Art. 102. Sostituto del difensore (( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto )) 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
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- 1. Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile eElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire, dopo anni di incertezza applicativa[1], una delicata problematica sul rapporto tra costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p. e sostituzione processuale di cui all'art. 102 c.p.p. […] vale a dire della rappresentanza processuale, di cui all'art. 100 c.p.p.: solo in quest'ultimo caso, infatti, «l'art. 102 cod. proc. pen. prevede[rebbe] la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore»[5]. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 27991Provvedimento: […] c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. […]Leggi di più...
- sospensione termini prescrizione·
- valutazione comparativa impegni·
- stato di detenzione imputato·
- impossibilità di sostituzione·
- art. 420 ter cod. proc. pen.·
- legittimo impedimento·
- concomitante impegno professionale·
- onere della prova