Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11899
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Commentari2

  • 1Bancarotta fraudolenta: confermato l'insegnamento tradizionale
    Francesco Viganò · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Abbiamo qualche giorno fa segnalato una sentenza della V sezione, depositata lo scorso dicembre, nella quale si affermava, con argomentazione assai articolata, il rivoluzionario principio secondo cui, ai fini di una condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sarebbe necessario raggiungere la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, nonché la prova del dolo rispetto a un tale accadimento, da considerarsi quale vero e proprio evento del reato (clicca qui per scaricare la sentenza in parola - la n. 47502/2012 - e la relativa scheda di presentazione). Che la questione sia ben lungi dal potersi considerare risolta presso la …

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  • 2| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11899
Data del deposito : 14 gennaio 2010

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