Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2013, n. 7597
CASS
Sentenza 8 novembre 2013

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In tema di concussione, l'espressione "altra utilità" ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale un vantaggio giuridicamente apprezzabile, non necessariamente economico. (Fattispecie in cui l'utilità è stata riconosciuta nell'apprezzamento e nel consenso ottenuti dal direttore generale dell'Asl per l'apertura di una sala operatoria, che avrebbe consentito all'utenza locale di non spostarsi in altre sedi, così evidenziandosi la sua capacità manageriale e la sua efficienza).

In materia sanitaria, stante la diffusa competenza residuale prima dello Stato e poi della Regione e in considerazione dell'autonomia gestionale delle singole A.S.L., va riconosciuta all'ente territoriale regionale la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi in cui siano imputati i dirigenti di una A.S.L. per aver malamente esercitato i loro poteri/doveri di autonomia gestionale, così determinando una ricaduta negativa sull'efficienza delle strutture ospedaliere, da cui sia derivato un evento lesivo ad un utente. (Nella fattispecie, a causa della realizzazione di un impianto elettrico di sala operatoria non conforme alla normativa vigente, nel corso di un "black out" era venuta meno la funzionalità della strumentazione necessaria per il controllo dei parametri vitali del paziente, così da impedire il monitoraggio delle sue condizioni di salute e determinarne il decesso).

L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio; l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

Il giudice di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria per il delitto di tentata concussione, pur in assenza della escussione "ex novo" della persona offesa del reato, la rilettura delle cui dichiarazioni era stata legittimamente operata sulla base di altre prove testimoniali).

È ammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione "Cittadinanzaattiva-Tribunale dei Diritti del Malato", ente a diffusione nazionale, dotato di rappresentatività esponenziale degli interessi del singolo alla salute e alla tutela della dignità del malato, nel procedimento penale inerente la responsabilità medica per omicidio colposo del paziente, in quanto titolare di un interesse per la cui protezione è stata delegata dai suoi associati, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica tutelata, la quale può avere anche carattere di interesse diffuso.

In tema di colpa professionale, l'anestesista è tenuto a controllare, prima dell'inizio dell'intervento chirurgico, che lo sfigmanometro ed il pulsossimetro siano presenti in sala operatoria e siano, altresì, pronti all'uso, essendo suo compito verificare costantemente i parametri vitali del paziente. (Nella fattispecie è stata riconosciuta la responsabilità dell'anestesista per il decesso del paziente, avvenuto a causa della mancata tempestiva diagnosi di un difetto di ventilazione, dovuta all'omessa verifica manuale dei parametri vitali per la mancanza in sala operatoria dello sfigmanometro e pulsossimetro, non potendosi utilizzare la strumentazione elettronica per un improvviso blackout).

Il Responsabile unico del procedimento è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l'esecuzione degli stessi, mediante un'attività di sorveglianza della loro corretta attuazione.

Il direttore generale della A.S.L. è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.

Al direttore sanitario della A.S.L., quale ausiliario del direttore generale, spettano poteri e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei luoghi della struttura aziendale, potendosi escludere la sua responsabilità solo nel caso in cui il direttore generale eserciti direttamente compiti di gestione, adottando i relativi atti amministrativi, così da ingerirsi nell'attività propria del direttore sanitario. (Nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del direttore sanitario per la ristrutturazione di una sala operatoria avvenuta senza il rispetto della normativa di settore - così contribuendo a determinare il decesso di un paziente - in ragione della diretta gestione dell'adeguamento della suddetta struttura sanitaria da parte del direttore generale).

Commentari3

  • 1Discovery incompleta dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
    Giovanni Salzillo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 26
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Ord. Sez. 6 Num. 7597 Anno 2013 Presidente: LA TERZA MAURA Relatore: PAGETTA ANTONELLA ORDINANZA sul ricorso 24255-2011 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro MARSICO MARGHERITA; – intimata avverso la sentenza n. 4712/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI del 21.9.2010, depositata il 12/10/2010; udita la relazione della …

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  • 3Nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato, la Corte di Appello è tenuta, ai sensi dell’art. 6 CEDU,…
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2013, n. 7597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7597
Data del deposito : 8 novembre 2013

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