19 aprile 1942
20 settembre 1975
((Prova della proprieta' dei beni.)) ((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi))
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- 1. regime separazione dei benihttps://www.brocardi.it/ · 192.70575
Consulenza legale Q202438549 (Articolo 215 Codice Civile - Separazione dei beni) «Come sappiamo, il regime patrimoniale legale della famiglia , ovvero quello che si instaura in automatico per effetto del matrimonio , è rappresentato dalla comunione...» Consulenza legale Q202127433 (Articolo 219 Codice Civile - Prova della proprietà dei beni) «Da un punto di vista civilistico, la questione va risolta alla luce di una norma specifica, l'art. 219 c.c., rubricato appunto “prova della proprietà dei...» Quesito Q202127433 (Articolo 219 Codice Civile - Prova della proprietà dei beni) «Coniugi in regime di separazione dei beni: Il marito (A) apre due conti correnti con deposito titoli, su istituti bancari diversi, intestati solo formalmente alla moglie (B) ;...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/03/2021, n. 1232Provvedimento: […] CP_1dell “anche ai sensi dell'art. 219 c.c.”, al pagamento della somma di € […] Il difetto di prova scritta del pactum fiduciae è risultato, altresì, pregiudizievole per l'accoglimento della domanda subordinata ex art. 219 c.p.c., anche “con riferimento ai mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto degli immobili per cui è causa atteso che la norma in parola trova applicazione con riferimento alle somme di denaro attualmente esistenti nel patrimonio dei coniugi e non già con riferimento al denaro utilizzato per acquistare altri beni, come nell'ipotesi di cui trattasi” (V. pag. 8 della sentenza impugnata).Leggi di più...
- interposizione reale·
- prova per iscritto·
- indebito arricchimento·
- simulazione·
- contributo unificato·
- patto fiduciario·
- art. 219 c.c.·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- art. 2041 c.c.·
- onere della prova