Sentenza 8 aprile 2004
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, deve ritenersi configurabile la condizione prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove), allorché la prova da assumere sia costituita dall'audizione come teste di un soggetto già coimputato e successivamente assolto, qualora il medesimo si sia in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 27858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27858 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GI - Presidente - del 08/04/2004
Dott. FEDERICO GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 549
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 036025/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI DO, N. IL 22/06/1953;
2) UO AN, N. IL 15/10/1960;
3) RO DO, N. IL 25/01/1969;
4) AL IG, N. IL 22/04/1950;
5) TO RO, N. IL 20/09/1963;
6) NO TO, N. IL 21/01/1950;
7) SA FR, N. IL 15/09/1946;
8) IA LA, N. IL 03/12/1958;
9) OB AL, N. IL 30/05/1969;
10) DI ZO UG, N. IL 02/01/1951;
11) RE AN RI, N. IL 05/09/1943;
12) LE AN, N. IL 01/04/1942;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. ALBANO ON che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi, tranne quelli di SE A. IA e Di UO RU per i quali chiede il rigetto. Udito il difensore Avv.to Orazio Tedesco per AS GI, Avv.to De Caro Agostino per SE AN IA, LL ES e IA LA;
Avv.to Tore Massimo per DA GI;
Avv.to Insena Gaetano per BE SQ.
avverso SENTENZA del 04/03/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12 maggio 2003 la Corte di Appello di Salerno rigettava, per quanto qui interessa, l'appello proposto dagli imputati nei confronti della sentenza del Tribunale di Salerno del 19.10.2001 confermando le pene rispettivamente inflitte e limitandosi a rideterminare la pena per il reato di cui al capo d) nei confronti di TA FE in relazione alla ritenuta ipotesi del tentativo e altresì a ridurre la pena nei confronti di Di UO RU e SE AN per effetto delle già concesse attenuanti generiche. La vicenda processuale su cui sono intervenuti i giudici salernitani ha avuto origine dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di SA GI relative a traffici internazionali di stupefacenti tra la Colombia, il Venezuela e l'Italia e ha riguardato la costituzione nel salernitano di due distinti gruppi associativi (contestazioni di cui ai capi a) e c)) finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, oggetto di indagini durate circa due anni nel corso dei quali si è svolta, in particolare, attività di appostamento ed intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno portato altresì all'accertamento di numerosi episodi di acquisto o vendita di sostanze stupefacenti, parimenti oggetto del giudizio. Si accertava inoltre la esistenza di una associazione (capo 1), art. 416 c.p., costituita tra OL GI, PO GE e AS GI allo scopo di commettere falsificazioni e contraffazioni di documenti vari (carte di identità, patenti di guida, codici fiscali, attestazioni di partite IVA) e di numerosi episodi di falsificazione singolarmente contestati ai predetti imputati.
La Corte di appello dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di reato associativo ex art. 74 l. st., rilevava come la esistenza di entrambe tali associazioni era stata accertata con sentenza del G.I.P. di Salerno del 28.5.1999, resa sulla posizione di alcuni degli imputati giudicati con rito abbreviato. Tale sentenza poteva essere presa in considerazione nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e la piena prova era stata raggiunta essendo emersi numerosi elementi di riscontro costituiti dagli esiti di intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di coimputati e accertamenti di p.g. Poteva ritenersi così provata sia l'esistenza (capo C) di una vasta associazione dedita all'importazione in Italia di stupefacenti dal sud America, facente capo a SE ER (attualmente deceduto), colà trasferitosi, che intratteneva contatti con i produttori colombiani e organizzava l'invio della merce in Italia e cui appartenevano numerosi soggetti giudicati separatamente oltre quelli, LL ES e IA LA, sua convivente, di cui al presente procedimento;
sia di un'altra più limitata associazione (capo A) facente capo al NZ e alla quale appartenevano DA e IS con il ruolo di fornitori di piccole quantità di droga. Riteneva altresì provati due tentativi di importazione in Italia di droga per nave (capo D) e per essi venivano condannati SE AN IA, LL ON, IA LA, Di UO RU, TA FE, BE SQ. La Corte procedeva altresì ad approfondita disamina della posizione dei singoli imputati in relazione alle singole contestazioni rispettivamente formulate.
Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorrono per Cassazione gli imputati RE AN RI, RO ER, RI DO, SA FR e IA LA, DI ZO UG, NO TO, LE AN, OB AL, UO AN, AL IG, TO RO deducendo rispettivamente i seguenti motivi.
SA FR e IA LA (condannati il primo alla pena di 14 anni di reclusione per i reati di cui ai capi c) e d) unificati sotto il vincolo della continuazione e la seconda alla pena di anni otto di reclusione per gli stessi reati) Con ricorso personale sottoscritto dal solo LL si deduce: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 c.p.p. in relazione all'art. 8 stesso codice, circa la eccepita competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, atteso che il primo atto esecutivo del sodalizio criminoso sarebbe avvenuto in Milano, dove era residente il LL e dove era stato raggiunto l'accordo costitutivo, a nulla rilevando il luogo di esecuzione del primo reato, che peraltro - avuto riguardo alle transazioni verso la Colombia o alla cessione dei 3 kg. di hashish - si sostiene avvenuto anch'esso nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità milanese;
2) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla circostanza che si sono valutate diversamente responsabilità simili e cioè non si è tenuto conto che tutti gli altri imputati cui si addebitavano transazioni economiche verso la Colombia sono stati assolti. Con ricorso a firma dell'avv.to Gaetano Pastore, si prospetta la nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione sotto i seguenti profili: 1) si è pervenuti alla condanna dei ricorrenti senza tenere conto che tutti i presunti concorrenti nel reato associativo sono stati assolti e dunque è venuta meno la complessità stessa del sodalizio criminoso;
non essendo la partecipazione della IA sostenuta da prova certa, si poteva al più parlare di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73; 2) necessità della prova certa della concreta ed illegale disponibilità della sostanza stupefacente per la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 73 l. st., prova che - ove raggiunta - porterebbe alla consumazione stessa del reato e non già ad una ipotesi di tentativo di importazione, peraltro nella specie comunque non sostenuta da sufficienti elementi di prova con riferimento sia alla effettiva disponibilità della droga che all'episodio della nave che non era mai arrivata.
RE AN RI (condannata alla pena di 4 anni di reclusione e euro 13.772,18 per il reato previsto dagli artt. 56 c.p. e 73 l. stupef. capo d)) prospetta 1) mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella testimonianza di TA AN che avrebbe dovuto essere sentita come teste dalla Corte di appello a seguito della intervenuta assoluzione della stessa dal reato connesso: la prova riguardava le circostanze della rimessa di denaro effettuata da CA e SE AN IA al SE ER, marito della TA, in Colombia ed era rilevante in quanto solo la TA avrebbe potuto confermare di essere stata proprio lei ad incaricare la cognata (la SE appunto) a mandare dei soldi (4,5 milioni di lire) al marito (Sentore ER), circostanza quest'ultima che costituirebbe l'unico contributo concreto da parte della SE al tentativo di importazione dello stupefacente;
2) erronea ritenuta sussistenza del delitto di importazione di stupefacenti in mancanza di ogni concretezza in ordine al reato che si voleva compiere: si discute di un ipotetico acquisto di stupefacenti che dovevano essere importati in Italia con una nave, rispetto al quale non sarebbe possibile apprezzare la idoneità ed univocità degli atti. DI ZO UG (condannato a quattro anni di reclusione e 40 milioni di multa per il reato di cui al capo d)-) lamenta che la sentenza di appello non ha fornito risposta agli interrogativi posti con l'appello in ordine alla configurabilità del contestato tentativo di traffico di sostanze stupefacenti, reato per il quale mancherebbe la prova;
la nave (Royal Fer) era arrivata a Vado Ligure senza alcun carico di sostanza stupefacente e dunque è ben verosimile che SE, facendosi consegnare 1000 euro da Di UO, lo abbia semplicemente truffato per ottenere i soldi per il viaggio;
peraltro l'esiguità delle rimesse effettuate da Di UO a favore di SE non avrebbero consentito un acquisto di stupefacente tale da giustificare il noleggio di una nave.
OB AL (condannato ad anni sette di reclusione per due episodi di spaccio di sostanze stupefacenti) eccepisce: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 268, co. 3, e 271, co. 1, c.p.p. attesa la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione ad avvalersi, per le intercettazioni, di impianti esterni alla procura, sia sulla inidoneità o insufficienza dei mezzi in dotazione alla procura, sia sulle ragioni di eccezionale urgenza;
2) illogicità di motivazione in relazione alla utilizzazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 74 l. stupef. a carico di AS, sentenza che non conterrebbe elementi utili;
illogicità della motivazione sulla affermazione di responsabilità che ha trascurato come il tenore delle telefonate intercettate rendesse chiaro che si parlava di "auto" e non di droga, dovendosi dunque ritenere che gli incontri fossero avvenuti a tal fine;
non vi è prova dell'effettivo pagamento dello stupefacente in quanto dalle intercettazioni emerge solo notizia di assegni di cui non è certo l'avvenuto pagamento;
3) mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 l. stupef..
RO ER (condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di tentata cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1 e detenzione a fini di spaccio di sostanza di cui alla tabella 2, pena così ridotta in appello a seguito della derubricazione dei reati contestati all'ipotesi tentata anziché consumata) eccepisce 1) violazione di legge e difetto di motivazione, atteso che la motivazione della sentenza impugnata riconosce che l'attività posta in essere dal TA mancava di concretezza e che si trattava di una mera promessa e quindi si poneva al di qua della stessa ipotesi del tentativo, per la mancanza del requisito della univocità degli atti;
non è emerso in alcun modo che il TA avesse già preso contatto con i fornitori;
2) quanto alla detenzione di 50 gr. di hashish si ritiene violato il principio di correlazione tra contestazione e reato ritenuto in sentenza.
NO TO (condannato a sette anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, in continuazione) contesta la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 74 l. st. per mancanza di motivazione logica ed adeguata a provare la consapevolezza da parte sua di aver intrattenuto rapporti con soggetto, il NZ, operante nell'ambito di una associazione dedita al traffico delle sostanze stupefacenti e che le cessioni effettuate avessero contribuito al raggiungimento dello scopo della stessa;
il contributo è stato meramente occasionale, essendosi egli limitato ad effettuare 2 o 3 cessioni di piccoli e medi quantitativi di cocaina, e non può ritenersi di per sè sufficiente a integrare il delitto contestato;
le risultanze processuali non hanno fornito la prova che il IS fosse consapevole che il NZ gestiva una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti;
egli dunque avrebbe dovuto essere condannato solo per il reato di cui all'art. 73 ed avrebbe comunque dovuto essere concessa l'attenuante di cui all'art. 73, co. 5, l. st. e art. 114 c.p.. LE AN (condannato a sette anni di reclusione per art. 74 e 73, in continuazione) lamenta mancanza di motivazione per non essere stata data risposta alle contestazioni mosse con i motivi di appello circa la esistenza del reato associativo;
la Corte di appello, pur avendo analizzato la specifica posizione del DA al fine di valutarne la partecipazione alla associazione già ritenuta nella sentenza resa dal G.I.P., ha in realtà motivato sulla violazione dell'art. 73 l. st (dimostrando le cessioni di droga al NZ) e non su quella dell'art. 74, non essendo riuscita a dimostrare la consapevolezza di essere parte stabile nella eventuale associazione;
contesta la logicità di una ricostruzione che gli ha attribuito il ruolo di fornitore dei mercanti all'ingrosso. Anche la responsabilità per le singole cessioni sarebbe priva di prova in quanto le telefonate non avrebbero offerto alcun utile elemento di riscontro atteso che si tratta di colloqui intercorsi tra altri soggetti e dubbio è il riferimento alla persona del DA che peraltro non ha mai negato di conoscere NZ;
manifestamente illogica è la ricostruzione della esistenza di due associazioni di cui la seconda vedrebbe come capo il NZ e come partecipi il IS ed il DA destinati a fornire piccole quantità di droga al NZ;
ricostruzione anche questa del tutto illogica in quanto una attività come quella del DA e del IS può essere solo ricondotta ad una personale piccola attività di spaccio a terzi acquirenti e potrebbe giustificare solo la contestazione del concorso di persone ma non il reato associativo;
avrebbe comunque dovuto riconoscersi l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90. RI DO (condannato a cinque anni e mesi sei di reclusione e lire 55 milioni di multa per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti) attraverso l'esame del contenuto delle telefonate intercettate cerca di dimostrare che non vi è stata alcuna attività di spaccio di sostanza stupefacente o quantomeno sostiene che la detenzione accertata era, almeno in parte, per uso personale e pertanto sarebbe stata applicabile l'attenuante del co. 5 dell'art. 70 l. stupef. Con dichiarazione redatta personalmente e depositata il 21.8.2003 il ER ha rinunciato all'impugnazione. UO AN (condannato ad anni tre di reclusione e lire tre milioni di multa per i reati di cui ai capi e), f), g, h), i), l), m), n)) prospetta il vizio di omessa motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), f), g), h), i), l), m), n), dell'imputazione ritenuti in continuazione, atteso che la motivazione per relationem alle argomentazioni svolte in primo grado non è legittima in presenza di specifiche censure, censure che nella specie sarebbero state formulate in ordine alla mancanza di un rapporto associativo tra il ricorrente e gli altri associati atteso che il ricorrente non rivestiva un ruolo assegnato all'interno dell'organizzazione, ma svolgeva una propria attività sia pure contraria alla legge. In via gradata chiede l'applicazione della disciplina di cui alla legge 134/03 e di essere rimesso in termini per formulare la relativa richiesta.
AL IG (condannato ad anni due, mesi quattro di reclusione e lire 2.500.000 di multa per associazione per delinquere e contraffazione di carte di credito) deduce violazione di legge e difetto di motivazione, per mancata valutazione delle prove a discarico;
in particolare, quanto alla contraffazione si deduce che non si è tenuto conto che la contraffazione era grossolana e che mancavano i macchinari idonei a renderla accettabile, come avrebbe potuto accertarsi con la sollecitata perizia sui macchinari stessi;
quanto al reato di associazione per delinquere si rappresenta che la considerazione del AS emergente dalle intercettazioni telefoniche era estremamente negativa.
TO RO (condannato ad anni due, mesi quattro di reclusione e lire 2.500.000 di multa per associazione per delinquere e contraffazione di carte di credito) si duole della omessa e contraddittoria motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo (associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati di falso).
I ricorsi vanno rigettati, stante la infondatezza dei motivi proposti, ad eccezione di quello di ER DO che va dichiarato inammissibile e di quello di SE AN IA che merita invece accoglimento per quanto appresso si dirà.
Deve premettersi, in generale per tutti i ricorrenti, che i ricorsi stessi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p. nella parte in cui le critiche mosse alla decisione impugnata si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, arricchita dal rilievo dato a elementi di prova che sarebbero sfuggiti all'attenzione del giudice di merito e implicherebbero, al fine di controllarne la fondatezza, una rivalutazione dei fatti e una rivisitazione degli atti, pacificamente precluse al giudice di legittimità.
Il quale ha solo il compito di verificare che la motivazione della decisione di cui si afferma la nullità obbedisca ai canoni della coerenza e della correttezza giuridica e che il giudice di appello abbia preso in esame tutto il compendio probatorio pur non essendo obbligato a rispondere specificamente alle singole censure mosse dai ricorrenti, laddove adeguata risposta possa ricavarsi dalla valutazione complessiva cui il medesimo è addivenuto. Nel caso di specie, la pronuncia gravata si palesa congruente e conforme alle regole del diritto. Essa si muove lungo una attenta ed approfondita disamina dei dati acquisiti e dei motivi di ricorso ed è connotata da scelte valutative nient'affatto irragionevoli, opportunamente esplicitate e rientranti nello spazio destinato all'esercizio dei poteri di apprezzamento della prova, demandati in via esclusiva al giudice di merito e correlativamente sottratti alla Corte di Cassazione, cui la legge vieta di erigersi a terzo arbitro degli accadimenti in fatto. In particolare non giova ai ricorrenti invocare la diversa valutazione che sarebbe stata effettuata in relazione alla posizione di altri coimputati ed il diverso trattamento a loro riservato dal momento che ciò deriva dalla attenta valutazione, compiuta dai giudici di appello delle singole posizioni e degli elementi di prova che a ciascuna di essi si riferivano.
Passando ad esaminare i singoli ricorsi ed in primo luogo quello di LL e IA, manifestamente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale fondata su osservazioni prive di qualunque consistenza in quanto disancorate dalle valutazioni effettuate dalla Corte di appello che, con osservazioni analitiche e puntuali circa l'impossibilità di identificare il luogo del commesso reato, di cui però il ricorrente non mostra di aver tenuto conto, ha fondato la ritenuta competenza dell'autorità di Salerno in base al criterio sussidiario di cui all'art. 9 c.p.p. della priorità nell'iscrizione della notizia di reato, pacificamente avvenuta a Salerno. La sentenza impugnata è altresì ampiamente motivata in merito alla ritenuta partecipazione al reato associativo e del tutto generici appaiono i rilievi mossi al riguardo con l'attuale ricorso, specie ove non tengono conto della consistenza del sodalizio criminoso, quale accertato dal G.i.p. di Salerno con la sentenza del 28.5.99, come sopra si è detto ampiamente riscontrata dalle circostanze emerse nel presente procedimento.
Logicamente motivata ed informata a corretti principi giuridici è la ritenuta configurabilità del tentativo di importazione di stupefacente;
rileva al riguardo il Collegio che l'ipotesi, oltre che astrattamente possibile, come già ritenuto dal precedente di questa Corte, richiamato anche dal giudice di appello (sez. 1^ 7.3.96 n. 1498, Carista rv 204927), è nella specie conforme alla specificità dei fatti accertati e cioè alla predisposizione di mezzi finanziari (documentati dalle rimesse di denaro) ed organizzativi (consistenti nella predisposizione del trasporto via nave) per far entrare nel territorio italiano lo stupefacente. La sentenza impugnata ha altresì correttamente accertato la idoneità e univocità degli atti rilevando come fosse stato dimostrato che alla fine del 1996 SE ER, sotto il falso nome di RE ES, si era recato in Colombia dove aveva preso contatti con gli ambienti dediti alla esportazione di sostanze stupefacenti e dove aveva ricevuto, al nome falso, numerose rimesse di denaro dai complici rimasti in Italia;
le intercettazioni avevano altresì confermato che la droga, di cui SE aveva accertato la buona qualità ed almeno in parte anche pagato il prezzo, doveva arrivare in Italia con una nave di cui era emerso anche il nome "White Arrow", nave che - sempre secondo le intercettazioni - poi non fece scalo, come previsto, nel porto di Salerno perché aveva già scaricato tutto il carico regolare (di banane) altrove;
conferma della serietà del tentativo anzidetto si ricava dal fatto che anche dopo il fallimento di questo primo tentativo, SE continuò i contatti con i sudamericani per organizzare l'importazione, sempre per nave, di un'altra partita di droga che avrebbe dovuto arrivare nell'aprile 1998 con una nave denominata "Royal Fer".
Con specifico riferimento alla posizione di LL e IA, la loro responsabilità è fondata su una corretta e congrua valutazione delle risultanze processuali (le numerose rimesse effettuate dal LL - direttamente e non -, i contatti dal medesimo intrattenuti, telefonicamente e di persona, con il SE e con altri referenti colombiani;
per IA, l'attività di sostituzione del convivente in caso di impedimento di quest'ultimo e l'appoggio fornito al SE anche in occasione di sue visite in Italia nonché la collaborazione nell'acquisto di tre chili di hascisc) e cioè su un compendio probatorio idoneo a fornire la ragionevole certezza giuridica dei reati loro addebitati.
Infondato, al limite della inammissibilità, è il ricorso di Di UO atteso che le censure proposte hanno già trovato risposta nella sentenza di appello che, come già si è precisato sopra, ha messo in luce gli elementi atti a dimostrare la serietà dei due tentativi di importazione dello stupefacente via nave e gli elementi indiziari (rimesse di denaro e tenore delle intercettazioni telefoniche) nei confronti del medesimo. Peraltro è pacifico che il giudice di appello non è obbligato a prendere in esame tutti gli argomenti prospettati dall'imputato ed a rispondere a tutti gli interrogativi e le critiche proposti dalla difesa, ma è sufficiente che offra una motivata versione dei fatti che costituisca una risposta, anche implicita, alle argomentazioni difensive, citando le fonti di prova che ritiene attendibili.
Venendo ad esaminare il ricorso di SE AN IA, lamenta la ricorrente che la testimonianza di TA AN, che solo a seguito del proscioglimento intervenuto con la sentenza di primo grado poteva essere escussa come teste, doveva considerarsi sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado con conseguente operatività del disposto dell'art. 603, co. 2 e pertanto comportava l'obbligatorietà dell'accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, non valutabile - come invece avvenuto - ex art. 603, co. 3 c.p.p.. Il rilievo è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi che non assume rilevanza la modifica legislativa intervenuta con la legge 1 marzo 2001 n. 63 in tema di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. Ili della Costituzione, dal momento che, con riferimento alla specifica situazione in esame (la TA era imputata, al pari della SE AN di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato dal quale entrambe sono state assolte in primo grado) la novella sopra richiamata non ha portato innovazioni in ordine alla possibilità di sentire come teste i coimputati del medesimo reato o di reato connesso, che già nel previgente testo dell'art. 197 c.p.p. era consentita allorché il coimputato fosse stato prosciolto e la sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile.
Risulta dall'ordinanza dell'11.2.2003 che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di escutere la TA ex art. 197 bis "non ricorrendo il presupposto della assoluta necessità di cui all'art. 603, co. 3, c.p.p." e a tale motivazione la Corte si è richiamata anche nella sentenza impugnata.
Risulta altresì dagli atti, al cui esame la Corte è legittimata attesa la natura della questione posta, che i motivi di appello sono stati presentati in data 18.1.2002, mentre la sentenza di assoluzione nei confronti di TA AN è passata in giudicato il 18.3.2002;
deve dunque considerarsi tempestiva la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata all'udienza del 5.2.2003, atteso che, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (sez. 4^ 1.10.2002 n. 37285, Vicinanza m.u. 222543) "Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.".
Tanto precisato in merito alla tempestività della richiesta, deve aggiungersi, quanto alla sua valutazione, che non ignora la Corte che un precedente (sez. 2^ 29.11.1999 n. 6426, Rocca m.u. 216302) ha diversamente ritenuto che in tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado;
e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Non ritiene tuttavia il Collegio che gli argomenti ivi esposti siano del tutto convincenti, atteso che, a prescindere dalla diversa efficacia probatoria che deve riconoscersi alle dichiarazioni rese nelle due diverse situazioni, resta il fatto che allorché il coimputato o l'imputato di reato connesso si avvalga della facoltà di non rispondere, come è avvenuto nel presente caso, difettano strumenti che rendano possibile all'interessato acquisire tale deposizione come è invece previsto per la testimonianza. Deve dunque sul punto essere annullata la sentenza impugnata in quanto la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata in relazione alla richiesta di assumere la testimonianza di TA AN doveva essere valutata ai sensi dell'art. 603, co. 2, e dunque nei limiti già ripetutamente chiariti da questa Corte e da ultimo precisati da sez. 5 9.5.2002 n. 43464, P.M. in proc. Finto ad altro m.u. 223541, salva ovviamente la successiva valutazione delle dichiarazioni che saranno rese, cui procederà liberamente il giudice di rinvio.
Per quanto riguarda il ricorso di BE, si deve rilevare il carattere estremamente generico delle contestazioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;
l'eccezione era stata già prospettata al giudice di appello che ha ritenuto la conformità delle intercettazioni utilizzate a fini di prova alle disposizioni vigenti;
con il presente motivo il ricorrente non precisa a quali specifiche attività intercettative si riferisca l'attuale censura e quale sia la rilevanza della prova che dovrebbe in tal modo escludersi, non consentendo così a questa Corte di valutare la serietà e la rilevanza della censura stessa. Nel merito, l'accertamento di responsabilità risulta congruamente e logicamente motivato;
il riferimento a quanto accertato in altro procedimento relativamente ai rapporti tra SE e AS è stato dalla Corte utilizzato per dimostrare che SE, avuti i soldi destinati all'acquisto dello stupefacente da AS, si era recato da BE per perfezionare l'acquisto di stupefacente e non già di automobili, come sostenuto dal BE senza il sostegno di alcun, pur possibile, riscontro;
a distanza di pochi giorni, secondo quanto risulta dalla impugnata sentenza, le telefonate intercettate consentivano di ricostruire il contatto relativo ad un'altra fornitura di stupefacente;
quanto alla valutazione che si trattava di cocaina, la Corte ha rilevato che tale era la sostanza abitualmente trattata dal AS e che poteva desumersi dal prezzo trattato e così pure al prezzo si è riferita per escludere l'attenuante di cui al 5 comma.
A TA erano stati contestati due episodi di compravendita di stupefacenti. Per il primo, in cui il TA si era offerto come mediatore dell'acquista di una partita di sostanza stupefacente, chiedendo in cambio 70 milioni di lire, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fosse la prova del reato consumato, dal momento che le intercettazioni evidenziavano che il SE si era riservato la facoltà di controllarne prima la qualità e dunque il reato era rimasto alla fase del tentativo. A differenza di quanto si sostiene con il ricorso, la Corte di appello ha motivato sulla idoneità ed univocità degli atti rilevando che il TA aveva già preso contatto con i fornitori e si era fatto portavoce della proposta di vendita, indicando anche il prezzo di acquisto e svolgendo dunque una attività di intermediazione che secondo Cass. sez. 4^ 28.10.98 n. 4528 è punibile, nella fattispecie a titolo di tentativo atteso che anche il reato in relazione al quale l'attività si è svolta è solo tentato.
Il secondo motivo, relativo alla contestazione di detenzione di 50 gr. di hashish, è manifestamente infondato attese le precisazioni contenute nella sentenza di appello circa il tenore del capo di imputazione, che faceva riferimento ad entrambe le tabelle di cui alla legge sugli stupefacenti, e la circostanza che il prevenuto si è sempre difeso dalla detenzione di hascisc.
Congruamente motivata è la affermazione di responsabilità di DA e IS (le cui posizioni possono trattarsi congiuntamente, essendo i medesimi accusati della partecipazione al reato associativo ex art. 74 con analogo ruolo di fornitori di NZ). Deve in primo luogo ricordarsi che la sentenza di appello riporta puntualmente tutte le numerose telefonate intervenute tra NZ e i due, dalle quali risulta l'identificazione di GI per DA GI, l'uso, nelle varie operazioni di scambio di cui si parlava, di espressioni criptiche riferibili alla sostanza stupefacente ed il coinvolgimento dei tre, i cui contatti frequentemente si intrecciavano, nello stesso traffico illecito, come dimostrato anche dalla preoccupazione con cui NZ e DA seguono le fasi che hanno portato all'arresto del IS;
risultano così provate le plurime cessioni di stupefacente da parte dei due al NZ con la consapevolezza di partecipare ad una attività finalizzata all'ulteriore smistamento della droga (dimostrata dalle telefonate che si riferivano alle lamentele dei clienti) e con ciò integrato quel contributo apprezzabile e continuato in cui si sostanzia la partecipazione all'associazione ex art. 74 l. stupef. Manifestamente infondata è poi la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. atteso che nella specie si è al di fuori del concorso di persone nel reato, mentre quella ex art. 74, co. 6, è stata motivatamente esclusa dalla Corte di appello con riferimento alle ripetute cessioni avvenute.
Il ricorso di OL è inammissibile per la parte in cui introduce contestazioni non precedentemente svolte in grado di appello. Ed invero con l'appello il OL aveva contestato soltanto la sua appartenenza alla associazione ex 416 c.p., asserendo che egli si era limitato alla falsificazione di documenti ricevendo di volta in volta il compenso dovuto, senza un legame stabile con altri indagati: sono quindi inammissibili, in quanto non in precedenza dedotte, le censure sulla accertata responsabilità per le varie falsificazioni contestategli. Quanto al reato associativo, la sentenza contiene idonea motivazione atteso che sulla base del materiale rinvenuto all'esito delle perquisizioni e delle intercettazioni telefoniche ha potuto affermare del tutto logicamente l'esistenza di un accordo per commettere una serie indefinita di reati di falso, avvalendosi di una organizzazione di mezzi e di persone costituita dalla tipografia del AS che metteva a disposizione anche i propri dipendenti, dalla abilità al computer, di OL e dal fattivo contributo di PO e RA (quest'ultimo giudicato separatamente). Quanto poi alla richiesta subordinata di "patteggiamento", è sufficiente richiamare la sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 24 settembre 2003 n. 47289, Putrella, che ha escluso l'applicabilità in cassazione della legge 134/03. Anche la responsabilità di AS per i reati di falso risulta ampiamente motivata sulla base del materiale rinvenuto nella tipografia (relativo anche alla falsificazione di carte di credito), delle dichiarazioni di RA GI (secondo cui gli erano stati commissionati lavori collegati alla falsificazione di carte di credito) e della testimonianza del funzionario della Diners che pur confermando la necessità di macchinari costosi per ottenere un prodotto pienamente conforme all'originale aveva ammesso la possibilità di realizzare dei falsi accettabili anche con macchinari più rudimentali;
la sentenza impugnata ha altresì posto in luce che, a prescindere dalla circostanza che la falsificazione aveva ad oggetto anche documenti di altro genere oltre alle carte di credito, la perizia era comunque irrilevante perché, anche ammesso che nella tipografia di AS non si potesse ottenere "il prodotto finito", si trattava pur sempre di una attività necessaria e preparatoria del risultato finale che ben poteva essere svolto altrove o altrimenti e specialmente attraverso l'uso dei computer.
Del tutto generiche appaiono poi i rilievi mossi alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 codice penale atteso che, come già si è rilevato sopra a proposito della posizione di AS, la Corte di appello ha posto in luce come le indagini effettuate, ed in particolare il materiale ritrovato, anche a bordo dell'autovettura dell'PO, le dichiarazioni rese da alcuni degli indagati e i risultati delle intercettazioni, consentissero di ritenere provati gli elementi tipici dell'associazione per delinquere e cioè l'esistenza di una struttura organizzativa, facente capo alla tipografia di AS, volta a realizzare una serie indefinita di reati di falso alla quale gli indagati contribuivano stabilmente ciascuno secondo le proprie capacità.
Da ultimo, il ricorso di ER DO deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, secondo quanto dispone l'art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte;
- Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SE AN IA e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli;
dichiara inammissibile il ricorso di ER DO;
rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti, eccettuata la SE, al pagamento in solido delle spese del procedimento ed il ER al pagamento, inoltre, di euro 300,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004