Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, in quanto doveva essere applicato il comma secondo dell'art. 603 cod.proc.pen - con conseguente obbligo di rinnovazione del dibattimento - avendo il giudice di primo grado, su istanza della parte civile, dichiarato la decadenza dal potere di richiedere l'ammissione dei testi ritualmente indicati dall'imputato nelle liste ex art. 468 cod.proc.pen., solo adducendo l'omessa citazione degli stessi all'udienza, con ciò negando irragionevolmente il diritto alla prova, in quanto la valutazione circa l'ammissione dei testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza all'inizio dell'udienza, presenza che è unicamente funzionale a garantire un più ordinato svolgimento del processo, e che diviene necessaria dopo che sia stata disposta dal giudice l'assunzione della testimonianza stessa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2003, n. 7197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7197 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1664
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 11587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LV;
avverso la sentenza del 17/12/2002 della Corte d'appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Cedrangolo O. che ha concluso per annullamento con rinvio. Udito il difensore avv. Arcani che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 17/12/2002 la Corte d'appello di Ancona ha confermato decisione del Tribunale di Fermo che dichiarava LL LV colpevole dei reati di maltrattamenti, violenza privata e violazione di domicilio in danno della moglie AN Emilia, condannandolo a pena di legge. In particolare, sulla ordinanza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la decadenza della prova testimoniale chiesta dalla difesa per mancata citazione dei testi indicati, la Corte territoriale riteneva erronea detta pronunzia e tuttavia giudicava non necessaria la rinnovazione del dibattimento:
ciò perché la prova della colpevolezza doveva considerarsi raggiunta sulla base delle dichiarazioni precise e coerenti della persona offesa, confermate dai testi CA e ON che più volte avevano raccolto le di lei lamentele.
Col proposto ricorso il LL lamenta:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendosi ingiustificatamente privilegiate le dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle dell'imputato; la stessa teste CA ha riferito soltanto circostanze apprese dalla prima, mentre non è vero che i carabinieri abbiano trovato il facile sul comodino del LL;
2) inosservanza di norme processuali perché la Corte, pur riconoscendo la erroneità della prima ordinanza, non ha disposto l'assunzione dei testi, peraltro su circostanze decisive come la personalità e il comportamento della persona offesa;
3) mancata assunzione della prova sempre ritualmente richiesta e respinta sul presupposto della tranquillante sufficienza del materiale istruttorio raccolto;
4)manifesta illogicità della motivazione: la AN non è attendibile quando parla di maltrattamenti senza che le siano mai stati riscontrati segni di percosse o di lesioni e neppure quando attribuisce al marito la violazione di domicilio, posto che, pur essendo stata assegnata a lei la casa coniugale in sede di separazione personale, il LL vi rimase di fatto per oltre cinque anni col beneplacito di lei che evidentemente aveva convenienza economica al mantenimento di quella situazione.
Con memoria difensiva depositata il 24/11/03 il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi e allega alcuni documenti, tra i quali una sentenza irrevocabile del Tribunale di Fermo, relativa a fatti simili svoltisi tra le stesse persone in epoca diversa, sentenza che ha assolto il LL, ritenendo la AN persona inattendibile. DIRITTO
Il ricorso è fondato nel secondo motivo che ha carattere assorbente. Gli atti del giudizio di primo grado - ai quali questa Corte ha accesso diretto per la natura processuale della questione - evidenziano che: dopo il rituale deposito della lista dei testi di difesa ex art. 468/1 c.p.p., vi furono delle udienze nelle quali si disposero soltanto rinvii anche per impedimento del difensore dell'imputato; in una di queste la parte civile chiese e ottenne pronunzia di decadenza di controparte dalla prova per omessa citazione dei testi indicati apertosi poi il dibattimento, la difesa dell'imputato sollecitò inutilmente la revoca di quella ordinanza;
infine, in sede di decisione in ordine all'ammissione delle prove, il giudice respinse ancora quella orale richiesta dallo stesso difensore, facendo riferimento alla già pronunziata decadenza. Il provvedimento fu sicuramente erroneo, posto che la sequenza esatta tracciata dallo specifico sottosistema normativo è questa: ogni parte ha onere di deposito della sua lista in quel certo termine (adempimento finalizzato al solo avvio della cosiddetta "discovery totale") ma, come si sa, può chiedere o non l'autorizzazione a citare i testi;
in questa prima fase il magistrato che presiede agli atti di cui agli artt. 465 - 467 - 468 c.p.p. ha soltanto il potere di escludere "le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti" (primo comma dell'art. 468), non avendo anzi possibilità di altri interventi fino a che - esaurita la fase degli atti introduttivi del dibattimento - non sia chiamato a decidere sulle contrapposte richieste di prova;
in quest'ultimo provvedimento il potere del giudicante è ancora limitato nel senso che, per la regola di cui all'art. 190 primo comma, possono essere rifiutate soltanto le prove vietate dalla legge o quelle superflue o irrilevanti non è previsto alcun controllo sulla presenza o meno dei testimoni, attività che in questa fase sarebbe del tutto distonica rispetto agli interessi da tutelare nel - e attraverso - il processo:
la stessa norma di cui all'art. 145 disp. att. fa obbligo ai testimoni di essere presenti all'inizio dell'udienza, ma solo per garantirne il più ordinato svolgimento e agevolare i compiti di chi presiede); solo nel momento ancora successivo - quello dell'assunzione della prova (testimoniale, per rimanere al tema) - diventa rilevante la presenza o meno del teste: perché se questi non è stato citato o comunque non viene presentato dalla parte al momento dell'assunzione e nel rispetto dell'ordine dalla parte stessa prescelto (art. 497/1) si verificherà qualche conseguenza di carattere processuale che, peraltro, non può individuarsi in una (neppure prevista) decadenza, potendo al più risolversi in un giudizio di non necessità della prova stessa o in una sorta di preclusione a dolersi rispetto alla parte che ha sottratto, per causa che di certo le è imputabile, la fonte di prova (in questi sensi - e sempre esclusa ogni ipotesi di decadenza - cfr. i principi di questa suprema Corte massimati con varie accentuazioni in RV 216112 - 192746 - 214255). Certo è che nel caso il Tribunale non poteva escludere la prova richiesta da una delle parti se non in presenza delle specifiche condizioni che via via si sono dette.
La Corte d'appello,per sua parte, ha correttamente escluso la decadenza, ma ha rigettato il motivo di impugnazione sulla prova, ritenendo i testi "prevalentemente inconferenti" e " di marginale incidenza probatoria". Qui l'errore del giudice è di tutta evidenza, essendosi ritenuta, a sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., la sussistenza del potere discrezionale (eccezionale) che si esercita in presenza di richiesta di "riassunzione di nuove prove già acquisite nel dibattimento di primo grado " ovvero di "assunzione di nuove prove"; al contrario, la situazione processuale da tener presente era affatto diversa, posto che già il primo dibattimento aveva visto la grave lesione del diritto dell'imputato alla prova (rectius "a difendersi provando"): sicché non poteva non applicarsi il secondo comma dello stesso articolo, dov'è appunto fissato "l'obbligo" di disporre la prova " sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado", situazione alla quale non può non equipararsi il caso analogo di prova della quale la parte sia rimasta priva non per sua colpa, anzi ad onta della sua richiesta (e per le ipotesi di irragionevole diniego da parte del giudice di primo grado cfr. cass. sez. 6^, 28/3/2000 n. 5603, Nicoletta, RV 214334 cui adde: RV 208135, 215772, 203274).
Attenendosi a quanto sopra, il giudice del rinvio provvederà sull'ammissibilità della prova a sensi dell'art. 495 in relazione all'art. 190 co. 1 CP, con valutazione ex post da riferire alla corrispondente fase del giudizio di primo grado: all'esito dell'espletamento di ogni incombente istruttorio, deciderà sui motivi di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004