Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 207. Testimoni sospettati di falsita' o reticenza
Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall' articolo 372 del codice penale , ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall' articolo 372 del codice penale , ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Commentari • 37
- 1. Il giudice non può impedire il controesame del testimone che renda dichiarazioni autoindiziantiAccesso limitatoMichele Galasso · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2026 · 20.783308
Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29616Provvedimento: […] Con il terzo ordine di censure si lamenta violazione di legge, in relazione alla decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti relativi alle deposizioni dei testi LI, CA e TO, ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen., invece di procedere alla loro audizione. 1 2.4. […]Leggi di più...
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