Articolo 207 del Codice di procedura penale
Articolo 206Articolo 190 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 207. Testimoni sospettati di falsita' o reticenza
Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall' articolo 372 del codice penale , ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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