Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Pertanto, non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità dell'imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all'effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società e ai tempi di restituzione delle somme).
Commentari • 5
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1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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- 4. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
Leggi di più… - 5. I profili penalistici del concordato preventivoAndrea Fidanzia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
I profili penalistici del concordato preventivo di Andrea Fidanzia L'autore si occupa dei profili penalistici del concordato preventivo partendo, in primo luogo, dall'analisi dell'art. 236 L.F. , unica norma della Legge Fallimentare che contempla tale istituto sotto l'aspetto penalistico. Sono state, inoltre, esaminate le ricadute in termini penalistici dell'entrata in vigore della legge fallimentare del 2005 ed i rapporti dell'art. 236 L.F. con la dichiarazione di fallimento. Infine, sono state approfondite le problematiche relative al diverso configurarsi delle fattispecie di bancarotta concordataria e fallimentare in relazione alle varie fasi (ammissione, approvazione ed omologa) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2011, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 03/02/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 358
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 19873/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ND, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d?Appello di Genova del 5.11.2009;
Per il ricorrente e? presente l?avv. Giangare? Fabrizio del Foro di La Spezia;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. Francesco Mauro Iacoviello) che ha concluso instando per la declaratoria di inammissibilita?;
La difesa avv. Giangare? Fabrizio si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l?accoglimento.
IN FATTO
La Corte d?Appello di Genova, dichiarata la prescrizione di alcuni addebiti di natura penal - fallimentare ed esclusa la rilevanza ad ulteriori accuse, confermava con Sentenza 5.11.2009, la condanna inflitta a ND AL dal Tribunale di La Spezia dell?1.4.2005, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale conseguente al fallimento (dichiarato il 27.5.1993) di Srl. TRAS.FER.MAR, di cui egli era amministratore unico. L?addebito riguarda parecchi movimenti in uscita, per contanti, dalla societa? ed accreditati al c/c personale del prevenuto occorsi negli anni 1990 e 1991.
Il ricorso della difesa dell?imputato si articola sui seguenti motivi:
- carenza ed illogicita? della motivazione quanto alla proponibilita?
giuridica della nozione di distrazione, nel caso in cui l?importo estromesso dal patrimonio della societa? fallita, vi rientri prima della dichiarazione di fallimento;
- carenza della motivazione quanto all?elemento soggettivo del reato non essendo stata dimostrata la consapevolezza dello stato di dissesto della societa? in capo all?imputato e della possibile lesione agli interessi creditori soprattutto se considerati nell?ottica di un loro rientro subitaneo;
- mancata assunzione di prova decisiva consistita nella perizia contabile, essendo la CT. del PM. - mai escusso nel contraddittorio delle parti - pertinente ad un procedimento di cui e? stata dichiarata la nullita? ed avendo il giudice rigettato l?istanza di integrazione;
- illogicita? della motivazione nel rigetto del riconoscimento delle richieste attenuanti generiche.
IN DIRITTO
Il primo motivo e? fondato.
Ai fini della configurabilita? del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non gia? al momento della commissione dell?atto antidoveroso;
di conseguenza, non e?
configurabile alcun illecito, laddove la capacita? pregiudizievole della condotta del soggetto attivo sia stata eliminata prima dall?apertura della procedura, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori (Cass. pen., sez. 5^, 26 gennaio 2006, Arcari). E, non puo? integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un?attivita? di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall?apertura della procedura o, quantomeno, prima dell?insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento (Cass. pen., sez. 5^, 21 settembre 2007, Spitoni). Queste considerazioni risultano formulate con il gravame di appello e fatte proprie dalla consulenza di parte, argomentata sulla base del libro giornale, citata dalla stessa sentenza (pag. 7/8). Al proposito, la decisione appare priva di sostanziale argomentazione poiche?, nel trascurare l?eccezione difensiva, omette di spiegare perche? le scritture del libro giornale non siano da ritenere attendibili ed utili alla ricostruzione dei movimenti economici. Essa si limita ad affermare apoditticamente che l?attendibilita? del documento indicato dal CT. di parte e? nulla, ma per ragioni che non risultano, contrariamente a quanto osservato, esplicitate). Tace, ancora, la pronuncia sulla circostanza se i conti fiscalmente riservati siano di poi confluiti nell?economia ufficiale della procedura concorsuale, profilo decisivo per valutare l?effettiva sottrazione di ricchezza alle pretese creditorie (mentre agli effetti fallimentari non assume interesse l?area di affluenza della ricchezza precedentemente distratta, non palesando responsabilita? se non di tipo fiscale).
In sostanza, pur avendo rigettato l?istanza istruttoria di un approfondimento del dato di causa, per nulla evidente, non fornisce ragguaglio tranquillante per giustificare l?assunto di condanna. La Corte di rinvio dovra? soffermarsi sull?effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla societa?, sia per quanto attiene all?esercizio 1990 sia a quello successivo, nonche? dovra? precisare la tempistica della restituzione delle somme.
La decisione sul primo motivo assorbe in se? ogni interesse per i successivi profili di censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d?Appello di Genova.
Cosi? deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011