Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 42811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42811 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/06/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1992
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 48746/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/05/2012 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. OPERAMOLLA VINCENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Milano del 31/01/2008, con la quale AN EN era ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 2621 c.c., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223, commesso quale amministratore delegato fino al 07/05/2002 e successivamente amministratore di fatto della EF Computer s.p.a., dichiarata fallita in Milano il 21/11/2002, esponendo nei bilanci al 2000 e al 2001 fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, in particolare indicando quali immobilizzazioni materiali capitalizzazioni di costi per l'impiego di personale addetto allo sviluppo di nuovi software, non documentati e senza prevedere ammortamenti, quali immobilizzazioni finanziarie la partecipazione nella controllata EF Outsourcing, scorporata dalla stessa EF Computer e sopravalutata, e crediti inesistenti verso clienti e società controllate;
cagionando il dissesto per effetto di tali condotte e del mancato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali ed imposte dirette e sul valore aggiunto a partire dal 2000; e distraendo il programma informatico denominato EVA, non rinvenuto dalla curatela. Reato per il quale l'imputato era condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta impropria, il ricorrente deduce mancanza di motivazione sulla definizione delle operazioni dolose che avrebbero cagionato il fallimento, e violazione di legge nella ritenuta sussistenza del rapporto causale fra la determinazione del debito tributario e previdenziale, che non determinava alcun danno patrimoniale per la società, e nell'affermazione della consapevolezza di tale nesso causale da parte dell'imputato al percorso di studi del AN in materia economica. Lamenta altresì violazione di legge nella ritenuta ravvisabilità dell'ipotesi di bancarotta impropria societaria in false rappresentazioni in bilancio non funzionali a distrazioni e come tali anch'esse non produttive di danno patrimoniale, e contraddittorietà della motivazione nel riferimento a tal fine alla prosecuzione dell'attività di impresa, consentita dalle falsità contabili, in quanto tale incompatibile con l'intento di cagionare il fallimento. Con la memoria depositata il ricorrente, oltre a ribadire tali argomentazioni, deduce mancanza di motivazione sul superamento delle soglie di punibilità previste per il reato di false comunicazioni sociali dall'art. 2621 c.c.. 2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in quanto fondata sul mancato rinvenimento di un programma non consegnato materialmente al curatore, il quale, come riportato nella stessa sentenza, aveva ammesso di non averlo ricercato nella memoria informatica della società; e violazione di legge ed illogicità della motivazione nell'attribuzione della condotta all'imputato in base ad una posizione di amministratore di fatto presunta in base al mero rapporto parentale con l'amministratore di diritto AN GI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta impropria sono infondati. È in primo luogo infondata la censura di mancanza di motivazione sull'identificazione delle operazioni dolose che avrebbero cagionato il fallimento. Dette operazioni venivano infatti identificate negli inadempimenti tributari e previdenziali, e tanto in conformità ai principi enunciati da questa Corte, per i quali le operazioni in esame possono essere individuate non solo in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica amministrativa, ma, in una visione più ampia, in ogni atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998 (03/03/1999), Carrino, Rv. 212613; Sez. 5, n. 13767 del 18/03/2003, Prospero, Rv. 225634); come tale individuabile anche in una condotta omissiva, in quanto produttiva in un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa stessa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247313), e dunque anche negli omessi versamenti degli oneri in discussione, soprattutto nel momento in cui le violazioni assumevano carattere sistematico.
Insussistente è poi la dedotta violazione di legge nel ritenuto rapporto causale fra la creazione del debito tributario e previdenziale della fallita ed il dissesto. Se è vero che, come sostenuto dal ricorrente, il mancato pagamento degli oneri in discussione non comportava nell'immediato una diminuzione patrimoniale per l'impresa, una siffatta diminuzione si verificava successivamente con l'esposizione della società ad un debito non limitato all'importo degli oneri non pagati, ma accresciuto delle sanzioni derivanti dal mancato pagamento;
circostanza che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, per un verso implicava inevitabilmente un aggravamento della condizione di insolvenza della società, e per altro non poteva che essere percepibile come tale dall'imputato, del quale tutt'altro che illogicamente la Corte territoriale rimarcava a questo proposito le specifiche competenze derivanti dagli studi economici intrapresi. La motivazione della sentenza impugnata era altresì corretta ed esente da vizi logici con riguardo alle condotte di false comunicazioni sociali ed all'incidenza delle stesse sull'evento tipico del reato. Quest'ultimo comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto;
conducendo a tale conclusione sia il dato letterale della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche "concorso a cagionare" il dissesto, sia la considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575). Orbene, tale aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancio incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anche, come nel caso di specie, laddove le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzione dell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575). Nè è ravvisabile la dedotta contraddittorietà fra la finalizzazione delle falsità alla prosecuzione dell'attività della società e l'intento di cagionare il fallimento della stessa, per il semplice fatto che il dolo del reato di bancarotta impropria da reato societario non richiede tale intento, ma unicamente la consapevolezza del probabile squilibrio economico quale effetto della condotta (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804), compatibile con la volontà di prolungare l'esercizio dell'impresa.
È infine inammissibile la censura di mancanza di motivazione sul superamento delle soglie di punibilità del reato di false comunicazioni sociali. L'esame della questione è precluso in questa sede, non essendo stato il tema proposto con i motivi di appello;
e peraltro la doglianza è comunque generica, laddove nella sentenza di primo grado il punto era specificamente affrontato e risolto positivamente osservando che le poste attive inesistenti occultavano perdite che nel 2000 avrebbero determinato l'azzeramento del capitale, e nel 2001 raggiungevano un importo superiore al milione di Euro.
2. Sono altresì infondati i motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta per distrazione.
La censura di illogicità della motivazione sul mancato rinvenimento del programma informatico, oggetto della contestata distrazione, è invero articolata sull'infondato presupposto che nella stessa sentenza impugnata si dia atto di omesse ricerche del programma, da parte del curatore, nella memoria della società; laddove la Corte territoriale osservava che il programma non era stato ritrovato dal curatore neppure a seguito dell'intervento di un consulente informatico, il che implicava ricerche condotte in quella memoria. La doglianza di illogicità della ritenuta posizione di amministratore di fatto dell'imputato, in quanto asseritamente fondata unicamente sul rapporto di parentela dello stesso con il padre ed amministratore di diritto AN GI, è invece generica laddove i giudici di merito affidavano le loro conclusioni sul punto ad elementi di ben altra consistenza, segnatamente le dichiarazioni dei dipendenti, raccolte dal curatore, per le quali, nell'ambito di una società sostanzialmente amministrata dalla famiglia AN, l'imputato proponeva specifiche scelte gestionali, quale quelle relative all'omesso versamento dei contributi previdenziali, ed assumeva decisioni insieme al padre. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014