Articolo 366 del Codice di procedura penale
Articolo 370Articolo 335
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
21 gennaio 2001
Art. 366. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. (( Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia )) .
(( 2. Il pubblico ministero con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore, possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127 ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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