Art. 102. Sostituto del difensore (( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto )) 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
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- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 233.75177
[…] V , 27/10/2022 , n. 47785 Il sostituto del difensore esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri del titolare a norma dell' art. 102 c.p.p. , sicché non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di una richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale avanzata da difensore che aveva nominato un sostituto processuale che, a sua volta, aveva svolto attività difensiva in udienza). […]
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- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 27991Provvedimento: […] c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. […]Leggi di più...
- sospensione termini prescrizione·
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- art. 420 ter cod. proc. pen.·
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