Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39043
CASS
Sentenza 21 settembre 2007

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Massime1

In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39043
Data del deposito : 21 settembre 2007

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