Sentenza 6 ottobre 2006
Massime • 1
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2006, n. 34022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34022 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 06/10/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1135
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 019604/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU SA, N. IL 14/09/1981;
avverso SENTENZA del 20/12/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona Dr. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d'appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, con sentenza del 20/12/2005, in riforma di quella assolutoria di primo grado, dichiarava SS OR colpevole del reato di incendio e danneggiamento dell'autovettura di ET AS, v. brig. dei Carabinieri, e, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, valorizzando come prova decisiva, oltre il movente di tipo ritorsivo per l'attività investigativa del sottufficiale, le risultanze degli accertamenti dattiloscopici del R.I.S. dei CC di Cagliari, su reperti di impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti su una bottiglia di plastica, contenente residui di benzina e utilizzata per appiccare il fuoco. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, deducendo la violazione degli artt. 357, 373 e 191 c.p.p., ha eccepito l'inutilizzabilità assoluta degli accertamenti dattiloscopici del R.I.S. di Cagliari, attesa la mancanza del verbale delle pure urgenti, operazioni di rilievo delle impronte digitali sottoposte a comparazione, di cui restavano incerti i dati essenziali di identificazione, ed ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza di condanna, motivata con esclusivo riferimento al suddetto elemento di prova.
2.- In linea di fatto, la Corte distrettuale ha espressamente disatteso la tesi recepita dal G.u.p. della inutilizzabilità degli accertamenti dattiloscopici, conducenti alla persona dell'imputato a seguito della comparazione delle impronte digitali, poiché la mancata redazione del verbale dei rilievi non è prescritta a pena di nullità, essendo sufficiente la documentazione, pure successiva, di tale attività mediante la individuazione degli elementi essenziali:
nella specie, le operazioni investigative di reperimento della bottiglia di plastica presso la vettura distrutta e di esaltazione su n. 4 adesivi delle impronte digitali visibili sulla medesima ad opera dei VV.FF. e dei militari dell'Arma intervenuti la notte del 20/10/2001, il successivo deposito della bottiglia presso l'ufficio corpi di reato e la trasmissione degli adesivi al R.I.S. di Cagliari per i confronti con i cartellini fotosegnaletici di pregiudicati della zona, risultavano attestati al punto 5) dell'annotazione della Compagnia CC. di Tempio del 17/4/2002.
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'unico motivo di gravame proposto dal ricorrente sia infondato.
L'obbligo di redazione del verbale degli atti indicati nell'art. 357 c.p.p., comma 2 - fra i quali la lett. e) annovera le operazioni e gli accertamenti urgenti previsti dall'art. 354 c.p.p., nelle forme indicate nell'art. 373 c.p.p., non è affatto prescritto a pena di nullità o di inutilizzabilità. Ciò che rileva è che sia predisposta la documentazione, pure successiva, di siffatte attività di polizia giudiziaria, e, qualora rivestano le caratteristiche della irripetibilità, di esse sia consentita comunque la certa individuazione dei dati essenziali, inerenti alle fonti di provenienza, alle persone intervenute all'atto e alle circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (v., per analoghe fattispecie, Cass., Sez. 5^, 18/6/1991, Garzia, rv. 188040; Sez. 1^, P.M. in pruc. Sirsi. rv. 193323; Sez. 1^, 14/6/1993, Delle Fave, rv. 194829; Sez. 1^, 8/10/1997, Mangiolfi, rv. 208736; Sez. 2^, 18/2/1998, Corradini, rv. 210691; Sez. 4^, 11/11/2004, Mastronardi, rv. 231846).
Di talché, la suddetta documentazione, seppure non possa fare parte del fascicolo per il dibattimento, nel quale, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. b), sono inseriti solo i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, legittimamente fa parte, anche in forma di relazione o informativa all'autorità giudiziaria, del fascicolo del P.M., trasmesso unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, e, di conseguenza, ben può essere direttamente utilizzata per la decisione nel giudizio abbreviato, non comportando l'assenza del relativo verbale, al di fuori dell'ordinaria valutazione di attendibilità e idoneità dimostrativa dei dati contenutistici, alcun rilievo di nullità assoluta o inutilizzabilità patologica dell'atto probatorio (Cass., Sez. Un., 21/6/2000 Tammaro). Il ricorso va dunque rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006