Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerato il rinvio operato dalla medesima norma a tutti i reati di bancarotta propria ed il richiamo dell'art. 223, comma primo, l . fall., alle pene stabilite nell'art. 216 l. fall.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2013, n. 38978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38978 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 16/07/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2184
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 50070/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CA N. IL 04/02/1962;
avverso la sentenza n. 625/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 22/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE Gerardo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 22 maggio 2012, ha sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza del Tribunale di Gorizia del 18 febbraio 2011, nei confronti di RE LO amministratore unico della Ittica Gradese s.r.l., dichiarata fallita il 31 maggio 2000, mantenendo, per quanto d'interesse del presente procedimento, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, il quale lamenta quale unico motivo un'erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità anche all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il motivo con cui si censura l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ad una fattispecie che, rientrando nella previsione della L. Fall., art. 223, comma 1, dovrebbe in thesi esulare dall'area di operatività dell'art. 219 della citata legge: il quale infatti non è ivi richiamato, a differenza dell'art. 216.
In ciò dovrebbe ravvisarsi un indebito ricorso all'analogia, vietato in materia penale per disposto dell'art. 14 disp. gen. (cd. preleggi).
La tesi giuridica cui la censura si appoggia non ha fondamento. Essa trova confutazione nella più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale da ultimo, con le sentenze di questa stessa sezione 8 novembre 2011 n. 127 e 25 gennaio 2012 n. 10791 ha affermato il principio secondo cui "in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L. Fall., art. 223, comma 1". Si è osservato in quei deliberati, nell'esporre le ragioni dell'approdo ermeneutico qui condiviso, che la diversa struttura del reato di bancarotta cd. "impropria" di cui alla L. Fall., art. 223, rispetto alla fattispecie "propria" contemplata dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata preclusione verso l'applicazione dell'aggravante di cui si discute;
e ciò in quanto il citato art. 223, comma 1, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dagli artt. 216 e 217 della legge, rende compatibile l'applicazione dell'aggravante in virtù del "raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., art. 219, comma 1, costituito dall'inciso che rinvia alle "pene stabilite dall'art. 216": inciso che si coniuga con quello della L. Fall., art. 219, disposizione quest'ultima che richiama la prima".
La linea argomentativa che informa i precedenti giurisprudenziali testè richiamati, pienamente condivisibile e dunque qui ribadita, rende ragione della correttezza della conclusione raggiunta per via di interpretazione estensiva, senza che si renda necessario il ricorso all'analogia, certamente vietato in subiecta materia. La soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la disparità di trattamento che, diversamente opinando, si realizzerebbe a discapito dell'imprenditore individuale rispetto all'amministratore di società, in rapporto ad illeciti di pari gravità (se non più gravi nel caso del soggetto societario): il che, sebbene non possa costituire il criterio dominante nella ricostruzione della voluntas legis, vale comunque a confortare l'esito interpretativo raggiunto.
3. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013