Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 3
Il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli. (Fattispecie in cui si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato).
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio. (Fattispecie in cui il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza di annullamento di una sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato, in cui la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale, formulata dal difensore dell'imputato nel giudizio di primo grado).
Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen..
Commentari • 22
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Giudizio di appello e nullità sentenza di primo grado: ammissibile il ricorso per cassazione Con sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009, depositata il 16 luglio 2009, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Presidente T. Gemelli. Vitrone, Relatore A. Macchia), nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Procuratore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/2009, n. 29529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29529 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1) dott. Torquato GEMELLI Presidente
2) dott. Giorgio LATTANZI Componente
3) dott. Bruno ROSSI Componente
4) dott. Renato L. Calabrese Componente
5) dott. Antonio Stefano AGRÒ Componente
6) dott. Nicola MILO Componente
7) dott. Giovanni CANZIO Componente
8) dott. Aldo FIALE Componente
9) dott. Alberto MACCHIA Componente (Rel.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nei confronti di:
DE MA LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 20 aprile 2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Alberto Macchia;
udito il Procuratore Generale in persona del Procuratore Generale Aggiunto dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 30 gennaio 2004, il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato DE MA LI colpevole del delitto di calunnia in danno di due vigili urbani, condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusone. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato il quale ha chiesto preliminarmente la declaratoria di nullità degli atti del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa. A parere dell'appellante, infatti, il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio formulata per la prima udienza del 23 gennaio 2001 dal difensore, in quanto contestualmente impegnato presso il Tribunale di Salerno per la difesa di altro imputato nell'ambito di un procedimento in corso di trattazione e rinviato in prosieguo alla stessa data del 23 gennaio 2001. Nel merito, l'appellante chiedeva di essere assolto o, in subordine, la riduzione della pena applicata in primo grado. Adìta a seguito dell'indicato gravame, la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 20 aprile 2006, ha dichiarato, a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per nuovo giudizio. La Corte territoriale reputava infatti fondata la eccezione in rito formulata dall'appellante, giacchè l'istanza di rinvio avanzata dal difensore doveva ritenersi tempestiva, a fronte, invece, del provvedimento di rigetto che il giudice aveva adottato nel corso della udienza di trattazione, senza che il difensore dell'imputato avesse avuto alcuna possibilità di intervenire, considerata la distanza fra le sedi dei tribunali interessati alla concomitante trattazione dei due procedimenti. Anche nel merito, poi, la richiesta di differimento doveva reputarsi fondata, dal momento che il procedimento pendente avanti al Tribunale di Salerno proveniva già da altra udienza, mentre quello pendente davanti al Tribunale di Vallo della Lucania era stato fissato per la prima volta e non si ravvisavano particolari ragioni di urgenza che ne rendessero indifferibile la trattazione. Tant'è che il giudice, nel rigettare la richiesta di rinvio, non aveva svolto alcuna attività, ma si era limitato a rinviare l'udienza ad altra data.
Nella medesima pronuncia rescindente, peraltro, la Corte territoriale non mancava di rilevare come, nella specie, il diritto di difesa dell'imputato non avesse ricevuto in concreto alcuna compromissione, posto che, nella già ricordata udienza del 23 gennaio 2001, il giudice si era limitato a dichiararne la contumacia ed a rinviare l'udienza stessa ad altra data. Il che ? al lume della sentenza di queste Sezioni unite del 28 febbraio 2008, n. 8285 ? da un lato, consentiva di ritenere legittima la declaratoria di contumacia dell'imputato non comparso, e, dall'altro, permetteva il rinvio a udienza fissa della udienza, senza che ciò rendesse necessario un nuovo avviso al difensore, avuto riguardo alla presenza del sostituto designato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2. ? Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la medesima Corte, deducendo violazione degli artt. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen, in relazione agli artt. 484, comma 2-bis, 178 e 179 del medesimo codice, nonchè "carenza, contraddittorietà e vizio logico della motivazione". Il ricorrente ha infatti rilevato come la sentenza impugnata abbia, per un verso, affermato la piena ritualità della dichiarazione di contumacia dell'imputato e della regolarità del rinvio a udienza fissa senza avviso al difensore di fiducia;
evenienze, queste, che, unite alla assenza di qualsiasi attività processuale nel corso della udienza per la quale il difensore aveva sollecitato un rinvio, avevano indotto la Corte territoriale a riconoscere espressamente che nella specie il diritto di difesa "non risultava in concreto compromesso". Al tempo stesso, però, in evidente contraddizione con tali corrette premesse, i giudici dell'appello ? ha osservato il ricorrente - hanno ritenuto fondata l'istanza di rinvio formulata dal difensore di fiducia, malgrado non ricorressero i presupposti per ritenere sussistente l'assoluta impossibilità a comparire del difensore stesso. I giudici a quibus, infatti, non soltanto avrebbero errato nel ritenere insussistenti motivi di urgenza nella trattazione del procedimento ? trattandosi di fatti commessi nel gennaio 1997 ? ma avrebbero trascurato pure il fatto che, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte - il difensore "non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di un altro impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione della assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgersi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie". Non avendo, quindi, il difensore adempiuto a tali necessarie allegazioni, il rigetto della istanza di rinvio da parte del primo giudice doveva ritenersi ? conclude il ricorrente - "pienamente ortodosso sul piano processuale, tanto più che nella stessa udienza non venne svolta alcuna attività processuale".
3. ? La Sesta sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha registrato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul pregiudiziale tema relativo alla ammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale di Salerno avverso la sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui tale statuizione, nel rilevare una nullità dalla quale è derivata la nullità della sentenza di primo grado, ha provveduto a dichiararla, a norma dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la regressione del procedimento al primo giudice. In particolare, la Sesta sezione si è posta il problema relativo alla ammissibilità o meno del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero o dell'imputato nell'ipotesi in cui la impugnazione riguardi una sentenza che ? come quella oggetto del presente ricorso - "rivesta specifico carattere meramente processuale". A fronte, infatti, della risposta a prima vista negativa che sembra potersi trarre dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal tenore degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che delimitano la ricorribilità oggettiva alle sentenze di condanna o di proscioglimento o altrimenti inappellabili, ma non anche contro le sentenze di annullamento, sussiste sul punto contrasto, anche se con pluralità di accenti, e sensibili varianti concettuali. Le decisioni che escludono la ricorribilità delle sentenze "processuali" di annullamento, oltre che far leva sul principio di tassatività delle impugnazioni e sul testo dei richiamati artt. 607 e 608 del codice di rito, evocano, anche, un sostanziale difetto di interesse al ricorso, giacchè ? si afferma - la sentenza di annullamento si risolve in "un atto di mero impulso processuale", insuscettibile di vulnerare diritti o prerogative delle parti processuali (vengono richiamate, in particolare, Sez. III, 6 novembre 1998, n. 13367, Galasso, RV 212540; Sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 9744, Ascani, RV 229210; Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 8831, Campolongo, RV 233795; Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 40625, Verde, RV 236304). L'opposto orientamento, che trova un antecedente in una decisione delle Sezioni unite, riferita peraltro al codice di rito previgente (Sez. un., 6 dicembre 1991, n. 2477/92, Paglini, RV 189397), reputa invece che debba essere elevata al rango di regola generale quella della ricorribilità per cassazione, ad opera di ciascuna delle parti che vi abbiano interesse, di tutte le sentenze, comprese quelle di natura processuale, siccome non altrimenti impugnabili e non relative a questioni di competenza. Regola generale e di sistema che si fonda sul principio enunciato dall'art. 568, comma 2, del codice di rito, oltre che sull'art. 111, settimo comma, della Costituzione (si richiamano, al riguardo, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 2027/03, P.G. in prc. D'Angelo, RV 223735; Sez. II, 19 novembre 2004, n. 47976, Mastrocinque,RV 230954; Sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 13916, Romano, RV 239221).
A fronte degli opposti orientamenti, la Sezione rimettente rileva anche la possibilità di formulare notazioni complementari e antagoniste a ciascuno dei due orientamenti, che varrebbe a rendere ancor meno agevole la soluzione del quesito. Per un verso, infatti, la tesi che privilegia la ricorribilità delle sentenze processuali in forza dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 111, settimo comma, Cost. s trascura il fatto che tali disposizioni sembrano connettersi ad un concetto di "sentenza" intesa come atto decisorio della regiudicanda;
cosicchè, trascurare il dato offerto dagli artt. 607 e 608 del codice di rito, può condurre ad una equiparazione semplicistica delle sentenze di annullamento o processuali alle sentenze di merito in senso pieno.
All'inverso ? sottolinea ancora la Sezione rimettente ?
l'orientamento che esclude la ricorribilità delle sentenze processuali di appello, rischia di fondarsi su una nozione di interesse ad impugnare eccessivamente riduttiva, giacchè "può convenirsi che non sempre il carattere meramente processuale della sentenza è di per se stesso idoneo, per la sua ipotizzata neutralità, a vanificare ogni interesse della potenziale parte ricorrente": e ciò, sia che il problema lo si riguardi nella prospettiva dell'imputato (che può vedersi caducata una pronuncia a lui favorevole), sia in quella del pubblico ministero, avuto riguardo, fra l'altro, alla impossibilità per la parte pubblica di elevare o denunciare conflitto per "analogia", ex art. 28, comma 2, cod. proc. pen., escludendo la giurisprudenza, tanto di legittimità che costituzionale, il caso della sentenza di annullamento dalle ipotesi per le quali il conflitto è ammissibile.
Considerato in diritto
1. - La questione sulla quale è stato sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite si compendia nel quesito se sia o meno ammissibile il ricorso per cassazione ? nella specie, del Procuratore generale - avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio.
Come rammenta, infatti, l'ordinanza di rimessione, sul punto si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali, ciascuno dei quali caratterizzato da una diversa esegesi del quadro normativo coinvolto e da una diversa ponderazione della peculiare natura e delle conseguenze che scaturiscono dalle pronunce caducatorie adottate in grado di appello per ragioni di ordine processuale.
Secondo la tesi che nega la ricorribilità della sentenza rescindente adottata in grado di appello, gli argomenti che valgono ad escludere siffatta possibilità sono rinvenuti, essenzialmente, nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e nella circostanza che la sentenza dichiarativa della nullità della decisione adottata in prime cure si risolve in un atto di mero impulso processuale, inidoneo come tale a produrre alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto in condizione di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo, senza incontrare alcuna preclusione. Sotto il profilo della tassatività dei mezzi di impugnazione ? principio, questo, significativamente riaffermato come paradigmatico esordio delle regole generali delle impugnazioni, a norma dell'art. 568, comma 1 ? si osserva, in particolare, che l'art.607 cod. proc. pen. prevede il ricorso da parte dell'imputato soltanto contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, ovvero contro le sentenze "inappellabili" (requisito ora superato dal nuovo testo dell'art. 428 cod. proc. pen.) di non luogo a procedere. Mentre, per quanto concerne il profilo dell'interesse, posto che dalle sentenze che vengono qui in discorso non deriverebbe per l'imputato un pregiudizio concreto, avendo, questi ampie facoltà di difendersi nel nuovo giudizio, risulterebbe carente il relativo presupposto, quale previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che la relativa condizione può dirsi realizzata non già alla stregua di una mera eventualità, ma soltanto in presenza degli effetti negativi direttamente prodotti dal provvedimento impugnato: vale a dire, un pregiudizio concreto ed attuale, derivante proprio dal provvedimento alla cui rimozione si tende (fra le varie, v. le già richiamate Sez. III, 6 novembre 1998, Galasso;
Sez. VI, 21 gennaio 2004, Ascani;
Sez. V, 27 ottobre 2006, Verde). L'opposto orientamento, come pure ricordato dalla Sezione rimettente, fa leva sulla regola generale enunciata dall'art. 111, (ora) settimo comma, della Costituzione, riprodotta tanto nell'art. 190 , secondo comma, del codice di rito del 1930 e poi trasferita, con identico enunciato, nell'art. 568, comma 2, del codice vigente:
disposizioni, queste, in forza delle quali sono state ritenute sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, tutte le sentenze ? salvo le ipotesi espressamente derogate - a prescindere dal fatto che con esse sia stato o meno deciso il merito del processo. Le Sezioni Unite di questa Corte, si erano infatti già espresse in questo senso, anche se con riferimento all'art. 190 del codice abrogato: ma quest'ultima circostanza non aveva impedito la perdurante attualità dei relativi dicta, proprio perchè la normativa di riferimento ? come si è detto ? era stata testualmente riprodotta in parte qua, nella omologa disposizione del codice vigente, anch'essa dedicata alla enunciazione delle regole generali delle impugnazioni (Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 2477, Paglini, ove si richiamano i medesimi principi affermati in precedenza da Sez. Un., 24 novembre 1984, n. 1475, Alamia, cui la giurisprudenza prevalente si era uniformata). Vero è ? sottolineò, in particolare, la sentenza da ultimo citata ? che la pronuncia di annullamento non definisce il merito della regiudicanda e non può dunque equivalere ad un proscioglimento sul fatto, trattandosi di sentenza di carattere processuale;
ma ciò non toglie che si tratti pur sempre di sentenza che definisce una fase del procedimento e che, come tale, deve ritenersi soggetta al ricorso per cassazione, alla luce, appunto, della regola generale di cui innanzi si è detto. Secondo tale orientamento, dunque, il ricorso per cassazione deve ritenersi proponibile da tutte le parti legittimate ? compresi, quindi, tanto il pubblico ministero che le parti private - "non potendosi revocare in dubbio l'interesse giuridico alla impugnazione, che, per quanto concerne la ricorribilità per cassazione, deve ricomprendersi nella stessa titolarità del relativo diritto (interesse al controllo di legittimità sulle sentenze, per l'eliminazione di eventuali vitia della decisione, con minor dispendio e lungaggini processuali)". L'insegnamento delle Sezioni Unite è stato poi ripreso anche sotto la vigenza del nuovo codice, sul rilievo che il principio generale sancito dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e 111, settimo comma, della Costituzione, legittima ex se la ricorribilità per cassazione, ad opera di tutte le parti che vi abbiano interesse, della sentenza processuale di appello caducatoria della pronuncia di primo grado, senza che a ciò possa far velo, per ciò che attiene alla legittimazione a ricorrere del pubblico ministero, la previsione dettata dall'art. 608 cod. proc. pen. (v. Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 2027, D'Angelo; Sez. IV, 13 giugno 2001, n. 27347, p.g. in proc. Sharp). L'identica linea è stata seguita in riferimento alla posizione dell'imputato, osservandosi come, anche nella ipotesi in cui il giudice di secondo grado abbia rilevato la diversità del fatto rispetto a quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, la statuizione caducatoria e regressiva sia suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., potendosi ravvisare un interesse dell'imputato alla impugnazione, da individuare in quello al ripristino della originaria imputazione (Sez. IV, 25 ottobre 1994, Bortolotti;
Sez. V, 25 settembre 2001, n. 38795, Maggi. Per conclusioni in linea con l'orientamento che ammette il ricorso avverso le sentenze di annullamento in appello, v. anche Sez. II, 19 novembre 2004, n. 47976, Mastrocinque;
Sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 13916, Romano). 2. ? Il contrasto di giurisprudenza che si è testè rammentato, trae dunque origine, come appare evidente al lume degli argomenti spesi a sostegno dei contrapposti orientamenti, da una apparente aporia normativa. Da un lato, infatti, l'enunciato che compare sotto l'art.568, comma 2, cod. proc. pen., risulta formulato in termini di tale omnicomprensività da legittimare senz'altro la tesi che ammette la ricorribilità per cassazione anche delle sentenze "processuali" di annullamento, posto che nessun indice, nè di ordine testuale nè di tipo logico-sistematico, pare essere seriamente evocabile in senso contrario. Dall'altro lato, sta, invece, l'ambito, apparentemente più circoscritto, entro il quale sembrerebbe confinato il rimedio del ricorso, in base al testo degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., posto che tali disposizioni, nel distribuire fra le parti necessarie il potere di ricorrere per cassazione, facendo riferimento, come oggetto del ricorso, soltanto alle sentenze di condanna, di proscioglimento e (quanto all'imputato) di non luogo a procedere, parrebbero escludere, dal novero dei provvedimenti ricorribili, le sentenze di annullamento pronunciate dal giudice di appello, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. Si tratta, però, di una aporia soltanto apparente, che si ricompone agevolmente ove inquadrata in una disamina che tenga conto dello sviluppo diacronico del quadro normativo coinvolto. La "genesi," se così si vuol dire, del problema, sta, infatti, nell'innesto di un nuovo secondo comma, operato all'interno dell'art. 190 del codice di procedura penale del 1930, ad opera della importante riforma attuata con la legge 18 giugno 1955, n. 517. Nella relazione che accompagnava il relativo disegno di legge di iniziativa governativa, il Guardasigilli dell'epoca (dal quale la riforma prese nome) sottolineò la necessità di dare attuazione, nel processo penale, al disposto dell'art. 111 della Costituzione, il quale "dichiara soggetti a ricorso per cassazione, per violazione di legge, tutte le sentenze e tutti i provvedimenti sulla libertà personale emessi dal giudice, ordnario o speciale. Quantunque ? precisava infatti la relazione ?
ormai più non si dubiti del valore precettivo di questa regola, tuttavia non si poteva, in una riforma anche limitata, non introdurla nel codice. Il sistema che ne risulta è pertanto il seguente. Le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale sono soggetti, anche nel silenzio della legge, a ricorso per cassazione;
gli altri provvedimenti, ai rimedi espressamente stabiliti dalla legge. [...] Per quanto attiene alle sentenze ? puntualizzava ancora la relazione ?
si sono prospettate le due situazioni delle sentenze sulla competenza e di quelle di rinvio a giudizio [poi divenute ordinanze con l'art. 5 della legge n. 773 del 1972] che, per il loro contenuto e la loro funzione (le prime conclusive solo formalmente di una fase del processo: potrebbero infatti essere considerate come elementi processuali;
le seconde introduttive di una fase di merito di prima istanza), sono ritenute non impugnabili anche per un criterio di economia processuale. [...] Relativamente alle sentenze sulla competenza ? chiarì tuttavia la relazione ? si è ritenuto, però, che non dovessero essere escluse dall'impugnazione quelle che, non potendo dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza, definiscono il procedimento, in quanto siffatta esclusione sarebbe in contrasto con il citato articolo 111 della Costituzione e comunque urterebbe contro ogni esigenza di giustizia perchè impedirebbe l'ulteriore persecuzione del reato".
Dalla relazione che illustrò le ragioni della novella, con la quale venne (fra l'altro) modificato l'art. 190 del codice del 1930, emergono, dunque, e con notevole chiarezza, due aspetti che appaiono essere oltremodo significativi agli effetti della questione ora sottoposta allo scrutinio di queste Sezioni Unite. Da un lato, infatti, attesa la portata autoapplicativa del precetto sancito dall'art. 111 Cost., in tema di ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze, la "traslazione" del medesimo principio all'interno del codice di procedura penale assumeva un valore sostanzialmente ricognitivo e descrittivo della regola: con l'unica deroga rappresentata dalle "sentenze" di rinvio a giudizio, palesemente eccentriche rispetto al tema del ricorso, trattandosi di provvedimenti di mero impulso processuale ? non a caso, lessicalmente e strutturalmente degradati, prima, a ordinanze e, ora, a semplici e "immotivati" decreti che dispongono il giudizio ? e dalle sentenze sulla competenza che possono dar luogo a conflitto, e che, come tali, presentano una peculiare connotazione decisoria che pertiene alle attribuzioni del giudice ed annoverano un diverso tipo di "rimedio". Dall'altro lato, l'esplicito riferimento alla impugnabilità anche delle sentenze sulla competenza, ove per queste non fosse esperibile lo strumento del conflitto, sta inequivocabilmente a significare che pure le sentenze di tipo "processuale" dovevano ritenersi comprese nella sfera delle "sentenze" alle quali ? per disposto costituzionale ? doveva ritenersi riferito il rimedio del ricorso per cassazione per violazione di legge.
A seguito delle profonde innovazioni introdotte dalle legge n.517 del 1955 - peraltro, come si è detto, costituzionalmente conformate, e, dunque, tali da assurgere ad un rango poziore rispetto alle altre regole e principi dettati dallo stesso codice di rito - il principio di tassatività delle impugnazioni e l'intero assetto dei rimedi impugnatori prefigurati dal codice del 1930 venne ? come osservò la dottrina ? sensibilmente trasfigurato, attraverso un parziale rovesciamento della logica originaria che presiedeva all'impiego dei diversi mezzi di impugnazione, dal momento che veniva di fatto ad assumere un connotato di centralità, quale rimedio di generale applicazione, proprio il ricorso per cassazione, prefigurato, invece, dal codice abrogato, come strumento eccezionale rispetto all'appello.
Indubbiamente, può reputarsi opinabile la scelta sistematica operata del legislatore del 1955 di introdurre il principio della generale ricorribilità per cassazione delle sentenze, all'interno di una disposizione destinata a fornire le regole generali valide per tutti i mezzi di impugnazione positivamente previsti e disciplinati;
così come può in astratto apparire singolare che lo stesso legislatore non abbia ritenuto di modificare, con una clausola di raccordo, gli articoli 526 e 527 del codice del 1930, che disciplinavano ? al pari degli omologhi artt. 607 e 608 del codice vigente ? il ricorso dell'imputato e quello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento.
Ma anche simili obiezioni, per la verità solo vagamente accennate in dottrina, non soltanto non producono conseguenze di sorta sul piano ermeneutico ricostruttivo degli istituti, ma, soprattutto, non paiono in alcun modo conducenti agli effetti della questione che qui rileva. Per un verso, infatti, la sedes della regola costituzionale non poteva essere altra che quella delle regole generali sulle impugnazioni, sia perchè si trattava effettivamente di introdurre una clausola limitativa al principio di tassatività delle impugnazioni, sia perchè, riguardando la norma anche la ricorribilità dei provvedimenti de libertate¸ e non essendo stato ancora "costruito" il sistema delle impugnazioni in tema di libertà personale (poi introdotto dalla legge n. 532 del 1982), la scelta sistematica finiva per essere pressochè scontata.
Quanto, poi, al mancato "raccordo" tra il "principio," che consente di ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze, e le singole "disposizioni" che invece ammettono il ricorso delle parti necessarie (apparentemente) contro le sole sentenze di condanna o di proscioglimento, la replica finisce per risultare ancor più agevole, gicchè quel principio ? proprio perchè di carattere generale e con portata evidentemente estensiva, in ossequio al disposto costituzionale ? non deroga, ma "assorbe" le singole disposizioni che fanno riferimento alle sentenze che ordinariamente definiscono il merito della regiudicanda;
impedendo, quindi, a queste ultime disposizioni, di atteggiarsi alla stregua di norme "limitative" del più ampio principio di cui si è detto. Sono, dunque, (per stare alla disciplina attuale) gli articoli 607 e 608 del codice vigente a doversi "adeguare" all'art. 568, comma 2: e non viceversa. 3. - Con il passaggio al nuovo codice, come si è più volte accennato, il quadro normativo e le stesse scelte sistematiche sono rimaste invariate: anzi, dai lavori preparatori, emergono chiari indici di una precisa scelta di conservazione anche degli orientamenti intepretativi già sedimentati, senza correre il rischio di introdurre "neologismi" definitori che avrebbero potuto produrre imponderabili sviluppi sul piano ermeneutico. Con il Progetto definitivo, infatti, nel comma 2 dell'art. 568 venne modificata, nel modo che compare nel testo definitivo, la formula "salvo quelle che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza" che era presente nella stesura del Progetto preliminare, nella considerazione che quella formula, come fu rilevato nelle osservazioni del Governo che accompagnarono la presentazione del Progetto definitivo, si prestasse "ad equivoci circa i tipi di decisione che, per il fatto di poter provocare un conflitto non sono ricorribili: si è preferito, in sostanza ? puntualizzarono le osservazioni governative ? riprodurre lo stesso inciso adottato nell'art. 190 comma 2 del codice vigente, un inciso sufficientemente "collaudato" dalla interpretazione giurisprudenziale". La scelta del legislatore del codice, quindi, è stata quella, non soltanto di mantenere inalterata la regola costituzionale del ricorso per cassazione come rimedio generale "contro le sentenze", ma anche di recepire il sedimentato quadro interpetativo che della clausola legale, sostanzialmente identica, offerta dall'art. 190, secondo comma, del codice del 1930, era stata sino allora offerto dalla giurisprudenza. Una prospettiva, questa, che indubbiamente rafforza la tesi di quanti hanno fatto leva proprio sui già citati arresti delle Sezioni Unite di questa Corte per dedurre l'ammissibilità del ricorso per cassazione, anche se proposto avverso le sentenze che dichiarino la nullità della pronuncia di primo grado, a norma dell'art. 604 cod. proc. pen. D'altra parte, se si conviene sul fatto che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., proprio per le già segnalate "origini"
del suo enunciato, rappresenti una deroga al principio della tassatività delle impugnazioni, avuto riguardo alla estensione della relativa operatività, cade, eo ipso, l'unico argomento testuale su cui poggia l'orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze "processuali", quali quelle che vengono qui in discorso (se, infatti, il principio di tassatività è derogato nel caso del ricorso per cassazione avverso le sentenze, non può più farsi leva sul tenore degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., per affermare che quel mezzo di impugnazione sarebbe riservato alle sole sentenze di "merito").
Ma la inaccettabilità della conclusione che nega la ricorribilità è asseverata, anche, da una ? mai come i questo caso doverosa ? lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo, dal momento che la ratio della garanzia costituzionale, rappresentata dal mantenuto principio del ricorso per violazione di legge di cui si è più volte detto, non può non prevalere su qualsiasi altra interpretazione della normativa primaria che ne sterilizzi, per di più sensibilmente, la relativa portata. È infatti significativo, a tal proposito, che la Corte costituzionale, nell'affrontare il tema dell'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata la indebita compromissione del diritto al ricorso ed alla relativa trattazione del merito, ha avuto occasione di puntualizzare come una siffatta evenienza sia tutt'altro che priva di conseguenze sul piano del rispetto dei principi costituzionali coinvolti, nel senso che, ove a quell'errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto processuale, una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi "in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione" (sentenza n. 395 del 2000). Tale garanzia, infatti ? ha avuto modo di sottolineare la Corte ? si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale, anche dopo il profondo intervento di novellazione subito ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, non a caso continua a prevedere, quale nucleo essenziale del "giusto processo regolato dalla legge", il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale "è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge". Ciò sta dunque a significare, ha sottolineato, ancora, la Corte, "non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie;
ma, soprattutto, che il presidio costituzionale ? il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) ?
contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione" (v. la già citata sentenza n. 395 del 2000). Da ciò deriva, dunque, e all'evidenza, che, essendo il ricorso per cassazione previsto per assicurare la realizzazione del "giusto processo", il quale può essere concettualmente tributario di quell'aggettivo soltanto se celebratosi in conformità delle norme attraverso le quali esso è positivamente "regolato dalla legge"; e poichè il ricorso per cassazione deve essere a tal fine consentito per tutte le ipotesi in cui "la legge" sia stata in concreto violata nell'ambito di "quel" processo, ne deriva che risulterebbe del tutto arbitrario ? ed in palese frizione con il parametro di cui ora si tratta ? distinguere, ai fini della ricorribilità delle sentenze, tra violazioni della legge sostanziale o violazioni della legge processuale: per di più, "discriminando" queste ultime, le quali, ben più "pesantemente" delle prime, sono specificamente coinvolte nel tema, proprio perchè direttamente riferite alla realizzazione di un modello legale che intende preservare in concreto il valore del "processo giusto," perchè celebrato secundum ius.
4. ? Escluso, pertanto, che il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione possa escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia annullato, a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., la pronuncia di primo grado per un vizio processuale, resta da esaminare la fondatezza dell'altro assunto sul quale riposa la tesi che risolve negativamente il quesito sottoposto a queste Sezioni Unite: vale a dire la insussistenza di un concreto interesse delle parti a ricorrere. Per la verità, le sentenze che si sono espresse in questo senso si sono ex professo pronunciate soltanto in riferimento all'interesse a ricorrere dell'imputato: il che, per certi aspetti, denoterebbe una disamina parziale del problema, insuscettibile di assumere il risalto di regola ermeneutica generale. Si sostiene, infatti, in tali pronunce, che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolverebbe in un atto di mero impulso processuale, inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo (Sez. III, 6 novembre 1998, n. 13367, Galaso;
Sez, VI, 21 gennaio 2004, n. 9744; Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 8831, Capolongo;
Sez, V, 27 ottobre 2006, n. 40625, Verde). Ma anche tale assunto non può essere condiviso, giacchè muove dalla erronea premessa di non considerare che la pronuncia rescindente adottata con la sentenza di appello, produce la eliminazione della decisione di merito adottata in primo grado, la quale era in sè suscettibile di passaggio in giudicato, e sulla quale ben si possono commisurare i contrapposti interessi delle parti al relativo mantenimento o caducazione. La sentenza che annulla quella di primo grado, produce un effetto novativo che azzera determinati risultati già raggiunti nel processo: sono questi, dunque, e non altri, i parametri sulla cui falsariga deve essere condotto lo scrutinio dell'interesse a ricorrere, e cioè a porre nel nulla la statuizione caducatoria adottata in grado di appello. La circostanza che l'imputato possa (nuovamente) difendersi in sede di giudizio rinnovato, si rivela, in tale prospettiva, del tutto inconferente, giacchè ciò che viene in risalato ? anche e soprattutto sul piano dei principi costituzionali innanzi accennati - non è la libertà di esercitare nella loro completezza le proprie facoltà defensionali, ma il diritto a non veder vanificati ? ingiustamente e irrimediabilmente ? i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado. Già sotto la vigenza del codice abrogato, infatti, la dottrina aveva puntualmente posto in luce la circostanza che l'interesse ad impugnare ? presente in tutti gli ordinamenti processuali, come qualità intrinseca della azione di impugnativa ? può essere inteso in due sensi. In un primo senso, esso deve essere ricercato all'interno della norma, essendo cristallizzato nelle disposizioni processuali che regolano le impugnazioni. Il legislatore, infatti, ha già messo l'interesse a base della disciplina delle impugnazioni, quando ha determinato i provvedimenti impugnabili ed i titolari del diritto di impugnazione. Formata la legge, osservava la dottrina, sarebbe davvero singolare cercare l'interesse al di fuori di essa, sicchè ? si concludeva ? l'interesse di una parte ad impugnare sussiste sempre che la legge dichiari il provvedimento impugnabile da questa parte. L'interesse, però ? soggiungeva tale orientamento dottrinario ? può essere inteso in un secondo significato, cioè come criterio di delimitazione dell'esercizio di attività processuali astrattamente disciplinate. La legge, in tale secondo significato, adopera il concetto come misura dell'utilità pratica di attività processuali;
come divieto di attività inutili o pregiudizievoli. Secondo la Relazione ministeriale al codice del 1930, infatti, manca l'interesse "quando l'imputato non abbia subìto alcuna lesione giuridica dal provvedimento, o tanto meno ciò che si sostiene con l'impugnazione sia più gravoso per l'imputato stesso di ciò che fu ottenuto col provvedimento impugnato (v. Relazione ministeriale sul progetto preliminare, in Lavori preparatori, vol. VIII, pag. 42). Ebbene, il secondo comma dell'art. 568 del codice vigente "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l'interesse (astratto) a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze, ad eccezione delle ipotesi espressamente indicate, senza introdurre limitazione alcuna quanto ai relativi "casi", disciplinati dall'art. 606: dunque, sia nella eventualità in cui si denuncino errores in iudicando, che in ipotesi di errores in procedendo. In ciò non può quindi condividesi la tesi della Sezione rimettente secondo la quale tanto l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che l'art. 111, settimo comma, Cost., sembrano "connettersi a un nozione di sentenza"
nel senso proprio di un sintagma di atto decisorio di una regiudicanda, cioè di un provvedimento che definisce la rilevanza penale o non di un fatto reato contestato". La sentenza del giudice di appello che annulla la sentenza di primo grado elimina proprio quell'atto "decisiorio della regiudicanda", sul quale le parti avevano ? secondo le rispettive posizioni ? confidato o che avevano teso a scongiurare, o rispetto al quale, ancora, erano andate incontro ad una parziale soccombenza. Se la sentenza di annullamento presenta un vizio di legittimità, non vi è dunque ragione alcuna perchè la stessa produca effetti "incorreggibili" sul piano della legittimità, all'interno del processo, precludendo alle parti il diritto di ricorrere avverso di essa. Una volta, infatti, intervenuta la pronuncia caducatoria in ipotesi erronea, i relativi effetti demolitori si consoliderebbero nel processo, vanificando la pronuncia di primo grado senza alcuna possibilità ripristinatoria per le parti:
con l'ovvio e inaccettabile epilogo di rendere processualmente incontrollabile una "sentenza" (perchè tale è, nella sostanza e nella forma, la sentenza che annulla la pronuncia di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen.) adottata da un giudice che non è posto al vertice della piramide giurisdizionale.
Tali considerazioni ovviamente non mutano ove l'interesse a ricorrere debba essere riguardato, come nel caso di specie, secondo la prospettiva del pubblico ministero. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di sottolineare come il pubblico ministero, avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purchè tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza ed attualità: il che si realizza allorchè, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Pertanto, ove la impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero e questo denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell'interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, p.m. in proc. Amato;
Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, p.m. in proc. Boido;
Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, p.m. in proc. Timpani). La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma;
degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire. Ebbene, tale verifica dà esito ampiamente positivo nel caso di specie: la sentenza di primo grado, infatti, aveva visto la condanna dell'imputato che era stata reputata dal pubblico ministero satisfattiva delle prospettive che il medesimo aveva coltivato a seguito dell'esercizio della azione penale, giacchè, avverso quella sentenza, aveva proposto appello soltanto l'imputato. In sede di gravame, dunque, la parte pubblica aveva assunto il ruolo di semplice contraddittore, così collocandosi in una posizione di resistenza dialettica rispetto alle domande di impugnativa formulate dall'imputato. L'accoglimento del petitum in rito, determinava, dunque, un evidente pregiudizio per l'accusa, che ha visto in tal modo travolta una decisione, sul merito e sulla ritualità della quale lo stesso pubblico ministero non aveva reputato di formulare doglianza alcuna. L'interesse alla rimozione della pronuncia di annullamento è dunque in re ipsa, giacchè dalla illegittima pronuncia in rito è derivata, secondo le prospettive dello stesso ricorrente, la mancata conferma della sentenza di primo grado.
5. ? Neppure conducente si rivela la problematica, cui accenna l'ordinanza di rimessione, relativa alla ammissibilità o meno del conflitto per caso analogo, a norma dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che la giurisprudenza prevalente esclude sul rilievo che, nel caso di dichiarazione di nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado da parte del giudice di appello, l'unico rimedio per ovviare ad un possibile errore di quest'ultimo sarebbe ravvisabile proprio nel ricorso per cassazione, in mancanza del quale si forma il giudicato con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il suo giudizio (cfr, fra le altre, Sez. I, 15 novembre 1996, n. 5995, Straticò; Sez. I, 12 novembre 1999, n. 14298, Petrucci;
Sez. I, 17 ottobre 1994, n. 4591, Montamurro;
Sez. I, 1 luglio 2004, n. 31641, confl. comp. in proc. Cowley. Sul tema, con affermazioni la cui portata deve ovviamente intendersi circoscritta allo specifico quesito di costituzionalità devolutole, v., anche, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 37 del 2001). A prescindere, infatti, dalla condivisibilità o meno della tesi di ritenere precluso, nel caso che qui interessa, lo strumento del conflitto ? tema, questo, sul quale queste Sezioni Unite non sono state chiamate a pronunciarsi ? è assorbente rilevare come, sotto la vigenza del codice abrogato, la giurisprudenza fosse orientata a ritenere che la pronuncia di annullamento del giudice di appello fosse, da un lato, ricorribile per cassazione in base alla regola sancita dall'art. 190, secondo comma, cod. proc. pen 1930, e dall'altro lato, a reputare che la medesima pronuncia fosse al tempo stesso suscettibile di generare un conflitto per caso analogo da parte del giudice di primo grado che avesse ritenuto erronea la sentenza di annullamento (fra le tante, v. Sez. I, 12 maggio 1977, Salis;
Sez. I, 6 ottobre 1978, Behr). Le stesse Sezioni Unite, d'altra parte, avevano decisamente escluso che potesse intravedersi in tale ipotesi una eccezione alla ricorribilità per cassazione, ex art. 190, secondo comma, seconda parte, cod., proc. pen. 1930, sotto il profilo della ravvisabilità di un caso di conflitto di competenza ostativo a quegli effetti: si osservava, infatti, che nel novero delle sentenze relative alla competenza, rientrano soltanto le sentenze che si limitano a statuire sulla competenza;
non invece quelle di annullamento, che non attengono direttamente alla competenza, ma che come contenuto principale hanno una valutazione di diverso genere: ossia, un annullamento per vizio procedurale (Sez. Un., 24 novembre 1984, Alamia, cit.).
Un epilogo ermeneutico, quello appena accennato, che si collocava in perfetta sintonia con la migliore dottrina dell'epoca, posto che, fra le altre, una autorevole voce non aveva mancato, appunto, di sottolineare come dovesse "in linea di principio [...] affermarsi che la possibilità di conflitto non è di ostacolo all'impugnabilità e che l'impugnabilità non preclude al giudice la possibilità di elevare conflitto. La legge non stabilisce alcun rapporto di esclusione tra le impugnazioni e la procedura per la risoluzione dei conflitti. Nè vi è incompatibilità tra l'uno e l'altro rimedio, che, tra l'altro, operano sempre in differenti momenti processuali". D'altra parte, mentre l'azione di impugnativa promana dalle parti e mira alla rimozione o alla riforma di una statuizione che si assume pregiudizievole per una parte del processo, il tema dei conflitti coinvolge i rapporti fra i giudici ed il relativo munus, in relazione ad una specifica regiudicanda: una diversità "fenomenica" tale da impedire, dunque, la possibilità di configurare una sovrapposizione concettuale o funzionale tra i relativi istituti od un rapporto di reciproca alternativa.
6. ? A proposito, quindi, del quesito sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite può rispondersi nel senso che deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione formulato ? nella specie, dal Procuratore generale - contro la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che la parte che lo propone abbia un interesse concreto ed attuale.
7. ? Alla stregua dei richiamati principi e scendendo all'esame del merito del ricorso proposto dal Procuratore generale, va rilevato che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. Come, infatti, è stato puntualmente posto in luce nell'atto di impugnazione, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della decisione di annullamento, propone elementi di ragionamento che si trovano fra loro in rapporto di insanabile contrasto, posto che, a fronte di rilievi tutti tesi a dimostrare la legittimità della richiesta di differimento della udienza formulata dal difensore dell'imputato nel giudizio di primo grado e la conseguente violazione dei relativi diritti, a seguito del provvedimento di rigetto, se ne giustappongono altri, di segno diametralmente opposto. Il giudice del merito si è infatti limitato a fondare la propria decisione sul rilievo che la richiesta di differimento doveva essere ritenuta fondata, in quanto "il processo dinanzi al Tribunale di Salerno proveniva da altra udienza ed era in prosieguo, nel mentre quello dinanzi al tribunale di Vallo della Lucania era stato fissato per la prima volta e non vi erano particolari motivi di urgenza che ne rendessero indifferibile la trattazione. Tanto che il giudice di prime cure ? sottolinea la sentenza impugnata - dopo aver rigettato la istanza di differimento, non ha svolto alcuna attività processuale, ma si è limitato a differire la udienza ad altra data". Immediamente dopo, però, la Corte si affretta a puntualizzare come nella specie, il diritto di difesa dell'imputato non fosse stato in alcun modo compromesso, proprio perchè il primo giudice ? nella udienza cui si era riferita la richiesta di rinvio - si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato ed a rinviare la causa ad altra udienza fissa: pertanto, ha soggiunto (contraddittoriamente) la Corte salernitana, il "successivo rigetto della istanza di rinvio doveva reputarsi "inutiliter dato, giacchè nella stessa udienza non è stata svolta alcuna attività processuale".
Posto dunque che, come correttamente rileva lo stesso giudice a quo, al difensore di fiducia non spettava l'avviso della nuova udienza, essendo stata questa stabilita nella ordinanza di rinvio in presenza del sostituto all'uopo designato, la pronuncia di annullamento si rivelava priva di base normativa, proprio perchè, alla inesistenza di attività processuale, non poteva che corrispondere la insussistenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa. Accanto all'assorbente profilo di cui si è detto, devono ritenersi fondati anche gli ulteriori rilievi svolti dal pubblico ministero ricorrente in ordine alla mancata delibazione e motivazione da parte della Corte territoriale, dei profili inerenti alle connotazioni dell'impedimento professionale dedotto dal difensore a sostegno della richiesta di rinvio. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo messo in luce che la concomitanza dell'impegno in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. Spetta poi al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore. La rilevanza dell'impugno difensivo, per assumere l'efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" deve trarre alimento, non dalla soggettiva opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga omnes, temporalmente "cedevole" l'assistenza difensiva nel procedimento "pregiudicato"; semprechè non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze (sul tema, v., fra le tante, Sez.VI, 18 novembre 2003, n. 48530, Levante;
Sez. VI, 15 ottobre 2003, n. 46044, Paciello;
Sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 49540, Amoruso, Sez. V, 11 ottobre 2007, n. 43062, Melosso;
Sez. II, 11 giugno 2008, n. 25754, Staibano). Circostanze, quelle testè evidenziate, che i giudici a quibus hanno invece totalmente omesso di esaminare.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009
Il Consigliere estensore
Il Presidente