Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 3
Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) cod. proc. pen., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.
In tema di gestione dei rifiuti, le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili possono avvenire solo se le quantità in deposito non superino i 600 metri cubi e la permanenza del materiale non si protragga per più di un anno. In mancanza di tali presupposti, non essendo invocabile il regime semplificato di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 22 del 1997 si configura il reato di gestione di discarica non autorizzata.
In tema di smaltimento di rifiuti, la configurazione del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, in presenza dei requisiti della fattispecie rappresentati da una condotta di accumulo di rifiuti su un'area, dal degrado dell'area stessa e dalla consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, non può rimanere esclusa dalla provvisorietà e dallo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2005, n. 11924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11924 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI GI - Presidente - del 14/01/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 9
Dott. SICA EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 24345/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LU nato il [...], OL IT nato il [...], AL PA nato il [...], PO EP nato il [...], SA MO nato il [...], OS GI nato il [...], OS HE nato il [...];
avverso la sentenza emessa l'11-3-04 dalla Corte di appello di AN;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e le memorie aggiunte;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso: per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione per OS GI, OS HE, PO EP e SA MO;
per l'annullamento senza rinvio per OL LU, OL IT e AL PA per prescrizione in ordine ai capi G, H, I, M, P con eliminazione della relativa pena;
per il rigetto nel resto dei ricorsi e conferma delle statuizioni civili;
Uditi, per le parti civili, l'avv. Emilio Ricci - in sostituzione dell'avv. Gianfranco Maris per il Comune di IM AN - e l'avv. Giuliano Pompa - in sostituzione dell'avv. Luciano Fiori per la Provincia di AN - i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi il difensore - avv. MINGHELLI Gian Antonio in sostituzione dell'avv. Giulio Bigi e dell'avv. Enzo Pacia per OL LU, OL IT, PO e SA - che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
VICENDA PROCESSUALE E MOTIVI DEI RICORSI
Con sentenza 14-4-03 il Tribunale di AN in composizione monocratica si pronunciava nei confronti degli imputati in epigrafe generalizzati nei seguenti termini. Dichiarava OL LU responsabile, quale legale rappresentante della srl AN ER:
del reato di cui all'art. 59 D.L.G. 152/99 per avere effettuato senza la prescritta autorizzazione lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento di Bareggio, insediamento tassativamente vietato ai sensi dell'art. 21 cit. normativa perché posto in area di rispetto di un pozzo pubblico ad uso potabile (dall'ottobre 99 sino al 7-3-71, data del sequestro preventivo;
capo A); del reato di cui agli artt. 81, 650 c.p. per non avere ottemperato all'ordinanza emessa il 10-2- 00 per ragioni di igiene dal Sindaco di Bareggio che ingiungeva cessazione dell'attività di movimentazione dei rifiuti e rimozione degli stessi dal capannone ove erano situati (in permanenza dal dicembre 99; capo C).
Dichiarava OL LU, nella qualità di cui al capo A, OL IT, quale direttore tecnico e comunque gestore di fatto della AN ER srl, AL PA, quale dipendente e comunque gestore di fatto della AN ER srl nonché quale legale rappresentante della srl Eco Energie, del reato di cui all'art. 110, 51 c. 3 D.LG. 22/97, per avere in concorso tra di loro realizzato e/o gestito senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 28 cit. D.LG., in un capannone sito in Bareggio, indicato nella comunicazione 5-5-98, ex art. 33 cit D.LG. come mero deposito per la messa in riserva di 12.000/20.000 tonnellate di rifiuti per la produzione di CDR, una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi (dall'ottobre 99 sino al 7-3-71, data del sequestro preventivo;
capo B); del reato di cui agli art. 81,110, 484 c.p. perché in concorso tra di loro e nelle qualità indicate sub B, essendo obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti gestiti dalla propria società ex art. 12 D.LG. 22/97, scrivevano e/o lasciavano scrivere ripetute volte sui medesimi false indicazioni sulla movimentazione dei rifiuti relativamente agli insediamenti di Bareggio e IM AN, con riferimento ai registri di carico e scarico per gli anni 99 e 00 (capo D); del reato di cui agli artt. 110, 51 c. 4 D.LG. 22/97 per avere effettuato in concorso tra di loro e nelle qualità indicate sub B, in un capannone di IM AN, attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi con violazione delle prescrizioni di cui alla relativa autorizzazione e comunicazione, senza provvedere al loro trattamento e/o destinarli in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo (dall'ottobre 7-3-01 sino al 7-3-71, data del sequestro preventivo;
capo E); del reato di cui agli artt. 81, 110, 51 c. 1 lett. a D.LG. 22/97 per avere gestito rifiuti speciali non pericolosi senza l'osservanza la prescritta autorizzazione ed in particolare, per avere ritirato presso i propri centri di stoccaggio siti in Bareggio ed in IM AN (il primo in possesso solo di comunicazione del 5-5-98 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, il secondo sia di D.GR 24504/ 97 del 31-1-97 per l'attività di stoccaggio provvisorio, cernita e recupero solo di rifiuti speciali assimilabili, sia della stessa suddetta comunicazione 5-5-989) circa kg. 594680 di rifiuti speciali non pericolosi (indicati quale specie solo nella suddetta comunicazione e non anche nella suddetta autorizzazione) da vari produttori, rifiuti non destinati all'effettivo previsto recupero ex art. 33 c. 11, ma che venivano destinati alla società di un altro imputato, TO IO ER, per lo smaltimento finale tramite mero girobolla presso altra società regolarmente autorizzata, soc. BA PE (dal 16-9-99 al 22-11-99; capo M); del reato di cui agli artt. 81, 110, c.p., 51 c. 4 lett. a D.LG. 22/97 per avere gestito rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione ex art 28 e segg. cit D.LG. ed in particolare per avere ritirato presso i propri centri di stoccaggio siti in Bareggio ed in IM AN (il primo in possesso solo di comunicazione del 5-5-98 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, il secondo sia di D.GR 24504/ 97 del 31-1-97 per l'attività di stoccaggio provvisorio, cernita e recupero solo di rifiuti speciali assimilabili, che della stessa suddetta comunicazione 5-5-989) circa kg.
2.000.000 di rifiuti non pericolosi (indicati quale specie solo nella suddetta comunicazione e non anche nella suddetta autorizzazione) da vari produttori: rifiuti che venivano destinati all'effettivo riutilizzo per la produzione di CDR presso lo stabilimento di Ternate della Cementerai di Merone spa diretto e gestito da altri imputati, anch'esso in regime di comunicazione ex art. 33, senza l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5-2-28 in materia di recupero di rifiuti non pericolosi, con precipuo riferimento al punto 14-1-2 all. 1 D.M. predetto (dall'agosto 98 al giugno 00; capo P).
Dichiarava OL LU, OL IT, AL PA, nelle già citate qualità nonché OS GI e OS HE, entrambi nella qualità di legali rappresentanti della società P.M. Professional Managemente s.a. del reato di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 53 D.GL. 22/97 per avere i primi tre per la società AN ER, produttrice, e gli altri per la società PM Professional Management, secondo intermediario e committente della spedizione, in concorso con altri imputati, effettuato spedizioni transfrontaliere con destinazione Hong Kong - Cina di 86 container di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare di kg 1.914.990 di residui plastici destinati al riutilizzo, rifiuti che rientrano nel regolamento n. 1547/99 del 12-7-99 (all. b), senza la preventiva notifica agli Uffici Regionali preposti e senza la prevista fideiussione, così da integrare traffico illecito (dal 4 al 26 - 11 - 99; capo G). OL LU, OL IT, AL PA, nelle già citate qualità nonché PO EP in qualità di legale rappresentante- amministratore delegato della srl Iva e gestore di fatto della snc Iva del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 53 D.GL. 22/97 per avere, i primi tre per la società AN ER, produttrice, ed il PO per la società Iva srl - intermediario e committente della spedizione - e per la Iva snc - destinatario fittizio - in concorso con altri imputati, effettuato spedizioni transfrontaliere con destinazione Hong Kong - Cina di 29 container di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare di kg 395.550 di residui plastici destinati al riutilizzo, rifiuti che rientrano nel regolamento n. 1547/99 del 12-7-99 (all. b), senza la preventiva notifica agli Uffici Regionali preposti e senza la prevista fideiussione, così da integrare traffico illecito (dal dicembre 99 al marzo 00; capo H). Dichiarava OL LU, OL IT, AL PA, PO EP, nelle già citate qualità nonché SA MO, in qualità di gestore di fatto della srl Eco Selekta, del reato di cui di cui agli artt. 81, 110 c.p., 53 D.GL. 22/97 per avere, i primi tre per la società AN ER, produttrice, il PO per la società Iva snc -intermediario e committente - il SA per la srl Eco Elekta - destinatario fittizio - in concorso con altri imputati, effettuato spedizioni transfrontaliere con destinazione Hong Kong - Cina di 6 container di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare di kg 107.648 di residui plastici destinati al riutilizzo, rifiuti che rientrano nel regolamento n. 1547/99 del 12-7- 99 (ali. b), senza la preventiva notifica agli Uffici Regionali preposti e senza la prevista fideiussione, così da integrare traffico illecito (dal febbraio al marzo 00; capo I). Concesse le attenuanti generiche a AL PA, OS GI, OS HE, PO EP e SA MO, condannava gli imputati a pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della Regione Lombardia e OL LU, OL IT e AL PA altresì al risarcimento di quelli subiti dalla Provincia di AN e dal Comune di IM AN, danni da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionali immediatamente esecutive.
La suddetta decisione veniva confermata dalla Corte di appello di AN con pronuncia 11-3-04 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati nei termini infradescritti.
OS GI e OS HE.
1 - 2 - Incompetenza territoriale del Tribunale di AN, stante l'erronea individuazione del "locus commissi delicti"; vizio di motivazione sul punto.
3 - Vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione difensiva di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4 - 5 - Violazione degli artt. 6, 53 D.G1. 22/97, quali interpretati dall'art. 14 D.L. 138/02, per essersi ritenuto che materiali oggetto delle spedizioni fossero "rifiuti"; vizio di motivazione sul punto.
6 - Violazione degli artt. 521, 522 c.p.p. con riguardo alla ravvisata inosservanza dell'art. 11 Reg. Cee 259/93, non contestata.
7 - Violazione di legge per essersi affermato che le spedizioni con destinazione Hong Kong di residui plastici destinati al recupero costituissero traffico illecito ed in particolare per omessa considerazione che Hong Kong era paese distinto dalla Cina e che per le spedizioni in tale luogo non era necessaria la notifica e la fideiussione.
8 - Vizio di motivazione in ordine al rigetto delle osservazioni difensive sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste De Podestà, il quale aveva riferito su fatti percepiti nello svolgimento di indagini da lui effettuate su delega del P.M.. 9 - Vizio di motivazione in relazione alla negata revoca delle ordinanze di sospensione della prescrizione, emesse il 23-10-02 ed il 15-1-03.
10 - Vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza di danno alla Regione ed in ordine alla condanna dei ricorrenti alla provvisionale in favore della stessa.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna degli imputati al rimborso delle spese nei confronti della Provincia e del Comune, non costituiti parti civili nei loro confronti.
PO EP.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta configurabilità del reato di traffico illecito ed in particolare per essersi affermato che, anche considerandosi i materiali in questione rientranti nella lista verde, sussisterebbe il traffico illecito per inosservanza dell'art. 11 Reg. Cee lett e.
2 - Violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa in relazione alla ritenuta suddetta inosservanza.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo difensivo secondo cui l'imputato aveva agito per errore scusabile.
4 - Violazione di legge perché l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni ed al versamento di una provvisionale in favore della Regione Lombardia, in assenza di danno e per essersi condannato il medesimo alle spese in favore della Provincia di AN e del Comune di IM AN non costituiti parti civili contro di lui.
SA MO.
Ha proposto censure identiche a quelle svolte dal PO EP ed inoltre ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per omessa escussione del teste OR, indicato dall'accusa e in riferimento al quale la difesa aveva chiesto di esercitare il diritto alla controprova.
OL LU e OL IT (personalmente).
1 - Mancata assunzione di prova decisiva con riferimento all'omesso esperimento di perizia sui dati di carico e scarico della AN ER in relazione all'imputazione di falso (capo D); vizio di motivazione sul punto.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati per l'addebito di falso.
3 - Violazione dell'art. 51 c. 3 D.LG. 22/97 e dell'art. 7 D.M 5-2-98 con riguardo al reato di cui al capo B (discarica abusiva), per essersi operata applicazione analogica di una norma speciale;
vizio di motivazione sul punto.
4 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato di scarico abusivo di reflui (capo A).
5 - Vizio di motivazione per i reati sub E, G, H, I, M, P. OL LU e OL IT (tramite difensore).
1 - Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza difensiva volta ad ottenere le attenuanti generiche. AL PA.
1 - Violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione in punto responsabilità per tutti i reati addebitati, con precipuo riguardo alla qualifica a lui attribuita di gestore di fatto della srl AN ER.
2 - Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione della documentazione attestante il contenzioso lavorativo tra esso AL e la srl. AN ER.
3 - Vizio di motivazione per essersi semplicemente riprodotte le motivazioni della sentenza di 1 grado e per mancata considerazione dei motivi di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Le questioni processuali sollevate da OS GI e OS HE (ai nn 1, 2, 3 del loro ricorso) sono infondate, mentre la censura relativa a vizio di motivazione in ordine ad esse è inammissibile perché, a fronte di questioni giuridiche, ciò che rileva è esclusivamente la correttezza o meno della soluzione adottata, rimanendo indifferenti le ragioni poste a fondamento della medesima (Cass. 1^ sez. 17-1-92 n. 0 4931 RV. 188913; Cass. 5^ sez. 13- 4-94 n. 0 4173 RV. 197993). Orbene, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che la competenza territoriale per i reati di traffico abusivo di rifiuti appartenesse al Tribunale di AN, quale luogo del commesso reato. Invero l'attività ascritta, di cui all'art. 53 D.LG. 22/97, si è perfezionata in IM AN ove sono stati apposti i sigilli doganali ai containers e ove questi ultimi sono usciti dalla disponibilità del mittente, al quale incombeva l'onere di provvedere agli adempimenti che invece furono pretermessi.
All'uopo va puntualizzato che il cit art. 53 sanziona penalmente il comportamento di chi "effettua una spedizione", ossia di colui che la pone in essere, a prescindere da ogni esito di tale attività: ne consegue che il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui il mittente esaurisce la sua condotta senza avere adempiuto alle formalità richieste.
Nè sussiste difetto di giurisdizione.
La circostanza che i OS non abbiano compiuto alcun atto in Italia è irrilevante posto che agli stessi è stato addebitato di avere agito in concorso e precipuamente di avere dato un apporto, quali rappresentanti della società intermediaria, a coloro che operarono in Italia e che ivi realizzarono la spedizione. Tanto premesso, deve riconoscersi che le contravvenzioni ascritte a OS GI, OS HE, SA MO e PO EP sono estinte per prescrizione perché, anche considerando i periodi di sospensione, il termine massimo di cui agli artt. 157, 160 c.p. è ormai decorso.
I ricorsi dei predetti vanno quindi esaminati ai soli effetti delle disposizioni civili, secondo il dettato dell'art. 578 c.p.p.. I motivi sub 4 e 5 dedotti da OS GI e OS HE - con i quali si denuncia che erroneamente (ossia in contrasto con l'art. 14 D.L 138/02) ed immotivatamente si sarebbe ritenuto che le spedizioni incriminate avessero ad oggetto dei "rifiuti" - sono inammissibili in quanto, al di là del formale richiamo alla violazione di legge, si risolvono in affermazioni apodittiche, omettendo i ricorrenti di prendere in esame le argomentazioni svolte al proposito dai giudici di merito circa la sussistenza di prova positiva della natura di rifiuti dei materiali in questione (prova individuata nelle emergenze di plurime deposizioni e della documentazione sequestrata). Infondate sono le denuncie sub 6 e 7 di OS IO e OS HE e sub 1 e 2 di PO EP e SA MO, le quali possono essere congiuntamente esaminate perché pongono identiche questioni in relazione ai medesimi punti della decisione.
Innanzitutto non ricorre la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa.
Il Tribunale e poi la Corte di appello, accertato che i materiali spediti erano da qualificarsi rifiuti, hanno escluso che in relazione ad essi fosse applicabile la disciplina prevista per i rifiuti riconducibili alla lista verde (ossia all'allegato 2 del D.GL. 22/97), disciplina in virtù della quale per le spedizioni ad Hong Kong non sussistevano gli obblighi di notifica e di fideiussione posti dall'art. 26 e 37 del reg. Cee 259/93. A questa conclusione i giudici di merito sono pervenuti rilevando che ai fini dell'applicabilità della suddetta normativa era necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11 Reg. Cee, tra le quali l'obbligo di indicare la specifica operazione di recupero a cui dovevano essere sottoposti i materiali spediti e l'impianto di destinazione debitamente autorizzato a tale operazione, adempimenti che invece nelle fattispecie incriminate erano mancati, non essendosi neppure effettuata nei documenti di trasporto una compiuta descrizione del rifiuto.
L'accertamento di siffatta situazione è stato dunque svolto al fine di verificare la fondatezza della tesi difensiva e la possibilità di ritenere legittimo il comportamento degli imputati: essendo emersa la suddetta inosservanza e pertanto l'assenza delle condizioni imprescindibili per negare l'operatività del precetto di cui all'imputazione, si è affermata la responsabilità in relazione agli specifici addebiti che erano stati contestati.
D'altro canto non può sottacersi che, ai sensi degli artt. 417, 429 c.p.p., nell'imputazione devono essere descritti esclusivamente i fatti che secondo l'accusa sono qualificabili siccome reato e non anche l'inesistenza di fattori realizzanti eventuali cause di esclusione della configurabilità del reato.
Per il resto la decisione è corretta posto che l'art. 1 del Reg. Cee 259/93 sancisce che, qualora i rifiuti di cui all'allegato 2^
(cosiddetta lista verde) siano spediti in "violazione del presente regolamento", sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del regolamento stesso che, appunto, sanciscono l'obbligo di notifica e di fideiussione, procedure di controllo ordinarie che pertanto sono da ritenersi imposte anche per le spedizioni ad Hong Kong con riguardo alle quali debba escludersi la peculiare disciplina derogatoria: infondato è dunque il rilievo di violazione di legge in punto ritenuta sussistenza del reato.
Il PO ed il SA hanno poi censurato siccome immotivata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i rifiuti in questione non avrebbero comunque potuto essere spediti come appartenenti alla lista verde perché essi erano addirittura catalogabili nella lista ambra, stante la possibilità essere contaminati da altri materiali e l'impossibilità di recupero sicuro per l'ambiente. Poiché la citata argomentazione è stata introdotta ad abundantiam e poiché la ragione fondamentale ed autonoma della decisione - rappresentata dal mancato adempimento delle condizioni normativamente poste ai fini dell'applicabilità della disciplina tipica della lista verde - è risultata legittima e di per sè decisiva la suddetta denuncia diviene irrilevante. La doglianza sub 8 dei OS va disattesa.
Invero il divieto posto dall'art. 197 lett. d c.p.p. di assumere come testimoni coloro che nelle stesso procedimento hanno svolto l'attività di ausiliari del giudice o del P.M., per quanto attiene gli agenti di P.G., va applicato esclusivamente all'attività da costoro svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p. e non anche a quella che essi hanno compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria (Cass. 21-7-93 n. 0 7131 RV. 194752; Cass. 27-5-95 n. 0 6166 RV. 201825); ne' rileva che quest'ultima sia avvenuta su delega del P.M.:infatti il concetto di ausiliario - da interpretarsi in senso stretto e rigoroso in relazione ad una disposizione che pone limiti alla capacità a testimoniare - implica opera di mera assistenza mentre la P.G., anche quando agisce su delega, è comunque protagonista con riguardo agli atti posti in essere. Il motivo sub 9 dei predetti è superato, essendosi riconosciuto che i reati sono comunque prescritti;
le deduzioni sub 10 sono inammissibili. Per quanto concerne la condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Lombardia, i ricorrenti si limitano ad assumere mancanza di prova in ordine alla quantificazione dei medesimi. La censura è inconferente poiché l'art. 539 c.p.p. prevede appunto che "se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno", il giudice pronunci condanna generica e rimetta le parti dinnanzi al giudice civile: il che si è verificato nella fattispecie, per cui l'operazione di accertamento del quantum dovrà essere effettuata in detta sede. D'altro canto ai fini della pronuncia di condanna generica è sufficiente l'accertamento di un fatto illecito potenzialmente idoneo a produrre danno (Cass. 26-5-94 n. 61111190 RV. 197690; Cass. 15-6-94 n. 7008 RV. 198678) ed in tale ottica i giudici di merito hanno esaurientemente evidenziato come il traffico illecito di rifiuti potesse avere conseguenze dannose per la Regione sotto il profilo dell'immagine, della capacità di prevenzione e di controllo nonché in relazione alle spese per attività ispettive effettuate e che dovranno essere intensificate.
Con riferimento alla provvisionale, va ricordato che il provvedimento che la dispone è inoppugnabile in quanto esso ha carattere provvisorio e non è suscettibile di passare in giudicato, ma è destinato ad essere superato dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. SU. 19-2-91 n. 2246 RV. 186722). Fondata è invece la denuncia sub 11 dei OS. Poiché in realtà la Provincia di AN ed il Comune di IM AN non si costituirono parti civili contro i predetti, la condanna dei medesimi alla rifusione delle spese in favore dei nominati Enti si palesa illegittima.
Il PO ed il SA con il terzo motivo hanno lamentato omessa considerazione del fatto che essi avevano agito per errore scusabile, con la convinzione che le prescrizioni dell'art. 11 Reg. Cee 259/93 non fossero nella fattispecie applicabili e che per le spedizioni ad Hong Kong valesse la disciplina prevista per le comuni transazioni commerciali.
Innanzitutto va precisato che tale errore cadrebbe sulla legge penale nonché su norme che, escludendo l'illiceità penale, integrano la legge penale: non potrebbe pertanto parlarsi di errore scusabile ex art. 47 c.p.. Nè sarebbe invocabile l'ignoranza della legge penale e di quella che la integra perché, come evidenziato dai giudici di merito - in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 364/88) e di questa stessa Corte (Cass. 26-10-90 n. 14203 RV. 185565;
Cass. 20-5-91 n. 0 5527 RV. 187589) - gli imputati erano operatori del settore ed avevano la possibilità ed anzi il dovere di adeguatamente informarsi, eventualmente presso gli organi competenti nell'ambito della Cee, circa la normativa regolante la loro attività. Infondata è la doglianza del SA di omesso rinnovo del dibattimento. Il giudice di secondo grado ha precisato come la qualifica di gestore di fatto di questo imputato fosse da ritenersi accertata alla luce delle sue stesse ammissioni e pertanto il rigetto dell'istanza di escussione del teste OR si palesa corretto, omettendo del resto l'impugnante di prendere in considerazione e di specificatamente censurare siffatta ragione della decisione. Per il motivo sub 4 dedotto dal PO e per quello sub 5 dedotto dal SA valgono le medesime argomentazioni svolte trattando dei motivi sub 11 e 12 dei OS essendo la situazione assolutamente identica. Per quanto concerne gli altri ricorrenti - OL LU, OL IT, AL PA - deve segnalarsi che i reati a loro carico accertati non sono prescritti: infatti, essendosi ritenuto che tutte le violazioni fossero unite dal vincolo della continuazione, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla cessazione di quest'ultima e quindi dalla data del sequestro preventivo, ossia dal 7-3-00, per cui esso non si è ancora esaurito. Tanto premesso, possono esaminarsi i singoli ricorsi.
OL LU e OL IT.
Il primo motivo è infondato.
4 L'istanza volta ad ottenere l'espletamento di una perizia al fine di accertare se le falsità nei registri di carico e scarico fossero riconducibili al sistema informatico è stata respinta dalla Corte territoriale a fronte di un già acquisito quadro probatorio evidenziante che le indicazioni inveritiere erano in realtà dovute ad interventi degli operatori, avendo i testi RO e EL escluso che le discrasie riscontrate potessero essersi verificate automaticamente: nel delineato contesto il giudizio negativo circa la necessità del rinnovo del dibattimento è da ritenersi del tutto legittimo. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La responsabilità per il delitto di cui al capo D è stata confermata con adeguata risposta all'obiezione difensiva - secondo cui si sarebbe trattato di un falso grossolano -evidenziandosi come per individuare le falsità si fosse resa necessaria un'approfondita indagine;
del pari ad escludere il reato non possono valere ne' la circostanza che aliunde sia stata accertata la reale situazione ne' il fatto che sia stata conservata (e poi ritrovata) la documentazione fiscale e relativa ai trasporti: trattasi invero di dati del tutto estranei ed indipendenti rispetto alla condotta incriminata per cui non può censurarsi la ritenuta irrilevanza dei medesimi. Il terzo motivo va disatteso.
Infatti, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, i giudici di merito con il richiamo alle previsioni dell'art. 7 DM 5-2-98 non hanno operato alcuna interpretazione analogica contra reum, ma hanno accertato l'insussistenza di condizioni che consentissero di ritenere legittima l'attività posta in essere.
In particolare si osserva quanto segue.
La AN ER operava in Bareggio in regime di comunicazione ex art. 33 D.LG 22/97 ed ai sensi del cit art. 7 le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili possono avvenire solo se le quantità in deposito non superino i 600 metri cubi ed il deposito non si protragga per più di un anno: ne deriva che, accertata la non ricorrenza di tali presupposti e pertanto l'inefficacia della comunicazione, la conclusione circa l'avere gli imputati realizzato una discarica pubblica è corretta e consequenziale.
Al proposito deve riconoscersi che, in materia di gestione dei rifiuti, qualora non sussistano gli estremi per operare in regime di procedura semplificata, la condotta ripetuta di raccolta ed accumulo degli stessi necessita dell'autorizzazione di cui all'art. 28 d.lgs 22/97 ed in mancanza di quest'ultima integra il reato di discarica abusiva.
Nè possono valere le affermazioni dei ricorrenti circa il carattere non infiammabile ne' putrescibile dei materiali: basti considerare che il Tribunale e poi la Corte di appello nell'affermare una diversa situazione si sono basati su prove testimoniali (compiutamente riportate nella sentenza di primo grado e richiamate in quella di secondo grado), quali evidenzianti in positivo siffatto carattere e su regole di comune esperienza, puntualizzando che quanto depositato era costituito in parte da carta ed altresì da materiale organico. Del pari non incide la circostanza, invocata nell'ambito del motivo in esame, che quanto depositato, secondo gli ulteriori addebiti, fosse destinato ad essere commercializzato e pertanto non in stato di abbandono. Invero la provvisorietà e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di un trasferimento non escludono la configurabilità dell'illecito penale di discarica abusiva qualora la quantità dei predetti sia notevole e lo spazio occupato cospicuo (Cass. 23-6-94 n. 0 7275 RV. 198197; Cass. 8-11-96 n. 0 9579 RV. 206716), dati questi ultimi accertati, unitamente ad un effettivo stato di degrado dell'ambiente, in sede di merito e non oggetto di specifica contestazione.
Le doglianze sub 4 sono inammissibili in quanto il ricorrenti si limitano a pedissequamente ripetere quanto già dedotto in appello ed a cui nel provvedimento impugnato è stata data adeguata risposta. In particolare va ribadito che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico deve intendersi il liquido e cioè il refluo nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da parte di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore (Cass. 18-12-98 n. 13378 RV. 212541; 26-10-99 n. 12186 RV. 215081). Alla luce di questo principio ed essendo, nel caso in esame, indiscussa la possibilità che il materiale, temporaneamente posto all'esterno del capannone, potesse essere bagnato da acqua piovana, è priva di incidenza l'obiezione difensiva basata sul fatto che detto materiale di per sè fosse secco. Inconferente è l'obiezione che in Bareggio, luogo dello scarico, esistesse solo un deposito e non anche un insediamento produttivo: ciò che rileva è che il materiale ivi giacente provenisse da lavorazione industriale. Il motivo sub 5 è del tutto generico, non segnalandosi alcun vizio specifico sindacabile in questa sede.
Per quanto concerne la denuncia di mancanza di autonoma motivazione della sentenza gravata, va affermato che il giudice di secondo grado correttamente si riporta alla motivazione adottata nel precedente grado ogniqualvolta le censure dell'appellante siano state ivi prese in esame: orbene, nel caso concreto, i ricorrenti non indicano in realtà alcun rilievo difensivo a cui i giudici di merito non abbiano dato risposta.
Infondata è poi la denuncia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Queste infatti furono invocate nell'atto di appello, anche se non formalmente richieste nelle conclusioni, contestandosi la sussistenza del quadro segnalato nella sentenza del Tribunale in ordine alla gravita dei fatti ed alla personalità degli imputati: poiché il giudice di secondo grado ha ribadito tale giudizio, non era necessaria ulteriore giustificazione a sostegno dell'implicito rigetto della altrettanto implicita istanza.
AL PA.
Il primo ed il secondo motivo - che possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
Invero i giudici di merito hanno posto in luce con specifico riguardo al reato sub D il ruolo decisivo del AL, quale esecutore materiale o comunque quale soggetto che ebbe a disporre e a dirigere le operazioni di inserimento dei dati in veritieri.
Per gli altri reati (relativi al trattamento ed alla commercializzazione dei rifiuti, posti in essere illegittimamente) la di lui partecipazione è stata individuata alla luce della sua posizione di fiduciario e stretto collaboratore dello OL LU, desunta oltre che dalla fiducia accordatagli nel campo della contabilità, dalla di lui ammissione di essere sempre stato al corrente delle scelte gestionali della srl AN ER ed infine dalla circostanza che per evitare controlli gli fu addirittura formalmente affidata l'amministrazione della srl. Eco Energie, alla quale ad un certo punto fu volturato un ramo di attività della AN ER srl.: rispetto alle evidenziate risultanze la conclusione di cui al provvedimento impugnato si palesa assolutamente plausibile e tanto basta a sottrarla a possibilità di sindacato in questa sede, risultando inammissibile la diversa valutazione delle emergenze che il ricorrente vorrebbe proporre. A ciò aggiungasi che è stato accertato che le falsità nei registri furono determinate dall'esigenza di mascherare e quindi di consentire il trattamento nonché la commercializzazione dei rifiuti in violazione della normativa e dei vincoli assunti: ne deriva che colui che, consapevole (come da lui riconosciuto) delle scelte gestionali dell'amministratore legale, attuò o fece attuare tali falsità, ebbe a dare apporto fattivo, rendendoli possibili, ai ulteriori realizzati illeciti.
Nè può censurarsi l'omessa acquisizione della documentazione attestante il contenzioso lavorativo tra il AL e la srl AN ER: basti considerare che l'esistenza di un siffatto contenzioso non varrebbe di per sè - e pertanto non può parlarsi di prova decisiva - ad escludere il ruolo attribuito al predetto, non essendo con questo incompatibile. Il motivo sub 3 - relativo a mancanza di motivazione in punto responsabilità - è generico, non evidenziandosi alcun rilevo difensivo a cui il giudice di secondo grado non avrebbe dato debita risposta;
sul punto vale inoltre quanto affermato trattando del ricorso OL sub 5.
In conclusione e per effetto delle esposte argomentazioni s'impone:
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per OS HE, OS GI, PO EP e SA MO per essere i reati estinti per prescrizione;
l'annullamento senza rinvio della sentenza de qua in punto condanna dei predetti al pagamento delle spese della Provincia di AN e del Comune di IM AN;
il rigetto nel resto agli effetti civili dei ricorsi dei menzionati imputati;
il rigetto dei ricorsi di OL IT, OL LU e AL PA, con condanna di questi ultimi in solido al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle parti civili Provincia di AN e Comune di IM AN, spese liquidate per ciascuna parte come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per OS HE, OS GI, PO e SA per essere i reati estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto condanna dei predetti al pagamento delle spese in favore della Provincia di AN e del Comune di IM AN;
rigetta nel resto agli effetti civili i ricorsi degli stessi;
rigetta i ricorsi di OL IT, OL LU e AL f che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle parti civili Provincia di AN e Comune di IM AN, spese che liquida per ciascuna parte in complessivi E.
2.400 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005