Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2003, n. 7197
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

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Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, in quanto doveva essere applicato il comma secondo dell'art. 603 cod.proc.pen - con conseguente obbligo di rinnovazione del dibattimento - avendo il giudice di primo grado, su istanza della parte civile, dichiarato la decadenza dal potere di richiedere l'ammissione dei testi ritualmente indicati dall'imputato nelle liste ex art. 468 cod.proc.pen., solo adducendo l'omessa citazione degli stessi all'udienza, con ciò negando irragionevolmente il diritto alla prova, in quanto la valutazione circa l'ammissione dei testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza all'inizio dell'udienza, presenza che è unicamente funzionale a garantire un più ordinato svolgimento del processo, e che diviene necessaria dopo che sia stata disposta dal giudice l'assunzione della testimonianza stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2003, n. 7197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7197
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

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