Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società).
Commentari • 4
- 1. Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 2. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
Leggi di più… - 3. La vendita senza prezzo tracciabile integra distrazione: l’extraneus risponde se ne accetta gli effetti (Tribunale Nola n. 2296/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
Leggi di più… - 4. Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2014, n. 38728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38728 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
3 8 7 28 / 14 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: Sent. n. sez 967 -FERRUA Presidente dr. Giuliana UP - 03/04/2014 dr. Maurizio FUMO - Relatore R.G.N. 2470/2013 dr. Paolo TO BRUNO VESSICHELLI dr. Maria dr. Angelo CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RA TO, nato a [...] il [...]; B avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 31 ottobre 2012; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi, depositata dall'avv. Gabriele Valentini in favore del ricorrente;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo TO BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Volpe, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito, infine, l'avv. Gabriele Valentini, che si è riportato al ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 18 dicembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato TO NO - nella qualità di amministratore, prima formale e, poi, di fatto, della società fallita "Panorama S.r.l." - colpevole del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e, concesse attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione, oltre conseguenziali statuizioni.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) in relazione agli artt. 125, 127, 191, 197 e 192 cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, dell'assoluto difetto di motivazione e dell'erronea valutazione delle risultanze processuali. Sostiene, inoltre, la mancanza dei presupposti della contestata fattispecie delittuosa e del rapporto di causalità. Con la memoria in epigrafe indicata, l'avv. Valentini ha proposto motivi nuovi, con i quali ha eccepito violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall., ribadendo la mancanza degli elementi costitutivi della stessa fattispecie delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. Ed invero, la sentenza impugnata non può, di certo, ritenersi priva di compiuta motivazione a sostegno del ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. Non può neppure dirsi che la stessa sia affetta da errori di diritto o da distorta valutazione delle risultanze di causa. È, invece, ineccepibile il percorso giustificativo che ha portato all'individuazione, nella fattispecie in esame, dei presupposti necessari ai B fini della relativa riconducibilità al paradigma del reato di cui all'art. 223, comma 2, sub specie dell'aver cagionato il fallimento della società "per effetto di operazioni dolose". Le premesse metodologiche di tale sviluppo argomentativo sono del tutto corrette, posto che il giudice di appello ha preso le mosse da ineccepibile puntualizzazione in diritto degli elementi strutturali e soggettivi dell'ipotesi di reato in questione, sulla base di indiscussa lezione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità; per poi condividere la corretta sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo dell'ipotizzata norma incriminatrice. Così è del tutto corretto il richiamo alla nozione di "operazioni dolose"; tratteggiata dalla giurisprudenza di legittimità, in termini di ampia accezione, che prescinde da qualsivoglia riferimento a fatti costituenti reato o comunque illeciti, in chiave civilistica, per ricomprendere in essa qualsiasi comportamento del soggetto agente (tra quelli espressamente indicati dallo stesso art. 223 I.f.), che, concretandosi in un abuso od in un'infedeltà delle funzioni e nella violazione dei doveri derivanti dalla relativa qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della stessa, dei soci, dei creditori e di terzi interessati. Alla corretta 2 individuazione della componente obiettiva, ha fatto poi riscontro l'esatta focalizzazione del requisito soggettivo, consistente nella volontà diretta non già al fallimento (a differenza della diversa ipotesi, prevista dalla stessa norma, della causazione dolosa del fallimento), bensì alla stessa "operazione" dalla quale poi consegua, sul piano della mera causalità materiale, il dissesto fallimentare, che si ponga, dunque, come conseguenza prevedibile e persino accettata nel rischio del suo verificarsi. All'indubbia giustezza di siffatte affermazioni, possono solo aggiungersi i seguenti rilievi. Nel ribadire l'accezione lata della locuzione "operazioni dolose" va precisato che a differenza delle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. impropria, nella specifica fattispecie in esame la nozione di "operazioni" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già, direttamente, dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (così Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314). Non è, del resto, revocabile in dubbio che, in mancanza di puntualizzazione normativa del relativo concetto, l'individuazione dell'essenza precipua della norma incriminatrice vada effettuata per esclusione rispetto ad altre ipotesi incriminatrici meglio definite o di più immediata percezione. Così rispetto all'analoga, diversa, fattispecie prevista nello stesso capoverso dell'art. 223, al n. 2, ossia la causazione volontaria del fallimento, balza evidente che alla sostanziale identità, o possibile sovrapponibilità sul piano oggettivo, fa riscontro una netta divaricazione della componente soggettiva. Infatti, in tema di fallimento determinato da operazioni B dolose, configurabile come eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Deve, infatti, reputarsi sufficiente, per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società (Sez. 5, n. 17690 del 18.2.2010, rv. 247315).
2. Così delineata la corretta cornice giuridica di riferimento, non v'è dubbio che l'inquadramento in essa della concreta fattispecie non appare né erroneo né implausibile. Ed infatti, con insindacabile apprezzamento di merito, tale in quanto congruamente motivato, il giudice di appello ha ritenuto che l'accensione di un 3 ingente mutuo, al fine dichiarato del consolidamento di posizione debitoria nei confronti di due istituti di credito, che, singolarmente, prestavano onerose fideiussioni bancarie a garanzia dello stesso finanziamento;
il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte;
la custodia, assolutamente imprudente ed irragionevole di tali liquidità non già in banca, bensì nella cassaforte della sede sociale ed il successivo furto delle stesse ad opera di ignoti, sono state ritenute integranti la nozione di operazioni dolose, caratterizzate da abusività degli elementari doveri inerenti alla qualità di amministratore. Con apprezzamento, parimenti, insindacabile è stato ritenuto che tali dolose condotte abbiano causato il dissesto della società, le cui condizioni economiche, peraltro, erano tutt'altro che floride, avendo presentato, nelle ultime annualità, bilanci sempre in perdita. In piena coerenza con quanto in precedenza affermato, in ordine all'irrilevanza delle illiceità delle dette condotte sotto il profilo civilistico, è stato correttamente ritenuto irrilevante l'esito positivo del giudizio civile di responsabilità a carico dell'odierno ricorrente, posto che la prospettiva penalistica risponde a logiche diverse, nei termini sopra puntualizzati. - deve essere 3. Per quanto precede, il ricorso globalmente considerato rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 03/04/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo TO Bruno Giuliana Ferrua PrPADEB GP DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 23 SET 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise au lun