Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
In tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione. (Fattispecie in tema di procedimento cautelare).
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 21919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21919 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 645
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 7021/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AL, n. a Crotone l'11 ottobre 1974;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata il 16 dicembre 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. di AR NT che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. COLACINO Luigi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a AL PI, persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa e detenzione di armi, pur declinando la propria competenza per territorio in ordine a tale ultimo reato.
Ricorre per cassazione il difensore di AL PI e propone due motivi d'impugnazione.
2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità di talune intercettazioni eseguite su un'utenza cellulare intestata a HE ES, il cui numero era stato rinvenuto nella rubrica del telefono cellulare di AL OS. L'intercettazione iniziata a nome di OS fu poi proseguita a nome di ES. Sostiene che le intercettazioni sono inutilizzabili perché non risulta indicato il collegamento tra l'indagine in corso e ES HE.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dall'ordinanza impugnata, AL OS era indagato come componente di un clan familiare;
il collegamento di HE ES con le indagini risulta dal rinvenimento del suo numero nella rubrica dell'altro indagato, confermato poi dai risultati delle intercettazioni.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto la prova del reato associativo dalla prova dei reati concernenti le armi, pur avendo escluso che di tali reati potesse considerarsi deliberata la consumazione già al momento della costituzione dell'associazione. Il motivo è manifestamente infondato.
Come ben chiarito dai giudici del merito le intercettazioni dimostrano che AL PI deteneva armi e munizioni in provincia di Reggio Emilia per conto dell'associazione criminale. Il fatto che la detenzione di quelle specifiche armi non potesse essere considerata predeterminata già della costituzione dell'associazione esclude che tra i diversi reati possa essere riconosciuta la continuazione. Ma non esclude che la consumazione di uno dei reati scopo dell'associazione possa essere considerata prova dell'inserimento nel sodalizio.
La conseguenza più evidente e immediata della complessità dei reati associativi è il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti:
sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una "assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati" non esclude, tuttavia, "che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc." (Cass., sez. 5^, 14 settembre 1991, Monaco, m. 188985, Cass., sez. 5^, 25 marzo 1997, Puglia, m. 208088). Ma aggiunge che talora "anche la partecipazione a un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione" (Cass., sez. 6^, 10 maggio 1994, Nannerini, m. 200938, Cass., sez. 4^, 11 novembre 2008, Buccheri, m. 241927); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (Cass., sez. 4^, 1 agosto 1996, De Stefano, m. 205939, Cass., sez. 6^, 10 luglio 2009, Senese, m. 245197).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010