Articolo 219 del Codice civile
Articolo 218Articolo 220
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 219.

((Prova della proprieta' dei beni.)) ((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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