Sentenza 27 marzo 2009
Massime • 1
L'incompatibilità con l'ufficio di testimone per colui che abbia svolto la funzione d'ausiliario del giudice nel procedimento, non si applica nei confronti d'ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2009, n. 17880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17880 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/03/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 625
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 026088/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI GINO;
contro
2) RE IO N. IL 04/09/1960;
3) PO PA N. IL 21/06/1963;
avverso SENTENZA del 18/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile e per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del TI e del LE.
Udito, per la parte civile, l'Avv. GERACI Mario, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha disposto conclusioni e nota spese;
udito il difensore del TI, Avv. TURCO Rossella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del LE, Avv. BATTIATI A., che ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti civili e l'accoglimento del ricorso dell'imputato.
FATTO
Con sentenza in data 3-2-2004 il Tribunale di Roma ha dichiarato TI MA colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p. e LE PA colpevole del reato di cui all'art. 371 bis c.p., aggravato ex art. 61 c.p., n. 9 (assorbito in tale reato tutte condotte ascritte all'imputato) e, con le attenuanti generiche, ha condannato il TI alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e il LE alla pena di mesi dieci di reclusione, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale. Gli imputati, inoltre, sono stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile EP IN, al quale è stata assegnata una provvisionale di Euro 40.000,00; mentre il solo TI è stato condannato altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile Telecom Italia s.p.a.. Nella citata sentenza è stato dato atto che, a seguito di indagini partite da una fonte confidenziale raccolta dall'Ispettore di Polizia LE PA, il 20-7-1996 veniva tratto in arresto il dipendente della Telecom PP Riccardo, per una cessione di tabulati telefonici. Pochi giorni dopo, l'ispettore LE, con annotazione del 1-8-1996, segnalava di avere appreso da fonte confidenziale che presso gli uffici di via Oriolo Romano della Telecom vi erano altri soggetti dediti alla vendita illecita di tabulati telefonici, e in particolare il vice responsabile di detta filiale, EP IN. A seguito di tale segnalazione, in data 5-8- 1996 l'Autorità Giudiziaria disponeva una perquisizione nell'ufficio del EP. Nel corso delle relative operazioni, veniva reperito un involucro contenente un tabulato, un assegno del MPS per L. 800.000 tratto su un conto non attivo intestato a tale Torneo Luciano, un foglio con la scritta "L'assegno è per te questi scottano Ciao IN, DO. Il EP veniva tratto in arresto lo stesso giorno, con l'accusa di frode informatica ed abuso d'ufficio. Successivamente, tuttavia, si accertava che il EP era rimasto vittima di una macchinazione ed era del tutto innocente;
sicché il predetto veniva scarcerato il 14-8-1996 e definitivamente prosciolto con sentenza del GIP del 27-1-1997. Le ulteriori indagini portavano la Procura ad individuare nel dipendente della Telecom TI MA l'autore della calunnia ai danni del EP e ad ascrivere all'Ispettore LE i delitti di favoreggiamento personale nei confronti del TI e di false informazioni al P.M., per essersi rifiutato, il 5-12-1996, di indicare ai P.M. il nome della persona che gli aveva fornito le notizie calunniose nei confronti del EP.
Con sentenza in data 18-10-2005 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LE in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione, revocando nei confronti del predetto imputato le statuizioni di carattere civile;
ha confermato, invece, la decisione di primo grado nei confronti del TI, che ha condannato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.
Avverso la predetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati e la parte civile EP IN.
Il difensore del TI, con un primo motivo, lamenta in primo luogo la violazione della regola di giudizio prevista dall'art. 192 c.p.p., comma 2 in tema di valutazione della prova indiziaria.
Evidenzia, in particolare, che l'intero impianto accusatorio è stato costruito su un movente tutt'altro che provato, non essendo mai stato individuato l'autore del furto di telefoni cellulari presso il negozio Telecom e non essendo stato dimostrato che il trasferimento dell'imputato in altro ufficio fosse l'effetto di un provvedimento disciplinare del EP piuttosto che il frutto di una scelta del dipendente. Deduce che la Corte di Appello, per avvalorare a tutti i costi il proprio assunto di partenza, è incorso in ulteriori violazioni di legge, avendo utilizzato le dichiarazioni del PP (escusso ai sensi dell'art. 197 c.p.p., perché imputato in un procedimento connesso, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p.) per avvalorare le affermazioni del EP sul trasferimento del TI dall'ufficio, pur essendo le stesse rimaste prive dei riscontri richiesti dal l'art. 192 c.p.p., comma 3. Sostiene che, al riguardo, vi è mancanza di motivazione sullo specifico motivo di gravame proposto dall'imputato. Il ricorrente deduce altresì l'inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., della deposizione del Maresciallo PI, il quale, essendosi occupato delle indagini per individuare l'autore della calunnia nei confronti del EP, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) non poteva essere sentito, in dibattimento, sulle investigazioni compiute. Fa presente che attraverso la deposizione del PI i giudici hanno introdotto nel processo i dati relativi al traffico telefonico intercorso tra il TI e il LE nel periodo tra il 20 luglio e il 5 agosto, fondando proprio sull'intensità di tali contatti telefonici l'assunto accusatorio secondo cui il TI era la fonte confidenziale del predetto Ispettore di Polizia. La circostanza sarebbe stata superabile se verificata mediante l'esame dei tabulati telefonici, che invece non sono mai stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata dalla difesa nei motivi di appello, di rinnovazione del dibattimento per acquisire la relazione tecnica suppletiva di consulenza grafica redatta dal maresciallo MA il 31-1-1997 e per escutere i testi LE PA, IA AS e SC LI.
Con un terzo motivo il difensore denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 368 c.p., art. 544 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 192 e 191 c.p.p. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che le informazioni confidenziali facultizzano e non obbligano il P.M. e la P.G. a svolgere indagini e non sono utilizzabili nell'ambito del procedimento, e che, poiché le informazioni rilasciate dal "confidente" anonimo alla Polizia Giudiziaria non possono in alcun modo essere qualificate come denuncia e non fanno sorgere in capo alla P.G. alcun obbligo di riferire al P.M. ex art.347 c.p.p. in merito alla notizia appresa dal confidente, la fonte confidenziale non può rispondere del reato di calunnia. Nel caso di specie, pertanto, il EP, in base alle informazioni fornite da un confidente, non avrebbe potuto essere nemmeno iscritto nel registro degli indagati, ne' nei suoi confronti avrebbe potuto essere emesso il decreto di perquisizione, al quale ha fatto seguito il suo arresto. La motivazione addotta dalla Corte di Appello, secondo cui il TI risponde, comunque, di calunnia reale, consistita nella simulazione a carico del EP delle tracce del reato di abuso di ufficio, è illogica, sia perché le tracce del reato di abuso di ufficio sono state rinvenute a seguito di una perquisizione illegittimamente disposta sulla base di una fonte confidenziale, sia perché non si comprende in base a quali prove i giudici abbiano individuato nell'imputato l'autore della simulazione delle tracce del reato.
Con un quarto motivo, infine, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta dell'appellante di revoca o sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ovvero di riduzione del relativo ammontare. Il difensore del LE lamenta con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 203 c.p.p., in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 371 c.p., non avendo la Polizia Giudiziaria alcun obbligo di riferire al giudice o al P.M. il nome del suo informatore, in quanto la fonte confidenziale ha diritto ad essere preservata, soprattutto quando, come nel caso di specie, abbia già comunicato di non essere intenzionata a testimoniare. Deduce che la polizia giudiziaria è tenuta a denunziare la sua fonte solo quando gli risulti che la confidenza si risolva in un elemento di calunnia indiretta;
ipotesi che, tuttavia, non ricorre nella fattispecie in esame, in quanto l'imputato non era in possesso di alcun elemento che potesse far ritenere che nella condotta informativa del suo confidente potessero ravvisarsi ipotesi di calunnia, ne', come risulta dal verbale di s.i.t., tali elementi gli furono minimamente esplicitati dai P.M. che procedevano alla sua assunzione. Sostiene, pertanto, che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione delle norme processuali concernenti l'utilizzazione delle fonti confidenziali, anche sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione e del travisamento delle risultanze dibattimentali. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i magistrati che stavano procedendo all'assunzione dell'imputato si limitarono ad "ordinargli" di rivelare il nome del confidente, senza esplicitargli la differenza esistente tra confidente palese ed anonimo;
e che, comunque, sia le fonti confidenziali palesi che quelle anonime non possono essere considerare notitia criminis e, quindi, non possono legittimare perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche. Con un terzo motivo il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante dell'adempimento di un dovere, invocata dall'appellante in ragione del fatto che il Dirigente del Commissariato Villa Glori, a fronte della richiesta scritta di rivelare il nome della fonte confidenziale, formulata dai Pubblici Ministeri, aveva disposto che l'Ufficio non riteneva opportuno rivelare agli inquirenti tale nominativo. Sostiene che l'Ispettore LE, in quanto appartenente alle forze di Polizia, era gerarchicamente obbligato a rispettare le determinazioni del proprio superiore.
Con un quarto motivo il difensore denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante putativa ex art. 59 c.p. richiesta dalla difesa. Rileva che la precedente determinazione del superiore gerarchico del LE di tutelare la riservatezza della fonte confidenziale ben poteva, ragionevolmente, indurre in errore l'ufficiale di P.G. sull'esistenza della scriminante dell'adempimento di un dovere, e che altrettanto ragionevolmente l'imputato, tenuto conto della facoltà attribuitagli dall'art. 203 c.p.p., poteva ritenere di esercitare un diritto nel rifiutare di rivelare ai P.M. il nome del suo confidente.
Con un quinto motivo viene prospettata l'erronea applicazione dell'art. 55 c.p., stante il mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in relazione alle cause giustificative dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere.
Con un ultimo motivo viene denunciata la mancata assunzione di una prova decisiva, anche sotto il profilo della illogicità e dell'omessa motivazione in ordine alla istanza dell'appellante di acquisizione della richiesta di rivelare il nominativo della fonte confidenziale, inviata in data 13-8-1996 dai P.M. Saviotti ed Ormanni al dirigente del Commissariato Villa Glori. Tale prova documentale era assolutamente decisiva, in quanto avrebbe consentito di escludere l'esistenza di qualsiasi movente nel comportamento tenuto dal LE, analogo a quello del proprio superiore. Il difensore della parte civile EP denuncia, con un unico motivo, l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., artt. 185 e 371 bis c.p., in relazione alla pronuncia di revoca delle statuizioni civili emesse in primo grado nei confronti del LE. Fa presente, in particolare, che la condotta di tale imputato, pur non avendo determinato l'ingiusta carcerazione del EP, ha comunque avuto l'effetto di prolungare il procedimento penale nei confronti di quest'ultimo, in quanto, senza il suo mendacio e la sua copertura, il TI sarebbe stato inchiodato alle sue responsabilità e il procedimento avrebbe subito un naturale acceleramento. Sostiene che la Corte di Appello non si è resa conto del fatto che gli effetti del comportamento del LE non si sono esauriti nel momento in cui ha mentito al P.M., ne' in quello successivo in cui è stata pronunciata l'archiviazione nei confronti del EP, in quanto il mendacio del prevenuto, impedendo un pronto raggiungimento della verità dei fatti, ha riverberato i suoi effetti anche nel presente procedimento, impedendo e ritardando l'accertamento della verità ed il ristoro dei danni conseguenti.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del TI è infondato.
La Corte di Appello ha ritenuto certa la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, sulla base dei seguenti elementi:
a) l'esistenza di un movente, rappresentato dal profondo risentimento nutrito dal TI nei confronti del EP, avendo quest'ultimo a suo tempo investigato in ordine al furto di telefoni cellulari perpetrato dal prevenuto nel negozio Telecom di via Oriolo Romano e disposto nei confronti del medesimo la sanzione dell'allontanamento dal negozio;
b) l'agevole possibilità, per il TI, di accedere nell'ufficio del EP e di ottenere il tabulato ivi rinvenuto, che non conteneva dati segreti, e cioè del tipo in cui i numeri di telefono trascritti appaiono nella loro integrità, ma consisteva in un elenco i cui numeri erano parzialmente coperti, in quanto le parti finali degli stessi sono sostituite da un asterisco;
c) il singolare incremento delle comunicazioni telefoniche tra il TI e il LE nel periodo compreso tra il 20-7-1996, giorno dell'arresto del PP, e il 5-8-1996, data dell'arresto del EP, in rapporto alla frequenza delle comunicazioni intercorse tra i due imputati dagli inizi dell'anno (circa una alla settimana) e all'assoluta mancanza di contatti telefonici dal 5-8-1996 alla fine dell'anno. Secondo la Corte di Appello, la coincidenza dell'intensificarsi delle comunicazioni con il periodo in cui fu posta in essere la macchinazione in danno del EP e la brusca interruzione di ogni contatto all'indomani dell'arresto di quest'ultimo, e cioè subito dopo il raggiungimento dello scopo perseguito, costituiscono un'importante conferma dell'assunto accusatorio, dimostrando come tali comunicazioni fossero direttamente connesse alla calunnia commessa in danno del EP;
e ciò anche in considerazione dell'assoluta infondatezza delle giustificazioni addotte dal prevenuto, secondo cui l'incremento di telefonate registrato tra il 20 luglio e il 5 agosto sarebbe dovuto al fatto che, essendo egli all'epoca gestore di un ristorante alla Giustiniana, erano in corso contatti per il subentro o la cogestione del locale da parte del cugino del LE. Come è stato rilevato dal giudice del gravame, infatti, ove vi fossero state effettivamente delle trattative in proposito, le comunicazioni telefoniche sarebbero dovute intercorrere tra il TI e il cugino del LE e non tra i due imputati;
e, d'altro canto, nessuna prova è stata fornita dal prevenuto a sostegno delle sue affermazioni;
d) l'amicizia con il LE, ispettore della P.S., che in qualche modo ha facilitato il comportamento calunnioso del prevenuto. Secondo la Corte territoriale, d'altra parte, il comportamento del LE, il quale, pur essendo stato avvertito dai P.M. delle conseguenze penali cui andava incontro col suo silenzio, si è rifiutato di indicare chi fosse la persona che gli aveva fornito le false informazioni sul EP, non si spiegherebbe ove effettivamente a fornirgli tali notizie fosse stato un vero informatore, con cui egli non aveva alcun rapporto personale. La condotta tenuta dall'ispettore, invece, si giustifica agevolmente solo ove si ritenga, coerentemente con gli altri elementi probatori acquisiti, che il falso informatore fosse il suo amico pluriennale TI: solo la volontà di non tradire un'antica amicizia, infatti, può spiegare il fatto che per non svelare il nome dell'informatore il predetto imputato abbia accettato volontariamente e coscientemente di sottoporsi ad un procedimento penale. In definitiva, secondo la Corte di Appello, il TI aveva un movente per orchestrare la calunnia nei confronti del EP, ne aveva la possibilità materiale, non è stato in grado di giustificare in maniera attendibile l'incremento delle conversazioni telefoniche con il coimputato durante il periodo delle investigazioni nei riguardi del PP prima e del EP poi, ed appare il responsabile della calunnia anche alla luce del comportamento protettivo tenuto nei suoi confronti dal LE.
Il giudizio espresso dal giudice del gravame risulta immune vizi denunciati dal ricorrente, essendo fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche ed essendo correttamente improntato ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 192 c.p.p. in tema di prova indiziaria, in ragione della gravità, precisione e concordanza degli elementi valorizzati in sentenza, che sono stati ragionevolmente ritenuti convergenti nella direzione dell'individuazione dell'imputato quale autore della macchinazione calunniosa posta in essere nei confronti del EP.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, d'altro canto, l'episodio del furto del telefoni cellulari, al quale la sentenza impugnata fa risalire il movente della macchinazione calunniosa posta in essere dal TI nei confronti del EP, deve considerarsi un dato probatoriamente acquisito, alla stregua della ricostruzione fattuale della vicenda operata nella sentenza di primo grado - il cui apparato motivazionale si integra e completa con quello della pronuncia di appello - sulla base delle dichiarazioni rese dal EP, la cui attendibilità è stata positivamente vagliata dal Tribunale.
2) Sempre col primo motivo di ricorso, la difesa ha lamentato che le dichiarazioni rese dal PP, testimone assistito perché imputato in un procedimento connesso, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non sono state valutate in base ai criteri dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art.197 c.p.p., comma 6.
La questione prospettata appare irrilevante ai fini della decisione, in quanto le dichiarazioni del PP sono state richiamate dalla Corte di Appello solo per corroborare le affermazioni rese dal EP circa le reali ragioni dell'allontanamento del TI dal negozio Telecom;
affermazioni che, peraltro, sono state di per sè considerate dai giudici di merito più credibili rispetto a quelle dell'imputato, secondo cui il medesimo si sarebbe trasferito di propria volontà e, comunque, sono state ritenute suffragate, oltre che dalle dichiarazioni del PP, anche dai fatti (il furto dei cellulari). Ed è ben noto che le dichiarazioni della persona lesa, ove ritenute attendibili, possono essere poste anche da sole a base del convincimento del giudice, senza necessità di riscontri esterni.
3) Con lo stesso motivo, il ricorrente ha altresì dedotto l'inutilizzabilità della deposizione del maresciallo CH, sostenendo che quest'ultimo, essendosi occupato delle indagini volte ad individuare l'autore della calunnia nei confronti del EP, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) non poteva essere escusso sulle investigazioni compiute.
La censura è infondata, alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta, come nella specie, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (Cass. Sez. 2, 29-2-2008 n. 17335; Cass. Sez. 6, 3-11-2005 n. 44962; Cass. Sez. 5, 14-1-2005 n. 11924). 4) Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata dall'appellante, è infondato, in quanto la Corte di Appello, nel ritenere "ampiamente provata", sulla base del materiale probatorio acquisito, la penale responsabilità dell'imputato (v. pag. 3 della sentenza impugnata), ha implicitamente escluso il carattere decisivo delle prove richieste dall'appellante. Al riguardo, va rammentato che, a mente dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti"; ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 3, 22-1-2008 n. 8382). 5) Anche le censure mosse col terzo motivo di ricorso sono prive di fondamento, non potendo essere considerato manifestamente illogico il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, secondo cui, a prescindere da ogni questione inerente alla natura delle informazioni fornite dal TI al LE, all'esistenza o meno per quest'ultimo dell'obbligo di riferire in merito all'autorità giudiziaria e alla idoneità della informazione stessa ad integrare il reato di calunnia, le deduzioni svolte in proposito dalla difesa dell'imputato risultano superate dalla circostanza che, nel caso di specie, il TI risponde comunque di calunnia reale, consistita nella simulazione a carico del EP delle tracce del reato di abuso di ufficio.
Trattasi, invero, di argomentazioni coerenti e risolutive, in quanto, avendo i giudici di merito individuato, con motivazione non palesemente incongruente e con apprezzamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, nell'imputato il soggetto che ha orchestrato la macchinazione calunniosa posta in essere attraverso la simulazione di tracce di reato a carico del EP, rimangono irrilevanti, ai fini dell'affermazione della responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestatogli, le problematiche connesse alla ravvisabilità degli estremi della cd. calunnia diretta nelle dichiarazioni accusatorie rese al LE dalla fonte confidenziale. 6) Quanto all'ulteriore rilievo del ricorrente, secondo cui le dichiarazioni rese dal confidente di polizia, essendo assolutamente inutilizzabili, non avrebbero potuto legittimare la perquisizione che ha portato alla scoperta della calunnia reale, è sufficiente osservare - al di là di ogni questione circa la natura delle dichiarazioni apprese in via confidenziale dal LE, sulla quale ci si soffermerà diffusamente nell'analizzare la posizione di quest'ultimo - che, al momento in cui è stata disposta la perquisizione, non era ancora entrata in vigore la L. n. 63 del 2001, introduttiva dell'art. 203 c.p.p., comma 1 bis, che ha esteso l'inutilizzabilità delle fonti confidenziali anche alle fasi diverse dal dibattimento, qualora gli informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.
All'epoca, pertanto, in mancanza di un divieto espresso come quello introdotto dalla L. n. 63 del 2001, le informazioni non potevano considerarsi elementi assolutamente inutilizzabili, dal momento che l'art. 203 c.p.p. ne prevede il recupero probatorio nel dibattimento attraverso l'assunzione dell'informatore come testimone, se ne viene rivelato il nome (Cass. Sez. 6, 5-7-2004 n. 39232); ne' la nuova disciplina può incidere, escludendone l'utilizzabilità, sugli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore, in quanto, in base al principio generale tempus regit actum, ribadito dall'art. 26 della L. n. 63 del 2001, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento della assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 c.p.p. (; Cass. Sez. 5, 20-10- 2003 n. 46221; Cass. Sez. 6, 4-7-2003 n. 36382; Cass. Sez. 2, 22-1- 2002 n. 9532). 7) Il quarto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di Appello motivatamente disatteso l'istanza di revoca o di riduzione della provvisionale, dando atto del grave pregiudizio subito dalla parte civile EP a causa dell'ingiusta sottoposizione a custodia cautelare e della congruità della somma liquidata a titolo di provvisionale. Poiché, d'altro canto, la provvisionale liquidata dal Tribunale non era stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, risulta chiaramente inconferente la censura di omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al relativo pagamento.
8) Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del LE è infondato.
È vero che, secondo un principio affermato dal questa Corte, per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire;
e che, di conseguenza, non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., dal momento che quest'ultimo, a norma dell'art. 203 c.p.p., comma 1, non ha l'obbligo di rivelare all'autorità giudiziaria la sua fonte confidenziale (Cass. Sez. 6, 5-7-2004 n. 39232). Come è stato sottolineato nella menzionata sentenza, la ratio di detto articolo di legge, il quale nello stesso primo comma dispone che, se gli informatori non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere utilizzate e nemmeno acquisite, è che gli informatori di polizia appartengono al normale strumentario dell'investigazione penale, in quanto l'afflusso di notizie confidenziali giova alle attività volte all'acquisizione delle notitiae criminis, ma non di rado da questi canali provengono informazioni utili anche alla prosecuzione delle indagini preliminari;
sicché lo ius tacendi garantito dall'art. 203 c.p.p. serve a proteggere i confidenti dal rischio di ritorsioni e a rendere possibile il loro reimpiego. Il problema della necessaria utilizzazione della collaborazione dei confidenti, soggetti in grado di fornire alla polizia giudiziaria, in genere per la loro contiguità con gli ambienti delinquenziali sui quali forniscono informazioni, infatti, ha da sempre determinato l'esigenza di prevedere un meccanismo di tutela che garantisca la condizione essenziale della collaborazione, che è la sua riservatezza. Nel caso in esame, peraltro, come si è già rilevato, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che il soggetto che ha fornito al LE la falsa notizia circa il comportamento criminoso posto in essere dal EP non era un vero "informatore", nel senso tecnico del termine, bensì il suo amico pluriennale TI;
ed ha ricollegato proprio alla volontà di non tradire tale rapporto di amicizia il rifiuto dell'imputato di rivelare il nome del suo confidente, nonostante avesse appreso dall'autorità giudiziaria procedente che quest'ultimo si era reso autore del reato di calunnia. Tale concetto, già espresso a pag. 9 della decisione impugnata, è stato ribadito a pag. 13, ove la Corte di merito ha rilevato che il LE "sapeva come in realtà si erano svolti i fatti, ed era consapevole della circostanza che il TI lo aveva ingannato fornendogli notizie false: egli era pertanto cosciente che non si trattava di coprire un informatore veritiero, a mente dell'art. 203 c.p.p., ma di salvare un amico che si era reso colpevole di un reato grave di calunnia per il quale una persona innocente era stata ingiustamente sottoposta alla detenzione in carcere".
A fronte di tale ricostruzione fattuale della vicenda, risulta priva di pregio la censura di erronea applicazione dell'art. 203 c.p.p., sollevata dalla difesa. La disciplina dettata dalla citata norma per gli "informatori della polizia giudiziaria" si riferisce, infatti, esclusivamente ai "confidenti", i quali, agendo di regola dietro compenso in danaro o in vista di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria, occasionalmente ma con sistematicità, notizie da loro apprese (Cass. Sez. 2, 7-11-2007 n. 46023). È ben evidente, pertanto, che l'imputato non può giovarsi della disposizione in esame, posta a tutela della riservatezza della figura del "confidente", per coprire un soggetto che, lungi dall'essere un reale informatore di polizia, era solo un amico che gli aveva fornito, in modo del tutto occasionale, le notizie sul conto del EP, rivelatesi calunniose.
Legittimamente, pertanto, la Corte di Appello, nell'escludere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 129 c.p.p. ai fini dell'adozione di una pronuncia di assoluzione nel merito, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione (a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2) solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento"; e invero, il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta o obbiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluta ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Cass. Sez. 6, 8-6- 2004 n. 31463; Cass. Sez. 2, 19-2-2008 n. 9174). 9) Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi di motivazione, sono inammissibili, in quanto il loro eventuale accoglimento imporrebbe una pronuncia di annullamento con rinvio al giudice di merito, incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal citato art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 7-3-2003 n. 15125; Cass. Sez. 3-11-2003 n. 48542). Analoghe considerazioni valgono con riguardo al sesto motivo di ricorso, col quale è stato lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento ai fini dell'assunzione di una prova decisiva: anche in tal caso, infatti, l'eventuale annullamento della sentenza impugnata non potrebbe che essere con rinvio.
Anche il quinto motivo di ricorso, concernente l'asserita violazione dell'art. 55 c.p., è inammissibile, postulando, nella stessa prospettazione della difesa, l'esame di una serie di atti (precedente disposizione del superiore gerarchico del LE;
verbale di assunzione dell'imputato a s.i.t.) che resta precluso, in presenza di una causa di estinzione del reato già rilevata in appello. 10) Si rivela infondato, infine, anche il ricorso proposto dalla parte civile EP, risultando immune da censure il ragionamento seguito dalla Corte di Appello nel revocare le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado nei confronti del LE, fondato sul rilievo che il rifiuto del prevenuto a rivelare l'identità del calunniatore non poteva produrre alcun pregiudizio, immediato e diretto, al EP, posto che al più poteva rendere più difficile la identificazione del colpevole del reato di calunnia e, conseguentemente, l'azione di ristoro dei danni da quest'ultimo causati;
con l'ulteriore puntualizzazione che, poiché il reato ascritto al LE risulta commesso il 5-12-1996 e, cioè, quando le conseguenze dannose dell'azione del TI nei confronti del EP si erano già esaurite con la scarcerazione di quest'ultimo, avvenuta il 13-8-96, la condotta del predetto imputato non ha potuto cagionare alcun pregiudizio nei confronti della parte civile, non potendosi, per altro verso, addebitare al LE il fatto che l'archiviazione del procedimento penale a carico della persona offesa sia avvenuta il 15-12-1997, e quindi in data successiva a quella del commesso reato.
Trattasi, invero, di argomentazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non appaiono affette da macroscopiche incongruenze logiche, e che fanno corretta applicazione del principio di diritto secondo cui l'autore di un fatto illecito non può rispondere di danni che non risultino direttamente ricollegabili alla sua condotta.
11) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Il TI, inoltre, è tenuto altresì a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Condanna il TI a rimborsare alla parte civile IN EP le spese di questo grado, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009