Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della predetta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen..
In tema di reati fallimentari, non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo l. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 l. fall. e determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro, nell'applicazione in "malam partem" del criterio analogico, vietato in materia penale.
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- 1. La Cassazione conferma l'orientamento prevalentePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione si pronuncia nuovamente a favore dell'estensione della disciplina delle aggravanti previste dall'art. 219 L.F. alle ipotesi di bancarotta c.d. impropria di cui all'art. 223 ss. l. fall. A seguito di condanna in primo grado ed in appello, gli imputati ricorrevano in Cassazione lamentando, tra l'altro, un errore di diritto sull'art. 219 comma 1 l. fall. in quanto entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che l'aggravante del danno di rilevante gravità potesse essere applicabile ad una serie di ipotesi di bancarotta societaria nonostante il citato articolo non menzioni espressamente l'art. 223 l. fall.; al contrario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2009, n. 8829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8829 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
M 88 29 / 10 ле 28 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Udienza pubblica dr. Mario ROTELLA Presidente dr. Pietro DUBOLINO Consigliere in data 18 dicembre 2009 dr. Gennaro MARASCA Consigliere dr. Vito SCALERA Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
SENTENZA n. 23hh
B REGISTRO GENERALE
N. 13244/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 3.4.2008 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 31 marzo 2008 nel procedimento a carico di TR AN ed altri.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata il 17.6.2009 dall'avv.prof. Gilberto Lozzi, nelle interesse di ND di DE BE, UN VI, CO AR,
VA RI, AL RA e TO AN.
Sentita relazione del Consigliere dr. OL AN BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Enrico
Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentiti, altresì, gli avv. Lozzi, Fiorella, Olivo, Volo e Carraro, in sostituzione dell'avv.
Biffa, che si sono associati alle richieste del PG, chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UZ AN, TT GI, IO US, LL IO, RB
OL, ES GI, BA OV, AR AR, TO
NZ, IG RO, PA NC, FR EN, AN
SA RU, CA IM, EL ER, TI OV, CO AR,
ALi RA, ON OV, LA RA, IO AN, MI AN,
GI TA, UC SC, RI DO, SI EN, ZE GI,
TU VI, LL US, UR TA, NG GE,
UN VI, OL US, TO AN, LL RI,
ND di DE RT e ON AN - nelle qualità per ciascuno di essi indicate, come amministratori, direttori generali e sindaci della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi) società cooperativa r.l., in concordato preventivo
- erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Roma, del reato di cui agli artt.
-
110 c.p., 112 n. 1, 61 n. 7 c.p. e 236 cpv n. 1 e 219 1.f., per aver posto in essere più fatti di bancarotta fraudolenta (223 1.f.) in riferimento agli art. 216 1.f. e 2621 c.c., ed in particolare per avere distratto e dissipato i beni sociali in rubrica specificamente indicati (capo A); e del reato di cui agli artt. 236-223 n. 1 1.f. in riferimento all'art.
B 2621 c.c. per avere fraudolentemente esposto fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della Federconsorzi e, altresì, nascosto fatti concernenti le anzidette condizioni relativamente ai bilanci degli esercizi 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990 (capo B); con le aggravanti dell'aver agito in numero superiore a cinque, dell'aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e del danno patrimoniale ingente lesivo dell'ordine economico nazionale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale - pronunciando ai sensi degli artt. 531 e 129 del codice di rito - dichiarava i reati anzidetti estinti per sopravvenuta morte degli imputati CA, EL, PA e UR e, quanto agli altri imputati, dichiarava che gli stessi reati erano estinti per intervenuta prescrizione, non potendo ritenersi sussistente, in relazione all'ipotesi delittuosa della bancarotta impropria, l'aggravante speciale di cui all'art. 219 u.c.
1.f., anche alla luce di recente sentenza di questa Corte di Cassazione (sez. 5, 24.4.2003, n. 23242).
Avverso la pronuncia anzidetta, il PM di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 -1. Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione degli artt.
219, comma 1 e 223 l.f., sul rilievo che la pronuncia impugnata affermava un principio in contrasto con pacifico insegnamento di legittimità ed anche con la pronuncia richiamata in motivazione, posto che l'orientamento che escludeva l'applicabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità alle ipotesi di bancarotta documentale impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, 1.f., era ormai confutato da consolidata giurisprudenza di legittimità, pacifica nel ritenere che l'ipotesi delittuosa in questione, sebbene ontologicamente diversa, non si sottraeva alla disciplina stabilita dall'art. 219 1.f., comune ai reati di bancarotta propria ed impropria, patrimoniale e documentale. Il principio giurisprudenziale anzidetto aveva trovato, peraltro, conferma nella nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, introdotta dal d.lvo 11.4.20002,
n. 51, che aveva stabilito un rapporto causale tra le ipotesi di falsità contabili ed il dissesto della società. In tal caso, il danno era diretta conseguenza delle falsità e,
pertanto, dal punto di vista concettuale e dommatico, al dato oggettivo della causalità era ancor più immediatamente ricollegabile l'aggravante del danno ingente ex art. 219 comma 1, 1.f.. Il precedente giurisprudenziale di legittimità richiamato dal Tribunale
(l'anzidetta sent. n. 23242/2003) confermava l'estensione e non già il divieto di applicazione analogica - della disciplina prevista dall'art. 219 1.f. a tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 223 per identità di ratio e, quindi, anche alle ipotesi di bancarotta societaria documentale previste dall'art. 223, comma 2, n. 1, in conformità di pacifico orientamento interpretativo già espresso da precedenti pronunce.
2. All'esame della doglianza giova premettere alcune, necessarie, puntualizzazioni sulla base del dato normativo.
In particolare, occorre tener presente che, alla stregua della perspicua formulazione del menzionato art. 219, nel caso in cui i fatti previsti dagli art. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà (comma 1). Il comma successivo statuisce che le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
Duplice, quindi, è la fattispecie di riferimento, che sostanzia l'aggravante in questione: il danno patrimoniale di rilevante gravità e la pluralità dei fatti previsti dalle menzionate norme sostanziali;
la prima ad effetto speciale, comportando un aumento
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di pena superiore ad un terzo (art. 63, comma 3, c.p.); la seconda equiparata, quanto alla dinamica degli effetti, ad un'aggravante comune.
E duplice e disarticolata non può che essere anche la valutazione dell'applicabilità dell'aggravante alla peculiare fattispecie delittuosa prevista dall'art. 223, ossia alla bancarotta fraudolenta impropria. Ulteriore diversificazione si impone con riferimento alla configurazione di tale reato secondo la previsione del comma primo (ipotesi degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite che pongano in essere alcuno dei fatti preveduti dall'art. 216 1.f.) e quella di cui al comma secondo, a tenore della quale si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato o concorso al dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società........
Orbene, con riferimento al primo profilo di configurazione dell'aggravante
(relativa al danno di rilevante gravità), la pacifica diversità strutturale ed ontologica tra
B la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria non ne consente l'estensione in via analogica. Il richiamo letterale agli art. 216, 217 e 218, contenuto nella norma di cui al comma 1 dell'art. 219, è certamente ostativo al riguardo - proprio in ragione dell'anzidetta diversità in quanto, diversamente, l'estensione si risolverebbe
-
nell'applicazione in malam partem del criterio analogico, pacificamente vietata in materia penale.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi rispetto al secondo profilo di configurazione (pluralità di fatti di bancarotta), che attua il principio dell'unitarietà della bancarotta recepito dal legislatore del 1942.
Ed infatti, con riferimento alla previsione del comma 1 dell'art. 223 (relativa alla commissione di alcuno dei fatti preveduti dall'art. 216 da parte dei soggetti indicati), il richiamo normativo allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi ordinaria non lascia adito a dubbi di sorta in ordine all'applicabilità del relativo regime nella sua interezza, comprensivo, dunque, anche dell'operatività dell'aggravante in questione. #
Per quanto concerne, poi, la fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, di cui al comma secondo dell'art. 223 1.f. - in ordine alla quale i nuovi elementi normativi, introdotti dalla riforma del diritto societario di cui al d.lvo n.
61/2002, erano stati ritualmente contestati in udienza - non è revocabile in dubbio che,
ancora una volta, la previsione dell'applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi - per genericità di formulazione - comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante (stante il parallelismo tra i reati commessi da persone diverse dal fallito e quelli imputabili allo stesso imprenditore fallito: cfr. Cass. sez. 5,
27.4.1992, n. 8690, rv. 191564). Non solo, ma l'applicazione estensiva, in via analogica, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa nel caso di specie, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato. Ed infatti, la norma di cui all'art. 219 esclude il concorso di reati – e, dunque, il cumulo materiale delle pene - in caso di
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commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 1.f. Inoltre, nel considerare la pluralità delle condotte come circostanza aggravante, ne autorizza la soggezione all'ordinario giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti di cui
B all'art. 69 c.p.
In quanto norma più favorevole per gli anzidetti riflessi, la stessa è, dunque, estensibile all'ipotesi di pluralità di fatti commessi da amministratori di società o da altre persone diverse dal fallito indicate nel primo comma dell'art. 223, stante l'identità di ratio sottesa ai due tipi di bancarotta (propria ed impropria): cfr. Cass. sez. 5, n. 12531 del 25.1.2000, rv. 217939.
Il riconoscimento dell'applicabilità dell'aggravante è, tuttavia, ininfluente ai fini del computo della prescrizione, alla luce del nuovo regime introdotto dalla legge
5.12.2005, n. 251. Ed infatti, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 157, comma secondo, ai fini della determinazione del termine di prescrizione non si deve tener conto della diminuzione per le circostanza attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
L'equiparazione quoad effectum dell'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta ad un'aggravante comune comporta che di essa non si debba, comunque, tener conto nel computo del tempo necessario a prescrivere.
5 3. – Sennonché, esclusa l'applicabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità - così come sostenuto dalla difesa degli imputati e riconosciuta l'ininfluenza ai fini
-
anzidetti dell'altra aggravante, formalmente contestata (a f. 23 della rubrica), gli anzidetti rilievi non comportano il rigetto del ricorso del P.M.
Ed invero, interpretando il complessivo tenore dell'impugnativa, non è revocabile in dubbio che il suo precipuo obiettivo - al di là dell'erronea contestazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva l'applicabilità della prima aggravante - sia quello di censurare, comunque, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Al riguardo, è indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità che le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del "favor impugnationis", di talché, ai fini della individuazione delle censure, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6,
2.11.1998, n. 1472, rv. 213442).
4.- Intesa così l'impugnazione - nei suoi reali contenuti che consentono l'esame della sentenza impugnata - balza evidente l'assoluta mancanza di adeguata motivazione, in patente violazione del disposto dell'art. 125, comma 3, c.p.p.
Ed infatti, i giudici di merito, nel dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, hanno omesso di specificare a quali ipotesi di reato si riferissero e quale fosse per ciascuna di esse il dies a quo, mancando poi di indicare il computo del relativo periodo prescrizionale.
-5. Il difetto di motivazione determina nullità del provvedimento impugnato, che va, dunque, dichiarata come dispositivo, con rinvio al competente giudice di appello, perché proceda al relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2009.
IL CONSIGLIERE EST. Depositata in Cancelleria IL PRESIDENTE Roma, lì – 5 MAR, 2010
• Mario Rotell Fronto B ALLERE
Carmela Lanzuise