Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2009, n. 8829
CASS
Sentenza 18 dicembre 2009

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In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della predetta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen..

In tema di reati fallimentari, non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo l. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 l. fall. e determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro, nell'applicazione in "malam partem" del criterio analogico, vietato in materia penale.

Commentari3

  • 1La Cassazione conferma l'orientamento prevalente
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione si pronuncia nuovamente a favore dell'estensione della disciplina delle aggravanti previste dall'art. 219 L.F. alle ipotesi di bancarotta c.d. impropria di cui all'art. 223 ss. l. fall. A seguito di condanna in primo grado ed in appello, gli imputati ricorrevano in Cassazione lamentando, tra l'altro, un errore di diritto sull'art. 219 comma 1 l. fall. in quanto entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che l'aggravante del danno di rilevante gravità potesse essere applicabile ad una serie di ipotesi di bancarotta societaria nonostante il citato articolo non menzioni espressamente l'art. 223 l. fall.; al contrario …

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  • 2La Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 settembre 2020

  • 3Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2009, n. 8829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8829
Data del deposito : 18 dicembre 2009

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