Articolo 102 del Codice di procedura penale
Articolo 113Articolo 103
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
6 aprile 2001
Art. 102. Sostituto del difensore (( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto )) 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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