Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 27858
CASS
Sentenza 8 aprile 2004

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In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, deve ritenersi configurabile la condizione prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove), allorché la prova da assumere sia costituita dall'audizione come teste di un soggetto già coimputato e successivamente assolto, qualora il medesimo si sia in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 27858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27858
    Data del deposito : 8 aprile 2004

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