Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 17335
CASS
Sentenza 29 febbraio 2008

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In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo lett. d), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

In tema di intercettazioni, il comma sesto dell'art. 268 cod. proc. pen. pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, e delle quali, poi, il giudice deve disporre la trascrizione integrale, ai sensi del successivo comma settimo. Peraltro, la relativa richiesta deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza, essendo inconcepibile istanza cumulativa, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello aveva legittimamente respinto l'istanza di integrazione probatoria avanzata dall'imputato e consistente nella richiesta generica di trascrizione integrale delle intercettazioni sul presupposto di una non specificata necessità di ricercare discrasie tra le dichiarazioni intercettate).

Commentario1

  • 1Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 17335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17335
Data del deposito : 29 febbraio 2008

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