Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 3942
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Sentenza 13 dicembre 2007

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In tema di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto della società, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali), per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento e interesse alla società poi fallita, stante la diversità concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 3942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3942
    Data del deposito : 13 dicembre 2007

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