Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2010, n. 16579
CASS
Sentenza 24 marzo 2010

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In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.

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    1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2010, n. 16579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16579
Data del deposito : 24 marzo 2010

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