Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2012, n. 11624
CASS
Sentenza 8 febbraio 2012

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.

Commentario1

  • 1Compravendita simulata e prezzo pagato dal venditore: è bancarotta distrattiva anche con triangolazioni sui conti dei figli (Cass. Pen. n. 38731/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2012, n. 11624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11624
Data del deposito : 8 febbraio 2012

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