Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi.
In tema di associazione per delinquere, non è necessario che il contributo offerto dall'associato sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto.
Commentario • 1
- 1. Reati-fine ripetuti: indizio di partecipazione all’associazione per delinquere?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 febbraio 2025
La ripetuta commissione di reati-fine, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, costituisce gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall'abrograzione dell'abuso d'ufficio al decreto giustizia 1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416 c.p. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, unitamente ad altri, perché ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere dedita a reati contro il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/01/2010
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 293
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 27741/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia;
Parte civile Syndial S.p.a. (già IC S.p.a.);
nei confronti di:
OL SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, Sezione 1^ Penale, in data 28.2.2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
Udito il difensore della parte civile Avv. Di Nola Massimo il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e condanna dell'imputato alle spese;
Udito il difensore dell'imputato Avv. Carponi Schittar Domenico il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6.4.2001, il AL di Venezia, fra l'altro, dichiarò OL SA responsabile del reato di promozione ed organizzazione di associazione per delinquere commesso fino al maggio 1992 (con sospensione dei termini di prescrizione dal 17.12.1999 al 18.3.2001 per anni 1 mesi 3 e giorni 1) e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione, pena accessoria, nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile.
Avverso tale pronunzia il predetto ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 28.2.2008, in parziale della decisione di primo grado, assolse l'imputato perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
Ad avviso della Corte Territoriale, anche se la tesi dell'accusa fosse provata, OL non avrebbe assunto il ruolo di costituire ma neppure di partecipe dell'associazione per delinquere (pur ritenuta sussistente) finalizzata alla perpetrazione di truffe in danno di Agrimont, poi incorporata nella IC in quanto aveva sottoscritto e vistato un numero limitato di fatture (17 su oltre 200), sicché la sua attività non era indispensabile e secondo il chiamante in correità GA avrebbe percepito di L. 350.000.000 a fronte dell'ammontare complessivo derivante dalle truffe di quasi L.
1.500.000.000. Inoltre l'attività dell'associazione era avviata da prima del suo intervento. I riscontri individuati dal AL provavano la partecipazione alle singole truffe ma non il reato associativo.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ed il difensore e procuratore speciale della parte civile.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deduce vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato che la ricezione di L. 350.000.000 non era modesta, dovendo i proventi delle truffe essere divisi fra gli associati e stante il preminente ruolo di Di CA ed era sproporzionato rispetto al numero limitato di fatture vistate da OL. Sarebbe irrilevante che l'associazione fosse preesistente poiché anche GA, confesso, entrò a far parte della stessa successivamente.
Sarebbe illogico ritenere che un sodalizio accetti l'inserimento episodico di persone ad esso estraneo e tuttavia anch'egli funzionario di IC.
La Corte d'appello non avrebbe considerato vari elementi: che OL era al corrente delle false fatturazioni e che si attivò per l'assunzione della NI, al corrente delle false fatture. I rapporti con GA erano di natura amicale. CO CO ha indicato OL e Di CA quali beneficiari degli assegni. AR NO ha riferito che in sua presenza OL invitò Di AO "a farsi la casa"; che gli appalti IC erano monopolizzati da OL e FF ed assegnati sempre alle stesse imprese fra le quali la CIM e le truffe, tramite false fatturazioni, erano collegate funzionalmente ai medesimi;
che OL si attivò perché GA fornisse aiuti economici anche a FF. NZ AR ha confermato i contatti fra OL e AR ogni volta che veniva indetta una gara d'appalto e riferito di un incontro conviviale tra FF, OL e Di AO avente ad oggetto il preventivo della casa di quest'ultimo. GA ha riferito delle iniziative di OL per procurarsi testimonianze false circa l'origine delle somme impiegate per l'acquisto di autovetture. La denunzia predisposta dalla NI a scopo estorsivo parlava di truffe poste in essere da Di CA (già suo amante) con la complicità di altri colleghi.
La omessa valutazione di tali elementi avrebbe determinato una minimale e fuorviante ricostruzione dei fatti.
Il difensore della parte civile deduce:
1. violazione di legge in quanto le circostanze indicate dalla Corte territoriale (contributo non indispensabile di OL, realizzazione da parte sua di solo una parte degli episodi delittuosi, solo parziale partecipazione alla distribuzione dei profitti illeciti, intervento successivo alla costituzione della associazione), secondo la giurisprudenza di questa Corte (citata nel ricorso) sono irrilevanti e non escludono il reato associativo;
non è necessario che l'apporto sia indispensabile ne' che l'associato partecipi a tutti i reati fine (peraltro nel caso di specie sarebbero stati almeno 17); la partecipazione agli utili dell'associazione, anche se marginale sarebbe sempre rilevante;
adesioni anche solo temporanee integrano il delitto contestato;
2. vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha solo parzialmente valutato le risultanze evidenziate dal AL quali il fatto che (secondo la chiamata in correità) OL sollecitò l'assunzione della NI perché in possesso di copie di alcune fatture fasulle di cui si sarebbe servita per denunziare i fatti, intervenendo in un momento di fibrillazione nella vita dell'associazione; che OL era a conoscenza del complessivo giro di fatture false e sovraordinato agli altri;
sarebbero inoltre manifestamente illogici i passaggi motivazionali in cui si definiscono marginali i profitti, superiori alla quota di una quinto (essendo stata in primo grado l'associazione ritenuta composta da cinque membri); in cui si fa discendere dall'intervento successivo alla nascita dell'associazione l'affermazione che il suo ruolo sarebbe stato sporadico, occasionale e frammentario ed in cui si afferma che le varie risultanze proverebbero solo la partecipazione di OL a singoli delitti.
Con memoria in data 19.8.2008 i difensori di OL SA hanno affermato che la motivazione della sentenza impugnata, ancorché sintetica, non sarebbe illogica e comunque tale illogicità non emerge dal testo del provvedimento ne' dal confronto con atti del procedimento. Il ricorso del Procuratore generale sarebbe pertanto inammissibile, come lo sarebbe quello della parte civile. Comunque i ricorsi dovrebbero essere rigettati.
Con memoria in data 15.1.2010 il difensore della parte civile ha contro dedotto rispetto alla memoria della difesa dell'imputato, ribadendo le censure svolte.
Il primo motivo di ricorso della parte civile è fondato. Tutti gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità di OL per il reato associativo sono irrilevanti rispetto alla conclusione e danno un'interpretazione del reato associativo in contrasto con gli orientamenti di questa Corte. In particolare la partecipazione, anche qualificata ad un'associazione penalmente vietata non è esclusa dal concorso in un numero limitato di reati fine, dal fatto che la sua attività sia indispensabile e dal fatto che l'associazione fosse preesistente alla sua adesione.
In tema di associazione per delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso - reati - fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi. (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6026 del 25.3.1997 dep. 21.6.1997 rv 208088). Il contributo offerto dall'associato non è necessario che sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto (V. Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2350 del 21.12.2004 dep. 26.1.2005 rv 230718).
Peraltro il AL aveva ritenuto indispensabile il ruolo di OL per confermare ed avvalorare almeno sul piano formale la correttezza delle opere eseguite relative in realtà a lavori mai effettuati o eseguiti più volte (p. 63 sentenza di primo grado) e su ciò, come si dirà esaminando il secondo motivo di ricorso della parte civile ed il ricorso del Procuratore generale, la motivazione della sentenza d'appello è meramente assertiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale è ben possibile l'adesione ad un'associazione per delinquere preesistente, tanto che questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui adesione all'associazione criminosa successiva alla sua costituzione, la violazione della relativa ipotesi delittuosa va temporalmente collocata nel momento in cui avvenne l'ingresso nella struttura associativa e l'adesione al pactum sceleris. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2908 del 26.11.1985 dep. 21.12.1985 rv 171420). Quanto alla ricezione (secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito) della somma complessiva di circa L. 350.000.000 a fronte dell'ammontare complessivo derivante dalle truffe di quasi L. 1.500.000.000, si tratta di elemento di significato logicamente contrario a quello ad esso attribuito dalla Corte territoriale. Infatti si tratta di una quota parte superiore a quella risultante dalla divisione del profitto dei reati fra gli associati individuati dai giudici di merito.
Peraltro per la configurazione dell'ipotesi associativa non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale, o quanto meno proporzionale, divisione degli utili conseguiti dall'organizzazione, giacché, ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7063 del 5.5.1995 dep. 20.6.1995 rv 201907). Il secondo motivo di ricorso della parte civile ed il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale sono fondati.
Anzitutto va ricordato che "Il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 4333 del 9.2.1990 dep. 29.3.1990 rv 183848). Nel caso in esame, dopo ampia rassegna degli elementi di prova acquisti, il AL era pervenuto alla conclusione dell'esistenza di una piena ed integrale attendibilità delle dichiarazione di GA, secondo le quali era stata costituita un'associazione per delinquere tra GA, Di RA, OL, CO e AR (p. 62 sentenza di primo grado).
Con specifico riferimento alla posizione di OL il AL (come si è già detto) ha affermato la indispensabilità del suo ruolo ai fini della realizzazione del programma associativo per confermare ed avvalorare almeno sul piano formale la correttezza delle opere eseguite relative in realtà a lavori mai effettuati o eseguiti più volte (p. 63 sentenza di primo grado).
A fronte di tale assunto la Corte d'appello si è limitata ad assertivamente affermare che il ruolo di OL non era indispensabile per il limitato numero di fatture vistate (punto 9.2 della sentenza impugnata) senza soffermarsi sulla decisività del visto, pur evidenziato dal AL.
Sono stati trascurati tutti gli altri elementi pur evidenziati dal AL, dall'intervento per l'assunzione della NI, perché la stessa era in possesso di copie di alcune fatture fasulle di cui si sarebbe potuta servire per denunziare i fatti (p. 66 sentenza di primo grado), all'accordo spartitorio (p. 52 sentenza di primo grado), all'essere stato OL a conoscenza del complessivo giro di fatture false e compartecipe della totalità dei fatti commessi (p. 63 sentenza di primo grado), fino alla serie di elementi indicati nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte Territoriale. Ancora una volta assertiva è l'affermazione della sentenza impugnata (punto 9.4) secondo la quale tali elementi proverebbero solo la partecipazione di OL a singoli reati fine e non all'associazione.
Si è già detto come sia manifestamente illogica la valutazione secondo la quale la partecipazione agli utili dell'associazione in misura superiore agli altri associati sia stata considerata indice di non partecipazione al sodalizio.
A fronte delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione rassegnati la sentenza impugnata deve essere annullata. Peraltro, essendo intervenuta prescrizione del reato associativo e difettando le condizioni per un proscioglimento con formula ampia nel merito (per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado) l'annullamento deve essere con rinvio ai soli fini degli interessi civili, rimettendo le parti private innanzi al giudice competente in grado di appello.
Sulla richiesta di rifusione delle spese provvedere il giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1 estinto per prescrizione e rimette le parti private innanzi al giudice civile competente per l'appello, al quale demanda anche la decisione sulla richiesta della parte civile di rifusione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010