Articolo 178 del Codice civile
Articolo 177Articolo 179
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 178.

((Beni destinati all'esercizio di impresa.)) ((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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