Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1269 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LESMO MAURIZIO GIOVANNI N. 27/7/1964 2) ROTTA CARLO N. 11/8/1950 3) PUPI GIUSEPPE N. 7/5/1961 4) MARRONE NATALE N. 10/6/1962 5) LUONI ROBERTO N. 15/9/1962 6) DE POLI GIANLUIGI N. 24/5/1964 PARTE CIVILE: COMUNE DI MILANO avverso la sentenza n. 3071/2011 della CORTE DI APPELLO DI MILANO del 8/7/2011 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in camera di consiglio del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza …
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La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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La massima In tema di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un carabiniere che, compiendo un controllo con modalità arbitrarie e vessatorie nei confronti di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 31436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31436 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
31436/12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - N.1242 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE N. 1486/2012- Consigliere - FRANCESCO IPPOLITO Dott. Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI NO VA N. IL 11/08/1974 avverso la sentenza n. 1949/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 24/03/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo GERACI, che ha concluso per l'annullaments sugo envio for it.жиза за resto ex art.73 dpr 303/50 off preverjave;
ri- дель ил чето Udito, per la parte civile, l'Avv Ventura, che hame Uditți difensor, Avvţi Bruno e concluso come in ricorso FATTO 1.- La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 24 marzo 2011, confermava la penale responsabilità di Di ST AL per i reati, avvinti ex cpv. art. 81 cp., di peculato (ex art 314 cp.: capo e della rubrica) e illecita detenzione a fine di cessione (ex art 73, comma 4, dpr 309/90: capo g) di circa 20 grammi di hashish, sottratti, nella qualità di Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri di Portoferraio, da un maggior quantitativo sequestrato a tali UM SC e TR NA, reati per i quali, riconosciute, oltre alle già concesse attenuanti generiche, l'attenuante ex art. 323 bis cp. e quella di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, determinava la pena (condonata) di anni uno e mesi sei di reclusione. 2.- Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore il Di ST, deducendo: a.- la violazione dell'art. 521 cpp., per essere stata la condanna irrogata per un fatto, costituito dall'immediata apprensione dei 20 grammi, nuovo e diverso rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, relativo a 174 grammi di hashish, risultanti dalla differenza rilevata fra la prima e la seconda pesatura della sostanza sequestrata;
b.- il vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive con cui si era messa in dubbio, in relazione alle modalità e alle incertezze probatorie emerse, la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei reati attribuiti all'imputato; c.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli effetti scriminanti della circostanza, comprovata in atti, della volontaria restituzione del piccolo quantitativo di hashish provvisoriamente appreso;
d.- l'applicabilità di una sanzione più mite. DIRITTO Il ricorso è infondato. Si osserva, invero, in ordine ai motivi di cui sopra: sub 2.a., che: il vizio denunciato, in quanto idoneo in ipotesi ad integrare una Babel wher - nullità a regime intermedio (Cass. 15.07.1993 rv. 195068; 19.09.1995 rv. 202536; 26.04.1999 rv. 214316; 17.05.2006 rv. 234199; 29.01.2008 rv. 239545) verificatasi in primo grado, non può essere fatto valere per la prima volta in questa sede ma doveva, a sensi dell'art. 180 cpp., essere dedotto fino alla deliberazione della sentenza di appello: il che non è avvenuto, mancando al riguardo, nei motivi di appello, una censura specifica e articolata in merito;
in ogni caso, il vizio in questione è - insussistente, in quanto la individuazione del quantum sottratto in soli 20 grammi circa di hashish, rispetto alla quantità, indicata nel capo di imputazione, di 174 grammi, non costituisce una modifica sostanziale del fatto, integrato comunque dalla sottrazione di una parte della droga dal quantitativo, di oltre un chilogrammo, sequestrato a UM SC e TR NA, ma ne rappresenta una mera legittima specificazione in minus, derivante dagli esiti dell'istruttoria, considerati univoci per la quantità minore e incerti per quella maggiore;
sub 2.b., che: dalle congiunte motivazioni delle sentenze di merito risulta evidenziato con chiarezza, a piena confutazione di tutte le deduzioni difensive formulate al riguardo, che l'appropriazione della piccola quantità di stupefacente da parte del prevenuto (che la prelevò personalmente, dicendo che serviva a lui e la ripose in un cassetto, custodendola lì per qualche giorno) è stata da quest'ultimo espressamente riconosciuta, così come risulta in sostanza dal medesimo ammessa, e confermata dal contesto della vicenda (vedi il successivo tentativo di 'favorire' in modo analogo detta informatrice), la destinazione di detta droga a ricompensa di una informatrice;
la descritta condotta integra senza dubbio gli estremi oggettivi e - soggettivi sia del reato di peculato, sia di quello di detenzione illecita di droga, che non possono certo considerarsi elisi dal 'movente' dell'azione (ausilio alle indagini); sub 2.c., che non può valere come scriminante la circostanza della successiva m restituzione della sostanza, posto che la stessa avvenne non per autonoma determinazione ma solo quando, sorti problemi sulla reale quantità dello stupefacente sequestrato, fu sollecitato a farlo dai suoi sottoposti;
sub 2.d., che trattasi di richiesta del tutto generica. Ciò chiarito, deve tuttavia rilevarsi che il reato ex art. 73, comma 4, dpr 309/1990 (nel testo anteriore alla novella del 2006), per effetto della concessa attenuante di cui al comma 5 dello stesso articolo, è ormai estinto per essere decorso il termine massimo di prescrizione si sette anni e mezzo, maggiorato di sette mesi e 22 giorni per i periodi di sospensione, venuto a definitiva scadenza (dal 03.02.2004) il 25.04.2012. Tale estinzione deve, dunque, essere dichiarata, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo g) della rubrica perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12 luglio 2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A. Cortese)ож de Roberto оё че DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 01 AGO 2012 3 Dott.ssa Cabriella PA Z 1 8 0