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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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1 gennaio 2023
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Art. 357. Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373.
(( 3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria. )) 4. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373.
(( 3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria. )) 4. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
Commentari • 133
- 1. Inutilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, allorché non verbalizzate né sottoscritteWalter Marrocco · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020 · 223.58963
[…] fino a pochi anni fa, predicava l'utilizzabilità di dette dichiarazioni ancorché non verbalizzate, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 357 Codice Procedura Penale. Ciò sulla base del rilievo – a parere di chi scrive, alquanto discutibile – che in assenza di espresso o implicito divieto, non sarebbe ravvisabile nella mancata verbalizzazione alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'articolo 191 Codice Procedura Penale, ovvero di inutilizzabilità specifica, talché le dichiarazioni de quibus, ancorché non verbalizzate ai sensi dell'articolo 357 comma 2 Codice Procedura Penale, sarebbero utilizzabili ai fini cautelari. 2. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/03/2026, n. 5709Provvedimento: […] Dalla disamina della documentazione versata in atti e, segnatamente, dall'annotazione ex art. 357 c.p.p., redatta dalla Polizia di Roma Capitale in data -OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS- (doc. 2 indice di parte ricorrente), emerge che la ricorrente aveva, in data antecedente all'adozione del provvedimento impugnato, rimosso parte degli abusi per cui è causa. La Polizia di Roma Capitale, in particolare, ha in tale sede accertato “ sia al piano secondo, sia al piano terzo la rimozione dei pannelli in vetro scorrevoli montati rispettivamente lungo il parapetto del balcone e lateralmente alla tettoia ”.Leggi di più...
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