Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto della società, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali), per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento e interesse alla società poi fallita, stante la diversità concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1581
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025433/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ZI, N. IL 18/11/1939;
avverso SENTENZA del 30/01/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per declaratoria di inammissibilità.
Udito il difensore Avv. Prof. SGUBBI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 24.10.2003 la Corte d'appello di Bologna, sezione seconda, totalmente riformando quella resa in primo grado dal Tribunale di Modena il 03.06.1999, assolveva RA AN da tutti i reati per i quali in primo grado era stata pronunciata condanna nei suoi confronti, e cioè associazione per delinquere, concorso in bancarotta impropria in relazione a falsità in bilancio, in bancarotta per distrazione e documentale e causazione dolosa del fallimento della società "Multitrading" dichiarato dal Tribunale di Modena il 26.02.1992. Tale assoluzione era motivata con la ritenuta mancata prova che il MU rivestisse ruolo concreto di amministratore di fatto della società fallita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso l'anzidetta Corte che muoveva gravame unicamente in ordine al reato di causazione dolosa del fallimento in questione, ricorso accolto dalla Suprema Corte, sez. 5, con decisione 07.02.2005 con la quale si riaffermava il principio secondo cui il dolo delle operazioni di comodo non si deve di necessità estendere al fallimento.
3. In sede di rinvio la Corte d'appello di Bologna, sezione terza, con sentenza 30.01.2007, ritenuto il MU colpevole di tale reato, lo condannava, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione, pena dichiarata interamente condonata in forza della L. n. 241 del 2006. La Corte emiliana, ricordato ed applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza di legittimità, secondo cui per il reato in esame occorreva ed era sufficiente il dolo delle singole operazioni, non già dell'evento fallimento, quest'ultimo legato solo da rapporto di causalità materiale alle predette operazioni dolose, negava che potesse giovare all'imputato l'esclusione già acquisita del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, assumendo che era pacifica l'ascrivibilità del reato a titolo di concorso dell'extraneus nel fatto commesso tipicamente dall'intraneus. Ciò posto, la stessa Corte escludeva che in ciò potesse ravvisarsi un'immutazione del fatto contestato, atteso che l'imputato era stato posto in grado di ampiamente difendersi in ordine ai fatto storici contestati ed al suo reale ruolo nella vicenda. In fatto la sentenza in esame rilevava poi come il MU, nella sua veste di amministratore unico della società "Eurocomm", avesse emesso 11 fatture di comodo in favore della poi fallita "Multitrading" per importo complessivo, ritenuto ingente, di L. 678 milioni dell'epoca, fatture usate quindi per ottenere, pur in condizioni di oggettivo dissesto, anticipazioni bancarie che andavano ad aumentare lo stato passivo. Tali elementi erano avvalorati, secondo il Collegio bolognese, anche sotto il profilo psicologico, dalle dichiarazioni del AN, amministratore di diritto della società, da alcune conversazioni telefoniche, dalla partecipazione ad importanti riunioni ed analoghi comportamenti (come accompagnare il AN alla Borsa di Milano) che evidenziavano la piena consapevolezza in capo al MU della condizione effettiva della "Multitrading" e dello scopo reale delle fatture false che egli, dunque consapevolmente, aveva emesso.
4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il predetto MU che muoveva le seguenti doglianze:
a. violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 649 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c: premessa la ricostruzione sintetica dell'iter processuale, il ricorrente rileva come esso MU fosse stato definitivamente assolto da ogni addebito relativo alla partecipazione alla società fallita, sia pur di fatto, ed al reato associativo, derivandone la conseguenza che lo stesso non potesse essere ulteriormente giudicato per i fatti dolosi, non essendosi comunque la Corte emiliana uniformata alla sentenza della cassazione sul punto;
b. nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c: ribadito che ad esso MU era stato sempre contestato di essere stato amministratore di fatto della società fallita, profilo del resto definitivamente escluso, si sostiene la diversità storica della condizione di extraneus, circostanza mai contestata, per la quale era stato invece condannato;
c. erronea applicazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, e manifesta mancanza, illogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e: deduce il ricorrente da un lato che le 11 fatture non avrebbero potuto causare il dissesto e che ciò comunque non è stato provato nel caso di specie, dall'altro che risulta contraddittorio sostenere che l'imputato avesse interesse alla società poi fallita e contemporaneamente che avesse il dolo di operazioni idonee a causarne il fallimento;
d. ancora erronea applicazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, con riferimento alle fatture, e manifesta mancanza, illogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E: deduce il ricorrente che delle 11 fatture in questione 3 furono emesse dalla "Multitrading" verso la "Eurocomm" e risultano pagate, 8 (per circa L. 533 milioni) viceversa dalla "Eurocomm" verso la fallita;
orbene si deduce la insussistenza di un nesso causale tra tali fatture ed il dissesto e comunque la mancata motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è inammissibile e tale va dichiarato con ogni conseguenza di legge.
Il primo motivo di gravame - che prospetta violazione di legge processuale in relazione al divieto del ne bis in idem - è inammissibile in quanto apertamente presuppone che per il reato per cui il ricorrente ha riportato la gravata condanna (operazioni dolose che hanno concausato il fallimento, unico addebito rimasto a carico del MU) sia necessaria la qualità di socio di fatto della società fallita (qualità effettivamente esclusa dai giudici del merito), essendo invece possibile commettere il reato da extraneus, come aveva insegnato la Cassazione, Sezione 5, con la sopra citata sentenza in data 07.02.2005 cui la Corte felsinea, in sede di rinvio, ben si è uniformata sul punto, avendo appunto ritenuto l'imputato concorrente esterno. L'infondatezza del ricorso deriva, dunque, dal presupporre situazione in fatto - aver commesso il reato in qualità di socio di fatto, interno alla società fallita - contraria a quella ormai definitivamente accertata in sede di merito ed altresì in contrasto con il dettato della sopra citata sentenza di legittimità. Non diversamente va detto in relazione al secondo motivo di gravame - che prospetta violazione del divieto di immutazione del fatto - ancora una volta ancorato alla qualità di extraneus, su cui si basa la condanna, qualità che, si sostiene da parte del ricorrente, non sarebbe stata mai contestata dall'accusa ad esso imputato. Sul punto vale ricordare che, essendosi il MU ampiamente difeso in fatto sulla base di una situazione storica conosciuta e peraltro non controversa (essere egli l'amministratore unico della società "Eurocomm" ed avere fornito fatture di comodo alla poi fallita "Multitrading"), esula la denunciata immutazione, secondo un principio giurisprudenziale tanto risalente quanto monolitico. Inoltre - e qui primariamente si radica l'inammissibilità del ricorso sul punto - la correttezza della prospettazione accusatoria, compresa evidentemente la rispondenza del fatto alla contestazione, aveva già passato il vaglio del giudizio di legittimità (con la sopra citata sentenza che accolse il ricorso del P.G.). Anche per questo secondo motivo di ricorso, pertanto, si deve rilevare il suo inammissibile contrasto con la decisione di legittimità matrice del rinvio.
Per quello che attiene al terzo ed al quarto motivo di ricorso - che denunciano violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione - tutte le prospettazioni in realtà involgono questioni in fatto già risolte dai giudici del merito in esito ad argomentazioni coerenti e logiche, rispettose delle risultanze processuali, e quindi immuni dalle formulate censure. Per quel che attiene invero al rapporto causale tra condotta dell'imputato ed esito fallimentare ed agli aspetti psicologici, bene - ancorché sinteticamente - ha motivato la Corte territoriale anche con rimando al dictum della sentenza di legittimità. Nè sussiste il prospettato contrasto logico tra operazioni dolose ed interesse alla società poi fallita, stante la diversità concettuale - peraltro alla base della sentenza che ha ordinato il rinvio - tra l'elemento psicologico delle ridette operazioni ed il rapporto causale con il susseguente fallimento. Poiché il fallimento non dev'essere necessariamente ed intenzionalmente voluto quale conseguenza della propria condotta, ben possono coesistere - senza violare canoni logici e correttezza motivatoria - la mera consapevolezza del fallimento quale possibile esito (anche) della propria condotta (emettere numerose e consistenti fatture di comodo) e dunque l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse (magari di medio periodo, e sul filo incerto di erronee prospettive) ad esiti meno infausti.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.- Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente RA AN al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008