Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 2
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo lett. d), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
In tema di intercettazioni, il comma sesto dell'art. 268 cod. proc. pen. pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, e delle quali, poi, il giudice deve disporre la trascrizione integrale, ai sensi del successivo comma settimo. Peraltro, la relativa richiesta deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza, essendo inconcepibile istanza cumulativa, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello aveva legittimamente respinto l'istanza di integrazione probatoria avanzata dall'imputato e consistente nella richiesta generica di trascrizione integrale delle intercettazioni sul presupposto di una non specificata necessità di ricercare discrasie tra le dichiarazioni intercettate).
Commentario • 1
- 1. Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 17335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17335 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 29/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 247
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ SE - Consigliere - N. 042771/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv.ti Gaito Alfredo, Cantelli Giovanni e AR ON, quali difensori di NA IC (n. il 12/09/1969);
dall'Avvocato DA ON, quale difensore di IS SE (n. il 20/02/1969);
dall'Avvocato Raucci Angelo, quale difensore di NO MB (n. il 14/05/1951);
e dall'Avvocato Reccia ON, quale difensore di NO LU (n. il 20/11/1953);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione Quinta Penale, in data 23/01/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baglioni Tindari, il quale ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Uditi i difensori DA ON, AR ON e Gaito Alfredo che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 17/05/2005, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò IC NA, SE IS, MB NO e LU NO responsabili dei reati di cui ai capi A e B della rubrica (Capo A: una tentata estorsione aggravata anche dalla L. n.152 del 1991, art. 7, per NO LU. Capo B: una tentata estorsione aggravata anche dalla L. n. 152 del 1991, art. 7, per tutti e quattro in concorso tra di loro e con altre persone), li condannò: LU NO alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa per il capo a); MB NO otto anni di reclusione e Euro 1.250,00 di multa per il capo b); NA IC nove anni e quattro mesi di reclusione e Euro 1.400,00 per il capo b); SE IS sei anni di reclusione e Euro 900,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante per il capo b).
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 23/01/2007, confermò la decisione di primo grado per LU NO e in riforma dell'impugnata sentenza ridusse la pena ad MB NO a sette anni di reclusione e Euro 1250,00 di multa;
a IC NA a otto anni di reclusione e Euro 1.400,00; a SE IS a cinque anni di reclusione e Euro 900,00 di multa.
Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati. Gli Avvocati Alfredo Gaito e Giovanni Cantelli, quali difensori di IC NA, dopo una premessa nel corso della quale viene sinteticamente ricostruita la vicenda, deducono:
1) Inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di invalidità. Ingiustificata elusione del diritto all'assunzione della prova contraria. Manifesta Illogicità e contraddittorietà della motivazione, (articoli 190, 495, 546, 603 c.p.p. in riferimento all'articolo 606 c.p.p., lettera C, D ed E). La difesa del ricorrente, con tale motivo, si lamenta del fatto che non sia stata accolta la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per consentire l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza mobile del DI (la P.O. del tentativo di estorsione;
n.d.s.) e per disporre l'integrale trascrizione di tutte le intercettazioni eseguite su tale utenza. Quanto sopra sarebbe stato necessario, perché la difesa aveva rilevato delle incongruenze tra quanto riferito dal DI (che in dibattimento ha negato ogni responsabilità del ricorrente) al Tenente dei Carabinieri AR - con il quale interloquiva telefonicamente - e gli orari dei vari spostamenti e incontri con gli imputati, riferiti sempre dal DI. Incongruenze che se venissero accertate inciderebbero notevolmente sulla credibilità del teste. Tale necessità era stata segnalata anche dal Giudice di primo grado, ma la Corte ha negato la rinnovazione limitandosi a dire che poteva decidere alla stato degli atti.
2) Elusione delle regole del procedimento probatorio - Manifesta illogicità della motivazione - Sottovalutazione degli elementi favorevoli (artt. 192 e 546 c.p.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera E). Con tale motivo la difesa del ricorrente evidenzia come la Corte non abbia fornito una coerente e verificabile spiegazione all'improvviso (nella telefonata delle 19.42) riconoscimento del DI di NA IC, come uno degli estortori. Infatti, sempre secondo la ricostruzione del DI, questi avrebbe trascorso con il NA più di un'ora - prima del famoso incontro in casa NO - senza riconoscerlo. Nè d'altronde la Corte ha considerato la lamentata superficialità con la quale è stato identificato il NA, identificazione che si è raggiunta senza neppure una ricognizione fotografica.
La valutazione dell'alibi del NA - fornito nell'immediatezza e confermato da tre testi, mai accusati di falsa testimonianza - è stato invece valutato con scetticismo e con ragionamenti smentiti dalla stessa sentenza di primo grado (pagine 77 e 78). In sostanza la difesa lamenta metri di giudizio opposti e contraddittori a seconda che venga valutato il materiale probatorio dell'accusa o della difesa.
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
La difesa del ricorrente presenta anche motivi nuovi. In buona sostanza con tali nuovi motivi si evidenzia come la Corte abbia omesso di giustificare la negata rinnovazione dibattimentale a fronte di un quadro probatorio già incerto (ritrattazione della P.O., incertezze della P.O. ricavabili anche da un attento esame del contenuto delle intercettazioni utilizzate dalla Corte) e che sarebbe potuto essere definitivamente contraddetto dalle nuove acquisizioni probatorie richieste. Tutto quanto sopra doveva essere valutato dalla Corte anche in relazione al fatto che l'articolo 530 c.p.p., comma 1, in forza della riforma apportata dalla L. n. 46 del 2006 richiede per la condanna che la colpevolezza risulti al di là di ogni ragionevole dubbio.
L'Avvocato ON AR, quale difensore sempre di NA IC, deduce:
a) Nullità ex articolo 606 c.p.p., lettere B e C, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, quanto alla deposizione dell'ausiliario di P.G. Tenente AN AR;
violazione cioè degli art. 197 c.p.p., comma 1, lettera D, in relazione all'art. 373 c.p.p., comma 1, art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 191 c.p.p.. Secondo la difesa del ricorrente, il Tenente AR non poteva essere escusso come teste perché aveva raccolto la denuncia orale - sotto forma di conversazione telefonica - della P.O. DI. Tale eccezione era stata avanzata tempestivamente sia avanti al Tribunale sia avanti alla Corte di Appello (che l'ha respinta con motivazione viziata). Si tratterebbe comunque di inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
b) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettere B e C, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, in relazione all'acquisizione ed utilizzazione della missiva presuntivamente proveniente dalla persona offesa DI EL;
violazione cioè degli articoli 234, 239, 493 e 191 c.p.p.. Con questo motivo si evidenzia la inutilizzabilità e nullità della lettera - che si presume aver scritto il DI al Tenente AR - usata dalla Corte per spiegare la dichiarazione dibattimentale con la quale il DI nega di aver subito un'estorsione e comunque di averla subita ad opera del NA. Invero tale lettera non rientra tra le prove indicate dal P.M., non è stata mai mostrata al DI perché la riconoscesse come sua, nè è stata disposta una perizia per verificare se il DI ne fosse l'autore.
c) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettera B e E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza di motivazione quanto all'omessa valutazione dell'eccezioni procedurali formulate dalla difesa;
violazione cioè dell'art. 125, comma 3, e art. 604 c.p.p.. La Corte non avrebbe tenuto conto (omettendo ogni motivazione) che, la difesa del NA, nell'atto di appello, si era riportata a tutte le eccezioni che sarebbero state proposte dagli altri difensori e da valere anche per il suo assistito.
d) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettera E e D, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per mancata assunzione di prove decisive quanto alla richiesta di rinnovazione dibattimentale;
violazione cioè degli art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 603 c.p.p..
e) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettera B ed E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'omessa pronuncia assolutoria;
violazione cioè dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2.
Tali motivi sono sostanzialmente fondati sugli stessi rilievi presentati dagli altri difensori del NA e sopra riportati. Il difensore, in tale ricorso, riporta tutti i suoi motivi di appello, ai quali la Corte non avrebbe dato alcuna risposta (pagine 12-14), evidenziando, quindi, un'omissione totale di motivazione anche in relazione all'articolo 192 c.p.p.. f) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettere B ed E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione della pena finale;
violazione cioè dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 132 e 133, c.p.p..
La motivazione sarebbe generica e non tiene comunque conto, nella determinazione della pena, sia del fatto che si è in presenza di una tentata estorsione, sia del ruolo - qualora accertato - marginale del NA.
g) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettera B ed E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione sulla configurazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Sul punto il ricorrente rileva che non vi è alcuna prova che lo "lo zio O" di cui si parla, sia proprio il noto camorrista HI CE;
ne' che questi (non imputato) sia il mandante della condotta estorsiva;
ne' che l'associazione mafiosa sia beneficiaria mediata della presunta condotta estorsiva. L'Avvocato Angelo Raucci, quale difensore di MB NO, deduce:
1) Annullare l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettere D ed E, per mancata assunzione di una prova decisiva ovvero per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 603 c.p.p., nella parte in cui è stata respinta la richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La difesa del ricorrente, con tale motivo, si lamenta del fatto che non sia stata accolta la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per consentire l'acquisizione dei tabulati telefonici relative alle conversazioni del 30/10/2003 e per disporre l'integrale trascrizione di tutte le intercettazioni eseguite sull'utenza di DI EL specificate a pagina due del ricorso. La difesa del ricorrente si lamenta della motivazione della Corte che ha ritenuto superflua l'acquisizione di tale prova. Infatti da tale acquisizione emergerebbe che NO MB e NO RE non sapevano del perché il DI doveva recarsi da loro e che se poi vi sia stato un incontro in Casa del NO questo non è durato più di sei minuti e non mezz'ora come sostenuto dal DI. Infine dalle telefonate delle 16,16 e 17,14 emergerebbe che il DI già conoscesse il luogo dell'incontro e le persone che lo hanno contattato, in contrasto con quanto avviene nella telefonata delle ore 18,00 dalla quale sembra che egli ancora non sappia il luogo dell'appuntamento.
2) Annullare l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 629 c.p., art. 192 c.p.p.. La difesa del ricorrente si lamenta in primo luogo evidenziando la illogicità del fatto che NO RE sia stato assolto - nonostante sia stato lui a convocare il DI presso la casa del padre NO MB - e NO MB sia stato, invece, condannato solo perché presente al presunto incontro. Inoltre il ricorrente rileva che NO MB - come emerge dalla telefonata n. 32054 intercettata del 30/10/2003 ore 19,42 intercorsa tra il DI e il Tenente AR di cui chiede l'integrale trascrizione e acquisizione - non ha mai avanzato alcuna richiesta estorsiva ed ha anzi fatto da "paciere". Quindi il ricorrente non ha posto in essere alcun contributo materiale o morale alla realizzazione dell'evento.
3) Annullare l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettere B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla quantificazione della pena e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente evidenzia che la motivazione sui punti specificati nel motivo n. 3, di cui sopra, è carente e non ha preso in considerazione la correttezza processuale del ricorrente e il suo ruolo assolutamente marginale nell'intera vicenda. In calce al ricorso sono allegate le trascrizioni di alcune telefonate intercettate.
Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato ON DA, quale difensore di IS SE deduce:
1) Nullità della sentenza per violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera D, con riferimento agli artt. 603, 598 e 507 c.p.p. -
Nullità per mancanza di motivazione e per motivazione illogica sul punto.
La difesa del ricorrente si duole del fatto che sia stata respinta l'istanza di rinnovazione dibattimentale per procedere alla trascrizione integrale delle dichiarazioni rese al difensore, dai testi RO e Di AU, poi, successivamente escussi in dibattimento di primo grado. La giustificazione di tale richiesta si basa sul fatto che in dibattimento, svoltosi quasi un anno dopo la loro escussione da parte del difensore, i testi sono stati meno precisi ed invece ciò che avevano dichiarato al difensore, che era stato registrato, era molto più preciso e avrebbe potuto dimostrare la fondatezza dell'alibi del IS. Si sottolinea altresì la carenza e illogicità della motivazione.
2) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 192 c.p.p., dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, dell'articolo 533 c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza, nonché da atti specificatamente indicati già nell'atto di appello e che qui vengono espressamente richiamati, ex articolo 606 c.p.p., lettera E. La difesa del ricorrente con tale motivo evidenzia le carenze della motivazione dell'impugnata sentenza sull'identificazione di IS SE per l'uomo - presente alla riunione in casa NO - indicato dal DI con il soprannome "carico a lliegg". Procede ad una lunga disamina di vari elementi che potrebbero aver portato ad un'errata identificazione del IS per la persona indicata dal DI (ad esempio: soprannome comune a tutti i discendenti del primo IS SE così chiamato;
errore di trascrizione della targa dell'auto vista nei pressi del luogo dell'incontro e cioè la casa del NO;
possibilità che su quell'auto comunque non vi fosse il IS).
3) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 192 c.p.p., dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, dell'articolo 533 c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera E, con riferimento all'alibi.
La difesa del ricorrente, con tale motivo, insiste nel sottolineare che la Corte, proprio in relazione all'incertezza sull'identificazione, avrebbe dovuto valutare con molta più attenzione le prove testimoniali e documentali addotte dalla difesa a sostegno dell'alibi del IS.
Secondo il ricorrente, invece la motivazione della Corte è carente e illogica. Il ricorrente procede, poi, ad una lunga disamina dell'esame testimoniale del RO in relazione anche ai documenti prodotti sulle visite mediche, effettuate in Roma, dal padre dell'imputato accompagnato dal figlio SE IS in data 30/10/2003.
4) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 59 c.p. e per mancanza di motivazione sul punto.
La difesa del ricorrente critica la motivazione della sentenza che non spiega per quale ragione la semplice conoscenza del IS con il NA e l'ambito territoriale dove operava, devono portare assolutamente a far ritenere che il IS conoscesse HI CE e quindi a far ritenere sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 5) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. La sentenza non indica i motivi per i quali, pur riconoscendo il ruolo di minore importanza svolto dal ricorrente e la necessità di adeguare la pena al fatto, non riconosca la prevalenza delle attenuanti generiche concesse.
Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Avvocato ON Reccia, quale difensore di LU NO deduce:
1) Violazione articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E - Omessa motivazione in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza indiziaria delle risultanze dell'attività di captazione di conversazioni.
La difesa del ricorrente si lamenta della carente motivazione dell'impugnata sentenza, in ordine al contenuto delle conversazioni captate intercorse tra NO LU e le presunte vittime. Infatti, poiché queste non contengono confessioni dell'imputato, devono essere considerate, secondo il difensore, semplici indizi. La Corte avrebbe, quindi, dovuto evidenziare la gravità, precisione e concordanza degli stessi, ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e valutare la diversa interpretazione delle conversazioni effettuata dalla difesa e motivare sul perché non ritenesse accoglibile tale diversa ricostruzione dei fatti.
2) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lettera E - Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla mancata applicazione della pena nei minimi edittali.
Secondo il ricorrente la motivazione della Corte di appello, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della pena nei minimi edittali è solo apparente. Infatti la Corte ha riproposto le stesse motivazioni del Tribunale non rispondendo alle puntuali critiche contenute nell'atto di appello.
3) Violazione articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E - Omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Anche per questo punto, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe minimamente motivato sulla base di quali elementi abbia ritenuto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché molte posizioni dei ricorrenti sono simili, per evitare inutili ripetizioni, si tratteranno cumulativamente le problematiche eguali. Le doglianze specifiche saranno, naturalmente, esaminate per ogni singolo ricorrente.
Richiesta di rinnovazione del dibattimento, per consentire l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza mobile del DI (la P.O. del tentativo di estorsione;
n.d.s.) e per disporre l'integrale trascrizione di tutte le intercettazioni eseguite su tale utenza.
Tali motivi del ricorso - che in realtà costituiscono la parte essenziale delle doglianze, perché si riferiscono alla valutazione data dai Giudici di merito alle intercettazioni acquisite, rapportata agli altri elementi probatori - sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono, con evidenza, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Sez. 6, Sentenza n. 12175 del 21/01/2005 Ud. - dep. 29/03/2005 - Rv. 231484; Sez. 4, Sentenza n. 47891 del 28/09/2004 Ud. - dep. 10/12/2004 - Rv. 230568; Cass. Sez. 4A, Sent. n. 4842 del 02/12/2003 Ud. dep. 06/02/2004 Rv. 229369). La Corte territoriale ha, invero, motivato in modo esaustivo, logico e non contraddittorio il perché ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati. Ha, infatti, evidenziato la chiarezza delle conversazioni captate - le principali anche riportate nella motivazione - che fa emergere la sussistenza dei reati senza bisogno di ricorrere alla "pur legittima interpretazione". Inoltre la Corte indica, in modo corretto, il motivo per il quale il DI in sede dibattimentale non conferma il contenuto delle sue conversazioni con i Carabinieri: il DI era particolarmente preoccupato delle conseguenze che poteva subire sia la sua famiglia, sia lui stesso. Preoccupazione che la Corte sottolinea, riportando alcune conversazioni intercettate dalle quali traspare la grande paura - a seguito di gravissime minacce - e la volontà di non presentare denunzia proprio per evitare serie conseguenze. Infine la Corte esegue un attento collegamento tra le conversazioni che contengono le minacce e le conseguenti conversazioni con i Carabinieri (ma anche con altre persone;
si veda ad esempio conversazione tra la P.O. e tale AR del 25/05/2003 riportata a pagina 4 dell'impugnata sentenza), escludendo con motivazione logica e corretta le diverse interpretazioni delle difese degli imputati.
Di fronte ad un così esaustiva motivazione - che conteneva anche continui richiami alla motivazione della sentenza di primo grado, pienamente condivisa dal giudice di appello - i ricorrenti si sono limitati a ripresentare a questa Corte le stesse doglianze già oggetto dell'appello, supportandole con critiche, alla decisione impugnata, generiche e non specifiche. In particolare le difese dei ricorrenti si lamentano perché la Corte di appello non ha accolto la loro richiesta di rinnovazione del dibattimento, per consentire l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza mobile del DI e per disporre l'integrale trascrizione di tutte le intercettazioni eseguite su tale utenza che potrebbero dimostrare alcune discrasie tra le molte affermazioni del DI contenute nelle varie conversazioni. A tal proposito i ricorrenti citano anche alcuni passi della sentenza di primo grado che, a loro parere, giustificherebbe tale richiesta di rinnovazione. Sul punto si deve rilevare che il Giudice di primo grado - nonostante i richiami dei ricorrenti di cui sopra - ha deciso condannando i ricorrenti, senza avvertire la necessità di acquisire (eventualmente anche di ufficio, ex articolo 507 c.p.p.) le trascrizione oggi richieste. Si deve, poi osservare,
che le difese dei ricorrenti - alle quali è stato effettuato il deposito delle intercettazioni e che hanno partecipato alle operazioni previste dall'art. 268 c.p.p. - non hanno mai indicato in modo specifico - come era loro onere, ex art. 268 c.p.p., comma 6, - le intercettazioni delle quali hanno chiesto, genericamente, alla Corte di appello la trascrizione, attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Sul punto questa Suprema Corte ha stabilito il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di intercettazioni, l'art. 268 c.p.p., comma 6, pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, e delle quali, poi, il giudice deve disporre la trascrizione integrale, ai sensi del successivo comma settimo. Peraltro la relativa richiesta deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza, essendo inconcepibile istanza cumulativa, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze. (Si veda ad esempio: Sez. 1, Sentenza n. 5167 del 21/02/1994 Ud. - dep. 04/05/1994 - Rv. 197345).
Nè, in particolare, hanno fornito a questa Corte di Cassazione le indicazione dei passi delle conversazioni captate e non trascritte - e delle quali chiedono genericamente l'integrale trascrizione - che a loro giudizio avrebbero potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata.
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano:
Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. - dep. 16/07/1999 - Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682).
Invece, le difese degli imputati affermano, genericamente, che la trascrizione integrale di tutte le conversazioni telefoniche potrebbe dimostrare l'inattendibilità del DI e della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Quanto sopra è già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, sul punto, trattandosi, con evidenza, di giudizio di merito sottratto all'esame di questa Corte di legittimità se ben sorretto - come è nel nostro caso - da un'adeguata motivazione.
I motivi dei ricorsi sono, poi, sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare (se non per marginali e ininfluenti particolari) le argomentazioni del Giudice di appello che ha - come si è visto, con dettagliata motivazione - rigettato tali motivi.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso. Si richiama in proposito, fra le tante, la seguente pronunzia:
"È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità". (Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep.
3.5.2000 rv 216473; Si veda anche Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634). Carente motivazione sulla entità della pena inflitta, sulla non concessione delle attenuanti generiche o loro valutazione e sulla configurazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. I ricorrenti si dolgono, anche in questo caso, per una presunta carenza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, alla non concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. In realtà la Corte territoriale per ogni singolo imputato - oltre a richiamare la motivazione del giudice di primo grado - esamina i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. sia per la concessione delle attenuanti generiche, sia per individuare la pena più adeguata. Questa suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato. (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994- Rv. 196880).
Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l'individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278).
La Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, evidenziando, per ogni singolo imputato, la sussistenza degli elementi caratterizzanti tale circostanza e in particolare l'utilizzo (da parte di tutti) del metodo mafioso per il compimento dei contestati reati e l'avvalersi, per alcuni imputati, - per ottenere lo stato di assoggettamento del DI - anche della potenzialità intimidatrice derivante dall'appartenenza (quanto meno in passato) al gruppo camorristico dei "casalesi" o spendendo il nome di noti camorristi "Z O" alias HI CE, così come interpretato dalla Corte. Interpretazione non censurabile da questa Corte di legittimità perché compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente, già sopra citata. Interpretazione, tra l'altro, contestata genericamente e apoditticamente dai ricorrenti, che in realtà si sono limitati a fornire solo una diversa interpretazione e quindi sottoponendo a questa Corte di legittimità una valutazione del fatto non consentita.
Pertanto, anche questi motivi sono manifestamente infondati e quindi vanno dichiarati inammissibili.
Esame delle doglianze specifiche, diverse da quelle sopra esaminate, trattate per ogni singolo ricorrente che le abbia eventualmente poste a sostegno del suo ricorso.
NA IC:
1) Elusione delle regole del procedimento probatorio - Manifesta illogicità della motivazione - Sottovalutazione degli elementi favorevoli (artt. 192 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lettera E).
Modalità di riconoscimento del NA e valutazione dell'alibi fornito dallo stesso.
La Corte territoriale sui due punti di cui sopra, ha fornito una dettagliata, logica e non contraddittoria motivazione, che non merita alcuna censura (Si vedano pagine 14 e 15 dell'impugnata sentenza. In tali pagine la Corte evidenzia che la P.O. ha fornito nome e cognome del NA, descrivendolo fisicamente e indicando il grado di parentela con tale Sebastino;
inoltre rileva vari elementi che rendono non credibile l'alibi fornito). Infatti, come più volte ribadito da questa Suprema Corte, nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal Giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Sez. 3, Sentenza n. 40542 del 12/10/2007 Ud. - dep. 06/11/2007 - Rv. 238016).
Pertanto, anche questo motivo è manifestamente infondato e quindi va dichiarato inammissibile.
2) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettere B e C, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, quanto alla deposizione dell'ausiliario di P.G. Tenente AR AN;
violazione cioè dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lettera D, in relazione all'articolo 373 c.p.p., comma 1, art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 191 c.p.p.. Correttamente la Corte territoriale ha respinto l'eccezione concernente il Tenente dei Carabinieri AR che, secondo il ricorrente, non poteva essere escusso come teste perché aveva raccolto la denuncia orale - sotto forma di conversazione telefonica - della Parte Offesa DI. In realtà il Tenente AR a fronte di quanto apprendeva dalla P.O., nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, svolgeva accertamenti che poi riferiva all'Autorità giudiziaria procedente. È chiaro che in dibattimento il teste AR ha testimoniato, legittimamente, solo sulle attività investigative svolte, non certo sul contenuto delle conversazioni che è stato acquisito dai Giudici di merito attraverso le trascrizioni delle stesse intercettazioni.
In proposito questa Suprema Corte ha affermato che le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M.- (Sez. 1, Sentenza n. 16411 del 03/03/2005 Ud. - dep. 02/05/2005 - Rv. 231571). Quindi il Tenente dei Carabinieri AR aveva l'obbligo di testimoniare ex art. 198 c.p.p.. Le stesse norme invocate dal ricorrente confermano che non sussiste alcuna incompatibilità per l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria di testimoniare qualora abbia assunto, tra i suoi vari atti, anche la denunzia. Infatti l'art. 197 c.p.p., lettera D, prevede l'incompatibilità di testimoniare del Giudice o del Pubblico Ministero o dei loro ausiliari, che hanno svolto nel medesimo procedimento le loro funzioni. Ma la polizia giudiziaria non può certo essere considerata organo ausiliario del P.M. o del Giudice. Infatti il codice di procedura penale inserisce la P.G. tra i soggetti (art. 55 c.p.p.)
con suoi specifici compiti. L'art. 326 c.p.p., precisa che "Il P.M. e la P.G. svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Il successivo art. 327 c.p.p. e l'articolo 348 c.p.p. prevedono la possibilità di attività di indagine di iniziativa del P.G. anche dopo che il P.M. abbia impartito direttive o abbia delegato attività alla P.G., ex art. 370 c.p.p.. Naturalmente, l'esito, di quanto sopra, sarà acquisito dal Giudice nel dibattimento attraverso l'escussione come testi degli ufficiali o agenti di P.G., che hanno proceduto nella fase delle indagini preliminari allo svolgimento delle attività loro consentite dalla legge. La conferma normativa di quanto sopra la si ricava dall'art.195 c.p.p., comma 4, che stabilisce che gli ufficiali e agenti della
P.G. non possono deporre, solo sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lettere A e B. Da ciò "a contrariis" si ricava, con evidenza, la legittimità dell'assunzione come teste dell'ufficiale di P.G. che, come è avvenuto nella presente fattispecie, sia stato sentito solo sulla sua specifica attività.
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio di cui sopra e cioè che in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. (Si veda: Sez. 6, Sentenza n. 44962 del 03/11/2005 Ud. - dep. 07/12/2005 - Rv. 233504). Pertanto, anche questo motivo è manifestamente infondato e quindi va dichiarato inammissibile.
3) Nullità ex art. 606 c.p.p., lett. B e C, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, in relazione all'acquisizione ed utilizzazione della missiva presuntivamente proveniente dalla persona offesa DI EL;
violazione cioè degli artt. 234, 239, 493 e 191 c.p.p.. Anche questa eccezione è manifestamente infondata e quindi inammissibile. Invero non risulta che sia stato mai sollevato - avanti ai giudici di merito - un motivo che ostasse all'acquisizione della lettera del DI, ne' che qualcuno abbia mai contestato che tale lettera fosse stata scritta dallo stesso DI. Appare, pertanto, tardiva l'eccezione sollevata dal ricorrente avanti questa Corte. Infatti questo Supremo Collegio ha più volte affermato che nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti. (Si veda Sez. 4, Sentenza n. 1025 del 17/10/2006 Ud. - dep. 17/01/2007 - Rv. 236017).
In ogni caso si osserva che se anche non si volesse tener conto della lettera di cui sopra, il motivo per il quale la P.O. non ha presentato la denunzia e non ha confermato il contenuto delle conversazioni risulta con evidenza (come già sottolineato in questa stessa sentenza;
si veda pagina 11) dalle stesse intercettazioni richiamate, più volte, dalla Corte territoriale.
A tal proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in sede di legittimità, allorché con il ricorso per Cassazione sia eccepita l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere alla cosiddetta "prova di resistenza", ossia valutare se tali elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Si veda Sez. 6, Sentenza n. 10094 del 22/02/2005 Ud. - dep. 15/03/2005 - Rv. 231832).
4) Nullità ex art. 606 c.p.p., lettere B e E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza di motivazione quanto all'omessa valutazione dell'eccezioni procedurali formulate dalla difesa;
violazione cioè dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 604 c.p.p.. Tale eccezione è manifestamente infondata e quindi inammissibile sia perché la Corte ha risposto a tutte le eccezioni, sia perché il richiamo del ricorrente è palesemente generico.
5) Nullità ex articolo 606 c.p.p., lettere E e D, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per mancata assunzione di prove decisive quanto alla richiesta di rinnovazione dibattimentale;
violazione cioè dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 603 c.p.p..
6) Nullità ex articolo 606 c.p.p., lettere B ed E, per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'omessa pronuncia assolutoria;
violazione cioè dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2.
Tali motivi (n. 5 e 6) sono sostanzialmente fondati sugli stessi rilievi presentati dagli altri difensori del NA, sopra già affrontati e alla cui motivazione si rinvia. La Corte territoriale ha fornito un'ampia, logica e non contradeittoria motivazione sul perché ha ritenuto provata la responsabilità del NA e del perché sia del tutto irrilevante accertare la posizione dei Carabinieri nel momento in cui chiama il DI (si veda, ad esempio, la motivazione della Corte territoriale fornita per l'analoga richiesta di NO MB a pagina dieci dell'impugnata sentenza). È appena il caso di osservare che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, al quale il giudice può fare ricorso solo quando ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. E che la Corte territoriale potesse decidere allo stato degli atti lo ha dimostrato - oltre che con la motivazione contenuta nella sentenza e nella separata ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - con la sua esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione sulla penale responsabilità di ogni singolo imputato. (Si veda Sez. 2, Sentenza n. 38871 del 04/10/2007 Ud. - dep. 19/10/2007 - Rv. 238220).
In ogni caso va per completezza rilevato che il ricorrente, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto di un immotivato diniego opposto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospetta - come si diceva sopra - una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. (Si Veda: Sez. 4, Sentenza n. 37624 del 19/09/2007 Ud. - dep. 12/10/2007 - Rv. 237689). Pertanto, anche questi motivi sono manifestamente infondati e quindi vanno dichiarati inammissibili.
MB NO:
1) Annullare l'impugnata sentenza ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettere B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 629 c.p., art. 192 c.p.p.. L'unico punto di questo motivo che non rientri in quanto sopra rilevato - nella parte relativa alle doglianze comuni a tutti i ricorrenti - è la valutazione data dalla Corte al contenuto dell'intercettazione che riguarda il NO e al ruolo, secondo la difesa, di paciere e non di estortore dell'imputato. Tale motivo di ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Invero a fronte di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria (si vedano le pagine da otto a dodici dell'impugnata sentenza, dove si affronta, tra l'altro, correttamente il problema dell'atteggiamento di "finto paciere" in relazione sia alle richieste estorsive effettuate alla sua presenza e nella sua abitazione, sia al fatto - riferito dalla P.O. - che il ricorrente aveva, poi, cambiato atteggiamento nei suoi confronti facendo finta di vederlo e non salutandolo più), il ricorrente si limita a fornire una diversa interpretazione dei fatti, generica e apodittica.
Sul punto appare utile ribadire - oltre a richiamare i principi di questa Corte già sopra riportati per situazioni analoghe di altri ricorrenti - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla Cassazione, anziché "sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione", si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione (cfr. Cass. Sez. 3A, sent. 12657 del 2006, Coppolino). Per tale ragione, la motivazione può essere censurata quando essa sia mancante, contraddittoria ovvero manifestamente illogica e tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. La motivazione, dunque, si considera mancante non solo quando è completamente omessa, ma anche quando è apparente o priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio. Si considera manifestamente illogica allorché l'incoerenza è evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 23/6/2000 n. 12, Jakani;
conf. Cass. Sez. Un. 16/12/1999 n. 24, Spina;
Sez. 3, Sentenza n. 40542 del 12/10/2007 Ud. - dep. 06/11/2007 - Rv. 238016). SE IS:
1) Nullità della sentenza per violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera D, con riferimento agli artt. 603, 598, 507 c.p.p. -
Nullità per mancanza di motivazione e per motivazione illogica sul punto.
La difesa del ricorrente si duole del fatto che sia stata respinta l'istanza di rinnovazione dibattimentale per procedere alla trascrizione integrale delle dichiarazioni rese al difensore, dai testi RO e Di AU, poi, successivamente escussi in dibattimento di primo grado. La giustificazione di tale richiesta si basa sul fatto che in dibattimento, svoltosi quasi un anno dopo la loro escussione da parte del difensore, i testi sono stati meno precisi ed invece ciò che avevano dichiarato al difensore, che era stato registrato, era molto più preciso e avrebbe potuto dimostrare la fondatezza dell'alibi del IS. Si sottolinea altresì la carenza e illogicità della motivazione.
Si è ritenuto utile riportare la sintesi del motivo di ricorso, perché già dalla sua semplice lettura si evidenzia la manifesta infondatezza della tesi del ricorrente. Infatti la Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia l'insufficienza dell'alibi difensivo, rilevando, tra l'altro, che i testi Di AU e RO non sono stati in grado di dire se in data 30/10/2003 il IS si trovasse in Roma. Naturalmente la Corte ha, correttamente, fondato tale sua decisione su quanto riferito dai testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La stessa difesa del ricorrente nel chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riconosce le incertezze dei testi, che sarebbero - a suo dire - superabili dalla trascrizione delle registrazioni delle dichiarazioni difensive rese dai due predetti testi. Nel richiamare tutto ciò che è stato già detto in ordine alle richieste di rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale, si deve rilevare che correttamente la Corte non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per trascrivere le registrazioni delle dichiarazioni dei testi della difesa e per, poi, acquisirle e utilizzare come prova. Se, infatti, avesse proceduto in tal senso avrebbe violato la Legge. Infatti trascrivere e acquisire le registrazioni delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti per superare quanto acquisito in dibattimento dagli stessi nella loro veste di testi sarebbe stato equivalente all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti contenute nel fascicolo del P.M.; e ciò avrebbe violato con evidenza il principio (ormai costituzionalmente garantito dall'art.111 Cost.) che le prove si raccolgono in dibattimento davanti ad un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio delle parti. Infatti la L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16, ha modificato il testo dell'art.500 c.p.p., ripristinando l'originaria regola di esclusione probatoria, per cui le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni potrebbero essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste. Le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, pertanto, non potrebbero essere utilizzate ai fini decisori, pur se veicolate nel processo attraverso il meccanismo delle contestazioni. Non solo, ma l'anzidetta regola di esclusione probatoria impedisce l'acquisizione (prima ancora della valutazione) delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, anche alla luce dell'ordinanza 14/26 febbraio 2002, n. 36 della Corte Costituzionale. Il tenore letterale dell'art. 500 c.p.p., comma 2, induce a ritenere fondata l'interpretazione proposta, dato che, diversamente, l'acquisizione dell'intero verbale consentirebbe al giudice di conoscerne l'intero contenuto, condizionandone così la valutazione in contrasto con i principi che informano il processo accusatorio nonché il giusto processo. Ed infatti, l'attuale formulazione dell'art. 500 c.p.p., come introdotta dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16, non prevede, contrariamente al passato, l'acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni. Secondo il precedente regime, invero, allorché, in esito alla contestazione, sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione predibattimentale, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati in presenza di altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità. Nel rimuovere tale ultima previsione, la novella ha lasciato, invece, sopravvivere la formulazione dell'originario comma 3, oggi comma 2 (secondo cui le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste). Il significato della mancata riproduzione del momento formale dell'acquisizione è sottolineato dal fatto che la stessa acquisizione continua ad essere prevista per l'ipotesi in cui risulti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta, promessa di denaro o di altra utilità per non deporre o deporre il falso, in quanto, in tali casi, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministro, precedentemente rese dallo stesso teste, sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3, possono essere utilizzate. Sennonché, il termine acquisizione, nell'accezione vietata dalla norma, è solo l'atto formale di assunzione del relativo verbale al fascicolo per il dibattimento, perché venga a far parte del corredo conoscitivo utilizzabile dal giudice ai fini della decisione: insomma del compendio di elementi dichiarativi dei quali è necessaria la lettura - o anche la mera indicazione - a norma dell'art. 511 c.p.p., affinché le parti siano avvertite del quadro probatorio di cui il giudice terrà conto ai fini della decisione. Il termine anzidetto non può, quindi, intendersi come atto di mera, materiale, ricezione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ai soli fini di apprezzare il contrasto con quanto dichiarato in udienza e trarre le conseguenti valutazioni ai fini della credibilità dello stesso dichiarante, esprimendo, invece, una pregnante valenza giuridica come formale assunzione dell'atto dichiarativo tra quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento, come tale, dunque, potenzialmente in grado di comporre, poi, il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione. È indubbio, quindi, che la mancata riproduzione del termine acquisizione nell'ipotesi in esame non può significare altro che le dichiarazioni lette per le contestazioni non possono neanche far parte del fascicolo del dibattimento e, se acquisite, devono essere espunte. (Si vedano tra le tante: Sez. 5, Sentenza n. 45311 del 21/09/2005 Ud. - dep. 14/12/2005 - Rv. 232734; Sez. 2, Sentenza n. 12481 del 04/03/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231593; Sez. 1, Sentenza n. 16411 del 03/03/2005 Ud. - dep. 02/05/2005 - Rv. 231571). 2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dell'articolo 533 c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza, nonché da atti specificatamente indicati già nell'atto di appello e che qui vengono espressamente richiamati, ex articolo 606 c.p.p., lettera E. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Non è, invece, consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. (Si vedano fra le tante: Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. - dep. 23/10/2007 - Rv. 238215; Sez. 4, Sentenza n. 21602 del 17/04/2007 Ud. - dep. 01/06/2007 - Rv. 237588). La Corte territoriale ha, infatti, fornito un'ampia, logica e non contraddittoria motivazione sul perché ha ritenuto provata la responsabilità del IS (richiamando anche gli elementi probatori a carico del NA e del NO MB, pagina 17
dell'impugnata sentenza) e sulla sua identificazione (dichiarazioni del teste, tenente dei Carabinieri AR sul soprannome;
vettura sulla quale si allontanavano il NA e il IS intestata alla moglie del IS stesso;
indirizzo del padre del IS indicato con precisione dalla P.O. DI e confermato come esatto dallo stesso IS;
controllo dei Carabinieri che lo trovavano in compagnia sempre del NA in data 03/10/2003).
3) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 192 c.p.p., dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, dell'articolo 533 c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera E, con riferimento all'alibi.
Quanto detto nei due punti di cui sopra (n 1 e 2) vale anche per il contenuto di questo terzo motivo, nel quale il ricorrente ribadisce solo l'importanza di rivalutare l'alibi e gli altri elementi probatori alla luce anche delle dichiarazioni della P.O. DI che in dibattimento ha negato ogni cosa. Sulla corretta motivazione della Corte Territoriale del perché il DI abbia negato perfino il contenuto delle conversazioni intercettate si fa rinvio a quanto sopra evidenziato per gli altri ricorrenti.
LU NO:
1) Violazione articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E - Omessa motivazione in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza indiziaria delle risultanze dell'attività di captazione di conversazioni.
Anche per questo punto si ritiene utile riportare la sintesi del motivo di ricorso, perché già dalla sua semplice lettura si evidenzia la manifesta infondatezza della tesi del ricorrente. La difesa del ricorrente si lamenta, infatti, della carente motivazione dell'impugnala sentenza, in ordine al contenuto delle conversazioni captate intercorse tra NO LU e le presunte vittime. Infatti, poiché queste non contengono confessioni dell'imputato, devono essere considerate, secondo il difensore, semplici indizi. La Corte avrebbe, quindi, dovuto evidenziare la gravità, precisione e concordanza degli stessi, ai sensi dell'articolo 192 c.p.p. e valutare la diversa interpretazione delle conversazioni effettuata dalla difesa e motivare sul perché non ritenesse accoglibile tale diversa ricostruzione dei fatti. A proposito di questa doglianza, si deve sottolineare l'errata interpretazione data dal ricorrente alle parole "mezzi di ricerca della prova". Interpretazione che lo porta a ritenere che le intercettazioni non hanno valenza probatoria. È evidente che le intercettazioni - così come le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri - non sono mezzi di prova, ma solo gli strumenti di indagine attraverso i quali la prova si assume. Quindi non è prova lo strumento, il mezzo intercettazione, ma è sicuramente prova la conversazione captata. La Corte territoriale ha, quindi assolto in pieno al suo obbligo motivazionale quando ha evidenziato la chiarezza delle molte conversazioni intercettate e le ha poi interpretate logicamente e in perfetta sintonia con gli altri elementi probatori acquisiti. A tal proposito questa Suprema Corte ha più volte ribadito, con decisione condivisa dal Collegio, che in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. (Si veda, fra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 29350 del 03/05/2006 Ud. - dep. 21/08/2006 - Rv. 235088). Questo Supremo Collegio - Giudice di legittimità - deve, quindi, solo verificare l'esatto adempimento di quanto sopra - come è avvenuto nel caso di specie - da parte del Giudice di merito.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008