Sentenza 21 gennaio 2013
Massime • 1
La circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art.219, comma primo, l. fall., è applicabile anche ai fatti di bancarotta "impropria".
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2013, n. 18695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18695 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 21/01/2013
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 166
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE NT - rel. Consigliere - N. 43199/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IO EL N. IL 01/04/1964;
avverso la sentenza n. 1124/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 25/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr.ssa Cesqui Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi, per il ricorrente, l'avv. Delogu Massimo e l'avv. Aricò Giovanni, che hanno che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre LI NT LO avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 25-3-2011 che, in parziale riforma di quella emessa dal locale tribunale, lo condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, art. 219, comma 1, art. 223, comma 1) commessi quale amministratore della AR NT SR, dichiarata fallita il 24 febbraio 2000, e della GR.in.EC SR, dichiarata fallita il 14 aprile 2000. 1.1. Il LI è accusato, in particolare, quanto al fallimento della AR NT SR (capo A, n. 1), di avere, quale amministratore unico dal 30-5-1995 al 6-12-1996 e quale amministratore di fatto fino al fallimento, distratto beni aziendali mediante:
- trasferimento di piante del valore di circa L. 100 milioni, senza corrispettivo, nell'imminenza del fallimento, alla DO e Flores SR, di cui era socio ed amministratore insieme al fratello IA;
- erogazione, nel 1999, di somme per L. 207.631.624 a favore della GR.in.EC SR (altra società riferibile all'imputato e al fratello IA), senza giustificazione alcuna, e acquisto di un impianto di pompaggio utilizzato, in realtà, dalla GR.in.EC SR;
- appropriazione, nel marzo del 1999, della somma di L. 407 milioni corrisposta, mediante cambiali, dalla Cooperativa a r. l. Cogesar e utilizzata per ripianare un'esposizione debitoria personale dell'imputato;
- appropriazione, nei mesi di ottobre e dicembre 1988, della somma di L. 299 milioni e di L. 327 milioni, giustificata come "rimborso finanziamenti soci";
Nonché di aver tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A, n. 2).
1.2. Quanto al fallimento della AGR.IN.TEC. SR, il LI è stato condannato per avere, quale amministratore dal maggio 1992 al fallimento, distratto i seguenti beni (capo B, n. 1):
- le rimanenze finali del 1995 per oltre L. 35 milioni;
- la somma di L. 300.571.150 erogata alla fallita dalla BNc nel dicembre del 1998;
- la somma di L. 200 milioni ottenuta presentando allo sconto pagherò cambiari della società;
- il saldo cassa di L. 94.799.710 esistente alla data del fallimento;
Inoltre, aver tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo B, n. 2).
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputato l'avv. Mariano Delogu lamentando plurime violazioni di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b):
a) in relazione all'art. 27 Cost. e art. 5 c.p., per aver ritenuto integrato il reato di bancarotta nonostante le due società non fossero fallibili ai sensi dell'art. 2135 c.c., trattandosi di società agricole;
b) per inosservanza delle norme in materia di prova, essendo stata equiparata la mancata impugnazione delle sentenze di fallimento a confessione;
c) per aver ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale, a fronte di una sola condanna per delitto non colposo riportata nel 1994 (altra condanna era stata riportata per reato colposo: art. 57 c.p., commesso quale direttore del quotidiano "L'Unione Sarda");
d) in relazione alla L. Fall., art. 219, comma 1, e art. 223, per essere stata applicata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità fuori dei casi consentiti (cioè, alla bancarotta impropria).
e) in relazione alla L. Fall., art. 219, comma 1, per avere erroneamente ritenuto la sussistenza l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, sia in relazione al fallimento della AR NT SR (dove la diminuzione della massa attiva è stata stimata in circa Euro 1.700.000), sia in relazione al fallimento della GR.in.EC SR (dove la diminuzione della massa attiva è stata stimata intorno ai 190 mila Euro);
f) in relazione alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 e art. 81 c.p., per avere erroneamente applicato la disciplina del reato continuato a fattispecie di reati fallimentari contestati in relazione procedure fallimentari distinte, ma non autonome;
g) in relazione all'art. 81 c.p., per essere stata erroneamente applicata la disciplina del reato continuato;
h) in relazione all'art. 133 c.p., per essere stata comminata una pena sproporzionata rispetto alla gravità dei reati;
i) in relazione all'art. 62 bis c.p., per essere stata illegittimamente negate le attenuanti generiche;
l) in relazione all'art. 157 c.p. e segg., per aver erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2. 2.1. In data 26-11-2012 il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva, allegando la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di LI IA, evidenziando che questi è stato condannato, per fatti in buona parte coincidenti con quelli contestati al fratello NT, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, al fine di dimostrare la sproporzione con la pena irrogata all'imputato odierno all'esito del giudizio ordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Quando al primo motivo di ricorso, si osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, mai del tutto pacifica, è stata definitivamente superata dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte del 28-2-2008, n. 19601, secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 ss., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fattibilità dell'imprenditore (Cassazione penale, sez. 5, 08/01/2009, n. 9279). Trattasi di principio che la giurisprudenza successiva non ha mai messo in discussione e da cui questo collegio non intravede motivi per discostarsi.
Oltretutto, nel caso di specie lo svolgimento di attività agricola sarebbe tutto da dimostrare, posto che, come si legge in sentenza, è quantomeno dubbio che l'attività economica e l'intera organizzazione aziendale ruotassero intorno al "fattore terra".
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che da nessuna parte la mancata impugnazione delle sentenze di fallimento è stata equiparata a confessione per i reati contestati, la cui attribuzione all'imputato è avvenuta sulla base di elementi di grave spessore probatorio e indiziario, nemmeno contestati dal ricorrente.
3. Infondato è il terzo motivo di doglianza, concernente la recidiva infraquinquennale, poiché non corrisponde alla realtà che il LI abbia riportato una sola condanna per delitto doloso. La lettura del certificato penale evidenzia, invece, che egli, prima che per i fatti di questo processo, era stato condannato, con sentenza del tribunale di Cagliari del 14/3/1994, per il reato di cui all'art. 595 c.p., e nuovamente condannato, con sentenza del tribunale di Cagliari dell'8-4-1998, anche in questo caso per il reato di cui all'art. 595 c.p.. Nel 1999, con sentenza del tribunale di Cagliari del 6/12/1999, era stato condannato anche per il delitto, non colposo, di cui all'art.57 c.p.. La recidiva del LI aveva, quindi, i caratteri della reiterazione e della infraquinquennalità.
4. La tesi che l'aggravante del danno di rilevante entità sia inapplicabile alla bancarotta impropria è smentita dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante del danno rilevante applicata anche ai reati commessi da persone diverse dal fallito non è frutto di una applicazione analogica in malam parte delle norme, che sarebbe vietata in materia penale, ma è il risultato di una interpretazione sistematica della legge fallimentare. Infatti, la L. Fall., art. 223, nella prima parte, fa riferimento, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio, alla L. Fall., art. 216. Fermo il rinvio quoad poenam, l'art. 223 cit. descrive ulteriori condotte addebitabili ai soggetti di cui al comma 1. Orbene, poiché l'art. 216 rinvia - per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti - alla L. Fall., art. 219, è inevitabile che tale rinvio "interessi" anche l'art. 223 (ex multis, Cassazione penale, sez. 5, 11/10/2011, n. 121). È una impostazione che questo collegio pienamente condivide, giacché ragionare diversamente comporterebbe: a) una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., b) una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta - in linea generale - fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria.
5. Per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità è stato applicato un solo aumento di pena (e non un aumento per ogni società), per cui la disquisizione intorno alla ricorrenza dell'aggravante per entrambe le società (invece che per una sola) è assolutamente improduttiva di conseguenze. Il motivo è pertanto inammissibile.
6. Infondata è la doglianza relativa all'applicazione dell'istituto della continuazione, dal momento che la L. Fall., art. 219 prevede l'unificazione, quoad poenam, di più fatti di bancarotta commessi nell'ambito dello stesso fallimento, mentre nel caso di specie si è di fronte a più fallimenti, riguardanti diverse società. Questa Corte ha infatti chiarito che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Cassazione penale, sez. un., 27/01/2011, n. 21039). Tuttavia, trova applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse (Cassazione penale, sez. 5, 17/12/2008, n. 1137).
7. Il motivo riferito al trattamento sanzionatorio rappresenta pedissequa riproduzione di doglianze già esposte al giudice d'appello e attiene a valutazioni squisitamente di merito che il compendio motivazionale nel suo complesso consente di affermare adeguate in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. La Corte territoriale ha adeguatamente apprezzato, nel caso di specie, "la non comune spregiudicatezza e determinazione dolosa" nel porre in essere condotte distrattive di notevole gravità, nell'occultare beni sociali e nell'appropriarsi di somme rilevanti, in relazione a due società e a due fallimenti, ed è partita da una pena base (cinque anni) non molto superiore al minimo edittale, aumentandola, poi, in maniera non irragionevole, in considerazione delle aggravanti e della recidiva. Il corretto esercizio dei poteri conferiti al giudice del merito non consente interventi demolitivi di questa Corte, pur un presenza di una sanzione indubbiamente elevata in confronto a quella irrogata a complice LI IA (che ha potuto beneficiare, però, sia di attenuanti generiche prevalenti che della diminuente del rito). La doglianza si risolve, quindi, in una non consentita censura in fatto alla scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito, nel prudente e motivato esercizio del suo potere discrezionale.
8. Infondata è la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state negate in ragione dei gravi precedenti penali, della gravità del fatto (con riguardo all'entità delle somme oggetto delle varie condotte distrattive) e, quindi, in base a criteri di valutazione che, corrispondendo agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., costituiscono legittimo riferimento per il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena.
9. Pedissequa riproduzione di doglianza sollevata in appello è quella relativa alla prescrizione del reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, e che ha già avuto esauriente risposta, laddove
è stato rilevato che nessun aumento di pena è stato disposto per detta ipotesi.
Il motivo è pertanto inammissibile.
10. In conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili o infondati. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013