Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Il ricorso abusivo al credito (da intendersi non soltanto come richiesta di finanziamento attraverso gli ordinari canali bancari, ma anche come utilizzo di un sistema che consenta il pagamento differito di un debito, mediante l'assoggettamento ad un costo qual'è quello costituito da una fideiussione bancaria), rientra fra le "operazioni dolose" atte a rendere configurabile, qualora ne derivi il fallimento della società, non il reato di cui al combinato disposto degli artt. 218 e 225 L.F., ma, in virtù della clausola di salvezza contenuta nel citato art. 218, quello di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, posto che in tale ipotesi - a differenza che nell'altra, in cui l'evento costituito dal fallimento sia stato "cagionato con dolo" - non si richiede che l'elemento psicologico sia direttamente collegato con l'evento anzidetto ma solo che questo costituisca una possibilità prevedibile, rimanendo comunque assente, nella previsione normativa, la necessità che sussista anche lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2004, n. 19101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19101 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 14/01/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 00035
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026589/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ID ZO N. IL 21/11/1951;
2) NE GI N. IL 26/02/1951;
3) SS EO N. IL 16/10/1952;
4) OT PE N. IL 12/12/1937;
avverso SENTENZA del 12/02/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona Dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto salvo per il capo c);
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Brescia in data 12.02.2002, pur riformando parzialmente quella del tribunale di NA 22.09.1997 in punto di pena per il solo IR, confermava la responsabilità di EL IO (amministratore unico e presidente del Consiglio di amm.ne), GR OM (componente del Consiglio), IR CE (consulente addetto alla contabilità) e OT IU (collaboratore in stazionamento e macellazione bovini importati) nell'ambito della coop. CIPA dichiarata insolvente il 24.12.1990. Condannava gli imputati rispettivamente alla pena di anni 5,4, 3 e 4 di reclusione per i seguenti reati.
B) Bancarotta documentale, desunta da varie fonti probatorie, indicative di irregolarità contabili, non fini a sè stesse ma aventi il preciso scopo di nascondere altri gravi illeciti. C) Bancarotta fraudolenta mediante false comunicazioni sociali, limitate ai bilanci degli anni 1986 e 1987 per EL e GR e 1986 per IR, per mancata iscrizione in apposito fondo di svalutazione al passivo dello stato patrimoniale di crediti in sofferenza.
D) Bancarotta fraudolenta collegata al pagamento, differito di sei mesi previa presentazione di garanzia fideiussoria, dei diritti doganali incidenti per il 60% del prezzo di acquisto. Tale beneficio era stato piegato alla finalità di ottenere un credito a basso costo.
E) Bancarotta fraudolenta per distrazione di pagamenti, effettuati sia nelle mani dei OT (presso gli impianti di macellazione) che direttamente nella sede della coop. a NA. Da tale fatto venivano tratte distinte ipotesi di bancarotta preferenziale nonché di fraudolenta distrazione a carico di EL IR e GR in relazione all'importo di prestito di 630 milioni al GR mai restituito.
F) Bancarotta per distrazione addebitato a EL, AP (coimputato patteggiale) ed IR (siccome ricompreso nelle somme ricompresse nel capo E, loro contestato), per finanziamento a EL Elisabetta, ricevuto da AP (suo convivente), senza alcun rapporto con la CIPA.
Il ricorrente EL IO allega i seguenti motivi. 1) Manifesta illogicità di motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva;
inosservanza di norme procedurali a pena di nullità ed inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 190, 191, 199 c. 2 pp, e mancata assunzione di perizia grafica ed esami testimoniali. Vizio di motivazione sulla colpevolezza dedotta genericamente dalla posizione di dominus effettivo della gestione CIPA srl. Considera poi, in particolare, i singoli capi di imputazione sotto vari profili.
Quanto al trattamento sanzionatorio censura di illogicità la motivazione su diniego di prevalenza generiche, solo sulla base dei precedenti.
GR OM, condannato ad anni 2 per Capi B) C) D) E) - distrazione - limitatamente, allega il seguente motivo.
Inosservanza l. n. 61/2002 che prevede la causazione del dissesto quanto ai capi B) C) E).
Siccome non ha posto in essere direttamente alcuna attività per la Cooperativa, avendo dato delega al EL, non ha prodotto il dissesto. Quanto al prestito relativo al Capo E) ha restituito in buona parte.
IR CE, condannato ad anni 3 x capi B) C) D) E) F) quale consulente finanziario della cooperativa e contabile, allega i seguenti motivi.
1) Inosservanza di legge e vizio di motivazione quanto al capo B) - bancarotta documentale-Errore nella valutazione in ordine alla non ricostruibilità del patrimonio.
La presenza di irregolarità non comporta necessariamente la bancarotta fraudolenta documentale, poteva ravvisarsi la bancarotta semplice. Mancanza di dolo, risultante da atti.
2) Inosservanza di legge e illogicità di motivazione su responsabilità per false comunicazioni sociali C). 3) Violazione di legge (principio di specialità ex art. 15 c.p.) e vizio di motivazione su responsabilità per omessa annotazione di fideiussioni su pagamenti differiti (capo D).
4) Violazione di legge, mancanza ed illogicità di motivazione in ordine alla responsabilità per bancarotta distrattiva (capo E), per il fatto di aver incassato somme da versare nelle casse della cooperativa essendo addetto alla contabilità.
5) Falsa applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla distrazione di cui al capo E) in favore di fili GR e Sbardellati, in violazione art. 2624 cc. (prestiti effettuati dal EL).
6)Violazione decreto l.vo N. 61/2002. L'art. 4 che modifica l'art. 223 l.f. impone nesso causalità e modifica l'elemento psicologico. Oggi non costituisce più reato.
7)Violazione legge sulla pena patteggiata e illogicità di motivazione, pure in mancanza del consenso del P.M., ritenendo non congrua la pena;
se si considera la prescrizione di due ipotesi di reati continuati, la pena chiesta era congrua.
OT IU - anni 4 per i capi E), F) bancarotta preferenziale per 157 milioni, allega i seguenti motivi.
1) Era solo un collaboratore. In ogni caso non si giustifica la condanna sulla base della nuova formulazione art. 223 l.f. mancando il nesso causale con il fallimento.
2) Eccessività della pena e mancato giudizio di prevalenza delle generiche.
3) Andava accolta l'istanza di patteggiamento (chiesti anni 1 e mesi 10).
Tutti chiedono l'annullamento dell'imputata sentenza. Iniziando la trattazione del ricorso di EL IO, nel primo motivo viene dedotta anzitutto l'illogicità di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento funzionale all'assunzione di prova decisiva.
La sentenza applica correttamente la giurisprudenza di questa corte per escludere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La motivazione appare congrua nella misura in cui risponde puntualmente su ciascuno dei vari contenuti delle richieste istruttorie in appello (p. 19/21), lasciando emergere con chiarezza la corretta applicazione del principio che impone di valutare e dare contezza solo in ordine alla decidibilità allo stato degli atti.
Congrua è anche la motivazione sulle eccezioni relative a prove già acquisite (imitilizzabilità delle dichiarazioni della EL, già convivente di un coimputato non edotta della facoltà di astenersi, e deposizione dello Scopone, che si è avvalso dell'ausilio di un appunto derivato da perizia annullata) siccome correlate alla tardività della loro deduzione ex art. 182 c. 2^ c.p.p. anche con riferimento all'art. 181 c. 4^ c.p.p.
Si tratta, infatti, non di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. rilevabile in ogni stato e grado del procedimento siccome acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, ma di sola nullità sanabile per espressa previsione normativa, quando non sia eccepita entro i termini indicati dalle suddette disposizioni. Quanto alle specifiche imputazioni, il EL sconfina facilmente nella censura di merito, non consentita in questa sede di legittimità, quando fa riferimento alle emergenze processuali, lamenta la mancata valutazione della condotta posta in essere nello specifico contesto degli episodi criminosi e censura di inconcludenza le prove raccolte sotto il profilo di violazione del principio di causalità.
Il motivo va globalmente rigettato.
Il capo B), attinente alla bancarotta documentale, coinvolgerebbe la responsabilità del EL per non aver vigilato, quale presidente del c.d.a. della coop. CIP A, sulla condotta dei preposti alla contabilità. Il ricorrente sottolinea come, nel reato di concorso mediante omissione, il particolare atteggiarsi del nesso causale non esenta dall'accertamento del dolo.
Il principio, di per sè esatto, va comunque rapportato alla sua concreta applicazione da parte della sentenza impugnata, come espressa nella motivazione.
Sul punto i giudici di merito non solo indicano dettagliatamente gli elementi dai quali il fatto obiettivo viene desunto (relazione del liquidatore e del contabile Menni, processo verbale di constatazione della G.F. di NA ed ispezione Confcooperative) ma ricollegano le gravi irregolarità alla precisa finalità di nascondere i gravi illeciti di carattere sostanziale (le attività distrattive rese illeggibili dalle scritture), sì da conferire concretezza al dolo di frode, e sottolineano, nella logica della motivazione, la piena sintonia tra il dominus effettivo della gestione sociale della CIP A a partire dagli anni 1984/84 (p. 23, cioè il EL) ed il responsabile del settore amministrativo-contabile (IR) nella complessiva vicenda.
In risposta ai motivi d'appello dei due coimputati, la sentenza impugnata spiega che la documentazione venne sequestrata quando i commissari liquidatori e lo stesso Menni l'avevano già esaminata per le loro relazioni;
da piena contezza delle ragioni per cui condivide il giudizio tecnico circa l'inattendibilità delle scritture contabili nell'ottica degli imputati di non consentire una comprensibile e razionale lettura dell'andamento economico della cooperativa (pp. 25/29).
Dinanzi ad una tale congrua trama motivazionale la censura su mancanza di indizi gravi precisi e concordanti finisce con concretizzarsi in censure di merito (esistenza di contrasti tra vari elementi dedotta da presunta erronea valutazione del teste Dellera, dal dubbio che i liquidatori abbiano controllato tutta la documentazione contabile e la sua genuinità, dalla critica all'attendibilità dell'operato G.F e del perito Menni, dalla censura di omessa valutazione della condotta spiegata da altri soggetti ruotanti attorno alla CIP A, in relazione al nesso di causalità) al fine di pervenire ad una conclusione valutativa finale di applicabilità art. 530 cpv. c.p. Il motivo di ricorso va, pertanto, globalmente rigettato. Al capo C) è contestato un caso di bancarotta impropria, reato che risulta modificato dall'art. 4 d. l.vo 11.04.2002 siccome introdotta la necessità di un nesso causale tra la falsità in bilancio e lo stato di dissesto della società, anche in relazione alle nuove formulazioni delle due distinte ipotesi criminose di false comunicazioni sociali (attuali artt. 2621 e 2622 C.C.) contenute nel medesimo provvedimento legislativo.
Nell'imputazione in esame non solo manca ogni accenno al nesso eziologico tra condotta ascritta e fallimento, quanto risulta incompleta la configurazione del reato presupposto (art. 2621 C.C.) per omessa considerazione del dolo intenzionale e specifico nonché delle soglie di punibilità, che pure contribuiscono alla definizione del fatto-reato.
Si impone, pertanto, sulla base dei precisi principi fissati da questa Corte (Sez. Un. 26.03.2003 n. 7, Giordano;
Sez. Un., 21.05.2002, Fabbri) l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La bancarotta di cui al capo D) è connessa al sistema dei c.d. differiti assicurativi. L'espansione fuori dell'ordinario del fatturato era dovuta, in gran parte al sistema di una doppia vendita del bestiame sì da consentire il pagamento dei diritti doganali (incidenti nella misura del 60% del prezzo d'acquisto) dopo 6 mesi previa presentazione di garanzia fideiussoria. Siccome tale garanzia era soggetta ad un termine, si imponeva il coinvolgimento di altre imprese che a loro volta chiedevano fideiussioni e le cedevano alla CIPA. La completa operazione finanziaria (acquisto di bestiame all'estero, vendita all'estero alle altre società che poi importavano ricorrendo ai differiti, acquisto del medesimo bestiame dalla CIPA che rivendeva o macellava) comportava il raddoppio del fatturato, ma anche debiti verso gli istituti di credito per le fideiussioni sia dirette che delle società satelliti. Secondo l'impugnata sentenza tale condotta poteva integrare l'ipotesi ex art. 225- 218 l.f. (ricorso abusivo al credito), ma la clausola di riserva contenuta nell'art. 218 l.f. (maggiore gravita) consentiva l'inquadramento nell'art. 223 c. 2^ L. F. (causazione del fallimento mediante operazioni dolose).
Il EL contesta l'illiceità della condotta, trattandosi di una prassi consentita. Il ricorrente IR, inoltre, spiega il sistema differiti come mezzo per agevolare i pagamenti doganali nel settore agricolo, non quale modalità di finanziamento ma costo regolarmente indicato, senza alcun nascondimento di passivo per le società assicurative.
Va subito precisato come la stessa sentenza impugnata non nega che l'operazione in sè fosse lecita e consentita dall'ordinamento, ma piuttosto sottolinea da una parte l'aspetto peculiare quale ricorso al credito e dall'altro la modalità di esasperato ricorso, nel tempo, ai differiti assicurativi pervicacemente ancora coltivati dopo la chiusura delle linee di fido da parte delle varie banche. In tale senso si parla di un abuso del ricorso al sistema destinato inevitabilmente ad aggravare le condizioni economico-finanziarie della cooperativa a causa dell'aggravio dei costi correlato alle operazioni triangolari, con la conseguente necessità di vendere la mercè a prezzo inferiore a quello di mercato ed ai costi stessi, talché il dissesto della cooperativa diveniva inevitabile. Ritiene, pertanto, questa Corte che vada anzitutto affermato come esatto, in linea di massima e con riferimento all'art. 218 L.F., il principio che per ricorso al credito non debba essere inteso soltanto la richiesta di finanziamento attraverso gli ordinari canali bancari, bensì anche l'utilizzo di un sistema che consenta il pagamento differito di un debito, sia pure mediante l'assoggettamento ad un costo, qual è quello della fideiussione bancaria.
Ciò che rileva maggiormente, tuttavia, è la qualificazione, ai fini dell'art. 223 c. 2^ n. 2 L.F., come dolosa dell'operazione compiuta nel termini e con le modalità sopra evidenziate dal giudice di merito, nella misura in cui era divenuta l'unica via per continuare l'attività economica ma, nel contempo, portava inevitabilmente all'aumento delle passività ed alla riduzione dei guadagni. L'elemento psicologico del dolo, caratterizzante secondo la norma indicata l'operazione, consiste proprio nella coscienza e la volontà della condotta - in relazione alla situazione concreta - anche se il dissesto viene considerato solo come effetto.
In questo consiste la differenza tra il cagionare con dolo, il fallimento della società e l'alternativa ipotesi della causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.
Nel primo caso l'elemento psicologico è collegato direttamente con l'evento, mentre nel secondo quest'ultimo rimane una possibilità prevedibile.
Rimane del tutto assente nella previsione normativa, nonostante il nesso causale con il fallimento, lo scopo di procurarsi ingiusto profitto (dolo specifico) ipotizzato dal EL.
Va, da ultimo precisato, sempre in relazione all'esatta qualificazione giuridica, che non si verte in una ipotesi di bancarotta impropria (art. 223 c. 2^ n. 1 l.f.) non solo per quanto sopra detto in ordine all'operazione dolosa, con la conseguenza che il riferimento all'art. 2621 C.C. perde rilevanza, ma perché in concreto - come risulta dal fatto contestato - si è inteso richiamare individuare l'operazione nel suo globale aspetto sostanziale.
La sentenza motiva, poi, correttamente quando indica le prove che il ricorrente si era interessato dei contratti ed a lui era riconducibile la decisione base di politica finanziaria, pur nella consapevolezza dei rischi connessi.
Il motivo va rigettato.
Quanto al reato sub E), la sentenza distingue pagamenti effettuati nelle mani dei OT (ai quali il EL aveva affidato, dal 1986, lo sviluppo dell'attività di macellazione/vendita con una certa autonomia anche negli incassi) che direttamente al gruppo dirigente in NA (soprattutto a EL ed IR).
Il ricorrente critica la motivazione reiterando la tesi difensiva che le sottrazioni erano avvenute ad opera dal gruppo OT prima che il danaro arrivasse alla sede di NA, con risultanze oggettive in quel senso.
Si tratta, evidentemente, di censure di merito non consentite in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza che disattende la tesi difensiva valorizzando ampiamente risultanze testimoniali sul fatto -ritenuto decisivo nell'economia della sentenza- che il controllo era stato esercitato per lunghi anni da NA (vedi continue visite ai macelli di GO e ON per incassare dai OT e la necessità per NA di avere disponibilità) che diretti pagamenti non contabilizzati avvenivano anche nelle mani di EL ed IR, che infine sussisteva un'intesa distrattiva tra i due gruppi.
Quanto alla deduzione circa memoria difensiva non valutata, il motivo non è specifico, a fronte di considerazioni della Corte in ordine alla assoluta tardività ed al contenuto tendente a dare corpo ad appello e motivi aggiunti assolutamente generici.
Altrettanto generica, siccome avulsa da un contesto di argomenti pregnanti, il profilo di contraddittorietà sull'affermazione circa la volontà di espansione della CIP A.
Particolare posizione assume, nell'economia della sentenza e sempre in relazione al capo E), l'episodio del prestito al GR inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 223 c. 2^ n. 2 L.F.
La soluzione giuridica è corretta. Va affermato, infatti, il principio che sebbene, a seguito dell'entrata in vigore del d. l.vo n. 61/2002, sia venuta meno l'ipotesi criminosa già prevista nella vecchia formulazione dell'art. 2624 C.C., la concessione di un prestito ad un amministratore, pure decisa nel rispetto di norme statutarie, può costituire vera e propria distrazione in considerazione delle condizioni economico - finanziarie in cui versi la società, rivelando lo scopo contrario agli interessi dei creditori. Nella specie la CIP A, per quanto risulta evidenziato nella motivazione impugnata già si trovava in una situazione economico finanziaria di per sè di oltremodo gravosa se non addirittura drammatica (p. 57) sì da rivelare in coloro che parteciparono all'operazione il fine di fare conseguire un indebito vantaggio al GR. Il contrasto tra gli intenti di espansione della cooperativa del EL e l'adesione al prestito attengono ad un atteggiamento psicologico ricadente nel fatto storico che non si risolve in motivo di illogicità della sentenza.
Il motivo, per concludere, deve essere rigettato.
Quanto al capo F), attinente alla bancarotta per distrazione mediante simulazione di un finanziamento alla Sbardellatti, il EL si limita a considerazioni oltre che generiche anche manifestamente infondate.
Quella che vorrebbe escludere la distrazione per il solo fatto dell'esistenza di un credito, assume sostanzialmente che da un finanziamento non dovuto non può mai conseguire un reato di bancarotta, siccome rimane comunque il diritto alla restituzione. Si nega in radice l'essenziale rilevanza dello stato di decozione persino in rapporto a comportamenti leciti.
L'osservazione circa l'inerenza del fatto al precedente capo E) confonde episodi differenti (prestito GR e prestito alla convivente del AP) per tipologia ed autonomia di contestazione, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata (pp. 57/58). Il motivo è inammissibile.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è del tutto generica, dinanzi ad una motivazione che esprime una valutazione della personalità dell'imputato talmente negativa da considerare la concessione delle generiche un clamoroso errore di valutazione del primo giudice.
Il ricorso di GR va accolto solo limitatamente al capo C), siccome il fatto ivi contestato non è previsto dalla legge come reato. Si rinvia a quanto motivato per EL.
Per il resto il ricorso è infondato ed al limite dell'inammissibilità.
La contestazione, per tutti i reati a lui ascritti, del nesso di causalità sotto il profilo di non aver contribuito direttamente ai fatti, non tiene conto della sua qualità di componente del c. di a. correttamente utilizzata dalla sentenza per sottolineare il suo dovere di intervenire per evitare la realizzazione di fatti criminosi, nonostante la delega conferita al EL. La sentenza sottolinea, poi, il precipuo interesse ai finanziamenti ricevuti (vedi capo E) per desumere il suo coinvolgimento anche sotto il profilo dell'elemento psicologico.
La questione della parziale restituzione del prestito attiene al fatto la cui valutazione risulta congruamente motivata dai giudici di merito per escludere una concreta rilevanza sulla responsabilità. Salvo che per il capo C) il ricorso va globalmente rigettato. Passando a considerare il ricorso di IR CE che, nella logica della sentenza impugnata, ha operato con mansioni esorbitanti quelle inerenti al ruolo di responsabile del settore amministrativo- contabile, in piena sintonia con EL e nella consapevolezza del suo contributo in operazioni lecite ed illecite, con il primo motivo sostiene la tesi difensiva circa la possibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, ma in definitiva pone in essere una valutazione alternativa fondata su risultanze processuali. Attribuisce, infatti, alla sovrabbondanza della documentazione, enormemente movimentata ed esaminata da più organi investigativi, le divergenze nella individuazione delle cause dei rilievi. Parla di errori contabili facilmente riconoscibili e di mancate annotazioni di pagamenti siccome mai avvenuti, a causa di distrazioni a monte fa parte dei OT (macelli di ON distanti dagli uffici commerciali in NA). Esclude ancora vendite in nero, comunque non risulterebbe che il contabile vi abbia partecipato. Si tratta, in sostanza, dei medesimi argomenti di merito portati dinanzi alla Corte e disattesi puntualmente nella motivazione oggi impugnata pervenendo alla conclusione che le registrazioni nel libro giornale non rispecchiavano i reali accadimenti economici della cooperativa e che la contabilità, affidata all'IR, presentava una serie di carenze volutamente funzionali alla non costruzione del movimento degli affari.
La sentenza, inoltre, motiva congruamente sull'ampio ruolo svolto effettivamente non limitato al momento contabile ma sconfinando in attribuzioni di mansioni economico-finanziarie di assoluto rilievo all'interno della cooperativa CIPA in sintonia con il EL del quale era l'uomo di fiducia.
Il motivo va, pertanto disatteso.
In ordine al capo C) si rinvia a quanto argomentato con riferimento all'analogo motivo del EL. Sul punto la sentenza va annullata per tutti i ricorrenti che rispondono di tale imputazione, siccome il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Quanto al terzo motivo, attinente al capo D) della rubrica (causazione del fallimento con operazioni dolose) occorre aggiungere a quanto già argomentato nella trattazione del ricorso EL, che l'impugnata sentenza motiva congruamente sul coinvolgimento materiale diretto (trattative con clienti, definizione pagamenti), ed indiretto (interessamento alle vicende di alcune società satellite) dell'IR, anche per riaffermare il suo ruolo primario in tutti i settori della società ed il pieno concorso nel reato. Dinanzi ad una tale motivazione, l'IR riprende, per un verso, la questione circa il dolo, in relazione al cui particolare atteggiarsi nell'ipotesi contestata si è già detto a proposito del EL. Le altre osservazioni volte a precisare il ruolo occupato nella specifica vicenda, si risolvono in censure di merito non consentite in questa sede di legittimità.
L'IR riprende il motivo d'appello in cui aveva lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Questa Corte ha ripetutamente affermato che tale violazione non sussiste allorché il fatto sia stato contestato nella sua completezza, ma il giudice abbia provveduto semplicemente ad una diversa qualificazione giuridica, potere - dovere che gli spetta in ogni caso.
La sentenza impugnata si è attenuta correttamente a tale fondamentale principio di diritto, sottolineando non solo la puntuale contestazione in linea di fatto (non limitata semplicemente alla pura e semplice enunciazione della mancata annotazione nelle scritture delle operazioni di ricorso ai differiti), ma anche l'ampio esercizio del diritto di difesa sull'intera vicenda comprensiva del reale scopo di una siffatta strategia operativa e sul nesso di causalità con il definitivo dissesto economico, (pp. 31-32).
Pertanto anche tale motivo di ricorso va rigettato.
Passando alla trattazione del motivo relativo al capo E), circa le ipotesi di bancarotta preferenziale, va subito rilevato come il motivo contiene in massima parte censure attinenti al merito. Invero, il ricorrente fa riferimento alle dichiarazioni di creditori per affermare la mancanza di propria responsabilità, indicando come unici colpevoli i OT;
interpreta a proprio favore alcune considerazioni che la sentenza esprime solo al fine di rigettare i motivi d'appello articolati da quei coimputati, indipendentemente dal ritenuto concorso (di EL ed IR) anche per i pagamenti effettuati direttamente dai OT ai creditori;
valuta a propria difesa risultanze processuali. Quanto alle somme ricevute nella sede di NA, in relazione a pagamenti distrattivi effettuati direttamente assieme al EL, sostiene la tesi difensiva dell'impossibilità di un controllo sull'operato delle impiegate ovvero dell'iniziativa personale del presidente a sua insaputa, al fine di dissociare la propria posizione di contabile, impossibilitato ad opporsi alle decisioni degli amministrativi. Così passa in rassegna tutti gli episodi di distrazione per tenersene fuori, ricorrendo comunque a valutazioni alternative del materiale probatorio e sostenendo la mancanza di riscontri. Altrove richiama i motivi d'appello per contestare nel merito le argomentazioni della sentenza, sicché inevitabilmente sconfina nella censura in fatto non consentita in questa sede.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, a fronte di una sentenza che motiva congruamente valorizzando soprattutto, come già si è visto, l'argomento di una perfetta sintonia tra attività svolte da EL ed IR e considerando quest'ultimo l'autore del camuffamento delle reali e ben conosciute condizioni societarie, in funzione rafforzativa del proposito del primo.
Così pure, la sentenza da contezza delle ragioni e delle prove per ritenere una vera e propria intesa distrattiva tra i OT ed il gruppo di NA basata sulla calcolata accondiscendenza all'operato dei primi, superando così la tesi difensiva con cui EL ed IR tentavano di scaricare sui soli OT la responsabilità. Passando al 5 motivo IR (prestiti GR e AR, ricompresi nel capo E), si osserva un ritorno al richiamo dei limiti di competenza contabile che non consentivano al ricorrente di entrare nel merito di finanziamenti voluti dall'amministratore. Non può che richiamarsi quanto già esposto in ordine al legame operativo tra EL ed IR, costituente un punto focale nell'economia della motivazione. Quanto al finanziamento alla donna, la sentenza deduce ancor più il necessario coinvolgimento di IR dal fatto che in contabilità era stato fatto risultare come pagamento di forniture fasulle.
Il motivo va rigettato.
Il sesto motivo deve essere accolto in relazione al reato di bancarotta impropria contestata al capo C), come già si è motivato in relazione alle posizioni degli altri due ricorrenti EL e GR.
L'ultimo motivo è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Invero, la congruità della pena comminata, al fine di ritenere ingiustificato il dissenso del P.M. ex art. 448 c.p.p. in tema di patteggiamento, non può essere dedotta dalla estinzione per prescrizione di due ipotesi di reati continuati, poiché si tratta di un fatto sopravvenuto non valutabile a posteriori.
Passando all'esame del ricorso di OT IU (in relazione ad alcuni casi di bancarotta al capo E), va subito detto che il primo motivo è inammissibile nella parte in cui rivendica una posizione di marginalità nell'ambito della Cooperativa. Si tratta, infatti, di una censura di merito non consentita in questa sede di legittimità. Il richiamo alla nuova formulazione dell'art. 223 1. f. contenuta nell'art. 4 del d. l.vo n. 61/2002, merita un punto di motivazione in diritto.
Invero, se è esatto che quella norma prevede l'esistenza di un nesso causale tra uno dei fatti previsti da articoli del C.C. in tema di società e lo stato di decozione (bancarotta impropria), nulla risulta modificato in relazione all'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta (216 l.f.), in cui viene data maggiore rilevanza al dolo implicito nel fatto stesso della distrazione, o preferenziale, caratterizzata dal nesso del tutto occasionale, tra pagamento in violazione al principio di par condicio creditorum e dichiarazione di fallimento.
Il motivo va, pertanto, globalmente rigettato.
La censura sul trattamento sanzionatorio costituisce una generica censura di merito.
Manifestamente infondato, oltre che generico, è il motivo avente ad oggetto la mancata applicazione della pena chiesta ex art. 444 c.p.p., non facendo alcun cenno ai motivi di dissenso del P.M. ed al divario con la pena concretamente inflitta, che pure appare notevole. Il ricorso va globalmente rigettato.
Il solo OT va condannato alle spese del procedimento, poiché il suo ricorso è rigettato integralmente.
Quanto agli altri ricorrenti, l'annullamento sul capo C) rende necessario il rinvio ad altra sezione della corte territoriale perché venga rideterminata la pena in relazione agli altri reati posti in continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena in ordine agli altri reati. Rigetta nel resto i ricorsi di EL, GR ed IR. Rigetta il ricorso di OT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004