Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2014, n. 38728
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società).

Commentari4

  • 1Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …

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  • 2Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025

    1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …

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  • 3La vendita senza prezzo tracciabile integra distrazione: l’extraneus risponde se ne accetta gli effetti (Tribunale Nola n. 2296/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …

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  • 4Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021

    La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2014, n. 38728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38728
Data del deposito : 3 aprile 2014

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