Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 4
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza nel caso in cui il giudice abbia fatto riferimento alla personalità dell'imputato, al ruolo avuto nella vicenda, alla gravità dei fatti, considerandoli elementi che impediscono un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle aggravanti contestate. Invero non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.
L'art 223 primo comma legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; ese, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.
In tema di riti alternativi, la richiesta di rito abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito della applicazione della pena su richiesta delle parti, atteso il principio di alternatività tra i riti. A ciò consegue che, anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del PM al richiesto patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta.
La finalità della richiesta di patteggiamento è quella di condurre alla applicazione della pena concordata; pertanto la indicazione, nell'accordo, di circostanze attenuanti ha come scopo unicamente la determinazione, in concreto, della pena e non certo quello di conseguire la estinzione del reato per prescrizione, nel qual caso il giudice deve non ratificare l'accordo delle parti.
Commentari • 4
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1999, n. 11945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11945 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 22/09/1999
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. " Franco MARRONE " N.1572
3. " LO COGNETTI " REGISTRO GENERALE
4. " LI FE " N.17745/98
N.18892/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) De RO GI, nato a [...] il [...]; 2) FA NI, nato a [...] l'[...]; 3) JA BE, nato a [...] il [...]; 4) LL LE LO, nato a [...] il [...]; 5) IA AD, nato a [...] il [...]; 6) DI CI, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 5.11.1997, nonché dalla parte civile Milano Assicurazioni s.p.a., in persona del Direttore Generale Neu Christian, quale incorporante per fusione la Previdente Assicurazioni s.p.a., già incorporante per fusione la Ausonia Assicurazioni s.p.a. la quale aveva incorporato la Renana Assicurazioni s.p.a., già Latina-Renana Assicurazioni, avverso la medesima sentenza con la quale venivano assolti NI GI, De RO GI, JA BE, EL EN LO, LL LE LO, IA AD e DI CI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per sentir dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.;
Uditi: l'Avv. Fabrizio Lemme per il ricorrente JA;
l'Avv. EN Pulitanò per il ricorrente LL;
l'Avv. Claudio Giannelli per il ricorrente DI e, quale sostituto processuale dell'Avv. BE Ramponì, per il ricorrente IA;
l'Avv. Aldo Lania per l'imputato EL;
l'Avv. Giorgio Fini per il ricorrente De RO;
l'Avv. Adelmo Menna per la parte civile Milano Assicurazioni;
l'Avv. Albereto Seganti per la parte civile Curatela Fallimento OB LO;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Roma in data 5.12.1994, emessa all'esito di giudizio abbreviato, sono stati dichiarati colpevoli:
UA NT, OF AD, EL LO LE e OC BE:
A) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., 223 cpv. n. 1 R.D. 16.3.1942 n. 267 (Legge fallimentare) in relazione all'art. 2621 n. 1 cod. civ., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella loro qualità di componenti il consiglio di amministrazione della s.p.a. MI OV - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 10.10.1979 - avevano esposto fraudolentemente, nei bilanci e nelle relazioni degli anni 1974, 1975 e 1976, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, con particolare riguardo alla valutazione delle partecipazioni di società controllate, mediante iscrizioni di plusvalenze (629.000.000 di lire nel 1974, 869.000.000 di lire nel 1975, 3.180.000.000 di lire nel 1976) sui titoli di queste ultime, non rispondenti a criteri reali di mercato ne' ai criteri di "prudente apprezzamento" indicati nell'art. 2425 cod. civ. (nella disposizione vigente all'epoca);
B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 cpv. n. 2 Legge Fallimentare, in relazione all'art. 2628 cod. civ., per aver adoperato - nelle dette qualità ed in concorso tra loro - i mezzi fraudolenti descritti nel capo precedente, atti a cagionare nel pubblico mercato e nelle borse di commercio un aumento del valore delle azioni della società MI OV e degli altri titoli ad essa appartenenti:
C) del reato di cui agli arti. 110 c.p. e 223 cpv. n. 2 Legge Fallimentare, per avere contribuito a cagionare il fallimento della MI OV s.p.a. - in concorso fra loro e nelle descritte qualità - per effetto delle suddette operazioni dolose, che avevano comportato la chiusura dei bilanci in attivo, con la conseguente distribuzione di utili e si erano risolte, quindi, in atti di depauperamento patrimoniale e finanziario della società stessa;
gli imputati UA, OF, EL nonché CO GI nelle qualità, CA e IA, di amministratori della società per azioni VI (controllata dalla MI OV) e LL e NI di amministratori della s.p.a. SO Appia:
L) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 n. 2 e Legge Fallimentare, per avere cagionato, in concorso tra loro, il fallimento della VI dichiarato dal Tribunale di Roma il 10 ottobre 1979 - per effetto di operazione dolosa, consistita nell'acquisizione, mediante fusione per incorporazione, della s.p.a. SO Appia in data 29/9/1976, nonostante quest'ultima società avesse redditi inesistenti notevole esposizione debitoria;
nonostante, inoltre, venisse sostanzialmente modificato l'oggetto sociale della VI (società di investimenti immobiliari);
M) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma n. 1, della Legge Fallimentare, per avere - nelle medesime qualità ed in concorso - distratto e dissipato in gran parte i beni della VI s.p.a., mediante la detta fusione per incorporazione con la sorgente Appia s.p.a., operazione che aveva comportato la chiusura del primo bilancio successivo (30/9/1977) con passività dell'importo di Lire 5.382.000.000, ascrivibile, quanto a lire 4.500.000.000, alla gestione della divisione Appia, e la chiusura del bilancio al 30.9.1977 con passività dell'importo di Lire 6.260.000.000, laddove i bilanci della VI precedenti la fusione si erano chiusi tutti in attivo;
gli imputati UA, OF, EL, OC, nonché DE OS GI, LL EN LO e RD CI:
D) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 cpv. n. 2 della Legge Fallimentare, per avere cagionato - nelle qualità, CA, IA, LL, JA, De RO, EL, di amministratori della MI OV s.p.a. e DI di acquirente, dall'aprile 1977, del pacchetto di maggioranza delle azioni della detta società - il fallimento della MI OV, per effetto di operazioni dolose, consistite:
1) nell'acquisto di 4.800.000 azioni della società Latina Assicurazioni, che esulava dalle possibilità finanziarie della MI OV, considerati anche i fatti di cui ai capi A), B) e C);
2) nella vendita di 4.340.300 azioni della Società Nazionale Partecipazioni Finanziarie (SNPF), unica partecipazione finanziariamente valida nel portafoglio della MI OV e produttrice di utili, condizioni ben note, in particolare, a IA, JA e LL, membri del consiglio di amministrazione anche nella SNPF;
3) nell'acquisto di 1.060.000 azioni della società Cosida Assicurazioni, partecipazione priva di reale contenuto, data l'evoluzione pesantemente negativa dell'andamento gestionale, condizioni ben note, in particolare, a DI, già azionista di maggioranza della Cosida;
4) nell'acquisto di 9.200 azioni della società Concordia Assicurazioni, prive di qualsiasi valore per lo stato di decozione della società - ben noto, in particolare, a DI - e tenuto conto che, alla chiusura del precedente esercizio 1976, il netto patrimoniale della Concordia era inesistente, in quanto integralmente assorbito dalla perdita di esercizio in lire 3.500.000.000:
E) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223, primo comma, della Legge Fallimentare, in relazione all'art. 216, primo comma n. 1 della stessa Legge, per avere, in concorso tra loro, dissipato in parte di rilevante entità i beni della società MI OV, ponendo in essere le operazioni di acquisto delle azioni Latina e Cosida, a condizioni economiche rovinose per la MI OV e, comunque, per avere distratto, in relazione alle stesse operazioni, ingenti somme corrispondenti alla differenza tra i prezzi pattuiti ed i reali valori delle partecipazioni, con particolare riguardo: 1) all'acquisto delle azioni Latina, per il prezzo di sedici miliardi di lire, a fronte di una valutazione realistica e prudenziale di circa tre miliardi (come obiettivamente desunto dal prezzo di lire 1.534.735.000, fissato nello stesso periodo per il riporto di parte di tali azioni alla Fiduciaria Investimenti); 2) all'acquisto delle azioni Cosida per il prezzo di sei miliardi di lire, nonostante i titoli fossero privi di qualsiasi valore, come risultava dalle imponenti perdite registrate nel bilancio 1977, per un ammontare complessivo di circa cinque miliardi di lire, tale da portare, in seguito, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazioni ed alla liquidazione coatta amministrativa della società;
G) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 cpv. n. 1 della Legge Fallimentare in relazione all'art. 2623 n. 3 cod. civ., per avere - in concorso tra loro e nelle citate, rispettive, qualità - impedito il controllo della gestione societaria da parte del collegio sindacale e dei rimanenti consiglieri di amministrazione, rappresentanti l'azionariato di minoranza della MI OV, in ordine all'acquisto delle azioni Latina e Concordia, omettendo di portarli a conoscenza degli accordi intercorsi tra DI e SI TT (originario possessore dei titoli, poi trasferiti da DI direttamente o indirettamente alla MI OV) con particolare riguardo al prezzo convenuto ed agli oneri accessori relativi all'acquisto delle azioni Concordia;
gli imputati UA, OF, EL, OC, DE OS, LL:
F) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223 cpv. n. 1, Legge Fallimentare in relazione all'art. 2621 n. 1 cod. civ., per avere - in concorso tra loro e nelle citate qualità - esposto fraudolentemente nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali della MI OV fatti non rispondenti al vero in ordine al prezzo di acquisto delle azioni Latina, indicando undici miliardi in luogo dei sedici miliardi pattuiti, ed in ordine al prezzo di acquisto delle azioni Concordia, in realtà acquisite senza movimento di denaro;
H) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 223, primo comma, in relazione all'art. 216 Legge Fallimentare, per avere, nelle citate qualità, tenuto i libri e le scritture contabili della MI OV in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto delle azioni Cosida, indicate dapprima in numero di 1.060.000, poi di 820.000 e successivamente, ancora, di 1.060.000 (delle quali 820.000 a consegna immediata e 280.000 a consegna differita, quest'ultima di fatto non avvenuta), compilando tre fissati bollati, per la stessa operazione, che non consentivano di individuare la reale data dell'acquisto ed annotando gli ultimi due nei libri contabili soltanto il 30 settembre 1977, cioè oltre quattro mesi dopo;
con riferimento, inoltre, all'acquisto delle azioni Latina Assicurazioni, il cui prezzo era stato annotato per lire 11.061.249.980, in contrasto non solo con quello reale di sedici miliardi, ma anche con quello indicato nelle relazioni, in undici miliardi di lire;
attribuendo ai titoli, nei due fissati bollati, compilati per tale operazione (rispettivamente in data 5 e 12 luglio 1977) due prezzi unitari enormemente differenti (rispettivamente lire 3.320 e lire 1.174 per azione); costituendo in pegno presso l'Interbanca parte delle citate azioni Latina, in numero di 2.500.000, a garanzia di un mutuo concesso alla società a responsabilità limitata OB LO (originariamente amministrata dal DI) il 20 giugno 1977 e quindi prima ancora di acquistare la proprietà dei titoli;
compilando fissati bollati per l'acquisto delle azioni Concordia, in cui si indicava come pagato il prezzo di lire 460.000.000, che non figurava corrisposto in contabilità (rilievo del collegio sindacale in data 19/12/1977);
gli imputati UA, DE OS, LL:
I) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 223 capoverso n. 1 Legge Fallimentare in relazione all'art. 2621 cod. civ., perché, in concorso tra loro e con FA NI (nominato amministratore delegato il 30 novembre 1977) avevano esposto fraudolentemente, nel bilancio e nelle relazioni dell'anno 1977, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della MI OV, mediante iscrizioni di plusvalenze per circa nove miliardi relative alle azioni Latina, indicate al prezzo di acquisizione dichiarato (undici miliardi) benché i titoli fossero in parte a riporto presso la SNPF ed in parte in pegno presso l'Interbanca, in modo da occultare la perdita integrale del capitale sociale netto;
gli imputati UA, OF, EL, OC, DE OS e RD:
N) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma n.
1. Legge Fallimentare, per avere, in concorso tra loro - DI, quale amministratore unico della s.r.l. OB LO, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 20 dicembre 1979 e gli altri, quali amministratori della MI OV - distratto parte notevole dei beni della OB LO, mediante le seguenti operazioni: 1) storno di lire 4.461.250.000 costituente il netto ricavo di un mutuo di cinque miliardi fornito di garanzia ipotecaria, contratto dalla LO con Interbanca nel maggio 1977 - in favore della MI OV, che aveva destinato la somma all'acquisto delle azioni Latina (capo D n. 1); 2) storno, in favore della MI OV, del netto ricavo di un secondo mutuo, di 1.0000.000.000 di lire, contratto dalla LO con Interbanca;
3) storno, in favore della MI OV, di un finanziamento di Lire 350.000.000, concesso alla LO nel luglio 1977 alla Banca del Cimino;
4) cessione alla LO nel maggio 1977, da parte della MI OV e della VI delle quote della OB NI OL s.r.l. (pure amministrata da DI e dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 20.12.1979: quote, valutate lire 4.343.000.000, sebbene gli immobili della OL - iscritti in bilancio per un valore di 6.000.000.000 di lire - fossero gravati da una ipoteca della Interbanca per oltre 3.000.000.0000;
il solo RD:
O) del reato di cui all'art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma n. 2, Legge Fallimentare, perché - nella sua qualità di amministratore unico delle s.r.l. OB LO e OB NI OL, dichiarate fallite entrambe con sentenze del Tribunale di Roma del 20 dicembre 1979 - aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
gli imputati RD, LL ed inoltre TT SI, nonché AR BE:
P) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223, cpv. n. 2, Legge Fallimentare, per aver cagionato in concorso tra loro - quali amministratori - il fallimento della s.r.l. Interfinanziaria, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 29 febbraio 1980, per effetto delle seguenti operazioni dolose: 1) partecipazione all'iniziativa "Baia delle Mimose", che esulava dall'oggetto sociale, avendo natura commerciale (vendita di unità immobiliari in Sardegna); 2) finanziamento di lire 140.000.000 alla s.p.a. Mattelloni;
3) finanziamento di lire 100.000.000 alla Cisa Pontina s.p.a.; 4) risoluzione del rapporto di agenzia generale con la Intercontinentale Assicurazioni, omettendo di chiedere la liquidazione del portafoglio, di notevole consistenza;
Q) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma n. 2, della Legge Fallimentare, perché, in concorso tra loro quali amministratori della Interfinanziaria, avevano tenuto i libri e le altre scritture contabili societarie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Il Tribunale, ritenuto, quanto ai reati ascritti a CA, LL, IA, JA, De RO, EL e DI, il vincolo della continuazione esterna per i fatti di bancarotta relativi alla società MI OV, VI, OB LO, OB NI OL ed Interfinanziaria, nonché l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta quanto alle fattispecie interne ai singoli delitti di bancarotta;
riconosciuta tale ultima aggravante anche relativamente ai reati attribuiti a NI, TT e PA;
ritenuta per tutti l'aggravante del danno di patrimoniale gravità ed applicata la diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato, condannava: CA, LL, IA e DI alla pena di anni nove di reclusione ciascuno;
JA, De RO e EL alla pena di anni seAe di reclusione ciascuno;
NI TT e PA alla pena di cinque anni di reclusione, con conseguenziali pene accessorie per tutti gli imputati. Tutti gli imputati venivano altresì condannati, in solido, al risarcimento dei danni alle parti civili costituite Fallimento MI OV s.p.a e La Previdente Assicurazioni s.p.a. e Fallimento OB LO. L'imputato FA NI veniva prosciolto dalla imputazione ascrittagli, perché, concessegli le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato era estinto per prescrizione.
A seguito di appello di tutti gli imputati e della parte civile La Previdente, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 5.11.1997, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del CA in ordine a tutti i reati ascrittigli perché estinti per morte dell'imputato; assolveva:
LL dai reati di cui ai capi A), B) e C), limitatamente al bilancio relativo all'anno 1974, per non aver commesso il fatto;
De RO, EL, JA, IA, DI e LL dal reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste;
NI dai reati di cui ai capi L) ed M) perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p.; DI e JA dal reato di cui. Al capo N) n. 4 perché il fatto non costituisce reato;
TT, DI, PA e EL dal reato di cui al capo P) perché il fatto non sussiste e dal reato sub O) per non aver commesso il fatto;
EL da tutti gli altri reati ritenuti in sentenza nei suoi confronti perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.; dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti di JA per gli altri reati ritenuti in sentenza a suo carico perché, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, estinti per prescrizione;
concedeva a DI, LL, IA e De RO le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e condannava DI, LL e IA alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno e De RO alla pena di anni quattro di reclusione, confermando nel resto, anche in relazione alle statuizioni civili, nei confronti di JA, DI, LL, IA e De RO.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati DI, LL, IA, De RO, JA e FA, nonché la parte civile Milano Assicurazioni, quale incorporante per fusione La Previdente Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentate.
Il DI deduce: 1) la nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata astensione, ai sensi dell'art. 36, primo comma lett. h), c.p.p.; 2) eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 34, secondo comma, 599, quarto comma e 602 c.p.p. in relazione ali artt. 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di secondo grado che ha rigettato la richiesta congiunta delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p.; 3) la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. per non avere la Corte di merito accolto le lagnanze difensive attinenti al rigetto della richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., formulata in primo grado con parere favorevole, alla prima udienza, del pubblico ministero, consenso revocato alla successiva udienza di rinvio da diverso rappresentante del pubblico ministero;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi N) n. 1, 2, 3 ed E) della rubrica, assumendo essere in contrasto con l'assoluzione dal reato di cui al capo D); 5) apparenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato sub G); 6) mancanza di motivazione in relazione al reato sub O); 7) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;
8) contraddittorietà tra la motivazione dell'ordinanza con cui veniva rigettata la richiesta di patteggiamento di appello e la motivazione della sentenza impugnata.
Il LL deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine a tutte le imputazioni per cui è intervenuta condanna. Con motivi nuovi il LL deduce poi erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti ritenute in sentenza, nonché in ordine al mancato accoglimento dell'istanza presentata nel corso del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p. in riferimento alle disposizioni della legge 19.1.1999 n. 14. Il IA deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p. e difetto di motivazione sul punto. Il De RO deduce: 1) inosservanza degli artt. 34 e 36 c.p.; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto;
3) violazione dell'art. 597, terzo comma, c.p.p.; 4) inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle attenuanti generiche;
5) mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione della pena.
Lo JA deduce: 1) mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), F), G), H), N), assumendo che esisteva in atti la prova positiva di esclusione della responsabilità; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 578 c.p.p. in relazione all'art. 531 c.p.p. perché, per effetto delle concesse attenuanti generiche prevalenti, i reati si erano prescritti anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, di talché non potevano confermarsi le statuizioni di carattere civilistico. Con motivi nuovi lo JA deduce ancora vizio di violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento al capo di imputazione N) n. 1, 2, 3. Il FA deduce mancanza di motivazione e violazione di legge nella parte in cui conferma la sentenza di primo grado che dichiarava prescritto il reato addebitato al ricorrente senza addurre alcuna significativa motivazione a sostegno della responsabilità dell'imputato.
La parte civile Milano-Assicurazioni s.p.a., quale incorporante per fusione la s.p.a La Previdente Assicurazioni, deduce: 1) manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo D); 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione del LL dai reati di cui ai capi A), B) e C), limitatamente al bilancio relativo all'anno 1974, per non avere commesso il fatto;
3) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici della Corte di appello negano la sussistenza del concorso del NI nei reati di cui ai capi L) ed M); 4) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello negano la sussistenza del concorso dell'EL nei reati di cui ai capi D), E), F), G), H) e 1); 5) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della provvisionale alla parte civile costituita La Previdente Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO RD
Con primo motivo di ricorso il DI denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata astensione, ai sensi dell'art. 36, primo comma lett. h), c.p.p., astensione sollecitata dalla difesa, perché il medesimo Collegio, con ordinanza in data 10.5.1997 aveva rigettato la richiesta, avanzata dalle difese DI e De RO, di patteggiamento sui motivi di appello, previo consenso del pubblico ministero, sul rilievo che la personalità degli imputati, non immuni da precedenti penali, e la oggettiva gravità dei fatti loro addebitati, facevano ritenere incongrua la pena concordata.
Il motivo non ha pregio.
Premesso che la pronuncia di rigetto della richiesta di patteggiamento sui motivi di appello non determina una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. ne', tanto meno, motivo di astensione del giudice, devesi comunque rilevare che la eventuale violazione da parte del giudice del dovere di astensione non incide sulla di lui capacità, per cui non sarebbe causa di nullità generale e assoluta, ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., dando essa luogo soltanto al diritto, per la parte, di ricusare il giudice non astenutosi, con eventuale nullita dei soli atti compiuti dopo l'accoglimento della ricusazione. Ne consegue. che i non essendo stata proposta nella specie istanza di ricusazione, non sussiste la dedotta nullità dell'impugnata sentenza.
Con secondo motivo il ricorrente ripropone eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 34, secondo comma, 599, quarto comma e 602 c.p.p. in relazione ali artt. 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di secondo grado del giudice che ha rigettato la richiesta congiunta delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. L'eccezione suddetta è ininfluente, e come tale non deve essere esaminata. Anche nel caso che, in via di mera ipotesi, fosse ritenuta fondata, non potrebbe influire sul presente giudizio in considerazione di quanto sopra esposto circa la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione.
Con terzo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. per non avere la Corte di merito accolto le lagnanze difensive attinenti al rigetto della richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., formulata in primo grado con parere favorevole, alla prima udienza, del pubblico ministero, consenso revocato alla successiva udienza di rinvio da diverso rappresentante del pubblico ministero.
Il motivo è inammissibile. La richiesta del rito abbreviato avanzata dall'imputato e accolta dal Tribunale implica la rinuncia al patteggiamento, atteso il principio della alternatività dei riti. Il Tribunale infatti, all'esito del giudizio abbreviato, anche se avesse ritenuto ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero al patteggiamento, non avrebbe potuto pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta.
Con quarto motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi N) n. 1, 2, 3 ed E) della rubrica, assumendo essere in contrasto con l'assoluzione dal reato di cui al capo D).
Il motivo non ha pregio. Occorre premettere, in primo luogo, che le ipotesi di causazione dolosa del fallimento e di fallimento determinato da operazioni dolose vanno tenute distinte e non sono assimilabili. Infatti la causazione dolosa del fallimento, prevista dall'art. 223, primo cpv., della Legge Fallimentare, comprende due ipotesi autonome che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre da quello soggettivo vanno tenute distinte perché, nella causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto - dal punto di vista della causalità materiale - di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio dello stesso. La prima fattispecie è, dunque, a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico (cfr. Cass. Sez. I, 22.5.1990, De Sena). Nessuna contraddizione può ravvisarsi perciò nel fatto che da un lato la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il dolo specifico di voler intenzionalmente causare il fallimento delle società MI OV e Interfinanziaria e, al contempo, abbia ritenuto sussistente. il dolo generico in relazione a quelle operazioni distrattive che hanno portato le suddette società al fallimento.
Il ricorrente, invero, ravvisa una contraddizione nel fatto che la Corte di merito, per escludere la responsabilità del DI dal reato sub D), abbia attribuito l'esposizione in bilancio di fatti non rispondenti al vero ai precedenti amministratori della società, mentre, in relazione al reato di cui al capo N) abbia ritenuto il DI consapevole degli storni di mutui in contestazione nonché dello stato di insolvenza della MI OV s.p.a. La denunciata contraddizione non sussiste. L'impugnata sentenza effettua una accurata ricostruzione temporale, sulla base delle relazioni peritali, delle distrazioni e dissipazioni in danno delle RI LO e OL, di cui il DI era amministratore unico sin dall'origine, effettuati mediante storni di mutui ottenuti dalle società predette in favore della MI OV, che rilasciava correlative fideiussioni, evidenziando l'intreccio di interessi intercorrenti tra le due società immobiliari, di cui il DI era il dominus sia formale che sostanziale, e la MI OV, di talché, agli effetti delle operazioni dolose di che trattasi, la circostanza che l'amministrazione della MI OV fosse affidata ad altri, non può di per sè costituire elemento sufficiente per escludere la consapevolezza del ricorrente circa lo stato di insolvenza in cui versava quest'ultima società. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne il reato sub E). Anche in tal caso l'impugnata sentenza, con approfondita e logica motivazione, basata su documentata perizia contabile, dimostra la natura oggettivamente dilapidatoria delle operazioni di acquisto, da parte della MI OV, delle azioni della società Latina Assicurazioni, data la macroscopica sproporzione tra il prezzo unitario di acquisto per azione indicato come effettivo e il prezzo corrente di borsa negli anni 1976 e 1977, come accertato dai periti. Altrettanto dissipatorio risulta dimostrato l'acquisto delle azioni della società Cosida da parte della MI OV, evidenziandosi come gli accertamenti peritali abbiano dimostrato che le perdite di esercizio della società ne avevano azzerato il valore. In presenza di tali eventi non è pertanto censurabile la motivazione dell'impugnata sentenza allorché - premesso che il DI, pur essendo rimasto formalmente estraneo alle cariche sociali della MI OV, ha agito quale protagonista dal maggio agli ultimi mesi del 1977 - ha concluso che costui, se non con il preciso intento di causare il fallimento della MI OV, abbia tuttavia effettuato le suddette operazioni, contrastanti con i più elementari principi di sana politica, nella piena consapevolezza che gli esorbitanti oneri riversati sulla società non potevano che causare il depauperamento del patrimonio sociale.
Con quinto motivo, il ricorrente denuncia apparenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato sub G). La doglianza è infondata.
L'impugnata sentenza, rilevato che la materiale partecipazione del DI all'impedimento di controllo della gestione societaria da parte del collegio sindacale e dei consiglieri rappresentanti l'azionariato di minoranza della MI OV era necessariamente connessa con le dissipazioni e distrazioni poste in essere relative alle operazioni di acquisto delle azioni Latina e Concordia, in merito alle quali sono risultante mancanti fondamentali scritture, evidenzia come il DI ben possa ritenersi responsabile del reato in questione quale extraneus concorrente nel reato fallimentare degli amministratori, essendo risultato che costui era effettivo protagonista dei fatti gestionali. La motivazione sul punto, contrariamente all'assunto della difesa del ricorrente, che si è limitata ad estrapolare un passo della sentenza, risulta completa, logica ed esauriente, dovendosi tenere conto dell'intera trattazione della posizione del DI svolta in sentenza.
Con sesto motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in relazione al reato sub O).
Anche tale doglianza non ha pregio. La responsabilità dell'imputato in relazione a tale episodio di bancarotta fraudolenta documentale risulta implicitamente motivata con il rilevare come costui, quale dominus formale e sostanziale delle due società RI LO e NI OL, ai danni delle quali aveva commesso le attività distrattive di cui al capo N), doveva necessariamente tenere o fare tenere la contabilità delle stesse in modo tale da rendere impossibile la corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Con settimo motivo, la difesa del ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando che la sentenza, pur operando distinzioni sulle condotte ascritte agli imputati, condanna il DI, il LL e il IA alla medesima pena, senza che sia possibile evincere quale sia il criterio utilizzato dalla Corte di merito nella quantificazione della sanzione.
La lagnanza non ha pregio.
Occorre premettere, in via generale, che il giudice, nella determinazione della pena, deve vagliare tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed ha un ampio potere discrezionale che non può essere ancorato a calcoli aritmetici che limitano irrazionalmente tale potere, per cui non è accoglibile la censura con cui un condannato lamenti l'applicazione, nei suoi confronti, di una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al coimputato (cfr. Cass. 9.12.1982, Cattaneo).
Nel caso specifico, peraltro, occorre rilevare che il giudice di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente analizzato la posizione di ciascuno degli imputati suindicati, valutandone il ruolo avuto nella presente vicenda, evidenziando, tra l'altro, il ruolo di protagonista essenziale avuto dal DI nella MI OV durante l'anno 1977. Il giudice di merito è, quindi, pervenuto a determinare per ciascuno degli imputati indicati dal ricorrente, una pena coincidente, ma ciò è frutto di un'autonoma valutazione della capacità a delinquere di ciascuno di essi e della gravità e del numero dei reati da costoro commessi, non avendo il giudice l'obbligo, nel determinare la pena, di effettuare una comparazione tra le posizioni dei singoli coimputati e di giustificare le eventuali divergenze o convergenze della pene loro irrogate.
Il ricorrente lamenta altresì difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione. A tale proposito devesi rilevare che nel caso in cui il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento, come nel caso di specie, alla personalità dell'imputato, al predominate ruolo avuto nella vicenda e alla gravità fatti, che impediscono un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (cfr. Cass. Sez. III, 10.11.1997, Coletta, RIV 209369). Con ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce un contrasto tra la motivazione dell'ordinanza con cui veniva rigettata la richiesta di patteggiamento i n appello e la motivazione della sentenza impugnata, in quanto il riferimento ai precedenti penali sarebbe del tutto arbitrario perché utilizzato una prima volta come ostativo all'accoglimento della richiesta di patteggiamento e una seconda volta come favorevole alla concessione delle attenuanti generiche. Il denunciato contrasto e la conseguente illogicità della motivazione non è ravvisabile nella specie. L'ordinanza che ha rigettato la richiesta di patteggiamento è pervenuta a un giudizio di incongruità della pena proposta sulla base di una valutazione globale e della personalità dell'imputato, tra l'altro non immune da precedenti penali, e della oggettiva gravità dei fatti addebitatigli. Tale giudizio di incongruità della pena proposta non confligge, peraltro, con la valutazione complessiva degli elementi suddetti allorché il giudice, all'esito del giudizio di cognizione, perviene a determinare una pena ben più grave di quella proposta in sede di patteggiamento e giustamente respinta, di talché non è certamente censurabile la sentenza impugnata allorché, nel valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., prende nuovamente in considerazione anche i precedenti penali ritenendoli non ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, escludendo però che queste possano essere valutate prevalenti sulle aggravanti contestate determinando l'estinzione di tutti i reati per prescrizione. Il ricorrente denuncia, infine, apparenza di motivazione laddove l'impugnata sentenza, nel negare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, si basa su elementi di assoluta irrilevanza giuridica, quali l'entità dei passivi fallimentari o elementi eventualmente favorevoli all'imputato, quali la disinformazione ed i cattivi consigli ricevuti.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento. Il giudice nell'effettuare il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze può prendere in esame anche elementi diversi da quelli di cui all'art. 133 c.p. allo scopo di stabilire, nel suo apprezzamento discrezionale, quale incidenza eserciti la suddetta valutazione sull'obiettiva entità del reato.
RICORSO EL
Con primo motivo di ricorso il LL deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sua responsabilità per i reati sub E), F), H, N). Assume il ricorrente che l'impugnata sentenza, dopo aver espressamente riconosciuto la formale successione di tre fasi gestionali della MI OV, indicando come protagonista di quella intermedia, seguita alla convenzione 10.3.1977, il DI, essendo il LL uscito dalla compagine sociale, cade in contraddizione allorché ritiene provato che quest'ultimo abbia partecipato con il primo alla dilapidazione del patrimonio della suddetta società negli acquisti di compagnie assicurative a condizioni rovinose (capo E) e nelle altre operazioni relative alle RI LO e NI OL (capo N), che la sentenza medesima riconosce essere motivate da interessi del DI. Contraddizione ancor più evidente allorché si consideri che la sentenza impugnata ha escluso il dolo degli imputati, compreso il LL, in relazione all'imputazione di causazione del fallimento con operazioni dolose della società MI OV (capo D). Le argomentazioni difensive sono destituite di fondamento. Se è pur vero che a seguito della convenzione 10.3.1977, relativa alla cessione del pacchetto azionario della MI OV al DI, il LL esce dalla compagine societaria, tuttavia l'impugnata sentenza rileva come ciò non sia sufficiente a far ritenere quest'ultimo estraneo e disinteressato alle successive vicende della società suddetta, evidenziandosi come costui si sia attivato per fare ottenere finanziamenti alla MI e alle altre società (VI, SO Appia, VE LD ed altre) rimaste coinvolte nel processo e come costui abbia rivestito, unitamente al De RO, al deceduto BI e al deceduto FE, fiduciario del DI, cariche sociali nella società Cosida sin dal 30.6.1976, nella società Latina Assicurazioni nel giugno 1977, ossia poco dopo la convenzione TT-DI del 21.4.1977 e poco dopo l'acquisto, in capo alla MI OV, su indicazione del DI, delle azioni sia della Cosida che della Latina, circostanze tutte che globalmente valutate giustificano la conclusione dei giudici di appello di ritenere non condivisibile la tesi difensiva secondo cui il LL si sarebbe disinteressato della MI OV dall'aprile del 1977, abbandonandola nella disponibilità del DI. Nè può ravvisarsi contraddizione tra queste conclusioni, che vedono il LL quale concorrente negli atti dissipazione del patrimonio della MI OV e l'assoluzione di costui dal reato sub D), data la differenza, sopra evidenziata trattando il quarto motivo del ricorso del DI, tra il reato di causazione dolosa del fallimento e fallimento determinato da operazioni dolose.
Quanto fin qui esposto comporta, di conseguenza, l'insussistenza delle censure di mancanza e di illogicità della motivazione anche in relazione all'affermazione di responsabilità del LL, a titolo di concorso, nei reati di falso in bilancio e di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi F) ed H), dato l'evidenziato interesse che detto imputato, anche se formalmente uscito dalla compagine sociale, aveva per le vicende della MI OV. Con secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi A), B) e C) avente ad oggetto i bilanci della MI OV, ritenuti falsi (capo A), che sarebbero stati strumento di un preteso aggiotaggio societario (capo B) e per la correlativa distribuzione di utili da considerarsi operazioni dolose che avrebbero provocato il fallimento (capo C). Assume il ricorrente l'insussistenza del falso in bilancio in quanto egli, entrato nel consiglio di amministrazione nel dicembre del 1975, e riconosciuto estraneo ai fatti del 1974, nell'approvare il bilancio del 1976 non fece altro che seguire i criteri di valutazione delle partecipazioni azionarie già adottati almeno dal 1974 e cioè prima del suo ingresso nel consiglio medesimo. Argomento difensivo questo prospettato ai giudici di appello e al quale non era stata data risposta. Mancata risposta che si traduceva, quindi, in vizio di difetto di motivazione in relazione al falso in bilancio che, di conseguenza, si rifletteva sulle altre due imputazioni ad esso collegate.
Non sussiste il dedotto difetto di motivazione. L'impugnata sentenza premette come le plusvalenze societarie iscritte in bilancio siano state computate dai periti in oltre 600.000.000 nel 1974, in oltre 850.000.000 nel 1975 e addirittura in tre miliardi nel 1976, con sopravvalutazioni talmente lontane dai valori reali desumibili dal netto dei patrimoni contabili e dai dati economici di bilancio delle società partecipate VI e SNPF, da non poter in nessun modo essere riferiti ne' ad apprezzamenti imprenditoriali basati sulle quotazioni di borsa o sulle medie di compenso mensile dei titoli o su maggiorazioni inerenti a poteri maggioritari o di controllo o su aumenti di capitale. Evidenzia come il LL, avendo rivestito formalmente la carica di consigliere di amministrazione della MI OV dal dicembre 1975 sino alla redazione dei bilanci 1975 e 1976, non possa ritenersi estraneo ai criteri adottati per la valutazione delle partecipazioni societarie, basati non soltanto su dati variabili di gestione, ma anche su dati patrimoniali, caratterizzati da stabilità. Disattende la tesi difensiva secondo cui il LL si sarebbe limitato ad avallare criteri già seguiti in passato, sul rilievo della sua presenza anteriore nella società, della abnorme crescita delle ipervalutazioni nell'anno 1976, della sua posizione di "finanziatore", che lo poneva nel ruolo di protagonista e di stratega delle vicende societarie. L'impugnata sentenza offre, pertanto, una risposta adeguata e logica alle obiezioni difensive, e le conclusioni cui perviene in merito alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato sub A) per gli anni 1975 e 1976, nonché per i conseguenziali reati sub B) e sub C), non è affatto in contraddizione con l'assoluzione del LL dai medesimi reati relativi al bilancio 1974, basandosi detta assoluzione sul dato formale che essendo costui entrato nel Consiglio di amministrazione successivamente all'approvazione del bilancio del 1974, non vi era prova della sua ingerenza nelle ipervalutazioni effettuate in relazione a tale anno.
Il ricorrente deduce ancora contraddittorietà della motivazione laddove da un lato esclude per tutti gli imputati il dolo della causazione del dissesto della MI OV assolvendoli, LL compreso, dal capo D) della rubrica, mentre dall'altro lo condanna per il reato sub C), ritenendo la causazione dolosa del fallimento mediante distribuzione di utili fittizi, omettendo, tra l'altro di indicare quali utili siano stati distribuiti e quale ne sia stata l'incidenza sulle sorti della MI OV.
La dedotta contraddizione non sussiste. Come già rilevato trattando del ricorso DI, la Corte di merito ha escluso il dolo specifico relativo alla prima delle due ipotesi previste dall'art. 223, primo cpv. n. 2 della legge fallimentare (causazione dolosa del fallimento), assolvendo quindi gli imputati dalla imputazione sub D), mentre ha ritenuto sussistente il dolo generico relativo alle singole operazioni che hanno poi portato al fallimento della società. Il ricorrente deduce altresì carenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione degli utili distribuiti e alla loro incidenza sul destino della MI OV, rilevando che per l'anno 1976 gli utili non furono distribuiti, mentre gli utili distribuiti per l'anno 1975 (pari a 959 milioni) non potevano costituire una causa del fallimento a fronte di un passivo privilegiato di oltre 12 miliardi ed un passivo chirografario di quasi 34 miliardi. La lagnanza è destituita di fondamento. La circostanza che nel 1975 siano stati distribuiti utili irrisori rispetto al passivo privilegiato e chirografario e l'ulteriore circostanza, di cui l'impugnata sentenza dà atto, che nel 1976 non siano stati distribuiti utili, non ha rilevanza ai fini della sussistenza del reato in questione. Difatti, nel reato di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223 cpv. n. 2, seconda ipotesi, Legge Fallimentare vanno ravvisate in qualunque atto di natura patrimoniale compiuto dall'agente con violazione dei doveri o abuso di poteri inerenti alle sue funzioni con l'intenzione di conseguire per sè o per altri un profitto a danno dei creditori o della società (cfr. Cass. Sez. V, 9.10.1984, Gerli). I falsi in bilancio descritti al capo A) di imputazione sono, quindi, già di per sè operazioni dolose idonee ad integrare il reato contestato sub C), e, a maggior ragione, lo sono dal momento che hanno portato fittiziamente la chiusura dei bilanci in attivo, tanto che nel 1975 furono distribuiti gli utili sopra richiamati che non possono non essere considerati, indipendentemente dal loro ammontare, atti di depauperamento del patrimonio societario.
Deduce ancora il ricorrente erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione per avere ritenuto la Corte di merito configurabile nella specie il delitto di cui all'art. 2628 cod. civ. Sostiene altresì la tesi dell'abrogazione tacita del citato art. 2628 cod. civ., da ritenersi sostituito dall'art. 5 della legge 17.5.1991 n. 157.
La doglianza è infondata.
In primo luogo deve escludersi che l'art. 2628 cod. civ. sia stato tacitamente abrogato dall'art. 5 della legge n. 157 del 1991. Il primo comma del citato art. 5 punisce "chiunque divulga notizie false esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari"; al secondo comma prevede l'applicabilità delle pene di cui all'art. 501 c.p. "se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari"; al terzo comma prevede l'aumento di pena e l'applicabilità di pene accessorie (specificamente richiamate nel testo della norma) qualora "nei casi di cui ai commi 1 e 2 si verifica la sensibile alterazione di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori". L'art. 2628 cod. civ., non punisce "chiunque", ma punisce specificamente "gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione di valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti". Risulta evidente che questa norma, in considerazione sia della particolare qualificazione soggettiva del soggetto agente (amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore) per la sua applicabilità, sia dell'oggetto materiale della condotta, costituito dalle azioni della società o di altri titoli purché appartenenti alla società di cui i soggetti sopra descritti (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) hanno diffuso notizie false o si sono serviti di mezzi fraudolenti atti a cagionare una diminuzione od un aumento di valore di quei valori mobiliari, deve ritenersi norma speciale quanto meno rispetto ai primi tre commi sopra riportati del citato art. 5 della legge n. 157 del 1991. Conferma del fatto che l'art. 2628 cod. civ. non può
ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 5 della legge n. 157 del 1991 si trae, del resto, dall'art. 138 del D. Lg.
1.9.1993 n. 385
(Testo unico delle leggi bancaria e creditizia), il quale, dopo aver delineato il reato di aggiotaggio bancario, afferma testualmente che "restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991 n. 157". Il legislatore,
anche in presenza delle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 157 del 1991 e dell'art. 138 del D.Lg. n. 385 del 1993, ha perciò
espressamente mantenuto in vigore l'art. 2628 cod. civ., che tutela gli interessi patrimoniali della società nonché gli interessi dei soci uti singuli da manovre fraudolente sui titoli che possano provocare un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti nel pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Nel caso di specie è indubitabile che l'avere esposto in bilancio fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, ipervalutando le partecipazioni a società controllate, integra la condotta sopra descritta, ciò comportando conseguenzialmente una fittizia sopravvalutazione, sul mercato delle azioni della società detentrice delle partecipazioni e cioè, nella specie, della MI OV s.p.a. Non sussiste, pertanto, ne' la denunciata erronea applicazione di legge ne', tanto meno, la denunciata carenza di motivazione, questa risultando implicita nell'affermazione di responsabilità in ordine al reato sub A). Con quatto ed ultimo motivo di ricorso il LL deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per le imputazioni sub L) ed M), richiamando le contraddizioni della sentenza già denunciate trattando del reato sub C) in relazione alla sussistenza del dolo, che invece è stato negato in relazione ad operazioni successive e di ben maggiore potenzialità.
Anche detta lagnanza è infondata. A proposito delle presunte contraddizioni, devono ritenersi qui richiamate le argomentazioni svolte in relazione all'imputazione sub C). Quanto alla dolosità dell'operazione rappresentata dalla fusione della VI con la SO Appia s.p.a., l'impugnata sentenza evidenzia come il LL fosse membro del consiglio di amministrazione della MI OV, che aveva partecipazioni nella VI, e membro del consiglio di amministrazione della SO Appia;
come quest'ultima società avesse notevoli perdite di esercizio negli ultimi anni, tanto che si era reso necessario il finanziamento di cinque milioni di dollari, fatto ottenere dal LL, con conseguente deposito fiduciario delle sue azioni presso una società appartenente al gruppo della banca elvetica erogante il prestito;
come fosse prevedibile la rovinosità della fusione per incorporazione della SO Appia con la VI, sia in considerazione delle notevoli perdite della prima sopra ricordate, sia per il fatto che l'attività di commercio di essa non rientrava nell'oggetto sociale sino allora concretamente perseguito dalla seconda, che agiva nel settore immobiliare;
come, pertanto, l'operazione suddetta abbia costituito una vera e propria dissipazione del patrimonio della VI (alla quale lo scorporo della SO Appia, avvenuto nel 1978, è costato circa tre miliardi e mezzo di lire) con conseguente dichiarazione di fallimento avvenuta in data 10.10.1979.
L'impugnata sentenza motiva perciò adeguatamente e logicamente in relazione alla coinvolgimento del LL nell'operazione in questione e alla consapevolezza del medesimo circa la rovinosità dell'operazione e alla piena prevedibilità del fallimento della VI.
Con motivi nuovi di ricorso il LL deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti ritenute in sentenza, assumendo che l'impugnata decisione ha motivato il giudizio di equivalenza richiamando la gravità dei fatti e le modalità della condotta, utilizzando cioè i medesimi criteri sulla base dei quali era stata effettuata la determinazione della pena, incorrendo nella violazione del principio del ne bis in idem.
L'argomento non ha pregio. La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando, come nel caso di specie, tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale (cfr. Cass., Sez. I, 28.10.1997, P.M. e Brambilla, RIV 209841).
Con secondo motivo nuovo il LL deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento in appello, ritenuta erroneamente inammissibile dalla Corte di merito in quanto l'accordo delle parti era finalizzato non all'applicazione della pena bensì ad un effetto estintivo dei reati, motivazione questa contrastante con le modifiche intervenute con la legge 19.1.1999 n. 14. La lagnanza, non ha pregio. Premesso che la richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena patteggiata, di talché l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti non può che avere come fine la determinazione della pena in concreto e non già quella di conseguire la dichiarazione del reato per prescrizione, con conseguente obbligo del giudice, in ipotesi siffatta, di respingere l'accordo (cfr. Cass. Sez. Un. 25.11.1998, Messina, RIV 212438), la questione, alla luce della 19.1.1999 n. 14, intervenuta dopo la sentenza di appello, deve ritenersi comunque superata a seguito del dissenso espresso dal Procuratore Generale sulla istanza di patteggiamento proposta dal LL ai sensi dell'art. 3 della legge citata.
RICORSO OF
Con primo motivo il ricorrente deduce vizio di mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati sub E), F), G), H) e N), assumendo la sua assoluta estraneità ai fatti in quanto tutte le operazioni finanziarie incriminate che avrebbero portato alla decozione della MI OV s.p.a. erano state realizzate in epoca successiva alla sua uscita dal consiglio di amministrazione della società medesima. La doglianza non ha pregio. L'impugnata sentenza, la cui motivazione deve, del resto ritenersi integrata da quella della sentenza di primo grado, ha infatti evidenziato i persistenti interessi del IA alle sorti della MI OV anche dopo la sua uscita dal consiglio di amministrazione e in pendenza dell'adempimento dell'acquisto DI- LL. Egli, infatti, come presidente ed amministratore delegato della SNPF, ceduta alla VE LD negli anni 1977 e 1978, e quindi anche nel periodo in cui si era profilato l'acquisto della MI OV da parte della SNPF dopo la risoluzione del contratto con DI, era personalmente interessato all'adempimento dell'accordo LL-DI e alla sorte gestionale della società. Conferma di ciò viene tratta dai giudice di appello dal fatto che dopo la risoluzione dei citati accordi fu proprio il IA, con LL e TT, a riprendere le redini della MI OV. Il ricorrente deduce poi l'infondatezza degli addebiti di cui ai capi A), B), C), L) ed M) della rubrica.
In relazione ai capi A), B) e C) assume che la valutazione delle partecipazioni azionarie - effettuate nei bilanci 1974, 1975 e 1976 - rispondeva pienamente ai criteri di prudente apprezzamento di cui all'art. 2425 n. 4 c.c. A tale proposito devono ritenersi richiamate le osservazioni svolte nella trattazione del secondo motivo di ricorso del LL in ordine alle ipervalutazioni delle partecipazioni azionarie della MI OV s.p.a., nonché quanto sopra detto circa la persistenza dell'interesse del IA alle vicende di detta società anche successivamente alla sua uscita dal consiglio di amministrazione. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne i capi L) ed M) relativi al fallimento della VI, richiamando le argomentazioni in proposito svolte trattando il quarto motivo di ricorso del LL, in relazione alla dissipazione del patrimonio della società suddetta per effetto della incorporazione per fusione della SO Appia s.p.a. e rilevando come risulti dall'impugnata sentenza che il IA, all'epoca della suddetta fusione, era contemporaneamente nel consiglio di amministrazione della VI e della MI OV.
Deduce, infine, il IA inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p. e difetto di motivazione laddove l'impugnata sentenza ha escluso il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, lamentando che il giudice di appello, oltre a non indicare specificamente gli elementi di valutazione, onde consentire il controllo di legittimità sul corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha altresì preso in considerazione due volte il medesimo fattore, costituito dalla gravità del fatto, sia per determinare la pena, sia per negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti.
La doglianza è infondata. In tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., scelga la soluzione dell'equivalenza anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto che, per realizzare l'adeguatezza della pena alla gravità dei fatti commessi, fosse opportuno effettuare il giudizio di equivalenza, perché, con il giudizio di prevalenza, tutti i reati si sarebbero estinti per prescrizione, con conseguente inapplicabilità della pena in concreto. La circostanza che nella valutazione globale dei fatti, ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze del reato, siano state presa in considerazione le gravi modalità dei fatti in contestazione, non preclude al giudice di merito la possibilità di valutare tale elemento - che non è l'unico rilevabile dagli atti ne' il solo che sia stato ritenuto prevalente dal giudice, essendo stati presi in considerazione altri elementi, tra cui i precedenti penali dell'imputato - anche in relazione alla quantificazione, in concreto, della pena.
RICORSO DE OS
Con primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, primo comma lett. c), c.p. per inosservanza degli artt. 34 e 36 c.p.p., assumendo l'incompatibilità della Corte di merito a giudicare, per essersi già pronunciata sul medesimo oggetto in sede di rigetto della richiesta di patteggiamento in appello. La doglianza è infondata per le ragioni esposte trattando il primo e il secondo motivo di ricorso del coimputato DI, in cui si solleva identica questione, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Con secondo motivo di ricorso si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato circa i reati di cui ai capi E), G), F), H), I) ed N).
In relazione ai reati d cui ai capi E) n. 1, F) e G), il ricorrente contesta che l'acquisto, da parte della MI OV s.p.a., delle azioni della Latina Assicurazioni per sedici miliardi, indicando nel bilancio l'importo di undici miliardi, possa considerarsi un'operazione oggettivamente dilapidatoria, assumendo che non risponde a verità che detta operazione, unitamente a quella relativa all'acquisto delle azioni Cosida, fosse esorbitante, posto che i periti l'avevano definita come "un affare oneroso per la società", ma niente di più. Contesta ancora il ricorrente che il prezzo pagato per le azioni della Latina sia stato di sedici miliardi, insistendo nell'affermare che il prezzo effettivo fu di undici miliardi, ciò risultando dai fissati bollati attestanti il passaggio delle azioni. Assume il ricorrente che la dichiarazione, da esso rilasciata in un primo tempo, secondo cui il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni della Latina Assicurazioni fu di sedici miliardi, fu frutto di errore, essendo stato pagato in realtà il prezzo di undici miliardi, come da esso successivamente rettificato;
contesta i conteggi effettuati in sentenza, rilevando che i dopo aver premesso che risulta dagli atti che la MI OV ha pagato undici miliardi, afferma che la stessa "ha garantito nei confronti di TT la copertura - in sostituzione della Sifint - di sei miliardi in favore della Latina Renana, a fronte del trasferimento delle azioni Intercontinentale, mediante scrittura non rinvenuta agli atti della MI OV stessa, bensì tra quelli della Latina Renana... ", non rendendosi conto della evidente contraddittorietà, perché, oltre al fatto che le azioni Intercontinentale erano già passate alla moglie del TT fin dal 5 maggio precedente, se all'importo di undici miliardi si aggiunge quello di sei miliardi, la somma di tali importi sarebbe di diciassette miliardi e non di sedici. Il ricorrente ripropone, in sostanza, tesi difensive già proposte nei precedenti gradi del giudizio e motivatamente disattese. L'impugnata sentenza, ai fini dell'accertamento del prezzo reale pagato dalla MI OV per l'acquisto delle azioni Latina Assicurazioni, accertato in sedici miliardi, prende le mosse dall'iniziale dichiarazione del De RO che aveva indicato appunto tale cifra, e disattende motivatamente la successiva correzione da costui fatta in undici miliardi, osservando che l'imputato aveva omesso di fare riferimento all'impegno di cedere le azioni Intercontinentale, specificando, a tale proposito, che dette azioni erano già passate alla moglie del TT, NI DA, sin dal 5 maggio precedente, per poi entrare nella titolarità della società Interfiduciaria del TT. I giudici di appello evidenziano come l'inattendibile correzione del De RO non sia stata ne' spontanea nè casuale, ma necessitata dai rilievi del collegio sindacale del 30.9.1977 e dalla considerazione che un prezzo di sedici miliardi era superiore l'intero Patrimonio netto della MI OV. Non è ravvisabile il preteso errore di calcolo lamentato dal ricorrente, in quanto in sentenza si precisa che, secondo gli accordi scritti, il DI acquistava le azioni in questione al prezzo stabilito di sedici miliardi, e non di undici, di cui dieci da versarsi a cura dell'acquirente e sei da regolarsi mediante cessione gratuita da DI a TT di azioni della Intercontinentale Assicurazione, detenute dalla Latina Renana, di talché sommando dieci miliardi più sei, si ottiene la somma di sedici miliardi e non di diciassette, come affermato dal ricorrente. Circa la natura dissipatoria dell'operazione, l'impugnata sentenza evidenzia come, secondo i computi della società di revisione Helios sulla situazione della MI OV al 30.6.1978, la sopravvalutazione delle azioni Latina abbia raggiunto i nove miliardi o, quanto meno, i sei miliardi e mezzo, per cui non è censurabile la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello circa l'esorbitanza dell'operazione di acquisto delle azioni suddette. Non sono i pertanto ravvisabili nella specie i denunciati vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Ed altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la ritenuta dissipazione dei beni della MI OV a seguito dell'acquisto delle azioni della società Cosida (capi E) n. 2 ed H), anch'essa contestata dal ricorrente. A tale proposito l'impugnata sentenza rileva come non possa accedersi agli assunti difensivi di inconsapevolezza dell'imputato in relazione agli acquisti distrattivi e dissipatori di cui all'imputazione sub E), rilevando che costui ha assunto in tali operazioni il ruolo di protagonista formale, indicando, come sopra rilevato, il prezzo delle azioni Latina in sedici miliardi, poi corretto in undici miliardi, contribuendo alla redazione di scritture e libri contabili ed alla formazione di fissati bollati relativi agli acquisti delle azioni Latina, Concordia e Cosida, contenenti le discordanze descritte al capo H). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che l'assunzione del ruolo di protagonista formale nelle suddette operazioni, che comportava obblighi e poteri di controllo, non consente di accedere alla tesi difensiva di inconsapevolezza circa la pessima natura delle operazioni, tanto più che il De RO, alla data del 30.6.1976, compariva nel consiglio di amministrazione della Cosida, nel giugno 1977 era stato investito della carica di vicepresidente della VI e, sempre nella medesima epoca, rivestiva la carica di consigliere di amministrazione dell'acquistata società Latina. I giudici di appello basano, pertanto, il proprio convincimento - in merito alla piena consapevolezza del De RO - sul carattere distrattivo e dissipatorio delle operazioni suddette, su argomenti logici ancorati ad indiscutibili elementi oggettivi, di talché le censure di mancanza e illogicità della motivazione e di travisamento di fatto si risolvono in realtà in censure su valutazioni ed apprezzamenti in punto di fatto, non deducibili in questa sede.
Il De RO denuncia vizio di motivazione anche in relazione alle vicende di cui ai capi I) ed N.) n. 4, relativi, il primo al falso in bilancio della MI OV per l'anno 1977 mediate iscrizioni di plusvalenze per circa nove miliardi relative all'acquisto delle azioni Latina, e il secondo alla cessione alla società OB LO delle quote della OB NI OL s.r.l. Il ricorrente, a sua discolpa, adduce di aver ricoperto la carica di amministratore delegato della MI OV fino al 30.11.1977, di talché non potevano essergli addebitate le condotte in contestazione, il cui momento consumativo è stato individuato nel maggio 1978. Tale argomento formale risulta peraltro superato dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come il predetto continuasse ad essere partecipe degli interessi della società sia in proprio che per vincoli familiari con l'azionista CA. Intreccio di interessi che emerge da tutto il contesto della sentenza e che non può superarsi con il semplice rilievo che il CA non era più socio della MI OV da più di un anno.
Il ricorrente contesta infine di essere stato consapevole del carattere dissipatorio delle operazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del capo N), denunciando la contraddittorietà della motivazione sul punto. Anche in tal caso l'impugnata sentenza evidenzia come l'imputato, nel periodo di storno dei mutui correlati con la certa finalizzazione degli storni in parola all'acquisto delle azioni Latina, avesse la concreta e formale gestione della MI OV, di talché la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la consapevolezza di costui del carattere pregiudizievole di tali operazioni e circa la sua volontaria partecipazione ad essi risponde a criteri rigorosamente logici. Anche in tal caso, pertanto, i rilievi del ricorrente si risolvono in inammissibili censure su valutazioni ed apprezzamenti di fatto.
Con terzo motivo di ricorso il De RO denuncia violazione dell'art. 597, terzo comma, c.p.p., assumendo che l'impugnata sentenza, nel ritenere la sua responsabilità per i reati di bancarotta della LO e della OL, ha irrogato la pena ex art. 81 c.p., rispettivamente di mesi nove e di mesi tre di reclusione, quando il giudice di primo grado aveva irrogato per i due reati complessivamente la pena ex art. 81 c.p. di mesi sei di reclusione. Pena quest'ultima che, in assenza di appello del pubblico ministero, non poteva essere aumentata, avendo proposto appello il solo imputato, chiedendo che l'aumento di pena fosse ridotto al minimo edittale.
La doglianza è infondata.
La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la, continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato "satellite". Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art. 597 c.p.p., che ha lo scopo di rendere generale ed effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare in malam partem le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi (cfr. Cass., Sez. V, 17.2.1998, Bambolino e altri, RIV 210527). Nel caso di specie l'unità ontologica del reato continuato è stata vulnerata, avendo la Corte d'Appello assolto il De RO dal reato sub D), per cui le maggiorazioni di pena per effetto della continuazione effettuate dal giudice di appello nei calcoli intermedi non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, in quanto la pena finale è stata da questi, determinata in misura inferiore alla pena finale determinata dal giudice di primo grado, essendo stata ridotta da sette a quattro anni di reclusione.
Con quarto e con quinto motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base.
Le lagnanze sono destituite di fondamento. Come già ricordato, in precedenza, trattando i ricorsi dei coimputati, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., scelga la soluzione dell'equivalenza anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto;
e nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto che, per realizzare l'adeguatezza della pena alla gravità dei fatti commessi (e in motivazione si precisano i ruoli avuti dall'imputato nella presente vicenda), fosse opportuno effettuare il giudizio di equivalenza, perché altrimenti, con il giudizio di prevalenza, tutti i reati si sarebbero estinti per prescrizione, con conseguente inapplicabilità della pena in concreto. Nè è censurabile il giudice di appello per avere altresì preso in considerazione un precedente penale dell'imputato successivo alla commissione dei fatti per cui è processo. Difatti qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto (Cass., Sez. VI, 12.7.1989, Finocchiaro, RIV 181826)). Quanto alla determinazione della pena base, non sono ravvisabili nella specie le censure mosse dal ricorrente, avendo il giudice di appello tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche in relazione al ruolo ritenuto non dominante rispetto a quello di altri imputati, quale ad esempio il DI, pervenendo, difatti, a quantificare la pena, nei suoi confronti, in misura minore rispetto agli altri.
RICORSO OC
Con primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle contestate imputazioni in ordine alle quali è stato prosciolto, previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
In particolare, in relazione ai reati di cui ai capi A), B) e C), il ricorrente assume esservi in atti la prova positiva di esclusione della responsabilità penale, emergente dalle effettuate perizie, nonché la mancanza di elementi a sostegno della prova della sua consapevole partecipazione ai fatti.
La doglianza non ha pregio. L'impugnata sentenza evidenzia come lo JA fosse da lunghissimo tempo inserito nella società MI OV, dapprima tecnicamente e poi, rivestendo in via formale cariche sociali sin dal 1972, cariche poi estese anche alla VE LD e alla SNPF anche dopo la cessione di quest'ultima alla VE LD da parte del DI. Si evidenzia altresì in sentenza, che l'Avv. Pisano ha riferito di avere appreso direttamente dallo JA e dal IA delle sopravvalutazioni delle partecipazioni societarie iscritte in bilancio e di indebitamenti e perdite, mascherati nelle comunicazioni, anche alla Consob, di talché correttamente non sono state ritenute sussistenti nella specie le condizioni previste dall'art. 129, secondo comma, c.p.p. per il proscioglimento nel merito, risultando, al contrario, il coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni dolose di cui capi d'imputazione sopra richiamati. Il ricorrente contesta la sua partecipazione ai reati sub F) ed H), adducendo che dall'impugnata sentenza non si riesce ad afferrare a quale titolo sia stato contestato il concorso in tali delitti. La doglianza non ha pregio. I fatti di cui ai richiamati capi di imputazione sono addebitati allo JA nella sua qualità di amministratore, unitamente ai coimputati CA, IA, LL, De RO ed EL, appartenenti al consiglio di amministrazione della MI OV s.p.a. Orbene, soggetto attivo del reato di bancarotta fraudolenta per false comunicazioni sociali è anche chi ricopre la carica di consigliere di amministrazione giacché la norma incriminatrice, attesa la sua posizione rispetto all'interesse protetto, rivolge anche a lui il comando di astenersi dal compimento dell'attività delittuosa in essa prevista (cfr. Cass. Sez. V, 20.3.1979, Pozzi ed altro) ed altrettanto deve ritenersi per ciò che concerne fatti di bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di cui al capo G) in relazione all'impedimento del controllo della gestione societaria da parte del collegio sindacale. L'impugnata sentenza evidenzia, poi, il persistente incarico gestionale dello JA nella società anche dopo il mutamento del gruppo di controllo, nonché la carica da esso assunta nel consiglio di amministrazione della SNPF, dopo la cessione alla VE LD, che lo indicano come personaggio di raccordo tra le due gestioni, dal che i giudici di appello hanno implicitamente ritenuto la consapevolezza dell'imputato in ordine alla fraudolenza delle condotte in questione;
e ciò vale anche in relazione agli atti distrattivi di cui al capo N) nn. 1, 2, 3 - in ordine ai quali, con motivi aggiunti, il ricorrente insiste nel denunciare vizio di violazione di legge e di difetto assoluto di motivazione, - evidenziandosi in sentenza come la persistente presenza dello JA nel consiglio di amministrazione della società MI OV consenta di condividere le conclusioni del Tribunale in ordine ad una partecipazione volontaria e consapevole di detto imputato, unitamente ai coimputati LL, IA e De RO, ai fatti di cui al capo di imputazione citato.
Anche per i reati sopra richiamati non sussistevano perciò le condizioni per un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p.
Con secondo motivo di ricorso lo JA deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 578 c.p.p. in relazione all'art. 531 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui conferma le statuizioni civili pronunciate dai primi giudici con la condanna nelle spese del grado, per essersi la prescrizione maturata nell'ottobre 1994 e quindi in data anteriore alla sentenza di primo grado, pronunciata il 5.12.1994, in quanto, anche se le attenuanti generiche prevalenti sono state concesse soltanto in appello, l'effetto estintivo non si verifica nel momento della concessione, ma in quello diverso e anteriore in cui la prescrizione è maturata. La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 158, primo comma, c.p., il termine della prescrizione decorre, in caso di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione. Orbene lo JA, con la sentenza di primo grado, è stato ritenuto responsabile di tutti i reati di bancarotta relativi alle società MI Nova, VI OB LO, OB NI OL ed Interfinanziaria, uniti dal vincolo della continuazione esterna. Le società OB LO e OB NI OL sono state dichiarate fallite con sentenze del Tribunale di Roma in data 20.12.1979, di talché la continuazione deve ritenersi cessata in tale data, iniziando da essa la decorrenza del termine di prescrizione. Ciò posto, detto termine, pari ad anni quindici ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, primo comma n. 3 e 160, ult. comma, c.p., deve ritenersi maturato in data 20.12.1994 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. RICORSO FA
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per non avere l'impugnata sentenza addotto alcuna significativa motivazione nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado che dichiarava prescritto il reato in contestazione, assumendo, tra l'altro, che egli ricopri la carica di amministratore delegato della MI OV solo per il breve periodo di un mese e venti giorni e cioè al 30.11.1977 al 20.1.1978, mentre è incontestabile che il reato di falso di cui al capo I) si riferisce al bilancio del 1977, approvato nel corso del consiglio di amministrazione del 30.4.1978 e, quindi, in un momento successivo alle dimissione dell'imputato dalla carica suindicata. Il ricorso non merita accoglimento. L'impugnata sentenza dà atto che il FA è stato amministratore delegato dal 30.11.1977 al 20.1.1978, ma rileva: che egli era stato cooptato nel comitato esecutivo della società sin dal 7.7.1977; aveva partecipato alle decisioni di acquisto delle azioni Latina, Concordia e Cosida;
si era recato con De RO preso la Consob per chiarire la composizione dell'azionariato di maggioranza della MI OV;
aveva fatto parte del consiglio di amministrazione della Latina Assicurazioni sin dal giugno 1976. Sulla base di tali risultanze, i giudici di appello concludono nel senso che non vi è prova di una estraneità sostanziale e psicologica dell'imputato ai problemi societari, essendosi realizzati nel corso della sua attività di gestione necessariamente anche contabile, parte dei presupposti delle plusvalenze indicate per la Latina nel bilancio del 1977 della MI OV, anche se tale bilancio è stato approvato formalmente in data posteriore alla cessazione del FA dalle cariche sociali. L'impugnata sentenza non è, pertanto, suscettibile delle censure di violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, si dimostra che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e che, pertanto, non sussistono le condizioni per un proscioglimento nel merito.
RICORSO PARTE CIVILE MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Con primo motivo la ricorrente parte civile deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione all'assoluzione degli imputati dal reato sub D) della rubrica. A tale proposito l'impugnata sentenza evidenzia: come il DI abbia sostanzialmente perduto nell'intera vicenda un patrimonio di circa tredici miliardi;
come il LL sia rimasto esposto per somme analoghe o addirittura superiori;
come la vecchia maggioranza abbia riassunto concretamente il controllo e la gestione della MI OV, in seguito alla risoluzione del contratto di acquisto delle azioni da parte del DI, ponendo in essere da quel momento una serie di frenetici tentativi di risanamento sociale mediante la vendita di azioni di società fatte acquisire dal DI ed anche della VI, in essa compresa la incorporata SO Appia, nonché mediante una serie di condizioni imposte al DI uscente e da questi assunte. Atti questi che, corretti o meno, produttivi o meno, sul piano della politica gestionale dell'impresa, sono stati ritenuti dai giudici di appello come indirizzati ad evitare il fallimento, con conseguente esclusione del dolo specifico del reato in contestazione. L'impugnata sentenza offre, perciò, adeguata e logica spiegazione delle ragioni per cui non è stata ritenuta provata la sussistenza di una condotta volontaria degli imputati intenzionalmente diretta a provocare il fallimento della società, di talché il denunciato vizio di motivazione si risolve, in realtà in una censura su accertamenti e valutazioni in punto di fatto, non deducibile in sede di legittimità.
Con secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione del LL, per non aver commesso il fatto, in relazione ai capi A), B) e C) della rubrica, limitatamente al bilancio relativo al 1974. L'impugnata sentenza offre una esaustiva e logica motivazione della suddetta assoluzione, basata sopra un incontestabile dato temporale, costituito dal fatto che il LL ha rivestito formalmente la carica di consigliere di amministrazione della MI dal dicembre 1975 e cioè in epoca successiva ai fatti in contestazione, nonché sul rilievo che manca la prova di una sua ingerenza nelle ipervalutazioni di bilancio e reati connessi concernenti l'anno 1974, il cui bilancio è stato approvato il 28.4.1975, non risultando fornita di riscontri dell'Avv. Pisano, secondo cui l'imputato avrebbe iniziato ad interessarsi della MI OV sin dagli anni 1972- 1974, allorché erano stati effettuati aumenti di capitale. Il ricorrente, invero, assume che appare inverosimile che l'Avv. Pisano non conoscesse a fondo la situazione della MI OV ed osserva ancora che in altra parte della sentenza, in relazione alla posizione DI l'Avv. Pisano è stato ritenuto attendibile, ravvisando in ciò una contraddittorietà della motivazione. Appare di tutta evidenza che la ricorrente offre una valutazione diversa delle risultanze processuali e cioè della deposizione del teste, valutazione che è riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nella specie, ha dato adeguatamente conto dell'iter argomentativo seguito per ritenere l'estraneità del LL ai reati di cui ai capi A), B) e C) limitatamente all'anno 1974. I rilievi della ricorrente si risolvono anche in questo caso in inammissibili censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto. Con terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega il concorso dell'imputato NI GI dai reati di cui ai capi L) ed M). Anche in tal caso l'assoluzione dell'imputato dalle imputazioni sopra indicate è sorretta da adeguato supporto motivazionale. La Corte di merito, infatti, pur evidenziando che il NI doveva essere a perfetta conoscenza della reale situazione della SO Appia, di cui era stato in epoche precedenti proprietario e gestore unico, osserva che altrettanto non può affermarsi in ordine alla sua conoscenza della situazione della VI, alla quale era estraneo e il cui valore azionario risultava sopravvalutato, all'epoca, nei bilanci della MI OV. Conseguentemente giunge alla conclusione che non può ritenersi inverosimile che costui, che non aveva concreti obblighi, giuridici e sostanziali, di salvaguardare la politica aziendale della società VI, alla quale sino al suo successivo ingresso era estraneo, abbia inteso trarre esclusivamente vantaggi dalla fusione della SO Appia nella VI. Il dubbio sulla sussistenza del dolo dell'imputato in relazione all'operazione in questione è, pertanto, correttamente motivato, di talché anche in tal caso i rilievi della ricorrente si risolvono in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto.
Con quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega il concorso dell'imputato EL nei reati di cui ai capi D), E), F), G), H) e I).
Anche l'assoluzione dell'imputato EL dai reati sopra indicati è adeguatamente giustificata sul rilievo che costui, divenuto consigliere di amministrazione della MI OV nel maggio 1977, non ha mai rivestito la carica di amministratore delegato ed è stato inserito nelle gestioni sociali in tempi ristretti al dichiarato scopo di utilizzare le sue competenze tecniche nel settore assicurativo. Oltre a ciò si rileva che costui non risulta essere stato coinvolto in atti di rilevante gestione o nella predisposizione della contabilità della MI OV sino alle sue dimissioni del 28 settembre successivo. L'assoluzione per carenza di prove sull'elemento soggettivo risulta, pertanto, pienamente giustificata, per cui le diverse conclusioni cui perviene la ricorrente si risolvono anche in questo caso in inammissibili censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto.
Con quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione di una provvisionale alla parte civile costituita La Previdente Assicurazioni.
La doglianza è infondata.
Il secondo comma dell'art. 539 c.p.p. fissa l'obbligo per il giudice penale di condannare, a richiesta della parte civile, l'imputato o il responsabile civile al pagamento di una provvisionale, nei limiti, però, in cui si ritiene già raggiunta la prova.
Nel caso di specie, a prescindere dall'inconferente richiamo all'assenza del pericolo nel ritardo per giustificare il diniego della provvisionale, il giudice di appello ha implicitamente ritenuto che non sia stata raggiunta la prova certa neppure di una parte del danno che possa consentire il riconoscimento della provvisionale, atteso che, nella motivazione, della sentenza, in relazione all'ammontare del danno, si dà atto dell'impossibilità di quantificare le somme dovute, rilevandosi, tra l'altro, a proposito di un riconoscimento di debito che sarebbe espresso in una missiva del 27.4.1979, che esso "non risulta espresso in termini diversi da quelli probabilistici e generici che, nel vortice di intrecci di operazioni, delle contestazioni e delle lacune documentali riscontrate dai periti, impediscono di pervenire ad una pronuncia di liquidazione".
Ciò premesso, il ricorso della parte civile Milano Assicurazioni s.p.a. deve essere respinto con conseguente compensazione delle spese tra la stessa e gli imputati ricorrenti.
P. Q. M.
La. Corte rigetta i ricorsi degli imputati DI CI, LL LE LO, IA AD, De RO GI, JA BE, FA NI e della parte civile Milano Assicurazioni s.p.a. e condanna tutti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento. Compensa le spese tra la ricorrente Milano Assicurazioni s.p.a. e gli imputati ricorrenti. Condanna gli imputati ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile Curatela Fallimento OB NI LO che liquida in complessive lire dieci milioni comprensive di spese e di onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 22 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1999