Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto.
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1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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La sentenza n. 7477 del 14 febbraio 2025 della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, affronta il tema della bancarotta fraudolenta documentale, impropria da operazioni dolose e patrimoniale, con particolare riferimento alla responsabilità dell'amministratore nelle operazioni infragruppo. Il caso L'imputato, De.An., amministratore della Ce.Da. Costruzioni Srl, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale, impropria da operazioni dolose e patrimoniale dalla Corte d'Appello di Torino, con una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 8413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8413 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2593
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 1642/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore di:
BE OL, nato a [...], il [...];
BE TO, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 3/11/2011 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. Con sentenza del 3 novembre 2011 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna di BE OL e BE TO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma 2, n. 2 L.Fall, commessi nelle loro rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato della COM.INT s.r.l., dichiarata fallita il 15 gennaio 1998. Contestualmente la Corte territoriale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, concedeva a BE TO le attenuanti generiche e conseguentemente provvedeva a rimodulare in senso favorevole all'imputata la pena e a revocare la condanna della medesima alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore limitatamente al capo della sentenza relativo alla conferma della condanna per il reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, deducendo carenze motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta sussistenza di un nesso eziologico tra il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società e l'insorgenza del dissesto, nonché in merito alle responsabilità del curatore per la mancata coltivazione del ricorso amministrativo avverso la configurabilità del contestato debito tributario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Deve infatti rammentarsi che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare ne' la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., ne' il fatto che l'operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5^, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5^, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947).
In applicazione di tale consolidato principio la Corte territoriale ha concluso del tutto correttamente che il deliberato mancato versamento delle imposte dovute dalla società per ammontari considerevoli (oltre due miliardi e mezzo del vecchio conio) relative a ricavi non contabilizzati abbia concorso alla determinazione del dissesto che l'ha poi condotta al fallimento. Ed in tal senso del tutto pretestuosa risulta l'obiezione dei ricorrenti per cui la sentenza, nell'argomentare le rassegnate conclusioni, avrebbe illogicamente imputato all'omesso pagamento delle imposte l'insorgenza di gravi difficoltà finanziarie della società, atteso che il debito tributario sarebbe seguito solo alla mancata coltivazione da parte del curatore del ricorso avverso l'accertamento fiscale e, dunque, successivamente all'instaurazione della procedura concorsuale. Infatti, l'obbligazione tributaria consegue alla realizzazione del presupposto dell'imposta e non all'accertamento da parte dell'autorità fiscale del suo mancato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili, ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014