Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2015, n. 33268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33268 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/04/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1218
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 30476/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO N. IL 01/11/1939;
avverso la sentenza n. 1413/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 18/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18-7-2013 la Corte d'Appello di Ancona, confermando in punto responsabilità quella di primo grado, riconosceva la colpevolezza di LO EL, quale amministratore unico e poi liquidatore della Know How srl, dichiarata fallita il 4-4-2007, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di beni e risorse finanziarie della società verso società dello stesso gruppo poi anch'esse fallite.
2. Il ricorso proposto deduce con unica doglianza violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo del reato, in quanto l'imputato non aveva agito con la previsione delle conseguenze delle sue azioni, essendosi adoperato per evitare il fallimento ottenendo l'ammissione al concordato preventivo, non andato a buon fine per circostanze imprevedibili, come pure era stato accertato. Profilo che la sentenza non aveva adeguatamente approfondito essendosi limitata ad affermare la sufficienza del dolo generico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnante, pur senza contestare che il reato è animato dal dolo generico, pretende poi di sostenerne l'insussistenza nel caso di specie sul rilievo che, se il concordato preventivo, per il quale si adoperato, fosse andato a buon fine, il fallimento non si sarebbe verificato.
3. Non considera tuttavia che la decisione impugnata, pur tenendo presente tale doglianza, ha correttamente affermato la sufficienza della consapevolezza di depauperare la società, con le condotte contestate (vendite senza corrispettivo a società del gruppo in assenza della prospettiva di ogni ipotizzabile vantaggio compensativo), in danno dei creditori sottraendole risorse economiche e finanziarie.
4. Infatti la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo attraverso il quale sono sanzionate condotte anche solo potenzialmente idonee a porre in pericolo le ragioni creditorie, connotato da dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, non necessitando ne' la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ne' la volontà di determinare il fallimento (Cass. 51715/2014, 35093/2014, 40981/2014, 3229/2012, 11899/2010).
5. Sull'esistenza del dolo così configurato non incide quindi l'adoperarsi per il buon esito di un concordato preventivo che per qualsiasi ragione, anche indipendentemente dalla volontà del richiedente (nella specie la sopravvenuta incommerciabilità giuridica del magazzino e l'intervenuto stato di decozione di un debitore per rilevante importo), non si realizzi, giacché il successivo fallimento, per quanto non voluto, vale a connotare di rilevanza penale le precedenti condotte depauperative, in qualunque tempo verificatesi, attualizzando la lesione del bene giuridico tutelato e cioè l'interesse del ceto creditizio alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell'imprenditore o della società (Cass. 11095/2014).
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1.000,00, in ragione della natura della questione dedotta, la somma da corrispondere alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015