Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.
Commentari • 15
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2010, n. 16579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16579 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 783
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 21197/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU GN nato il [...], IU IN nato il 13-9- 54, ZO ET nato l'[...];
avverso la sentenza emessa il 19-6-08 dalla Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e la memoria 8-3- 10;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in punto pena e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. Carlo Federico Grosso e La Forgia Michele, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-3-05 il Gip presso il Tribunale di Imperia, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava IU GN, IU IN e ZO ET responsabili dei seguenti reati:
bancarotta per distrazione della somma L. 2.405.346.000, fatto commesso dagli imputati come soggetti estranei, in concorso LL SE amministratore del Gruppo Borelli s.p.a. fallita il 16-11- 99, essendo stata detta somma corrisposta alla Baricentro Service per una mediazione mai eseguita o comunque effettuata in misura minima e non giustificativa dell'importo in questione (mediazione asseritamente svolta per far ottenere un finanziamento di 40 miliardi al Grupppo Berelli da parte della banca Mediocredito Sud);
truffa aggravata ai danni dell'istituto Monte Paschi di Siena, in essa assorbito l'addebito di dissimulazione dello stato di dissesto della s.p.a. Gruppo Borelli, usura per avere imposto per la mediazione di cui sopra un compenso usuraio.
I predetti, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, venivano condannati a pene ritenute di giustizia (pena base per la bancarotta anni 3 di reclusione ridotti ad anni 2 per le generiche, aumentati ad anni tre e mesi tre per la continuazione, infine ridotti ad anni due e mesi 2 per la scelta del rito)
Con pronuncia 19-6-08 la Corte di appello di Genova assolveva i citati soggetti dall'imputazione di usura perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per il reato di truffa perché estinto per prescrizione;
riduceva la pena inflitta per la bancarotta ad anni 2 di esclusione. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i medesimi nei termini infradescrittti.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato.
2 - Violazione di legge per omessa applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato;
vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva.
Con riguardo al dato oggettivo della bancarotta, le censure si risolvono nell'assumere, con rilievi di fatto, una lettura del contesto probatorio e della sua significatività diversa da quella operata in sede di merito ed è opportuno precisare che, contrariamente all'assunto difensivo, le dichiarazioni testimoniali invocate in ricorso sono state prese in considerazione e valutate in detta sede, precipuamente enunciate in primo grado e richiamate in quello successivo. In base alle individuate emergenze - consistenti in plurime e concordanti deposizioni nonché nella circostanza che gli imputati ovvero le società per cui essi agivano non fossero abilitati a prestazioni di mediazione - è stata evidenziata l'irrilevanza dell'apporto arrecato dai ricorrenti alla conclusione dell'operazione di finanziamento e di conseguenza la conclusione adottata circa la ricorrenza di una condotta distrattiva si palesa corretta. In siffatta situazione non può incidere l'assunto difensivo secondo cui la somma corrisposta a titolo di provvigione sarebbe proporzionata rispetto a quella erogata dalla banca: invero il carattere ingiustificato del cospicuo esborso in favore degli imputati è stato ravvisato a monte, nell'assenza di effettiva attività da costoro svolta.
Nè ad escludere la possibilità di reciproca integrazione delle pronunce di primo e secondo grado vale l'obiezione dei ricorrenti, fondata sull'assenza di una doppia conforme: basti puntualizzare che il giudice di appello ha condiviso la motivazione adottata dal Gup con riferimento al reato per il quale la responsabilità è stata confermata.
Per quanto concerne il dato soggettivo si è dedotto che mancava la prova della consapevolezza da parte degli imputati, concorrenti non qualificati, dello stato di dissesto in cui versava il Gruppo Borelli.
Nel disattendere tale impostazione sono decisive, a prescindere dalla motivazione di cui al provvedimento impugnato, le seguenti considerazioni di principio. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e con particolare riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell'amministratore, il dolo normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria, non essendo invece richiestala specifica conoscenza dello stato di dissesto della società: all'uopo va affermato che ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della L. Fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa. In effetti, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce un dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che quest'ultima non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (si veda: Cass. 30- 1-06 n. 7555 Rv. 233413; Cass. 13-1-09 n. 9299 Rv. 243162). L'ulteriore motivo merita accoglimento.
Il giudice di secondo grado nel determinare la pena per il delitto in relazione al quale la responsabilità è stata confermata, si è riportato a quella base inflitta dal Gup, senza calcolare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato: tale errore può essere rimediato direttamente da questa Corte senza necessità di valutazioni di merito, applicando la debita diminuente e la pena de qua viene fissata in anni 1 e mesi 4 di reclusione per ciascun ricorrente.
Infine, il beneficio della sospensione condizionale è stato negato in considerazione delle modalità della condotta, espressione di "non comune propensione alla commissione di azioni delittuose"; peraltro, non sono state indicate precise ragioni in ordine a siffatto giudizio concernente la personalità degli imputati e questa omissione assume pregnanza stante l'incensuratezza dei medesimi, elemento di significato contrario: la conclusione sul punto si palesa, quindi, ingiustificata per cui s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova la quale procederà a nuovo esame della questione dandone adeguato conto;
per il resto i ricorsi vengono rigettati.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che determina per ciascun imputato in anni 1 e mesi 4 di reclusione;
annulla la suddetta sentenza in punto eventuale concessione della sospensione condizionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010