Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2005, n. 11924
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Sentenza 14 gennaio 2005

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Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) cod. proc. pen., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.

In tema di gestione dei rifiuti, le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili possono avvenire solo se le quantità in deposito non superino i 600 metri cubi e la permanenza del materiale non si protragga per più di un anno. In mancanza di tali presupposti, non essendo invocabile il regime semplificato di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 22 del 1997 si configura il reato di gestione di discarica non autorizzata.

In tema di smaltimento di rifiuti, la configurazione del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, in presenza dei requisiti della fattispecie rappresentati da una condotta di accumulo di rifiuti su un'area, dal degrado dell'area stessa e dalla consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, non può rimanere esclusa dalla provvisorietà e dallo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2005, n. 11924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11924
    Data del deposito : 14 gennaio 2005

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