Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1999, n. 11945
CASS
Sentenza 22 settembre 1999

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Massime4

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza nel caso in cui il giudice abbia fatto riferimento alla personalità dell'imputato, al ruolo avuto nella vicenda, alla gravità dei fatti, considerandoli elementi che impediscono un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle aggravanti contestate. Invero non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.

L'art 223 primo comma legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; ese, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.

In tema di riti alternativi, la richiesta di rito abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito della applicazione della pena su richiesta delle parti, atteso il principio di alternatività tra i riti. A ciò consegue che, anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del PM al richiesto patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta.

La finalità della richiesta di patteggiamento è quella di condurre alla applicazione della pena concordata; pertanto la indicazione, nell'accordo, di circostanze attenuanti ha come scopo unicamente la determinazione, in concreto, della pena e non certo quello di conseguire la estinzione del reato per prescrizione, nel qual caso il giudice deve non ratificare l'accordo delle parti.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1999, n. 11945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11945
Data del deposito : 22 settembre 1999

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