Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 2
L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
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- 1. Bancarotta fraudolenta: confermato l'insegnamento tradizionaleFrancesco Viganò · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Abbiamo qualche giorno fa segnalato una sentenza della V sezione, depositata lo scorso dicembre, nella quale si affermava, con argomentazione assai articolata, il rivoluzionario principio secondo cui, ai fini di una condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sarebbe necessario raggiungere la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, nonché la prova del dolo rispetto a un tale accadimento, da considerarsi quale vero e proprio evento del reato (clicca qui per scaricare la sentenza in parola - la n. 47502/2012 - e la relativa scheda di presentazione). Che la questione sia ben lungi dal potersi considerare risolta presso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11899 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - Dott. GIANGIULIO AMBROSINI N.86
- Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CARROZZA
- Consigliere - N. 39205/2009REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) DI FR N. IL 26/03/1947
avverso la sentenza n. 1946/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/10/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA онаревоUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluda per rigetto Let ricer
Udito, per la parte civile, l'Avv
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1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
Città che aveva dichiarato il RI, quale presidente del consiglio di amministrazione sino al 20 12 95 e poi quale vicepresidente della Volta s.r.l., ma effettivo amministratore, dichiarata fallita, l'11 settembre 1996, colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere sottratto rilevanti somme conseguenti alla vendita di immobili, per avere ceduto partecipazioni della società a altre società riconducibili allo stesso RI, senza alcuna controprestazione,
con rilevanti perdite, per avere effettuato pagamenti non giustificati e provvigioni fittizie e a società del medesimo RI, per avere realizzato plusvalenze su e fatto immobili ceduti, per avere eseguito sottofatturazioni su vendita realizzate rifluire i proventi nei propri conti personali dal 1991 al 1996, nonché per avere tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del ritenuta di giustizia patrimonio e del volume degli affari, condannandolo alla pena
2.- L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo:
a. Motivazione meramente apparente in ordine al giudizio di attendibilità della parte erano stati indicati soltanto civile, il curatore del fallimento, in quanto i riscontri genericamente, con il richiamo alle indagini di polizia giudiziaria e alle dichiarazione degli operanti. b. Motivazione apparente e illogica in relazione alla mancata effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio. c. Violazione di legge, sostanziale e processuale in relazione al nesso causale tra condotte distrattive e pregiudizio dei creditori, tenuto conto che quelle riguardavano operazioni infragruppo, per le quali avrebbe dovuto essere provata la pericolosità.
d.- Illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo e in relazione alla esclusione della configurabilità della fattispecie di bancarotta semplice.
4ay e.- Violazione di legge non avendo la difesa, una volta rinnovato il dibattimento, :
prestato il consenso all'utilizzabilità delle dichiarazioni del curatore.
f. Violazione di legge per essere stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 219 L.F.
contestata soltanto in fatto.
3.- Il ricorso è infondato. i
3.1. In relazione alla censura circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni del curatore,
dalla sentenza di primo grado risulta espressamente che la testimonianza del curatore
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TA e del teste HI, erano state ripetute in diverse occasioni nelle udienze del 15 ottobre 2004, e successivamente, in seguito al mutamento del collegio giudicante. il 10 novembre 2005 e il 13 febbraio 2006, Pertanto è manifestamente infondata la censura di inammissibilità.
3.2.- Per quanto riguarda il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del curatore e la mancata ammissione di una consulenza tecnica, il giudice di primo grado ha anzitutto evidenziato che, nell'ambito della crisi industriale della società Superpila industriale facente parte del gruppo Duracell, che gestiva un'azienda di produzione di pile di srl, vecchia generazione (zinco-carbone), per le quali il mercato tendeva a ridursi, la dirigenza di quel gruppo aveva trasferito lo stabilimento di Scandicci, nucleo essenziale dell'attività operativa di produzione, ad una società appositamente creata la Volta industries s.r.l. con un capitale sociale di venti milioni, inizialmente sottoscritto prevalentemente dal RI che, dal 1992, controllò interamente il capitale sociale ed effettuò tutte le scelte imprenditoriali della società, come risultava da tutti i funzionari della voita sentiti nel corso del dibattimento.
3.2.a. In tale quadro il Tribunale ha evidenziato come fosse stata costituita nel 1990 una società, la Real Florence, partecipata totalitariamente da Volta RI e che alla prima società fosse stato trasferito l'immobile di Scandicci adibito ad uffici della
Volta, senza alcun pagamento del corrispettivo, neppure per quella parte indicata come corrisposta nell'atto notarile. Infatti, il curatore aveva precisato che il mancato pagamento era stato mascherato con un aggiustamento contabile, mediante addebiti in altri conti intestati a Real Florence,
Cer era ancora debitrice tanto che quest'ultima società al momento del fallimento dell'intero prezzo di acquisto dovuto alla Volta a cui era stati addebitati anche i canoni di locazione dell'immobile
La prova del mancato pagamento del prezzo da parte della Real Florence era riscontrato dal fatto che il relativo debito veniva decurtato con i canoni di locazione che la Volta industriues avrebbe dovuto corrispondere.
Il che ha logicamente reso superflua una consulenza tecnica o perizia.
Tale vendita ha determinato un danno ai creditori non avendo il Fallimento della
Volta, società distinta dalla Real Florence, potuto recuperare il credito derivante dalla vendita degli immobili, senza contropartita reale.
Orbene, il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo distrazione ex art. 216 1. fall,, in imprenditoriale, deve essere qualificato come quanto che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse, dotate di un'autonoma personalità giuridica e patrimoniale, con la conseguenza che i creditori della società depauperata non possono rivalersi dei loro crediti, inseguendo i beni ceduti ad una altra (Cass., sez. V, 15 luglio 2008, n. 39546, Cass., sez.
V, 04 dicembre 2007, n. 4410), come è avvenuto nella specie, in cui la Volta RI
non si è potuta rivalere sull'immobile venduto alla partecipata.
3.2.b. Il primo giudice ha anche dato conto dell'attendibilità delle dichiarazioni del curatore circa la vendita, peraltro documentalmente provata, senza una seria contropartita, da parte della Volta di parte delle azioni detenute nella società Elios spa, acquistata ai inizi del 1990, alle società svizzere BE US AG e GI S.A., e al RI personalmente, avvenuta nell'arco temporale che va dal 1993 ai mesi precedenti il fallimento. Ciò risulta riscontrato dal fatto che, come ha dichiarato il curatore, la società RO, che a sua volta infine aveva acquistato le azioni Elios
dai predetti, corrispose delle somme a titolo risarcitorio, in conseguenza del pagamento insufficiente delle azioni.
Anche tali vendite costituiscono distrazione sia perché inidoneo il corrispettivo rispetto al valore sia perché le società acquirenti erano riconducibili allo stesso RI, come dichiarato dal già amministratore della società Volta ed evidenziato dal primo giudice.
Leur 3.2.c. Risulta riscontrato anche il pagamento di una provvigione indicato nelle fatture in favore delle società estere ST e HA. Infatti il pagamento in favore della prima società avrebbe riguardato l'acquisizione da parte di Volta RI dello
Stabilimento di Scandicci. è logica l'argomentazione dei giudici del merito, secondo cui era evidente che il pagamento non potesse riguardare la provvigione per una vendita che era avvenuta all'interno dello stesso gruppo Duracell -Superpila e secondo gli intendimenti già
! decisi da questo. Ciò anche tenuto conto che non risultava alcuna attività in favore della Volta.
Così come non risultava alcuna attività anche per il pagamento in favore della HA di
Dublino. Ulteriore riscontro è costituito, secondo quanto evidenziato dal primo giudice, dalla testimonianza del HI, secondo cui egli aveva saputo dallo stesso RI che i pagamenti in favore della ST erano stati effettuati in favore di persona all'interno della Duracell e che la HA era riconducibile allo stesso RI
E' pertanto logica la complessiva argomentazione che i pagamenti fossero stati effettuati senza alcuna contropartita in favore della Volta RI, con danno dell'attivo di questa e dei creditori.
3.2.d.- Lo stesso discorso può essere fatto per i pagamenti in favore della AR
OM s.r.l., in quanto, come ha rilevato il curatore, nell'ambito di un controllo incrociato eseguito dalla guardia di Finanza con quella società non era stata reperita alcuna documentazione relativa a prestazioni eseguite in favore della società poi fallita.
A ciò si aggiunge quanto rilevato dal primo giudice e cioè che il HI aveva confermato che anche la AR OM era riconducibile al RI, come riferito dallo stesso.
3.2.e.-Anche in relazione alle vendite di immobili a Fimedin s.r.l. e Arafin s.r.l. per
208 contabilizzato, risulta il riscontro un prezzo superiore a quello indicato in contratto nascente dagli accertamenti della Guardia di Finanza che aveva acquisito i preliminari di vendita che provavano la vendita con un prezzo oltre il doppio rispetto a quello
Сем indicato nell'atto pubblico, la cui differenza era stata occultata e sottratta all'attivo patrimoniale.
3.2.f. Riguardo le sottofatturazioni, i riscontri risultano dalle concordi dichiarazioni al di HI, PA e NI che avevano riferito circa le vendite in "nero" e meccanismo operativo e alle diciture convenzionali per rendere noto al magazzino la quantità effettiva di merce che doveva essere inviata ai vari clienti. In particolare il
HI aveva anche aggiunto di avere consentito al RI di utilizzare il proprio conto personale per versare gli assegni in nero dei clienti.
Pertanto deve ritenersi logica l'argomentazione dei giudici del merito, costituenti sostanzialmente un unico apparato argomentativo, stante la doppia conforme, basata sulle dichiarazioni del curatore, che aveva fatto riferimento a precisi atti documentali acquisiti al fallimento in seguito ad indagini della guardia di finanza nonché sulle dichiarazioni degli altri testi, convergenti sulle destinazione di somme a terzi senza alcuna prestazione in favore della Volta e sulle fatturazioni in nero.
3.3.- Essendo provate le distrazioni ai fini della sussistenza del reato contestato non ha alcun rilievo la mancanza del nesso causale con il pregiudizio ai creditori, quanto in fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, non richiedendo le legge (art. 216 L.F.) un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, e, quindi il pregiudizio dei creditori, previsto soltanto per l'ipotesi di cui all'art. 223, comma 2, (Cass., sez. V, 15 luglio
2008, n. 39546, Cass., sez. V, 14 aprile 1987, Gelli).
3.4.-Ne discende che, ai fini dell'elemento soggettivo, non è necessario il dolo specifico, e cioè la consapevolezza di portare al dissesto la società, ma è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle Ali contratte (Cass., sez. fer., 01 agosto dislionment
2006, n. 27868), come nella specie con la vendita senza corrispettivo, oppure a
Сену prezzi non congrui o in nero o con destinazione di somme non nell'interesse della società.
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3.5. Ciò ha costituito prova anche della bancarotta documentale, essendo state tenute le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, dimostrate dal fatto che accanto ad una contabilità ufficiale vi era una contabilità in nero ove confluivano tra l'altro i ricavi delle merci vendute senza fattura incamerati dal RI, così come era stato occultato l'ingente passivo di circa 40 miliardi, con l'inserimento in bilancio di poste attive fittizie.
3.6.-E' anche infondato l'ultimo motivo concernente l'aggravante di plrurimi fatti di bancarotta (art. 219 c. 2°, n.1 L.F.)
Anche se nel capo di imputazione non si faceva riferimento alla norma di cui all'art. 219 L.F., i singoli atti di distrazione erano numerati e specificati singolarmente per
: cui all'evidenza la contestazione era stata in concreto compiuta.
Il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del
giudizio.
P.Q.M.
condanna il ricorrente alpagamento delle spesedel La Corte rigetta il ricorso e procedimento.
ROMA 14 gennaio 2010
Depositata in Cancelleria Il Presidente Il Cons. est.
Alls Roma, 1 26 MAR 2010 Селя
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