Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
Il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine nè la mera affermazione di non potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla "delicatezza dei provvedimenti".
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
Leggi di più… - 2. AVVOCATI: Richiesta di differimento dell’udienza il difensore deve giustificare anche l’impossibilità di nominare un sostituto.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
PROCEDURA PENALE – AVVOCATI – Richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale – Il difensore deve giustificare l'impossibilità di nominare un sostituto – Giurisprudenza. Il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine la mera affermazione di non potervi provvedere [Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014 (dep. 12/05/2014), Abbati; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015 (dep. 14/05/2015), Caputi]. Nella specie: il Tribunale ha respinto l'istanza, in quanto non specificate le ragioni per cui debba …
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Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19458 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/04/2014
Dott. RA Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 942
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 53282/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RA N. IL 11/11/1954;
avverso la sentenza n. 1048/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Bortone S..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell'8.10.2013 ha confermato la decisione con la quale, in data 14.12.2009, il Tribunale di Cosenza aveva riconosciuto AB RA responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per omesso versamento, nei termini di legge, dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2005, dalle società "Automeccanica Cosentina s.p.a." e "ITAS s.r.l.", delle quali era legale rappresentante, per importi pari, rispettivamente, ad Euro 700.400,00 e 370.609,00 (fatti commessi in Cosenza il 27.12.2006). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Stefano M. BORTONE.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, respingendo una richiesta di differimento dell'udienza per impedimento dell'unico difensore di fiducia, dovuto a concomitante impegno professionale, avrebbe a questi precluso la possibilità di partecipare al giudizio, ledendo il diritto di difesa dell'imputato.
Aggiunge che la Corte del merito avrebbe escluso la tempestività della comunicazione, nonostante questa fosse stata depositata cinque giorni prima la data dell'udienza e, comunque, il giorno immediatamente successivo a quello in cui era stata rilasciata l'attestazione relativa alla pendenza degli altri procedimenti che il difensore avrebbe dovuto trattare e che, altrettanto illegittimamente, i giudici del gravame avrebbero ritenuto rilevante la mancata indicazione dell'impossibilità di nominare un sostituto processuale, non imposta dalla legge e rispetto alla quale l'istanza presentata faceva, invece, riferimento.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva il vizio di motivazione in relazione all'accertamento della qualifica di legale rappresentante delle società in capo all'imputato al momento della consumazione del reato, in quanto, avendo la Corte richiamato le sole dichiarazioni di un teste che aveva effettuato tale verifica soltanto all'esito dell'accertamento fiscale, avrebbe omesso di motivare sul punto, attribuendo peraltro all'imputato l'onere di provare il contrario. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Deve in primo luogo ricordarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come l'art. 420 ter c.p.p., comma 5 stabilisca che il giudice provvede al rinvio, a norma del comma 1, nel caso in cui l'assenza del difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. La disposizione attribuisce pertanto al giudice una valutazione discrezionale che, in quanto tale, deve essere sorretta da congrua e puntuale motivazione e deve riguardare la comparazione dei diversi impegni, in modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione (cfr. SS.UU. n. 29529, 17 luglio 2009). La richiesta di rinvio deve, inoltre, essere corredata dalla indicazione degli elementi giustificativi della assoluta impossibilità a comparire, quali l'evidenziazione delle ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nell'altro procedimento e la impossibilità di avvalersi di un sostituto a sensi dell'art. 102 c.p.p.. (Sez. 6, n. 11164, 22 marzo 2012; Sez. 5, n. 43062, 21 novembre 2007; Sez. 6, n. 48530, 18 dicembre 2003) e deve essere tempestiva, quindi sottoposta alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza, da parte del difensore, della contemporaneità degli impegni (Sez. 2, n. 20693, 1 giugno 2010; Sez. 1, n. 6234, 27 maggio 1994). Quanto alla mancata nomina di un sostituto, si è poi precisato che è onere del difensore fornire adeguata giustificazione di tale evenienza (Sez. 3, n. 26408, 18 giugno 2013; Sez. 5, n. 44299, 27 novembre 2008), che può riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. (Sez. 5, n. 41148, 22 novembre 2010). Sull'immediatezza della comunicazione, inoltre, si è chiarito che la natura di condizione imprescindibile della "pronta comunicazione" dell'impedimento si desume inequivocabilmente dall'uso del termine "purché" nell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, e che la tempestività della comunicazione dell'impedimento dovuto a precedenti impegni professionali rileva solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio (Sez. 6, n. 17595, 17 aprile 2013. V. anche Sez. 6, n. 49759, 20 dicembre 2012; Sez. 2, n. 20693, 1 giugno 2010; Sez. 6, n. 16054, 16 aprile 2009). Inoltre, si è ulteriormente specificato che la formulazione della norma in esame intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico (Sez. 5, n. 174, 5 gennaio 2006. Conf. Sez. 2, n. 25754, 25 giugno 2008).
5. I principi dianzi ricordati sono pienamente condivisi dal Collegio, dovendosi conseguentemente ribadire il principio secondo cui il difensore, il quale presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, ha l'onere di motivare in ordine alla impossibilità di nominare un sostituto e non può ritenersi legittimo l'impedimento conosciuto e preesistente all'accettazione della nomina.
6. Date tali premesse, deve rilevarsi come, nella fattispecie in esame, risulti dall'attestazione della cancelleria della Corte di appello che il difensore ha depositato la sua richiesta in data 7 ottobre 2013, quindi il giorno immediatamente precedente a quello dell'udienza della quale chiedeva il differimento (8.10.2013). Si rileva inoltre dal contenuto della certificazione allegata, che i diversi procedimenti nel quale lo stesso difensore era impegnato già pendevano da tempo innanzi al Giudice di pace di Cosenza e di Spezzano, tanto che lo stesso difensore faceva rilevare, nell'istanza presentata, che due erano in fase di discussione e per altri due si doveva procedere all'assunzione di testimoni.
La Corte territoriale ha dunque del tutto correttamente ritenuto non tempestiva la presentazione dell'istanza.
Altrettanto correttamente i giudici dell'appello hanno ritenuto non motivata la dedotta impossibilità di nominare sostituti processuali, contenendo l'istanza la sola affermazione di non potervi provvedere ed un altrettanto apodittico richiamo alla "delicatezza dei procedimenti" che non consentivano alcuna possibilità di adeguato apprezzamento da parte dei giudici destinatari della richiesta.
7. Anche il secondo motivo di ricorso risulta palesemente infondato. Il dedotto vizio di motivazione è infatti del tutto insussistente, avendo la Corte territoriale compiutamente argomentato in ordine al collegamento delle società indicate nell'imputazione alla persona dell'imputato.
Rilevano infatti i giudici del gravame che, nel giudizio di primo grado, si era accertato in fatto, attraverso le dichiarazioni testimoniali del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva proceduto alla verifica fiscale, che l'omesso versamento trovava riscontro negli stessi atti presentati dal contribuente nel "Modello Unico" e che l'imputato, sollecitato dalla stessa Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, non aveva mai risposto. Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha evidenziato, a fronte della specifica censura formulata nell'atto di appello in punto di mancanza di correlazione tra la persona dell'imputato e le società dallo stesso rappresentate al momento dell'accertamento, che tale dato fattuale risultava provato dalle dichiarazioni del teste escusso, il quale aveva proceduto all'accertamento e che nessun elemento di segno contrario era stato addotto dall'appellante.
8. Si tratta di argomentazioni del tutto coerenti e logiche che non impongono, diversamente da quanto ipotizzato in ricorso, una sostanziale inversione dell'onere probatorio, avendo la Corte territoriale semplicemente indicato gli elementi in base ai quali riteneva infondata la censura ed osservando, per completezza, come sarebbe stato del tutto agevole per l'imputato documentare quanto asserito.
È una considerazione del tutto logica, atteso che la diversa rappresentanza legale delle due società in un determinato periodo avrebbe potuto essere inequivocabilmente attestata mediante prova documentale qualora la difesa avesse ritenuto di dimostrare che, diversamente da quanto verificato sulla base della documentazione nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e riferito dal testimone escusso, alla data di commissione dei reati le due società non erano rappresentate dall'imputato.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014