Articolo 2626 del Codice civile
Articolo 2506 terArticolo 2545 quinquies
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19 aprile 1942
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11 luglio 1959
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25 febbraio 1970
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15 gennaio 1993
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9 dicembre 2000
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16 aprile 2002
Art. 2626.

(( (Indebita restituzione dei conferimenti). )) (( Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.)) ----------- AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell' art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ; nell' art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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