Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2007, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 24/01/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 117
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 17296/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR IO, nato Napoli il 18.10.1973;
LL RI ND, nato in [...] il [...];
DI ER ND, nato in [...] il [...];
DI RI ER, nato a [...] il [...];
US SÈ UI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione seconda penale, in data 11.1.2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di US sia rigettato e che gli altri siano dichiarati inammissibili. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.3.2005 il G.U.P. del Tribunale di Roma, fra l'altro, dichiarò CR IO, LL RI ND, DI ER ND, DI RI ER, e US SÈ UI responsabili di rapine aggravate ed altro e - ritenuta la continuazione, con la diminuente per il rito - condannò:
CR IO, alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
LL RI ND, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa;
DI ER ND, alla pena di anni 6 mesi 10 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa;
DI RI ER, alla pena di anni 8 mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
US SÈ UI, alla pena di cinque mesi 10 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa;
Contro la sentenza i predetti ed altri imputati interposero appello, ma la Corte d'appello di Roma, in data 11.1.2005 confermò la pronunzia di primo grado.
Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione i difensori degli imputati CR IO, DI RI ER e US SÈ UI, nonché gli imputati LL RI ND e DI ER ND personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Peraltro CR IO, LL RI ND e DI RI ER con dichiarazioni del 21.8.2006 per il primo e del 5.8.2006 per gli altri due, hanno rinunziato ai ricorsi.
DI deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento a singoli atti processuali, in relazione all'affermazione di responsabilità quanto ai capi P, Q, R, S, T, U, B1, D1 ed E1, in presenza di una consulenza tecnica redatta dalla Polizia scientifica, dalla quale emergerebbe la mera compatibilità cefaloscopica fra l'imputato e l'uomo ritratto nei fotogrammi degli Istituti di credito, o all'identificazione ad opera della Polizia sulla base dei fotogrammi delle telecamere, anche in presenza di dati contrastanti. Il difensore di US, con atto che riguardava anche DI, di seguito richiamato solo per le parti riguardanti US, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata traduzione in lingua spagnola dell'avvio di conclusione delle indagini preliminari, pur essendo stati gli imputati assistiti in tutto il processo da interprete di lingua spagnola;
l'argomento usato dalla Corte territoriale secondo cui gli imputati erano a conoscenza delle contestazioni essendo stati assistiti da interprete nell'interrogatorio di garanzia conseguente ad ordinanza di custodia cautelare implica la inutilità delle successive indagini;
in ogni caso l'imputato non avrebbe potuto stimolare il P.M. a compiere ulteriori indagini;
peraltro le contestazioni di associazione per delinquere (capo A contestato a tutti gli imputati), di rapina in danno di RG AR RO (capo B contestato a US) e di IZ ER (capo R contestato ad DI, DI e RE) sarebbero state portate a conoscenza degli imputati solo con l'avviso di conclusione indagini;
la citazione di un interprete per l'udienza d'appello implica che la Corte non reputasse sufficiente l'eventuale conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati, che è stata posta a fondamento del rigetto dell'eccezione proposta;
non sarebbe sufficiente il livello di conoscenza attestato dalla lettera 21.1.2006 della Casa circondariale di Regina Coeli;
che comunque successiva di due mesi all'avviso di conclusione delle indagini datato 25.11.2004; sarebbe irrilevante il fatto che i colloqui svolti con i difensori, italiani, si siano svolti senza l'assistenza dell'interprete, così come irrilevanti sarebbero la convivenza con cittadina italiana e la sottoposizione a controlli di polizia;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di US per il reato di rapina aggravata di cui al capo B in quanto fondata solo sulla disponibilità da parte dello stesso della moto Kawasaki GPX750 R targata Roma 494902, utilizzata per la rapina in danno di RS e RG in quanto IA ID ha riferito che US prelevò il veicolo nel giugno - luglio 2002 e quindi ragionevolmente dopo la rapina avvenuta il 4.6.2002; in ogni caso la motivazione sarebbe insufficiente;
3. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di US per il reato di rapina aggravata di cui al capo P in quanto fondata sulla mera compatibilità con la partecipazione alla rapina, consumata alle ore 12.30, della presenza di US, a bordo di moto simile a quella usata per il delitto, in via Pericle Ducati alle ore 12.55, peraltro frutto di valutazioni arbitrarie quali l'allegazione dello scarso traffico (in ora che sarebbe invece di punta); inoltre non sarebbero state sottoposte ad adeguato vaglio critico le annotazioni di servizio dell'Assistente della Polizia di Stato Taccola, il quale avrebbe affermato di aver assistito alla spartizione del bottino, ma non sarebbe intervenuto, sicché una scena neutra sarebbe stata dallo stesso reinterpretata una volta appreso della rapina;
4. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di US per il reato di rapina aggravata di cui al capo Q in quanto fondata solo sul fatto che egli fu visto in compagnia di uno degli autori della rapina 25 minuti dopo la consumazione della stessa, dato ambiguo siccome riferibile anche al solo reato associativo;
in proposito si richiamano le considerazioni svolte al punto precedente;
5. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di US per il reato di rapina aggravata di cui al capo F1 in quanto fondata sugli esiti delle individuazioni fotografiche dei testi CA e GR, riscontrate dal sequestro del motoveicolo Kawasaki ZR600 targato Roma 545791, benché il teste CA non avesse indicato altra moto (di marca, colore e cilindrata identici a quella di LL) ma solo riconosciuto una moto in fotografia e la riconducibilità della Kawasaki agli imputati derivasse da annotazione di polizia, pur essendo la stessa posteggiata in luogo pubblico ed a fronte della superficialità delle indagini ed eludendo le osservazioni critiche svolte nell'atto di appello, nonché dall'accertata partecipazione di DI e US ad altra rapina tre giorni prima in Genova;
tale ultimo elemento non offrirebbe alcun riscontro;
nel giudizio di primo grado non sarebbero state sottoposte ad adeguata valutazione critica le dichiarazioni dei testi che hanno effettuato le individuazioni, così il fatto che CA portasse occhiali ed il conducente della moto portava il casco, anche se se lo fosse tolto per colpire il teste rompendogli gli occhiali, CA avrebbe potuto osservarlo per un tempo brevissimo e poi solo senza occhiali, sicché la motivazione è viziata ove ritiene corretto dagli occhiali il difetto visivo del teste;
inoltre non sono confrontate le dichiarazioni di CA con quelle dell'altro teste GR che sarebbero inconciliabili e frutto di imprecisione e quest'ultimo avrebbe visto il rapinatore riconosciuto in US da decine di metri e per pochi istanti;
6. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di US per il reato associativo di cui al capo A in quanto l'impossibilità di ravvisare una vera e propria struttura gerarchica avrebbe dovuto indurre ad articolata motivazione, mentre sono stati valutati elementi generici rispetto ad un'associazione, quali la disponibilità di 2 o 3 moto e di un'auto, la perpetrazione di più rapine in luoghi diversi da quelli di residenza, l'immediata spartizione del bottino;
7. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione a US delle attenuanti generiche con valutazione generalizzata e sopravvalutando i singoli fatti contestati.
I ricorsi di CR IO, LL RI ND e DI RI ER devono essere dichiarati inammissibili in ragione delle rinunzie ai ricorsi stessi effettuate con dichiarazioni del 21.8.2006 per il primo e del 5.8.2006 per gli altri due. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US SÈ UI è manifestamente infondato e propone in realtà censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato il rigetto della questione di nullità prospetta per la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sull'assunto che agli atti risulta che gli imputati per i quali fu proposta (DI, UR e US) parlano e comprendono a sufficienza la lingua italiana. Oltre agli elementi criticati nel ricorso, la Corte d'appello indica a sostegno dell'assunto, che peraltro è valutazione di merito, la presenza di US in Italia almeno dal 1996, con una convivenza con una cittadina italiana a far tempo dal 2001. Non vi è alcuna illogicità nel desumere la conoscenza della lingua italiana dopo 8 anni di permanenza in Italia e quattro di convivenza con un'italiana all'epoca dell'avviso di conclusione delle indagini. Il ricorso di DI e gli ulteriori motivi di ricorso di US sono stati proposti in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché attraverso la formulazione di censure attinenti al merito della decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito, hanno affermato la responsabilità dei ricorrenti in relazione ai reati a costoro ascritti, in relazione agli elementi rassegnati per ciascun capo ed in particolare:
- quanto al capo B la responsabilità di US è stata ritenuta sulla base della targa della moto Kawasaki GPX750 R targata Roma 494902, utilizzata per la rapina e rinvenuta il 26.9.2002; il custode del garage IA LE ha indicato in US il possessore della moto, sulla quale peraltro vi erano impronte di US;
il veicolo era formalmente intestato ad Arena IZo, il quale ha affermato di aver funto da prestanome dietro compenso, per uno straniero non in regola con i documenti di soggiorno, collocando la fittizia intestazione al maggio 2002; poiché US pagava altresì l'affitto del garage i giudici di merito hanno ritenuto che US fosse in possesso del veicolo da epoca antecedente la rapina;
quanto al capo P la responsabilità di US è stata ritenuta sulla base della indicazione della moto operata dai testi GI e De IC in ragione degli elementi di fatto rassegnati in sentenza, mentre le censure svolte nel ricorso circa il traffico intenso (che escluderebbero la compatibilità della presenza di US in Ostia Antica alle 12.55 non appaiono idonee a far ritenere illogica la motivazione ove si consideri che la Corte territoriale ha indicato fra gli altri elementi l'ottima viabilità e la potenza della moto;
la presenza di DI all'interno dell'Istituto di credito è stata desunta dall'osservazione delle riprese effettuate dall'impianto di video registrazione da parte della polizia e dalla consulenza tecnica che ha evidenziato un particolare di DI, corrispondente a quello della persona ripresa, quale l'interruzione dell'elice localizzata al padiglione sinistro dell'orecchio; censura di puro fatto è quella relativa all'asserita reinterpretazione dei fatti osservati dall'Assistente della Polizia di Stato Taccola, peraltro tale elemento è stato richiamato dai giudici di merito al fine di evidenziare i contatti fra gli imputati subito dopo la rapina;
quanto al capo Q la responsabilità di DI è stata affermata sulla base dell'identità antropologica emersa dalla consulenza tecnica fra costui e la persona ripresa dagli impianti di video registrazione;
gli imputati sono stati osservati insieme prima e dopo la rapina;
inoltre US era stato visto in moto con RE (individuato quale autore della rapina) poco dopo lo stessa;
quanto al capo R, DI è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria come la persona ripresa dagli impianti di video registrazione;
quanto al capo S ed al capo T DI è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria come la persona ripresa dagli impianti di video registrazione e l'identificazione è stata ritenuta confermata dall'utilizzo da parte del rapinatore di auto dello stesso tipo di quella in uso al ricorrente;
quanto al capo U la responsabilità di DI è stata affermata non solo sulla base della compatibilità antropometrica fra il ricorrente e la persona ripresa dall'impianto di video registrazione, ma anche sull'identico ruolo che è stato ritenuto che DI avesse svolto in rapine perpetrate con identiche modalità e con gli stessi complici;
quanto al capo B1 la responsabilità è stata affermata sull'assunto che DI è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria come la persona ripresa dagli impianti di video registrazione, mentre US è stato riconosciuto dal teste PP e le identificazioni sono state ritenute confermate dall'utilizzo di una moto con caratteristiche identiche a quella abbandonata sul luogo della rapina di cui al capo F1 (alla quale è stato ritenuto che abbia partecipato US), oltre che sull'identico ruolo che è stato ritenuto che DI avesse svolto in rapine perpetrate con identiche modalità e con gli stessi complici;
quanto ai capi D1 ed E1 l'affermazione di responsabilità di DI è stata affermata sulla base dell'individuazione operata da IO oltre che dalla polizia giudiziaria come la persona ripresa dagli impianti di video registrazione;
quanto al capo F1 l'affermazione di responsabilità di US è intervenuta in relazione all'identificazione operata dai testi CA e GR e le argomentazioni svolte nel ricorso si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi di prova in questione;
gli altri elementi indicati quale riscontro all'individuazione, quand'anche elisi non farebbero venir meno la rilevanza della prova indicata nel contesto della motivazione;
quanto al reato associativo di cui al capo A la Corte territoriale ha motivato la sussistenza del reato associativo in considerazione della distribuzione sistematica di ruoli e modelli di comportamento, ritenuti inconciliabili con l'episodicità e ed occasionalità delle rapine e frutto invece di una organizzazione criminale, come evidenziato anche dal proseguire dell'attività delittuosa anche dopo l'arresto di alcuni correi.
Le attenuanti generiche sono state negate per il numero dei reati, e le modalità degli stessi evidenzianti la gravità dei fatti. Nei passi motivazionali richiamati non si ravvisa alcuna manifesta illogicità.
Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, quanto a US e DI e di cinquecento Euro quanto ai ricorrenti che hanno rinunziato ai ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, condanna altresì DI ER ND e US SÈ UI al versamento di Euro mille, nonché DI RI ER, LL RI ND e CR IO al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007