Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.
Commentario • 1
- 1. Compravendita simulata e prezzo pagato dal venditore: è bancarotta distrattiva anche con triangolazioni sui conti dei figli (Cass. Pen. n. 38731/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2012, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 341
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 789/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LO, nato il [...];
IN NC, nato il [...];
ON FA, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila pronunciata il 22.1.2010;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
è presente l'avv. Gay Cesare di Roma, difensore dei ricorrenti IN NC e ON FA, anche in sostituzione del codinfensore avv. D'ANGELO GALLO e dell'avv. MARCONI Guglielmo di Teramo, qust'ultimo del ricorrente IN LO precisando che le deleghe sono state depositate in cancelleria.
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Gioacchino Izzo) che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Il difensore presente, Avv. GAI Cesare, esponendo i motivi, ne chiede l'accoglimento.
IN FATTO
Agli attuali ricorrenti è ascritta la responsabilità penale nel concorso con i vertici di BANCA POPOLARE di TORANO NUOVO (o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VAL VIBRATA Soc. Coop. a r.l.), nella loro veste di clienti del citato istituto di credito e quali preposti alla gestione di ER Srl, istituto di credito caduto nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del T.U. Bancario (art. 80, comma 1), a seguito di dichiarazione di insolvenza del 25/26.9.1998, nel reato di bancarotta impropria nella fattispecie di cui alla L. Fall., art. 223, (dissesto cagionato per dolo o per effetto di operazioni dolose).
La condotta addebitata a costoro è consistita nell'aver indotto i funzionari bancari a rilasciare assegni circolari, emessi dalla banca, a fronte di assegni di conto corrente o altri effetti scontati da ER per complessive L. 8.765.946.150 (a fronte di un patrimonio complessivo della banca di poco più di L. 3 miliardi). Il Tribunale di Teramo con decisione del 24.11.2005 assolse i prevenuti, con la formula del dubbio dal concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta (racchiuso al capo "b" dell'epigrafe), per non avere commesso il fatto (ascrivendo la esclusiva responsabilità del dissesto bancario ai preposti all'azienda di credito). La sentenza fu appellata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila: il giudice di seconde cure riformò la pronuncia in una condanna.
L'appellante sottolineò la natura eterodossa delle operazioni, protesa, in un breve arco di tempo, al prosciugamento delle risorse attive dell'azienda di credito, al fine di favorire la MERFER e per essa il c.d. "gruppo IN": organismo che, a sua volta, si trovava in stato di decozione ed i cui preposti intrattenevano anche rapporti amichevoli con il Direttore bancario DI LEONARDO.
Hanno interposto ricorso:
- l'avv. G. Marconi in favore di CA IN in ragione dei seguenti motivi:
a) Inosservanza della legge processuale poiché il gravame finisce per i "dissezionare" l'originario addebito portato dal decreto di citazione a giudizio in singole ipotesi di fraudolenta distrazione, mai contestate in precedenza, così esorbitando dall'originaria contestazione, in violazione dei principi (artt. 581 e 591 c.p.p.) del nostro sistema;
b) Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., poiché l'interpretazione del fatto assegnata dall'appellante modifica il contenuto dell'addebito iniziale, in quanto la nozione di operazione dolosa è difforme da atto di distrazione fraudolenta in ragione del momento soggettivo e trasformano decisivamente l'accusa rispetto alla matrice originaria (sostanzialmente di dissipazione);
c) Difetto di motivazione sulla prova di colpevolezza e difetto di impugnazione: il quadro dell'appello del PG. è circoscritto ai punti espressamente devoluti, divenendo cosa giudicata ogni altra questione prossima, come l'associazione per delinquere (capo a), l'ideazione del meccanismo di sottrazione alla banca della ricchezza (capo al), l'effettuazione di sconti eccedenti la provvista (capo B8, B10), mentre la Corte d'Appello estende la sua cognizione oltre quel perimetro (supponendo un'attività di collaborazione dei soggetti bancari), sicché al riguardo la decisione risulta apodittica;
d) Erronea applicazione della legge penale nella parte in cui ascrive ai funzionari di banca la consapevolezza dell'intento depauperativo del IN, dovendosi fornire giustificazione operazione per operazione dello stesso, mancando riscontro della consapevolezza dello stato decottivo della ER in capo agli esponenti bancari. - gli avv. D'ANGELO GALLO e GAI in favore di ON e IN NC.
Motivo 1:
a) analogo al motivo sub "a", della difesa di IN LO, con la precisazione che NC IN era ignoto a detta accusa e che FA ON è esente per gli addebiti sub b 11 n. 3 e b 12;
b) incompatibilità dell'estensore della sentenza ex art. 34 c.p.p., quantomeno in termini di opportunità ex art. 36 c.p.p., essendosi egli occupato del collegato procedimento (celebrato con rito abbreviato) a carico dei funzionali di banca, il cui corredo probatorio è stato utilizzato nel presente procedimento ed ignoto al fascicolo processuale, avendo la Corte dichiarato di esser in grado di decidere senza indicare la documentazione ritenuta rilevante al giudizio di appello;
Così, inoltre, dando vita al vizio di travisamento della prova che viene a fondarsi su materiale inesistente;
c) assenza della prova del nesso causale tra lo sconto degli assegni di ER ed il dissesto della banca, che potrebbe essere derivato da pregiudicate operazioni degli amministratori bancari, tanto più che le distinte di versamento degli assegni portati a provvista dello sconto portavano firme false, impedendo la riconducibilità delle stesse agli attuali ricorrenti.
Motivo 2:
a) erronea applicazione della legge penale nell'aver ritenuto determinante il contributo causale delle condotte del c.d. "gruppo IN" al dissesto della banca, mancando anche riscontro della consapevolezza in capo ai soggetti "extranei" dello stato di dissesto latente dell'azienda bancaria;
b) erronea applicazione della legge penale nella mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonostante l'incensuratezza degli stessi e dell'attenuante della minima partecipazione al reato.
IN DIRITTO
È infondato il motivo in rito, di entrambi i ricorsi.
Osservato che non venne riformulata nuova imputazione, bensì riproposta nuovamente quella sottesa all'originario capo b) dell'epigrafe della sentenza di primo grado, si rileva che l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b). Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica;
dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 5, 21 ottobre 2008, n. 46451, Cordisco, Ced Cass., rv. 242600; Cass. pen., sez. Un., 12 luglio 2005, Marinino, 231675; Cass. pen., Sez. 3, 4 novembre 1997, Merenda, Ced Cass., rv. 209050).
Non è esatta la censura che riscontra una "dissezione" dell'iniziale addebito, trattandosi di una sostanziale enucleazione dalle condotte già inizialmente censurate, di fatti illeciti: l'appellante ha ristretto la propria doglianza, nell'ottica della semplificazione dell'accusa, trattandosi di vicenda piuttosto complessa, anche per la mancanza di reale istruttoria processuale ed anche per una certa imprecisione identificativa del paradigma di accusa, che non focalizza l'illecito sul paradigma delle "operazioni dolose" a cui si riferisce la L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, (come sembra ritenere la memoria difensiva in favore di LO IN e come risulta sotteso anche al mezzo afferente alla ritenuta violazione del rapporto tra contestazione e condanna, n. 2 del ricorso avv. Marconi), bensì a più generica indicazione di aver "procurato il fallimento ... segnatamente concorrendo ciascuno (degli imputati, nde) con singole attività delittuose qui di seguito descritte ..." e sulla oggettività delle quali ultime non è censura da parte delle difese).
Ma - ed è quanto maggiormente interessa, anche ai fini della salvaguardia delle garanzie difensive - il nucleo sostanziale dell'addebito non è mutato ma soltanto tratteggiato nei suoi tratti fondamentali, sia pure nella riproposizione nettamente distinta e separata di essi.
Non si tratta, dunque, di una reinterpretazione del fatto, con utilizzo di elementi non conosciuti dall'originaria imputazione, bensì di una chiarificazione che lascia intatto il primigenio referente d'accusa. Infatti, anche la fattispecie della L. Fall., art. 223, comma 2, ruota sulla fraudolenta diminuzione dell'attivo e la dettagliata descrizione delle azioni che la generano rientra nella migliore precisazione della descrizione del dato astratto, senza che tanto immuti il significato dell'addebito (e tutto ciò per tacere che gli imputati hanno potuto, come dimostrano le memorie difensive e gli stessi atti di appello, puntualmente rendersi conto del senso dell'accusa loro mossa).
Del pari infondata è l'allusione alla nullità ex artt. 521 e 522 c.p.p.: la qualificazione del reato non è cambiata in alcun modo.
Di questa l'appellante da espressa contezza in apertura dell'atto impugnatorio ("l'impugnazione è limitata a IN... ed al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo b ... dell'imputazione"). Ovviamente i capi ed i punti esterni al capo b) dell'imputazione risultano oggi coperti dal giudicato, in assenza di impugnazione della sentenza, ma nell'area circoscritta dal requirente nulla si oppone al gravame.
Il dolo della bancarotta fraudolenta si atteggia in guisa diversa in seno alle diverse ipotesi della L. Fall., art. 223, ma il tratto comune, indiscutibile che le accomuna è la consapevolezza che dalla propria azione possa derivare una diminuzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, garanzia per le aspettative creditorie. L'addebito ascritto ai ricorrenti è esattamente quello di avere depredato le risorse della banca di Torano Nuovo, mediante la condotta scriteriata (e fraudolenta) dei suoi dirigenti che accedettero ad una serie di erogazioni, mascherate dall'emissione di assegni circolari a fronte di assegni di conto corrente o di altri effetti di (apparente) credito, privi di effettiva provvista. Non vi è dubbio che l'addebito della condotta di fraudolenta manomissione del patrimonio di impresa è addebitabile anche all'extraneus, che sia consapevole della valenza predatoria dell'erogazione di ricchezza (si da porsi in rapporto con la rarefazione della consistenza patrimoniale dell'organismo, con pericolo o, addirittura, danno per i suoi creditori). E, cioè, che sussista la consapevolezza del percettore delle somme versate dall'imprenditore (successivamente dichiarato fallito) in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore (cfr. per es. Cass. pen., sez. 5, 27 ottobre 2006, Tisi). Ma, al proposito, il comportamento faceva seguito (come contestato nel capo di accusa) alle risultanze di un'allarmante ispezione dell'Organo di Vigilanza e la stessa circostanza dell'entità, davvero ragguardevole delle somme in contestazione (L. 3.750.000.000), scroccate nel breve volgere di due mesi (18.12.1997/28.1.1998, cfr. Sent. pag. 9) è in sè indicativa di un decisivo impoverimento dell'asse patrimoniale di una (evidentemente) non doviziosa banca di provincia. Sicché, la dimostrazione dell'elemento psicologico dell'extraneus risulta logicamente dimostrata: invocare l'indifferenza di queste azioni rispetto alla situazione dell'azienda di credito, di poi divenuta in breve tempo insolvente, è privo di senso logico e di plausibilità. Tutto ciò per tacere:
- dell'intrinseca illiceità della modalità negoziale tramite cui i prevenuti si finanziavano (circostanza che non abbisogna dell'ulteriore supporto probatorio della contezza, in capo all'entourage dei IN, dello stato di difficoltà della cliente ER);
delle dimostrate relazioni di amicizia personale tra i dirigenti dell'azienda di credito e gli attuali imputati situazioni che depongono per una concertata operazione di acquisizione di denaro, al di fuori di ogni seria regola che gravava sui banchieri. Nè queste risultanze portano oltre il perimetro dell'accusa, come lascia intendere l'impugnazione dell'avv. Marconi, riflettendosi direttamente sulla fattispecie d'accusa e su elementi probatori utilizzati dalla Corte aquilana (chiaro essendo che la restante area ascrittiva, nella misura in cui non è coinvolta dal gravame del PC, assume connotato di irrevocabilità, circostanza - del resto - mai posta in dubbio dai giudici di seconde cure). La motivazione della sentenza impugnata è, al proposito, completa e ragionevole. Non ha pregio il motivo 1-3 del ricorso in favore di IN NC e ON: in tema di bancarotta impropria per distrazione (art. 223, comma 1 in relazione L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1) non è necessaria la prova del nesso di continuità causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, risultando, pertanto, irrilevante la prova del nesso causale tra condotta distrattiva ed evento-dissesto; il legislatore ha, infatti, inteso perseguire quale obiettivo primario l'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico così come previsto dall'art. 2740 c.c.. Nè, nell'ottica dell'art. 41 c.p., comma 1, il concorso di cause (condotta dei dirigenti bancari e comportamento dei dirigenti ER), esclude il rapporto di continuità eziologica. La partecipazione del ON e dei IN al reato è attestata dal ruolo gestorio ricoperto in seno a ER e, quindi, dalla posizione di garanzia ad essi assegnata dall'Ordinamento. La sottoscrizione dei titoli da parte di costoro (come si apprende dalle sentenze di merito) e l'imponenza delle somme riscosse (per un organismo che, come ER navigava in pessime acque economiche e con segnali di rarefazione della liquidità, come ricordato dalla scopertura di conto corrente) presso la banca di Torano, rappresentano elementi più che sufficienti per attestare la consapevolezza delle condotte finanziarie disposte ed il correlativo impoverimento dell'asse patrimoniale del finanziatore. Infondata è la doglianza che eccepisce l'incompatibilità del Presidente del Collegio (per essere stato l'estensore della sentenza "parallela" nel procedimento a carico dei dirigenti bancari):
l'eccezione avrebbe dovuto tradursi in dichiarazione di ricusazione, nei termini stabiliti a pena di decadenza dell'art. 38. Sicché la doglianza è oggi tardiva.
Fondato, invece, l'ultimo mezzo relativo al trattamento sanzionatorio: manca ogni cenno giustificativo circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello di cui all'art. 175 c.p. per AN LO. Sul punto si impone l'annullamento della decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in punto di sospensione condizionale della pena e, per AN LO, anche in punto benefizio della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012