Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2015, n. 33268
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Massime1

Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2015, n. 33268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33268
Data del deposito : 8 aprile 2015

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