Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perchè può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti. (Nel caso di specie, il giudice di merito era giunto alla conclusione che l'imputato, affetto da una qualche patologia psichiatrica, aveva capacità di stare in giudizio, sulla base di una perizia psichiatrica prodotta dalla difesa ed acquisita agli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2008, n. 31662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31662 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 363
Dott. LANZA IG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 034026/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AR, N. IL 30/12/1975;
2) LS LU, N. IL 09/12/1977;
3) NE TI, N. IL 18/07/1982;
avverso SENTENZA del 15/06/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. D'Angelo G., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Non sono comparsi i difensori.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 15/6/2007, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa, il 15/3/2005, dal locale Tribunale nei confronti di ER LO, AM IG e VE RT, dichiarati colpevoli del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25/3/2001, concedeva al primo la diminuente del vizio parziale di mente con conseguenti riflessi sulla misura della pena, concedeva al terzo il beneficio della non menzione e confermava nel resto la decisione di primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, deducendo - tutti - il vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità e lamentando il ER anche la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 70 c.p.p., per non essere stata rinnovata la perizia psichiatrica sulla sua capacità processuale di stare in giudizio. I ricorsi sono inammissibili. Osserva la Corte che non è riscontrabile alcuna violazione di legge circa la ritenuta cosciente partecipazione del ER al processo. Ed invero, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia sull'imputato che presenta problemi psichiatrici, per accertarne la capacità di partecipare al processo, potendo formare il suo convincimento al riguardo anche sulla base di elementi già acquisiti agli atti, come indirettamente si evince dalla locuzione "se occorre" contenuta nell'art. 70 c.p.p., comma 1. Nel caso in esame, il Giudice distrettuale, alla luce di una perizia psichiatrica prodotta dalla stessa difesa ed acquisita agli atti, ha ritenuto la piena consapevolezza del ER, pur affetto da una qualche patologia psichiatrica, di apprezzare coscientemente la dinamica processuale che lo riguardava, sicché manifestamente infondata si rivela l'asserita lacuna istruttoria. Quanto al giudizio di responsabilità formulato nei confronti di tutti gli imputati, rileva la Corte che il Giudice a quo, valutando in maniera adeguata e logica le emergenze processuali e specificamente le testimonianze CH, NT, BO, ha dato conto delle ragioni che supportano la prospettazione d'accusa, sottolineando, in particolare, che i medesimi imputati opposero attiva resistenza agli agenti della Polfer, colpendoli con sputi, spintonandoli e minacciandoli, per impedire e comunque per ostacolare l'attività d'ufficio degli stessi, che stavano procedendo alle operazioni di identificazione. Si è di fronte ad una valutazione in fatto, che non può essere posta in crisi da una diversa e alternativa interpretazione delle medesime risultanze processuali o dalla enfatizzazione di altri elementi ritenuti implicitamente non qualificanti e non decisivi dal giudice di merito. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008