seguenti doglianze. 12. Capo B III (bancarotta impropria per concorso nell'aggravamento del dissesto della controllante CP per effetto di operazioni dolose -relative all'esercizio 1994- consistite nell'accesso continuativo di NZ PA al credito bancario tramite anticipazioni sulla base di ri.ba. relative a crediti inesistenti). La censura di vizio di motivazione investe la conoscenza 'ad intermittenza' (limitata all'anno 1994) attribuita all'imputato della situazione patrimoniale e quindi del dissesto della controllante, invece esclusa per gli anni precedenti e successivi, trascurando che il consigliere senza deleghe risponde solo se non abbia fatto quanto poteva per impedire illeciti da parte di altri soggetti dei quali abbia avuto conoscenza. Dalla sentenza emerge invece che i segnali erano di mera 'tensione finanziaria' posto che RA non aveva accesso alla contabilità e non poteva verificare i bilanci e comunque si sarebbe dimesso l'11-4-1995, quindi ben prima dell'approvazione del bilancio 1994. Tra l'altro l'eventuale nesso causale tra l'operazione ritenuta causa del dissesto di ARtour -ammanco di 70 miliardi rispetto alla quale l'imputato avrebbe tenuto una condotta omissiva- era stato reciso ben prima del fallimento dalla copertura di quell'ammanco grazie ad un finanziamento LA di pari importo. 13. Capo C: distrazioni in danno di LA di somme, da impiegare nel Gruppo Turistico, in data rispettivamente 26-9 e 31-10-1996 per 10 mld di lire ciascuna (importi, provenienti dai conti LA, transitati attraverso la RU sri per la capitalizzazione e/o il finanziamento delle società del gruppo TA IA nonché per la restituzione dei 42 finanziamenti erogati alla CP PA dal Banco Napoli IN tramite la HE IT S.A., dalla quale ultima i fondi erano in parte stornati dal EL a profitto proprio, del CC, del RA e di altri soggetti non identificati). 14. Il ricorrente osserva che il ritrovamento nella sua abitazione di copie di ordini di bonifico . . da LA in favore di RU per l'importo di dieci miliardi di lire ciascuno, indicava F soltanto che egli, quale organizzatore del finanziamento da parte di Banco di Napoli, aveva l'esigenza di informare quell'istituto in merito agli sviluppi del rimborso, non avendo né conoscenza né titolo per entrare nella sostanza del rapporto LA/RU -in ordine al quale gli sarebbe nuovamente ascritta una responsabilità ad intermittenza in quanto relativa a due soli dei sei episodi distrattivi inerenti al ripianamento del finanziamento BNI-, con la prima delle quali non aveva mai avuto alcun contatto, della . seconda sapeva solo che era la holding del gruppo turistico, di proprietà di TA tramite i fiduciari FI. Inoltre la sua qualificazione in sentenza come figura di calibro minore e subalterno, autore di fatti sfumati nel tempo, il che li rende fisiologicamente offuscati in punto offensività', contrasterebbe con il ruolo, attribuitogli nella stessa pagina della sentenza impugnata (pag. 414), di organizzatore e responsabile del transito dei flussi finanziari. 15. Capo C bis: distrazioni in danno LA di cui ai numeri 1.1 (complessivi venti miliardi di lire circa, anno 1994), 1.3 limitatamente agli episodi 29-11 (5 mld e 700 milioni di lire circa) e 10-12-1996 (oltre 6 mld di lire), 2.3 limitatamente all'episodio 19-9-1996 per oltre 6 mld e 700 milioni di lire (importi erogati mediante finanziamenti a fondo perduto alle società IA NZ PA, già IA NZ PA, e NZ SR, entrambe in stato di decozione). 16. Quanto alla fattura di oltre sei miliardi e mezzo di lire di cui al punto 2.3, il solo oggetto di ricorso, inoltrata al RA via fax da NZ SR, che, pure trovata nell'abitazione dell'imputato, è stata interpretata come il suo contributo nel 'celare tracce di liquidità da LA ad RU', si deduce, oltre al fatto che egli non aveva alcun obbligo di verificare il rapporto sottostante, che il solo scopo dell'inoltro era il reperimento di un istituto, banca o factor, disponibile ad anticiparne il controvalore, nell'ambito del suo ruolo di consulente esterno incaricato di reperire finanziamenti. In tal senso la stessa sentenza richiama l'affidamento del RA nell'intervento di LA per regolare i rapporti con il terzo cessionario del credito, così riconoscendo l'assenza di qualunque sospetto dell'imputato di una crisi del gruppo e quindi del pregiudizio che l'operazione avrebbe potuto causare al gruppo stesso. 17. Capo F ter, bancarotta per distrazione in danno di CP PA. 18. Parte della somma oggetto della distrazione, trasferita in due soluzioni (1 mld di lire e USD 250.000) sul conto cifrato AN riferibile al RA, costituirebbe, secondo quanto dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio 24-5-2007, la commissione a percentuale concordata tra EL, TA e NZ per remunerare con fondo degli 43 procurato al gruppo turistico tramite la HE CED, che aveva già ottenuto la commissione di un mld e mezzo di lire. 28. Al limite dell'ammissibilità si situano le doglianze, relative al capo BIII, di vizio di motivazione che fanno perno rispettivamente sull'asserita attribuzione all'imputato, quale consigliere senza deleghe della NZ PA, di una conoscenza 'ad intermittenza' della situazione patrimoniale e quindi del dissesto della controllante e sulla ricostruzione della sua responsabilità di consigliere senza deleghe. 29. Sul primo punto i giudici di merito, con corretta metodologia di analisi, hanno concentrato l'attenzione, quanto al ricorso da parte di IE NZ al credito bancario tramite anticipazioni su ricevute bancarie relative a crediti inesistenti, all'anno 1994 sul rilievo che a tale anno si riferiva la denuncia del contabile PO AY, tramite la già ricordata lettera in data 8-11-1994 al presidente del collegio sindacale PE FI, dell'emissione, comunicata dal NZ a EL ed a RA, di circa 10 mld di lire di ricevute bancarie e factor. Del resto, avendo RA assunto la carica di consigliere di amministrazione solo nel novembre 1993, dalla quale sarebbe cessato, l'11-4-1995, l'addebito mosso alla sentenza di aver illogicamente riconosciuto una sorta di responsabilità intermittente non può avere, anche per questo, ragion d'essere. 30. Sotto il secondo profilo le sentenze di primo e secondo grado hanno fatto corretta applicazione del principio ricordato anche nel ricorso per il quale, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento da parte dell'amministratore privo di delega, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, della percepibilità di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali sia desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (Cass. 32352/2014, TA ed altri). 31. Dette pronunce hanno infatti ritenuto che la lettera di PO AY avesse determinato la conoscenza in capo al RA del fatto pregiudizievole per la società (l'emissione di ri.ba. per crediti inesistenti per un valore di 10 mld di lire), in presenza della percezione da parte dello stesso, e quindi dell'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, non già di segnali di 'mera tensione finanziaria', che il ricorrente erroneamente : riferisce al 1994 mentre la sentenza li fa risalire al 1993 (anno di commissione del reato di cui al capo BI, dal quale l'imputato è stato assolto: pag. 407 della sentenza), ma 'di gravi segnali di squilibrio patrimoniale e finanziario sintomatici dell'irreversibile dissesto di gruppo già conclamatosi nell'esercizio precedente' (segnali rappresentati oltre che dal ricorso alle ri.ba. per crediti inesistenti, dai solleciti e richieste di rientro degli istituti bancari, dall'impossidenza finanziaria delle società operative del sottogruppo NZ). 32. Mentre, a mettere in dubbio tale consapevolezza, non rileva il fatto che l'imputato si fosse dimesso l'11-4-1995, prima dell'approvazione del bilancio 1994, giacché il reato 46 contestato è non quello di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, ma di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, consumatosi nel 1994. 33. Di non agevole comprensione è poi l'argomento con il quale nel ricorso si assume che l'eventuale nesso causale tra l'operazione ritenuta causa del dissesto (indicata come l'ammanco di 70 mld di lire) -rispetto alla quale l'imputato avrebbe tenuto una condotta omissiva e il dissesto stesso, sarebbe stato reciso, ben prima del fallimento, per effetto della copertura di quell'ammanco grazie ad un finanziamento LA di pari importo. 34. L'argomento, che adombra una forma di riparazione prefallimentare di un reato fallimentare già commesso, si prospetta generico non essendo chiaro né a quale ammanco né a quale forma di copertura faccia riferimento (vertendosi peraltro in 1 materia di operazioni dolose, mentre il tema della bancarotta 'riparata' è stato affrontato in giurisprudenza con riguardo alla bancarotta per distrazione) ed è comunque manifestamente infondato tenuto conto che nel presente procedimento i finanziamenti LA al Gruppo Turistico hanno carattere distrattivo mentre l'attività riparatoria non può essere per definizione costituita, come ricordato trattando le questioni generali, da una condotta distrattiva ai danni di un'altra società, essendo in tal caso geneticamente e strutturalmente inidonea ad annullare il pregiudizio per i creditori. 35. Il ricorso è fondato per quanto attiene al reato di cui al capo C. Mentre non rilevano ai fini del riconoscimento di un generale ruolo subalterno del prevenuto le considerazioni della corte di appello esclusivamente finalizzate a giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche (pag. 414 della sentenza), tuttavia il ritrovamento nella sua abitazione delle copie degli ordini di bonifico da LA in favore di RU e del contratto di finanziamento LA/ NZ PA del 31-12-1993 con scadenza 31-12- 1994, costituente antecedente logico giuridico dei trasferimenti di liquidità tra LA e NZ nel corso del 1994 (pag. 409 della sentenza impugnata), non è sufficiente, ad avviso del collegio, a dimostrare la responsabilità dell'imputato per le due distrazioni in esame. Infatti il contratto di finanziamento si riferisce a diversa e più risalente vicenda, mentre il possesso delle copie degli ordini di bonifico attraverso i quali si erano attuate le distrazioni contestate, pur essendo sintomatico di conoscenza, peraltro non meglio qualificata, di tali flussi di somme da LA ad RU, non è di per sé idoneo, in mancanza allo stato di ulteriori argomentazioni, a rendere configurabile un contributo dell'imputato ai fatti distrattivi. 36. Per tale capo la sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame. 37. Il ricorso è infondato quanto al capo C bis: anche se la tesi della funzionalità dell'inoltro della fattura al reperimento di un istituto, banca o factor, disponibile ad anticiparne il controvalore, è stata condivisa in sentenza, la corte territoriale ha però ravvisato, senza 47 manifesta illogicità, proprio in tale prospettazione il consapevole contributo concorsuale dell'imputato al passaggio distrattivo della somma da LA a NZ SR, ritenendo implausibile l'inconsapevolezza dell'insussistenza di una causale sottostante, dal momento che l'ammontare della fattura esorbitava da verosimili rapporti commerciali (pag. 410). 38. Il richiamo all'affidamento del RA nell'intervento di LA per regolare i rapporti con il terzo cessionario del credito, finalizzato a sostenere l'assenza di qualunque sospetto di una crisi del gruppo e conseguentemente della conoscenza della portata pregiudizievole dell'operazione, sconta l'errore di ritenere applicabili alla bancarotta fraudolenta per distrazione principi che attengono invece ai fatti di bancarotta di cui all'art. 223, comma secondo, legge fall.. 39. Infatti la bancarotta fraudolenta per distrazione, contestata al capo C bis è reato di pericolo attraverso il quale sono sanzionate condotte anche solo potenzialmente idonee a porre in pericolo le ragioni creditorie, connotato da dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, non necessitando la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa (C(Cass. 3229/2012, 11899/2010), tra l'altro erroneamente riferita dal ricorrente al Gruppo Turistico, anziché a LA. Senza contare che l'asserito affidamento di RA nell'intervento da parte di LA per regolare i rapporti con il terzo cessionario del credito, non esclude il dolo, configurando detto intervento il segmento dell'operazione atto a perfezionare il passaggio di denaro alla società del Gruppo Turistico. 40. La censura di vizio di motivazione in ordine al capo F ter è priva di fondamento. La ricostruzione dei giudici di merito, in linea con il capo d'imputazione, individua la distrazione in danno di CP nel fatto che parte (2 mld e 800 mln di lire) del secondo finanziamento da BNI a IT SA (per 30 mld di lire), funzionale al pagamento degli interessi sul primo finanziamento (per 50 mld di lire), fosse stata fatta bonificare da EL sul proprio conto estero ST per poi trasferirne una parte sul conto AN del RA, con la successiva necessità per CP -il che confermava la diminuzione patrimoniale subita- di chiedere, tramite proprio RA, il finanziamento di 10 mld di lire a Interbanca perché IT SA fosse in grado di pagare gli interessi sul primo finanziamento. 41. Su tale ricostruzione, assistita dalla documentata scansione temporale dei finanziamenti e dei trasferimenti di somme sui conti esteri, non incide, per le ragioni indicate dai giudici di merito e ricordate nello stesso ricorso, l'alternativa prospettazione del ricorrente secondo la quale la somma accreditata in due soluzioni sul conto AN avrebbe costituito il compenso per l'opera prestata in occasione del primo finanziamento. 48 42. Né la tesi condivisa in sentenza è contraddetta, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico, dal fatto che il finanziamento di 30 mld fu disposto ed utilizzato il 14-4-1995, tre giorni dopo le dimissioni del RA da consigliere di amministrazione della NZ PA, posto che il dato formale è neutralizzato da quello sostanziale della prosecuzione della gestione di fatto da parte dell'imputato della politica finanziaria del gruppo, comprovata dalla circostanza, evidenziata nelle sentenze di merito, che proprio grazie al suo intervento, successivo alle dimissioni, si era ottenuto il finanziamento di 10 mld di lire da Interbanca, destinato in parte a coprire l'ammanco sul precedente prestito di 30 mld, come detto in parte distratto, a beneficio, fra gli altri, di EL e RA, dalla sua finalità di copertura degli interessi su quello di 50 mld. 43. Del pari infondate le questioni sul nesso causale e sull'elemento soggettivo, le quali peraltro, per come prospettate, non possono che investire il solo capo B III -annualità 1994- essendo gli altri capi per i quali è intervenuta condanna di natura distrattiva. Si è già sopra dimostrata, sia nelle considerazioni generali sia trattando la posizione EL, l'improduttività del tentativo di negare nella specie l'esistenza di un rapporto eziologico tra condotte ed evento seguito a molti anni di distanza, giacché i giudici di merito hanno accertato che CP era attinta fin dalle origini da un profondo dissesto strutturale, non documentato nei bilanci di esercizio e progressivamente aggravato con l'assorbimento prima del Gruppo NZ, poi, tramite OS, interamente controllata da CP, di AI, RL IO VE, IA NZ, 44. Con la conseguenza, sotto il profilo del nesso eziologico, che il dissesto, per quanto accertato solo molti anni dopo in quanto mantenuto latente grazie agli interventi sui bilanci, e comunque aggravato da una serie di altre operazioni successive, era originario, onde il ricorso alle ri.ba. per crediti inesistenti non impedito dal RA nonostante la sua consapevolezza, per le ragioni evidenziate trattando il capo BIII, della situazione critica del gruppo, non poteva che aver contribuito ad aggravarlo. 45. Inappropriata, da ultimo, la citazione di giurisprudenza sulla bancarotta impropria da reato societario essendo la condanna di RA intervenuta per bancarotta da operazioni dolose, mente da quella da falso in bilancio -capo G- è stato assolto. Nei confronti di RA la sentenza va quindi annullata con rinvio limitatamente al capo C, essendo il ricorso per il resto da rigettare. PE ed RN OR sono soci paritari di RU SR costituita il 18-9-1990, di cui il primo é anche amministratore unico (come pure di IP, costituita il 2-7-1992, della quale i due fratelli detengono fiduciariamente le quote per conto di IE NZ), PE è altresì presidente del collegio sindacale di CP, del quale RN è componente. Entrambi 49 ricoprono una serie di altri incarichi (pag. 467 della sentenza impugnata). Il loro ingresso nel gruppo è determinato dalla conoscenza con EL. Rispondono dei seguenti reati, in parte non oggetto del comune ricorso il quale prospetta soprattutto questioni processuali. PE: BI, BII, BIII esercizio 1994, C, C bis 1.1, 1.2, 1.3 (ad eccezione dell'episodio 19-7- 1996), 2.3, D, E, G (bilanci di esercizio 1992/1999 nonché bilanci consolidati IT & P PA 1997/1999; bilanci 1998/1999 MI PA;
bilanci dal 1999 al 2001 di OI TO PA, in relazione alle rispettive bancarotte societarie), H (bancarotta documentale IT & P PA 1992/1995 e 1997; documentale Comintours PA -poi IT Com PA- 1998, documentale OI TO PA 1999/2001), H bis 1, 2.1 (1995/1998), 2.2, 3, H ter 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (in relazione al punto 2.2 del capo precedente) e 5, K (qualificato ex art. 223, comma 2, n.2 legge fall.). RN: BI, BII lett. a, b, d;
C bis punti 1.1, 1.2, 1.3 (ad eccezione dell'episodio 19-7-1996), G (bilanci di esercizio 1992/1999, bilanci consolidati 1997/1999 di IT& P PA); H esercizi 1992, 1993, 1995, 1997 di CP PA;
K qualificato ex art. 223, comma 2, n.2 legge fall.. 1. Primo motivo di ricorso: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o mancata assunzione di prova decisiva (prova a discarico chiesta in dibattimento ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), con riferimento alla mancata ammissione del teste di lista Giulio MO, all'epoca ministro dell'economia, sul parere da lui redatto in ordine all'intestazione fiduciaria ai FI delle quote di RU (c.d. portage), testimonianza rilevante ai fini della questione della partecipazione degli imputati al reato associativo, valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilità per altri reati (C e C bis) nonostante la dichiarata prescrizione del reato sub A.
2. La prova non era stata ammessa in primo grado ex art. 495, comma 1 e 190 comma 1 stesso codice, perché ritenuta manifestamente superflua in quanto sul punto erano stati indicati testi ben più qualificati, mentre, secondo i ricorrenti, MO sarebbe stato il più qualificato a riferire circa il fine per il quale TA gli aveva commissionato l'ideazione dell'operazione e ad avvalorare la tesi dei ricorrenti secondo la quale il vero socio di RU non era TA ma LA PA, il che avrebbe smentito la prospettazione accusatoria secondo la quale TA aveva sottratto risorse a LA per non finanziare il turismo con le proprie (prospettazione ancorata dai giudici di merito al solo dato formale che il vero intestatario delle quote RU era TA e non LA).
3. In secondo grado il rigetto della prova era stato confermato osservando da un lato, con riferimento generale alla mancata ammissione di una serie di testi di lista, che la riduzione delle liste testimoniali era stata ragionevole a fronte di prove irrilevanti o sovrabbondanti, dall'altro che, quanto in particolare a MO, non era applicabile l'art. 603 codice penale di rito il quale richiede l'incertezza del quadro probatorio e la decisività dell'incombente richiesto, posto che non era l'astratta legittimità dello schema 50 fiduciario predisposto dal predetto MO a rilevare, ma l'uso contra ius che di esso, in ipotesi accusatoria, era stato fatto.
4. Secondo il ricorso, il giudizio di ragionevolezza dell'esclusione avrebbe dovuto essere condotto alla stregua dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. e quindi, preso atto dell'irragionevolezza dell'assunto circa l'esistenza di numerosi altri testi più qualificati (il più qualificato essendo necessariamente quello che aveva concepito lo schema dell'intestazione fiduciaria, quindi MO), si sarebbe dovuto applicare l'art. 603, comma 2, stesso codice che prevede una situazione alla quale è equiparabile il caso nel quale la parte sia rimasta priva della prova nonostante la sua richiesta. Pena, in caso contrario, la perdita della regola dell'ammissibilità e la sostituzione ad essa di quella più restrittiva della decisività.
5. In subordine i ricorrenti assumono il carattere di decisività della prova non ammessa ai fini della valutazione del dolo dei reati di associazione e di bancarotta per distrazione.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto alla doglianza principale, inammissibile quanto alla subordinata.
7. Sotto il primo profilo questa corte osserva che il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, riconosciuto all'imputato dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., va coordinato con il potere- dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, al fine di escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente i superflue o irrilevanti -secondo una verifica di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U, 15208/2010)-, così individuandosi anche nell'irrilevanza, ancorché manifesta, il presupposto per l'esclusione dell'ammissibilità della prova (Cass. 761/2007, 2350/2005). Il giudice dell'appello, cui sia devoluta la violazione di tale norma deve in conseguenza decidere sull'ammissibilità della prova secondo i rigorosi parametri previsti dall'art. 190 cod. proc. pen. non potendo invece avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciuti dall'art. 603 stesso codice in ordine alla valutazione delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
8. In modo sostanzialmente corretto, pertanto, la corte di appello di Bologna, pur richiamando il primo comma del citato art. 603, e ritenendo la non indispensabilità della prova dedotta, l'ha valutata, in ultima analisi, anche come in nessun modo rilevante, concetto sovrapponibile a quello della manifesta irrilevanza che deve presidiare la valutazione dell'ammissibilità delle prove richieste dalle parti.
9. E di tale manifesta irrilevanza ha dato adeguatamente conto argomentando, per un verso, sulla base dell'intervento minimo del prof. MO nella vicenda, limitato all'ideazione, nel giugno 1993, dello schema dell'intestazione fiduciaria (portage) ai : fratelli FI delle quote di RU per conto di TA, tema non in discussione, 51 : per altro verso alla stregua della presenza in atti del parere del medesimo MO: in definitiva, e comunque, ineccepibilmente concludendo che ciò che rilevava sotto il profilo accusatorio non era l'astratta legittimità dello schermo fiduciario predisposto, bensì l'utilizzo contra ius che di esso era stato fatto. 10. Né può valere a sostegno di diversa conclusione il richiamo alla pronuncia di questa corte secondo cui il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché l'ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. 11. Invero, mentre nella specie non ricorre alcuna di tali condizioni, il principio dell'applicabilità dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen -con conseguente obbligo di rinnovazione del dibattimento- era stato in quel caso affermato relativamente alla dichiarazione da parte del giudice di primo grado della decadenza dal potere di richiedere l'ammissione dei testi indicati dall'imputato nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., solo per l'omessa citazione degli stessi all'udienza, con conseguente irragionevole diniego del diritto alla prova in quanto la valutazione circa l'ammissione dei testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza all'inizio dell'udienza (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003 - dep. 19/02/2004, Cellini, Rv. 228462). Caso del tutto estraneo a quello in esame nel quale i giudici di merito hanno puntualmente effettuato tale valutazione con esito negativo. 12. Aspecifica è poi la subordinata del vizio di mancata assunzione di prova decisiva posto che non è stato chiarito perché detta testimonianza, che -vale la pena evidenziarlo- avrebbe dovuto vertere, come risulta dal ricorso che riporta testualmente il relativo capitolo, sulla circostanza delle: 'caratteristiche economiche e finanziarie dell'iniziativa imprenditoriale di TA IS nel settore turistico a far data dal 1990', sarebbe idonea a ribaltare l'esito decisorio, essendo mera ipotesi dei ricorrenti che da essa, per come capitolata, potesse emergere, per di più contro il dato formale e testuale dell'intestazione fiduciaria (che indicava come mandante dei fratelli FI il TA persona fisica), che gli imputati avessero inteso, non è chiaro per quali ragioni, che mandante fosse invece LA, donde le ulteriori deduzioni a catena, pure del tutto congetturali, della liceità dei flussi di denaro da LA al Gruppo Turistico in quanto infragruppo e accompagnati -ulteriore dato assertivo- da vantaggi compensativi. 13. Secondo motivo: vizi sub c) e d) art. 606 per mancata prosecuzione della testimonianza di AU NI, dipendente dello studio FI, in relazione alla tenuta della contabilità delle società del gruppo turistico. 52 14. La deposizione era stata interrotta dal tribunale (udienza 20-4-2011) ex art. 63 cod. proc. pen. dopo che il teste aveva reso dichiarazioni autoincriminanti rivendicando la paternità della tenuta della contabilità RU, IP e IT & P, già attribuita dal teste I.te AR a PE FI a seguito di una comparazione de visu della documentazione esaminata. 15. Il tribunale aveva ritenuto tale deposizione inattendibile e comunque, al di là dell'identificazione dell'autore materiale delle scritture contabili, all'epoca ancora tenute a mano, aveva evidenziato come le risultanze avessero attribuito a PE FI la responsabilità delle politiche contabili ed amministrative dell'intero Gruppo IA. 16. La richiesta dei ricorrenti di prosecuzione dell'assunzione della testimonianza a seguito dell'archiviazione del procedimento a carico del NI, era stata disattesa dalla corte bolognese rilevando che essa -pur da considerare come prova nuova era non assolutamente necessaria ai fini del decidere posto che, tanto le imputazioni quanto la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziavano il ruolo di dominus e di regista delle operazioni di G. FI, a prescindere dall'eventuale partecipazione di terzi alla predisposizione materiale delle scritturazioni, essendo quindi la deposizione irrilevante. 17.I ricorrenti richiamano l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e la sua applicabilità alla fattispecie in esame alla stregua di Cass. sez. IV 27858/2004 relativa al caso di coimputato assolto in primo grado. 18. Anche il secondo motivo prospetta, sempre in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., una questione infondata. Pur essendo esatto, come già ricordato trattando il motivo precedente, che alla prova sopravvenuta si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., secondo il richiamo operato dall'art. 603, comma 2, stesso codice, appare evidente come quella rappresentata dall'esame del teste NI, interrotto in primo grado in presenza di dichiarazioni autoindizianti di concorso in bancarotta, per il quale interveniva successivamente archiviazione, sia del tutto sui generis. 19. Si tratta infatti di prova in gran parte già assunta, la valutazione della cui ammissibilità non può prescindere da quella già espressa, con congrua motivazione, dai giudici di merito sia in punto di inattendibilità in quanto le scelte -e le responsabilità- delle politiche contabili ed amministrative dell'intero Gruppo IA (nel quale i fratelli FI, quali fiduciari di TA, ricoprivano i ruoli di spessore già delineati grazie ai loro rapporti con EL) non potevano, alla stregua delle complessive risultanze, che essere affidate al titolare dello studio, sia in punto di irrilevanza giacché la scritturazione da parte di un semplice dipendente dello studio delle poste contabili e la predisposizione dei bilanci -che costituiscono i temi della chiesta rinnovazione del dibattimento-, non ne escludevano la riferibilità, eventualmente concorsuale, a 53 PE FI, in ragione del ruolo di quest'ultimo di indiscussa primazia nell'ambito dello studio gestito con il fratello RN. 20. La corte non ha infatti mancato di evidenziare, a pag. 472 e a pag. 473, che, ad esempio, PE FI risultava il realizzatore materiale delle pezze di appoggio per le poste falsificate in relazione alle quali la società di revisione DG LA DS aveva rilevato la carenza di documentazione giustificativa (fax 24-7-1995 e 9- 8-1995), così mostrando di condividere con EL la concertazione delle politiche di bilancio, materialmente attuate proprio presso lo studio FI tramite manomissioni ed alterazioni delle poste contabili con l'obiettivo di ingannare i terzi sulla reale situazione patrimoniale ed economica del gruppo ed evitare la svalutazione, nel bilancio della capogruppo, del valore delle partecipate che avrebbe causato conseguenze perniciose per CP PA (iscrizione di rilevanti oneri straordinari per la svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie e accantonamenti in fondi per la copertura delle perdite delle controllate). 21. Considerazioni non scalfite, ma anzi confermate, dal decreto di archiviazione emesso nei confronti del NI. 22. Con la conseguenza che il giudizio finale di irrilevanza della sua testimonianza espresso dalla corte di appello equivale sostanzialmente, per quanto implicitamente, a quello di manifesta irrilevanza ex art. 190, comma 1, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 495, comma 1, a sua volta richiamato dall'art. 603, comma 2, stesso codice. 23. Senza contare che nella giurisprudenza di questa corte si trova pure affermato il principio che, nel caso di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo giudizio di primo grado, giudice di appello, non tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti secondo quanto richiesto dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., deve comunque deliberare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando, come nella specie, tale apprezzamento sia negativo (Cass. 29137/2004, relativa al caso di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di uno dei coimputati, che solo dopo la sentenza di primo grado aveva deciso di collaborare, in cui era stata esclusa l'utilità di tale prova perché sufficientemente delineato il quadro probatorio sulla base degli elementi acquisiti in primo grado). 24. Ciò in quanto, secondo quanto testualmente osservato in detta decisione 'Se è vero..., che il potere discrezionale del giudice di appello si atteggia in modo essenzialmente diverso nelle due distinte ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 603 e che nella seconda ipotesi la rinnovazione del dibattimento non è subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, è anche vero che il giudice è tenuto comunque a delibare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta e deve escludere la rinnovazione quando l'apprezzamento sul punto sia negativo, anche nel caso in cui la prova stessa si assuma sopravvenuta al primo grado di giudizio'. 54 25. Utilità -e a maggior ragione decisività non indicate nel ricorso se non attraverso la riproposizione del tema della rivendicazione da parte del NI della paternità delle scritturazioni contabili e dei bilanci, già ritenuto inidoneo ad influenzare l'epilogo decisorio in senso favorevole agli imputati. 26. Resta quindi assorbita la questione dell'applicabilità alla prosecuzione della testimonianza NI delle norme sul teste assistito (come adombrato in sentenza) o sul teste puro (come affermato nella memoria a firma del difensore degli imputati). 27. Terzo motivo: inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal l.te AR in quanto ausiliario di PG nella funzione di verbalizzante ex art. 373 cod. proc. pen. in relazione agli interrogatori TA e EL e per aver affiancato il PM nel giudizio di primo grado anche nella redazione delle slides poi acquisite agli atti. 28. Dopo che AR nel 2010 era stato assunto come teste in numerose udienze, il 18-10-2011 la difesa FI ne eccepiva l'incompatibilità, eccezione respinta in pari data dal tribunale richiamando Cass. 17880/2009, benché lo stesso collegio, con ordinanza 28-6-2011, avesse ritenuto astrattamente configurabile l'ipotesi di incompatibilità relativamente al medesimo AR, tuttavia non riconosciuta in concreto riguardo ad una rogatoria sulla quale il teste avrebbe dovuto riferire, non attinente all'interrogatorio di EL cui il predetto aveva preso parte come verbalizzante. 29. La corte di appello, con ordinanza 5-5-2014, confermava il rigetto dell'eccezione osservando: a) che l'operante di PG non è ausiliario del magistrato (Cass. 17335/2008); b) che AR era stato comunque sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni di TA e EL. 30. I ricorrenti, a sostegno della questione dell'inutilizzabilità, ripercorrono la giurisprudenza in tema di incompatibilità dell'ausiliario del giudice o del PM (con particolare riferimento ai due indirizzi rispettivamente formalistico -ausiliari sono solo gli appartenenti al personale di cancelleria e segreteria-, e sostanzialistico -tale è anche l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato alle sommarie informazioni rese da un minore-; nonché al terzo indirizzo -Cass. 11924/2005- secondo il quale il divieto ex art. 197 lett. d) cod. proc. pen. va applicato agli agenti di PG esclusivamente in ordine all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 stesso codice). 31. La doglianza di cui al terzo motivo si pone ai limiti dell'ammissibilità essendo comunque priva di fondamento. 32. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati dagli stessi ricorrenti -né costoro hanno dimostrato il contrario-, avendo ritenuto, in linea con l'indirizzo espresso da Cass. 11924/2005 e da successive decisioni in linea (Cass. 17335/2008, 17880/2009, 36483/2011), che, premesso che AR era 55 stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati TA e EL ai cui interrogatori aveva partecipato nel corso delle indagini, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, sancita dall'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. per colui che abbia svolto la funzione di ausiliario del giudice nel procedimento, non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di polizia giudiziaria, essendo applicabile esclusivamente all'attività da costoro svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., giacché il concetto di ausiliario -da interpretarsi restrittivamente in relazione ad una disposizione che pone limiti alla capacità a testimoniare- implica opera di mera assistenza, mentre la P.G., anche quando agisce su delega, svolge comunque la funzione di protagonista degli atti posti in essere. 33. Quarto motivo: inutilizzabilità della documentazione contabile relativa alle società IP e RU prodotta dal PM il 4-7-2008 ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen. e quindi come frutto di attività integrativa di indagine mentre si trattava di documentazione acquisita a seguito di sequestro presso lo studio FI nel giugno 2004, utilizzata dal Nucleo di PT della Gdf per le ricostruzioni contabili confluite nelle annotazioni di PG depositate in sede di art. 415 bis stesso codice. 34. Il tribunale di AR aveva rigettato l'eccezione, e la corte di Bologna aveva confermato, il rigetto, osservando che si trattava di attività integrativa di indagine anche se espletata prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio. 35. I ricorrenti alle pagg. 151 e 152 del ricorso richiamano giurisprudenza che esprime il principio secondo il quale l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio;
mentre l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013 dep. 18/02/2014, Stuppia e altri, Rv. 259121). 36. Osserva questa corte, premesso che i ricorrenti non contestano l'avvenuto deposito ex art. 366 cod. proc. pen. dei verbali del sequestro e delle cose sequestrate nel 2004 presso -si badi- il loro studio di commercialisti, che è infondata la doglianza di inutilizzabilità degli atti oggetto di quel sequestro che muove dal rilievo del loro omesso 56 9 9 deposito contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cod. proc. pen.. 37. Invero, al di là della motivazione de iure del giudice di merito alla base del rigetto dell'eccezione, va in primo luogo evidenziato che il contenuto della documentazione sequestrata era stato utilizzato, come ammesso nel ricorso, dal Nucleo di PT della Gdf per le ricostruzioni contabili confluite nelle annotazioni di PG depositate in sede di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente ostensione dei relativi elementi di prova e mancata violazione del diritto di difesa. 38. Va ricordato in secondo luogo che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari contiene l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del PM con facoltà dello stesso indagato e del suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia, senza la specifica elencazione dei documenti (né i ricorrenti assumono che tale indicazione analitica fosse presente nel caso di specie e neppure che i documenti asseritamente inutilizzabili non si trovassero presso la segreteria del PM). 39. Ciò posto, la questione prospettata avrebbe potuto avere un fondamento se fosse stata proposta -il che non è avvenuto- in relazione all'art. 416 cod. proc. pen. e quindi sotto il profilo del mancato inserimento di quella documentazione nel fascicolo trasmesso alla cancelleria del giudice al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio, a sostegno della richiesta stessa. 40. Poco conta, poi, che l'organo dell'accusa abbia ritenuto di effettuare, in data 4-7-2008, il deposito ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen. (il relativo avviso è inserito alla pag. 149 del ricorso senza essere allegato allo stesso), di atti tra i quali 'documentazione contabile della RU' (che comprenderebbe anche quella della IP incorporata dalla prima nel 1995), poiché tale scelta non scalfisce quanto sopra osservato. Senza contare, comunque, che non è dato neppure sapere, considerato che il libro giornale : RU risulta relativo, fra l'altro, anche al periodo 31-12-2001/16-5-2005, come il relativo sequestro possa far parte di quello eseguito nel giugno 2004. 41. Si aggiunga che l'eccezione è per altro verso addirittura inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere accompagnata, ai fini della specificità della doglianza, dalla analitica indicazione delle parti della sentenza in cui si sarebbe fatto uso ai fini della decisione degli atti asseritamente inutilizzabili. 42. Motivo quinto: violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità di PE FI per il reato di cui al capo D lett. k (bancarotta per distrazione in qualità di amministratore di diritto di RU, in concorso con TA, amministratore di fatto, per l'importo di 70 miliardi di lire che, proveniente dalla distrazione in danno di LA PA -capo C-, era stato utilizzato in parte per gli aumenti di capitale della 57 decotta CP, in parte per finanziare la IT SA affinché ripianasse le esposizioni verso Banco di Napoli IN SA per debiti della stessa CP). 43. Secondo il ricorrente, i mezzi che il mandante (nella specie TA o, secondo la prospettazione preferita nel ricorso, LA) fornisce per l'esecuzione del mandato alla fiduciaria (art. 1719 cod. civ.), quale nella specie pacificamente RU, non entrano a far parte del patrimonio della fiduciaria essendo soggetti a vincolo di destinazione. 44. Inoltre, poiché l'imputato è stato condannato anche per concorso quale extraneus nella bancarotta in danno di LA rispetto alla quale il successivo utilizzo da parte di RU delle somme costituisce espediente esecutivo dello stesso reato, vi sarebbe duplicazione di condanna per lo stesso fatto. 45. Entrambe le censure di cui al quinto motivo sono infondate. 46. Muovendo dalla seconda si osserva che l'asserito bis in idem non sussiste poiché la prima distrazione (capo C) è in danno di LA, depauperata a beneficio di RU, la seconda (capo D) in danno di RU da cui le somme fuoriescono a vantaggio della decotta CP. In sostanza una stessa somma o uno stesso bene, a differenza da quanto sembra ritenere il ricorrente, ben possono essere oggetto di più reati di bancarotta fraudolenta se sottratti in progressione alla garanzia dei creditori di più società, tutte poi assoggettate a procedura concorsuale che valga a qualificare i vari trasferimenti ai sensi dell'art. 216 o 223, comma primo, legge fallimentare. 47. Quanto poi alla tesi che i mezzi che il mandante fornisce per l'esecuzione del mandato alla fiduciaria, nella specie RU -che, senza svolgere attività economica, veicolava alle società del gruppo turistico i finanziamenti provenienti da LA e gestiva le quote societarie della capogruppo CP in forza del mandato ricevuto-, non entrerebbero a far parte del patrimonio di questa essendo soggetti a vincolo di destinazione, è agevole ribattere che nella specie il mandato era illecito. 48. Infatti i mezzi forniti ad RU costituivano provento di distrazione da parte del mandante TA in danno di LA, onde essi, non diversamente da tutti i beni di provenienza delittuosa, si erano confusi con il patrimonio della società poi dichiarata fallita, diventando suscettibili, secondo orientamento assolutamente consolidato di questa corte (Cass. 24051/2014, 8373/2013, 45332/2009, 44159/2008, 42635/2004, 23318/2004, 22872/20003), di costituire oggetto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la cui sussistenza deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni. 49. Motivo sesto: vizio di motivazione in ordine alla conferma della pronuncia di responsabilità per i capi C e C bis di PE FI (concorso in bancarotta per : 58 E distrazione in danno di LA) per contraddittorietà con gli argomenti alla base dell'assoluzione dagli stessi reati di NI EL, di cui è stato ritenuto non provato oltre ogni ragionevole dubbio il dolo in considerazione della sua estraneità a LA, condivisa dal FI, al quale, per di più, è stato attribuito, sulla base della dichiarazioni eteroaccusatorie di TA e di NA, un ruolo subalterno a fronte della posizione apicale nel gruppo turistico riconosciuta al EL. 50. La censura è manifestamente infondata in quanto non tiene conto, il che esclude la diPArità di trattamento rispetto al EL per diversità delle due posizioni, che, a differenza di EL, FI ricopriva il ruolo di amministratore di RU, grazie al quale, come esaustivamente spiegato alle pagg. 478 e 479 della sentenza, egli aveva fornito il proprio contributo alla distrazione sub C in danno di LA adoperandosi : affinché nella contabilità di RU le erogazioni finanziarie di LA fossero : falsamente registrate in conto finanziamento da soci in modo da far figurare TA adempiente agli obblighi di finanziamento e capitalizzazione del gruppo viaggi, e confezionando altresì falsi contratti di finanziamento di RU prima con LA poi con IM SR, così da far figurare LA, ad esito dell'opera di cancellazione delle tracce delle distrazioni, come titolare di un credito intercompany, invece che nei confronti di RU. 51. A sostegno della sussistenza dell'elemento psicologico, poi, la sentenza impugnata, a pag. 496, ha sottolineato, trattando il reato associativo di cui al capo A, che la consapevolezza della distrazione da LA -il che vale anche per i capi C e C bis- discendeva dal fatto che, mentre i mandati fiduciari rilasciati ai fratelli FI erano inequivocamente riferiti alla persona fisica di TA, le risorse liquide, la cui origine era stata opacizzata con opportuni accorgimenti da PE FI, provenivano invece da LA, che, non essendo la capogruppo del settore turistico (avendo anzi dovuto dismettere le partecipazioni in AI, RL IO VE e IA NZ per volere del ceto bancario), era un'entità distinta ed estranea al gruppo stesso, che per di più finanziava un'attività rovinosa senza alcuna prospettiva di restituzione. 52. Motivo settimo: vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il capo G (concorso in bancarotta impropria da falso in bilancio di CP PA, IT PA -già CP PA fino a giugno 1998, poi LU NZ PA, poi IT Immobiliare PA-, IT IN PA, IT com PA, OI TO PA e Agis PA) sul punto del nesso causale tra le vicende bilancistiche ed il défault, intervenuto circa otto anni dopo, in quanto la stessa sentenza riconosce che, come precisato dal prof. Saita, consulente del PM, con l'operazione FS il settore turistico era non solo salvo ma in grado di lavorare positivamente, mentre la causa del défault era stato il riacquisto da 59 parte di TA della quota posseduta da FS, così stabilendo una soluzione di continuità tra i falsi ed il successivo dissesto. 53. Il settimo motivo del ricorso, nel proporre la tesi che il decorso di un lungo lasso di tempo tra la commissione del falso in bilancio e la dichiarazione di fallimento rende non configurabile il rapporto eziologico preteso dalla norma, soprattutto laddove tra il falso e la sottoposizione alla procedura concorsuale intervengano eventi atti a stabilire una soluzione di continuità -tesi già ritenuta non condivisibile con riguardo al dissesto da operazioni dolose essendo la crisi del gruppo turistico strutturalmente originaria e aggravata dalle operazioni societarie successive-, sconta pure l'errore di fondare su basi inesatte trascurando che il capo G, per il quale i FI hanno riportato condanna, riguarda non solo i bilanci del periodo del c.d. vecchio turismo, ma anche quelli del nuovo turismo, essendo i FI protagonisti di entrambi i periodi, ovvero bilanci relativi ad annualità assai prossime alle dichiarazioni d'insolvenza ed anche successive all'operazione RO dello Stato -e al successivo riacquisto da parte di TA, nel 1997, della relativa partecipazione in CP- che, in ottica difensiva, avrebbe segnato la ripresa del Gruppo sì da interrompere il nesso tra le vicende bilancistiche precedenti e la successiva emersione del dèfault. 54. Il capo G riguarda infatti i bilanci di esercizio 1992/1999 nonché i bilanci consolidati IT & P PA 1997/1999; i bilanci 1998/1999 MI PA;
i bilanci dal 1999 al 2001 di OI TO PA, in relazione alle rispettive bancarotte societarie. 55. Motivo ottavo: vizi sub b) e c) art. 606 cod. proc. pen. in ordine alla mancata ammissione di G. FI al giudizio abbreviato per i capi H bis ed H ter oggetto di contestazione suppletiva. 56. In sostanza la corte di appello aveva confermato la mancata ammissione osservando che il rito alternativo avrebbe dovuto essere richiesto anche per il capo D) nella parte modificata in dibattimento, non essendo ammessa rispetto a tali integrazioni una richiesta parziale di abbreviato in contrasto con principio di economia processuale che impone la definizione del processo nella sua interezza a giustificazione dell'effetto premiale. 57. Il ricorrente sostiene che quel principio si applica solo in caso di esercizio fisiologico dell'azione penale, in quanto, in quello di esercizio patologico della stessa (contestazioni suppletive), l'accesso al rito speciale costituisce una forma di riparazione per l'imputato che la subisce. 58. Erronea interpretazione della legge penale è dedotta anche laddove la corte bolognese ha affermato che l'abbreviato era inammissibile perché i capi H bis ed H ter integravano circostanze aggravanti, mentre, secondo la giurisprudenza di questa corte, la varie 60 forme di bancarotta relative ad una stessa società (la RU) sono reati autonomi tra loro in continuazione fallimentare, assimilata solo quoad poenam ad un'aggravante. 59. L'ottavo motivo è privo di fondamento per le ragioni espresse alle pagg. 124 e 125 della sentenza, con le quali il ricorrente sostanzialmente non si misura limitandosi alla riproposizione degli stessi argomenti già motivatamente disattesi. 60. La corte territoriale ha infatti evidenziato come la funzione eventualmente riparatoria dell'accesso al rito abbreviato in caso di contestazione suppletiva (Corte Cost. 333/2009) vada comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva i propria del rito (che in quel caso si realizza, secondo quanto affermato nella sentenza della corte costituzionale richiamata, producendo l'effetto di economia processuale di al consentire giudice del dibattimento decidere di sulla nuova imputazione allo stato degli atti), senza la quale non si giustificherebbe l'effetto premiale, con la conseguenza che la richiesta è ammissibile solo se estesa a tutti i reati oggetto di contestazione suppletiva, così come lo è, per costante giurisprudenza di questa corte, solo se comprende tutti reati oggetto di contestazione originaria, non essendo ipotizzabile, pena l'insuccesso delle finalità del rito speciale, che la relativa opzione possa essere limitata soltanto ad alcuni reati (Cass. 30096/2006 e 2251/2011, secondo la quale ultima è consentito derogare al principio solo se l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale). 61. Considerazioni assorbenti rispetto a quella dell'inammissibilità dell'abbreviato perché i capi H bis ed H ter integrerebbero circostanze aggravanti. 62. Con memoria depositata il 20-10-2015 l'avv. Leo deduce due questioni: 1) Mancata notifica all'imputato PE FI dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, notifica effettuata presso l'avv. PE Graziano, primo difensore del prevenuto, poi revocato, nonostante l'elezione di domicilio dell'imputato presso il proprio studio in data 15-2-2008, risultante anche dall'intestazione della sentenza di primo grado;
con conseguente nullità generale a regime intermedio non sanata dalla ན proposizione del ricorso per cassazione ad esclusiva firma del difensore, in quanto l'art. 548, comma 2, cod. proc pen. è finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto autonomo di impugnazione in capo all'imputato. La richiesta è quindi di rinnovazione della notifica a cura della corte di appello di Bologna per consentire il decorso del termine per la proposizione di eventuale ricorso personale dell'imputato da riunire a quello del difensore. 2) Il secondo tema riguarda nuovamente i vizi di violazione di legge processuale e di motivazione in ordine alla mancata prosecuzione della 61 deposizione NI, ex coimputato dei due FI, che, a differenza da quanto ritenuto in sentenza (teste assistito), avrebbe potuto assumere la veste di testimone, privo quindi della facoltà di non rispondere. 63. Il vizio di motivazione starebbe nella mancata giustificazione della valutazione di sussistenza di elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità tali da determinare la soccombenza della deposizione NI in termini di prova di resistenza, tra l'altro prima ancora di averla assunta. Giudizio per di più espresso tenendo conto di una sola (autografia di certe annotazioni) delle numerose e precise circostanze (pag. 12 della memoria) sulle quali l'esame dovrebbe vertere, muovendo dal concetto che, essendo NI un dipendente, non avrebbe potuto agire che su direttive degli imputati. Inoltre vi sarebbe contraddittorietà tra l'aver considerato mendace la prima parte dell'esame del teste, senza applicare l'art. 207, comma 2, cod. proc. pen., e l'aver interrotto la testimonianza ex art. 63, comma 1, stesso codice. 64. Riguardo alle questioni prospettate nella memoria difensiva, il collegio osserva che quella di nullità per notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello al precedente difensore di PE FI invece che al domicilio eletto da questi, è inammissibile essendo stata proposta con motivo nuovo non solo tardivo (giacché la memoria risulta depositata quattordici giorni prima dell'udienza del 4-11-2015, e non quindici giorni prima, termine previsto a pena di decadenza dall'art. 585 cod. proc. pen.), ma, comunque, non collegato al ricorso principale nel quale l'eccezione di nullità non era stata in alcun modo prospettata. 65. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, essendo ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum stesso, L introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. Pena, a diversamente ritenere, l'irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare (Cass. 18293/2013, 1417/2012, 27325/2008). 66. Vale la pena aggiungere che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, come riconosciuto anche dal ricorrente, verificatasi dopo la sentenza di secondo grado, essa avrebbe dovuto essere comunque necessariamente dedotta, a pena di decadenza (art. 182 cod. proc. pen.), con il primo atto utile e cioè il ricorso principale. 62 67. La memoria reitera in secondo luogo censure inerenti alla scelta della corte bolognese di non ammettere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la prosecuzione dell'esame del teste NI. Si tratta di argomenti, oltre che prospettati tardivamente per la ragione indicata, già esaminati trattando il ricorso principale dove si è sottolineato come il complesso delle risultanze, evidenziate dai giudici di merito, militassero, anche al di là dell'accertamento della materiale scritturazione delle poste contabili, nel senso quanto meno del concorso di PE FI alla falsificazione dei bilanci grazie alla sua qualità di supervisore, nell'ambito dello studio da lui gestito, delle politiche di bilancio delle società del Gruppo Turistico nel quale era stato introdotto dal EL. Tutt'altro che illogica, quindi, la conclusione che NI non avrebbe potuto agire che su input del dominus. 68. Nulla di contraddittorio, poi, nella scelta del tribunale di interrompere la testimonianza NI ex art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e al tempo stesso di ritenerla mendace senza tuttavia trasmettere gli atti al PM ex art. 372 stesso codice, essendo la prima decisione ispirata alla tutela del teste che aveva reso dichiarazioni autoindizianti, esprimendo la seconda la valutazione nel processo delle dichiarazioni rese fino a quel momento dal NI, di cui neppure il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità nei confronti del FI, valutazione che, non preclusa dal sospetto di falsa testimonianza, andava effettuata, come è puntualmente avvenuto, in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. 18065/2011), mentre non rileva la mancata trasmissione degli atti al PM che non priva certo quest'ultimo della titolarità dell'esercizio dell'azione penale per falsa testimonianza (Cass. 23478/2011). Il ricorso comune ai FI merita quindi nel complesso rigetto con conseguente carico di spese del procedimento. ST CI, sindaco di una miriade di società del vecchio e nuovo turismo (quali, negli anni 1990: IA vacanze PA, NZ Tour Operator PA, IA NZ SR, RL IO VE SR, Villaggi NZ PA;
nei primi anni 2000: Agis SR, HIva PA, HI IN PA -già CP PA-, HI Holding Italiana Turismo PA -poi HI Immobiliare PA-, OI TO PA, HI com. PA, nonché esperto stimatore per le più rilevanti operazioni straordinarie del gruppo), risponde dei reati di cui ai capi: G) (bilanci 1995, 1997, da 2000 a 2002 di CP poi HI IN PA;
1999/2001 di OI TO;
2000-2001 di IT com PA, consolidati 2000/2002 di Agis PA;
H) (documentale di OI TO 1999/2001, di IT com PA 2001, di CP -poi IT IN- 2000/2002); K) bancarotta da reato societario art. 2632 cod. civ. (riqualificato in operazione dolosa: si tratta del conferimento di OI e HIva SO ed altre nella IT PA all'uopo costituita nel 1999); U) bancarotta impropria per aggravamento del dissesto del Gruppo turistico (IT PA, IT 63 IN e ARtour PA), qualificata ex art. 223 comma 2 n. 1 e n. 2 legge fall.; W) bancarotta fraudolenta documentale ARtour.
1. Primo motivo di ricorso: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 223 legge fall. con particolare riferimento al caso di fallimento determinato da operazioni dolose. Poiché il dolo del reato risiede nella consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione cui segue il dissesto, nonché nell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, la corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare -il che non è avvenuto- che l'imputato, nella sua qualità di sindaco di molte società del Gruppo Turistico, aveva avuto effettiva percezione delle operazioni dolose degli amministratori, anche tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale circa gli effetti della riforma del diritto societario sull'ampiezza della posizione di garanzia degli amministratori non esecutivi e dei sindaci. Mentre non è sufficiente l'inadempimento di doveri di diligente vigilanza, eventualmente imputabile al UC, occorrendo la percezione di segnali non solo di allarme ma rappresentativi di specifici fatti illeciti.
2. Il primo motivo del ricorso è privo di specificità perché, dopo aver fatto ampio richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa corte, successivamente alla riforma del diritto societario, in tema di responsabilità omissiva dei sindaci in caso di fallimento cagionato da operazioni dolose (Cass. 23838/2007, 36595/2009, 23000/2013), ne sostiene apoditticamente e genericamente la mancata applicazione nelle decisioni di merito senza confrontarsi, in primo luogo, con la motivazione delle pronunce di primo e secondo grado relativamente ai singoli reati (da pag. 564 della sentenza impugnata che motiva per relationem a quella di primo grado), da cui risulta la concreta percezione da parte sua dei fatti pregiudizievoli posti in essere dagli amministratori, o, quanto meno, di segnali di allarme inequivocabili in tal senso, sintomatici dell'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (conformemente, da ultimo, a Cass. 32352/2014, TA ed altri, relativa alla stessa vicenda).
3. In secondo luogo senza tener conto che in alcuni casi egli è chiamato a rispondere, quale extraneus, della redazione di false perizie di stima utilizzate per rilevanti operazioni straordinarie di ristrutturazione del gruppo, relative anche a società di cui, essendo sindaco, padroneggiava perfettamente i dati contabili, da lui opportunamente manipolati fino a dimostrare che da strutture decotte potevano sorgere nuove realtà economiche suscettibili di sviluppo (da pag. 565 della sentenza impugnata). Il che non manca di riverberare effetti sulla responsabilità omissiva quale sindaco evidenziando la sua conoscenza della disastrosa situazione economico-patrimoniale del Gruppo Turistico al quale era stato intraneo per molti anni. 64 :
4. Secondo motivo: violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del danno di rilevante gravità quanto alla bancarotta fraudolenta impropria che, in mancanza di specifico richiamo da parte dell'art. 223 all'art. 219 legge fall., determina interpretazione analogica in malam partem (Cass. 8829/2010).
5. Il secondo motivo prospetta una questione in diritto che, allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale già all'epoca della presentazione del ricorso, si appalesa manifestamente infondata.
6. E' pur vero che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009 - dep. 05/03/2010, Truzzi e altri, Rv. 246154), la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, legge fall., non si applicherebbe all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria (in quel caso si trattava di documentale) essendo il richiamo letterale dell'art. 219, comma primo, legge fall. -circoscritto agli artt. 216, 217 e 218 I. fall.- determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, vietata in materia penale.
7. Ma le successive decisioni in materia, totalmente obliterate dal ricorrente, esprimono in modo convergente l'opposto orientamento, cui si ritiene di dare continuità, per il quale l'interpretazione ragionevole dell'integrale richiamo operato dall'art. 223 legge fall. all'art. 216 stessa legge non possa che intendersi riferito, sia pure implicitamente pena, a diversamente ritenere, l'ingiustificabile sottoposizione dell'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo-, anche all'elemento accidentale della seconda norma, e cioè alla circostanza aggravante della rilevante gravità del danno, applicabile a detta fattispecie in virtù del rinvio operato dall'art. 219, comma 1, da ritenersi quindi anch'esso indirettamente richiamato dall'art. 223, comma 1, e dunque applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto senza incorrere nel divieto di interpretazione analogica in malam partem (Cass. 17690/2010, 30932/2010, 127/2012, 10791/2012,18695/2013, 38978/2013, 2903/2013, 12426/2013).
8. Terzo motivo: vizio di motivazione e mancato esame di alcune dichiarazioni fondamentali contrarie alla prospettazione accusatoria. Citando ampi stralci delle dichiarazioni dei consulenti del PM (Saita, Ghio, Ghiglioni), e valorizzando la confusione del primo tra valori in lire ed in euro e il ruolo ambiguo dei secondi in quanto anche consulenti della procedura e quindi portatori di interessi economici, il ricorrente contrasta la conclusione dei giudici di merito che UC avrebbe dovuto accorgersi della falsità dei dati posti alla base delle sue perizie relative al valore di conferimento in 65 IT di HI SO, OI, MI e IT PA, osservando da un lato che alcuni valori erano stati fatti propri ed utilizzati anche nella procedura di amministrazione straordinaria, dall'altro che l'analisi da parte dei consulenti dell'accusa era stata fatta ex post, tenendo conto del sopravvenuto dissesto, anziché ex ante, per di più valendosi del lavoro svolto a posteriori dalla società di revisione PWC e dalla Guardia di Finanza.
9. Il terzo motivo è inammissibile per genericità oltre che per manifesta infondatezza. 10. La valutazione delle prove è compito del giudice di merito che, se effettuato con percorso motivazionale esente da vizi, non può essere contrastata in sede di legittimità selezionando e riportando ad libitum, intervallati da omissis, singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di rafforzare la tesi difensiva attraverso l'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. 23308/2015). 11. I giudici di merito hanno congruamente motivato la conclusione della consapevolezza del UC della falsità dei dati posti alla base delle sue perizie relative al valore di conferimento in IT di HI SO, OI (delle quali era anche sindaco), MI e IT PA, (come pure di quella, non nominata dal ricorrente, per il conferimento di IT e IT IN in ARtour, capo U), sottolineando, da pag. 567 della sentenza impugnata che motiva per relationem a quella di primo grado, che, in ordine ad esempio al reato sub K (costituzione e apparente patrimonializzazione della nuova subholding operativa IT PA), l'imputato, con operazione di cosmesi contabile portata a termine nel giro di meno di venti giorni, aveva fatto registrare a ciascuna delle conferenti (HI SO e OI, delle quali era anche sindaco, MI e IT PA) 'rilevanti plusvalenze da conferimento con le quali si coprono i risultati negativi derivanti dalla gestione', prefigurando 'mirabolanti tassi di crescita del fatturato' anche se i risultati storici erano negativi o assai modesti e proponendo 'visionarie stime prospettiche degli utili attesi', per concludere, su tali solide basi, per la sussistenza della sua piena consapevolezza della falsità delle stime. 12. Conclusione non scalfita né dal rilievo, assertivo, del ricorrente che alcuni, imprecisati, valori di stima elaborati dal UC sarebbero stati utilizzati anche nella procedura di amministrazione straordinaria, né dal fatto che l'analisi dei consulenti dell'accusa, postuma, si sia potuta avvalere delle verifiche svolte ex post dalla società di revisione PWC e dalla Guardia di Finanza, posto che tali verifiche hanno consentito la scoperta dei falsi da parte di terzi estranei alle dinamiche del gruppo, invece note al UC, grazie alla sua pluriennale esperienza all'interno dello stesso con le più varie cariche, quale protagonista sia del vecchio che del nuovo turismo. 13. Invano poi il ricorrente richiama il 'fax Zini' valorizzato in sentenza in relazione al capo U (conferimento di IT PA ed IT IN in ARtour PA, con relazioni di stima 66 redatte in otto giorni), di cui la corte territoriale gli aveva addebitato di non aver tenuto conto, per sottovalutarne la portata accusatoria solo osservando che la nomina a perito del UC proveniva dal tribunale di AR, dimenticando che da quel fax, come evidenziato in fatto dai giudici di merito, risultava con chiarezza (pag. 570 della sentenza impugnata) che, secondo il frasario utilizzato dall'avv. Zini, uno dei principali attori della vicenda ARtour, la perizia da redigersi dall'imputato per il conferimento in ARtour -capi U e W- non era frutto del lavoro di un professionista indipendente, ma uno 'strumento asservito alla rappresentazione di una realtà confezionata ad hoc', mentre in realtà 'lo squilibrio patrimoniale inoculato nella società tramite i falsi valori asseverati determinava la formazione fittizia del capitale sociale e, unitamente agli ulteriori artifici contabili accertati, la condizione di sostanziale insolvenza nella quale la nuova società era destinata ad intraprendere la gestione operativa'. 14. Pure inammissibile è il richiamo integrale alla CT di parte del dr. Pietra da intendersi parte integrante del ricorso essendo inammissibile per genericità il motivo relativo a vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione accompagnato dall'allegazione in blocco ed indistinta di atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte di questa corte (Cass. 23308/2015, già citata). 15. Quarto motivo: violazione dell'art. 111, comma secondo, Cost. per incompatibilità di uno dei componenti il collegio di primo grado che aveva concorso alla pronuncia di tre sentenze civili, allegate al ricorso, nell'ambito della vicenda LA. 16. Il motivo in esame reitera, sub specie di violazione del principio costituzionale dell'imparzialità del giudice, l'eccezione di nullità assoluta della sentenza di primo grado, formulata con l'atto di appello, per incompatibilità del componente del collegio dr. Giampaolo Fabbrizzi. 17. Va premessa l'assorbente considerazione, che si condivide con la corte bolognese, che l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione -nella specie non intervenute- che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 - dep. 12/06/2014, Attanasio, Rv. 262302). 18. Comunque l'eccezione è stata pure esaminata nel merito ed ineccepibilmente disattesa in sentenza osservando, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la disciplina dell'incompatibilità del giudice penale, di stretta interpretazione giacché a carattere eccezionale, non annovera tra le relative cause quella del giudice che, essendosi pronunciato in materia civile o fallimentare, sia poi chiamato a decidere nel processo 67 penale correlato o correlabile, sempreché -è il caso di aggiungere- in tali pronunce non sia stata compiuta -né il ricorrente assume specificamente che ciò sia avvenuto- alcuna valutazione di merito sui fatti oggetto degli addebiti (Sez. 5, n. 7463 del 22/11/2013 dep. 17/02/2014, Galli, Rv. 259513, secondo cui non integra una causa di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare relativa a procedimenti inerenti reati di bancarotta la circostanza che il medesimo magistrato abbia concorso a deliberare il fallimento della impresa e sia stato relatore nel procedimento di opposizione a tale dichiarazione di insolvenza proposta anche dall'imputato, se in tali pronunce non stata compiuta alcuna valutazione di merito sui fatti oggetto degli addebiti). 19. Vale la pena soggiungere che non è ravvisabile alcun contrasto tra l'art. 34 cod. proc. pen. e l'art. 111, comma secondo, Cost., evocato nel ricorso, che potrebbe in ipotesi dar luogo ad una questione di costituzionalità, peraltro non proposta, in mancanza di una qualsiasi predelibazione di responsabilità penale dell'imputato da parte del dr. Fabbrizzi. 20. Questi, infatti, come da sentenze del tribunale di AR allegate al ricorso, risulta essersi pronunciato in tre procedimenti di opposizione allo stato passivo, proposti non dall'imputato, ma da terzi, e cioè IO BR avverso lo stato passivo rispettivamente di IT PA in amministrazione straordinaria e di Coloniale PA in amministrazione straordinaria, ST TT avverso lo stato passivo di quest'ultima società, nei quali le opposizioni sono state respinte per mancato adempimento dell'onere della prova dello svolgimento con diligenza del mandato di componente del collegio sindacale in presenza della sottoposizione ad indagini per reati fallimentari, in ordine ai quali non è stata comunque compiuta alcuna, sia pur preliminare, valutazione. 21. Né è superfluo evidenziare che lo stesso ricorrente ha sottolineato, in contraddizione con se stesso, come l'imparzialità del giudice penale derivi dall'essersi pronunciato 'sulla medesima res iudicanda in altri gradi o fasi del processo' (pag. 39 del ricorso) e dalle 'convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza' (così riportando, virgolettato, a pag. 38 del ricorso, un brano della sentenza della corte costituzionale n. 155 del 20-5-1995, rectius 1996). 22. Quinto motivo: violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio essendo quest'ultimo integrato dalle evidenti contraddizioni e lacune emerse dal controesame. 23. Del tutto aspecifico, quindi inammissibile, l'ultimo motivo di impugnazione che pretende di far discendere l'esistenza di un ragionevole dubbio dal contenuto, genericamente evocato, del controesame di imprecisati testimoni che evidenzierebbe le lacune dell'impostazione accusatoria. 8 68 8 Il ricorso nell'interesse del UC è quindi nel complesso inammissibile e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese deve essere accompagnata da quella al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in € 1000. LO LO, organizzatore del comparto viaggi anche tramite l'autonoma ricerca di fonti di approvvigionamento finanziario, con varie qualifiche dall'ottobre 1999 all'agosto 2002 in IT PA (di cui era presidente e amministratore delegato AU RA), tra le quali quella, dapprima, di direttore generale amministrazione e finanze di IT PA, poi di direttore operativo del gruppo IT alle dipendenze dell'AD RA, in posizione gerarchicamente sovraordinata a tutti i direttori di divisione di quel gruppo, nonché consigliere di amministrazione di HIva PA e di OI TO PA negli ultimi anni '90, risponde dei capi P lett. a (bancarotta patrimoniale di IT IN PA per l'episodio 12-2-2002 e di IT PA per l'episodio 10-7-2000), I (qualificato ai sensi dell'art. 223, comma 2, n.1, legge fall.), K qualificato ai sensi stesso art. 223, comma 2 n. 2, G (limitatamente ai bilanci OI 1999-2000 e IT PA 2001), H (documentale OI esercizio 2000, IT PA 2000-2001), Q (distrazione di due miliardi di lire dalla HE BusinessLeisure SA, controllata da CP il cui patrimonio era depauperato in misura pari alla svalutazione della partecipazione nella consociata estera), M qualificato ai sensi art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., N (limitatamente a IT PA). Con l'esame della posizione FL si passa all'analisi della seconda fase del Gruppo Turistico, quella del c.d. nuovo turismo.
1. Il ricorrente, premesso che gran parte della sentenza dedicata alla relativa posizione costituisce mera riproduzione dei motivi di appello, della pronuncia di primo grado e della requisitoria del PG, deduce con il primo motivo, inerente al capo P a) -le due distrazioni in data rispettivamente 10-7-2000 e 12-2-2002, la prima per 744mila euro, la seconda per 929mila euro, per le quali era intervenuta condanna in primo grado-, violazione di legge o contraddittorietà della motivazione per contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza in quanto il dispositivo 'dichiara non luogo a procedere ex art. 649 cod. proc. pen. per tale capo d'imputazione (e quindi, sembrerebbe, per entrambe le distrazioni per le quali era stata pronunciata condanna), mentre la motivazione sembra riferirsi soltanto alla distrazione di € 922.000 del 12-2-2002 (tra l'altro erroneamente ricondotta a LA IN Corporation, anziché a LA PA), già oggetto di condanna nella sentenza del processo principale LA, passata in giudicato.
2. Secondo il ricorrente, dalla prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo dovrebbe discendere la rideterminazione della pena con eliminazione dell'aumento per continuazione e l'eliminazione della statuizione con la quale è stata disposta la 69 restituzione a IT della somma di € 774.685 sequestrata all'imputato su un conto HE.
3. Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
4. Nella specie all'effettiva incongruenza tra dispositivo (in cui l'applicazione del ne bis in idem è riferita genericamente al capo P lett. a) e motivazione (a pag. 553 si legge che la violazione del principio del ne bis in idem è limitata al prelievo in data 12-2-2002), non può porsi riparo facendo prevalere sic et simpliciter, come vorrebbe il ricorrente, il dispositivo sulla motivazione. 1. 5. Invero la regola della prevalenza del primo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Cass. 8363/2013), poiché la motivazione : conserva la sua funzione esplicatrice e chiarificatrice delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione, ben potendo contenere indicazioni idonee a far ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Cass. 43419/2015).
6. Nella specie, però, la perentorietà del dispositivo cui si contrappone l'incompletezza della motivazione (la conclusione a pag. 553 non sembra sorretta da argomenti idonei ad escludere la correttezza del dispositivo e quindi a far propendere per la prevalenza della motivazione, ma neppure dà certezza della diversa volontà decisoria espressa in dispositivo) fa sì che l'eccepito contrasto non sia solo apparente, ovvero risolvibile in questa sede mediante rettificazione di errore materiale, ma effettivo, dovendo quindi determinare l'annullamento sul punto della sentenza affinché sia il giudice di merito a pronunciarsi al riguardo, restando assorbita la collegata questione inerente alla richiesta di revoca della statuizione di restituzione a IT della somma di € 774.685 sequestrata all'imputato.
7. Con il secondo motivo relativo al capo I), qualificato ex art. 223, comma 2 n. 1 (art. 2626 cod. civ., già art. 2623 stesso codice con cui il primo è in rapporto di continuità normativa), che contesta al FL, quale componente del CdA di OI Tour Operator, di aver concorso a determinarne la dichiarazione di insolvenza per effetto della simulata ricapitalizzazione della società (assemblea straordinaria 10-6-1999), omettendo i controlli doverosi, si denunciano erronea applicazione della norma incriminatrice o mancanza di motivazione.
8. Si tratta dell'operazione di falso ripianamento delle perdite di GOING T.O. tramite accrediti da parte della indiretta controllante IT, poco dopo restituiti alla stessa, operazione che, secondo il ricorrente, non avrebbe avuto alcun effetto pregiudizievole sulla GOING la quale, dopo soli quattro mesi, aveva apportato l'azienda nella IT diventandone azionista. La mancanza di danno era stata riconosciuta dalla corte 70 territoriale che aveva però osservato come ciò non fosse in grado di elidere il disvalore penale del fatto. Valutazione, questa, erronea in diritto essendo la bancarotta impropria da reato societario reato di evento, rappresentato dal dissesto. Inoltre, mentre il fatto reato può costituire causa concorrente del dissesto ma non causa di aggravamento del dissesto, stante la diversa dizione testuale dell'art. 223 rispetto all'art. 224 legge fall., la sentenza di primo grado nulla aveva argomentato in ordine all'incidenza dell'operazione sul dissesto e quella di secondo grado aveva addirittura escluso il danno.
9. Il secondo motivo è infondato. 10. L'assunto secondo cui la mancanza di danno, idonea ad escludere la sussistenza dei fatti di bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, legge fall. stante la natura di reati di evento di essi, sarebbe oggetto di riconoscimento in fatto da parte della corte territoriale, accompagnato tuttavia dall'erronea affermazione che l'assenza di danno non elide il disvalore penale del fatto, è ancorato, a ben vedere, soltanto alla frase scritta tra parentesi alla pag. 549 della sentenza impugnata, secondo la quale 'La circostanza -assenza di danno- non elide il disvalore del fatto'. 11. Ciò nondimeno l'analisi del complesso della motivazione relativa al reato in questione, in sinergia con l'iter argomentativo della sentenza di primo grado (che, lungi, dall'essere silente in ordine all'incidenza dell'operazione sul dissesto, aveva osservato che la condotta era strumentale alla dissimulazione del deficit ed, eludendo il disposto dell'art. 2447 cod. civ., aveva consentito a OI di continuare ad operare in condizioni di dissesto latente, che dal 1999 si sarebbero costantemente aggravate), rende agevole attribuire quella frase ad una semplice annotazione, poi non sviluppata, dell'estensore. 12. Ad essa fa infatti da contrappunto, due paragrafi più sopra, la 'risposta' (così testualmente definita, evidentemente a sua volta frutto di un'annotazione incompleta dell'estensore) alla tesi difensiva secondo la quale OI, restituendo a IT la somma occorsa per la ricapitalizzazione, non aveva subito alcuna perdita avendo maturato un credito a contropartita, risposta' espressa nei seguenti testuali termini, ivi compresa la sottolineatura: 'Permane comunque il disvalore del fatto perché in contabilità, così come all'assemblea dal 10-6-1999, viene attestata la copertura della perdita;
nei conti OI non fu iscritto alcun credito nei confronti di IT'. 13. Con l'ovvia conseguenza che precedente appunto valorizzato nel ricorso, letto in parallelo con quest'ultimo, altro non può significare se non che la prospettata -in chiave difensiva assenza di danno (dovuta all'asserito maturare di un credito di OI verso IT) non privava il fatto di rilevanza penale giacché di tale credito non vi era traccia alcuna nella contabilità di OI. 14. Si aggiunga che a pag. 530 la sentenza impugnata, ripercorrendo i passaggi di quella di primo grado condivisi dalla corte bolognese, osserva come la versione difensiva (e 71 cioè che OI aveva -è vero- restituito ad IT la liquidità ricevuta per copertura perdite, ma aveva maturato a contropartita un credito) era 'curiosa' perché in assemblea, come in contabilità, si era attestata la copertura delle perdite mentre la provvista a ciò destinata era stata distolta dalle casse sociale di OI per essere retrocessa a IT, ma nessun credito o rettifica erano stati iscritti nei conti della prima. 15. Il che smentisce in toto anche la dichiarazione dello stesso FL, membro del consiglio di amministrazione di OI, di aver saputo che la copertura della ricapitalizzazione era fasulla ritenendo tuttavia -si ignorano le ragioni- che la fittizietà fosse compensata dal fatto che OI acquisiva un credito, giacché la mancata acquisizione del credito supera del tutto la prospettazione dell'assenza di danno. 16. In contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa corte è poi il rilievo che il fatto, per essere penalmente rilevante, deve costituire causa, anche concorrente, del dissesto, ma non può rappresentare causa di aggravamento di esso stante il diverso tenore letterale dell'art. 223 rispetto all'art. 224 legge fall.. 17. Come infatti già osservato nella panoramica iniziale relativa a questioni riguardanti più ricorsi, l'indirizzo di legittimità ormai consolidatosi è quello per il quale, grazie al principio dell'equivalenza delle cause accolto nel codice penale vigente, anche in materia fallimentare l'azione od omissione dell'agente è considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, pur se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, abbiano concorso alla sua produzione. Ciò perché il comportamento dell'agente ha comunque costituito una delle condizioni dell'evento, con la conseguenza che non spiegano effetti sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né la dipendenza o meno di quelle concause dal comportamento del colpevole, né l'eventuale maggiore prossimità all'evento di esse e neppure la loro preminente efficienza causale (Cass. 15613/2015, Geronzi;
17021/2013, Garuti e altro;
8413/2013, Besurga;
17690/2010, Cassa di RiPArmio di Rieti PA e altri). 18. Il terzo motivo, relativo al capo K (bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, n.2, legge fall. per falsa valutazione delle società OI, HI SO ed altre, conferite nella nuova IT PA), denuncia mancanza di motivazione o erronea applicazione della norma incriminatrice osservando che la valutazione era stata effettuata da perito nominato dal presidente del tribunale di AR (il dr. ST UC), con la conseguenza che FL, consigliere di amministrazione privo di deleghe, non aveva motivi per dubitare della stima, pure approvata dall'assemblea della IT in presenza del collegio sindacale cui spettava la verifica dell'esattezza dei contenuti della perizia. 19. La sentenza impugnata, a fronte dell'orientamento di legittimità secondo cui la causazione con dolo del fallimento è caratterizzata da dolo diretto, quella per effetto di operazioni dolose da dolo eventuale, ha invece affermato che l'ipotesi in esame è 72 connotata da preterintenzione (con la quale il dolo eventuale è incompatibile), bastando all'accusa provare la consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'azione cui segue il dissesto e l'astratta prevedibilità di tale evento. 20. Anche il terzo motivo, focalizzato sui vizi che investirebbero la sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è fondato. Premesso che il conferimento di rami aziendali decotti nella neocostituita IT riecheggia sinistramente l'operazione di sei anni prima, ascritta ai protagonisti del c.d. vecchio turismo, relativa al conferimento di AI, RL IO VE e IA NZ in CP tramite OSKA, dimostrando che le persone cambiavano ma i metodi erano sempre gli stessi, va evidenziato che la sentenza di secondo grado, uniformandosi a quella del tribunale, non ha mancato di sottolineare, a pag. 530, che FL, quale consigliere di amministrazione di OI e di HI SO, aveva contribuito a porre in essere un segmento dell'operazione dolosa partecipando all'adozione delle delibere consiliari di conferimento delle due società, ben sapendo che i rami d'azienda da conferire erano negativi posto che le perdite di OI erano state falsamente ripianate solo pochi mesi prima, come da capo I, appena esaminato. 21. Tali argomentazioni privano di reale consistenza la questione circa la natura del profilo psicologico del reato, se animato da dolo generico nella possibile forma di dolo eventuale (dunque con previsione ed accettazione del rischio dell'evento fallimentare), come preferisce il ricorrente, oppure fattispecie a sfondo preterintenzionale (caratterizzata dalla consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dall'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, a prescindere dalla rappresentazione e dalla volontà dell'evento fallimentare), come ritenuto in sentenza. 22. Va premesso che nel ricorso, a ben vedere, alla ricostruzione delle due tendenze giurisprudenziali, la seconda delle quali definita oggetto di una 'isolata' sentenza di questa corte (il richiamo, per quanto aspecifico, è all'evidenza a Cass. 17690/2010, Cassa di RiPArmio di Rieti PA ed altri), non si accompagna l'indicazione delle ragioni per le quali, a dar prevalenza alla prima, il dolo non sarebbe nella specie configurabile. Il che appare idoneo a rendere addirittura inammissibile la doglianza. 23. Sta di fatto, tuttavia, che non solo il richiamo al concetto di preterintenzione, e quindi alla sufficienza dell'astratta prevedibilità dell'evento fallimentare da parte del soggetto autore o coautore dell'operazione dolosa, è stato ribadito in una ulteriore pronuncia di questa corte (Cass. 38728/2014), sicché la precedente non è isolata, ma che comunque l'atteggiarsi dell'elemento psicologico nella bancarotta da operazioni dolose è del tutto particolare giacché 'l'evento discende non già direttamente dall'atto antidoveroso, bensì per effetto dell'azione dolosa' (Cass. 16338/2011). La fattispecie è quindi assai 73 prossima alla preterintenzione, ma è tuttavia necessaria 'una qualche forma di rappresentazione del fatto nei suoi elementi naturalistici, poiché la responsabilità oggettiva è categoria eccezionale nel nostro sistema', e quindi la rappresentazione dell'evento che ne consegue (Cass. citata per ultima). 24. Nella specie la corte di Bologna, valorizzando la piena consapevolezza del FL sia che i conferendi rami d'azienda erano negativi posto che le perdite di OI erano state falsamente ripianate solo pochi mesi prima, sia che la neocostituita IT inglobava in tal modo fin dalla nascita lo squilibrio patrimoniale della conferente, ha sostanzialmente riconosciuto, al di là del formale richiamo alla preterintenzione, peraltro, come ricordato, condiviso in giurisprudenza, che l'evento fallimentare era comunque un esito prevedibile sì da comportare l'accettazione e l'assunzione del rischio relativo (in linea con Cass. 11945/1999, 19101/2004, 3942/2007). 25. Con il quarto motivo riguardante il capo H (bancarotta documentale IT anni 2000 e 2001, OI anno 2000) si censurano mancanza assoluta di motivazione sul reato relativo a OI annualità 2000 e a IT annualità 2001, ed erronea applicazione della legge penale per IT 2000. In quest'ultimo caso -IT 2000- l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla falsa predisposizione dei contratti KI, peraltro privi di sottoscrizione e comunque molto successivi al falso in bilancio basato su di essi e alla falsificazione delle scritture contabili (che peraltro non aveva impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), quindi privi di efficacia giuridica. 26. Comunque la falsificazione della contabilità era stata finalizzata a consentire ulteriore ricorso al credito, restando così assorbita nel falso in bilancio e quindi nella bancarotta impropria da reato societario. 27. Anche il quarto motivo è nel complesso infondato, per certi versi addirittura inammissibile. 28. E' infatti manifestamente infondata la censura di mancanza assoluta di motivazione sul reato relativo a OI annualità 2000 e a IT annualità 2001, poiché a pag. 528 la sentenza, quanto alla documentale di IT anno 2001, ricorda che FL aveva ammesso di aver ordinato nel 2001 la contabilizzazione in conto finanziamento da socio dei finanziamenti erogati invece da LA, e a pag. 529, dove è riportata la sentenza di primo grado quanto al reato relativo a OI anno 2000, che vi era la percezione dell'iscrizione, senza alcuna plausibile giustificazione, del falso provento straordinario per la rinuncia ad un asserito credito, inesistente, di Business & Leasure dell'esorbitante ed inverosimile importo di 4 mld di lire, appena sufficiente a mantenere lievemente in positivo il risultato economico di esercizio della società. Argomenti con cui il ricorso non si misura. 74 29. Quanto al reato di bancarotta documentale IT 2000, l'addebito di erronea applicazione della legge penale fa infondatamente leva sulla circostanza che l'affermazione di responsabilità, basata sulla falsa predisposizione dei contratti per la concessione dei diritti di sfruttamento dei marchi KI, ritenuta finalizzata a supportare documentalmente falsi ricavi per 66 mld di lire iscritti negli esercizi precedenti a seguito di 'inaspettata ed ipertrofica attività ispettiva del collegio sindacale', valorizzerebbe atti privi di efficacia giuridica perché non sottoscritti e comunque molto successivi alla falsificazione delle scritture contabili. 30. L'assunto trascura il principio affermato da questa corte secondo il quale oggetto della falsificazione integrante bancarotta fraudolenta documentale può essere sia il documento da annotare nella scrittura contabile dell'impresa, sia l'atto formato posteriormente e finalizzato a giustificare una falsa annotazione già compiuta ed a rafforzarne la portata illecita, quale ostacolo alla ricostruzione del patrimonio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato in esame la formazione di un contratto ideologicamente falso di vendita finalizzato a supportare una falsa fattura già precedentemente annotata in contabilità e relativa alla vendita di quello stesso bene) (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 23/04/2015, Caprara e altri, Rv. 263245) 31. Del pari in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità l'assunto del ricorrente, già prospettato nell'atto di appello, che pretende, posto che la falsificazione della contabilità era finalizzata a consentire ulteriore ricorso al credito, l'assorbimento di essa nel falso in bilancio e quindi nella bancarotta impropria da reato societario se causa del dissesto. 32. Infatti, come già ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, l'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili. Pertanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all'art. 2621 cod. civ. è assorbito nel reato di bancarotta impropria mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui all'art. 216 legge fall. (Sez. 5, n. 7293 del 28/05/1996 - dep. 19/07/1996, Schillaci, Rv. 205987). 33. Il motivo quinto si riferisce al capo M, bancarotta impropria di IT per effetto di operazioni dolose rappresentate dal giro di assegni posto in essere con la complicità del direttore di agenzia PO, AT. 34. Secondo il ricorrente la sentenza a pag. 552 si è limitata a richiamare i temi già trattati per la posizione AT, trascurando la presenza di motivi di gravame originali per la 75 posizione FL, rimasti quindi non esaminati, quali, trattandosi di reato a dolo eventuale, la mancanza di prova circa la previsione e l'accettazione del rischio della verificazione del dissesto della società per effetto del giro di assegni, operazione che avrebbe al più potuto integrare ricorso abusivo al credito. 35. La prospettazione del quinto motivo ignora che la citazione testuale di parti della sentenza di primo grado condivise dalla corte territoriale, dà pienamente conto che FL, ormai punto di riferimento imprescindibile del gruppo, di concerto con TA si era impegnato su più fronti per soddisfare le esigenze di approvvigionamento finanziario del gruppo stesso, così dando luogo, tra l'altro, a forme di extrafido occulto presso alcuni istituti di credito e in particolare presso PO, agenzia diretta dal AT, suo amico personale, tramite l'emissione di una miriade di assegni di giro volta a creare un'apparenza di liquidità, con picchi di quasi 65 mld di lire solo presso la stessa PO. 36. L'assunto che un'operazione di tali dimensioni integrerebbe mero ricorso abusivo al credito non avendo la corte bolognese affrontato nello specifico il tema dell'elemento psicologico del reato di bancarotta da operazioni dolose sotto il profilo dell'accettazione del rischio dell'evento fallimentare, sembra del tutto estraneo alla ricostruzione in fatto della vicenda, espressa in entrambe le sentenze di merito, giacché la visione globale del ruolo dell'imputato, anche alla luce dei reati già esaminati e di quelli da esaminare, non può che condurre alla conclusione della sua piena conoscenza della situazione fallimentare del gruppo, sorto sulle ceneri di enti a loro volta decotti, la cui sopravvivenza era legata soltanto al mascheramento delle reali condizioni economico- finanziarie in cui versava. 37. Con conseguente, innegabile rappresentazione da parte del FL dell'evento fallimentare. 38. Con il sesto motivo, inerente al capo Q, bancarotta per distrazione di due miliardi di lire mediante l'artificiosa interposizione della LO S.A. nell'acquisto della OI To da parte della HE Business & Leisure SA (settembre novembre 1998) controllata totalmente da IT & P PA (il cui patrimonio era rimasto in tal modo depauperato quanto meno sotto il profilo della svalutazione della partecipazione e della recuperabilità dei crediti vantati da IT nei suoi confronti), si deduce nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale (artt. 223 comma 1 e 216 comma 1, legge fall.) o per mancanza di motivazione. 39. Escluso che la persona offesa sia la società controllata, non dichiarata insolvente, si osserva che la corte territoriale non ha esaminato la doglianza relativa all'incertezza di individuazione del titolare del bene giuridico leso, da ravvisarsi se mai in Agis, società a capo della holding del turismo, sul cui bilancio di esercizio si rifletterebbero le rettifiche per svalutazioni derivanti dalle perdite registrate dalla società HE (il che 76 : sarebbe stato sostanzialmente riconosciuto dal giudice di primo grado a proposito del diverso tema della falsificazione dei bilanci a pag. 217 della sentenza del tribunale). 40. Il sesto motivo del ricorso FL pone la questione dell'individuazione del soggetto offeso da bancarotta fraudolenta patrimoniale allorché la società depauperata non sia dichiarata insolvente. 41. Giova ricordare brevemente la vicenda ripercorsa alla pag. 531 della sentenza: FL e l'avv. Rigolli erano procuratori speciali dell'acquirente HE di OI, il prezzo delle cui azioni era stato fissato in 18 mld di lire, con passaggio alla società HE tramite NS IN SA, AR SA e AR IN SA;
l'inattesa interposizione di LO SA, che prima aveva acquistato il 100% di AR SA e AR IN SA (titolari del 60% di OI) per poi rivendere le azioni AR SA e AR IN SA al prezzo di 14 invece di 12 mld di lire, era stata accettata da FL sottoscrivendo questo ulteriore accordo ben conscio che l'erogazione dei due miliardi era priva di giustificazione. 42. La questione era stata posta in modo non specifico nell'atto di appello senza indicare in Agis l'effettiva p.o. e solo richiamando le osservazioni relative al capo P in merito al problema del depauperamento della controllata non insolvente. 43. Tuttavia il tema risulta affrontato e risolto in fatto, alla radice, dalla sentenza di primo grado (pag. 607), le cui argomentazioni non sono adeguatamente contrastate nel ricorso, laddove si osserva che in tal modo la consociata HE aveva perso di valore propagandosi tale perdita al valore della partecipazione di IT LI (diretta controllante) iscritto nell'attivo patrimoniale della holding CP PA (poi IT IN PA). 44. Con il settimo motivo relativo al capo GII (bancarotta impropria da reato societario limitatamente al falso in bilancio OI TO 1999-2000 e IT PA 2001) il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale (art. 223, comma 2 n. 1, legge fall.) e vizio di motivazione. Quanto al primo fatto (OI), la nullità della sentenza discenderebbe dalle doglianze già espresse in ordine ai reati di cui ai capi I (falso ripianamento perdite di OI) e K (conferimento in IT di società decotte) (motivi 2 e 3), quanto al secondo (IT PA) da un lato si contesta l'interpretazione estensiva dell'art. 223 comma 2 n. 1 legge fall. condivisa in sentenza, già criticata con il secondo motivo, dall'altro si osserva che, anche ritenuta esatta tale interpretazione, la condotta di falso in bilancio può essere funzionale al dissesto solo se nasconde una fuoriuscita di denaro o simula un'entrata inesistente, ma non quando sia unicamente intesa a 'schermare' l'effettivo erogante denaro liquido (nella specie LA PA) ad una società decotta (HI PA) che determina incremento di quest'ultima società. 77 45. Ulteriore doglianza, di cui sempre allo stesso motivo, investe la questione, asseritamente non esaminata nelle sentenze di merito, della sussistenza del contributo causale, accompagnato dal dolo, che sarebbe stato fornito dal FL all'occultamento delle perdite di bilancio, questione rilevante in quanto, mentre egli è possibile autore del reato societario, che prevede tra gli autori anche i 'dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari', qual era all'epoca l'imputato essendo prima direttore generale amministrazione e finanze della HI PA (quindi la questione riguarda solo la bancarotta da falso in bilancio di IT), e poi direttore operativo alle dipendenze dell'AD RA, è solo concorrente extraneus nella bancarotta impropria. 46. L'ultimo motivo di ricorso è nel complesso infondato. 47. L'inconsistenza delle censure inerenti alla bancarotta impropria da falso in bilancio di OI (anni 1999/2000) discende da quella delle doglianze (motivi 2 e 3 del ricorso), già esaminate e disattese, con argomentazioni alle quali si fa integrale rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi I (falso ripianamento perdite di OI) e K (conferimento in IT di società decotte). 48. Le censure relative allo stesso reato in danno di IT PA anno 2001, sono a loro volta infondate, la prima, riguardante l'interpretazione estensiva dell'art. 223 comma 2 n. 1 legge fall. condivisa in sentenza (che ritiene configurabile il reato anche in caso di aggravamento di un dissesto preesistente), per le ragioni già indicate laddove si sono disattese le questioni di cui al secondo motivo, la seconda, basata sul rilievo che la condotta di falso in bilancio può essere funzionale al dissesto solo se nasconde una fuoriuscita di denaro o simula un'entrata inesistente, ma non quando sia unicamente intesa a 'schermare' l'effettivo erogante denaro liquido (nella specie LA PA) ad una società decotta (HI PA), giacché non tiene conto, ad esempio, che l'iscrizione di ricavi per 66 mld di lire per la concessione dei diritti di sfruttamento dei marchi tramite i falsi contratti KI, rientra proprio nella categoria della simulazione di entrate inesistenti. 49. Senza considerare, tuttavia, che anche l'occultamento della reale provenienza di erogazioni di natura distrattiva, è collegato eziologicamente all'aggravamento del dissesto. 50. Infatti la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero (nella specie finanziamenti dell'azionista, frutto invece di bancarotta fraudolenta patrimoniale) al fine di occultare la esistenza di perdite, impedisca il manifestarsi della necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla poi fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi, integra il reato in questione (Cass. 42272/2014) proprio perché l'evento tipico di questa fattispecie 78 delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (Cass. 42811/2014). 51. Né ha maggior pregio la doglianza, pure prospettata nel motivo in esame e relativa alla sola bancarotta impropria di IT PA, circa la mancata individuazione del contributo causale, accompagnato dal dolo, che sarebbe stato fornito dal FL, quale concorrente extraneus (dal momento che la carica ricoperta in HI era idonea a renderlo autore del reato di false comunicazioni sociali, ma non di quello di bancarotta impropria da reato societario), all'occultamento delle perdite di bilancio. 52. Invero la sentenza, premessa la qualità di FL di capo dell'amministrazione e finanza con ruolo equiparabile a quello di amministratore delegato, ha evidenziato la chiamata di correo dell'AD di IT PA, RA (secondo cui le politiche di bilancio erano concordate con FL alla cui presenza erano state impartite a EV, responsabile dell'ufficio amministrativo, le disposizioni per rendere più acconci i conti della società), riscontrata da quella di EV, nonché l'accertata attività di compilazione da parte dell'imputato, con EV e OL, dei contratti KI funzionali a giustificare l'iscrizione in bilancio di falsi ricavi per 66 mld di lire. Quanto alla posizione FL, la sentenza va quindi annullata relativamente al reato di cui al capo P lett. a) in ordine al prelievo di € 774.685, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bologna e rigetto nel resto del ricorso. EB TO risponde, quale direttore di agenzia di PO Carire, con la quale intrattenevano rapporti di conto corrente sia le società del turismo della famiglia TA che la LA, nonché amico di FL, direttore finanziario di IT PA, dei capi M (riqualificato ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.: aggravamento del dissesto IT PA per effetto di operazioni dolose) ed N (bancarotta per distrazione in danno della stessa società).
1. Primo motivo di ricorso: vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i capi d'imputazione. Quanto al capo M (ricorso al giro di assegni tra conti correnti accesi da IT PA presso diversi istituti bancari), la doglianza investe la sussistenza dell'elemento psicologico e quindi la possibilità per un semplice direttore di banca di rendersi conto del giro di assegni praticato da IT da un conto corrente ad un altro, a fronte dell'oggettiva limitatezza dei controlli previsti (tabulato quotidiano -c.d. accentrata- recante solo il saldo contabile e non quello liquido), dell'affidamento nei controlli da parte degli organi superiori, della convinzione di AT che la valutazione del rischio andasse comunque rapportata all'intero gruppo turistico-alimentare. Elementi che ne hanno determinato l'assoluzione dal capo O). E 2. Inoltre le testimonianze LA e LU, dipendenti dell'istituto bancario e collaboratori dell'imputato, erano state oggetto di interpretazione travisante laddove ritenute indicative della tolleranza del giro assegni da parte dell'imputato per sette otto 79 mesi, con conseguente incidenza sul dolo, mentre in realtà il picco del ricorso a tale sistema era stato limitato ai mesi agosto ottobre 2001 (CT del PM Ferrari) essendo stato in precedenza realizzato su più istituti bancari e dal luglio 2001 al febbraio 2002 solo su due banche. Inoltre si era trascurato che, per giurisprudenza di questa corte (Cass. 16388/2011, Barbato), il dolo dell'extraneus dovrebbe includere la consapevolezza dell'insolvenza della società poi fallita, mentre nella specie tale consapevolezza in capo a AT era stata contraddittoriamente ora affermata (pag. 332), ora negata (pag. 337), nella sentenza.
3. Quanto al capo N, bancarotta per distrazione ai danni di IT PA relativa all'importo (per 97.000 euro) dei viaggi usufruiti gratuitamente da AT in parte nelle stesse località e periodi di FL, la doglianza investe la carenza di motivazione sulla consapevolezza del dissesto della società e in secondo luogo la contraddittorietà della stessa in quanto la sentenza da un lato afferma che l'imputato aveva asservito l'istituto bancario ad operazioni illecite in cambio di viaggi, dall'altro non solo precisa che non si era appurato se il valore dei viaggi fosse rapportato al costo oppure al prezzo di listino, ma dà atto che i viaggi erano iniziati nel 1999, quindi qualche anno prima dei fatti ascritti, con conseguente mancanza di un chiaro vincolo di dipendenza tra i viaggi e le condotte stesse.
4. Il primo motivo del ricorso AT va disatteso essendo per certi versi inammissibile.
5. La questione che investe il capo M sotto il profilo soggettivo del reato, riproposta nel ricorso enfatizzando gli elementi a sostegno della buona fede dell'imputato, ha ricevuto adeguata e puntuale risposta, con corretta metodologia di analisi ed efficacia argomentativa, nella sentenza impugnata.
6. L'asserita inconsapevolezza del direttore di filiale circa la prassi del giro assegni posta in essere da IT allo scopo di procurarsi apparente liquidità, risulta smentita dalla chiara ricostruzione della vicenda operata dalla corte di merito, laddove, a pag. 327 della sentenza, ricordata la differenza tra saldo contabile che rappresenta la differenza tra prelievi e versamenti ma non tiene conto della valuta-, oggetto di controllo obbligatorio, e saldo liquido, che, fino a Luglio 2002 (avvento di Capitalia), si otteneva con apposita interrogazione, discrezionale, al terminale, si è evidenziato come, proprio attraverso questo secondo tipo di controllo, i due collaboratori dell'imputato si fossero accorti che nella posizione del cliente IT si erano determinate elevate posizioni di illiquidità con conseguente extrafido occulto.
7. La circostanza che AT, per quanto reiteratamente informato, avesse continuato per alcuni mesi a tollerare la pratica per di più adoperandosi in vario modo (informando il cliente, esigendo che LA reintegrasse la provvista) per evitare lo sconfinamento contabile dai limiti degli affidamenti concessi -che avrebbe inevitabilmente palesato la presenza di movimentazioni rischiose per l'istituto bancario-, è stata quindi logicamente 80 ritenuta significativa dimostrazione che il sistema del giro di assegni gli era ben noto, tra l'altro trattandosi di assegni di per sé anomali per importi abnormi e taglio rotondo.
8. Per di più il meccanismo occulto di ricorso abusivo al credito era stato smascherato solo grazie ad un fattore esterno giacché, nel febbraio 2002, BPL, banca trassata, aveva rifiutato di evadere un assegno privo di copertura, non prima, tuttavia, che nel gennaio di quell'anno lo scostamento tra saldo contabile e saldo liquido avesse raggiunto il picco di 67 mld di lire.
9. Quanto poi all'invocato, sempre al fine di accreditare la buona fede, affidamento dell'imputato sui controllo degli organi superiori, comunque ridimensionato dalla considerazione precedente, la sentenza opportunamente rileva, a pag. 330, che, essendo il rischio del cliente IT censito unitamente a quello del cliente LA, come ben sapeva AT, l'Ufficio Controllo Rischio di PO sarebbe intervenuto solo in caso di superamento dei limiti degli affidamenti del macrogruppo turistico-alimentare nel suo complesso, senza dunque approfondire la natura delle partite illiquide, che peraltro di per sé non nascondevano necessariamente movimenti illeciti. 10. Sta di fatto, però, che l'imputato, tra l'altro definito da NA 'uno che non si faceva problemi, non ignorava affatto che, come pure ricordato in sentenza, al di là della scelta sostanziale dell'istituto di credito di valutare globalmente il rischio del cliente LA/IT, le società turistiche erano organiche non già a LA ma alla famiglia TA, come tra l'altro specificato dallo stesso TA nella lettera di patronage del 16- 12-1999 in relazione ad un finanziamento da erogare ad IT per l'importo di 20 mld di lire. 11. Il motivo in esame è poi manifestamente infondato quanto al vizio di travisamento delle deposizioni dei testi LA e LU, collaboratori dell'imputato, del pari inteso a mettere in dubbio la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul punto della durata temporale della tolleranza da parte di AT del sistema del giro assegni successivamente alle loro informazioni. 12. Giova al riguardo anzitutto rammentare che, versandosi in ipotesi di doppia conforme, il vizio, il quale presuppone che il giudice abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale -sempre che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio inesistente o pretermesso-, può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le altre Cass. 4060/2013 che richiama Cass. 19710/2009). Pena, diversamente, il superamento del limite del devolutum con non consentiti recuperi in sede di legittimità, superamento che non ricorre solo quando il giudice d'appello, per 81 rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. 5146/2014, 5615/2013, 5223/2007). 13. Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alle medesime conclusioni. 14. Né comunque, a ben vedere, qualche mese in più o in meno (trattandosi comunque sempre di alcuni mesi) cambia il significato sostanziale del dato probatorio, valorizzato dai giudici di merito a sostegno della sussistenza del dolo, rappresentato dal fatto che AT, nonostante l'apporto informativo dei collaboratori, non pose fine, nascondendola anzi con vari espedienti tesi ad evitare lo sconfinamento contabile dai limiti degli affidamenti concessi, alla prassi dell'extrafido occulto, smascherata solo, mentre era ancora in pieno svolgimento, come già osservato, grazie all'intervento di un altro istituto di credito. 15. La questione relativa alla configurazione del dolo del AT quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, non è fondata. 16. Secondo il ricorrente, il quale ha premesso che la giurisprudenza di questa corte richiede che il dolo dell'extraneus includa la consapevolezza dell'insolvenza della società poi fallita, detta condizione soggettiva sarebbe stata contraddittoriamente affermata a pag. 332 della sentenza, negata a pag. 337. 17. Il contrasto denunciato è tuttavia, a ben vedere, solo apparente. 18. A pag. 332 la motivazione circa la sussistenza del dolo alla luce della piena consapevolezza di AT della non contingente impotenza finanziaria di IT, non offre il fianco ad alcuna incertezza essendo saldamente ancorata ai convergenti dati, da una parte, della conoscenza del massiccio ricorso all'abusiva pratica del giro assegni per importi abnormi al solo fine di beneficiare di un extrafido occulto, dall'altra della conoscenza delle valutazioni negative riservate dagli organi interni della banca al gruppo turistico (il rating nel 2001 era stato di 'insufficiente' e 'molto insufficiente' nei confronti, rispettivamente, di IT IN e IT Immobiliare). 19. Conseguentemente, secondo la corte bolognese, l'apporto fornito alla proliferazione del giro assegni non poteva non essere accompagnato dalla rappresentazione dell'aggravamento del dissesto e quindi, in ultima analisi, dell'evento fallimentare. 20. Senza contare, poi, che, come ricordato trattando il ricorso FL, secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il coefficiente psicologico della bancarotta da operazioni dolose, posta la volontarietà dell'operazione, si atteggia, quanto alla causazione del dissesto, secondo la categoria della preterintenzione, così essendo sufficiente l'astratta prevedibilità dell'evento fallimentare da parte del soggetto che sia autore o coautore dell'operazione dolosa, a prescindere, si ritiene di poter aggiungere, dalla concreta consapevolezza di un'insolvenza in atto purché, beninteso, l'operazione dolosa, cui l'extraneus apporta un volontario contributo con la propria condotta, presenti, come 82 nella specie, dimensioni economico-finanziarie di tale portata -o comunque altre caratteristiche- in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie e quindi al rischio di insolvenza (Cass. 11624/2012, Fanini e altro;
41055/2014, Crosta), da comportare detta prevedibilità e quindi la rappresentazione dell'evento conseguente (Cass. 16388/2011, P.G., Barbato e altri). 21. Quanto alla diversa e, asseritamente, contraddittoria affermazione contenuta a pag. 337 della sentenza, occorre segnalare che essa è inglobata nella trattazione del capo O) dell'imputazione, per il quale è intervenuta assoluzione in secondo grado, relativo al concorso di AT in episodi distrattivi aventi ad oggetto trasferimenti di somme, tramite bonifici sottoscritti da TA, dal conto corrente di LA a quello di IT PA, conti entrambi in essere presso la filiale di cui l'imputato era direttore. 22. In chiusura di tale trattazione la corte d'appello, dopo aver affermato che l'inesistenza di indici sicuri della consapevolezza di AT che il depauperamento fosse effettivo ed in danno specifico di LA rendeva dubbia la ricorrenza dell'elemento psicologico in capo all'extraneus AT, conclude 'Analogamente neppure sussiste la prova certa circa la sua consapevolezza del procurando dissesto di IT'. 23. Orbene, considerata l'eccentricità di tale ultimo assunto rispetto al tema trattato essendo IT la beneficiaria delle distrazioni, mentre la questione della consapevolezza del dissesto si pone eventualmente con riguardo all'ente erogante le somme distratte, tenuto conto che, in linea con tale osservazione, alla stessa pagina della sentenza, è citata, in immediata successione, una massima -pur senza l'indicazione della relativa pronuncia (che è comunque Cass. 41333/2006, Tisi e altro, espressione di un principio successivamente superato dalla giurisprudenza di questa corte)- secondo cui il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione esige la consapevolezza del percettore della somma distratta dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene, e valutato altresì l'uso dell'avverbio 'analogamente', appare conforme alla logica del contesto ritenere frutto di errore materiale il riferimento del procurando dissesto, nella frase di cui sopra, ad IT invece che a LA. 24. Le doglianze di cui al capo N, di cui pure al primo motivo, sono manifestamente infondate. 25. Quella che denuncia, peraltro in modo generico, carenza di motivazione sul punto della consapevolezza di AT del dissesto di IT, ignora la consolidata lezione di questa corte secondo la quale, in caso di bancarotta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste, in linea con quello di quest'ultimo, nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore accompagnata dalla consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio (nella specie desumibile quanto meno dall'importo di tutto rispetto -non lontano dai 100mila euro, poco contando che si trattasse del costo piuttosto che del prezzo di listino- dei viaggi 83 gratuitamente usufruiti dal AT e dalla sua famiglia, nonché dal nucleo familiare del figlio dell'imputato), non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Cass. 16579/2010, 3229/2012, 21846/2014). 26. E tanto basterebbe a confermare la sussistenza del concorso di AT nel reato posto in essere dall'amico FL. 27. La notazione del ricorrente circa la mancanza di un chiaro vincolo di dipendenza tra i viaggi e le condotte ascritte all'imputato al capo M essendo l'elargizione di quei viaggi iniziata prima dell'asservimento dell'istituto bancario ad operazioni illecite in favore di IT, è quindi inconferente, a prescindere dal fatto che potrebbe comunque ravvisarsi una forma di preventiva fidelizzazione del funzionario di banca, e fermo restando, comunque, che per non breve periodo vi era stata concomitanza tra il ricorso al vorticoso, e rovinoso, giro di assegni da parte della società e la fruizione gratuita dei viaggi da parte di AT e familiari. 28. Il secondo motivo denuncia violazione di legge (artt. 185 cod. pen. e 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili contenute nel dispositivo (in solido con il responsabile civile), in contrasto con la motivazione in cui si afferma il venir meno delle stesse per effetto dell'assoluzione dal capo O), in relazione al quale soltanto erano state ammesse le costituzioni di parte civile. Contrasto, apparente, risolvibile mediante la lettura della motivazione. 29. Il secondo motivo è fondato. 30. A differenza che nel caso esaminato trattando il ricorso nell'interesse di FL (capo P lett.a), il contrasto tra dispositivo e motivazione qui prospettato è agevolmente risolvibile valorizzando il contenuto della seconda in cui la volontà decisoria è chiaramente espressa a pag. 338, dove si legge che l'assoluzione di AT dal capo O) comporta la revoca delle residue statuizioni in favore delle parti civili dal momento che le relative costituzioni, nei confronti dell'imputato -e del responsabile civile IC PA- erano state ammesse soltanto relativamente al capo O). Il che dimostra che il dispositivo è affetto da errore materiale laddove non tiene conto di tale revoca. 31. Va soggiunto, ad ulteriore conferma, che la corte di appello bolognese, con ordinanza emessa nelle more (20-11-2014) depositata dal difensore di IC, ha già provveduto alla correzione, per quanto parziale, del dispositivo della sentenza impugnata a pag. 720, con la conseguenza che la parte residua del dispositivo da rettificare è quella a pag. 723 laddove, nel paragrafo che inizia con le parole 'riduce la provvisionale liquidata in favore delle altre parti civili non revocate' e termina con le parole 'obbligazioni o azioni acquistate quali risultanti dagli atti di costituzione di parte civile', vanno eliminate le parole 'AT EB e IC PA, quale responsabile civile in solido con AT'. ळ 84 32. Il ricorso va nel resto rigettato. IC PA, responsabile civile del AT, deduce con il ricorso violazione di legge nei termini di cui al secondo motivo del ricorso dell'imputato. Come poco sopra ricordato, il difensore di IC il 30 ottobre scorso ha depositato ordinanza 20-11-2014 della corte d'appello di Bologna che ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di AT con la revoca delle statuizioni civili nei confronti dello stesso istituto di credito in solido con l'imputato.
1. Il ricorso di IC è fondato per le ragioni indicate trattando il secondo motivo dell'impugnazione nell'interesse di AT con la conseguente necessità di rettificare, nel modo già evidenziato, la parte del dispositivo della sentenza di secondo grado non oggetto dell'ordinanza di correzione richiamata. IO OL, in veste di consulente della società di revisione GR NT, risponde del residuo reato di cui al capo H (bancarotta documentale di IT PA per l'esercizio 2000) relativo all'iscrizione, fra i ricavi, di 66 mld di lire per la fittizia cessione del diritto allo sfruttamento dei marchi a favore della società KI OP Lto, i contratti con la quale furono predisposti successivamente per giustificare la precedente appostazione dei falsi ricavi.
1. Con il primo motivo del ricorso deduce il vizio di cui alla lett. c) art. 606 cod. proc. pen. per inutilizzabilità degli accertamenti in data 24-2-2011 del m.llo VE e del ten. ON sul floppy disk sequestrato il 16-4-2004 ad AR EV, contenente i contratti con la società KI.
2. Premesso che il EV, il quale ha definito la propria posizione con rito speciale, dopo aver esibito nel 2004 le bozze di tali contratti, soltanto in un interrogatorio del 2006 aveva parlato del contenuto di quel floppy, fino ad allora non esaminato, e che solo nel dicembre 2010 il PM aveva delegato al Nucleo di PT di Bologna un'indagine sulla società di revisione e in particolare all'analisi del floppy, il ricorrente richiama l'eccezione di nullità degli accertamenti del m.llo VE sollevata all'esito dell'audizione del predetto in data 28-6-2011 perché effettuati in violazione della normativa sugli accertamenti tecnici irripetibili di cui alla legge n. 48/2008 che ha modificato l'art. 354 cod. proc. pen. il quale ora, al secondo comma, detta agli ufficiali di PG precise regole per la salvaguardia dei dati informatici che devono essere immediatamente duplicati su adeguati supporti con procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.
3. Il tribunale, pur dando atto che tale disposizione era in vigore al momento degli accertamenti, aveva concluso per l'assenza di sanzione al mancato rispetto di essa, 85 mentre la corte territoriale con ordinanza del maggio 2014, aveva osservato che la novella era intervenuta dopo il sequestro, che l'attività compiuta non era patologica e che l'atto non era irripetibile.
4. Secondo il ricorrente, la prima osservazione è erronea ed influenza negativamente anche le successive, dovendo gli accertamenti in questione ricomprendersi in quelli di cui all'art. 360 stesso codice e la violazione dell'art. 354, comma 2, comportare nullità ex art. 178 lett. c). Delle due l'una, sempre ad avviso del ricorrente: l'accertamento è eseguito redigendo verbale ex art. 357 codice penale di rito, oppure solo la presenza della parte interessata garantisce la correttezza della metodologia usata.
5. Quello di cui in sostanza l'impugnante si duole è che la corte di Bologna abbia ritenuto di poter sopperire alla mancanza di verbalizzazione delle operazioni compiute, a tutela dell'impossibilità di modifiche al contenuto del supporto, la cui mancanza renderebbe l'atto inesistente, con la deposizione del m.llo VE secondo la quale egli aveva attivato il sistema manuale sul floppy che impedisce tali modifiche, aveva salvato il contenuto sul PC e stampato i files dal computer. Affermazione tuttavia non risultante dalla nota di PG del 24-2-2011 (pag. 27), da cui emerge solo che era stata fatta la copia del contenuto del floppy grazie a conoscenze informatiche di base, per di più frutto -la predetta affermazione- di un suggerimento del PM il quale aveva ammesso di aver in precedenza aperto lui stesso i files e di averli stampati.
6. Inconferenti, secondo il ricorrente, le pronunce di legittimità richiamate in sentenza perché o relative all'estrazione di copie di files da un computer, ipotesi molto diversa, oppure da supporto informatico ma ad opera di personale esperto in grado di evitarne la perdita (11863/2009), il che il m.llo VE non era avendolo lui stesso ammesso più volte nel corso della testimonianza.
7. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8. L'art. 354 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), ritenuto correttamente dalla corte territoriale applicabile nella specie in quanto entrato in vigore prima degli accertamenti sul floppy disk sequestrato ad AR EV, anche se successivamente al sequestro, è tuttavia privo, come altrettanto correttamente affermato in sentenza, di sanzione processuale (Cass. 29061/2015), salva la necessità di verificare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.
9. Sarebbe vano, a contrastare tale conclusione, invocare il principio, ormai superato, per il quale tutte le norme precettive devono essere necessariamente presidiate da una sanzione, specifica o di sistema (nella specie la nullità di cui all'art. 178 lett. c cod. proc. pen.), dovendo invece riconoscersi che la norma in esame si limita a fissare protocolli di 86 comportamento per la PG, il cui mancato rispetto può avere effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. 10. Premesso quindi che il citato art. 354, come novellato, è inteso alla salvaguardia dell'immodificabilità, oltre che della conservazione, del dato informatico, con ragione l'avvenuta osservanza dei protocolli dettati a tal fine è stata nella specie fondata sulla deposizione dibattimentale dal m.llo VE, ritenuta idonea ad ovviare alla mancata contestuale verbalizzazione, ex art. 357 cod. proc. pen., di quelle operazioni, né il ricorrente ha allegato ragioni a sostegno dell'eventuale intervenuta modifica del contenuto del floppy per effetto degli accertamenti eseguiti dal teste, consistiti, comunque, nel mero salvataggio sul PC del contenuto stesso, previa attivazione del relativo sistema manuale sul floppy che impedisce ogni modifica, seguito dalla stampa dei relativi files. 11. Operazioni che non richiedono particolare esperienza in campo informatico, essendo quindi inconferente l'insistenza della difesa sul punto che il teste m.llo VE avrebbe ammesso di non essere un esperto del settore, tenuto anche conto che la ricca allegazione di atti al ricorso non contiene il verbale integrale della testimonianza in parola ma solo la selezione delle pagine in cui VE afferma di non essere un esperto informatico, affermazione peraltro accompagnata dall'analitica spiegazione della procedura seguita per garantire il salvataggio del contenuto del floppy. 12. Del resto l'assunto del ricorrente trascura di considerare l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità successivo alla risalente pronuncia di questa corte n. 4480/1995 evocata nell'impugnazione (secondo cui la mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, di atti che, ai sensi dell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., dovrebbero essere verbalizzati, comporta l'inesistenza degli stessi), a tenore del quale l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, non sanzionata dalla legge, non determina nullità o inutilizzabilità dell'atto (Cass. 15554/2009, 34022/2006). 13. Né, nella fattispecie, sarebbe fondatamente sostenibile che la semplice apertura del floppy possa aver determinato modifica dello stesso, così costituendo atto irripetibile, giacché l'eventuale traccia lasciata sul disco dell'epoca di tale operazione sarebbe del tutto irrilevante ai fini della prova del contenuto del supporto -la sola di interesse ai fini della decisione-, supporto nel quale tra l'altro sono rimasti indicati con precisione, a dimostrazione della regolarità dell'operazione di apertura, gli accessi -e le relative epoche dei tre soggetti che vi avevano lavorato (CH LI;
'standard', cioè EV;
IO, nome di battesimo di OL). 14. Secondo motivo: vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. Si lamenta totale carenza di motivazione sulle tematiche prospettate con l'atto di appello, e 87 l'erroneo riferimento al bilancio 2001 di IT, mentre il capo H non riguarda tale società ma IT (annualità 2000). 15. Sul punto della consapevolezza in capo all'imputato della falsificazione di bilanci, la corte non avrebbe tenuto conto che il tribunale era giunto a conclusione negativa (testimonianze AR, ZI, AM e EV). 16. Quanto al ruolo di OL nella predisposizione dei documenti contrattuali a supporto dei crediti KI, la corte non avrebbe detto nulla limitandosi al 'copia e incolla' della sentenza di primo grado, compresi perfino i 'come già detto' e i 'si rimanda ut supra', mentre la condanna per il bilancio 2000 non avrebbe alcuna logica spiegazione. 17. Alla chiamata di correo del EV, mai costante quanto alla specificazione del ruolo di OL, quindi inaffidabile, mancherebbero riscontri, mentre i contributi dichiarativi la smentirebbero avendo tutti i testi escluso la partecipazione dell'imputato agli incontri nei quali si era parlato dei contratti di cessione ed utilizzo dei marchi, ideati da RA e FL con redazione del testo da parte di EV. Senza contare che la stessa corte ha attestato che il prevenuto si era occupato solo di un segmento della contabilità del gruppo, quella delle controllate estere, del quale la IT non faceva parte. 18. I files scorrettamente analizzati dal m.llo VE riportano come autore CH LI, segretaria della Divisione amministrazione e finanza alle dipendenze prima di ZI e poi di FL, non indicata come teste dal PM, e come autore dell'ultimo salvataggio il soggetto indicato come 'standard', identificato nel EV, il che contrasterebbe con la tesi che questi si sarebbe limitato a stampare la documentazione predisposta da altri. Inoltre le modifiche apportate da 'standard' sono spesso successive a quelle dell'utente indicato come 'IO', la cui individuazione nell'OL è meramente suggestiva in assenza di accertamenti sul suo computer e sull'esistenza di persone con quel nome di battesimo nell'ambito delle società del gruppo turistico. 19. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. 20. In primo luogo inutilmente il ricorrente stigmatizza il richiamo in sentenza al bilancio IT 2001 -mentre il residuale capo H a suo carico non riguarda tale società ma la bancarotta fraudolenta documentale di IT annualità 2000-, giacché quel richiamo è contenuto nell'atto di gravame non nella sentenza, che infatti lo qualifica non corretto, come si legge a pag. 251 ('Sul punto l'atto di gravame evidenzia -non correttamente ad avviso di questo collegio di secondo grado- come i contratti KI incidano sul bilancio IT del 2001, oggetto di pronuncia assolutoria'), dove si evidenzia che la falsa predisposizione di atti era intervenuta nel 2001 ma per fornire ex post una giustificazione contabile della appostazione di crediti fittizi che si protraeva già dagli anni precedenti. 21. Tanto in linea con l'indirizzo di questa corte, già richiamato trattando la posizione FL, per il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale per falsificazione, oggetto della falsificazione può essere sia il documento da annotare nella scrittura 88 contabile dell'impresa sia, come nella specie, l'atto formato posteriormente e finalizzato a giustificare una falsa annotazione già compiuta ed a rafforzarne la portata illecita, quale ostacolo alla ricostruzione del patrimonio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato in esame la formazione di un contratto ideologicamente falso di vendita finalizzato a supportare una falsa fattura già precedentemente annotata in contabilità e relativa alla vendita di quello stesso bene: Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 23/04/2015, Caprara e altri, Rv. 263245). 22. E' poi del tutto eccentrico il richiamo nel ricorso alla mancata partecipazione dell'OL, riferita dai testi AR, ZI, AM e EV, e ricordata nella sentenza di primo grado, alle riunioni in cui si decidevano le alterazioni dei bilanci. Da un lato, infatti, tale dato non aveva impedito al tribunale di ritenere che OL avesse percepito, per altra via, i sintomi dello stato di profondo dissesto strutturale in cui il gruppo turistico versava, dall'altro, e comunque, tali considerazioni attengono a reato di bancarotta da falso in bilancio da cui l'imputato in secondo grado è stato assolto, e che in nulla incidono sulla bancarotta fraudolenta documentale della quale egli tuttora risponde. 23. La censura di omessa motivazione del ruolo dell'imputato nella predisposizione dei documenti contrattuali a supporto dei falsi crediti KI, è poi destinata a cedere a fronte della motivazione della pronuncia impugnata per relationem a quella di primo grado, che, lungi dal costituire una mera operazione di 'copia e incolla' (del resto incompatibile con la parziale riforma della sentenza di primo grado attraverso l'assoluzione dell'imputato da un capo d'imputazione), dà conto della lettura critica degli argomenti spesi dal primo giudice e della ragionata condivisione degli stessi (non essendo all'evidenza frutto di semplice 'copia e incolla' ad esempio il commento a pag. 250 'il tribunale dà convincente spiegazione della successione delle modifiche apportate ai files in esame'), mentre i 'come già detto' e i 'si rimanda ut supra' non sono frutto di maldestra operazione di copia della sentenza di primo grado. 24. Infatti il rimando 'ut supra' a pag. 250 si riferisce specificamente ai riscontri alla chiamata di correo proveniente dal EV (pag. 250), trattati alle pagg. 247 e 248 della stessa sentenza, mentre la condanna per la documentale 2000 (condanna che inesattamente il ricorso continua a riferire al bilancio di quell'anno) trova la sua giustificazione nella condivisione da parte della corte di appello della prima sentenza di merito riportata in quella di secondo grado. 25. Sono quindi infondate le censure relative all'affidabilità della chiamata di correo del EV, e alla presenza di riscontri alla stessa, di cui ha già fatto giustizia, con apprezzabile efficacia argomentativa e corretta metodologia di analisi, la sentenza di primo grado richiamata dalla corte di appello, da un lato valorizzando la conferma dibattimentale da parte dello stesso EV, teste assistito che aveva già da tempo definito la propria posizione con rito alternativo, delle dichiarazioni secondo le quali egli 89 aveva ricevuto dall'OL, nella primavera 2002, il supporto informatico contenente le copie su carta non intestata dei contratti KI, completi di importi e del nominativo della controparte, relativi ai falsi ricavi iscritti nel bilancio di HI PA per l'esercizio 2000, dall'altro evidenziando che la chiamata era riscontrata proprio dall'esistenza di quel supporto, rappresentato dal floppy disk il cui contenuto era stato oggetto delle operazioni del m.llo VE sopra ricordate, così chiudendo il cerchio intorno al ruolo prestato dall'OL, concorrente extraneus nel reato che, quale revisore dei conti del gruppo turistico per conto di DG LA DS, poi GR NT PA, aveva apprestato la falsa documentazione destinata a giustificare l'iscrizione nelle scritture contabili di inesistenti crediti per 66 mld di lire. 26. Né il giudice di primo grado, le cui motivazioni sono state recepite nella sentenza impugnata, ha mancato di svalutare la circostanza che il teste RA non avesse confermato la partecipazione dell'OL, sul logico rilievo che il teste non aveva preso parte all'incontro tra FL, EV e OL relativo alla consegna dei files contenenti i contratti KI, mentre la considerazione della corte territoriale che il prevenuto si era occupato solo di un segmento della contabilità del gruppo, quella delle controllate estere, del quale la IT non faceva parte, risulta spesa al ben diverso fine di avvalorare il dubbio, che ha condotto all'assoluzione in secondo grado dalla bancarotta societaria sub G, circa la completezza del patrimonio conoscitivo dell'OL e quindi circa la sua consapevolezza che il falso nel bilancio della controllata fosse produttivo in 3 quello della controllante un impatto tale da aggravarne il dissesto. 27. Del pari recessivo -e comunque ripetitivo di questione già trattata dai giudici di merito- l'argomento del ricorrente rappresentato dal fatto che i files, i quali riportano come autore CH LI, segretaria della Divisione amministrazione e finanza alle dipendenze prima di ZI e poi di FL, indichino come autore dell'ultimo salvataggio il soggetto indicato come 'standard', cioè il EV, poiché ciò è in linea con il riconoscimento, in entrambe le sentenze di merito, che sia 'standard' che 'IO' avevano apportato modifiche ai files, per quanto EV abbia dichiarato di non ricordare di averlo fatto, senza tuttavia escluderlo. Pertanto la circostanza che le modifiche apportate da 'standard' (cioè da EV) siano spesso successive a quelle dell'utente indicato come 'IO', è irrilevante dal punto di vista difensivo, considerato anche che chi doveva procedere all'ultima operazione, quella di stampa, era per l'appunto il EV. 28. Inoltre, premessa la ricostruzione di cui sopra che vede la partecipazione dell'OL, munito del suo PC, alla riunione con FL e EV e la consegna da parte del primo dei files contenti i falsi contratti, avvalorata dal sequestro del relativo floppy che li conteneva, l'individuazione nell'OL del 'IO' che aveva operato su quei files costituisce una deduzione di ineccepibile logica malgrado l'assenza di accertamenti sul suo computer e di verifiche circa l'eventuale esistenza di persone con lo stesso nome di 90 o d battesimo nell'ambito delle società del gruppo turistico, che del resto il ricorrente si limita a meramente ipotizzare. 29. Terzo motivo: vizio di motivazione sul punto della conferma della provvisionale (120 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria) e violazione del divieto di reformatio in peius. 30. Secondo il ricorrente, la corte territoriale, senza affrontare la questione che la provvisionale era stata posta a carico di tutti gli imputati indifferenziatamente per tutte le imputazioni, si è limitata a ridurne l'ammontare di dieci milioni considerata la revoca di alcune costituzioni di parte civile, ma ha elevato di cinque milioni la provvisionale riferita alle società del Gruppo turistico, già fissata in 100 milioni di euro. 31. Al di la di ciò, si richiama una sentenza di questa corte (la n. 1753/2010, allegata al ricorso) secondo la quale è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone condannate per reati diversi. 32. Il terzo motivo del ricorso OL è fondato. 33. La prima questione prospettata riguarda la possibilità di porre a carico di imputati per reati diversi una provvisionale indifferenziata che non tenga quindi conto dell'incidenza dei singoli reati sulla produzione del danno, di conseguenza attribuita a tutti gli imputati indistintamente. 34. Il profilo, che assorbe quello ulteriore, pure oggetto del terzo motivo, afferente alla violazione del divieto di reformatio in peius per essere stato l'ammontare della provvisionale da un lato ridotto per la revoca di alcune costituzioni di parte civile, dall'altro elevato di cinque milioni con riferimento alle società del Gruppo turistico, è senza dubbio meritevole di approfondimento a fronte del condivisibile indirizzo di questa corte, evocato nel ricorso (Cass. 1753/2010, non massimata, allegata all'impugnazione), confermato da Cass. 8330/2014, secondo cui è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone condannate per reati diversi anche nei confronti della stessa parte civile, ed espresso già in precedenza anche da Cass. 15285/2010. 35. Indirizzo i cui effetti indubbiamente si riverberano anche sul tema della provvisionale che, rappresentando un'anticipazione sulla liquidazione del danno, non può essere posta indifferenziatamente a carico di condannati per reati diversi, a meno che, s'intende -ed è questo l'accertamento in fatto che si demanda al giudice del rinvio-, la bancarotta documentale IT (capo H), residuo reato di cui OL risponde, abbia concorso alla determinazione del danno anche delle altre società per le quali vi è costituzione di parte civile, dovendo, diversamente, l'importo della provvisionale a carico dell'imputato 91 calibrarsi sul solo danno derivato a IT PA dalla bancarotta documentale per l'esercizio 2000. 36. Tanto in virtù dell'orientamento di questa corte secondo il quale la previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma tuttavia non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, dovendo il presupposto unificante della responsabilità solidale civile essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cass. 32352/2014, TA ed altri). Sul punto la sentenza merita quindi annullamento con rinvio per nuovo esame, essendo il ricorso per il resto da rigettare. IO BR, quale sindaco di IT nel periodo 11-10-1999/31-1-2003 e AU di IT da quest'ultima data al 28-1-2004, sindaco effettivo di IT IN dal 31-7-2000 al 24- 1-2003 e AU da quest'ultima data al 28-1-2004, sindaco effettivo di IT Holding Italiana Turismo, poi IT Immobiliare, dal 28-4-2000 al 5-7-2001, risponde dei reati di cui ai capi G (bancarotta impropria da falso in bilancio limitatamente ai bilanci IT e IT IN PA anni 2000, 2001, 2002 e bilanci consolidati Agis stessi anni), H (documentale delle prime due società stessi anni), U (qualificato ai sensi dell'art. 223, comma secondo, nn. 1 e 2 legge fall., per le due IT e per ARtour PA), W (documentale ARtour PA).
1. Due i motivi di ricorso.
2. Il primo denuncia violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'art. 70 cod. proc. pen. per non essere stata disposta perizia in primo grado per accertare la capacità di partecipare coscientemente al processo del BR, ricoverato dal 31 ottobre 2002 al 16 gennaio 2003 per ictus cerebrale, capacità esclusa da consulenze di parte psicologica (Sterlizzi), psichiatrica (Turrini) e medico legale (Beldrighi), invece ritenuta dal primo giudice (pagg. 879/883 sentenza tribunale AR) sul rilievo che la situazione psicofisica risultante dalla documentazione non era tale da minare quella capacità.
3. Sempre nell'ambito del primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità.
4. Premesso che la posizione del BR nel procedimento relativo alla AR Calcio, dove era indagato quale presidente del collegio sindacale della AR AC, era stata archiviata per l'impossibilità, causa la malattia di cui sopra, di essere presente all'assemblea della società del 10-1-2003, mentre dal capo Z del presente procedimento è stato assolto a seguito di accertamento in secondo grado che le firme attribuitegli erano apocrife, e che 92 la sentenza del procedimento LA principale lo ha mandato assolto per i fatti occorsi nel periodo del suo ricovero (fino al 31-1-2003), si assume contraddittorietà laddove invece è stato ritenuto presente alle assemblee 24 e 31-1-2003 della due IT dove veniva nominato AU di entrambe e al rogito ARtour in quest'ultima data.
5. Il primo motivo di ricorso reitera con la prima censura, senza l'aggiunta di elementi di novità, una questione processuale già puntualmente esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di primo e secondo grado, e comunque manifestamente infondata con riguardo tanto alla violazione della legge processuale quando alla mancata assunzione di prova decisiva.
6. Le sentenze di merito, muovendo dal rilievo che il BR, colpito il 31-10-2002 da ictus vertebro-basilare, era stato ricoverato, in successione, presso l'Ospedale Maggiore di AR (Istituto di Neurologia fino al 13-11-2002 e Dipartimento geriatrico e riabilitativo fino al 6-12-2002) e presso l'Istituto di Riabilitazione della Fondazione don Gnocchi fino al 16-1-2003, e tenuto conto delle consulenze di parte sia psicologica (Sterlizzi), che psichiatrica (Turrini), che medico legale (Beldrighi), hanno concordemente concluso, sulla base dei certificati di dimissione dalle strutture in cui era stato ricoverato e degli esiti delle consulenze, che la patologia non aveva determinato alcuna compromissione delle facoltà intellettivo-cognitive dell'imputato avendo invece inciso sulla funzione linguistica (disartria), sull'armonica motilità della muscolatura facciale (dismetria), sulle capacità visive e deambulatorie. Con la conseguenza che non era ravvisabile 'una rilevante anomalia fisica o psichica integrante infermità mentale di entità tale da minare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, poiché i postumi dell'ictus non impedivano tale partecipazione non avendo compromesso le capacità di comprensione ma solo limitato quelle di attenzione e di concentrazione per tempi lunghi.
7. I giudici di merito, dunque, pur tenuto conto che le ipotesi non solo di infermità mentale, ma anche di infermità fisiche o psichiche di qualunque natura, se preclusive della capacità di partecipazione attiva e di valido esercizio dell'autodifesa nel processo, reclamano l'applicazione dell'art. 70 cod. proc. pen., sono pervenuti, esercitando una valutazione discrezionale motivata (Cass. 16574/2005), alla conclusione che la compromissione di grado lieve-moderato delle facoltà del BR non rendesse necessario l'espletamento della perizia richiesta dalla norma in parola, risultando questi cosciente dello svolgimento del processo con conseguente possibilità, anche mediante l'ausilio tecnico del difensore, di essere consapevole protagonista dello stesso.
8. Tale approdo decisionale è incensurabile ponendosi pienamente in linea con la giurisprudenza di questa corte secondo la quale in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia potendo formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008 - dep. 29/07/2008, Nereo e altri, 93 Rv. 241105) e può non procedere ad approfondimento specialistico tanto se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, quanto se, a fronte di un fumus di incapacità, ritenga superflua l'indagine peritale con idonea e convincente motivazione, quale quella della corte bolognese nel caso di specie (Sez. 5, n. 29906 del 08/04/2008 - dep. 17/07/2008, Notaro, Rv. 240443).
9. Né la corte territoriale ha mancato altresì di valorizzare, ad ulteriore conferma delle conclusioni raggiunte, la circostanza che, mentre dalla stessa documentazione medica prodotta dalla difesa si evinceva chiaramente l'apprezzabile recupero fisico-neurologico del BR già al momento della dimissione dal centro di riabilitazione in data 16-1- 2003, tale recupero, come da relazioni psicologica, psichiatrica e medico legale, prodotte in allegato a memoria del 2011, gli aveva consentito in tutti gli anni successivi di continuare a svolgere l'attività lavorativa di commercialista e a provvedere in autonomia alle proprie esigenze di vita quotidiana vivendo da solo. 10. La censura di vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, di cui pure al primo motivo, è generica (poiché argomentata con elementi inconducenti) e comunque manifestamente priva di fondamento. 11. E' in primo luogo irrilevante l'intervenuta archiviazione, affermata nel ricorso, della posizione del BR nel procedimento relativo alla AR Calcio, dove era indagato quale presidente del collegio sindacale di quest'ultima, ciò essendo avvenuto, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, per l'impossibilità dell'imputato, causa la malattia di cui sopra, di essere presente all'assemblea della società del 10-1-2003. 12. Nel presente procedimento, infatti, a differenza che in quello archiviato, non gli sono ascritti fatti commessi nel periodo del ricovero (dal 31-10-2002 al 16-1-2003), ma precedenti e successivi allo stesso. 13. Inconferente è poi anche l'intervenuta assoluzione del BR dal reato di cui al capo Z a seguito di accertamento, nel giudizio di secondo grado, che le firme attribuitegli erano apocrife, non spiegando tale pronuncia alcun automatico effetto sulle condanne per altri reati, mentre la generica affermazione che nel procedimento LA c.d. principale l'imputato sarebbe stato assolto per i fatti occorsi nel periodo del suo ricovero (indicato come fino al 31-1-2003), pecca di inesattezza sotto profilo della data della dimissione dal centro di riabilitazione, avvenuta il 16 e non il 31 gennaio 2003. 14. Tale essendo la data esatta della cessazione dei ricoveri del BR in conseguenza dell'ictus, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà con la precedente decisione laddove, in quella impugnata, è stato ritenuto presente alle assemblee del 24 e 31-1- 2003 delle due società IT nelle quali era stato nominato amministratore unico di entrambe, come da lui stesso ammesso (il che pure conferma, per altra via, il riacquisto delle piene capacità, anche nella eventualità che non fosse stato materialmente presente alle due assemblee), e al rogito ARtour del 31-1-2003. 9424 15. Come ricordato tra l'altro dalla corte bolognese (da pag. 278 della sentenza impugnata), BR, intraneo al sottogruppo turistico e personale di TA grazie alla copertura di cariche sociali in ben trentanove società, dapprima, attraverso il bilancio 2000 di IT PA, di cui al capo G, consente lo storno di costi esorbitanti di esercizio per 73,3 mld di lire e iscrizione di ricavi di esercizio per fatture da emettere per 66 mld di lire per 'commercializzazione marchi su territorio estero' senza indicazione del nominativo del cliente (postumamente e falsamente individuato in KI OP Ltd), il tutto per migliorare il risultato di esercizio che altrimenti avrebbe evidenziato un deficit di 118 mld di lire con impatto riflesso sulla controllante IT Immobiliare PA in quanto il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere svalutato 16. Poi (capo U n.2) concorre, quale amministratore, nella stipula il 29-4-2003 di una convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito del Gruppo IA fondata su un irrealistico piano di rilancio industriale e sulla patrimonializzazione di ARtour PA il cui capitale di 103 milioni circa di euro era in gran parte formato fittiziamente. 17. Argomenti con i quali il ricorso non si confronta affatto, come pure con tutti i successivi, fino a pag. 284 della sentenza impugnata, a sostegno della conferma della pronuncia di responsabilità per i capi d'imputazione diversi da quelli sub X e sub Z per i quali è intervenuta assoluzione. 18. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 19. Il secondo motivo di ricorso nell'interesse del BR è inammissibile tale essendo " quello in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza, come nella specie, di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015 - dep. 10/06/2015, RI e altri, Rv. 264174). Il ricorso è quindi inammissibile e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese deve essere accompagnata da quella al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in € 1000. Segue la condanna solidale di PE ed RN FI, EL, BR e UC alla rifusione della spese sostenute nel presente grado dalla parte civile EN DI, quale 95 amministratore straordinario di OI T.O. PA, IT Com. PA, HI PA, HI IN PA (già CP PA), Nuova Holding PA, LA PA, LA Finanziaria PA, LA IN Corp. BV, ARtour PA, liquidate complessivamente come in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FL LO limitatamente al capo P lett. a) quanto al prelievo di € 774.685, e nei confronti di RA LE limitatamente al capo C, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame;
Rigetta nel resto i ricorsi di FL e RA;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL IO limitatamente alla provvisionale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame;
Rigetta nel resto il ricorso di OL;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL NI limitatamente al capo D lett. h) e alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame;
Rigetta nel resto il ricorso di EL;
In accoglimento del ricorso di IC PA e in parziale accoglimento del ricorso di AT EB, rettifica il dispositivo della sentenza impugnata eliminando, a pag. 723, dal paragrafo che inizia con le parole 'riduce la provvisionale liquidata in favore delle altre parti civili non revocate' e termina con le parole 'obbligazioni o azioni acquistate quali risultanti dagli atti di costituzione di parte civile', le parole 'AT EB e IC PA, quale responsabile civile in solido con AT'; Rigetta nel resto il ricorso di AT;
Rigetta i ricorsi di FI PE e FI RN che condanna singolarmente al : pagamento delle spese processuali;
Dichiara inammissibili i ricorsi di BR IO e UC ST che condanna, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della cassa delle ammende;
Condanna i predetti FI PE ed RN, EL, BR e UC, in solido, alla rifusione della spese sostenute nel grado dalla parte civile EN DI, quale amministratore straordinario di OI T.O. PA, IT Com. PA, HI PA, HI IN PA (già CP PA), Nuova Holding PA, LA PA, LA Finanziaria PA, LA IN Corp. BV, ARtour PA, spese che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge. DEPORTATA IN CANCELLERIA Così deciso il 16.11.2015 Il componente est. I Presidente icfolore addl 21 MAR 2 016MAR 201 мн IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmen Lanzuise