Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2015, n. 11905
CASS
Sentenza 16 novembre 2015

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In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando. (Fattispecie relativa all'incidenza sul reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose della modifica dell'art. 2358 cod. civ. ad opera del D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 relativa alla possibilità per la società di accordare prestiti o fornire garanzia per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni).

L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione qualora, nell'erogazione di un finanziamento bancario ad una società, venga interposta altra società poi dichiarata fallita, atteso che in tal caso lo schema utilizzato non è quello del negozio simulato, bensì quello del negozio indiretto che comporta l'effettivo, seppur temporaneo, transito nel patrimonio della fallita della somma oggetto del finanziamento. (In motivazione la S.C. ha precisato che il trasferimento di un bene o di una somma ad una società poi fallita, anche se transitorio perchè funzionale ad un trasferimento ulteriore, non impedisce che essi entrino a far parte del patrimonio dell'ente poi dichiarato fallito, venendo attratti alla massa fallimentare e andando a rafforzare la garanzia dei creditori, con conseguente impoverimento per il trasferimento successivo).

In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali. (Fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie).

La mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, mentre tale nullità può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola.

In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.

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Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2015, n. 11905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11905
Data del deposito : 16 novembre 2015

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